31.2020.13
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 di un membro del Cda per violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo riguardo al pagamento dei contributi paritetici. Contributi dovuti anche per i salari rinunciati. Nessun valido motivo di discolpa e giustificazione
19 ottobre 2020Italiano25 min
relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.13
BS
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1 (radiata da RC il 17 dicembre 2018)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata costituita il 16 novembre 2016. Il 17 giugno 2010 la sede sociale è
stata trasferita a __________ (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
Il Consiglio di
amministrazione era composto da (date di pubblicazione nel FUSC):
__________,
amministratrice unica con diritto di firma individuale dal 18 maggio 2011 al 23
gennaio 2015;
RI
1, amministratore unico con diritto di firma individuale dal 23 gennaio 2015 sino
al fallimento della società (12 aprile 2018).
1.2. Dal 1° novembre 2009 la
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro.
Con decreto del 12 aprile
2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del
fallimento, autorizzando successivamente la liquidazione mediante la procedura
sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (pubblicazione nel FUSC dell’8 giugno
2018).
Il 26 novembre 2018 la
Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 58'274,85, a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2015 - 2018, quest’ultimo
sino al mese di settembre, dopo controllo del datore di lavoro (doc. V/1).
Con scritti del 4 ottobre
2018, confermato con email del 7 febbraio 2020, l’UF di __________ ha
comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi ai creditori di seconda
classe (doc. V/2 e 3).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 13 marzo 2020, confermata con decisione
su opposizione del 27 febbraio 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 58'030,75, per contributi paritetici non soluti
dalla società dal 2015 al 2018 (doc. 1).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha
impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento.
Contesta di aver violato
le prescrizioni con intenzionalità o negligenza grave, sostenendo di aver
sempre agito con grande senso di responsabilità.
Rileva di esser stato
ingiustamente oggetto nel giugno 2015 di una fake news con conseguente campagna
diffamatoria nei suoi confronti da parte di media ticinesi e italiani. Questa
situazione, continua il ricorrente, ha comportato che numerosi clienti hanno
chiuso le relazioni con la FA 1 ed i debitori della società hanno ritardato o
addirittura non effettuato i pagamenti. Rileva altresì che per far fronte agli
impegni societari dal secondo semestre 2015 egli ha ritardato il pagamento del
suo stipendio e dal 2016 al 2017 anche quello di sua moglie, facendo inoltre
affidamento affinché i clienti della società procedessero finalmente con il
pagamento di oltre fr. 200'000.-- necessari per liquidare quanto dovuto all’AVS.
Evidenzia pure un piano di rientro del debito contributivo concordato con la
Cassa in Pretura e di aver eseguito, prima del fallimento della società, un
pagamento di fr. 5'000.--.
In via subordinata, da
quanto è dato di capire, il ricorrente sostiene che lui e sua moglie sarebbero
disposti a rinunciare alla quota parte dei contributi spettanti sui loro salari
– che costituiscono la maggior parte della massa salariale della società – dal
totale dei contributi dovuti dalla società. In tal modo non vi sarebbe alcun
danno subito dalla Cassa.
1.5. Con la risposta di causa,
facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la
Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la responsabilità ex
art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza grave.
1.6. Su richiesta del TCA, la
Cassa ha trasmesso copia dell’insinuazione al UF di __________, dello scritto 7
ottobre 2020 dello stesso ufficio con il quale ha informato la Cassa che non
sono previsti dividendi per i creditori, nonché delle distinte salari 2015-2018
compilate dalla società (V).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La Corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa legittimamente
ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale amministratore unico della società,
il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dalla società.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno richiesto al ricorrente è costituito dal mancato versamento integrale dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2015 - 2018, così come risulta dai
conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti
relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi 2015 - 2018 (doc. 4 - 7)
per complessivi fr. 58'030,75, dopo accredito della ridistribuzione della tassa
sul CO2. I contributi sono stati determinati in base alle distinte salari 2015
– 2018 compilate dalla società (doc. V/4-7).
In queste circostanze la
Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno. N’è del resto
l’ammontare del danno è stato contestato dal ricorrente.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52
LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti
che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di
versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le
prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF
Fatti
108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.
cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in
Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta, il
ricorrente rileva di esser stato ingiustamente oggetto nel giugno 2015 di una
fake news con conseguente campagna diffamatoria nei suoi confronti da parte di
media ticinesi e italiani, ciò che ha spinto numerosi clienti a chiudere le
relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non
effettuare i pagamenti.
Va qui ricordato che ai
fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza
grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e
31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento.
Pertanto, nel caso
concreto i succitati motivi che avrebbero causato una perdita economica alla
società tale da non poter far fronte al suo obbligo contributivo non sono
rilevanti in questa sede.
Occorre piuttosto
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183
consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).
2.7. Conformemente alla
giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore
di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,
pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF
27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8. Nel caso in esame, nella
decisione contestata (pag. 8) la Cassa ha evidenziato di aver “proceduto a
diffidare la società già a partire dal mese di ottobre 2011 e ad avviare
procedure esecutive dal mese di novembre 2011”, come del resto si evince
dall’elenco delle diffide e delle esecuzioni (doc. 8 e 9). Ciononostante i
contributi del 2015 non sono stati integralmente liquidati, mentre per gli anni
2016 e 2017 il datore di lavoro non ha proceduto ad alcun pagamento (cfr.
specchietto dell’evoluzione del debito contributivo 2015- 2018, in doc. 4).
Quindi è poco verosimile
che il cronico differimento e la mancata liquidazione dei contributi fosse
indispensabile per l’eventuale salvataggio della società, con l’intento che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo. Anzi, come visto, non
riversando alla Cassa la quota trattenuta mensilmente sullo stipendio dei
propri dipendenti, il datore di lavoro viola le prescrizioni ex art. 14 cpv. 1
LAVS e 87 cpv. 3 LAVS.
Inoltre, nella decisione
impugnata (pag. 9) correttamente la Cassa ha evidenziato che:
" il fatto
di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare
fruendo di un finanziamento indiretto - grazie non solo al mancato riversamento
di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai dipendenti negli anni 2016
e 2017, ma anche al cronico differimento dei pagamenti e pure al mancato
pagamento di diversi acconti e conguagli -, ha fatto sì che l'opponente
trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali; ciò che la
giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente
(STF 9C 701/2018 del 27 novembre 2018). In questo modo il danno subito dalla
Considerandi
Cassa è stato aggravato ulteriormente, impegnando, nell'ottica di un nesso di
causalità diretto, la responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore
unico della società.
Oltre a ciò, si osserva che il tentativo di sanare la situazione
debitoria della società, procedendo ad esempio con un pagamento parziale degli
oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario,
basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare
una parte anche considerevole del debito per escludere la responsabilità ex
art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004,
STCA 12 febbraio 2009, in. 31.2008.6).”
Certo, il 29 novembre 2017
la società, rispettivamente il ricorrente, ha concordato in sede di Pretura di __________
un piano di rientro dei contributi dovuti per totali fr. 55'000.--. Il primo
pagamento di fr. 5'000.-- è stato eseguito il 4 gennaio 2018, seguito da altri
due versamenti di fr. 2'666,85 ciascuno il 6 e 8 febbraio 2018 (cfr. decisione
su opposizione pag. 9), poi la società è fallita, lasciando comunque uno
scoperto non indifferente.
L’insorgente rileva
altresì che per far fronte agli impegni societari dal secondo semestre 2015,
egli ha ritardato il pagamento del suo stipendio e dal 2016 al 2017 anche
quello di sua moglie, facendo affidamento affinché i clienti della società
procedessero finalmente con il pagamento di oltre fr. 200'000.-- destinati a
liquidare i contributi dovuti. Non va tuttavia dimenticato che dal 2011 la società
accusava un ritardo nel pagamento dei contributi, motivo per cui è poco
verosimile che il ritardo nel pagamento dei salari potesse essere risolutivo.
Inoltre, non è dato di sapere quali fossero le ragioni per fare affidamento su
un succitato importante pagamento da parte dei clienti societari.
Viste le suesposte
risultanze, dalle quali si evince che non si trattava di una situazione di
momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi
confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi
per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.
In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero
delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei
contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione
momentanea di illiquidità.
Va rilevato che, in
assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia
procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo
sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore
di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Va altresì ricordato che la
società non ha versato per oltre due anni i contributi, motivo per cui dal
punto di vista temporale non sussiste nemmeno un motivo di discolpa ai sensi
della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), a prescindere che il differimento
dei pagamenti dei contributi paritetici è stato cronico ed i (pochi) pagamenti sono
stati effettuati solo dopo diffida e precetto esecutivo.
2.9
In via subordinata, da quanto
è dato di capire, il ricorrente sostiene che lui e sua moglie sarebbero
disposti a rinunciare alla quota parte dei contributi spettanti sui loro salari
– che costituiscono la maggior parte della massa salariale della società – dal
totale dei contributi dovuti dalla società. In tal modo non vi sarebbe alcun
danno subito dalla Cassa.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS
gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lavorativa e, in caso di attività dipendente, sul salario
determinante sono prelevati i contributi come previsto dall’art. 5 cpv. 1 e 3
LAVS.
Inoltre,
l’art. 14 cpv. 1 LAVS stabilisce che i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo
per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere
quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il
momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166
consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid.
3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere
riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia
stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a
tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110
V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il
lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento
del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).
In
casu, visti l’obbligo di contributivo dei lavoratori dipendenti e l’obbligo del
datore di lavoro di riversarli alla Cassa, l’eventuale rinuncia da parte del
ricorrente e di sua moglie alla quota parte dei contributi spettanti sui loro
salari non è possibile. Solo se si tratta di un salario di poco conto ai sensi
dell’art. 34d cpv. 1 OAVS il contributo è percepito soltanto a richiesta
dell’assicurato, ciò che non è il caso ritenuto che i salari versati sono
maggiori dell’importo limite di fr. 2'300.-- annui.
Del resto, anche se il
ricorrente e sua moglie volessero eventualmente rinunciare al versamento dei rispettivi
salari, ciò non modifica l’ammontare del danno subito, ritenuto che, come da
succitata giurisprudenza, i contributi sono comunque dovuti.
Da quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che
vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.7) – ha per lo meno commesso una grave negligenza
per essere venuto meno al suo preciso dovere di regolarmente versare i
contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti