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Decisione

31.2020.13

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 di un membro del Cda per violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo riguardo al pagamento dei contributi paritetici. Contributi dovuti anche per i salari rinunciati. Nessun valido motivo di discolpa e giustificazione

19 ottobre 2020Italiano25 min

relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.13

BS

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1 (radiata da RC il 17 dicembre 2018)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________,

è stata costituita il 16 novembre 2016. Il 17 giugno 2010 la sede sociale è

stata trasferita a __________ (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

Il Consiglio di

amministrazione era composto da (date di pubblicazione nel FUSC):

__________,

amministratrice unica con diritto di firma individuale dal 18 maggio 2011 al 23

gennaio 2015;

RI

1, amministratore unico con diritto di firma individuale dal 23 gennaio 2015 sino

al fallimento della società (12 aprile 2018).

1.2. Dal 1° novembre 2009 la

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro.

Con decreto del 12 aprile

2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del

fallimento, autorizzando successivamente la liquidazione mediante la procedura

sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (pubblicazione nel FUSC dell’8 giugno

2018).

Il 26 novembre 2018 la

Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 58'274,85, a titolo di contributi paritetici

AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2015 - 2018, quest’ultimo

sino al mese di settembre, dopo controllo del datore di lavoro (doc. V/1).

Con scritti del 4 ottobre

2018, confermato con email del 7 febbraio 2020, l’UF di __________ ha

comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi ai creditori di seconda

classe (doc. V/2 e 3).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 13 marzo 2020, confermata con decisione

su opposizione del 27 febbraio 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento

ex art. 52 LAVS di fr. 58'030,75, per contributi paritetici non soluti

dalla società dal 2015 al 2018 (doc. 1).

1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha

impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento.

Contesta di aver violato

le prescrizioni con intenzionalità o negligenza grave, sostenendo di aver

sempre agito con grande senso di responsabilità.

Rileva di esser stato

ingiustamente oggetto nel giugno 2015 di una fake news con conseguente campagna

diffamatoria nei suoi confronti da parte di media ticinesi e italiani. Questa

situazione, continua il ricorrente, ha comportato che numerosi clienti hanno

chiuso le relazioni con la FA 1 ed i debitori della società hanno ritardato o

addirittura non effettuato i pagamenti. Rileva altresì che per far fronte agli

impegni societari dal secondo semestre 2015 egli ha ritardato il pagamento del

suo stipendio e dal 2016 al 2017 anche quello di sua moglie, facendo inoltre

affidamento affinché i clienti della società procedessero finalmente con il

pagamento di oltre fr. 200'000.-- necessari per liquidare quanto dovuto all’AVS.

Evidenzia pure un piano di rientro del debito contributivo concordato con la

Cassa in Pretura e di aver eseguito, prima del fallimento della società, un

pagamento di fr. 5'000.--.

In via subordinata, da

quanto è dato di capire, il ricorrente sostiene che lui e sua moglie sarebbero

disposti a rinunciare alla quota parte dei contributi spettanti sui loro salari

– che costituiscono la maggior parte della massa salariale della società – dal

totale dei contributi dovuti dalla società. In tal modo non vi sarebbe alcun

danno subito dalla Cassa.

1.5. Con la risposta di causa,

facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la

Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la responsabilità ex

art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza grave.

1.6. Su richiesta del TCA, la

Cassa ha trasmesso copia dell’insinuazione al UF di __________, dello scritto 7

ottobre 2020 dello stesso ufficio con il quale ha informato la Cassa che non

sono previsti dividendi per i creditori, nonché delle distinte salari 2015-2018

compilate dalla società (V).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La Corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa legittimamente

ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale amministratore unico della società,

il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla società.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il

danno richiesto al ricorrente è costituito dal mancato versamento integrale dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2015 - 2018, così come risulta dai

conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti

relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi 2015 - 2018 (doc. 4 - 7)

per complessivi fr. 58'030,75, dopo accredito della ridistribuzione della tassa

sul CO2. I contributi sono stati determinati in base alle distinte salari 2015

– 2018 compilate dalla società (doc. V/4-7).

In queste circostanze la

Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno. N’è del resto

l’ammontare del danno è stato contestato dal ricorrente.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52

LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti

che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di

versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le

prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF

Fatti

108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.

cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta, il

ricorrente rileva di esser stato ingiustamente oggetto nel giugno 2015 di una

fake news con conseguente campagna diffamatoria nei suoi confronti da parte di

media ticinesi e italiani, ciò che ha spinto numerosi clienti a chiudere le

relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non

effettuare i pagamenti.

Va qui ricordato che ai

fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e

31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Pertanto, nel caso

concreto i succitati motivi che avrebbero causato una perdita economica alla

società tale da non poter far fronte al suo obbligo contributivo non sono

rilevanti in questa sede.

Occorre piuttosto

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183

consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

2.7. Conformemente alla

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore

di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF

27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Nel caso in esame, nella

decisione contestata (pag. 8) la Cassa ha evidenziato di aver “proceduto a

diffidare la società già a partire dal mese di ottobre 2011 e ad avviare

procedure esecutive dal mese di novembre 2011”, come del resto si evince

dall’elenco delle diffide e delle esecuzioni (doc. 8 e 9). Ciononostante i

contributi del 2015 non sono stati integralmente liquidati, mentre per gli anni

2016 e 2017 il datore di lavoro non ha proceduto ad alcun pagamento (cfr.

specchietto dell’evoluzione del debito contributivo 2015- 2018, in doc. 4).

Quindi è poco verosimile

che il cronico differimento e la mancata liquidazione dei contributi fosse

indispensabile per l’eventuale salvataggio della società, con l’intento che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo. Anzi, come visto, non

riversando alla Cassa la quota trattenuta mensilmente sullo stipendio dei

propri dipendenti, il datore di lavoro viola le prescrizioni ex art. 14 cpv. 1

LAVS e 87 cpv. 3 LAVS.

Inoltre, nella decisione

impugnata (pag. 9) correttamente la Cassa ha evidenziato che:

" il fatto

di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare

fruendo di un finanziamento indiretto - grazie non solo al mancato riversamento

di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai dipendenti negli anni 2016

e 2017, ma anche al cronico differimento dei pagamenti e pure al mancato

pagamento di diversi acconti e conguagli -, ha fatto sì che l'opponente

trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali; ciò che la

giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente

(STF 9C 701/2018 del 27 novembre 2018). In questo modo il danno subito dalla

Considerandi

Cassa è stato aggravato ulteriormente, impegnando, nell'ottica di un nesso di

causalità diretto, la responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore

unico della società.

Oltre a ciò, si osserva che il tentativo di sanare la situazione

debitoria della società, procedendo ad esempio con un pagamento parziale degli

oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario,

basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare

una parte anche considerevole del debito per escludere la responsabilità ex

art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004,

STCA 12 febbraio 2009, in. 31.2008.6).”

Certo, il 29 novembre 2017

la società, rispettivamente il ricorrente, ha concordato in sede di Pretura di __________

un piano di rientro dei contributi dovuti per totali fr. 55'000.--. Il primo

pagamento di fr. 5'000.-- è stato eseguito il 4 gennaio 2018, seguito da altri

due versamenti di fr. 2'666,85 ciascuno il 6 e 8 febbraio 2018 (cfr. decisione

su opposizione pag. 9), poi la società è fallita, lasciando comunque uno

scoperto non indifferente.

L’insorgente rileva

altresì che per far fronte agli impegni societari dal secondo semestre 2015,

egli ha ritardato il pagamento del suo stipendio e dal 2016 al 2017 anche

quello di sua moglie, facendo affidamento affinché i clienti della società

procedessero finalmente con il pagamento di oltre fr. 200'000.-- destinati a

liquidare i contributi dovuti. Non va tuttavia dimenticato che dal 2011 la società

accusava un ritardo nel pagamento dei contributi, motivo per cui è poco

verosimile che il ritardo nel pagamento dei salari potesse essere risolutivo.

Inoltre, non è dato di sapere quali fossero le ragioni per fare affidamento su

un succitato importante pagamento da parte dei clienti societari.

Viste le suesposte

risultanze, dalle quali si evince che non si trattava di una situazione di

momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi

confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi

per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero

delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei

contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Va altresì ricordato che la

società non ha versato per oltre due anni i contributi, motivo per cui dal

punto di vista temporale non sussiste nemmeno un motivo di discolpa ai sensi

della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), a prescindere che il differimento

dei pagamenti dei contributi paritetici è stato cronico ed i (pochi) pagamenti sono

stati effettuati solo dopo diffida e precetto esecutivo.

2.9

In via subordinata, da quanto

è dato di capire, il ricorrente sostiene che lui e sua moglie sarebbero

disposti a rinunciare alla quota parte dei contributi spettanti sui loro salari

– che costituiscono la maggior parte della massa salariale della società – dal

totale dei contributi dovuti dalla società. In tal modo non vi sarebbe alcun

danno subito dalla Cassa.

Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un’attività lavorativa e, in caso di attività dipendente, sul salario

determinante sono prelevati i contributi come previsto dall’art. 5 cpv. 1 e 3

LAVS.

Inoltre,

l’art. 14 cpv. 1 LAVS stabilisce che i contributi del reddito proveniente da

un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo

per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere

quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il

momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166

consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid.

3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere

riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il

lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento

del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).

In

casu, visti l’obbligo di contributivo dei lavoratori dipendenti e l’obbligo del

datore di lavoro di riversarli alla Cassa, l’eventuale rinuncia da parte del

ricorrente e di sua moglie alla quota parte dei contributi spettanti sui loro

salari non è possibile. Solo se si tratta di un salario di poco conto ai sensi

dell’art. 34d cpv. 1 OAVS il contributo è percepito soltanto a richiesta

dell’assicurato, ciò che non è il caso ritenuto che i salari versati sono

maggiori dell’importo limite di fr. 2'300.-- annui.

Del resto, anche se il

ricorrente e sua moglie volessero eventualmente rinunciare al versamento dei rispettivi

salari, ciò non modifica l’ammontare del danno subito, ritenuto che, come da

succitata giurisprudenza, i contributi sono comunque dovuti.

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.7) – ha per lo meno commesso una grave negligenza

per essere venuto meno al suo preciso dovere di regolarmente versare i

contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti