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Decisione

31.2020.14

Responsabilità amministratore unico ex art. 52 LAVS. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non comunicare l'aumento importante della massa salariale impedisce di fissare e richiedere gli acconti dovuti. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Valutazione anticipata

29 ottobre 2020Italiano53 min

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione

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Incarto

n.

31.2020.14

fs

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da

CO 1

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. FA 1, con sede (dopo __________)

a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 19 settembre 1990

(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 – dopo essere

stato presidente con diritto di firma individuale dall’8 dicembre 2014 (data di

pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti) – ha

rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale

dal 14 dicembre 2015 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato

agli atti).

1.2. La società è stata affiliata,

in qualità di datrice di lavoro, alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1.

febbraio 1990 (doc. 1).

Con decreto del 16 maggio

2017 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della

società (FUSC 22 maggio 2017) e successivamente ha autorizzato la liquidazione

in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 1. settembre 2017; doc. 1).

La Cassa ha insinuato

all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito di fr. 52'721.10 a

titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni

2016 e 2017, di cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di

credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).

L’UF di __________, con

scritto del 4 novembre 2019, ha comunicato alla Cassa che la realizzazione

dello stabile societario non permette di prevedere un dividendo per i creditori

privilegiati non garantiti da pegno (doc. 1).

1.3. Costatato di avere subito un

danno, con decisione del 14 febbraio 2020 (doc. 1), confermata con decisione su

opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 4), la Cassa ha chiesto a RI 1(quale

amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 52'721.10 per i

contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017, di cui fr.

52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del

datore di lavoro.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone

l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario,

nei considerandi di diritto.

1.5. Con la risposta di causa –

oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo

riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle

censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la

Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è

confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

1.6. Il ricorrente, dopo la

chiesta proroga del termine (V e VI), con “replica spontanea” del 14

luglio 2020, tramite il suo legale, si è confermato nelle proprie allegazioni

producendo ulteriore documentazione (VII e allegati doc. V-AA trasmessi per

osservazioni alla Cassa VIII).

Con scritto del 6 agosto

2020 (IX trasmesso per conoscenza al ricorrente; X) la Cassa ha comunicato al

TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni e di non avere ulteriori

osservazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza

grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione

delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata

tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato

pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e

9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale

amministratore unico; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come accennato

(cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi

paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 per fr. 52'721.10 (di

cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo

controllo del datore di lavoro), così come risulta dal conteggio per il 2017

allestito “secondo relativa dichiarazione dei salari” (doc. 1/A per un

importo di fr. 692.80) e dalla tabella “Salari non percepiti ma insinuati

all’Ufficio fallimenti di __________” per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1/B

per un importo di fr. 52'028.30) con le relative “distinta salari

rivendicati” dei rispettivi anni (doc. 1/C e 1/D).

L’importo complessivo di

fr. 52'721.10 (692.80 + 52'028.30), peraltro non contestato, fatto valere nei

confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato

altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. L’art. 35 cpv. 2 OAVS

stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC

valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento

importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per

cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze

inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione

di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente

dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella

effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e

colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in

violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi

(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del

10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung

vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als

das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten

Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen

Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich

verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der

AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um

mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als

wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2

AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in

diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli

2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.7. Il ricorrente nega di aver

violato intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

dell’assicurazione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS adducendo, tra l’altro,

che “(…) conscio delle priorità da concedere ai pagamenti riguardanti i

dipendenti e meglio, salari, contributi AVS/Al/IPG ed imposta alla fonte, e

conscio altresì dei ritardi accumulati ad inizio 2017, il signor RI 1, dopo

avere dovuto impiegare la prima tranche del prezzo di vendita della macchina

sopra citata di CHF 300'000.--, ricevuta in data 4 aprile 2017, per saldare le

rate dei leasing delle macchine nei confronti del __________ ed evitare così la

chiusura della linea di credito esistente presso tale Istituto bancario (cfr.

doc. G, pag. 1), ha utilizzato l'intero importo della seconda tranche di CHF

300'000.--, ricevuta in data 24 aprile 2017, per saldare tutti gli scoperti

a quel momento ancora esistenti nei confronti della Cassa CO 1 (cfr. doc. G,

pag. 2-3), dandogli peraltro la priorità, come si può desumere dallo scambio di

e-mail tra il direttore signor __________ e lo stesso signor RI 1 (doc. H): "Can you please indicate which categorgy (or mixture

of categories) we should pay first?" ottenendo quale chiara

risposta da RI 1 "Please settle all

AVS payments first". […] In base a questo ordine

inequivocabile, FA 1 ha effettuato il pagamento di tutte le 8 fatture a quel

momento scoperte nei confronti della Cassa CO 1 e meglio: […]. Il tutto

per complessivi fr. 470'699.50 versati per contributi AVS/Al/IPG nell’arco di

10 giorni (!). Non può essere definito negligente colui che si premura di

saldare e di fatto salda tutti i sospesi nei confronti della Cassa CO 1,

accumulati a favore di priorità volte al mantenimento dell'azienda, inclusa la

conservazione dei posti di lavoro ai dipendenti. […] Al momento del

decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come detto saldato tutte

le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione della graduatoria del

fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la Cassa aveva notificato

un credito residuo, conteggiato in base ai salari rivendicati nella procedura

di fallimento, per lo più riferiti all'ultima mensilità ed al periodo di

disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del credito vantato dalla Cassa,

solo all'emissione della graduatoria del fallimento, prova ne è il suo ordine

di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere con "all AVS payments", di fatto eseguito, e il fatto che

la Cassa, nella decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori,

allestito unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento.

(…)” (I, punti 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, pagg. 3-5).

Tali affermazioni non

giovano all’insorgente.

Infatti con il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116;

cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108 V 202;

Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00

del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99

dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità".

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe

potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che i mutamenti importanti della

massa salariale, conformemente all’art. 35 cpv. 2 OAVS, venissero comunicati

alla Cassa durante l’anno corrente.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste di amministratore unico, accontentarsi di svolgere un

ruolo passivo limitandosi ad indicare che la priorità andava data al pagamento

dei contributi paritetici – “(…) "Please settle all AVS payments

first". (…)” (I, punto 2.1, pag. 4) – senza tuttavia informarsi

e verificare puntualmente che la società procedesse ad una corretta

comunicazione dell’effettiva massa salariale così da permettere alla Cassa di

adeguare conseguentemente l’importo degli acconti dovuti e da richiedere. Questo

vale a maggiore ragione visto che lo stesso insorgente, nel “Verbale

d’interrogatorio” del 22 maggio 2017 (doc. 4/A), tra le cause materiali del

fallimento della società ha indicato la “(…) mancanza di liquidità dovuta

alla scarsità di lavoro generata dalla crisi economica che ha impedito alla

società di far fronte ai propri impegni (…)”, che “(…) un grosso cliente

non è rimasto dopo l’acquisizione della società [ndr.: nel 2014] (…)”

e che “(…) un rapporto di due diligence presentato al momento dell'acquisizione

non menzionava la disorganizzazione (…)” (doc. 4/A, pag. 2).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi – se la

massa salariale dichiarata era inferiore a quella effettiva anche gli acconti

richiesti non erano congrui – deve essere considerata un’inosservanza

per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività

dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Inoltre, vista la funzione

assunta (presidente del CdA e amministratore unico; cfr. consid. 1.1), la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Questo Tribunale, richiamato

quanto considerato in merito all’art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.5),

ritiene che l’insorgente ha commesso una grave negligenza non comunicando alla

Cassa il mutamento importante riguardante la massa salariale dell’anno 2016 e

che per il 2017 – limitandosi a

sostenere che “(…) si segnala pure come la Cassa presenti addebiti del tutto

gratuiti ed inconferenti a carico dell'amministratore, in particolare riguardo

al mancato inoltro della dichiarazione dei salari, richiamando richieste in tal

senso inoltrate nel mese di settembre 2017 (doc. H/l) e quindi mesi dopo il fallimento.

(…)” (I, punto 5, pag. 10) – non

ha addotto e tantomeno dimostrato di aver proceduto correttamente alla comunicazione

della massa salariale e/o ad una sua eventuale modifica per quell’anno. Al

contrario, dagli atti risulta che egli nemmeno ha risposto al Servizio

ispettorato che lo aveva interpellato circa il versamento da parte della

società di salari per il periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (cfr. doc. 4/H e

4/I).

L’insorgente, non

comunicando il mutamento importante della massa salariale dell’anno 2016 –

ciò di cui egli almeno dall’inizio del 2017 avrebbe potuto/dovuto accorgersi –

ha di fatto impedito alla Cassa di fissare e di richiedere gli acconti

effettivamente dovuti.

Nella STF 9C_701/2018 del

27 novembre 2018 – chiamato a

pronunciarsi nel caso di un amministratore unico che, almeno per negligenza,

non aveva informato la cassa di compensazione della variazione importante della

massa salariale –, il TF ha concluso

che così facendo l’amministratore ha sottratto, provvisoriamente e perlomeno in

parte, la società dal proprio obbligo di versare i contributi paritetici e in

pratica ha trasferito il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali

ciò che configura, secondo la giurisprudenza federale, una grave negligenza.

L’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione: “(…) En sa qualité d'administrateur unique de la

société B.________ SA jusqu'au 16 avril 2015, le recourant reconnaît qu'il a

omis, au moins par négligence, d'informer la caisse de compensation de la

variation sensible de la masse de salaire au cours de l'année 2014

(augmentation de 610'743 fr. 45 par rapport à l'année précédente). Il a dès

lors soustrait la société provisoirement et en partie à son obligation de

cotiser. Ayant pu constater début 2015 que le montant des acomptes versés par

la société en 2014 était manifestement insuffisant, le recourant n'a de plus

pas veillé, comme il en était tenu, à ce que la société règle sans délai la totalité

du solde dû (cf. arrêt H 97/90 du 30 janvier 1992 consid. 4, in RCC 1992 p.

259). En se limitant à affirmer que la situation financière de la société

n'était pas "tragique" au printemps 2015, car des rentrées

financières étaient encore attendues, le recourant ne fait par ailleurs que

confirmer que la société a versé des salaires sur lesquels ses ressources

financières ne permettaient pas de prélever les cotisations paritaires. Il a

dès lors fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise par

l'assurance sociale et commis de la sorte une négligence grave au sens de

l'art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4 p. 196). Son argumentation

quant aux versements effectués par la société au printemps 2015 n'y change

rien; le solde du découvert s'élevait encore à 38'749 fr. 05 au moment de son

départ. Il est ainsi tenu à réparation du dommage qu'il a causé à l'assurance. (…)”

(STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018, consid. 6.2).

Stante quanto precede a

ragione (e questo Tribunale può fare propria) la Cassa ha concluso che “(…) nel

caso in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di

comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come

conseguenza per la società di pagare acconti trimestrali manifestamente inferiori

al dovuto. Infatti la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2016 sulla base di

una somma mensile dei salari di CHF 300'000.00 per i primi 7 mesi e

successivamente in base a CHF 298'298.00, comportando una base di calcolo annua

di CHF 3'591'490.00. Per contro l'ammontare effettivo dei salari per l'anno

2016 è risultato essere di CHF 5'076'168.00. Ciò significa che l'ammontare dei

salari effettivi per il 2016 è risultato essere del 41.34% più alto rispetto

alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Ne consegue che la società non

ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS, non avendo

comunicato alla Cassa - malgrado l'importante aumento del numero dei dipendenti

e del volume dei salari - una corretta base di calcolo per una congrua

fatturazione degli acconti dovuti in qualità di datrice di lavoro. Pertanto,

ritenuta la violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS durante il suo periodo di

carica, il comportamento del signor RI 1 è da porre in relazione di causalità

naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01). […]

A titolo abbondanziale si osserva anche che l'opponente non ha nemmeno provveduto,

malgrado esplicita richiesta del Servizio ispettorato, a compilare la dichiarazione

dei salari dell'anno 2017 (doc. H, I). II fatto di aver continuato a gestire

una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un

finanziamento indiretto, dovuto a: - mancato pagamento di congrui acconti

secondo quanto stabilito dalle direttive federali in materia; - cronico

differimento dei pagamenti; ha nella pratica fatto in modo di trasferire il

rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali – ciò che la giurisprudenza

federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 27 novembre

2018, 9C 701/2018) –, contribuendo di conseguenza a generare il danno patito successivamente

dalla Cassa e impegnando, nell'ottica di un nesso di causalità diretta, la

responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della

fallita FA 1. (…)” (doc. 4, punto 7.2, pagg. 15 e 16).

2.8. Con il ricorso l’insorgente

sostiene che “(…) verso la fine del 2016, inizio 2017 la ditta FA 1, attiva

nel ramo della produzione e rifinitura di preziosi per orologi e gioielli, ha

conosciuto una drastica riduzione del lavoro a causa della crisi nel settore

dell'industria orologiera. […] Ciò nonostante, il signor RI 1,

amministratore unico e persona di riferimento dell'azienda, aveva concrete

aspettative per il risanamento dell'azienda, supportate da una strategia di

risanamento concreta messa a punto da specialisti del settore (cfr. punto 2.2

del presente ricorso). Come meglio si specificherà nei punti seguenti, il

signor RI 1 si è infatti mosso su più fronti per cercare di risolvere le sorti

dell’impresa, intraprendendo contatti con nuovi partner commerciali, soci e

investitori e dando mandato a degli specialisti per stabilire un piano di

risanamento. Per risolvere i problemi di liquidità, il signor RI 1 è giunto

anche a prendere decisioni drastiche, come la vendita di una macchina setting

alla ditta __________ per fr. 1'080'000.-- con fattura 31 marzo 2017 (cfr. doc.

C e D). Vani sono però stati i suoi sforzi, visto che La Pretura di __________

ha dichiarato il fallimento della FA 1 in data 17 maggio 2017. (…)” (I,

punti 1 e 1.1, pagg. 2 e 3).

Le asserite concrete e

serie misure, intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società,

sono così state elencate:

"

(…)

• nel

corso del 2016 l’amministrazione della FA 1 aveva intrapreso molti

contatti commerciali al fine di creare nuove opportunità di lavoro (cfr. Lista sub

doc. U, che potrà essere confermata dal teste __________, responsabile delle

finanze FA 1);

• già

da febbraio 2016 sono stati ricercati nuovi partner commerciali, investitori e

soci (docc. M, N, O) e questo fino a maggio 2017, momento in cui è stato

decretato il fallimento della società;

• in ottobre

2016 è stata aperta una trattativa per la vendita e la retro-locazione

del fabbricato aziendale (doc. P);

• in

data 25 gennaio 2017 la __________ è stata assunta per elaborare una strategia

di risanamento della FA 1 (doc. K);

• questa

ha elaborato un programma datato 22 marzo 2017 di misure concrete e necessarie

per il risanamento della società (doc. L) presentato alla banca finanziatrice;

• il

28 marzo 2017 è stata presentata un'istanza di moratoria concordataria che

dimostra ulteriormente l'attenzione dell'amministrazione riguardo la delicata

situazione finanziaria della società, nonché le concrete prospettive di risanamento

(cfr. doc. R);

• per

finanziare la suddetta moratoria, nel mese di aprile 2017 sono iniziate le relative

trattative, che però purtroppo non sono andate in porto (doc. S);

• a

fine marzo 2017 è stata venduta, come detto in precedenza, […] una macchina

setting per un valore di fr. 1'080'000.-- che, se come sostenuto dall'CO 1

Considerandi

nella decisione impugnata non c'era nessun piano di risanamento, nessuno

avrebbe mai pensato di fare;

• il

4.

aprile 2017 il signor RI 1 si è attivato per ottenere il pagamento anticipato

di un credito personale, destinato anch'esso al risanamento della FA 1, senza

però avere successo (docc. T, Tbis);

• ad

aprile tutte le fatture della Cassa conosciute prima del decreto di fallimento

sono state pagate. (…)" (I, punto 2.2, pagg. 6 e 7)

Il ricorrente precisa

ancora “(…) che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento

dei contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________,

che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi

alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una

comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche

della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7).

Infine, richiamata la

giurisprudenza in base alla quale il mancato pagamento dei contributi in

occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo

di discolpa, l’insorgente sostiene che “(…) nel caso di specie la FA 1 ha

onorato per diversi anni i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni

sociali, solo nell'ultimo periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato

degli arretrati, che sono tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento

della società (cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa

si riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di

esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo

di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di

questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex

art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9).

Occorre pertanto esaminare

se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108.

V 189 consid. 2b pag. 193) e/o se, secondo la giurisprudenza, sono dati dei

validi motivi di discolpa.

2.9

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52.

AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi

scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244

consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.10

2.10.1

Nel caso di specie va rilevato

che, come addotto dallo stesso insorgente nel “Verbale d’interrogatorio”

del 22 maggio 22 maggio 2017 (doc. 4/A), le causa materiali del fallimento sono

da ricondurre a: “(…) Mancanza di liquidità dovuta alla mancanza di lavoro a

seguito della crisi economica, che ha impedito alla società di poter far fronte

ai propri impegni. Anche il fatto che subito dopo l’acquisto della società nel

2014.

è stato accertato una mancanza d’oro di ca. 120 Kg. inoltre un grosso

cliente non è rimasto dopo l’acquisizione della società e un rapporto di due

diligence presentato al momento dell’acquisizione non menzionava la

disorganizzazione. (...)” (doc. 4/A, pag. 2).

Dalle tabelle per gli anni

2015, 2016 e 2017 risulta che per incassare le fatture di acconto la Cassa, dopo

averla diffidata a più riprese già nel 2015, dal mese di marzo 2016 ha dovuto costantemente

e sistematicamente procedere a diffide e che il 13 febbraio e il 13 marzo 2017

la società è stata oggetto di tre esecuzioni (cfr. doc. 4/B, 4/C e 4/D).

Dalle succitate misure

intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società (cfr.

consid.2.8) emerge, tra l’altro, che “(…) già dal febbraio 2016 sono stati

ricercati nuovi partner commerciali (…)” (I, punto 2.2, pag. 6).

Come rettamente e

incontestatamente addotto dalla Cassa, dagli atti risulta inoltre che:

"

(…)

- ad aprile 2017, nel momento in cui

la società avrebbe saldato gÍi importi a quel momento scoperti con la Cassa per

un importo di CHF 470'699.50, risultavano scoperti gli acconti mensili da

ottobre 2016 (doc. B, C, D), vale a dire da ormai 6 mesi;

- Il bilancio al 31 marzo 2017 (doc.

E), indicava un capitale dei terzi a breve termine di circa CHF 6.3 milioni e

quello a lungo termine di circa CHF 11.6 milioni (valori di esercizio);

- sempre da tale bilancio emerge che

il capitale azionario, comprensivo delle riserve (CHF 1'250'231.64), a quel

momento risultava interamente assorbito da una perdita complessiva di circa CHF

2.2

milioni, obbligando gli organi societari a depositare i bilanci ex art. 725

cpv. 2 CO, come attestato dalla relazione del 2 maggio 2017 del revisore (doc.

F);

- a titolo di esempio, ad aprile 2017

quando è entrata la liquidità inerente la vendita del macchinario, la società

non aveva ancora pagato gli scoperti LPP da maggio 2016 in avanti (debito

cumulato: CHF 142'915.00) e quelli dell'imposta alla fonte dal 1º trimestre

2016.

in poi (debito cumulato: CHF 172'588.00; cfr. doc. F, I, H allegati in

sede di opposizione);

- il saldo del conto presso il __________

al 17 maggio 2017 (cfr. doc. E all'opposizione) indica un passivo di circa CHF

6.

milioni;

- la graduatoria fallimentare del 16

gennaio 2019 (doc. G) espone: crediti garantiti da pegno immobiliare per CHF

8.4

milioni, crediti in 1.a classe per CHF 2.1 mio, crediti in 2.a classe per

CHF 170'365.30, crediti in 3.a classe per CHF 17.3 milioni, per un totale di

passività per circa CHF 28,1 milioni. (…)"

(4, punto 7, pagg. 10 e 11)

Stanti le suddette

evenienze questo Tribunale deve fare propria la conclusione a cui è giunta la

Cassa secondo la quale “(…) in considerazione di tali dati risulta evidente

non solo che la situazione della società era già irrimediabilmente compromessa

nel momento in cui la stessa ha sospeso il pagamento dei premi AVS (ottobre

2016), ma che tale circostanza non poteva essere - come previsto dalla

giurisprudenza - oggettivamente essenziale per salvare la società data la

sproporzione tra gli scoperti con la Cassa e il milionario fabbisogno della

società per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Atteso peraltro che

non è stata prodotta alcuna prova che confermasse la presenza di un concreto e

oggettivo piano di risanamento che permettesse - anche agli occhi di terzi - di

ritenere che la società potesse essere effettivamente salvata e che

giustificasse la sospensione temporanea dal pagamento dei premi AVS. (…)” (4,

punto 7, pag. 11).

In concreto, viste le

suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una

situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non

trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), la società non aveva validi

motivi per giustificare la sospensione del pagamento dei contributi a far tempo

dal mese di ottobre 2016.

In simili

circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni

serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi,

iniziato nel 2015 – al riguardo la Cassa ha rilevato che: “(…) - anno

2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5 fatture

sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in

ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai

termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; -

anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono

state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. (…)” (doc. 4, punto

7.1, pag. 12) –,

fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di

illiquidità.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un

amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo allo “__________”, elaborato

dalla __________ di __________ e datato 22 marzo 2017 (cfr. doc. L), indicato

dall’insorgente tra le succitate misure concrete e necessarie per il

risanamento della società e presentato alla banca finanziatrice.

Infatti, ribadito che già

dal 2015 le fatture per gli acconti non erano pagate regolarmente dalla società

e che dal 2016 in avanti sono sempre state pagate in ritardo e osservato come

nella relazione del 2 maggio 2017 il revisore indipendente si è così espresso: “(…)

a nostro giudizio, conformemente al bilancio intermedio al 31 marzo 2017,

l’eccedenza di debiti a valori di esercizio e a valori di alienazione della FA

1.

- __________ è manifesta. Il Consiglio d’amministrazione deve pertanto

avvisare il Giudice, salvo che, per questa insufficienza d’attivo, creditori

della società accettino di essere relegati ad un grado inferiore a quello di

tutti gli altri creditori della società. (…)” (doc. 4/F), vi è da chiedersi

se l’insorgente non sia intervenuto tardivamente interpellando la __________ di

__________ il 25 gennaio 2017 (cfr. doc. K).

In ogni caso, al riguardo,

questo Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente

rilevato dalla Cassa nella risposta e meglio che “(…) l'analisi finanziaria

del 22 marzo 2017 della __________ esponeva chiaramente la grave situazione di

sovraindebitamento della ditta. Basti pensare che dai dati esposti in tale

documento emerge che, per il periodo gennaio-aprile 2017, il fatturato, gli

ordini in portafoglio e le previsioni di vendita non arrivavano a

complessivamente CHF 2,5 mio (grafico a pagina 2) a fronte di passivi a corto

termine per circa CHF 4,7 mio (tabella a pagina 4), rispettivamente che per

poter sopravvivere la società avrebbe dovuto ridurre i propri passivi per un

valore tra i CHF 7.4 mio e CHF 12.4 mio (pagina 5) e che di conseguenza le

opzioni strategiche a quel momento a disposizione della ditta erano solamente

la moratoria o il fallimento (tabella a pagina 6). Per quanto attiene al solo

passivo del conto presso il __________, a dire del ricorrente causa principale

del fallimento della FA 1, lo stesso era di "soli" CHF 6 mio a fronte

di debiti societari emersi in sede di graduatoria fallimentare di ca. CHF 28

mio. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).

L’insorgente, stante le

suesposte gravi difficoltà finanziarie, non aveva dunque – e nemmeno le adduce

– serie possibilità per ritenere di poterle superare a breve.

2.10.2

Quanto alla censura secondo la

quale “(…) il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei

contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________,

che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi

alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una

comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche

della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7) e all’assunto stante il quale “(…)

al momento del decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come

detto saldato tutte le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione

della graduatoria del fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la

Cassa aveva notificato un credito residuo, conteggiato in base ai salari

rivendicati nella procedura di fallimento, per lo più riferiti all'ultima

mensilità ed al periodo di disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del

credito vantato dalla Cassa, solo all'emissione della graduatoria del

fallimento, prova ne è il suo ordine di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere

con “all AVS payments”, di fatto eseguito, e il fatto che la Cassa, nella

decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori, allestito

unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento. In

data 24 aprile 2017, come detto, la società ha saldato tutti i debiti per

contributi sociali di cui era a conoscenza, mentre solo due giorni dopo, in

data 26 aprile 2017, la banca ha improvvisamente ed inaspettatamente disdetto

con effetto immediato l'intera linea di credito concessale (come meglio

specificato al successivo punto 2.3), circostanza che ha compromesso ulteriormente

e in modo definitivo la situazione economica della FA 1, con conseguente

inevitabile fallimento e mancato pagamento dei contributi a far tempo dal mese

di maggio 2017 (mese in cui si è verificato il fallimento), posto che i

contributi di aprile sono stati saldati con il citato ultimo pagamento (cfr.

doc. J e G). (…)” (I, punto 2.1.2, pag. 5), questo Tribunale rileva quanto

segue.

Secondo costante

giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,

consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai

sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé

stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

In questo contesto l’argomentazione

che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei contributi

sarebbe dovuto alla disdetta unilaterale con effetto immediato della linea di

credito da parte della banca __________, non costituisce di per sé motivo di

giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.

In effetti – ribadito che, per le ragioni suesposte

(cfr. consid. 2.10.1), già prima della disdetta della linea di credito il 27

aprile 2017 da parte della banca finanziatrice si poteva/doveva concludere che

non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà e che la grave

situazione di sovraindebitamento (confermata anche dallo “Strategic Options

for FA 1” 22 marzo 2017 della __________ di __________ sub doc. L) non

permetteva di concludere per l’esistenza di serie possibilità per superare a

breve le difficoltà finanziarie della società – questo Tribunale non può

seguire l’insorgente laddove, in modo generico e senza debitamente provare, sostiene

che “(…) se non fosse stato per la decisione del __________, la FA 1 avrebbe

potuto continuare ad applicare le misure di risanamento previste, con buone

prospettive di risollevarsi e superare la momentanea difficoltà, evitando il

fallimento e il conseguente mancato pagamento dei contributi sociali. (…)”

(I, punto 2.3, pag. 8).

Del resto – ribadito

che l’insorgente, non comunicando il mutamento importante della massa salariale

nell’anno 2016 e la corretta massa salariale del 2017, ha di fatto impedito

alla Cassa di richiedere e di procedere tempestivamente per i contributi

sociali effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.7) – a ragione la Cassa ha

addotto che “(…) il fatto che tali contributi siano stati determinati - come

peraltro è logico che sia - solo successivamente alla dichiarazione di

fallimento del 17 maggio 2017 è irrilevante. Infatti, in considerazione delle

pregresse gravi negligenze dell'opponente di cui si è detto e di cui si

indicherà ancora al punto seguente, il momento della determinazione dello

scoperto o il periodo a cui esso si riferisce è ininfluente ai fini della

determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS. Quale imprenditore il signor

RI 1 doveva sapere che in caso di fallimento la società sarebbe stata debitrice,

non sono [ndr. recte: solo] dei premi degli ultimi 1-2 mesi di attività,

bensì anche di quelli relativi - oltre che alla tredicesima e alle vacanze non

godute - al periodo di disdetta a cui i dipendenti avrebbero avuto comunque

legalmente diritto. Per non impegnare la sua responsabilità l'opponente avrebbe

dovuto chiudere per tempo l'attività al fine di poter saldare, con l'ultima

liquidità della società, tutti i crediti derivanti dal diritto del lavoro e

delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pag. 14).

Pure a ragione la Cassa,

con la risposta, ha precisato che “(…) il fatto che la società abbia

dapprima pagato gli acconti da gennaio a settembre 2016 nel corso di tale anno

e successivamente, in aprile 2017, anche quelli dei mesi da ottobre a dicembre

2016, non soccorre al ricorrente. Infatti, a parte il fatto che tutte le

fatture mensili di acconto del 2016 hanno dovuto essere diffidate e che

comunque il periodo trascorso tra la data di fatturazione e quella di pagamento

è andato vi è più dilatandosi (quindi la società non ha, precedentemente alla

dichiarazione di fallimento, pagato ineccepibilmente i premi), occorre ribadire

che la società ha sottaciuto alla Cassa il reale volume dei salari dell'anno

2016.

incorrendo in una violazione evidente e incontrovertibile dell'art. 35

OAVS essendo risultato il fabbisogno contributivo di tale anno addirittura del

41.34% più alto rispetto agli acconti versati. In tale situazione di grave

illiquidità è stato per la società sicuramente più facile onorare gli acconti

mensili, seppur con ritardo, ma ciò non può ora valere quale motivo di

discolpa. Infatti se la società avesse rispettato le prescrizioni AVS la

Cassa avrebbe potuto fatturare per tempo congrui acconti e attivare, ancora

durante il periodo di vita della società e quindi di carica del ricorrente, le

necessarie procedure d'incasso forzato. (…)” (III, punto 2, pag. 4; la

sottolineatura è del redattore).

Ritenuto che, per le

ragioni suesposte, il risarcimento del danno fatto valere dalla Cassa non può

essere validamente ricondotto alla disdetta della linea di credito da parte

della banca __________, non vanno qui oltre approfondite le precisazioni della

Cassa nella risposta (cfr. III, punto 2, pag. 3) e le argomentazioni dell’insorgente

nella “Replica spontanea” (cfr. VII, punti B.1. e B.2., pagg. 3 e 4)

circa la natura inaspettata e repentina della disdetta della linea di credito

da parte della banca e l’effettiva possibilità di versare su un conto bloccato

il ricavo della vendita straordinaria del macchinario.

2.10.3

Quanto, infine, alla pretesa

secondo la quale “(…) nel caso di specie la FA 1 ha onorato per diversi anni

i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni sociali, solo nell'ultimo

periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato degli arretrati, che sono

tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento della società

(cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa si

riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di

esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo

di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di

questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex

art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9), questo Tribunale può fare

proprio quanto addotto a ragione e in modo pertinente dalla Cassa e meglio che “(…)

per quanto attiene al rispetto dei termini di pagamento, la Cassa rileva che: -

anno 2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5

fatture sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in

ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai

termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; -

anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono

state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. Si rileva in aggiunta che

per i periodi in questione si è inoltre riscontrato che il tempo trascorso tra

la data di emissione della fattura e quella di pagamento della stessa è andato

vi è più dilatandosi nel tempo (doc. B, C, D). In considerazione di quanto

precede, l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società ha sempre

pagato ineccepibilmente i contributi, non può essere sposata dalla Cassa. Per

quanto attiene invece al periodo di contribuzione, a cui si riferiscono gli

scoperti oggetto della decisione di risarcimento danni, si rileva che gli

stessi sono costituiti principalmente dai contributi relativi alle

rivendicazioni di credito insinuati in sede fallimentare dai dipendenti. […]

Nel caso in esame, come risulta dalla graduatoria fallimentare (doc. G), le

rivendicazioni di credito si riferiscono nella maggior parte dei casi a: -

tredicesima 2016 e quota parte tredicesima 2017; - vacanze non godute; -

mensilità di aprile 2017 e parte di quella di maggio 2017; periodo di disdetta

da 1 a 3 mesi. Ne consegue che nemmeno la seconda condizione, cumulativa alla

prima, che permette la liberazione dell'organo in caso di breve periodo di

scoperto è data. Infatti, gli scoperti riguardano un periodo superiore ai tre

mesi previsti dalla giurisprudenza. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pagg. 12 e

13).

Rilevato che il succitato

e incontestato mancato rispetto dei termini di pagamento sin dal 2015 già da

solo basterebbe per negare l’invocato motivo di discolpa, non vanno

approfondite le ulteriori argomentazioni (a cui qui si rinvia) sviluppate dalla

Cassa a dimostrazione che il periodo rimasto scoperto supera il margine di

tolleranza previsto dalla giurisprudenza (cfr. doc. 4, punto 7.2, pagg. 15-16 e

III, punto 2, pag. 4 con rinvio al doc. 5).

2.11

Riguardo alla domanda di

sentire quale teste il sig. __________ che “(…) potrà confermare i contatti

e le opportunità di lavoro previste dalla FA 1 e tutta la gestione della crisi

e le misure intraprese dall’amministrazione (…)” (I, pag. 11), per quanto

detto sopra (cfr. consid. 2.7 e 2.10), questo Tribunale, già sulla base degli atti,

ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico e che non sono

dati motivi di giustificazione e/o di discolpa.

Non

è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se

gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.12

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti