31.2020.14
Responsabilità amministratore unico ex art. 52 LAVS. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non comunicare l'aumento importante della massa salariale impedisce di fissare e richiedere gli acconti dovuti. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Valutazione anticipata
29 ottobre 2020Italiano53 min
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.14
fs
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da
CO 1
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. FA 1, con sede (dopo __________)
a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 19 settembre 1990
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 – dopo essere
stato presidente con diritto di firma individuale dall’8 dicembre 2014 (data di
pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti) – ha
rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale
dal 14 dicembre 2015 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato
agli atti).
1.2. La società è stata affiliata,
in qualità di datrice di lavoro, alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1.
febbraio 1990 (doc. 1).
Con decreto del 16 maggio
2017 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della
società (FUSC 22 maggio 2017) e successivamente ha autorizzato la liquidazione
in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 1. settembre 2017; doc. 1).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito di fr. 52'721.10 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni
2016 e 2017, di cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di
credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).
L’UF di __________, con
scritto del 4 novembre 2019, ha comunicato alla Cassa che la realizzazione
dello stabile societario non permette di prevedere un dividendo per i creditori
privilegiati non garantiti da pegno (doc. 1).
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione del 14 febbraio 2020 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 4), la Cassa ha chiesto a RI 1(quale
amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 52'721.10 per i
contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017, di cui fr.
52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del
datore di lavoro.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone
l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo
riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle
censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la
Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è
confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.
1.6. Il ricorrente, dopo la
chiesta proroga del termine (V e VI), con “replica spontanea” del 14
luglio 2020, tramite il suo legale, si è confermato nelle proprie allegazioni
producendo ulteriore documentazione (VII e allegati doc. V-AA trasmessi per
osservazioni alla Cassa VIII).
Con scritto del 6 agosto
2020 (IX trasmesso per conoscenza al ricorrente; X) la Cassa ha comunicato al
TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni e di non avere ulteriori
osservazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata
tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale
amministratore unico; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato
(cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi
paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 per fr. 52'721.10 (di
cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo
controllo del datore di lavoro), così come risulta dal conteggio per il 2017
allestito “secondo relativa dichiarazione dei salari” (doc. 1/A per un
importo di fr. 692.80) e dalla tabella “Salari non percepiti ma insinuati
all’Ufficio fallimenti di __________” per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1/B
per un importo di fr. 52'028.30) con le relative “distinta salari
rivendicati” dei rispettivi anni (doc. 1/C e 1/D).
L’importo complessivo di
fr. 52'721.10 (692.80 + 52'028.30), peraltro non contestato, fatto valere nei
confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato
altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata
giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese
di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente
ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. L’art. 35 cpv. 2 OAVS
stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione
i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048
delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC
valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento
importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per
cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze
inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione
di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente
dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella
effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e
colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in
violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla
possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi
(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per
tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.
Nella STF 9C_247/2016 del
10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung
vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als
das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten
Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen
Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich
verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der
AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um
mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als
wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2
AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der
Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten
Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der
ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in
diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli
2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil
9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein
Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der
in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge
leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter
Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend
Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert
nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November
2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.7. Il ricorrente nega di aver
violato intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni
dell’assicurazione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS adducendo, tra l’altro,
che “(…) conscio delle priorità da concedere ai pagamenti riguardanti i
dipendenti e meglio, salari, contributi AVS/Al/IPG ed imposta alla fonte, e
conscio altresì dei ritardi accumulati ad inizio 2017, il signor RI 1, dopo
avere dovuto impiegare la prima tranche del prezzo di vendita della macchina
sopra citata di CHF 300'000.--, ricevuta in data 4 aprile 2017, per saldare le
rate dei leasing delle macchine nei confronti del __________ ed evitare così la
chiusura della linea di credito esistente presso tale Istituto bancario (cfr.
doc. G, pag. 1), ha utilizzato l'intero importo della seconda tranche di CHF
300'000.--, ricevuta in data 24 aprile 2017, per saldare tutti gli scoperti
a quel momento ancora esistenti nei confronti della Cassa CO 1 (cfr. doc. G,
pag. 2-3), dandogli peraltro la priorità, come si può desumere dallo scambio di
e-mail tra il direttore signor __________ e lo stesso signor RI 1 (doc. H): "Can you please indicate which categorgy (or mixture
of categories) we should pay first?" ottenendo quale chiara
risposta da RI 1 "Please settle all
AVS payments first". […] In base a questo ordine
inequivocabile, FA 1 ha effettuato il pagamento di tutte le 8 fatture a quel
momento scoperte nei confronti della Cassa CO 1 e meglio: […]. Il tutto
per complessivi fr. 470'699.50 versati per contributi AVS/Al/IPG nell’arco di
10 giorni (!). Non può essere definito negligente colui che si premura di
saldare e di fatto salda tutti i sospesi nei confronti della Cassa CO 1,
accumulati a favore di priorità volte al mantenimento dell'azienda, inclusa la
conservazione dei posti di lavoro ai dipendenti. […] Al momento del
decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come detto saldato tutte
le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione della graduatoria del
fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la Cassa aveva notificato
un credito residuo, conteggiato in base ai salari rivendicati nella procedura
di fallimento, per lo più riferiti all'ultima mensilità ed al periodo di
disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del credito vantato dalla Cassa,
solo all'emissione della graduatoria del fallimento, prova ne è il suo ordine
di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere con "all AVS payments", di fatto eseguito, e il fatto che
la Cassa, nella decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori,
allestito unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento.
(…)” (I, punti 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, pagg. 3-5).
Tali affermazioni non
giovano all’insorgente.
Infatti con il mandato di
amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116;
cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108 V 202;
Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00
del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99
dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità".
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe
potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che i mutamenti importanti della
massa salariale, conformemente all’art. 35 cpv. 2 OAVS, venissero comunicati
alla Cassa durante l’anno corrente.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste di amministratore unico, accontentarsi di svolgere un
ruolo passivo limitandosi ad indicare che la priorità andava data al pagamento
dei contributi paritetici – “(…) "Please settle all AVS payments
first". (…)” (I, punto 2.1, pag. 4) – senza tuttavia informarsi
e verificare puntualmente che la società procedesse ad una corretta
comunicazione dell’effettiva massa salariale così da permettere alla Cassa di
adeguare conseguentemente l’importo degli acconti dovuti e da richiedere. Questo
vale a maggiore ragione visto che lo stesso insorgente, nel “Verbale
d’interrogatorio” del 22 maggio 2017 (doc. 4/A), tra le cause materiali del
fallimento della società ha indicato la “(…) mancanza di liquidità dovuta
alla scarsità di lavoro generata dalla crisi economica che ha impedito alla
società di far fronte ai propri impegni (…)”, che “(…) un grosso cliente
non è rimasto dopo l’acquisizione della società [ndr.: nel 2014] (…)”
e che “(…) un rapporto di due diligence presentato al momento dell'acquisizione
non menzionava la disorganizzazione (…)” (doc. 4/A, pag. 2).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi – se la
massa salariale dichiarata era inferiore a quella effettiva anche gli acconti
richiesti non erano congrui – deve essere considerata un’inosservanza
per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività
dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e
adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Inoltre, vista la funzione
assunta (presidente del CdA e amministratore unico; cfr. consid. 1.1), la
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Questo Tribunale, richiamato
quanto considerato in merito all’art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.5),
ritiene che l’insorgente ha commesso una grave negligenza non comunicando alla
Cassa il mutamento importante riguardante la massa salariale dell’anno 2016 e
che per il 2017 – limitandosi a
sostenere che “(…) si segnala pure come la Cassa presenti addebiti del tutto
gratuiti ed inconferenti a carico dell'amministratore, in particolare riguardo
al mancato inoltro della dichiarazione dei salari, richiamando richieste in tal
senso inoltrate nel mese di settembre 2017 (doc. H/l) e quindi mesi dopo il fallimento.
(…)” (I, punto 5, pag. 10) – non
ha addotto e tantomeno dimostrato di aver proceduto correttamente alla comunicazione
della massa salariale e/o ad una sua eventuale modifica per quell’anno. Al
contrario, dagli atti risulta che egli nemmeno ha risposto al Servizio
ispettorato che lo aveva interpellato circa il versamento da parte della
società di salari per il periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (cfr. doc. 4/H e
4/I).
L’insorgente, non
comunicando il mutamento importante della massa salariale dell’anno 2016 –
ciò di cui egli almeno dall’inizio del 2017 avrebbe potuto/dovuto accorgersi –
ha di fatto impedito alla Cassa di fissare e di richiedere gli acconti
effettivamente dovuti.
Nella STF 9C_701/2018 del
27 novembre 2018 – chiamato a
pronunciarsi nel caso di un amministratore unico che, almeno per negligenza,
non aveva informato la cassa di compensazione della variazione importante della
massa salariale –, il TF ha concluso
che così facendo l’amministratore ha sottratto, provvisoriamente e perlomeno in
parte, la società dal proprio obbligo di versare i contributi paritetici e in
pratica ha trasferito il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali
ciò che configura, secondo la giurisprudenza federale, una grave negligenza.
L’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione: “(…) En sa qualité d'administrateur unique de la
société B.________ SA jusqu'au 16 avril 2015, le recourant reconnaît qu'il a
omis, au moins par négligence, d'informer la caisse de compensation de la
variation sensible de la masse de salaire au cours de l'année 2014
(augmentation de 610'743 fr. 45 par rapport à l'année précédente). Il a dès
lors soustrait la société provisoirement et en partie à son obligation de
cotiser. Ayant pu constater début 2015 que le montant des acomptes versés par
la société en 2014 était manifestement insuffisant, le recourant n'a de plus
pas veillé, comme il en était tenu, à ce que la société règle sans délai la totalité
du solde dû (cf. arrêt H 97/90 du 30 janvier 1992 consid. 4, in RCC 1992 p.
259). En se limitant à affirmer que la situation financière de la société
n'était pas "tragique" au printemps 2015, car des rentrées
financières étaient encore attendues, le recourant ne fait par ailleurs que
confirmer que la société a versé des salaires sur lesquels ses ressources
financières ne permettaient pas de prélever les cotisations paritaires. Il a
dès lors fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise par
l'assurance sociale et commis de la sorte une négligence grave au sens de
l'art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4 p. 196). Son argumentation
quant aux versements effectués par la société au printemps 2015 n'y change
rien; le solde du découvert s'élevait encore à 38'749 fr. 05 au moment de son
départ. Il est ainsi tenu à réparation du dommage qu'il a causé à l'assurance. (…)”
(STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018, consid. 6.2).
Stante quanto precede a
ragione (e questo Tribunale può fare propria) la Cassa ha concluso che “(…) nel
caso in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di
comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come
conseguenza per la società di pagare acconti trimestrali manifestamente inferiori
al dovuto. Infatti la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2016 sulla base di
una somma mensile dei salari di CHF 300'000.00 per i primi 7 mesi e
successivamente in base a CHF 298'298.00, comportando una base di calcolo annua
di CHF 3'591'490.00. Per contro l'ammontare effettivo dei salari per l'anno
2016 è risultato essere di CHF 5'076'168.00. Ciò significa che l'ammontare dei
salari effettivi per il 2016 è risultato essere del 41.34% più alto rispetto
alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Ne consegue che la società non
ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS, non avendo
comunicato alla Cassa - malgrado l'importante aumento del numero dei dipendenti
e del volume dei salari - una corretta base di calcolo per una congrua
fatturazione degli acconti dovuti in qualità di datrice di lavoro. Pertanto,
ritenuta la violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS durante il suo periodo di
carica, il comportamento del signor RI 1 è da porre in relazione di causalità
naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01). […]
A titolo abbondanziale si osserva anche che l'opponente non ha nemmeno provveduto,
malgrado esplicita richiesta del Servizio ispettorato, a compilare la dichiarazione
dei salari dell'anno 2017 (doc. H, I). II fatto di aver continuato a gestire
una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un
finanziamento indiretto, dovuto a: - mancato pagamento di congrui acconti
secondo quanto stabilito dalle direttive federali in materia; - cronico
differimento dei pagamenti; ha nella pratica fatto in modo di trasferire il
rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali – ciò che la giurisprudenza
federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 27 novembre
2018, 9C 701/2018) –, contribuendo di conseguenza a generare il danno patito successivamente
dalla Cassa e impegnando, nell'ottica di un nesso di causalità diretta, la
responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della
fallita FA 1. (…)” (doc. 4, punto 7.2, pagg. 15 e 16).
2.8. Con il ricorso l’insorgente
sostiene che “(…) verso la fine del 2016, inizio 2017 la ditta FA 1, attiva
nel ramo della produzione e rifinitura di preziosi per orologi e gioielli, ha
conosciuto una drastica riduzione del lavoro a causa della crisi nel settore
dell'industria orologiera. […] Ciò nonostante, il signor RI 1,
amministratore unico e persona di riferimento dell'azienda, aveva concrete
aspettative per il risanamento dell'azienda, supportate da una strategia di
risanamento concreta messa a punto da specialisti del settore (cfr. punto 2.2
del presente ricorso). Come meglio si specificherà nei punti seguenti, il
signor RI 1 si è infatti mosso su più fronti per cercare di risolvere le sorti
dell’impresa, intraprendendo contatti con nuovi partner commerciali, soci e
investitori e dando mandato a degli specialisti per stabilire un piano di
risanamento. Per risolvere i problemi di liquidità, il signor RI 1 è giunto
anche a prendere decisioni drastiche, come la vendita di una macchina setting
alla ditta __________ per fr. 1'080'000.-- con fattura 31 marzo 2017 (cfr. doc.
C e D). Vani sono però stati i suoi sforzi, visto che La Pretura di __________
ha dichiarato il fallimento della FA 1 in data 17 maggio 2017. (…)” (I,
punti 1 e 1.1, pagg. 2 e 3).
Le asserite concrete e
serie misure, intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società,
sono così state elencate:
"
(…)
• nel
corso del 2016 l’amministrazione della FA 1 aveva intrapreso molti
contatti commerciali al fine di creare nuove opportunità di lavoro (cfr. Lista sub
doc. U, che potrà essere confermata dal teste __________, responsabile delle
finanze FA 1);
• già
da febbraio 2016 sono stati ricercati nuovi partner commerciali, investitori e
soci (docc. M, N, O) e questo fino a maggio 2017, momento in cui è stato
decretato il fallimento della società;
• in ottobre
2016 è stata aperta una trattativa per la vendita e la retro-locazione
del fabbricato aziendale (doc. P);
• in
data 25 gennaio 2017 la __________ è stata assunta per elaborare una strategia
di risanamento della FA 1 (doc. K);
• questa
ha elaborato un programma datato 22 marzo 2017 di misure concrete e necessarie
per il risanamento della società (doc. L) presentato alla banca finanziatrice;
• il
28 marzo 2017 è stata presentata un'istanza di moratoria concordataria che
dimostra ulteriormente l'attenzione dell'amministrazione riguardo la delicata
situazione finanziaria della società, nonché le concrete prospettive di risanamento
(cfr. doc. R);
• per
finanziare la suddetta moratoria, nel mese di aprile 2017 sono iniziate le relative
trattative, che però purtroppo non sono andate in porto (doc. S);
• a
fine marzo 2017 è stata venduta, come detto in precedenza, […] una macchina
setting per un valore di fr. 1'080'000.-- che, se come sostenuto dall'CO 1
Considerandi
nella decisione impugnata non c'era nessun piano di risanamento, nessuno
avrebbe mai pensato di fare;
• il
4.
aprile 2017 il signor RI 1 si è attivato per ottenere il pagamento anticipato
di un credito personale, destinato anch'esso al risanamento della FA 1, senza
però avere successo (docc. T, Tbis);
• ad
aprile tutte le fatture della Cassa conosciute prima del decreto di fallimento
sono state pagate. (…)" (I, punto 2.2, pagg. 6 e 7)
Il ricorrente precisa
ancora “(…) che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento
dei contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________,
che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi
alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una
comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche
della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7).
Infine, richiamata la
giurisprudenza in base alla quale il mancato pagamento dei contributi in
occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo
di discolpa, l’insorgente sostiene che “(…) nel caso di specie la FA 1 ha
onorato per diversi anni i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni
sociali, solo nell'ultimo periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato
degli arretrati, che sono tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento
della società (cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa
si riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di
esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo
di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di
questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex
art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9).
Occorre pertanto esaminare
se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108.
V 189 consid. 2b pag. 193) e/o se, secondo la giurisprudenza, sono dati dei
validi motivi di discolpa.
2.9
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile
(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in
dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.
52.
AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi
scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244
consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10
2.10.1
Nel caso di specie va rilevato
che, come addotto dallo stesso insorgente nel “Verbale d’interrogatorio”
del 22 maggio 22 maggio 2017 (doc. 4/A), le causa materiali del fallimento sono
da ricondurre a: “(…) Mancanza di liquidità dovuta alla mancanza di lavoro a
seguito della crisi economica, che ha impedito alla società di poter far fronte
ai propri impegni. Anche il fatto che subito dopo l’acquisto della società nel
2014.
è stato accertato una mancanza d’oro di ca. 120 Kg. inoltre un grosso
cliente non è rimasto dopo l’acquisizione della società e un rapporto di due
diligence presentato al momento dell’acquisizione non menzionava la
disorganizzazione. (...)” (doc. 4/A, pag. 2).
Dalle tabelle per gli anni
2015, 2016 e 2017 risulta che per incassare le fatture di acconto la Cassa, dopo
averla diffidata a più riprese già nel 2015, dal mese di marzo 2016 ha dovuto costantemente
e sistematicamente procedere a diffide e che il 13 febbraio e il 13 marzo 2017
la società è stata oggetto di tre esecuzioni (cfr. doc. 4/B, 4/C e 4/D).
Dalle succitate misure
intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società (cfr.
consid.2.8) emerge, tra l’altro, che “(…) già dal febbraio 2016 sono stati
ricercati nuovi partner commerciali (…)” (I, punto 2.2, pag. 6).
Come rettamente e
incontestatamente addotto dalla Cassa, dagli atti risulta inoltre che:
"
(…)
- ad aprile 2017, nel momento in cui
la società avrebbe saldato gÍi importi a quel momento scoperti con la Cassa per
un importo di CHF 470'699.50, risultavano scoperti gli acconti mensili da
ottobre 2016 (doc. B, C, D), vale a dire da ormai 6 mesi;
- Il bilancio al 31 marzo 2017 (doc.
E), indicava un capitale dei terzi a breve termine di circa CHF 6.3 milioni e
quello a lungo termine di circa CHF 11.6 milioni (valori di esercizio);
- sempre da tale bilancio emerge che
il capitale azionario, comprensivo delle riserve (CHF 1'250'231.64), a quel
momento risultava interamente assorbito da una perdita complessiva di circa CHF
2.2
milioni, obbligando gli organi societari a depositare i bilanci ex art. 725
cpv. 2 CO, come attestato dalla relazione del 2 maggio 2017 del revisore (doc.
F);
- a titolo di esempio, ad aprile 2017
quando è entrata la liquidità inerente la vendita del macchinario, la società
non aveva ancora pagato gli scoperti LPP da maggio 2016 in avanti (debito
cumulato: CHF 142'915.00) e quelli dell'imposta alla fonte dal 1º trimestre
2016.
in poi (debito cumulato: CHF 172'588.00; cfr. doc. F, I, H allegati in
sede di opposizione);
- il saldo del conto presso il __________
al 17 maggio 2017 (cfr. doc. E all'opposizione) indica un passivo di circa CHF
6.
milioni;
- la graduatoria fallimentare del 16
gennaio 2019 (doc. G) espone: crediti garantiti da pegno immobiliare per CHF
8.4
milioni, crediti in 1.a classe per CHF 2.1 mio, crediti in 2.a classe per
CHF 170'365.30, crediti in 3.a classe per CHF 17.3 milioni, per un totale di
passività per circa CHF 28,1 milioni. (…)"
(4, punto 7, pagg. 10 e 11)
Stanti le suddette
evenienze questo Tribunale deve fare propria la conclusione a cui è giunta la
Cassa secondo la quale “(…) in considerazione di tali dati risulta evidente
non solo che la situazione della società era già irrimediabilmente compromessa
nel momento in cui la stessa ha sospeso il pagamento dei premi AVS (ottobre
2016), ma che tale circostanza non poteva essere - come previsto dalla
giurisprudenza - oggettivamente essenziale per salvare la società data la
sproporzione tra gli scoperti con la Cassa e il milionario fabbisogno della
società per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Atteso peraltro che
non è stata prodotta alcuna prova che confermasse la presenza di un concreto e
oggettivo piano di risanamento che permettesse - anche agli occhi di terzi - di
ritenere che la società potesse essere effettivamente salvata e che
giustificasse la sospensione temporanea dal pagamento dei premi AVS. (…)” (4,
punto 7, pag. 11).
In concreto, viste le
suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una
situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non
trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente
alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), la società non aveva validi
motivi per giustificare la sospensione del pagamento dei contributi a far tempo
dal mese di ottobre 2016.
In simili
circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni
serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi,
iniziato nel 2015 – al riguardo la Cassa ha rilevato che: “(…) - anno
2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5 fatture
sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in
ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai
termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; -
anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono
state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. (…)” (doc. 4, punto
7.1, pag. 12) –,
fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di
illiquidità.
Va rilevato che, in
assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia
procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo
sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore
di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un
amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo allo “__________”, elaborato
dalla __________ di __________ e datato 22 marzo 2017 (cfr. doc. L), indicato
dall’insorgente tra le succitate misure concrete e necessarie per il
risanamento della società e presentato alla banca finanziatrice.
Infatti, ribadito che già
dal 2015 le fatture per gli acconti non erano pagate regolarmente dalla società
e che dal 2016 in avanti sono sempre state pagate in ritardo e osservato come
nella relazione del 2 maggio 2017 il revisore indipendente si è così espresso: “(…)
a nostro giudizio, conformemente al bilancio intermedio al 31 marzo 2017,
l’eccedenza di debiti a valori di esercizio e a valori di alienazione della FA
1.
- __________ è manifesta. Il Consiglio d’amministrazione deve pertanto
avvisare il Giudice, salvo che, per questa insufficienza d’attivo, creditori
della società accettino di essere relegati ad un grado inferiore a quello di
tutti gli altri creditori della società. (…)” (doc. 4/F), vi è da chiedersi
se l’insorgente non sia intervenuto tardivamente interpellando la __________ di
__________ il 25 gennaio 2017 (cfr. doc. K).
In ogni caso, al riguardo,
questo Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente
rilevato dalla Cassa nella risposta e meglio che “(…) l'analisi finanziaria
del 22 marzo 2017 della __________ esponeva chiaramente la grave situazione di
sovraindebitamento della ditta. Basti pensare che dai dati esposti in tale
documento emerge che, per il periodo gennaio-aprile 2017, il fatturato, gli
ordini in portafoglio e le previsioni di vendita non arrivavano a
complessivamente CHF 2,5 mio (grafico a pagina 2) a fronte di passivi a corto
termine per circa CHF 4,7 mio (tabella a pagina 4), rispettivamente che per
poter sopravvivere la società avrebbe dovuto ridurre i propri passivi per un
valore tra i CHF 7.4 mio e CHF 12.4 mio (pagina 5) e che di conseguenza le
opzioni strategiche a quel momento a disposizione della ditta erano solamente
la moratoria o il fallimento (tabella a pagina 6). Per quanto attiene al solo
passivo del conto presso il __________, a dire del ricorrente causa principale
del fallimento della FA 1, lo stesso era di "soli" CHF 6 mio a fronte
di debiti societari emersi in sede di graduatoria fallimentare di ca. CHF 28
mio. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).
L’insorgente, stante le
suesposte gravi difficoltà finanziarie, non aveva dunque – e nemmeno le adduce
– serie possibilità per ritenere di poterle superare a breve.
2.10.2
Quanto alla censura secondo la
quale “(…) il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei
contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________,
che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi
alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una
comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche
della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7) e all’assunto stante il quale “(…)
al momento del decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come
detto saldato tutte le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione
della graduatoria del fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la
Cassa aveva notificato un credito residuo, conteggiato in base ai salari
rivendicati nella procedura di fallimento, per lo più riferiti all'ultima
mensilità ed al periodo di disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del
credito vantato dalla Cassa, solo all'emissione della graduatoria del
fallimento, prova ne è il suo ordine di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere
con “all AVS payments”, di fatto eseguito, e il fatto che la Cassa, nella
decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori, allestito
unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento. In
data 24 aprile 2017, come detto, la società ha saldato tutti i debiti per
contributi sociali di cui era a conoscenza, mentre solo due giorni dopo, in
data 26 aprile 2017, la banca ha improvvisamente ed inaspettatamente disdetto
con effetto immediato l'intera linea di credito concessale (come meglio
specificato al successivo punto 2.3), circostanza che ha compromesso ulteriormente
e in modo definitivo la situazione economica della FA 1, con conseguente
inevitabile fallimento e mancato pagamento dei contributi a far tempo dal mese
di maggio 2017 (mese in cui si è verificato il fallimento), posto che i
contributi di aprile sono stati saldati con il citato ultimo pagamento (cfr.
doc. J e G). (…)” (I, punto 2.1.2, pag. 5), questo Tribunale rileva quanto
segue.
Secondo costante
giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,
consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
In questo contesto l’argomentazione
che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei contributi
sarebbe dovuto alla disdetta unilaterale con effetto immediato della linea di
credito da parte della banca __________, non costituisce di per sé motivo di
giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.
In effetti – ribadito che, per le ragioni suesposte
(cfr. consid. 2.10.1), già prima della disdetta della linea di credito il 27
aprile 2017 da parte della banca finanziatrice si poteva/doveva concludere che
non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà e che la grave
situazione di sovraindebitamento (confermata anche dallo “Strategic Options
for FA 1” 22 marzo 2017 della __________ di __________ sub doc. L) non
permetteva di concludere per l’esistenza di serie possibilità per superare a
breve le difficoltà finanziarie della società – questo Tribunale non può
seguire l’insorgente laddove, in modo generico e senza debitamente provare, sostiene
che “(…) se non fosse stato per la decisione del __________, la FA 1 avrebbe
potuto continuare ad applicare le misure di risanamento previste, con buone
prospettive di risollevarsi e superare la momentanea difficoltà, evitando il
fallimento e il conseguente mancato pagamento dei contributi sociali. (…)”
(I, punto 2.3, pag. 8).
Del resto – ribadito
che l’insorgente, non comunicando il mutamento importante della massa salariale
nell’anno 2016 e la corretta massa salariale del 2017, ha di fatto impedito
alla Cassa di richiedere e di procedere tempestivamente per i contributi
sociali effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.7) – a ragione la Cassa ha
addotto che “(…) il fatto che tali contributi siano stati determinati - come
peraltro è logico che sia - solo successivamente alla dichiarazione di
fallimento del 17 maggio 2017 è irrilevante. Infatti, in considerazione delle
pregresse gravi negligenze dell'opponente di cui si è detto e di cui si
indicherà ancora al punto seguente, il momento della determinazione dello
scoperto o il periodo a cui esso si riferisce è ininfluente ai fini della
determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS. Quale imprenditore il signor
RI 1 doveva sapere che in caso di fallimento la società sarebbe stata debitrice,
non sono [ndr. recte: solo] dei premi degli ultimi 1-2 mesi di attività,
bensì anche di quelli relativi - oltre che alla tredicesima e alle vacanze non
godute - al periodo di disdetta a cui i dipendenti avrebbero avuto comunque
legalmente diritto. Per non impegnare la sua responsabilità l'opponente avrebbe
dovuto chiudere per tempo l'attività al fine di poter saldare, con l'ultima
liquidità della società, tutti i crediti derivanti dal diritto del lavoro e
delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pag. 14).
Pure a ragione la Cassa,
con la risposta, ha precisato che “(…) il fatto che la società abbia
dapprima pagato gli acconti da gennaio a settembre 2016 nel corso di tale anno
e successivamente, in aprile 2017, anche quelli dei mesi da ottobre a dicembre
2016, non soccorre al ricorrente. Infatti, a parte il fatto che tutte le
fatture mensili di acconto del 2016 hanno dovuto essere diffidate e che
comunque il periodo trascorso tra la data di fatturazione e quella di pagamento
è andato vi è più dilatandosi (quindi la società non ha, precedentemente alla
dichiarazione di fallimento, pagato ineccepibilmente i premi), occorre ribadire
che la società ha sottaciuto alla Cassa il reale volume dei salari dell'anno
2016.
incorrendo in una violazione evidente e incontrovertibile dell'art. 35
OAVS essendo risultato il fabbisogno contributivo di tale anno addirittura del
41.34% più alto rispetto agli acconti versati. In tale situazione di grave
illiquidità è stato per la società sicuramente più facile onorare gli acconti
mensili, seppur con ritardo, ma ciò non può ora valere quale motivo di
discolpa. Infatti se la società avesse rispettato le prescrizioni AVS la
Cassa avrebbe potuto fatturare per tempo congrui acconti e attivare, ancora
durante il periodo di vita della società e quindi di carica del ricorrente, le
necessarie procedure d'incasso forzato. (…)” (III, punto 2, pag. 4; la
sottolineatura è del redattore).
Ritenuto che, per le
ragioni suesposte, il risarcimento del danno fatto valere dalla Cassa non può
essere validamente ricondotto alla disdetta della linea di credito da parte
della banca __________, non vanno qui oltre approfondite le precisazioni della
Cassa nella risposta (cfr. III, punto 2, pag. 3) e le argomentazioni dell’insorgente
nella “Replica spontanea” (cfr. VII, punti B.1. e B.2., pagg. 3 e 4)
circa la natura inaspettata e repentina della disdetta della linea di credito
da parte della banca e l’effettiva possibilità di versare su un conto bloccato
il ricavo della vendita straordinaria del macchinario.
2.10.3
Quanto, infine, alla pretesa
secondo la quale “(…) nel caso di specie la FA 1 ha onorato per diversi anni
i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni sociali, solo nell'ultimo
periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato degli arretrati, che sono
tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento della società
(cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa si
riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di
esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo
di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di
questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex
art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9), questo Tribunale può fare
proprio quanto addotto a ragione e in modo pertinente dalla Cassa e meglio che “(…)
per quanto attiene al rispetto dei termini di pagamento, la Cassa rileva che: -
anno 2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5
fatture sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in
ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai
termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; -
anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono
state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. Si rileva in aggiunta che
per i periodi in questione si è inoltre riscontrato che il tempo trascorso tra
la data di emissione della fattura e quella di pagamento della stessa è andato
vi è più dilatandosi nel tempo (doc. B, C, D). In considerazione di quanto
precede, l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società ha sempre
pagato ineccepibilmente i contributi, non può essere sposata dalla Cassa. Per
quanto attiene invece al periodo di contribuzione, a cui si riferiscono gli
scoperti oggetto della decisione di risarcimento danni, si rileva che gli
stessi sono costituiti principalmente dai contributi relativi alle
rivendicazioni di credito insinuati in sede fallimentare dai dipendenti. […]
Nel caso in esame, come risulta dalla graduatoria fallimentare (doc. G), le
rivendicazioni di credito si riferiscono nella maggior parte dei casi a: -
tredicesima 2016 e quota parte tredicesima 2017; - vacanze non godute; -
mensilità di aprile 2017 e parte di quella di maggio 2017; periodo di disdetta
da 1 a 3 mesi. Ne consegue che nemmeno la seconda condizione, cumulativa alla
prima, che permette la liberazione dell'organo in caso di breve periodo di
scoperto è data. Infatti, gli scoperti riguardano un periodo superiore ai tre
mesi previsti dalla giurisprudenza. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pagg. 12 e
13).
Rilevato che il succitato
e incontestato mancato rispetto dei termini di pagamento sin dal 2015 già da
solo basterebbe per negare l’invocato motivo di discolpa, non vanno
approfondite le ulteriori argomentazioni (a cui qui si rinvia) sviluppate dalla
Cassa a dimostrazione che il periodo rimasto scoperto supera il margine di
tolleranza previsto dalla giurisprudenza (cfr. doc. 4, punto 7.2, pagg. 15-16 e
III, punto 2, pag. 4 con rinvio al doc. 5).
2.11
Riguardo alla domanda di
sentire quale teste il sig. __________ che “(…) potrà confermare i contatti
e le opportunità di lavoro previste dalla FA 1 e tutta la gestione della crisi
e le misure intraprese dall’amministrazione (…)” (I, pag. 11), per quanto
detto sopra (cfr. consid. 2.7 e 2.10), questo Tribunale, già sulla base degli atti,
ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico e che non sono
dati motivi di giustificazione e/o di discolpa.
Non
è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se
gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,
che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.12
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.13
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti