31.2020.15
Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. A torto contestato il danno adducendo di non essere il datore di lavoro effettivo. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Responsabilità solidale. Chiamata in causa. Valutazione alticipata
16 novembre 2020Italiano50 min
di lavoro dei dipendenti i cui contributi AVS insoluti sono oggetto della procedura
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2020.15
FS
Lugano
16 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 28
agosto 2018
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(ora Comune di __________), è stata iscritta a Registro di commercio l’11 marzo
2004 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti
sub doc. A/8).
Negli anni dal 2016 al
2018 RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma
individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).
1.2. Dal 1° novembre 2010 al 31
ottobre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)
quale datrice di lavoro (doc. 1).
Con decreti del 13
dicembre 2017 e dell’8 marzo 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la
sospensione della procedura ex art. 230 LEF (data di pubblicazione nel FUSC,
cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).
In data 13 aprile 2018
Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 12'720.10, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD
e AF non soluti per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo,
dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1 e 5/2).
La procedura di
liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di
attivi (cfr. lettera 3 maggio 2018 dell’UF sub doc. 5).
La ragione sociale è stata
radiata da RC il 28 agosto 2018 in applicazione delle disposizioni dell’art 159
cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 13 dicembre 2019 (doc. 1), confermata
con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 3),
la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 12'975.95 per contributi paritetici non soluti dalla
società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
contestando (con motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto) una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendo:
"
(…)
In via principale
1. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza, la decisione 27 aprile 2020 è annullata e riformata come segue:
§ L'opposizione è accolta.
1.1 La decisione del 13 dicembre 2019 di risarcimento
dei danni giusta l’art. 52 LAVS della Cassa CO 1 AVS/Al/IPG è annullata.
1.2. Il signor RI 1 non è debitore dell'importo di CHF
12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni
2016 e 2017.
2. __________ è debitrice dell’importo
di CHF 12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per
gli anni 2016 e 2017.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata
4. II ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza
5. __________ è solidalmente
debitrice, a fianco del signor RI 1, dell’importo di CHF 12'975.95 per
contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni 2016 e 2017.
6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (I, pag. 9)
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo
riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle
censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la
Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è
confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.
1.6. Il ricorrente, dopo essersi
riservata la facoltà di presentare una replica spontanea e aver chiesto/ottenuto
la trasmissione di tutti i documenti prodotti dalla Cassa con la risposta di
causa (V e VI), è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF
114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137,
1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori
di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di
una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,
prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex amministratore
unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2.
2.2.1. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18
agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, STF H 194/96 del 4
novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.2.2. Come evidenziato dalla Cassa “(…)
il signor RI 1 contesta l'ammontare del danno imputatogli in considerazione del
fatto che in seguito al trasferimento dal 1º aprile 2017 dei dipendenti della FA
1 (__________, __________, __________ e __________, di cui chiede l'assunzione
della testimonianza) alla __________, società gestita dai signori __________ e __________,
quest'ultima sarebbe di conseguenza divenuta datrice di lavoro di tali
dipendenti ai sensi dell'art. 12 LAVS, avendo provveduto a pagare, per il
periodo precedente il 1º aprile 2017, gli stipendi di pertinenza della FA 1 e,
a suo dire, divenendo pertanto debitrice nei confronti della Cassa dei relativi
oneri sociali. (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 5).
In effetti l’insorgente con
il ricorso, tra l’altro, ha addotto che “(…) 2. I contributi insoluti si
riferiscono agli stipendi dei signori __________, __________, __________, __________
(ma solo per il 2016) nonché della signora __________, qui chiamata in causa.
Si richiama il doc. A allegato alla sentenza impugnata. 3. Queste persone
lavoravano presso il Bar __________ di __________, di proprietà del Comune di __________
e la cui gestione era stata attribuita per aggiudicazione alla società __________
[ndr. recte, una volta per tutte: __________ divenuta __________ dal 21
maggio 2019; data di pubblicazione nel FUSC], di pertinenza tra l’altro
della signora __________, la quale aveva firmato con il Municipio di __________
il relativo contratto di locazione il 14 giugno 2016. […] 4. L’esercizio
pubblico avrebbe dovuto aprire I'8 luglio 2016 a nome e per conto della __________.
Sennonché, il 23 giugno 2016 la __________ ha chiesto di poter sub-locare l’attività
alla FA 1. Si produce l'autorizzazione Municipale alla sub-locazione. È untile [ndr.
recte: utile] sottolineare che la sub-locazione non ha modificato il
rapporto principale tra __________ e il comune di __________, a dimostrazione
che era la __________ la principale gestore dell'attività in questione. […]
5. I signori __________ e __________ avevano scelto FA 1 siccome era loro
intenzione riprendere la società, e meglio come risulta dall’email del loro fiduciario.
Proprio per questa ragione, gli intendimenti prevedevano che fossero i __________
e __________ a gestire concretamente l’attività, ciò che è effettivamente
accaduto siccome il Bar veniva effettivamente gestito dalla società __________
rispettivamente dalla signora __________ direttamente. Ovviamente, fino all’effettiva
ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1 sarebbe dovuto
rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo momento era RI
1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. Tuttavia, è altresì importante
sottolineare che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura
di assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari,
ecc., è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra l’altro
risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture,
proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di
formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________
e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà
gestito __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da
anteporre formalmente. Se in un primo momento __________ ha dotato FA 1 dei
fondi necessari a pagare i rapporti di cui era "formalmente parte"
(v. punto sotto, dove si riprende il passaggio dell'interrogatorio dinnanzi al
MP dove __________ conferma che fosse lei a riversare a FA 1 gli incassi
dell'attività), da gennaio 2017 in poi __________ non ha più versato un solo
franco alla FA 1, nonostante l'attività del Bar fosse fiorente e produttiva,
con la conseguenza che la scelta di bloccare i versamenti a FA 1 (segnandone il
triste destino) è stata presa esclusivamente e autonomamente da __________, a
dimostrazione che era __________ a decidere tutto quanto riguardasse la vita
societaria di FA 1. […] 8. Come detto sopra, benché formalmente il
locale era stato sub-locato da __________ a FA 1 (come risulta
dall'autorizzazione municipale), il Bar __________ è però sempre stato gestito
da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________, la quale si
occupava di tutti gli aspetti (assunzioni incluse) e incassava tutti gli utili
dell’attività del Bar addirittura sul proprio conto personale: "sino a
dicembre 2016 mia moglie, __________, versava gli incassi percepiti dal locale __________.
[...] venivano versati sul conto personale di mia moglie, per poi essere
bonificati alla __________ insieme alla chiusura di cassa" (doc. D prima
istanza, verbale MP del 7 maggio 2019 di __________, pag. 3, riga 18 e 23).
Attenzione che __________ non era la gerente ai sensi della Lear: ciò
nonostante era lei ad incassare tutto il provento dell'attività, a conferma che
aveva il controllo totale dell'attività. 9. Ovviamente la signora __________ ha
negato di poter essere considerata concretamente o organo di FA 1 oppure
datrice di lavoro per motivi di pura convenienza, siccome viceversa tale
ammissione avrebbe comportato per lei, tramite la sua società __________, il
fatto di essere riconosciuta debitrice verso la Cassa AVS ex 12 LAVS. Tuttavia,
da tutto quanto precede, è dimostrato che è lei che gestiva l'attività del Bar,
agendo concretamente quale datrice di lavoro verso i dipendenti. […] 11.
Tra i vari debiti di FA 1 vi erano anche i contributi AVS per i dipendenti
assunti sotto la gestione di __________, la quale si spacciava amministratrice
di FA 1, come risulta dalla documentazione agli atti segnatamente i documenti
allegati al doc. E dell’opposizione [ndr. trattasi del “Verbale di
interrogatorio dell’imputata” del 7 maggio 2019 sub doc. 2/E]. 12. È
importante sottolineare, per determinare la qualità di datore di lavoro ex art.
12 LAVS, che è sempre la __________, e meglio la signora __________, ad aver notificato
e formalizzato la cessione dell’autorizzazione alla conduzione del Bar da FA 1
a favore della propria società __________. Si produce l'e-mail con cui __________
notifica la cessione al signor RI 1. FA 1 non è stata coinvolta in nessun caso
in questa "ripresa" o cessione di attività: ha fatto tutto la signora
__________. Ora, per non saper né scrivere né leggere, proprio il fatto che __________
abbia preso atti di disposizione vincolanti per FA 1, autonomamente e senza
richiedere la firma di RI 1, è la prova regina che era proprio lei la deus ex
machina di tutta l'attività. 13. A confortare tale tesi, in particolare quanto
accertato dalla Cassa AVS nella sentenza impugnata, ovvero che __________ si
sia "ripresa" i propri dipendenti dal 01.04.2017 e che abbia pagato i
salari dal 01.01.2017 nonostante fossero formalmente di pertinenza della FA 1.
La Cassa AVS, in maniera superficiale e conveniente, ritiene che tale
operazione non faccia di __________ un datore di lavoro ex art. 12 LAVS ma che,
al contrario, si tratti di un'operazione di pura continuità aziendale che non modifica
Fatti
i rapporti debitori versi la Cassa. A torto. 14. FA 1, come detto sopra, è
fallita con decreto della Pretura di __________ il 13 dicembre 2017. Il 3 marzo
2017 era quindi ancora "formalmente" - dunque sulla carta - datrice
di lavoro dei dipendenti i cui contributi AVS insoluti sono oggetto della procedura
in narrativa. RI 1 non ha firmato alcun licenziamento. Tuttavia, con email del
30 maggio 2017, __________ ha avvisato RI 1 di essersi ripresa I’attività e i
dipendenti, confermando - in interrogatorio MP - di aver liquidato i loro stipendi.
In tutta evidenza, dall’email in questione si deduce dunque che __________ ha
pure notificato alle autorità la ripresa dell'attività a favore di __________,
il tutto senza il concorso di RI 1. […] 15. Da quanto precede si possono
trarre solo due conclusioni: la prima è che __________, per il tramite della __________,
è sempre stata la reale datrice di lavoro dei dipendenti; una cessione dei
dipendenti da FA 1 a favore di __________ presupponeva un accordo tra queste
due società, accordo che RI 1 non ha mai sottoscritto. RI 1 non ha neppure
licenziato i dipendenti. Ne consegue che il passaggio da FA 1 a __________ è
avvenuto con semplice accordo tra i dipendenti e __________ (o in ogni caso __________)
e si è svolto senza particolare formalità e sicuramente senza coinvolgere FA 1
siccome la stessa, di fatto, non aveva mai svolto alcun ruolo preponderante dal
profilo lavorativo per i dipendenti. Questo perché appunto materialmente ed
economicamente è sempre stata __________ la figura "datore di
lavoro". In altri termini, per i dipendenti, il rapporto di
"subordinazione" era verso __________, rispettivamente __________, e
non verso FA 1. Di conseguenza, proprio secondo lo stesso argomento della Cassa
AVS, in questa circostanza non è rilevante che il pagamento dello stipendio
dovesse avvenire da parte di FA 1, rispettivamente non bisogna limitarsi alla
mera apparenza formale sul contratto di lavoro (intestato a FA 1), bensì
bisogna verificare, secondo quanto indicato dal TF nella sentenza citata dalla
Cassa TF 9C 824/2008, consid. 6.1, chi avesse concretamente il ruolo di datore
di lavoro: […] 16. Tale ruolo era concretamente assunto da __________.
Del resto, è __________ che si è occupata delle assunzioni (v. fatture doc. 6),
che determinava la remunerazione e le modalità concrete di svolgimento
dell'attività (orari, pause, vacanze, ecc), che incassava il risultato
dell'attività del Bar __________ per pagare gli stipendi (incasso che
inizialmente riversava a FA 1 fino al 31.12.2016, per poi non più versare
alcunché come ammesso dalla signora __________ dinnanzi al MP). Bisogna quindi
giocoforza ritenere che il ruolo assunto da __________ è quello di datore di
lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS, a tutti gli effetti. Poco importa se il "mandato"
di versare gli stipendi fosse stato assunto, fino al 31.12.2016, da FA 1 per
una scelta imputabile solo alla volontà di __________ di non apparire formalmente
nei confronti della Cassa AVS. Il fatto che __________ abbia versato gli stipendi
arretrati è un altro indizio a favore della tesi qui portata avanti. 17. Il
secondo elemento è che in ogni caso __________ decideva, di fatto, per FA 1 per
tutto quanto riguardava la gestione del personale che le serviva per l'attività
di gestione dell'esercizio pubblico Bar __________ a __________. Solo un organo
con potere di rappresentare la società può decidere e predisporre la cessione
di contratti a favore di un terzo soggetto. Questo fa di __________ un organo
di fatto di primissimo piano. […] 18. Ad ulteriore dimostrazione che FA
1 era una società di facciata utilizzata da __________, la quale era la vera
datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, vi sono anche le due fatture emesse da __________
a carico di FA 1 per prestazioni inusuali: "consulenza assunzione e
formazione personale" rispettivamente "realizzazione gara e
progettazione format, consulenza assunzione e formazione personale". Ovvero,
la __________ ha rifatturato alla FA 1 le prestazioni per l'aggiudicazione
della gestione dei locali la __________ e per tutte le pratiche di assunzione
del personale per il Bar __________. Questo dimostra come fosse __________ ad
occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi, e non il signor RI 1. 19. In
altri termini, alla luce di quanto precede, si ritiene che i dipendenti il cui
contributo AVS non è stato pagato erano in un rapporto di subordinazione non
già con FA 1 bensì con ____________________, con la conseguenza che __________
deve essere considerata datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, quand’anche
formalmente e per pura apparenza fosse la FA 1. (…)” (I, punti dal 2 al 6 e
dall’11 al 19, pagg. 3-8)
2.2.3. Secondo l’art.
12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque
paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l’articolo 5 capoverso 2.
Il TF, chiamato a
pronunciarsi su chi fosse il datore di lavoro, nella STF 9C_355/2018 del 1.
aprile 2019 ha, in particolare, osservato che “(…) di regola è considerato
datore di lavoro colui che versa il salario determinante. Questo non significa
tuttavia che si debba considerare datore di lavoro chi, pur effettuando i
conteggi e pagando i contributi, versa il salario per conto terzi. L'art. 12
LAVS stabilisce unicamente che, in caso di dubbio, cioè se non è chiaro chi sia
il reale datore di lavoro, bisogna prendere in considerazione chi versa il
salario. Quando la persona che versa il salario non è la stessa di quella che
impiega i salariati, il datore di lavoro ai sensi della LAVS è colui che occupa
effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario. In altre
parole, in queste circostanze, non è la destinazione del versamento (indirizzo
del prelievo, rispettivamente del pagamento) che è determinante ma piuttosto a
favore di chi l'attività dipendente è esercitata (sentenza 9C_824/2008 del
6 marzo 2009 consid. 6.1 con i riferimenti) (…)” (STF 9C_355/2018 del 1. aprile
2019, consid. 3.2).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che il Municipio di __________, con la Risoluzione Municipale “__________”
del 7 luglio 2016, ha deciso che “(…) 1. la __________ è autorizzata a
sublocare alla FA 1 i locali e le infrastrutture inerenti all'esercizio
pubblico denominato "__________", oggetto del contratto di locazione
e del citato Capitolato; 2. il contratto di locazione e tutte le condizioni
elencate nel Capitolato per la locazione e la gestione dell'esercizio pubblico
di cui ai considerandi, che costituisce parte integrante del contratto di
locazione, sono completamente ripresi dalla FA 1. (…)” (doc. A/4).
Vista la suddetta Risoluzione
Municipale a ragione la Cassa, nella risposta di causa, ha concluso che “(…)
dalle informazioni agli atti risulta che la signora __________ e/o il signor __________
e/o la __________ abbiano nella pratica gestito l'attività del Bar __________
di __________ durante il periodo in cui la FA 1 ha preso in sub-locazione
locali e infrastrutture, assumendo di conseguenza la mansione di gestori
dell'attività, vale a dire di amministratori di beni o affari per conto di
terzi e non il ruolo di organi di fatto della società anonima FA 1. Durante il
periodo oggetto della procedura di risarcimento danni (luglio 2016 - marzo
2017) la FA 1 - di cui il ricorrente è stato amministratore unico dall'11 marzo
2004 - ha per contro assunto il ruolo di gerente dell'attività commerciale,
vale a dire di incaricato della conduzione dell'impresa commerciale, come per
altro risulta dallo scritto del 7 luglio 2016 dell'autorità comunale (doc. 4
allegato al ricorso) che conferma la sub-locazione dei locali e delle
infrastrutture inerenti il Bar __________ dalla __________ alla FA 1 a partire
dal 1º luglio 2016. (…)” (III, punto 2, pag. 3).
Lo stesso ricorrente ammette
di aver firmato le assunzioni dei dipendenti –
“(…) Ovviamente, fino
all’effettiva ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1
sarebbe dovuto rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo
momento era RI 1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. (…)” (I,
punto 5, pag. 3) – e che si occupasse in prima persona delle questioni
relative ai contributi sociali risulta, in particolare, dal fatto che ha
compilato il “Questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro” del
28 luglio 2016 (doc. 3/C), che ha fatto la “Dichiarazione dei salari e degli
assegni familiari anno 2016” della FA 1 (doc. 5/17; la dichiarazione
salari del 2017, sub doc. 3/A, è stata trasmessa alla Cassa con scritto 16
marzo 2018, sub. doc. 5/28, nel quale l’avv. RA 1 ha precisato che “(…) per
vostra visura e praticità di consultazione e evasione della vostra pratica, in
allegato il mio cliente, per il nostro tramite, trasmette la dichiarazione
stipendi al 2017, compilata sulla base delle informazioni in suo possesso,
fermo restando che la stessa non è firmata appunto per effetto del fallimento.
(…)”), che ha richiesto il trasferimento di un versamento
erroneamente fatto a favore della società (doc. 3/D) e che ha comunicato alla
Cassa che la società non aveva più dipendenti dal 31 marzo 2017 (doc. 3/E).
Che fino al 31 marzo 2017
la FA 1 avesse assunto il ruolo di gerente dell’attività commerciale è confermato
anche dall’e-mail 30 maggio 2017 con cui __________ – a nome della __________
e, all’epoca, quale socia gerente della stessa (cfr. estratto RC agli atti sub
doc. 5/30) – ha comunicato al ricorrente che “(…) Le confermo che a
far data dal 1 Aprile 2017 la gestione del Ristorante __________ è stata assunta
dalla società __________. Abbiamo provveduto a inviare a __________ tutti i documenti
richiesti, compresa la gerenza nella persona del Sig. __________. (…)”
(doc. A/6).
Quanto alle assunzioni dei
dipendenti il ricorrente sostiene che “(…) è altresì importante sottolineare
che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura di
assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari, ecc.,
è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra I’altro
risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture,
proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di
formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________
e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà
gestito dalla __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da
anteporre formalmente. (…)” (I, punti 5 e 6, pagg. 3 e 4). Al riguardo
rettamente la Cassa ha rilevato che “(…) le fatture fatte dalla __________
alla FA 1 in date 31 agosto 2016 e 5 settembre 2016 (doc. 7 allegato al
ricorso) riguardano prestazioni fornite durante i mesi da marzo ad agosto 2016
per consulenze nell'assunzione e nella formazione del personale e che nulla dimostrano
sull'asserita posizione di datore di lavoro della __________. Tanto più che
la FA 1 ha assunto personale solamente dal mese di luglio 2016 e che inoltre i
salari corrisposti da quest'ultima per i mesi di luglio e agosto 2016 sono ben
superiori alle prestazioni di consulenza fatturate (doc. 4). (…)” (III,
punto 2, pagg. 3 e 4; sottolineatura del redattore).
Ritenute le suesposte
circostanze e considerato che dai verbali d’interrogatorio del 7 maggio 2019 (viste
le versioni contrastanti al riguardo; cfr. doc. 2/D e 2/E) non è possibile
concludere (come preteso dall’insorgente) che “(…) il Bar __________ è però
sempre stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________
(…)” (I, punto 8, pag. 4), questo Tribunale deve confermare la conclusione
della Cassa secondo cui “(…) nella fattispecie la __________ ha assunto
autonomamente il ruolo di "terzo pagante" divenendo semmai creditrice
nei confronti della FA 1 dei salari anticipati ai dipendenti di quest'ultima,
ma non anche debitrice nei confronti della Cassa dei relativi oneri sociali che
sono rimasti di pertinenza esclusiva del vero datore di lavoro, vale a dire
della FA 1, e in via sussidiaria del signor RI 1, ex art. 52 LAVS, in qualità
di organo formale della stessa. Del resto, dal verbale d'interrogatorio del
signor __________ del 7 maggio 2019 presso il Ministero pubblico (allegato doc.
D all'opposizione) - vale a dire ben prima che la Cassa emettesse la decisione
qui contestata - risulta anche che la __________ abbia sì pagato gli stipendi
arretrati della FA 1, ma solo per motivi di continuità aziendale, versando ai
lavoratori l'importo netto ad essi spettante senza la trattenuta di oneri
sociali, ritenendo che fosse solo dal 1º aprile 2017 che la __________ avesse
assunto nei loro confronti la qualifica di datrice di lavoro (pag. 8, riga da 5
a 9, pag. 9, riga da 1 a 5). (…)” (doc. 3, punto 6, pagg. 6 e 7).
Inoltre, che l’insorgente
medesimo si ritenesse debitore dei contributi sociali dovuti dalla FA 1 fino al
31 marzo 2017 lo si può/deve desumere anche dal suo scritto 28 luglio 2017 con
il quale, a nome e per conto della società e per far fronte agli oneri
contributivi, si è così rivolto a __________ e __________: “(…) Egregi Signori,
vi contattiamo in quanto dalla contabilità che ci avete consegnato e da una
prima analisi dei dati ottenuti constatiamo che gli oneri sociali relativi ai
conguagli 2016 e al I trimestre 2017 risultano essere tuttora aperti. Con la
presente siamo a richiedervi il versamento di SFr. 22'661.75 per far fronte
agli impegni sopra esposti e di ulteriori SFr. 3’432.00 riguardanti le rate
leasing dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio che ci sono state
ingiustamente addebitate in quanto non più di nostra competenza bensì della __________
dal 01 aprile 2017. (…)” (doc. C allegato ai verbali d’interrogatorio di __________
e __________ sub. doc. 2/D e 2/E).
Questo Tribunale deve pure
fare proprio quanto pertinentemente addotto dalla Cassa con la risposta di
causa e meglio che “(…) come risulta dallo scambio di e-mail del 22-23
novembre 2016 tra il signor __________ e il signor RI 1 (cfr. doc. fornita dal
ricorrente alla Cassa in data 15 novembre 2019, doc. 5 - ulteriore
documentazione all'incarto 52 LAVS [ndr. cfr. doc. 5/65]), è quest'ultimo a
decidere infine su come gestire i conti contabili della FA 1, tra cui quello
relativo agli onorari, malgrado le proposte formulate dal signor __________.
Inoltre, nello scambio di e-mail sopraindicati, ve n'è uno del 10 ottobre 2016
nel quale il signor RI 1 riconosce la propria posizione di gerente e dal quale
si evince la sua consapevolezza dell'andamento aziendale e delle relative
criticità. La Cassa osserva inoltre che la giurisprudenza prevede che laddove
una persona si trovi, allo stesso tempo e per la stessa attività, in rapporto
di dipendenza e subordinazione verso diverse persone, l'obbligo di conteggiare
gli oneri sociali spetta alla persona che ha preso espressamente questo impegno
nei confronti della Cassa. II Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
in tale situazione il datore di lavoro non può in seguito sottrarsi
retroattivamente agli impegni a cui si è precedentemente obbligato (RCC 1990,
pag. 141, consid. 5d). (…)” (III, punto 2, pag. 6).
Stante tutto quanto
precede e conformemente alla succitata giurisprudenza il datore di lavoro che
doveva pagare i contributi sociali era dunque la FA 1 e ora in via sussidiaria
ex art. 52 LAVS, RI 1 quale ex amministratore unico della società (cfr. consid.
2.1).
2.2.4. Riguardo alle prove richieste “(…)
Richiamo / edizione: richiamo dal Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi, Bellinzona, dell'incarto. N. __________ relativo al Bar __________;
edizione da __________ della contabilità relativa agli anni 2016 -2017 per
I’attività "Bar __________"; richiamo dal Municipio di __________
dell'incarto relativo alla gestione del Bar __________, spazio area svago a
lago __________; edizione dalla Cassa AVS degli indirizzi di recapito dei testi
__________, __________, __________, __________ e __________; Richiamo incarto
dalla Cassa AVS relativo alla procedura in narrativa. Testi: Stef__________.
È stato, al momento dei fatti, il fiduciario di riferimento dei signori __________
e __________. È l'estensore dell'email di cui al doc. 5 e potrà riferire su
quello che erano gli accordi in merito alla ripresa di FA 1. __________, __________,
__________, __________ e __________: sono stati o sono tutt'ora dipendi di __________
in merito al Bar __________. Potranno riferire sui rapporti con __________ e in
particolare sul rapporto di subordinazione con __________ e sul suo ruolo a
livello direttivo e gestionale. (…)” (I, pagg.10 e 11) – a
prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta
in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere
dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore
ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e
produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai
giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso
(cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 +
45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid.
3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001,
consid. 4c.) – per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.2.3), questo
Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il datore di
lavoro che doveva pagare i contributi sociali era la FA 1.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato
delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2
Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.2.5. Come accennato (cfr. consid.
1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi paritetici
non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di
marzo, per fr. 12'975.95, così come risulta dai conteggi per il 2016 e il 2017 (doc.
1/A e 1/B) con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 3/A e 5/17) e dal
dettaglio evoluzione incasso per gli stessi anni (doc. 6 e 7).
L’importo complessivo di
fr. 12'975.95 (5'098.70 per il 2016 + 7'877.25 per il 2017), peraltro non
contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
In particolare, pure
incontestatamente, la Cassa ha precisato che “(…) nel caso in esame si
rileva preliminarmente che la FA 1 ha notificato alla Cassa, tramite la
dichiarazione dei salari dell'anno 2017 (doc. A), i salari del periodo
gennaio-marzo. Rispettivamente la __________ (nel frattempo divenuta __________
dal 21 maggio 2019), ha notificato i salari versati ai signori __________, __________
e __________, unicamente a partire dal 1º aprile 2017 (doc. B). Nessuna delle
due società ha notificato salari per l'anno 2017 a nome del signor __________.
(…)” (doc. 3, punto 6, pag. 6).
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti esaustiva,
da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato precise
censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo chiesto quale
risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 12'975.95 va confermato.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.6. Il ricorrente non adduce la
benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi
paritetici per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo, così
come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 13 dicembre 2019 confermata
con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (cfr. consid. 1.3).
Va qui ricordato che
secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del
Considerandi
2.
dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Accettando il mandato di
amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108.
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità".
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe
potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi
venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.
consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo
societario.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste amministratore unico (va qui ribadito che in tale veste
la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3),
accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a
dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve
essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989.
pag. 115).
Al ricorrente, che nemmeno
adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di
organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero
regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo
segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione
ricoperta.
Va qui inoltre ricordato
che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto,
liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce
ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di
una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare, nella
misura in cui – adducendo che “(…) il Bar __________ è però sempre
stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________
(…)” (I, punto 8, pag. 4) – pretendesse di essere stato impedito ad
eseguire puntualmente i propri compiti, giova ricordare che, nell’ipotesi in
cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi,
ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le
sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che
l’insorgente non ha fatto.
Nella misura in cui RI 1 volesse
invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in
casu della __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale,
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una
riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai
presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid.
6.5
e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre
2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti
per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di
una negligenza grave.
2.7
Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pagg. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e STF H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno
1994.
nella causa M.).
Nel caso in disamina,
dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,
sono del resto state invocate dal ricorrente.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della
società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa,
RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
2.8
Quanto alle censure secondo
le quali “(…) alla luce di quanto precede e segnatamente le prove circa il
chiaro coinvolgimento della __________ quale datore di lavoro ex art. 12 LAVS
nei confronti dei dipendenti di cui si discute in questa sede, la scelta della
Cassa AVS di non estendere l'obbligo di pagamento anche alla __________
rispettivamente ai suoi organi, __________ e __________ (v. giudizio impugnato,
considerando 7.2), è totalmente incomprensibile e contraria alla legge. La
logica dell'art. 52 LAVS è quella di evitare che la Cassa AVS subisca un danno.
Maggiori i debitori che rispondono solidalmente, maggiore è la garanzia di
incasso per il creditore. Questo modo di procedere della Cassa AVS, a maggior
ragione visto il chiaro tenore delle prove, non è quindi compatibile con lo
spirito dell’art. 52 LAVS con la conseguenza che anche __________,
rispettivamente i suoi organi, sono tenuti al pagamento. 21. Pertanto,
sicuramente si giustificata di chiamare in causa la __________ e la signora __________
affinché rispondano per gli insoluti nei confronti della Cassa AVS al posto del
signor RI 1. A titolo principale, RI 1 va quindi lasciato indenne dalla
richiesta di risarcimento del danno patito dalla Cassa AVS, la quale deve
invece procedere contro __________, rispettivamente e in solido contro i di lei
organi __________ e __________. (…)” (I, punti 20 e 21, pag. 8) questo
Tribunale rileva, da ultimo, quanto segue.
Se più organi (formali o
di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono
solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento
nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,
108.
V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta
esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una
parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18
settembre 2017 consid. 2.12).
Di conseguenza – a
prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a
questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come
sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà
nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo
Tribunale non può procedere al suo posto.
Con la
chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi
dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a
cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio
degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80
consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato
l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo
nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi
opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura
giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando
da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti
giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191
n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di
tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito
(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.
cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).
Secondo la giurisprudenza
citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in
causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non
sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in
caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati in
causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno
rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro
opposizione è stata respinta dall’amministrazione.
In concreto, come
comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro
l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la
domanda di chiamata in causa di __________ e di __________ (quali organi della __________)
va disattesa.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti