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Decisione

31.2020.15

Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. A torto contestato il danno adducendo di non essere il datore di lavoro effettivo. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Responsabilità solidale. Chiamata in causa. Valutazione alticipata

16 novembre 2020Italiano50 min

di lavoro dei dipendenti i cui contributi AVS insoluti sono oggetto della procedura

Source ti.ch

Incarto

n.

31.2020.15

FS

Lugano

16 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

radiata da RC il 28

agosto 2018

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________

(ora Comune di __________), è stata iscritta a Registro di commercio l’11 marzo

2004 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti

sub doc. A/8).

Negli anni dal 2016 al

2018 RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma

individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

1.2. Dal 1° novembre 2010 al 31

ottobre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)

quale datrice di lavoro (doc. 1).

Con decreti del 13

dicembre 2017 e dell’8 marzo 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha

dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la

sospensione della procedura ex art. 230 LEF (data di pubblicazione nel FUSC,

cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

In data 13 aprile 2018

Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 12'720.10, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD

e AF non soluti per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo,

dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1 e 5/2).

La procedura di

liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di

attivi (cfr. lettera 3 maggio 2018 dell’UF sub doc. 5).

La ragione sociale è stata

radiata da RC il 28 agosto 2018 in applicazione delle disposizioni dell’art 159

cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 13 dicembre 2019 (doc. 1), confermata

con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 3),

la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 12'975.95 per contributi paritetici non soluti dalla

società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

contestando (con motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto) una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendo:

"

(…)

In via principale

1. Il ricorso è accolto. Di

conseguenza, la decisione 27 aprile 2020 è annullata e riformata come segue:

§ L'opposizione è accolta.

1.1 La decisione del 13 dicembre 2019 di risarcimento

dei danni giusta l’art. 52 LAVS della Cassa CO 1 AVS/Al/IPG è annullata.

1.2. Il signor RI 1 non è debitore dell'importo di CHF

12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni

2016 e 2017.

2. __________ è debitrice dell’importo

di CHF 12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per

gli anni 2016 e 2017.

3. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

4. II ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza

5. __________ è solidalmente

debitrice, a fianco del signor RI 1, dell’importo di CHF 12'975.95 per

contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni 2016 e 2017.

6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (I, pag. 9)

1.5. Con la risposta di causa –

oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo

riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle

censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la

Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è

confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

1.6. Il ricorrente, dopo essersi

riservata la facoltà di presentare una replica spontanea e aver chiesto/ottenuto

la trasmissione di tutti i documenti prodotti dalla Cassa con la risposta di

causa (V e VI), è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF

114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137,

1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori

di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di

una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,

prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex amministratore

unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2.

2.2.1. Si ha un danno ai sensi

dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti

all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi

contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo

per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza

del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18

agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26).

L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances

sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, STF H 194/96 del 4

novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.2.2. Come evidenziato dalla Cassa “(…)

il signor RI 1 contesta l'ammontare del danno imputatogli in considerazione del

fatto che in seguito al trasferimento dal 1º aprile 2017 dei dipendenti della FA

1 (__________, __________, __________ e __________, di cui chiede l'assunzione

della testimonianza) alla __________, società gestita dai signori __________ e __________,

quest'ultima sarebbe di conseguenza divenuta datrice di lavoro di tali

dipendenti ai sensi dell'art. 12 LAVS, avendo provveduto a pagare, per il

periodo precedente il 1º aprile 2017, gli stipendi di pertinenza della FA 1 e,

a suo dire, divenendo pertanto debitrice nei confronti della Cassa dei relativi

oneri sociali. (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 5).

In effetti l’insorgente con

il ricorso, tra l’altro, ha addotto che “(…) 2. I contributi insoluti si

riferiscono agli stipendi dei signori __________, __________, __________, __________

(ma solo per il 2016) nonché della signora __________, qui chiamata in causa.

Si richiama il doc. A allegato alla sentenza impugnata. 3. Queste persone

lavoravano presso il Bar __________ di __________, di proprietà del Comune di __________

e la cui gestione era stata attribuita per aggiudicazione alla società __________

[ndr. recte, una volta per tutte: __________ divenuta __________ dal 21

maggio 2019; data di pubblicazione nel FUSC], di pertinenza tra l’altro

della signora __________, la quale aveva firmato con il Municipio di __________

il relativo contratto di locazione il 14 giugno 2016. […] 4. L’esercizio

pubblico avrebbe dovuto aprire I'8 luglio 2016 a nome e per conto della __________.

Sennonché, il 23 giugno 2016 la __________ ha chiesto di poter sub-locare l’attività

alla FA 1. Si produce l'autorizzazione Municipale alla sub-locazione. È untile [ndr.

recte: utile] sottolineare che la sub-locazione non ha modificato il

rapporto principale tra __________ e il comune di __________, a dimostrazione

che era la __________ la principale gestore dell'attività in questione. […]

5. I signori __________ e __________ avevano scelto FA 1 siccome era loro

intenzione riprendere la società, e meglio come risulta dall’email del loro fiduciario.

Proprio per questa ragione, gli intendimenti prevedevano che fossero i __________

e __________ a gestire concretamente l’attività, ciò che è effettivamente

accaduto siccome il Bar veniva effettivamente gestito dalla società __________

rispettivamente dalla signora __________ direttamente. Ovviamente, fino all’effettiva

ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1 sarebbe dovuto

rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo momento era RI

1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. Tuttavia, è altresì importante

sottolineare che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura

di assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari,

ecc., è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra l’altro

risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture,

proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di

formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________

e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà

gestito __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da

anteporre formalmente. Se in un primo momento __________ ha dotato FA 1 dei

fondi necessari a pagare i rapporti di cui era "formalmente parte"

(v. punto sotto, dove si riprende il passaggio dell'interrogatorio dinnanzi al

MP dove __________ conferma che fosse lei a riversare a FA 1 gli incassi

dell'attività), da gennaio 2017 in poi __________ non ha più versato un solo

franco alla FA 1, nonostante l'attività del Bar fosse fiorente e produttiva,

con la conseguenza che la scelta di bloccare i versamenti a FA 1 (segnandone il

triste destino) è stata presa esclusivamente e autonomamente da __________, a

dimostrazione che era __________ a decidere tutto quanto riguardasse la vita

societaria di FA 1. […] 8. Come detto sopra, benché formalmente il

locale era stato sub-locato da __________ a FA 1 (come risulta

dall'autorizzazione municipale), il Bar __________ è però sempre stato gestito

da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________, la quale si

occupava di tutti gli aspetti (assunzioni incluse) e incassava tutti gli utili

dell’attività del Bar addirittura sul proprio conto personale: "sino a

dicembre 2016 mia moglie, __________, versava gli incassi percepiti dal locale __________.

[...] venivano versati sul conto personale di mia moglie, per poi essere

bonificati alla __________ insieme alla chiusura di cassa" (doc. D prima

istanza, verbale MP del 7 maggio 2019 di __________, pag. 3, riga 18 e 23).

Attenzione che __________ non era la gerente ai sensi della Lear: ciò

nonostante era lei ad incassare tutto il provento dell'attività, a conferma che

aveva il controllo totale dell'attività. 9. Ovviamente la signora __________ ha

negato di poter essere considerata concretamente o organo di FA 1 oppure

datrice di lavoro per motivi di pura convenienza, siccome viceversa tale

ammissione avrebbe comportato per lei, tramite la sua società __________, il

fatto di essere riconosciuta debitrice verso la Cassa AVS ex 12 LAVS. Tuttavia,

da tutto quanto precede, è dimostrato che è lei che gestiva l'attività del Bar,

agendo concretamente quale datrice di lavoro verso i dipendenti. […] 11.

Tra i vari debiti di FA 1 vi erano anche i contributi AVS per i dipendenti

assunti sotto la gestione di __________, la quale si spacciava amministratrice

di FA 1, come risulta dalla documentazione agli atti segnatamente i documenti

allegati al doc. E dell’opposizione [ndr. trattasi del “Verbale di

interrogatorio dell’imputata” del 7 maggio 2019 sub doc. 2/E]. 12. È

importante sottolineare, per determinare la qualità di datore di lavoro ex art.

12 LAVS, che è sempre la __________, e meglio la signora __________, ad aver notificato

e formalizzato la cessione dell’autorizzazione alla conduzione del Bar da FA 1

a favore della propria società __________. Si produce l'e-mail con cui __________

notifica la cessione al signor RI 1. FA 1 non è stata coinvolta in nessun caso

in questa "ripresa" o cessione di attività: ha fatto tutto la signora

__________. Ora, per non saper né scrivere né leggere, proprio il fatto che __________

abbia preso atti di disposizione vincolanti per FA 1, autonomamente e senza

richiedere la firma di RI 1, è la prova regina che era proprio lei la deus ex

machina di tutta l'attività. 13. A confortare tale tesi, in particolare quanto

accertato dalla Cassa AVS nella sentenza impugnata, ovvero che __________ si

sia "ripresa" i propri dipendenti dal 01.04.2017 e che abbia pagato i

salari dal 01.01.2017 nonostante fossero formalmente di pertinenza della FA 1.

La Cassa AVS, in maniera superficiale e conveniente, ritiene che tale

operazione non faccia di __________ un datore di lavoro ex art. 12 LAVS ma che,

al contrario, si tratti di un'operazione di pura continuità aziendale che non modifica

Fatti

i rapporti debitori versi la Cassa. A torto. 14. FA 1, come detto sopra, è

fallita con decreto della Pretura di __________ il 13 dicembre 2017. Il 3 marzo

2017 era quindi ancora "formalmente" - dunque sulla carta - datrice

di lavoro dei dipendenti i cui contributi AVS insoluti sono oggetto della procedura

in narrativa. RI 1 non ha firmato alcun licenziamento. Tuttavia, con email del

30 maggio 2017, __________ ha avvisato RI 1 di essersi ripresa I’attività e i

dipendenti, confermando - in interrogatorio MP - di aver liquidato i loro stipendi.

In tutta evidenza, dall’email in questione si deduce dunque che __________ ha

pure notificato alle autorità la ripresa dell'attività a favore di __________,

il tutto senza il concorso di RI 1. […] 15. Da quanto precede si possono

trarre solo due conclusioni: la prima è che __________, per il tramite della __________,

è sempre stata la reale datrice di lavoro dei dipendenti; una cessione dei

dipendenti da FA 1 a favore di __________ presupponeva un accordo tra queste

due società, accordo che RI 1 non ha mai sottoscritto. RI 1 non ha neppure

licenziato i dipendenti. Ne consegue che il passaggio da FA 1 a __________ è

avvenuto con semplice accordo tra i dipendenti e __________ (o in ogni caso __________)

e si è svolto senza particolare formalità e sicuramente senza coinvolgere FA 1

siccome la stessa, di fatto, non aveva mai svolto alcun ruolo preponderante dal

profilo lavorativo per i dipendenti. Questo perché appunto materialmente ed

economicamente è sempre stata __________ la figura "datore di

lavoro". In altri termini, per i dipendenti, il rapporto di

"subordinazione" era verso __________, rispettivamente __________, e

non verso FA 1. Di conseguenza, proprio secondo lo stesso argomento della Cassa

AVS, in questa circostanza non è rilevante che il pagamento dello stipendio

dovesse avvenire da parte di FA 1, rispettivamente non bisogna limitarsi alla

mera apparenza formale sul contratto di lavoro (intestato a FA 1), bensì

bisogna verificare, secondo quanto indicato dal TF nella sentenza citata dalla

Cassa TF 9C 824/2008, consid. 6.1, chi avesse concretamente il ruolo di datore

di lavoro: […] 16. Tale ruolo era concretamente assunto da __________.

Del resto, è __________ che si è occupata delle assunzioni (v. fatture doc. 6),

che determinava la remunerazione e le modalità concrete di svolgimento

dell'attività (orari, pause, vacanze, ecc), che incassava il risultato

dell'attività del Bar __________ per pagare gli stipendi (incasso che

inizialmente riversava a FA 1 fino al 31.12.2016, per poi non più versare

alcunché come ammesso dalla signora __________ dinnanzi al MP). Bisogna quindi

giocoforza ritenere che il ruolo assunto da __________ è quello di datore di

lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS, a tutti gli effetti. Poco importa se il "mandato"

di versare gli stipendi fosse stato assunto, fino al 31.12.2016, da FA 1 per

una scelta imputabile solo alla volontà di __________ di non apparire formalmente

nei confronti della Cassa AVS. Il fatto che __________ abbia versato gli stipendi

arretrati è un altro indizio a favore della tesi qui portata avanti. 17. Il

secondo elemento è che in ogni caso __________ decideva, di fatto, per FA 1 per

tutto quanto riguardava la gestione del personale che le serviva per l'attività

di gestione dell'esercizio pubblico Bar __________ a __________. Solo un organo

con potere di rappresentare la società può decidere e predisporre la cessione

di contratti a favore di un terzo soggetto. Questo fa di __________ un organo

di fatto di primissimo piano. […] 18. Ad ulteriore dimostrazione che FA

1 era una società di facciata utilizzata da __________, la quale era la vera

datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, vi sono anche le due fatture emesse da __________

a carico di FA 1 per prestazioni inusuali: "consulenza assunzione e

formazione personale" rispettivamente "realizzazione gara e

progettazione format, consulenza assunzione e formazione personale". Ovvero,

la __________ ha rifatturato alla FA 1 le prestazioni per l'aggiudicazione

della gestione dei locali la __________ e per tutte le pratiche di assunzione

del personale per il Bar __________. Questo dimostra come fosse __________ ad

occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi, e non il signor RI 1. 19. In

altri termini, alla luce di quanto precede, si ritiene che i dipendenti il cui

contributo AVS non è stato pagato erano in un rapporto di subordinazione non

già con FA 1 bensì con ____________________, con la conseguenza che __________

deve essere considerata datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, quand’anche

formalmente e per pura apparenza fosse la FA 1. (…)” (I, punti dal 2 al 6 e

dall’11 al 19, pagg. 3-8)

2.2.3. Secondo l’art.

12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque

paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l’articolo 5 capoverso 2.

Il TF, chiamato a

pronunciarsi su chi fosse il datore di lavoro, nella STF 9C_355/2018 del 1.

aprile 2019 ha, in particolare, osservato che “(…) di regola è considerato

datore di lavoro colui che versa il salario determinante. Questo non significa

tuttavia che si debba considerare datore di lavoro chi, pur effettuando i

conteggi e pagando i contributi, versa il salario per conto terzi. L'art. 12

LAVS stabilisce unicamente che, in caso di dubbio, cioè se non è chiaro chi sia

il reale datore di lavoro, bisogna prendere in considerazione chi versa il

salario. Quando la persona che versa il salario non è la stessa di quella che

impiega i salariati, il datore di lavoro ai sensi della LAVS è colui che occupa

effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario. In altre

parole, in queste circostanze, non è la destinazione del versamento (indirizzo

del prelievo, rispettivamente del pagamento) che è determinante ma piuttosto a

favore di chi l'attività dipendente è esercitata (sentenza 9C_824/2008 del

6 marzo 2009 consid. 6.1 con i riferimenti) (…)” (STF 9C_355/2018 del 1. aprile

2019, consid. 3.2).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che il Municipio di __________, con la Risoluzione Municipale “__________”

del 7 luglio 2016, ha deciso che “(…) 1. la __________ è autorizzata a

sublocare alla FA 1 i locali e le infrastrutture inerenti all'esercizio

pubblico denominato "__________", oggetto del contratto di locazione

e del citato Capitolato; 2. il contratto di locazione e tutte le condizioni

elencate nel Capitolato per la locazione e la gestione dell'esercizio pubblico

di cui ai considerandi, che costituisce parte integrante del contratto di

locazione, sono completamente ripresi dalla FA 1. (…)” (doc. A/4).

Vista la suddetta Risoluzione

Municipale a ragione la Cassa, nella risposta di causa, ha concluso che “(…)

dalle informazioni agli atti risulta che la signora __________ e/o il signor __________

e/o la __________ abbiano nella pratica gestito l'attività del Bar __________

di __________ durante il periodo in cui la FA 1 ha preso in sub-locazione

locali e infrastrutture, assumendo di conseguenza la mansione di gestori

dell'attività, vale a dire di amministratori di beni o affari per conto di

terzi e non il ruolo di organi di fatto della società anonima FA 1. Durante il

periodo oggetto della procedura di risarcimento danni (luglio 2016 - marzo

2017) la FA 1 - di cui il ricorrente è stato amministratore unico dall'11 marzo

2004 - ha per contro assunto il ruolo di gerente dell'attività commerciale,

vale a dire di incaricato della conduzione dell'impresa commerciale, come per

altro risulta dallo scritto del 7 luglio 2016 dell'autorità comunale (doc. 4

allegato al ricorso) che conferma la sub-locazione dei locali e delle

infrastrutture inerenti il Bar __________ dalla __________ alla FA 1 a partire

dal 1º luglio 2016. (…)” (III, punto 2, pag. 3).

Lo stesso ricorrente ammette

di aver firmato le assunzioni dei dipendenti –

“(…) Ovviamente, fino

all’effettiva ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1

sarebbe dovuto rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo

momento era RI 1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. (…)” (I,

punto 5, pag. 3) – e che si occupasse in prima persona delle questioni

relative ai contributi sociali risulta, in particolare, dal fatto che ha

compilato il “Questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro” del

28 luglio 2016 (doc. 3/C), che ha fatto la “Dichiarazione dei salari e degli

assegni familiari anno 2016” della FA 1 (doc. 5/17; la dichiarazione

salari del 2017, sub doc. 3/A, è stata trasmessa alla Cassa con scritto 16

marzo 2018, sub. doc. 5/28, nel quale l’avv. RA 1 ha precisato che “(…) per

vostra visura e praticità di consultazione e evasione della vostra pratica, in

allegato il mio cliente, per il nostro tramite, trasmette la dichiarazione

stipendi al 2017, compilata sulla base delle informazioni in suo possesso,

fermo restando che la stessa non è firmata appunto per effetto del fallimento.

(…)”), che ha richiesto il trasferimento di un versamento

erroneamente fatto a favore della società (doc. 3/D) e che ha comunicato alla

Cassa che la società non aveva più dipendenti dal 31 marzo 2017 (doc. 3/E).

Che fino al 31 marzo 2017

la FA 1 avesse assunto il ruolo di gerente dell’attività commerciale è confermato

anche dall’e-mail 30 maggio 2017 con cui __________ – a nome della __________

e, all’epoca, quale socia gerente della stessa (cfr. estratto RC agli atti sub

doc. 5/30) – ha comunicato al ricorrente che “(…) Le confermo che a

far data dal 1 Aprile 2017 la gestione del Ristorante __________ è stata assunta

dalla società __________. Abbiamo provveduto a inviare a __________ tutti i documenti

richiesti, compresa la gerenza nella persona del Sig. __________. (…)”

(doc. A/6).

Quanto alle assunzioni dei

dipendenti il ricorrente sostiene che “(…) è altresì importante sottolineare

che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura di

assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari, ecc.,

è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra I’altro

risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture,

proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di

formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________

e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà

gestito dalla __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da

anteporre formalmente. (…)” (I, punti 5 e 6, pagg. 3 e 4). Al riguardo

rettamente la Cassa ha rilevato che “(…) le fatture fatte dalla __________

alla FA 1 in date 31 agosto 2016 e 5 settembre 2016 (doc. 7 allegato al

ricorso) riguardano prestazioni fornite durante i mesi da marzo ad agosto 2016

per consulenze nell'assunzione e nella formazione del personale e che nulla dimostrano

sull'asserita posizione di datore di lavoro della __________. Tanto più che

la FA 1 ha assunto personale solamente dal mese di luglio 2016 e che inoltre i

salari corrisposti da quest'ultima per i mesi di luglio e agosto 2016 sono ben

superiori alle prestazioni di consulenza fatturate (doc. 4). (…)” (III,

punto 2, pagg. 3 e 4; sottolineatura del redattore).

Ritenute le suesposte

circostanze e considerato che dai verbali d’interrogatorio del 7 maggio 2019 (viste

le versioni contrastanti al riguardo; cfr. doc. 2/D e 2/E) non è possibile

concludere (come preteso dall’insorgente) che “(…) il Bar __________ è però

sempre stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________

(…)” (I, punto 8, pag. 4), questo Tribunale deve confermare la conclusione

della Cassa secondo cui “(…) nella fattispecie la __________ ha assunto

autonomamente il ruolo di "terzo pagante" divenendo semmai creditrice

nei confronti della FA 1 dei salari anticipati ai dipendenti di quest'ultima,

ma non anche debitrice nei confronti della Cassa dei relativi oneri sociali che

sono rimasti di pertinenza esclusiva del vero datore di lavoro, vale a dire

della FA 1, e in via sussidiaria del signor RI 1, ex art. 52 LAVS, in qualità

di organo formale della stessa. Del resto, dal verbale d'interrogatorio del

signor __________ del 7 maggio 2019 presso il Ministero pubblico (allegato doc.

D all'opposizione) - vale a dire ben prima che la Cassa emettesse la decisione

qui contestata - risulta anche che la __________ abbia sì pagato gli stipendi

arretrati della FA 1, ma solo per motivi di continuità aziendale, versando ai

lavoratori l'importo netto ad essi spettante senza la trattenuta di oneri

sociali, ritenendo che fosse solo dal 1º aprile 2017 che la __________ avesse

assunto nei loro confronti la qualifica di datrice di lavoro (pag. 8, riga da 5

a 9, pag. 9, riga da 1 a 5). (…)” (doc. 3, punto 6, pagg. 6 e 7).

Inoltre, che l’insorgente

medesimo si ritenesse debitore dei contributi sociali dovuti dalla FA 1 fino al

31 marzo 2017 lo si può/deve desumere anche dal suo scritto 28 luglio 2017 con

il quale, a nome e per conto della società e per far fronte agli oneri

contributivi, si è così rivolto a __________ e __________: “(…) Egregi Signori,

vi contattiamo in quanto dalla contabilità che ci avete consegnato e da una

prima analisi dei dati ottenuti constatiamo che gli oneri sociali relativi ai

conguagli 2016 e al I trimestre 2017 risultano essere tuttora aperti. Con la

presente siamo a richiedervi il versamento di SFr. 22'661.75 per far fronte

agli impegni sopra esposti e di ulteriori SFr. 3’432.00 riguardanti le rate

leasing dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio che ci sono state

ingiustamente addebitate in quanto non più di nostra competenza bensì della __________

dal 01 aprile 2017. (…)” (doc. C allegato ai verbali d’interrogatorio di __________

e __________ sub. doc. 2/D e 2/E).

Questo Tribunale deve pure

fare proprio quanto pertinentemente addotto dalla Cassa con la risposta di

causa e meglio che “(…) come risulta dallo scambio di e-mail del 22-23

novembre 2016 tra il signor __________ e il signor RI 1 (cfr. doc. fornita dal

ricorrente alla Cassa in data 15 novembre 2019, doc. 5 - ulteriore

documentazione all'incarto 52 LAVS [ndr. cfr. doc. 5/65]), è quest'ultimo a

decidere infine su come gestire i conti contabili della FA 1, tra cui quello

relativo agli onorari, malgrado le proposte formulate dal signor __________.

Inoltre, nello scambio di e-mail sopraindicati, ve n'è uno del 10 ottobre 2016

nel quale il signor RI 1 riconosce la propria posizione di gerente e dal quale

si evince la sua consapevolezza dell'andamento aziendale e delle relative

criticità. La Cassa osserva inoltre che la giurisprudenza prevede che laddove

una persona si trovi, allo stesso tempo e per la stessa attività, in rapporto

di dipendenza e subordinazione verso diverse persone, l'obbligo di conteggiare

gli oneri sociali spetta alla persona che ha preso espressamente questo impegno

nei confronti della Cassa. II Tribunale federale ha avuto modo di precisare che

in tale situazione il datore di lavoro non può in seguito sottrarsi

retroattivamente agli impegni a cui si è precedentemente obbligato (RCC 1990,

pag. 141, consid. 5d). (…)” (III, punto 2, pag. 6).

Stante tutto quanto

precede e conformemente alla succitata giurisprudenza il datore di lavoro che

doveva pagare i contributi sociali era dunque la FA 1 e ora in via sussidiaria

ex art. 52 LAVS, RI 1 quale ex amministratore unico della società (cfr. consid.

2.1).

2.2.4. Riguardo alle prove richieste “(…)

Richiamo / edizione: richiamo dal Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi, Bellinzona, dell'incarto. N. __________ relativo al Bar __________;

edizione da __________ della contabilità relativa agli anni 2016 -2017 per

I’attività "Bar __________"; richiamo dal Municipio di __________

dell'incarto relativo alla gestione del Bar __________, spazio area svago a

lago __________; edizione dalla Cassa AVS degli indirizzi di recapito dei testi

__________, __________, __________, __________ e __________; Richiamo incarto

dalla Cassa AVS relativo alla procedura in narrativa. Testi: Stef__________.

È stato, al momento dei fatti, il fiduciario di riferimento dei signori __________

e __________. È l'estensore dell'email di cui al doc. 5 e potrà riferire su

quello che erano gli accordi in merito alla ripresa di FA 1. __________, __________,

__________, __________ e __________: sono stati o sono tutt'ora dipendi di __________

in merito al Bar __________. Potranno riferire sui rapporti con __________ e in

particolare sul rapporto di subordinazione con __________ e sul suo ruolo a

livello direttivo e gestionale. (…)” (I, pagg.10 e 11) – a

prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta

in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere

dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore

ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e

produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai

giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso

(cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 +

45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid.

3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001,

consid. 4c.) – per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.2.3), questo

Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il datore di

lavoro che doveva pagare i contributi sociali era la FA 1.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato

delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.2.5. Come accennato (cfr. consid.

1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi paritetici

non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di

marzo, per fr. 12'975.95, così come risulta dai conteggi per il 2016 e il 2017 (doc.

1/A e 1/B) con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 3/A e 5/17) e dal

dettaglio evoluzione incasso per gli stessi anni (doc. 6 e 7).

L’importo complessivo di

fr. 12'975.95 (5'098.70 per il 2016 + 7'877.25 per il 2017), peraltro non

contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere

adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.

41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli

interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del

danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

In particolare, pure

incontestatamente, la Cassa ha precisato che “(…) nel caso in esame si

rileva preliminarmente che la FA 1 ha notificato alla Cassa, tramite la

dichiarazione dei salari dell'anno 2017 (doc. A), i salari del periodo

gennaio-marzo. Rispettivamente la __________ (nel frattempo divenuta __________

dal 21 maggio 2019), ha notificato i salari versati ai signori __________, __________

e __________, unicamente a partire dal 1º aprile 2017 (doc. B). Nessuna delle

due società ha notificato salari per l'anno 2017 a nome del signor __________.

(…)” (doc. 3, punto 6, pag. 6).

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti esaustiva,

da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato precise

censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo chiesto quale

risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 12'975.95 va confermato.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno

a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.6. Il ricorrente non adduce la

benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi

paritetici per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo, così

come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 13 dicembre 2019 confermata

con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (cfr. consid. 1.3).

Va qui ricordato che

secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del

Considerandi

2.

dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione

della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Accettando il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108.

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità".

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe

potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi

venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.

consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo

societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste amministratore unico (va qui ribadito che in tale veste

la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3),

accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a

dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989.

pag. 115).

Al ricorrente, che nemmeno

adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di

organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero

regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo

segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione

ricoperta.

Va qui inoltre ricordato

che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto,

liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce

ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di

una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare, nella

misura in cui – adducendo che “(…) il Bar __________ è però sempre

stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________

(…)” (I, punto 8, pag. 4) – pretendesse di essere stato impedito ad

eseguire puntualmente i propri compiti, giova ricordare che, nell’ipotesi in

cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi,

ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le

sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che

l’insorgente non ha fatto.

Nella misura in cui RI 1 volesse

invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in

casu della __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale,

l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una

riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai

presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid.

6.5

e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre

2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le

circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti

per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di

una negligenza grave.

2.7

Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pagg. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e STF H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994.

nella causa M.).

Nel caso in disamina,

dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,

sono del resto state invocate dal ricorrente.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della

società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa,

RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.8

Quanto alle censure secondo

le quali “(…) alla luce di quanto precede e segnatamente le prove circa il

chiaro coinvolgimento della __________ quale datore di lavoro ex art. 12 LAVS

nei confronti dei dipendenti di cui si discute in questa sede, la scelta della

Cassa AVS di non estendere l'obbligo di pagamento anche alla __________

rispettivamente ai suoi organi, __________ e __________ (v. giudizio impugnato,

considerando 7.2), è totalmente incomprensibile e contraria alla legge. La

logica dell'art. 52 LAVS è quella di evitare che la Cassa AVS subisca un danno.

Maggiori i debitori che rispondono solidalmente, maggiore è la garanzia di

incasso per il creditore. Questo modo di procedere della Cassa AVS, a maggior

ragione visto il chiaro tenore delle prove, non è quindi compatibile con lo

spirito dell’art. 52 LAVS con la conseguenza che anche __________,

rispettivamente i suoi organi, sono tenuti al pagamento. 21. Pertanto,

sicuramente si giustificata di chiamare in causa la __________ e la signora __________

affinché rispondano per gli insoluti nei confronti della Cassa AVS al posto del

signor RI 1. A titolo principale, RI 1 va quindi lasciato indenne dalla

richiesta di risarcimento del danno patito dalla Cassa AVS, la quale deve

invece procedere contro __________, rispettivamente e in solido contro i di lei

organi __________ e __________. (…)” (I, punti 20 e 21, pag. 8) questo

Tribunale rileva, da ultimo, quanto segue.

Se più organi (formali o

di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108.

V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di conseguenza – a

prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a

questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come

sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà

nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo

Tribunale non può procedere al suo posto.

Con la

chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi

dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a

cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio

degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80

consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato

l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo

nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi

opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura

giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando

da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti

giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191

n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di

tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito

(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.

cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

Secondo la giurisprudenza

citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in

causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non

sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in

caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati in

causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno

rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro

opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

In concreto, come

comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro

l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la

domanda di chiamata in causa di __________ e di __________ (quali organi della __________)

va disattesa.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti