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Decisione

31.2020.17

Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa

1 febbraio 2021Italiano39 min

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

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n.

31.2020.17

FS

Lugano

1 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________

(precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 12

dicembre 2011 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato

agli atti).

RI 1 ha rivestito la

carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 28 dicembre 2011 e di

amministratore unico con diritto di firma individuale dal 3 dicembre 2014 (cfr.

estratto RC informatizzato agli atti).

1.2. Dal 1° marzo 2012 la società

è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro

(doc. 1).

Con decreto del 16 maggio

2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento

della società, procedura proseguita in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF

(pubblicazione FUSC del __________ 2018) (doc. 1).

La Cassa ha insinuato

all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito

di fr. 315'514.05, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non

soluti per gli anni dal 2015 al 2018, di cui fr. 16'313.60 per contributi sulle

rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).

Con scritto del 31 gennaio

2019 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono previsti

dividendi per i creditori di seconda classe (doc. 1).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 13 marzo 2020 (doc. 1), confermata con

decisione su opposizione del 9 giugno 2020 (doc. 3) – aggiornato

l’importo dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 –, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.

313'793.20 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni dal

2015 al 2018 di cui fr. 16'313.60 per contributi sulle rivendicazioni di

credito, dopo controllo del datore di lavoro.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

contestando (con motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto) una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendo:

"

(…)

1. annullare la decisione su

opposizione del 09/06/2020 notificata il 15/06/2020 con esonero del sig. RI 1

da qualsivoglia pagamento a titolo di risarcimento danni per contributi

paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per gli anni dal 2015 al 2018 di cui

Chf 16.313,60 per contributi sulle rivendicazioni di credito;

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)” (I,

pag. 6)

1.5. Con la risposta di causa –

oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo

riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle

censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la

Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è

confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

1.6. Il ricorrente è rimasto

silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso

che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –

del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale

amministratore unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2015 al 2018, così come risulta

dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc.

1/A-1/D), dal conteggio dei salari non percepiti ma rivendicati per gli anni

dal 2016 al 2018 di cui alle relative distinte (doc. 1/E) e dagli specchietti

relativi ai suddetti anni sub doc. 4, 5, 6 e 7.

L’importo complessivo di

fr. 313'793.20, ottenuto dopo la ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr.

consid. 1.3), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è

quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come

conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le

spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e

esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.6. Il ricorrente non adduce la

benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi

paritetici per gli anni dal 2015 al 2018 così come fatto valere dalla Cassa

nella decisione del 13 marzo 2020 confermata con decisione su

opposizione del 9 giugno 2020 (cfr. consid. 1.3).

Accettando il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe

potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico; degli asseriti motivi

di natura medica si dirà in seguito al consid. 2.8 – incombeva

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la

giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Al ricorrente, che nemmeno

adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di

organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero

regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo

segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

L’insorgente non può,

facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle

proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare quanto

addotto dal ricorrente e meglio che “(…) il sig. RI 1 nel settembre 2016

promuoveva come direttore operativo un dipendente in forza in FA 1 fin

dall'anno 2012 in qualità di agente ausiliario, tale sig. __________, al quale,

durante la sua assenza, era deputata la gestione di tutta l'attività direttiva

della FA 1. […] La fiducia in questo dipendente si rivelava però

malriposta in quanto addirittura questi provvedeva a veicolare il personale ed

i clienti della FA 1 presso altra società svizzera operante nel medesimo settore

cagionando il tracollo realizzatosi nel 2017/2018 e concretizzatosi nel

fallimento della società che, nel corso di tale periodo ha visto polverizzarsi

il proprio fatturato, per l'attività di concorrenza sleale perpetrata dallo __________

(e non solo da lui come verrà appresso evidenziato). Le vicende appena narrate

trovano conforto nella raccomandata inviata dal sottoscritto al sig. __________

e datata 08 marzo 2018 e nella querela presentata dal sig. RI 1 presso la

Procura della Repubblica del Tribunale di __________ il 09 febbraio 2018 (Docc.

F). Medesima situazione riguarda altra dipendente della FA 1, e fidanzata dello

__________, Sig.ra __________, la quale, approfittando del ruolo di segretaria

personale del sig. RI 1 ha compiuto atti di concorrenza sleale in concorso con

lo __________ giusta allegata copia della raccomandata indirizzata dallo

scrivente in data 08 marzo 2018 (Docc. F). (…)” (I, pagg. 3 e 4), non

permette di escludere una negligenza grave del ricorrente e non costituisce

neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli

oneri sociali (cfr. infra consid. 2.7).

Infatti, da una parte la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un

fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con

riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una

negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006). Nell’ipotesi

in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno

2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.

In particolare, quanto alla

querela presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di __________

il 9 febbraio 2018 (doc. F), questo Tribunale rileva come l’insorgente medesimo

indica che la stessa (con gli scritti dell’8 marzo 2018 indirizzati a __________

e a __________ sub doc. F), confermerebbe l'attività di concorrenza sleale

perpetrata dallo __________ che avrebbe portato al tracollo della società. Ora,

lo si ribadisce, all’insorgente va imputata una negligenza grave per aver omesso

di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta e la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un

fallimento.

Inoltre a ragione e

pertinentemente la Cassa ha, tra l’altro, addotto che “(…) benché

l'amministratore abbia la facoltà di delegare alcuni compiti, ciò non lo

dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute

(STF 9C 360/2012 del 17 settembre 2012). L'organo di una società deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se,

dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989

pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). (…)” (doc. 3,

punto 6.1, pag.7).

Nella misura in cui RI 1

volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di

terzi (in casu di Maurizio Stocco), va osservato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non

costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per

escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Tutto quanto suesposto

vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che la Cassa ha,

incontestatamente, puntualizzato che “(…) nel caso concreto, a seguito

dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha

proceduto dal mese di giugno 2017 all'invio di diffide di pagamento (numerose

diffide erano già state emesse negli anni dal 2012 al 2014) e dal mese di

agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive (numerose già negli anni 2013 e

2014), che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la

società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei

contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che

fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come

suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società

(STF 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).

(…)” (doc. 3, punto 6.3, pagg. 8 e 9).

Sempre la Cassa, con la

risposta, pure incontestatamente ha inoltre addotto che “(…) in via

abbondanziale si evidenzia che la grave negligenza nella gestione dei pagamenti

AVS è perdurata per un lunghissimo periodo, come si evince dagli allegati

dettagli sull'evoluzione dell'incasso contributivo (doc. 4-7). Oltre a ciò si

puntualizzano, per il periodo di carica del signor RI 1 – il quale non ha mai

dimissionato –, anche le seguenti gravi negligenze nell'osservanza delle

prescrizioni della LAVS: - violazione dell'obbligo di comunicare una

sostanziale modifica della massa salariale ex art. 35 cpv. 2 OAVS per gli anni

2015 e 2016 (doc. 8, 9); - mancata presentazione delle dichiarazioni dei salari

relative agli anni 2017 e 2018 (doc. 10-13). Infine si rammenta che la Cassa,

per porre fine alla grave situazione di morosità della ditta, ha inoltrato in

data 27 febbraio 2018 un'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex

art. 190 LEF (doc. 14). (…)” (III, pag. 7).

2.7. Occorre pertanto esaminare se

Considerandi

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108.

V 189 consid. 2b pag. 193).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52.

LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate

(STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7

maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo

della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a

conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF

H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.;

cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nella fattispecie, nessun

motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza

è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.

2.8

Il ricorrente, sulla base

della documentazione medica prodotta con il ricorso – il resoconto 14

aprile 2020 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C/1), il

rapporto medico 12 luglio 2016 dello stesso specialista (doc. C/2) e il

certificato medico 14 aprile 2020 del dr. __________ (doc. D) –,

sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettevano di svolgere con

la necessaria diligenza l’attività di amministratore unico della FA 1.

Richiamati i diversi periodi

nei quali avrebbe dovuto interrompere il lavoro l’insorgente pretende che “(…)

proprio per quanto narrato relativamente alle assenze che il sig. RI 1, senza

colpa ne lieve né grave, ha dovuto affrontare nel periodo compreso tra il 2014

ed il 2018 si ritiene che tale fattispecie giuridica non possa essere posta

alla base di una condanna in quanto, pur assumendo ma solo in via teorica che

professionalmente e tecnicamente egli abbia codeste capacità, è proprio la materiale

incapacità fisica e psicologica di attendere al suo lavoro che ha

causato tale situazione la quale ultima, per quanto documentalmente

evidenziato, è frutto di quella forza maggiore che, de lege, esonera il

soggetto da qualsivoglia responsabilità. A ciò si aggiunga che la negligenza grave

si presenta ogni qual vi sia una pesante violazione dell'obbligo di diligenza

in genere consueto. La diligenza, però, prevede quanto meno la presenza sia

fisica che spirituale dell'agente. Visto quanto sopra precede, le presenze del

sig. RI 1, nel periodo considerato assommano soltanto a due settimane al 50% in

cinque anni sempre che non si vogliano tacciare di falso i certificati medici

prodotti. (…)” (I, pag. 5).

Va innanzitutto osservato

che, secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità

dell’organo responsabile può valere quale valido motivo di discolpa se a

seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né

di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue

dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA

31.2015.14

del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già

avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle

proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe

potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse

stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA

31.2015.14

del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013

consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio

2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio

2001.

consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi

giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017

consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016

del 21 novembre 2016).

In concreto dagli atti risulta

che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico

del 12 luglio 2016 – posta la

diagnosi psichiatrica di “(…) Sindrome depressiva-ansioso reattiva (ICD-10:

F43.2) con attacchi di panico (F41.0) (…)” (doc. C/2, punto 1.1) e ritenute

le seguenti risorse psichiche “(…) - Concentrazione: Limitata

dall'intensità dei dolori, dall'assunzione di antidolorifici centrale, da stati

d'ansia e di depressione. - Comprensione: Compromessa secondo

l'intensità dei dolori, l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia

e di depressione. - Adeguamento: Compromessa secondo l'intensità dei

dolori, l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia e di

depressione. - Caricabilità: Compromessa secondo l'intensità dei dolori,

l'assunzione di antidolorifici centrale, stati d'ansia e di depressione. (…)”

(doc. C/2, punto 1.7) –, ha

attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 1. gennaio

2014.

(doc. C/2, punto 1.6) e nel resoconto circa lo stato di salute del 14

aprile 2020 indirizzato all’avv. RA 1, indicato di aver avuto in cura il signor

RI 1 dal luglio 2014 al mese di aprile 2019, ha precisato che “(…) le

limitazioni da me descritte nel rapporto del 12.07.2016 sono sempre rimaste

presenti. So anche che ha dovuto interrompere più volte del tutto la sua

attività negli anni seguenti a causa della sua malattia fisica di base e a

causa di altre malattie intercorrenti. Non sono però a conoscenza dei motivi

fisici esatti e della frequenza e durata di queste interruzioni. (…)” (doc.

C/1).

Dal canto suo il dr. __________,

FMH in medicina generale, nel certificato medico del 14 aprile 2020, attestato

che “(…) dal 27.02.2007. Il signor RI 1 soffre di una polipatologia, in

particolare di disturbi dell'apparato osteo-articolare. (…)” (doc. D), ha

indicato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: “(…) 100% dal

30.06.2014

al 13.03.2016; 50% dal 14.03.2016 al 28.03.2016; 100% dal 29.03.2016

al 17.04.2016; 50% dal 18.04.2016 al 19.04.2018; 100% dal 20.04.2018 al

11.05.2018; 100% dal 13.11.2018 al 30.06.2019 (…)” (doc. D).

Stanti le suesposte

attestazioni mediche questo Tribunale rileva innanzitutto che non è possibile

seguire l’insorgente laddove pretende che i medici curanti “(…) concordano

sul un [ndr. recte: su un] punto cruciale per la vicenda che ci occupa:

il sig. RI 1 non poteva essere cosciente di quanto avveniva in FA 1 proprio

perché perennemente assente (Cfr. Doc. C1 e C2 e D). (…)” (I, pag. 3)

sostenendo che “(…) le sue condizioni di salute gli impedivano di lavorare e

non "con certe limitazioni di rendimento" ma nella maniera più

assoluta e completa (…)” (I, pag. 3). Neppure l’insorgente prova in alcun

modo che “(…) le presenze del sig. RI 1, nel periodo considerato [ndr.

si riferisce agli anni dal 2014 al 2018] assommano soltanto a due settimane

al 50% in cinque anni sempre che non si vogliano tacciare di falso i

certificati medici prodotti [ndr. si riferisce al resoconto 14 aprile 2020

e al rapporto medico 12 luglio 2016 del dr. __________ sub doc. C/1 e C/2 e al certificato

medico 14 aprile 2020 del dr. __________ sub doc. D]. (…)” (I, pag. 5).

Dai succitati certificati

medici non risulta infatti alcuna chiara valutazione della capacità lavorativa

(e della sua evoluzione nel tempo) avuto riguardo alla sua funzione in seno

alla società e nemmeno emerge l’impossibilità di rassegnare le dimissioni dalla

carica assunta.

Ma vi è di più. Dagli atti

risulta che l’insorgente (dopo aver rivestito la carica di presidente del

consiglio di amministrazione dal 28 dicembre 2011) ha assunto la carica di

amministratore unico con diritto di firma individuale dal 3 dicembre 2014 (cfr.

estratto RC informatizzato agli atti); che l’8 aprile 2015 ha comunicato alla

Cassa l’indirizzo della sede operativa della società (doc. 3/C); che il 24

marzo 2016 ha firmato la dichiarazione dei salari della società per l’anno 2015

(doc. 3/D); che il 26 ottobre 2016 ha firmato un “Atto di fideiussione

solidale” a favore della società (doc. 2/E) e che il 24 maggio 2018 (dopo che

l’11 giugno 2014 aveva già presenziato ad un interrogatorio presso il medesimo

ufficio; cfr. doc. 3/E2) è stato verbalizzato presso l’Ufficio dei fallimenti

(doc. 3/E1).

Sul conto individuale

dell’insorgente figurano inoltre le seguenti registrazioni: 2014

(gennaio-dicembre) fr. 32'450 salario FA 1; 2016 (gennaio dicembre) fr. 77'000

salario FA 1; 2018 (giugno-ottobre) fr. 17'921 indennità di disoccupazione e

2018.

(ottobre-dicembre) fr. 15'000 salario __________ (cfr. doc. 3/A).

Dai relativi certificati

di salario e dall’attestazione della Cassa di disoccupazione inoltrati dall’insorgente

all’autorità fiscale risultano poi i seguenti redditi: - 2014

(gennaio-dicembre) fr. 32'450 salario FA 1 con trattenuta di fr. 2'028 per oneri

sociali (doc. 3/B1); - 2015 (gennaio-dicembre) fr. 53'760 salario FA 1 senza trattenute

di oneri sociali indicata “Malattia certificata” (doc. 3/B2); - 2016

(gennaio-dicembre) fr. 67'200 salario FA 1 con trattenuta di fr. 6'432.00 per

oneri sociali (doc. 3/B3); - 2017 (gennaio-dicembre) fr. 67'200.00 salario FA 1

con trattenuta di fr. 4'688 per oneri sociali (doc. 3/B4); - 2018

(01.01.2018-17.05.2018) fr. 22'400 salario FA 1 con trattenuta di fr. 1'563 per

oneri sociali (doc. 3/B5); - 2018 (maggio-ottobre) fr. 17'921 di indennità di

disoccupazione (doc. 3/B7) e - 2018 (15.10.2018-31.12.2018) fr. 15'000 salario __________

con trattenuta di fr. 1'225 per oneri sociali (doc. 3/B6).

La Cassa ha rilevato che l’insorgente:

“(…) - ha beneficato di una rendita intera d'invalidità dal 1. giugno 2011 al

31.

marzo 2013 e dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014 (grado: 100%); - ha

beneficiato di una mezza rendita d'invalidità dal 1. agosto 2014 al 31 dicembre

2014.

(grado: 52%). (…)” (doc. 3, punto 7.2.3, pag. 11) e, avuto riguardo al

resoconto 14 aprile 2020 con il rapporto medico 12 luglio 2016 del dr. __________

(cfr. doc. C/1 e C/2), a ragione ha evidenziato che dagli stessi emerge che “(…)

- in seguito al rifiuto della rendita Al il signor RI 1 ha dovuto riprendere

l'attività lavorativa; - negli anni ha dovuto interrompere più volte la sua

attività; - la sua presenza nel CdA avrebbe comportato una presenza in ditta

per massimo 1 ora alla settimana (percentuale lavoro del 2%), senza percepire salario

o altre retribuzioni. In seguito alla denuncia anonima all'Al sarebbe rimasto

senza introiti. - secondo la perizia Al e di un ortopedico del 2013 era inabile

al lavoro al 50%, mentre la decisione Al della primavera 2016 gli avrebbe

riconosciuto un'inabilità del solo 37%; - dal gennaio 2014 avrebbe ripreso a

lavorare al 50% presso la FA 1 per fr. 2'500.00 mensili, mentre dal 2015

avrebbe un contratto quale amministratore e direttore operativo per fr.

5'600.00 mensili; - a seguito dei dolori di natura fisica risulterebbe che

"il paziente riferisce che riesce a lavorare con fatica il mattino";

- "Lo stato di salute psichica del paziente è rimasto stabile fino al mese

di aprile 2016"; - "Non ci sono mai stati segni di disturbi del

pensiero, né formali né di contenuto"; - "Incapacità lavorativa

medicalmente giustificata del 20% almeno nell'ultima attività esercitata"

e "50% per qualsiasi tipo di lavoro dal 01.01.2014"; - Risorse

psichiche: - Concentrazione: limitata dall'intensità dei dolori fisici; -

Comprensione: compromessa secondo l'intensità dei dolori fisici; - Adeguamento:

compromessa secondo l'intensità dei dolori fisici; - Caricabilità: compromessa

secondo l'intensità dei dolori fisici; - La sua possibilità di continuare la

sua attività professionale dipendeva dal decorso della malattia. Era probabile

un peggioramento graduale nel tempo, ma non era prevedibile l'entità e la

tempistica. (…)” (doc. 3, punto 7.2.4, pagg. 11 e 12).

Stanti le succitate

evenienze questo Tribunale ritiene che – conformemente alla succitata

giurisprudenza e secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019 del 18 ottobre

2019.

consid. 4.3; 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – non è possibile concludere che, nel

periodo rilevante dal 2015 al 2018, l’insorgente sia stato totalmente impedito

di comprendere ciò che stava succedendo all’interno della società e di

determinarsi sulle questioni relative alla gestione della stessa. Inoltre, avuto

riguardo alla possibilità di delegare le mansioni cui è obbligato per legge ad

una persona competente, lo stesso insorgente ha addotto che “(…) proprio

alla luce di queste continue assenze dal lavoro, che impedivano una corretta

esecuzione degli obblighi nascenti dalla funzione esercitata, il sig. RI 1 nel

settembre 2016 promuoveva come direttore operativo un dipendente in forza in FA

1.

fin dall'anno 2012 in qualità di agente ausiliario, tale sig. __________, al

quale, durante la sua assenza, era deputata la gestione di tutta l'attività

direttiva della FA 1. (…)” (I, pagg. 3 e 4).

In particolare, lo si

ribadisce, i succitati atti medici (resoconto 14 aprile 2020 con rapporto

medico 12 luglio 2016 del dr. __________ sub doc. C/1 e C/2 e certificato

medico 14 aprile 2020 del dr. __________ sub doc. D), non provano in alcun modo,

come invece preteso dall’insorgente, che “(…) il sig. RI 1 non poteva essere

cosciente di quanto avveniva in FA 1 proprio perché perennemente assente […]

le sue condizioni di salute gli impedivano di lavorare e non "con certe

limitazioni di rendimento" ma nella maniera più assoluta e completa

[…] le presenze del sig. RI 1, nel periodo considerato [ndr. dal 2014 al

2018] assommano soltanto a due settimane al 50% in cinque anni sempre che

non si vogliano tacciare di falso i certificati medici prodotti. (…)” (I,

pagg. 3 e 5).

In questo senso, con la

risposta, a ragione la Cassa ha ribadito che “(…) considerati gli elementi

emersi, la Cassa ritiene che le percentuali di inabilità lavorativa invocate

dal ricorrente contrastano con i redditi d'attività lucrativa rilevati dal

conto individuale e/o in sede fiscale per gli anni 2014, 2016 e 2018, nonché

con i dati relativi ai salari che lo stesso avrebbe conseguito negli anni 2014

e 2015 indicati nel rapporto medico del 12 luglio 2016 del dr. med. __________.

Si osserva pure che le trattenute sociali rilevate dal certificato di salario

2016, presentato all'autorità fiscale, risultano corrispondere ad un salario

lordo di almeno il 50% più alto rispetto a quanto indicato in tale

attestazione. Inoltre dal 18 aprile 2016 al 19 aprile 2018 - vale a dire per un

lungo periodo di due anni, peraltro oggetto della procedura di risarcimento

danni - l'inabilità lavorativa del signor RI 1 sarebbe comunque stata solo del

50%. […] Di conseguenza la Cassa ritiene che malgrado i problemi di

salute presentati - principalmente di natura fisica - il ricorrente non è stato

totalmente impedito per un lungo ed ininterrotto periodo di determinarsi nel

tempo sulle questioni importanti relative alla gestione della società e/o di

adempiere ai propri obblighi di sorveglianza. (…)” (III, pagg. 4 e 5).

In queste circostanze,

visto tutto quanto suesposto, i motivi di salute invocati non sono sufficienti

per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha

stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti