31.2020.18
Responsabilità di un amministratore unico di una SA in liquidazione per contributi sociali non versati. Ammessa negligenza grave dell'ammnistratore e negata l'esistenza di validi motivi di giustificazione o discolpa. Ricorso respinto
21 dicembre 2020Italiano52 min
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.18
FC
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1
chiamati in causa: 1. TERZ 1
2. TERZ 2
tutti rappr. da: RA
1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede __________è stata iscritta a Registro di commercio il 3 marzo
2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva,
tra l’altro, nel commercio di calzature e abbigliamento, con relativo import ed
export, oltre alla gestione amministrativa, contabile ed operativa di attività
nautica e aeronautica. In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore
unico della società, con diritto di firma individuale, dal 1. dicembre 2017.
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. marzo 2010.
Sin dal mese di settembre 2017 la società è entrata in mora col pagamento dei
contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal settembre
2017 e precettarla dal mese di ottobre 2017. Al termine di svariate procedure
esecutive, l’Ufficio esecuzioni del distretto di __________ha rilasciato, il 18
luglio 2018 e 4 dicembre 2019, attestati carenza beni relativi a crediti fatti
valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA
1 nel 2017.
Con decreto 3 ottobre 2018 della
Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del
fallimento della società, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio
fallimenti un credito di fr. 33'796.35 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti negli anni 2017 e 2018, dopo controllo del datore di lavoro. La
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi
dell’art. 230 LEF con decreto 8 maggio 2019 della Pretura di __________, non
avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione, ragione
per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale
è stata radiata d’ufficio il 19 novembre 2019 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 29 aprile 2020, confermata con provvedimento su
opposizione 15 luglio 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1, amministratore unico
della società, in via solidale - limitatamente a fr. 12'836.35 - con TERZ 1
(membro del consiglio di amministrazione dal 7 giugno al 1 dicembre 2017) e TERZ
2 (amministratore unico dal 28 febbraio al 7 giugno 2017 e presidente del
consiglio di amministrazione dal 7 giugno al 1. dicembre 2017), il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 33'796.35 per i contributi paritetici non soluti dalla FA
1 negli anni 2017 e 2018, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione,
tasse d’ingiunzione e interessi di mora.
La Cassa ha contemporaneamente
proceduto nei confronti di TERZ 2 e TERZ 1, intimando loro il 29 aprile 2020
una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 12'836.35
pari ai contributi non pagati dalla società nel 2017 (in via solidale con RI 1
limitatamente a tale importo). Entrambe le decisioni sono cresciute in
giudicato (doc. XII).
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 15 luglio 2020 è insorto con ricorso 14 agosto 2020 RI 1, contestando
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
1.5. Con risposta di causa 28
agosto 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo
in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da
parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei
contributi paritetici (doc. III).
Con decreto del 22
settembre 2020 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa,
assegnando loro un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ
2 e TERZ 1 (doc. V).
Con scritto 13 ottobre 2020 TERZ
2 e TERZ 1, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno presentato le loro
osservazioni, sottolineando in sostanza come RI 1 avesse tutti i poteri
decisionali in seno alla società (doc. IX).
Su tali allegazioni dei
chiamati in causa si sono espressi il 26 ottobre 2020 RI 1 e il 23 ottobre 2020
la Cassa (doc. XI e XII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi
chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico con diritto di
firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato
dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei
contributi sociali dovuti.
In particolare, la Cassa
gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi
agli anni 2017 e 2018 per complessivi fr. 33'796.35, comprensivi dei costi e degli
interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A-B;
doc. 4, 5, 6).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS - nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 - stabilisce che il risarcimento
del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia
del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine
di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82
cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di
prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23
novembre 2006). Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato
nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che
comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il
risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni giorno in
cui il fatto dannoso è stato commesso (o è cessato) ai sensi dell’art. 60 cpv.
1 CO.
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019),
il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in
cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza
(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen
aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p. 116 consid. 4a), lo si
deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne
il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156
consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre
2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82
v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre
2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12,
113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da
tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una
procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili,
anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza
beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece
la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando
è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al
riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,
Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V
443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al
fallimento, come detto, il momento della conoscenza
del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni
durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),
oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121
V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di
prescrizione deve essere considerato dapprima il rilascio - in esito a
procedure esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - degli
attestati carenza beni in data 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019.
È quindi chiaro che, avendo
intimato la decisione di risarcimento il 29 aprile 2020 (doc. 1), la Cassa ha
ampiamente rispettato il termine ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito
risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256
consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del
19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2017 e 2018, oneri che sono
stati calcolati sulla base delle distinte salariali fatte pervenire dalla
società (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/A e 1/B)
per complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative, esecutive e interessi di
mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei
versamenti effettuati, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla
Cassa, segnatamente dai conteggi e dai solleciti inviati alla società, dalle
procedure esecutive avviate nei suoi confronti in via di pignoramento (sfociati
in attestati carenza beni emessi in data 18 luglio
2018 e 4 dicembre 2019) e dalla procedura fallimentare (cfr. doc. 6 con allegati). I
contributi sono nella misura di fr. 23'101.30 riferiti all’anno 2017 (salari
notificati per fr. 154’608) e di fr. 10'695.05 all’anno 2018 (salari notificati
fr. 71'500) (doc. 1A, 1/B).
Con la
risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince
come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il
pagamento dei contributi (doc. 4-5). Sono pure state prodotte le fatture trimestrali
d’acconto e gli estratti conto inviati alla società debitrice.
La Cassa ha quindi
esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere.
Del resto, dalla
documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi
dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né
presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie
richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in
occasione delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di
attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l’apertura del fallimento, ha
contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Inoltre, la Cassa ha con
pertinenza illustrato che TERZ 2, iscritto a RC come amministratore unico della
società e presidente del consiglio di amministratore precedentemente al qui
ricorrente, non si è opposto alla procedura di recupero dei contributi non
versati dalla FA 1nell’anno 2017 per fr. 12'836.35 avviata nei suoi confronti
con decisione della Cassa del 29 aprile 2020 (doc. XII). Anche TERZ 1, iscritta
a RC come membro del consiglio di amministrazione della società dal 7 giugno al
1. dicembre 2017, ha lasciato crescere in giudicato la decisione di
risarcimento avviata nei suoi confronti per il recupero dei contributi non
versati dalla FA 1 nell’anno anno 2017, pure per fr. 12'836.35.
Stante quanto precede, per quanto concerne le eventuali censure ricorsuali in merito ai salari
posti alla base dei conteggi, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran
lunga tardive, considerato come contro le precedenti richieste di pagamento e
gli atti esecutivi non sia stata sollevata alcuna opposizione.
Riassumendo, la
definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2017 e 2018 - così come
dettagliatamente esposta negli estratti conto prodotti dalla Cassa,
considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli
interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti
effettuati, e che conclude per uno scoperto di fr. 33'796.35 -appare
ineccepibile (doc. 1/a e 1/B; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto
riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).
Ai conteggi
della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve
aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente abbia formulato
delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione.
La Cassa ha
in ogni modo ben comprovato, anche mediante la produzione dei riepiloghi ai
doc. 4, 5 e 6, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse
contro la società, anche le spese, ove si ricordi come conformemente
alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre
2 consid. 6).
Del resto val la pena di
ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II-1995 p. 396) - come ha in
concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle
esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in attestati carenza
beni -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto
alcuna prova in tal senso. Inoltre, come detto, dalla documentazione prodotta
non sembra che le singole fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente non
pagate, malgrado i regolari solleciti, siano mai state oggetto di alcuna
contestazione da parte dell’interessato o della società di cui era amministratore
unico.
Il credito posto in
esecuzione dalla Cassa è stato peraltro pure formalmente riconosciuto negli
attestati carenza beni resi il 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019 ed è di fatto
stato riconosciuto in sede di fallimento.
In queste
circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha
comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 33'796.35, importo che va
pertanto riconosciuto.
Non meritano di essere
condivise le censure sollevate dal ricorrente laddove contesta i conteggi della
Cassa poiché egli non avrebbe personalmente allestito la distinta salariale del
14 febbraio 2018 e poiché la stessa non risulta da lui firmata.
Al riguardo si osserva
che, come rettamente ricordato dall’amministrazione, per la giurisprudenza il
fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non
costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo
conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione
dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile il
ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA
31.2012.13 del 28 marzo 2013). Né del resto egli, al di là della censura
riguardo alla firma, apporta qualche elemento probatorio di rilievo che possa
lasciar ipotizzare la non correttezza dei calcoli eseguiti dalla Cassa.
Per quanto riguarda inoltre la
contestazione riguardo ai contributi per l’anno 2018, laddove il ricorrente
rinvia all’email inviato il 27 dicembre 2018 (nel quale contestava la richiesta
di acconto per il 2018 basata sui salari del 2017 e faceva rilevare che i
dipendenti della società erano stati licenziati con effetto a fine 2017, mentre
che a far tempo dal febbraio 2018 era stato assunto __________ quale direttore
generale con un salario per il 2018 di fr. 65'529.75; doc. B/1), tale allegazione
risulta prima di rilevanza considerato come in effetti per il 2018 l’amministrazione
ha preso atto della diminuzione dei salari fatturando contributi per una cifra
complessiva salariale di fr. 71’500, a fronte dei fr. 154'608 del 2017 (doc.
1/A e 1/B; cfr. ancora al consid. 2.9).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento
e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,
cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in
Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima
si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da
prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
193).
D’altra parte, la
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia
quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta,
essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze
che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.7. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di
firma individuale) della FA 1 dal 1. dicembre 2017 (cfr. consid. 1.1).
L’insorgente contesta la
sua responsabilità rilevando in sostanza di non essere responsabile per il
danno insorto, considerato come egli avesse assunto la carica di amministratore
su richiesta di TERZ 2 in relazione alla sua esperienza maturata nel settore in
cui operava la società, senza tuttavia doversi occupare della parte amministrativa
che avrebbe continuato ad essere seguita da quest'ultimo. In seguito ai primi
problemi di fornitura merce sorti a gennaio 2018, egli aveva del resto chiesto
un incontro con TERZ 2, il quale l'aveva quindi rassicurato sul fatto che - a
parte i problemi con gli stipendi di alcuni dipendenti - fornitori, tasse e oneri
sociali, erano stati pagati. Inoltre egli aveva sollecitato più volte la
documentazione contabile della società sempre a TERZ 2, ma ne era entrato in
possesso unicamente nel mese di aprile, dopo aver minacciato le proprie dimissioni.
In aggiunta l’interessato afferma che aveva trovato una ditta italiana
interessata a rilevare la FA 1, ma che la trattativa era purtroppo stata
interrotta dalla dichiarazione di fallimento della società. Inoltre, da quanto
comunicatogli da TERZ 2, da gennaio 2018 la società non avrebbe avuto alcun
dipendente. Pertanto l'opponente ritiene che il responsabile del dànno patito
dalla Cassa sia TERZ 2, ritenuto come egli, nel limitato periodo di carica, non
avrebbe invece mai effettuato alcun prelevamento o pagamento dai conti societari
e non avrebbe mai sottoscritto alcun documento riguardante la società.
Egli non avrebbe in
sostanza mai avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative
della società, tra le quali il pagamento dei contributi, ritenuto come
l’amministratore di fatto fosse in realtà TERZ 1, il quale non gli avrebbe
messo tempestivamente a disposizione la documentazione necessaria, malgrado le
sue richieste. A TERZ 1 andrebbe quindi imputato l’eventuale danno e a lui
quindi la Cassa dovrebbe rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi
non versati.
Ora, quanto asserito non è
sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In effetti, nell'ambito
della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a
mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate
- sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una
società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di
precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2
dicembre 2003).
Va innanzitutto rilevato
che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare
attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione
degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che
egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.
4b).
Se poi, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF
29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991,
pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita
dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che
"scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di
una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Per la giurisprudenza un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
In concreto, nella sua
veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli
obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima
diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi
prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa.
Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF
9C-360/2012 del 17 settembre 2012).
Pur ammettendo che, come
in sostanza argomenta il ricorrente, TERZ 1 (e/o TERZ 1) fosse in qualche modo
sordo alle sue richieste, ciò non è circostanza sufficiente per liberare
l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta.
Del resto, anche
ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della
riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati,
non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione
al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal settembre 2017
e quindi negli anni successivi.
Né è certamente esimente
da colpa il fatto che egli avesse più volte sollecitato TERZ 2: anzi, proprio
il fatto di essersi fidato delle sue rassicurazioni, senza tuttavia effettuare
un’accurata verifica dell’effettiva situazione debitoria, costituisce una grave
negligenza.
Vero è piuttosto che il
ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione in pratica sin dalla sua
entrata in carica, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal settembre 2017 sistematicamente
diffidare la società e da ottobre 2017 procedere in via di esecuzione forzata (doc.
A) - procedure poi sfociate nell’emissione di attestati carenza beni nel luglio
2018 e dicembre 2019 e nell’apertura del fallimento della società nell’ottobre
2018 -, ragione per cui il ricorrente non poteva non essere consapevole della
difficile situazione in cui versava la società di cui era amministratore.
Stante quanto precede, non
soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe
stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 2.
In effetti, per la
giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi
della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa
(RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA
31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da
ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale
e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02
del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996
nella causa M. G.) o, quindi, come adduce il ricorrente, di aver avuto
unicamente delle incombenze commerciali, non costituisce in sé motivo
liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92
del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la
giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente
ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla
gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3
maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STF H 238/98 del 13 novembre 2000;
Pratique VSI 1996 p. 306).
Se ne deve quindi
concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta
dal ricorrente, l’asserita gestione della società da parte di TERZ 1 non
costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua
responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. L’amministratore
di una società non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza
una verifica diretta della situazione debitoria della società.
Del resto dagli atti
risulta, inoltre, che la società, sin dal settembre 2017, non ha in sostanza effettuato
versamenti per i contributi paritetici dovuti, e ciò malgrado le diverse diffide
e procedure esecutive avviate nei suoi confronti (vedi gli estratti conto dei
contributi paritetici, doc. 5-7). Ritenuta questa situazione - che denota una
difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da
tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara
informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la
situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati,
se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione
considerato come la FA 1 fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr.
doc. 3/A) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni
prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti
(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Il ricorrente nella sua
posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in
atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad
accumulare debiti.
E comunque, nel solco
della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica, considerate le
sistematiche diffide (dal settembre 2017) e le procedure esecutive promosse nei
confronti della società da ottobre 2017, ritenuto come egli non potesse di
conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture
accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché
i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente avrebbe
dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore
unico. E questo a maggior ragione considerato come egli adduca di aver
sollecitato più volte la documentazione contabile della società, ma di averla
ricevuta soltanto nel mese di aprile 2018. In effetti, secondo la
giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non
essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di
terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,
constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)
mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,
rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (STF H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del
7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STF H 258/03 del 14 aprile 2005
consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare
rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella
veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere
un ruolo passivo nella società. Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STF H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto
che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con
particolare rigore (DTF 112 V 3; STF H 79/05 del 14 febbraio 2006).
L’insorgente non può
dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della
società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento
costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un
organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari
circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la
giurisprudenza ivi citata).
Il fatto che altre persone
abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi
di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (cfr. STF
H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Determinante è che le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito
nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di
essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli
stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Va qui pure nuovamente
ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza - atteso
che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione
di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo
e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio
e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali
carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003
consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23
luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del
5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere
dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione e
di quella di non ben precisati testimoni.
Sono infatti ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti
presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie
non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre
prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal
caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Quanto infine ancora
all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1, va
nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1
CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti
responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave.
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex
art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
In particolare, nemmeno è
stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse
confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento
dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora
esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121
V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre
2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Non va in effetti dimenticato
che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2017 e l’avvio di procedure
esecutive dall’ottobre 2017, non ha liquidato completamente i contributi degli
anni 2017 e 2018 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono
rimasti scoperti, ragione per cui nel luglio 2018 e nel dicembre 2019 sono
stati resi attestati carenza beni definitivi e nel mese di ottobre 2018 è
quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si
può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici,
rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per
complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative e interessi di mora inclusi;
doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve
essere riconosciuta.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per
ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del
30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Come detto, il TF ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in
esame.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre
pendenze (addirittura assumendo un nuovo direttore generale nel febbraio 2018,
doc. B/1), la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura
al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa
(cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36,
consid. 2.8.1).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TF (cfr. DTF 121 V 243), in
cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
2.9. Come già esposto al consid.
2.3, il credito fatto valere dalla Cassa per contributi scoperti relativi agli
anni 2017 e 2018 appare esente da critiche e come tale va ammesso.
Deve al proposito essere
precisato che il ricorrente è pure responsabile del mancato pagamento dei contributi
paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della carica di amministratore
unico avvenuta il 1. dicembre 2017. In effetti, per la giurisprudenza, il nuovo
amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi
correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui non faceva
ancora parte della società, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di
causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei
contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Nessuna
responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per
contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata
nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,
e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente
indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi
giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer,
op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per
l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277
pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3 e STF H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Il
nuovo amministratore che prima di assumere la carica non verifica nel dettaglio
ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei
contributi sociali, agisce quindi in modo approssimativo e può quindi essere
ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del
saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Nel caso concreto, se il ricorrente
avesse richiesto il dettaglio relativo al pagamento dei contributi prima di
entrare in carica, avrebbe potuto rendersi conto la società non aveva
effettuato i dovuti versamenti per il 2017. L’aver omesso tale controllo
costituisce una grave negligenza.
Quanto poi all’allegazione
del ricorrente per cui da quanto comunicato da TERZ 2 da gennaio 2018 non vi sarebbero
più stati salariati alle dipendenze della società, va nuovamente rilevato che secondo
la giurisprudenza, riguardo in generale al danno, se da un lato spetta all'amministrazione
documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT
ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte,
in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza
dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Nel caso che ci
occupa, dall’incarto risulta che la Cassa ha fissato i contributi per l'anno 2018
sulla base delle dichiarazioni salariali della società. In effetti, in data 9
febbraio 2018, il ricorrente ha trasmesso la distinta relativa ai salari
versati nel mese di gennaio 2018 (doc. 1A), pari a fr. 16'473.30. Inoltre, il
30 ottobre 2018 ha notificato per email il salario versato al neo assunto direttore
generale __________ nel periodo gennaio - dicembre 2018, pari a fr. 65'529.75
(doc. B). Sulla base di tali elementi, la quantificazione del danno fatto
valere dalla Cassa è sufficientemente comprovato e la contestazione del danno
dell'opponente non può essere pertanto accolta (cfr. anche al consid. 2.3).
Come già accennato, la
Cassa ha peraltro con pertinenza osservato che la decisione della società di
assumere per il 2018 un nuovo direttore generale, con un salario non
trascurabile, malgrado le note difficoltà di liquidità della società e
l’assenza di versamenti a suo favore, appare quantomeno discutibile.
2.10. Visto quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando
la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore
unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli
obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso
osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa
ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF
della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 33'796.35 per gli anni 2017 e
2018.
Se,
come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona
giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla
Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,
di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno
solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144
cpv. 1 CO).
Legittimamente
quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti
dell’amministratore unico della società, avendo peraltro proceduto anche con i
corresponsabili (limitatamente all’importo di fr. 12'836.35) TERZ 2 e TERZ 1, i
rapporti interni tra i responsabili non essendo in ogni modo di rilievo.
2.11. Visto tutto quanto precede, il
ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
In DTF 137 V 51, chiamato
a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti