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Decisione

31.2020.18

Responsabilità di un amministratore unico di una SA in liquidazione per contributi sociali non versati. Ammessa negligenza grave dell'ammnistratore e negata l'esistenza di validi motivi di giustificazione o discolpa. Ricorso respinto

21 dicembre 2020Italiano52 min

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.18

FC

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: FA 1

chiamati in causa: 1. TERZ 1

2. TERZ 2

tutti rappr. da: RA

1

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede __________è stata iscritta a Registro di commercio il 3 marzo

2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva,

tra l’altro, nel commercio di calzature e abbigliamento, con relativo import ed

export, oltre alla gestione amministrativa, contabile ed operativa di attività

nautica e aeronautica. In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore

unico della società, con diritto di firma individuale, dal 1. dicembre 2017.

1.2. La società è stata affiliata

quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. marzo 2010.

Sin dal mese di settembre 2017 la società è entrata in mora col pagamento dei

contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal settembre

2017 e precettarla dal mese di ottobre 2017. Al termine di svariate procedure

esecutive, l’Ufficio esecuzioni del distretto di __________ha rilasciato, il 18

luglio 2018 e 4 dicembre 2019, attestati carenza beni relativi a crediti fatti

valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA

1 nel 2017.

Con decreto 3 ottobre 2018 della

Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del

fallimento della società, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio

fallimenti un credito di fr. 33'796.35 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF

non soluti negli anni 2017 e 2018, dopo controllo del datore di lavoro. La

procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi

dell’art. 230 LEF con decreto 8 maggio 2019 della Pretura di __________, non

avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione, ragione

per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale

è stata radiata d’ufficio il 19 novembre 2019 (cfr. estratto RC).

1.3. Costatato di avere subito un

danno, con decisione 29 aprile 2020, confermata con provvedimento su

opposizione 15 luglio 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1, amministratore unico

della società, in via solidale - limitatamente a fr. 12'836.35 - con TERZ 1

(membro del consiglio di amministrazione dal 7 giugno al 1 dicembre 2017) e TERZ

2 (amministratore unico dal 28 febbraio al 7 giugno 2017 e presidente del

consiglio di amministrazione dal 7 giugno al 1. dicembre 2017), il risarcimento

ex art. 52 LAVS di fr. 33'796.35 per i contributi paritetici non soluti dalla FA

1 negli anni 2017 e 2018, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione,

tasse d’ingiunzione e interessi di mora.

La Cassa ha contemporaneamente

proceduto nei confronti di TERZ 2 e TERZ 1, intimando loro il 29 aprile 2020

una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 12'836.35

pari ai contributi non pagati dalla società nel 2017 (in via solidale con RI 1

limitatamente a tale importo). Entrambe le decisioni sono cresciute in

giudicato (doc. XII).

1.4. Contro la decisione su

opposizione del 15 luglio 2020 è insorto con ricorso 14 agosto 2020 RI 1, contestando

una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.5. Con risposta di causa 28

agosto 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo

in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da

parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei

contributi paritetici (doc. III).

Con decreto del 22

settembre 2020 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa,

assegnando loro un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ

2 e TERZ 1 (doc. V).

Con scritto 13 ottobre 2020 TERZ

2 e TERZ 1, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno presentato le loro

osservazioni, sottolineando in sostanza come RI 1 avesse tutti i poteri

decisionali in seno alla società (doc. IX).

Su tali allegazioni dei

chiamati in causa si sono espressi il 26 ottobre 2020 RI 1 e il 23 ottobre 2020

la Cassa (doc. XI e XII).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso concreto, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,

prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi

chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via

sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico con diritto di

firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato

dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei

contributi sociali dovuti.

In particolare, la Cassa

gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi

agli anni 2017 e 2018 per complessivi fr. 33'796.35, comprensivi dei costi e degli

interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A-B;

doc. 4, 5, 6).

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS - nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 - stabilisce che il risarcimento

del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia

del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine

di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82

cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di

prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23

novembre 2006). Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato

nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che

comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il

risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la

Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni giorno in

cui il fatto dannoso è stato commesso (o è cessato) ai sensi dell’art. 60 cpv.

1 CO.

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019),

il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS

ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in

cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza

(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen

aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.

2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un

danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali

(DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 p. 116 consid. 4a), lo si

deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne

il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro canto, il danno è

da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non

possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V

443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere

incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo

dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156

consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da

ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura

esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.

115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e

nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro

non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non

potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Quando la cassa subisce un

danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del

fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre

2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82

v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre

2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12,

113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da

tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una

procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili,

anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza

beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è

normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito

della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per

mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

In caso di fallimento invece

la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando

è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,

conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al

momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il

privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF

126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,

sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio

la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad

un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori

della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al

riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,

Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della

sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V

443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

Precedentemente al

fallimento, come detto, il momento della conoscenza

del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni

durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),

oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121

V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nella

fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di

prescrizione deve essere considerato dapprima il rilascio - in esito a

procedure esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - degli

attestati carenza beni in data 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019.

È quindi chiaro che, avendo

intimato la decisione di risarcimento il 29 aprile 2020 (doc. 1), la Cassa ha

ampiamente rispettato il termine ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito

risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256

consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del

19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel caso in esame, il

danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF

rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2017 e 2018, oneri che sono

stati calcolati sulla base delle distinte salariali fatte pervenire dalla

società (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/A e 1/B)

per complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative, esecutive e interessi di

mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei

versamenti effettuati, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla

Cassa, segnatamente dai conteggi e dai solleciti inviati alla società, dalle

procedure esecutive avviate nei suoi confronti in via di pignoramento (sfociati

in attestati carenza beni emessi in data 18 luglio

2018 e 4 dicembre 2019) e dalla procedura fallimentare (cfr. doc. 6 con allegati). I

contributi sono nella misura di fr. 23'101.30 riferiti all’anno 2017 (salari

notificati per fr. 154’608) e di fr. 10'695.05 all’anno 2018 (salari notificati

fr. 71'500) (doc. 1A, 1/B).

Con la

risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto

dell’evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince

come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il

pagamento dei contributi (doc. 4-5). Sono pure state prodotte le fatture trimestrali

d’acconto e gli estratti conto inviati alla società debitrice.

La Cassa ha quindi

esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere.

Del resto, dalla

documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi

dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né

presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie

richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in

occasione delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di

attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l’apertura del fallimento, ha

contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Inoltre, la Cassa ha con

pertinenza illustrato che TERZ 2, iscritto a RC come amministratore unico della

società e presidente del consiglio di amministratore precedentemente al qui

ricorrente, non si è opposto alla procedura di recupero dei contributi non

versati dalla FA 1nell’anno 2017 per fr. 12'836.35 avviata nei suoi confronti

con decisione della Cassa del 29 aprile 2020 (doc. XII). Anche TERZ 1, iscritta

a RC come membro del consiglio di amministrazione della società dal 7 giugno al

1. dicembre 2017, ha lasciato crescere in giudicato la decisione di

risarcimento avviata nei suoi confronti per il recupero dei contributi non

versati dalla FA 1 nell’anno anno 2017, pure per fr. 12'836.35.

Stante quanto precede, per quanto concerne le eventuali censure ricorsuali in merito ai salari

posti alla base dei conteggi, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran

lunga tardive, considerato come contro le precedenti richieste di pagamento e

gli atti esecutivi non sia stata sollevata alcuna opposizione.

Riassumendo, la

definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2017 e 2018 - così come

dettagliatamente esposta negli estratti conto prodotti dalla Cassa,

considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli

interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti

effettuati, e che conclude per uno scoperto di fr. 33'796.35 -appare

ineccepibile (doc. 1/a e 1/B; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto

riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).

Ai conteggi

della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve

aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente abbia formulato

delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione.

La Cassa ha

in ogni modo ben comprovato, anche mediante la produzione dei riepiloghi ai

doc. 4, 5 e 6, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse

contro la società, anche le spese, ove si ricordi come conformemente

alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di

amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive

costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in

RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre

2 consid. 6).

Del resto val la pena di

ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II-1995 p. 396) - come ha in

concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle

esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in attestati carenza

beni -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto

alcuna prova in tal senso. Inoltre, come detto, dalla documentazione prodotta

non sembra che le singole fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente non

pagate, malgrado i regolari solleciti, siano mai state oggetto di alcuna

contestazione da parte dell’interessato o della società di cui era amministratore

unico.

Il credito posto in

esecuzione dalla Cassa è stato peraltro pure formalmente riconosciuto negli

attestati carenza beni resi il 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019 ed è di fatto

stato riconosciuto in sede di fallimento.

In queste

circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha

comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 33'796.35, importo che va

pertanto riconosciuto.

Non meritano di essere

condivise le censure sollevate dal ricorrente laddove contesta i conteggi della

Cassa poiché egli non avrebbe personalmente allestito la distinta salariale del

14 febbraio 2018 e poiché la stessa non risulta da lui firmata.

Al riguardo si osserva

che, come rettamente ricordato dall’amministrazione, per la giurisprudenza il

fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non

costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo

conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione

dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile il

ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA

31.2012.13 del 28 marzo 2013). Né del resto egli, al di là della censura

riguardo alla firma, apporta qualche elemento probatorio di rilievo che possa

lasciar ipotizzare la non correttezza dei calcoli eseguiti dalla Cassa.

Per quanto riguarda inoltre la

contestazione riguardo ai contributi per l’anno 2018, laddove il ricorrente

rinvia all’email inviato il 27 dicembre 2018 (nel quale contestava la richiesta

di acconto per il 2018 basata sui salari del 2017 e faceva rilevare che i

dipendenti della società erano stati licenziati con effetto a fine 2017, mentre

che a far tempo dal febbraio 2018 era stato assunto __________ quale direttore

generale con un salario per il 2018 di fr. 65'529.75; doc. B/1), tale allegazione

risulta prima di rilevanza considerato come in effetti per il 2018 l’amministrazione

ha preso atto della diminuzione dei salari fatturando contributi per una cifra

complessiva salariale di fr. 71’500, a fronte dei fr. 154'608 del 2017 (doc.

1/A e 1/B; cfr. ancora al consid. 2.9).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento

e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere

una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il

pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare

l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di

liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione

dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,

abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i

contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.

307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore

di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,

cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima

si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da

prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

193).

D’altra parte, la

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia

quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta,

essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze

che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.7. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di

firma individuale) della FA 1 dal 1. dicembre 2017 (cfr. consid. 1.1).

L’insorgente contesta la

sua responsabilità rilevando in sostanza di non essere responsabile per il

danno insorto, considerato come egli avesse assunto la carica di amministratore

su richiesta di TERZ 2 in relazione alla sua esperienza maturata nel settore in

cui operava la società, senza tuttavia doversi occupare della parte amministrativa

che avrebbe continuato ad essere seguita da quest'ultimo. In seguito ai primi

problemi di fornitura merce sorti a gennaio 2018, egli aveva del resto chiesto

un incontro con TERZ 2, il quale l'aveva quindi rassicurato sul fatto che - a

parte i problemi con gli stipendi di alcuni dipendenti - fornitori, tasse e oneri

sociali, erano stati pagati. Inoltre egli aveva sollecitato più volte la

documentazione contabile della società sempre a TERZ 2, ma ne era entrato in

possesso unicamente nel mese di aprile, dopo aver minacciato le proprie dimissioni.

In aggiunta l’interessato afferma che aveva trovato una ditta italiana

interessata a rilevare la FA 1, ma che la trattativa era purtroppo stata

interrotta dalla dichiarazione di fallimento della società. Inoltre, da quanto

comunicatogli da TERZ 2, da gennaio 2018 la società non avrebbe avuto alcun

dipendente. Pertanto l'opponente ritiene che il responsabile del dànno patito

dalla Cassa sia TERZ 2, ritenuto come egli, nel limitato periodo di carica, non

avrebbe invece mai effettuato alcun prelevamento o pagamento dai conti societari

e non avrebbe mai sottoscritto alcun documento riguardante la società.

Egli non avrebbe in

sostanza mai avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative

della società, tra le quali il pagamento dei contributi, ritenuto come

l’amministratore di fatto fosse in realtà TERZ 1, il quale non gli avrebbe

messo tempestivamente a disposizione la documentazione necessaria, malgrado le

sue richieste. A TERZ 1 andrebbe quindi imputato l’eventuale danno e a lui

quindi la Cassa dovrebbe rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi

non versati.

Ora, quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

In effetti, nell'ambito

della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a

mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate

- sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una

società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di

precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2

dicembre 2003).

Va innanzitutto rilevato

che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente

è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.

4b).

Se poi, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF

29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991,

pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che

"scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di

una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Per la giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

In concreto, nella sua

veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli

obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima

diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi

prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa.

Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF

9C-360/2012 del 17 settembre 2012).

Pur ammettendo che, come

in sostanza argomenta il ricorrente, TERZ 1 (e/o TERZ 1) fosse in qualche modo

sordo alle sue richieste, ciò non è circostanza sufficiente per liberare

l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta.

Del resto, anche

ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della

riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati,

non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione

al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal settembre 2017

e quindi negli anni successivi.

Né è certamente esimente

da colpa il fatto che egli avesse più volte sollecitato TERZ 2: anzi, proprio

il fatto di essersi fidato delle sue rassicurazioni, senza tuttavia effettuare

un’accurata verifica dell’effettiva situazione debitoria, costituisce una grave

negligenza.

Vero è piuttosto che il

ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione in pratica sin dalla sua

entrata in carica, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal settembre 2017 sistematicamente

diffidare la società e da ottobre 2017 procedere in via di esecuzione forzata (doc.

A) - procedure poi sfociate nell’emissione di attestati carenza beni nel luglio

2018 e dicembre 2019 e nell’apertura del fallimento della società nell’ottobre

2018 -, ragione per cui il ricorrente non poteva non essere consapevole della

difficile situazione in cui versava la società di cui era amministratore.

Stante quanto precede, non

soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe

stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 2.

In effetti, per la

giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa

(RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA

31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da

ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale

e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02

del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996

nella causa M. G.) o, quindi, come adduce il ricorrente, di aver avuto

unicamente delle incombenze commerciali, non costituisce in sé motivo

liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3

maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STF H 238/98 del 13 novembre 2000;

Pratique VSI 1996 p. 306).

Se ne deve quindi

concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta

dal ricorrente, l’asserita gestione della società da parte di TERZ 1 non

costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua

responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. L’amministratore

di una società non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza

una verifica diretta della situazione debitoria della società.

Del resto dagli atti

risulta, inoltre, che la società, sin dal settembre 2017, non ha in sostanza effettuato

versamenti per i contributi paritetici dovuti, e ciò malgrado le diverse diffide

e procedure esecutive avviate nei suoi confronti (vedi gli estratti conto dei

contributi paritetici, doc. 5-7). Ritenuta questa situazione - che denota una

difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da

tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara

informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la

situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati,

se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione

considerato come la FA 1 fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr.

doc. 3/A) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni

prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Il ricorrente nella sua

posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in

atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad

accumulare debiti.

E comunque, nel solco

della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica, considerate le

sistematiche diffide (dal settembre 2017) e le procedure esecutive promosse nei

confronti della società da ottobre 2017, ritenuto come egli non potesse di

conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture

accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché

i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente avrebbe

dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore

unico. E questo a maggior ragione considerato come egli adduca di aver

sollecitato più volte la documentazione contabile della società, ma di averla

ricevuta soltanto nel mese di aprile 2018. In effetti, secondo la

giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non

essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,

constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STF H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STF H 258/03 del 14 aprile 2005

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare

rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella

veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere

un ruolo passivo nella società. Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STF H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto

che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso

osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STF H 79/05 del 14 febbraio 2006).

L’insorgente non può

dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della

società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento

costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari

circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

Il fatto che altre persone

abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi

di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (cfr. STF

H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Determinante è che le

circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di

essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli

stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va qui pure nuovamente

ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza - atteso

che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione

di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo

e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio

e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali

carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003

consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23

luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del

5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere

dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione e

di quella di non ben precisati testimoni.

Sono infatti ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti

presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie

non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre

prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal

caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Quanto infine ancora

all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1, va

nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1

CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti

responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le

circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

In particolare, nemmeno è

stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse

confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento

dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora

esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121

V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre

2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Non va in effetti dimenticato

che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2017 e l’avvio di procedure

esecutive dall’ottobre 2017, non ha liquidato completamente i contributi degli

anni 2017 e 2018 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono

rimasti scoperti, ragione per cui nel luglio 2018 e nel dicembre 2019 sono

stati resi attestati carenza beni definitivi e nel mese di ottobre 2018 è

quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si

può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici,

rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per

complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative e interessi di mora inclusi;

doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per

ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del

30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come detto, il TF ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente

versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in

esame.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre

pendenze (addirittura assumendo un nuovo direttore generale nel febbraio 2018,

doc. B/1), la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura

al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa

(cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36,

consid. 2.8.1).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TF (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

2.9. Come già esposto al consid.

2.3, il credito fatto valere dalla Cassa per contributi scoperti relativi agli

anni 2017 e 2018 appare esente da critiche e come tale va ammesso.

Deve al proposito essere

precisato che il ricorrente è pure responsabile del mancato pagamento dei contributi

paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della carica di amministratore

unico avvenuta il 1. dicembre 2017. In effetti, per la giurisprudenza, il nuovo

amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui non faceva

ancora parte della società, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di

causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei

contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per

contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata

nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,

e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente

indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi

giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer,

op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per

l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277

pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3 e STF H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Il

nuovo amministratore che prima di assumere la carica non verifica nel dettaglio

ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei

contributi sociali, agisce quindi in modo approssimativo e può quindi essere

ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del

saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Nel caso concreto, se il ricorrente

avesse richiesto il dettaglio relativo al pagamento dei contributi prima di

entrare in carica, avrebbe potuto rendersi conto la società non aveva

effettuato i dovuti versamenti per il 2017. L’aver omesso tale controllo

costituisce una grave negligenza.

Quanto poi all’allegazione

del ricorrente per cui da quanto comunicato da TERZ 2 da gennaio 2018 non vi sarebbero

più stati salariati alle dipendenze della società, va nuovamente rilevato che secondo

la giurisprudenza, riguardo in generale al danno, se da un lato spetta all'amministrazione

documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT

ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte,

in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza

dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Nel caso che ci

occupa, dall’incarto risulta che la Cassa ha fissato i contributi per l'anno 2018

sulla base delle dichiarazioni salariali della società. In effetti, in data 9

febbraio 2018, il ricorrente ha trasmesso la distinta relativa ai salari

versati nel mese di gennaio 2018 (doc. 1A), pari a fr. 16'473.30. Inoltre, il

30 ottobre 2018 ha notificato per email il salario versato al neo assunto direttore

generale __________ nel periodo gennaio - dicembre 2018, pari a fr. 65'529.75

(doc. B). Sulla base di tali elementi, la quantificazione del danno fatto

valere dalla Cassa è sufficientemente comprovato e la contestazione del danno

dell'opponente non può essere pertanto accolta (cfr. anche al consid. 2.3).

Come già accennato, la

Cassa ha peraltro con pertinenza osservato che la decisione della società di

assumere per il 2018 un nuovo direttore generale, con un salario non

trascurabile, malgrado le note difficoltà di liquidità della società e

l’assenza di versamenti a suo favore, appare quantomeno discutibile.

2.10. Visto quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando

la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore

unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli

obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso

osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa

ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF

della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 33'796.35 per gli anni 2017 e

2018.

Se,

come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona

giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla

Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,

di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.

5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno

solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144

cpv. 1 CO).

Legittimamente

quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti

dell’amministratore unico della società, avendo peraltro proceduto anche con i

corresponsabili (limitatamente all’importo di fr. 12'836.35) TERZ 2 e TERZ 1, i

rapporti interni tra i responsabili non essendo in ogni modo di rilievo.

2.11. Visto tutto quanto precede, il

ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti