31.2020.19
Responsabilità del socio gerente ex art. 52 LAVS. Prescrizione: applicabile l'art. 52 cpv. 3 LAVS nel tenore in vigore dal 1 gennaio 2020. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustuificazione e/o di discolpa. Valutazione anticipata
1 febbraio 2021Italiano46 min
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.19
FS
Lugano
1 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 27
maggio 2020
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza __________),
con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a
Registro di commercio l’11 luglio 2013 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr.
estratto RC informatizzato agli atti).
Negli anni dal 2016 al 2019,
l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):
Ÿ TERZ 1
dal 11.07.2013 al 23.02.2017 socio e gerente
• RI 1
dal 23.02.2017
al 07.05.2019 socio e gerente
dal 07.05.2019 socio/gerente e
liquidatore
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1.
luglio 2013 fino al 28 febbraio 2017 (doc. 1)
In data 25 maggio 2018 l’Ufficio
di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato due attestati di carenza beni
relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società
per l’anno 2016 e 2017 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).
Con decreti del 19
dicembre 2018 e del 2 luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente
la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del
9 agosto 2019 sub doc. 7/C).
La procedura di fallimento
è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore
ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata
d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC
(cfr. estratto RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 13 marzo 2020 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione del 10 giugno 2020 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI
1 (quale ex socio gerente e in via solidale con TERZ 1 limitatamente
all’importo di fr. 17'490.75) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18’884.10
per contributi paritetici non soluti dalla società nell’anno 2016.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
Contesta una sua intenzionalità
o negligenza grave adducendo che prima di accettare la carica di socio gerente “(…)
ha preso visione di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato,
prima di concludere l'atto notarile, i bilanci, i conti economici e i vari
documenti aziendali. (…)” (I, punto 3, pag. 6) e precisando che “(…)
non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente
senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario,
prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il
tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti
bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi.
Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e
gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge
risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo
personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile
consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la
Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare
della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pag. 7). Sostiene
pertanto che non vi sia un nesso causale tra il suo comportamento diligente e
il danno subìto dalla Cassa e che in ogni caso lo stesso sarebbe interrotto dal
comportamento illecito del precedente socio gerente (cfr. I, punto 4, pag. 8). Chiede
altresì, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una negligenza grave,
il condono del risarcimento richiestogli e, in via subordinata, la riduzione
dell’importo da risarcire (I, punto 4, pagg. 8 e 9 e punti 1.2 e 1.3 del
petitum “III. Nel merito” a pag. 12). Solleva infine l’eccezione
della prescrizione (I, punto 5, pagg. 9 e 10).
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 che ha lasciato
crescere in giudicato la decisione di risarcimento danni emessa nei suoi
confronti e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso
posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede
ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, formulate le proprie
osservazioni riguardo all’eccezione della prescrizione sollevata per la prima volta
con il ricorso, postula la reiezione dello stesso.
1.6. Con decreto 22 settembre 2020
il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V) che tuttavia non si è
determinato nel merito.
1.7. Il ricorrente è rimasto
silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Fatti
I soci gerenti e i gerenti
di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi
sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177
segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.2. Nella fattispecie in esame,
come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del
rilascio degli attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2) –
che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 (socio e gerente con diritto di
firma individuale della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52
LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.
Va ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un
attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale
attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149
LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (versione in vigore fino al 31 dicembre 2019),
rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS
(STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003,
H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12,
113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304;
Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag.
405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a
seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della
conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento
o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi
dell'art. 230 LEF.
In concreto dai verbali di
pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati di carenza beni risulta
che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non
ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha
potuto procedere ad un pignoramento del salario. Così richiesto all’amm.
Signor RI 1, dichiara che la società non ha beni fondi o crediti da sottoporre
a pignoramento. (…)” (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).
2.3. L’insorgente, come accennato
(cfr. consid. 1.4), ha sollevato l’eccezione della prescrizione.
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il
risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha
avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05
del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede
precisato che dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel
senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che
comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il
risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha
avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui
il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1
CO.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di
prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)
con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti
da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre
anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine
di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60
capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono
ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e
non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo
60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non
sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in
cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1
D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai
motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si
applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio
della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del
danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,
l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita
totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato
carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che
definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre
parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo
contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio
ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60
cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si
prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del
danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio
termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019
cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle
Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]
consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi
severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona
un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni
legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag. 116 consid.
4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per
quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura
di risarcimento.
In concreto, visti gli
attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E) e
conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo
di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2019 non era
ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore
dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020.
Pertanto è dunque a
ragione che la Cassa, in virtù dell’art. 49 del Capo primo del Titolo finale
del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo
diritto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020,
che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni, ha concluso che
l’azione di risarcimento danni non è prescritta adducendo, rettamente, che “(…)
riguardo all'applicazione delle regole del nuovo diritto, ci viene in aiuto
l'art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in
vigore e dell'applicazione del Codice civile), che recita: 1Se
il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore,
si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora
sopravvenuta la prescrizione. In considerazione del fatto che l'art. 52
LAVS (versione in vigore sino al 31.12.2019) prevedeva un termine di prescrizione
più breve (2 anni) e che al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto,
per l'azione di risarcimento danni non era ancora intervenuta la prescrizione,
alla presente procedura torna applicabile il nuovo diritto in vigore dal
1.1.2020 e l'azione non è dunque prescritta. (…)” (III, pag. 4).
2.4. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2016, così come risulta dal conteggio
allestito secondo la relativa dichiarazione dei salari (doc. 1/A e 7/M), dallo
specchietto con dettaglio dell’evoluzione incasso per l’anno 2016 (doc. 4) e
dall’“Estratto conto interno” per il periodo da gennaio a dicembre 2016
(doc. 7/L).
L’importo complessivo di fr. 18’884.10, peraltro non contestato, fatto valere nei
confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato
altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata
giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese
di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente
ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.5. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,
il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.8.
2.8.1. Il ricorrente – limitandosi a sostenere in modo del tutto
generico e senza addurre prove al riguardo che “(…) ha preso visione
di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato, prima di concludere l'atto
notarile, i bilanci, i conti economici e i vari documenti aziendali.
[…]
Il fatto che lo stesso si sia determinato sin da subito a fare una
verifica sullo stato dei contributi ma che allo stesso vennero
sottoposti dei documenti che non corrispondevano al reale stato delle cose
e dai quali non emergeva nulla in merito, non costituisce certamente un
comportamento idoneo a costituire una grave negligenza rimproverabile al signor
RI 1. Tutto ciò posto, è chiaro che i documenti forniti e il
conseguente controllo sui medesimi, non ha permesso di appurare che tali
versamenti non siano stati effettivamente svolti. […] Ora, al momento
della sua entrata in seno alla Sagl, la ditta vantava degli arretrati
contributivi afferenti all'anno 2016. In quest'ottica si precisa che il
signor RI 1 non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente
senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario,
prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il
tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti
bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi.
Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e
gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge
risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo
personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile
consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la
Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare
della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pagg. 6 e 7) – non ha addotto alcuna valida ragione per
la quale la __________, in seguito FA 1non ha pagato i contributi paritetici nell’anno
2016 per un importo di fr. 18’884.10 (importo confermato da questo
Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.4), così come fatto valere
dalla Cassa nella decisione del 13 marzo 2020 confermata con decisione su opposizione
del 10 giugno 2020 (cfr. consid. 1.3).
2.8.2. Nella misura in cui –
adducendo che “(…) preso atto che, come già accennato, la violazione delle
prescrizioni legali per negligenza lieve non fonda una responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS e che la stessa entra in
considerazione unicamente laddove il danno viene causato per negligenza grave.
(…)” (I, pag. 6) – volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non
istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà
giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale
con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto
societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e
contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29,
Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Al riguardo il TF, nella
DTF 121 V 242, ha puntualizzato che “(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht
jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als
Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes
Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186
Considerandi
Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das
absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr
einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die
relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht
veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine
Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat.
Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium,
welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der
Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw.
1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht
veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der
Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der Beitragszahlungspflicht
abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden. (…)” (DTF 121 V
243, consid. 4b, pag. 244).
La nostra massima Istanza
giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02
del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli
amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi
mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la
società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali
per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente
la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).
Nella fattispecie
concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza e per i motivi di seguito
esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza.
2.8.3
Nella sua veste di socio e
gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli
obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
Occorre infatti ribadire
che, secondo giurisprudenza (cfr. consid. 2.1), i soci gerenti e i gerenti di
una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali
come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997
nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00
del 28 aprile 2003; DTF
108.
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA
365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Il nuovo amministratore
risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito
scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,
secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano
versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era
ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione
dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3.; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2.; DTF
119.
V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). In proposito va osservato
che un organo entrato a far parte del consiglio d'amministrazione alla fine
dell'anno può essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato
pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno (RCC 1992 pag.
259). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è
data, per contro, per il danno causato alla cassa di compensazione prima della
sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva
modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)
rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili
per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid.
4.3.; SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.
1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento
del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con
riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011
consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
2.8.4
Questo Tribunale,
conformemente alla succitata giurisprudenza, rileva innanzitutto che nel caso
in esame il ricorrente, ancorché entrato in carica quale socio gerente della RI
1.
nel mese di febbraio 2017 (vedi l’“Istromento notarile” del 17
febbraio 2017 sub doc. 7/B e il consid. 1.1), è chiamato a rispondere del danno
relativo ai contributi insoluti concernenti l’anno 2016, ritenuto come egli non
ha sostenuto e tantomeno comprovato che al momento in cui ha assunto la carica
di organo formale la società fosse già insolvente, rispettivamente indebitata a
tal punto che i contributi risultavano irrecuperabili. Del resto nemmeno ciò
risulta dagli atti di causa.
Va qui ricordato che
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010
del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il
mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe
accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017
inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Nello specifico, l’insorgente,
in particolare, sostiene di aver provveduto ad effettuare il pagamento dei
contributi sociali ma che “(…) non può produrre alcunché a comprova di ciò,
ritenuto come tutta la documentazione contabile della società si trova
depositata presso il Ministero Pubblico di __________ come vi è evidenza dal
doc. D prodotto in sede di Opposizione 15 maggio 2020. Si chiede pertanto il
richiamo di tale documentazione così da poter avere conferma di quanto asserito
dal signor RI 1. (…)” (I, punto 3, pag. 7).
Dal succitato doc. D,
trattasi dell’“Elenco oggetti sequestrati -reperti casuali” sub doc.
2/D), risulta che il 27 novembre 2017, presso l’abitazione/ufficio dell’insorgente,
si è proceduto al sequestro della documentazione contabile della __________ (dal
23.
febbraio 2017 FA 1; data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
Di conseguenza – ritenuto, da una parte, che dallo
specchietto relativo all’anno 2016 (cfr. doc. 4) risulta che la Cassa ha
inoltrato la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto
trimestre del 2016 il 13 marzo 2017 e che il conguaglio 2016 è stato emesso il
27.
giugno 2017, diffidato l’8 agosto e precettato l’11 settembre e, dall’altra
parte, che la carica di socio gerente è stata assunta il 23 febbraio 2017 (cfr.
consid. 1.1) – questo Tribunale
deve concludere che l’insorgente, almeno in un secondo tempo, poteva/doveva
sapere che la società non aveva proceduto al pagamento dell’acconto del quarto
trimestre e del conguaglio per l’anno 2016.
D’altra parte l’insorgente
non ha minimamente provato e tantomeno documentato di essere stato ingannato
mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non poteva
essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7
febbraio 2006).
Al riguardo a ragione la
Cassa ha evidenziato che “(…) sino all'assunzione della carica di socio
gerente da parte dell'opponente, la __________ aveva effettivamente pagato
l'acconto differenziale dell'11 novembre 2016 relativo al periodo gennaio -
settembre 2016. Tuttavia, l'acconto per il quarto trimestre 2016 era scaduto e
non ancora saldato. L'asserzione dell'opponente secondo cui dal dettaglio del
pagamento dei contributi figurava tutto liquidato al momento dell'assunzione di
carica non può avere valenza liberatoria anche considerato che la distinta dei
salari di tale anno è pervenuta alla Cassa solo in data 3 febbraio 2017 e che
la stessa ha emesso la fattura di chiusura solamente il 27 giugno 2017. Il
fatto che al momento degli asseriti controlli effettuati, l'opponente non abbia
trovato traccia, nella documentazione contabile al 31 dicembre 2016, della
fattura relativa all'acconto per il quarto trimestre 2016, non ravvisa gli
estremi di un eventuale raggiro nei suoi confronti ritenuto che tale fattura
sarebbe scaduta solamente il 10 gennaio 2017. Pure il conguaglio, emesso nel
corso del 2017 non avrebbe potuto emergere dalle fatture scoperte al 31
dicembre 2016. Per appurare l'esatta posizione contributiva della società, il
signor RI 1 avrebbe dovuto pretendere che gli venisse presentata
un'attestazione aggiornata della Cassa. (…)” (doc. 3, punto 6.2, pag. 6).
In ogni caso – a
prescindere dal fatto che non prova le succitate affermazioni secondo cui egli
avrebbe attentamente verificato la situazione finanziaria della società prima
di accettare la carica di socio gerente –, già dal mese di marzo 2017
(meglio dopo la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto
trimestre 2016 del 13 marzo 2017), l’insorgente poteva/doveva concludere che
quanto da lui ritenuto riguardo al pagamento dei contribuiti arretrati, ovvero
che “(…) dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente
socio e gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi
di legge risultavano integralmente pagati (sic !). (…)” (I, punto
3, pag. 7), non corrispondeva al vero e che pertanto, nella sua veste di organo
formale, doveva attivarsi affinché i contributi paritetici venissero
regolarmente versati.
In questo senso a ragione
la Cassa ha addotto che “(…) si osserva in aggiunta che all'opponente non
poteva sfuggire, per lo meno in un secondo tempo, che l'acconto per il quarto
trimestre 2016 non fosse stato pagato. Infatti, la Cassa ha avviato la relativa
procedura esecutiva per l'incasso forzato in data 13 marzo 2017, quindi
successivamente alla sua nomina quale socio gerente. Come anzidetto, pure il
conguaglio 2016 è stato emesso successivamente all'assunzione di carica del
signor RI 1, con la fattura datata 27 giugno 2017, precettata l'11 settembre
2017.
Nonostante ciò, l'opponente non si è mai dimesso rimanendo responsabile sino
alla dichiarazione di fallimento del 19 dicembre 2018 - quindi per oltre un anno
e mezzo - del pagamento a saldo dello scoperto contributivo per l'anno 2016. (…)”
(doc. 3, punto 7, pag. 7).
In concreto – ribadito che quale nuovo socio gerente dal
23.
febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1) risponde pure del debito scaduto nel corso
del periodo precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato
che al momento in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e
ritenuto che il fatto che la società abbia procrastinato e differito il
pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del
datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali
incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della
società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006) – all’insorgente, che non ha intrapreso nulla affinché i
contributi arretrati del 2016 venissero pagati, deve essere imputata una
negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione ricoperta.
Inoltre – a
prescindere dal fatto che non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui
egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di socio gerente – va
ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01
del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha mai fatto.
Nemmeno l’insorgente –
ritenuto che già dal marzo 2017 poteva/doveva concludere che i contributi per
il 2016 non erano stati completamente versati e considerata la grave negligenza
ravvisabile nel fatto che non si è attivato per il pagamento degli arretrati –
può essere seguito laddove sostiene che “(…) il nesso di causalità adeguato
fra la violazione intenzionale o grave negligenza dell'organo e il mancato pagamento
(danno) va pertanto negato, non sussistendo alcun nesso tra il comportamento
diligente del signor RI 1 e il danno alla Cassa. (…)” (I, punto 4, pag. 8).
2.8.5
Quanto all’asserito pagamento
dei contributi –
“(…) D'altra parte il signor RI 1, contrariamente a
quanto ritenuto dalla Cassa ha provveduto ad effettuare il pagamento dei
contributi sociali. (…)” (I, punto 3, pag. 7) – questo Tribunale può
fare proprio quanto addotto (documentando) e rimasto incontestato dalla Cassa
in sede di risposta e meglio che “(…) a complemento della documentazione
versata agli atti, si allegano i dettagli evoluzione incassi per gli anni 2016
(doc. 4) l'estratto conto con i pagamenti registrati dal 1.7.2013 (doc. 5) - a
conferma del fatto che l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe
effettuato dei pagamenti non corrisponde assolutamente al vero - e l'ulteriore
documentazione all'incarto 52 LAVS già trasmessa al patrocinatore
dell'opponente (doc. 7). (…)” (III, pag. 3).
Avuto riguardo alle prove
richieste (“(…) Prove: richiamo doc. D di cui
all'opposizione all'CO 1 15 maggio 2020; doc.; informazioni scritte (richiamo
dal Lod. Ministero Pubblico, __________ (inc. n. 2017.4495/GIA/GIA e inc.2017.8765)
del Bilancio e Conto Economico aziendale 2015 e 2016 della __________, in
seguito FA 1; ogni altra ammessa. (…)” (I, punto 3, pag. 7))
– a prescindere dal fatto che la
giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare
con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che
proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova
rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di
supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02
del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.
4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002,
consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra, questo Tribunale,
già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di
compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una
Sagl.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2
Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.9
Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pagg. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27
giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in disamina,
dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,
sono del resto state invocate dal ricorrente.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente della società gli
imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve
essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10
L’insorgente, come accennato
(cfr. consid. 1.4), ha chiesto il condono del risarcimento richiestogli e in
via subordinata la riduzione dell’importo da risarcire.
Al riguardo a ragione la
Cassa ha addotto che “(…) per quanto attiene al condono si precisa che tale
istituto, previsto dall'art. 25 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalla relativa ordinanza agli
artt. 4 e 5, sottostà a due condizioni cumulative che sono la buona fede e
l'esistenza di gravi difficoltà in cui si troverebbe l'assicurato. Secondo la
giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.
664). Se quindi un organo formale di una persona giuridica viene riconosciuto
responsabile del danno subito dalla Cassa giusta l'art. 52 LAVS, questo
significa che lo stesso ha agito intenzionalmente oppure, come nel caso in
esame, per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA
31.2016.10
del 6 aprile 2017 e giurisprudenza ivi citata). (…)” (doc. 3,
punto 9, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA 31.2019.15 del’11 febbraio
2020, consid. 2.11 con riferimenti.
Parimenti a ragione la
Cassa ha anche addotto che “(…) si osserva inoltre che l'art. 759 CO non trova
applicazione nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS per giustificare
una riduzione del danno risarcitorio in relazione alla gravità dell'errore
commesso dai responsabili (Pratique VSI 1996, pag. 306; STFA 13 novembre 2000,
H 238/98). (…)” (doc. 3, punto 10, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA
31.2020.15
del 16 novembre 2020, consid. 2.6 con riferimenti.
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti