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Decisione

31.2020.19

Responsabilità del socio gerente ex art. 52 LAVS. Prescrizione: applicabile l'art. 52 cpv. 3 LAVS nel tenore in vigore dal 1 gennaio 2020. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustuificazione e/o di discolpa. Valutazione anticipata

1 febbraio 2021Italiano46 min

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.19

FS

Lugano

1 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

radiata da RC il 27

maggio 2020

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (in precedenza __________),

con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a

Registro di commercio l’11 luglio 2013 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr.

estratto RC informatizzato agli atti).

Negli anni dal 2016 al 2019,

l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):

Ÿ TERZ 1

dal 11.07.2013 al 23.02.2017 socio e gerente

• RI 1

dal 23.02.2017

al 07.05.2019 socio e gerente

dal 07.05.2019 socio/gerente e

liquidatore

1.2. La società è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1.

luglio 2013 fino al 28 febbraio 2017 (doc. 1)

In data 25 maggio 2018 l’Ufficio

di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato due attestati di carenza beni

relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società

per l’anno 2016 e 2017 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).

Con decreti del 19

dicembre 2018 e del 2 luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________

sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente

la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del

9 agosto 2019 sub doc. 7/C).

La procedura di fallimento

è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore

ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata

d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC

(cfr. estratto RC agli atti).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 13 marzo 2020 (doc. 1), confermata con decisione su

opposizione del 10 giugno 2020 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI

1 (quale ex socio gerente e in via solidale con TERZ 1 limitatamente

all’importo di fr. 17'490.75) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18’884.10

per contributi paritetici non soluti dalla società nell’anno 2016.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

chiedendone l’annullamento.

Contesta una sua intenzionalità

o negligenza grave adducendo che prima di accettare la carica di socio gerente “(…)

ha preso visione di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato,

prima di concludere l'atto notarile, i bilanci, i conti economici e i vari

documenti aziendali. (…)” (I, punto 3, pag. 6) e precisando che “(…)

non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente

senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario,

prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il

tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti

bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi.

Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e

gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge

risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo

personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile

consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la

Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare

della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pag. 7). Sostiene

pertanto che non vi sia un nesso causale tra il suo comportamento diligente e

il danno subìto dalla Cassa e che in ogni caso lo stesso sarebbe interrotto dal

comportamento illecito del precedente socio gerente (cfr. I, punto 4, pag. 8). Chiede

altresì, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una negligenza grave,

il condono del risarcimento richiestogli e, in via subordinata, la riduzione

dell’importo da risarcire (I, punto 4, pagg. 8 e 9 e punti 1.2 e 1.3 del

petitum “III. Nel merito” a pag. 12). Solleva infine l’eccezione

della prescrizione (I, punto 5, pagg. 9 e 10).

1.5. Con la risposta di causa –

oltre a comunicare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 che ha lasciato

crescere in giudicato la decisione di risarcimento danni emessa nei suoi

confronti e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso

posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede

ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,

in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, formulate le proprie

osservazioni riguardo all’eccezione della prescrizione sollevata per la prima volta

con il ricorso, postula la reiezione dello stesso.

1.6. Con decreto 22 settembre 2020

il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V) che tuttavia non si è

determinato nel merito.

1.7. Il ricorrente è rimasto

silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società

semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un

danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e

sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Fatti

I soci gerenti e i gerenti

di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi

sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della

responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl

deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177

segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.2. Nella fattispecie in esame,

come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del

rilascio degli attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2) –

che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 (socio e gerente con diritto di

firma individuale della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52

LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.

Va ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di

pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un

attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale

attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149

LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (versione in vigore fino al 31 dicembre 2019),

rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS

(STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003,

H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12,

113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304;

Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une

procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag.

405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a

seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della

conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento

o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi

dell'art. 230 LEF.

In concreto dai verbali di

pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati di carenza beni risulta

che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non

ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha

potuto procedere ad un pignoramento del salario. Così richiesto all’amm.

Signor RI 1, dichiara che la società non ha beni fondi o crediti da sottoporre

a pignoramento. (…)” (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).

2.3. L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha sollevato l’eccezione della prescrizione.

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

L’art. 52 cpv. 3 LAVS

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il

risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha

avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05

del 23 novembre 2006).

Sia in questa sede

precisato che dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel

senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che

comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il

risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui

il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1

CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti

da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si

applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,

l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita

totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato

carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che

definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre

parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo

contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio

ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60

cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si

prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del

danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio

termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019

cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle

Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi

severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona

un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid.

4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per

quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura

di risarcimento.

In concreto, visti gli

attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E) e

conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo

di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2019 non era

ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020.

Pertanto è dunque a

ragione che la Cassa, in virtù dell’art. 49 del Capo primo del Titolo finale

del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo

diritto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020,

che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni, ha concluso che

l’azione di risarcimento danni non è prescritta adducendo, rettamente, che “(…)

riguardo all'applicazione delle regole del nuovo diritto, ci viene in aiuto

l'art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in

vigore e dell'applicazione del Codice civile), che recita: 1Se

il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore,

si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora

sopravvenuta la prescrizione. In considerazione del fatto che l'art. 52

LAVS (versione in vigore sino al 31.12.2019) prevedeva un termine di prescrizione

più breve (2 anni) e che al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto,

per l'azione di risarcimento danni non era ancora intervenuta la prescrizione,

alla presente procedura torna applicabile il nuovo diritto in vigore dal

1.1.2020 e l'azione non è dunque prescritta. (…)” (III, pag. 4).

2.4. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2016, così come risulta dal conteggio

allestito secondo la relativa dichiarazione dei salari (doc. 1/A e 7/M), dallo

specchietto con dettaglio dell’evoluzione incasso per l’anno 2016 (doc. 4) e

dall’“Estratto conto interno” per il periodo da gennaio a dicembre 2016

(doc. 7/L).

L’importo complessivo di fr. 18’884.10, peraltro non contestato, fatto valere nei

confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato

altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.5. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,

il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi

conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,

artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.8.

2.8.1. Il ricorrente – limitandosi a sostenere in modo del tutto

generico e senza addurre prove al riguardo che “(…) ha preso visione

di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato, prima di concludere l'atto

notarile, i bilanci, i conti economici e i vari documenti aziendali.

[…]

Il fatto che lo stesso si sia determinato sin da subito a fare una

verifica sullo stato dei contributi ma che allo stesso vennero

sottoposti dei documenti che non corrispondevano al reale stato delle cose

e dai quali non emergeva nulla in merito, non costituisce certamente un

comportamento idoneo a costituire una grave negligenza rimproverabile al signor

RI 1. Tutto ciò posto, è chiaro che i documenti forniti e il

conseguente controllo sui medesimi, non ha permesso di appurare che tali

versamenti non siano stati effettivamente svolti. […] Ora, al momento

della sua entrata in seno alla Sagl, la ditta vantava degli arretrati

contributivi afferenti all'anno 2016. In quest'ottica si precisa che il

signor RI 1 non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente

senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario,

prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il

tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti

bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi.

Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e

gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge

risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo

personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile

consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la

Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare

della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pagg. 6 e 7) – non ha addotto alcuna valida ragione per

la quale la __________, in seguito FA 1non ha pagato i contributi paritetici nell’anno

2016 per un importo di fr. 18’884.10 (importo confermato da questo

Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.4), così come fatto valere

dalla Cassa nella decisione del 13 marzo 2020 confermata con decisione su opposizione

del 10 giugno 2020 (cfr. consid. 1.3).

2.8.2. Nella misura in cui –

adducendo che “(…) preso atto che, come già accennato, la violazione delle

prescrizioni legali per negligenza lieve non fonda una responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS e che la stessa entra in

considerazione unicamente laddove il danno viene causato per negligenza grave.

(…)” (I, pag. 6) – volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non

istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà

giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale

con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto

societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e

contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29,

Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Al riguardo il TF, nella

DTF 121 V 242, ha puntualizzato che “(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht

jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als

Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes

Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186

Considerandi

Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das

absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr

einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die

relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht

veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine

Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat.

Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium,

welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der

Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw.

1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht

veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der

Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der Beitragszahlungspflicht

abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden. (…)” (DTF 121 V

243, consid. 4b, pag. 244).

La nostra massima Istanza

giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02

del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli

amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi

mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la

società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali

per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente

la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).

Nella fattispecie

concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza e per i motivi di seguito

esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza.

2.8.3

Nella sua veste di socio e

gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli

obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

Occorre infatti ribadire

che, secondo giurisprudenza (cfr. consid. 2.1), i soci gerenti e i gerenti di

una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali

come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della

responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl

deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società.

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997

nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00

del 28 aprile 2003; DTF

108.

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

Il nuovo amministratore

risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito

scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,

secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3.; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2.; DTF

119.

V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). In proposito va osservato

che un organo entrato a far parte del consiglio d'amministrazione alla fine

dell'anno può essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato

pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno (RCC 1992 pag.

259). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è

data, per contro, per il danno causato alla cassa di compensazione prima della

sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva

modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid.

4.3.; SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

2.8.4

Questo Tribunale,

conformemente alla succitata giurisprudenza, rileva innanzitutto che nel caso

in esame il ricorrente, ancorché entrato in carica quale socio gerente della RI

1.

nel mese di febbraio 2017 (vedi l’“Istromento notarile” del 17

febbraio 2017 sub doc. 7/B e il consid. 1.1), è chiamato a rispondere del danno

relativo ai contributi insoluti concernenti l’anno 2016, ritenuto come egli non

ha sostenuto e tantomeno comprovato che al momento in cui ha assunto la carica

di organo formale la società fosse già insolvente, rispettivamente indebitata a

tal punto che i contributi risultavano irrecuperabili. Del resto nemmeno ciò

risulta dagli atti di causa.

Va qui ricordato che

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017

inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Nello specifico, l’insorgente,

in particolare, sostiene di aver provveduto ad effettuare il pagamento dei

contributi sociali ma che “(…) non può produrre alcunché a comprova di ciò,

ritenuto come tutta la documentazione contabile della società si trova

depositata presso il Ministero Pubblico di __________ come vi è evidenza dal

doc. D prodotto in sede di Opposizione 15 maggio 2020. Si chiede pertanto il

richiamo di tale documentazione così da poter avere conferma di quanto asserito

dal signor RI 1. (…)” (I, punto 3, pag. 7).

Dal succitato doc. D,

trattasi dell’“Elenco oggetti sequestrati -reperti casuali” sub doc.

2/D), risulta che il 27 novembre 2017, presso l’abitazione/ufficio dell’insorgente,

si è proceduto al sequestro della documentazione contabile della __________ (dal

23.

febbraio 2017 FA 1; data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

Di conseguenza – ritenuto, da una parte, che dallo

specchietto relativo all’anno 2016 (cfr. doc. 4) risulta che la Cassa ha

inoltrato la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto

trimestre del 2016 il 13 marzo 2017 e che il conguaglio 2016 è stato emesso il

27.

giugno 2017, diffidato l’8 agosto e precettato l’11 settembre e, dall’altra

parte, che la carica di socio gerente è stata assunta il 23 febbraio 2017 (cfr.

consid. 1.1) – questo Tribunale

deve concludere che l’insorgente, almeno in un secondo tempo, poteva/doveva

sapere che la società non aveva proceduto al pagamento dell’acconto del quarto

trimestre e del conguaglio per l’anno 2016.

D’altra parte l’insorgente

non ha minimamente provato e tantomeno documentato di essere stato ingannato

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non poteva

essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7

febbraio 2006).

Al riguardo a ragione la

Cassa ha evidenziato che “(…) sino all'assunzione della carica di socio

gerente da parte dell'opponente, la __________ aveva effettivamente pagato

l'acconto differenziale dell'11 novembre 2016 relativo al periodo gennaio -

settembre 2016. Tuttavia, l'acconto per il quarto trimestre 2016 era scaduto e

non ancora saldato. L'asserzione dell'opponente secondo cui dal dettaglio del

pagamento dei contributi figurava tutto liquidato al momento dell'assunzione di

carica non può avere valenza liberatoria anche considerato che la distinta dei

salari di tale anno è pervenuta alla Cassa solo in data 3 febbraio 2017 e che

la stessa ha emesso la fattura di chiusura solamente il 27 giugno 2017. Il

fatto che al momento degli asseriti controlli effettuati, l'opponente non abbia

trovato traccia, nella documentazione contabile al 31 dicembre 2016, della

fattura relativa all'acconto per il quarto trimestre 2016, non ravvisa gli

estremi di un eventuale raggiro nei suoi confronti ritenuto che tale fattura

sarebbe scaduta solamente il 10 gennaio 2017. Pure il conguaglio, emesso nel

corso del 2017 non avrebbe potuto emergere dalle fatture scoperte al 31

dicembre 2016. Per appurare l'esatta posizione contributiva della società, il

signor RI 1 avrebbe dovuto pretendere che gli venisse presentata

un'attestazione aggiornata della Cassa. (…)” (doc. 3, punto 6.2, pag. 6).

In ogni caso – a

prescindere dal fatto che non prova le succitate affermazioni secondo cui egli

avrebbe attentamente verificato la situazione finanziaria della società prima

di accettare la carica di socio gerente –, già dal mese di marzo 2017

(meglio dopo la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto

trimestre 2016 del 13 marzo 2017), l’insorgente poteva/doveva concludere che

quanto da lui ritenuto riguardo al pagamento dei contribuiti arretrati, ovvero

che “(…) dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente

socio e gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi

di legge risultavano integralmente pagati (sic !). (…)” (I, punto

3, pag. 7), non corrispondeva al vero e che pertanto, nella sua veste di organo

formale, doveva attivarsi affinché i contributi paritetici venissero

regolarmente versati.

In questo senso a ragione

la Cassa ha addotto che “(…) si osserva in aggiunta che all'opponente non

poteva sfuggire, per lo meno in un secondo tempo, che l'acconto per il quarto

trimestre 2016 non fosse stato pagato. Infatti, la Cassa ha avviato la relativa

procedura esecutiva per l'incasso forzato in data 13 marzo 2017, quindi

successivamente alla sua nomina quale socio gerente. Come anzidetto, pure il

conguaglio 2016 è stato emesso successivamente all'assunzione di carica del

signor RI 1, con la fattura datata 27 giugno 2017, precettata l'11 settembre

2017.

Nonostante ciò, l'opponente non si è mai dimesso rimanendo responsabile sino

alla dichiarazione di fallimento del 19 dicembre 2018 - quindi per oltre un anno

e mezzo - del pagamento a saldo dello scoperto contributivo per l'anno 2016. (…)”

(doc. 3, punto 7, pag. 7).

In concreto – ribadito che quale nuovo socio gerente dal

23.

febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1) risponde pure del debito scaduto nel corso

del periodo precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato

che al momento in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e

ritenuto che il fatto che la società abbia procrastinato e differito il

pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del

datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali

incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della

società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006) – all’insorgente, che non ha intrapreso nulla affinché i

contributi arretrati del 2016 venissero pagati, deve essere imputata una

negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione ricoperta.

Inoltre – a

prescindere dal fatto che non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui

egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di socio gerente – va

ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01

del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha mai fatto.

Nemmeno l’insorgente –

ritenuto che già dal marzo 2017 poteva/doveva concludere che i contributi per

il 2016 non erano stati completamente versati e considerata la grave negligenza

ravvisabile nel fatto che non si è attivato per il pagamento degli arretrati –

può essere seguito laddove sostiene che “(…) il nesso di causalità adeguato

fra la violazione intenzionale o grave negligenza dell'organo e il mancato pagamento

(danno) va pertanto negato, non sussistendo alcun nesso tra il comportamento

diligente del signor RI 1 e il danno alla Cassa. (…)” (I, punto 4, pag. 8).

2.8.5

Quanto all’asserito pagamento

dei contributi –

“(…) D'altra parte il signor RI 1, contrariamente a

quanto ritenuto dalla Cassa ha provveduto ad effettuare il pagamento dei

contributi sociali. (…)” (I, punto 3, pag. 7) – questo Tribunale può

fare proprio quanto addotto (documentando) e rimasto incontestato dalla Cassa

in sede di risposta e meglio che “(…) a complemento della documentazione

versata agli atti, si allegano i dettagli evoluzione incassi per gli anni 2016

(doc. 4) l'estratto conto con i pagamenti registrati dal 1.7.2013 (doc. 5) - a

conferma del fatto che l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe

effettuato dei pagamenti non corrisponde assolutamente al vero - e l'ulteriore

documentazione all'incarto 52 LAVS già trasmessa al patrocinatore

dell'opponente (doc. 7). (…)” (III, pag. 3).

Avuto riguardo alle prove

richieste (“(…) Prove: richiamo doc. D di cui

all'opposizione all'CO 1 15 maggio 2020; doc.; informazioni scritte (richiamo

dal Lod. Ministero Pubblico, __________ (inc. n. 2017.4495/GIA/GIA e inc.2017.8765)

del Bilancio e Conto Economico aziendale 2015 e 2016 della __________, in

seguito FA 1; ogni altra ammessa. (…)” (I, punto 3, pag. 7))

– a prescindere dal fatto che la

giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare

con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che

proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova

rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di

supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02

del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.

4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002,

consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra, questo Tribunale,

già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di

compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una

Sagl.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.9

Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pagg. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27

giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso in disamina,

dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,

sono del resto state invocate dal ricorrente.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente della società gli

imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha chiesto il condono del risarcimento richiestogli e in

via subordinata la riduzione dell’importo da risarcire.

Al riguardo a ragione la

Cassa ha addotto che “(…) per quanto attiene al condono si precisa che tale

istituto, previsto dall'art. 25 della Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalla relativa ordinanza agli

artt. 4 e 5, sottostà a due condizioni cumulative che sono la buona fede e

l'esistenza di gravi difficoltà in cui si troverebbe l'assicurato. Secondo la

giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede nel caso in cui il

richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.

664). Se quindi un organo formale di una persona giuridica viene riconosciuto

responsabile del danno subito dalla Cassa giusta l'art. 52 LAVS, questo

significa che lo stesso ha agito intenzionalmente oppure, come nel caso in

esame, per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA

31.2016.10

del 6 aprile 2017 e giurisprudenza ivi citata). (…)” (doc. 3,

punto 9, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA 31.2019.15 del’11 febbraio

2020, consid. 2.11 con riferimenti.

Parimenti a ragione la

Cassa ha anche addotto che “(…) si osserva inoltre che l'art. 759 CO non trova

applicazione nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS per giustificare

una riduzione del danno risarcitorio in relazione alla gravità dell'errore

commesso dai responsabili (Pratique VSI 1996, pag. 306; STFA 13 novembre 2000,

H 238/98). (…)” (doc. 3, punto 10, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA

31.2020.15

del 16 novembre 2020, consid. 2.6 con riferimenti.

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti