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Decisione

31.2020.21

Responsabilità datore di lavoro confermata di tre membri di una società coopertiva. Conferma del danno fatto valere. Conferma delle rivendicazioni salariali. I tre membri hanno violato per negligenza grave le prescrizioni

1 febbraio 2021Italiano34 min

che nel rapporto 03/2106 l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico per “ricostruire

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.21-23

BS/sc

Lugano

1° febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 21 agosto 2020 di

1. RI

1 (inc. 31.2020.21)

2. RI

2 (inc. 31.2020.22)

3. RI

3 (inc. 31.2020.23)

tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 23 giugno 2020 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 17

ottobre 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Dal

2013 al 2018 il consiglio di amministrazione era composto dai seguenti membri

(date di pubblicazione nel FUSC):

- RI

2, presidente, dal 22 ottobre 2013, con diritto di firma individuale;

- RI

3, vicepresidente, dal 22 ottobre 2013, con diritto di firma collettivo a due e

dal 14 febbraio 2014 con diritto di firma individuale;

- RI

1, segretaria, dal 22 ottobre 2013, con diritto di firma collettivo a due.

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro dal 1° ottobre 2013 al 31 novembre 2017.

Con

decreti del 9 febbraio 2017 e del 26 aprile 2017 la Pretura del Distretto di __________

ha dichiarato l’apertura del fallimento della società rispettivamente la

sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 14 febbraio 2017 e

10 agosto 2017). La procedura fallimentare è continuata in via sommaria (FUSC 22

dicembre 2017).

In

data 30 marzo 2018 la Cassa ha inoltrato la propria insinuazione di credito

all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ per complessivi fr.

172'022,80 pari ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dal 2013 al 2016

rimasti scoperti, di cui fr. 3'680.-- di contributi su rivendicazioni salariali

rilevate dal controllo del datore di lavoro (sub doc. 4 alle risposte di

causa).

Con

scritto 5 novembre 2018 l’UF ha comunicato alla Cassa che non sono previsti

dividendi per i creditori (doc. XIV/1, richiamato dal TCA).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con tre distinte decisioni datate 15

febbraio 2019, confermate con altrettante decisioni su opposizione del 23

giugno 2020, la Cassa ha chiesto a RI 2, RI 3 ed a RI 1 il risarcimento ex art.

52 LAVS di fr. 172'022,80 per i contributi paritetici non versati dalla società

dal 2013 al 2016, con vincolo di solidarietà tra di loro.

1.4. Gli

allora organi della società, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, hanno

singolarmente e tempestivamente interposto ricorso al TCA contro le citate

decisioni su opposizione, postulandone in via principale l’annullamento. In via

subordinata chiedono che dall’ammontare del danno siano dedotti fr. 49'250.--

di assegni familiari anticipati nel 2015.

Contestano

una violazione per intenzionalità/negligenza grave delle prescrizioni, ammettendo

al massimo una lieve negligenza in quanto la società ha cercato di liquidare,

per quanto possibile, gli oneri sociali. Rilevano che per far fronte alle

difficoltà economiche la società ha dato priorità al pagamento degli stipendi e

dei fornitori.

Gli

insorgenti contestano altresì la quantificazione della massa salariale eseguita

dalla Cassa in base alla quale sono stati calcolati i contributi paritetici,

come pure la pretesa salariale 2016 del dipendente __________ avendo la

società, contestualmente all’arresto di RI 2, cessato la propria attività a

fine 2015. Evidenziano inoltre come non siano stati dedotti dagli oneri sociali

per il 2015 gli assegni familiari anticipati in quell’anno.

RI 1 rileva infine che non si

occupava della gestione della società, che era controllata da suo marito RI 2,

il quale l’avrebbe rassicurata sull’effettivo versamento dei contributi

paritetici.

1.5. Con

decreto del 26 agosto 2020 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause (doc.

III inc. 31.2020.21; salvo diversa indicazione i documenti citati si

riferiscono all’inc. 31.2020.21).

1.6. Con

tre differenti risposte di causa datate 15 settembre 2020 la Cassa, confermando

la responsabilità degli ex organi della società e l’ammontare del danno fatto

valere nei loro confronti, chiede la reiezione dei ricorsi.

1.7. Il 23 settembre 2020 i

ricorrenti hanno inoltrato separatamente una “replica spontanea”.

1.8. Il 9 ottobre 2020 la Cassa ha

presentato tre separate dupliche.

considerato

in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5

del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta

l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Nella fattispecie concreta, a seguito

dell’apertura del fallimento della società la Cassa ha correttamente chiesto in

via sussidiaria ai ricorrenti, organi formali, i contributi paritetici non

saldati dalla società per il periodo 2013 - 2016.

2.2. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STF del

18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con

giurisprudenza ivi citata; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19

agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133

consid. II/1b).

2.3. Nel

caso in esame, allegati alle singole decisione di risarcimento la Cassa ha

prodotto i conteggi dei salari 2013 – 2015, oltre alle distinte dei salari

rivendicati nel 2015 e nel 2016.

Siccome

in sede di opposizione i ricorrenti avevano contestato la base di calcolo dei

contributi 2014 e 2015, nelle decisioni qui impugnate l’amministrazione ha

pertinentemente rilevato:

" … si

rileva che la società è stata oggetto di una procedura penale nell’ambito della

quale è stata constatata la sistematica violazione del contratto collettivo di

lavoro del rispettivo settore d’attività con l’effetto di aver inizialmente

assoggettato ai fini AVS, in base alle dichiarazioni salariali presentate dalla

società, un importo inferiore al dovuto. Ne consegue che il danno patito dalla

Cassa si compone, oltre che dei salari dichiarati dalla società stessa, anche

delle ricostruzioni effettuate dal Ministero pubblico e che hanno portato alle

riprese salariali effettuate dal Servizio ispettorato della Cassa (doc. B).

Per quanto attiene ai pagamenti effettuati dalla società la Cassa

ha considerato tutti quelli effettuati dalla stessa per i diversi periodi

contributivi (doc. C).

Si osserva in aggiunta che al provvedimento impugnato sono stati

allegati i conteggi dei contributi in cui sono indicati: la base di calcolo e

la relativa fonte, le aliquote utilizzate, gli importi chiesti, nonché gli

eventuali pagamenti effettuati con il relativo saldo. (…)” (doc. 3, pag. 8-9)

In

effetti, unitamente al verbale 22 marzo 2018 del controllo del datore di

lavoro, la Cassa ha prodotto le riprese salariali eseguite sulla base degli

atti penali, determinate in fr. 80'811.-- per il 2014 ed in fr. 88'095.-- per

il 2015, importi che rettamente sono stati aggiunti ai salari dichiarati nei

due anni in parola (fr. 508'876,50 nel 2014 e fr. 1'041'621.78 nel 2015).

Complessivamente nel 2014 la massa salariale è stata di fr. 589'687.-- e nel 2015

di fr. 1'129'716.-- (cfr. doc. B allegato alle decisioni impugnate).

La

Cassa ha poi prodotto l’estratto conto dei pagamenti effettuati dalla società

(doc. C allegato alle decisioni impugnate).

Da

ultimo sono stati allestiti i conteggi dei contributi, dove sono indicati,

oltre alla massa salariale, le singole aliquote, gli interessi di mora, le

spese esecutive e gli assegni familiari anticipati (solo per il 2014, ma non

per il 2015 cfr. consid. 2.3.1), nonché i pagamenti. Ne è risultato uno scoperto

contributivo di fr. 13'198.- per il 2014 e di fr. 154'492.35 per il 2015.

Tenendo poi conto di un saldo residuo di fr. 651,75 per il 2013, nonché dei

contributi su rivendicazioni salariali del 2015 e 2016 (in merito al 2016 cfr.

consid. 2.3.2), la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare dei contributi

rimasti impagati per complessivi fr. 177'022,80. Va poi evidenziato che nelle

risposte di causa la Cassa ha prodotto gli specchietti relativi all’evoluzione

del debito contributivo (doc. 4 allegato alle risposte di causa).

2.3.1. I

ricorrenti contestano il mancato computo degli assegni familiari, a loro detta,

anticipati dalla società ai propri dipendenti nel 2015 (fr. 49'250.--), da

porre in deduzione dai contributi paritetici di quell’anno. Rilevano che con

lettera 3 luglio 2019 sono stati prodotti in originale i formulari “Richiesta

assegni familiari per le salariate e salariati” compilati e firmati già nel

2015 dai dipendenti interessati.

Ai

sensi dell’art. 15 cpv. 2 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam;

RS 836.2) gli assegni sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati

che vi hanno diritto.

L’art.

6 della Legge cantonale sugli assegni familiari (la legge cantonale di

applicazione alla LAFam; RL 856.100) prevede:

" 1Il

salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni

familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale

si pronuncia:

a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di

formazione;

b) sull’importo degli stessi;

c) sulla scadenza del diritto;

d) sui rimedi di diritto.

3La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro

del salariato.

4Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo

salariato unitamente ai salari.”

Va poi ricordato che, dopo

l’esame dei presupposti, la cassa di compensazione per gli assegni familiari

decide che il datore di lavoro può erogare gli assegni con il salario. L’ammontare

degli assegni versati ai singoli salariati viene indicato nella distinta salari

ed accreditati al datore di lavoro. Tali accrediti sono poi dedotti dai

contributi paritetici dovuti dal datore di lavoro (cfr. in tal senso Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

Art. 52 AHVG, 2008, nr. 475 e 476 pag. 112).

Pertanto, al fine di poter

di procedere alla compensazione degli assegni familiari anticipati, oltre alle

succitate condizioni dell’art. 6 Laf, occorre che il datore di lavoro abbia

effettivamente versato al beneficiario tali assegni.

Ritornando alla fattispecie

concreta, nelle decisioni contestate la Cassa ha evidenziato:

" (…) Nel

caso esame la Cassa, in considerazione del fatto che nessun dipendente

disponeva di un’autorizzazione al versamento degli assegni familiari rilasciata

dalla competente Cassa __________, ha richiesto alla società in data 24 gennaio

2017 la documentazione per rimediarvi (doc. E), con l’avvertenza che in caso di

mancato riscontro la Cassa avrebbe stornato gli importi corrispondenti, pari a

complessivi CHF 49'250.00.

Non avendo avuto riscontro alcuno la Cassa ha provveduto a

rettificare in data 28 marzo 2017 il conteggio di chiusura dell’anno 2015

richiedendo alla società l’importo soprammenzionato (doc. F, G). Anche in tale

occasione la società è rimasta silente.

Come precedentemente enunciato occorre che due condizioni siano

adempiute cumulativamente, affinché il datore di lavoro si veda dedurre dal

conteggio di chiusura gli assegni familiari anticipati ai dipendenti:

- il

salario deve disporre di un’autorizzazione della relativa Cassa AF al

percepimento dell’assegno familiare in base ad una domanda da egli inoltrata in

qualità di avente diritto economico a tale prestazione;

- Il

datore di lavoro deve aver effettivamente anticipato tale assegno al

dipendente.

Nella fattispecie gli organi societari hanno provveduto solamente

in data 11 giugno 2019, nell’ambito dell’opposizione alla decisione

risarcitoria del 15 febbraio 2019, a presentare 23 moduli “Richiesta assegni

familiari per le salariate ed i salariati” tutti datati 2015.

Per quanto attiene alla prova dell’effettivo versamento

dell’assegno familiare ai dipendenti la Cassa ha provveduto ad esaminare

minuziosamente la documentazione fornita, ritenuto che il semplice conteggio

mensile di stipendio non è di per sé stesso una prova del reale pagamento

dell’assegno, rispettivamente considerate le gravi violazioni di natura penale

riscontrate in seno alla società per quanto attiene al pagamento di salari

inferiori al dovuto.

Orbene, in buona parte dei casi, si è potuto accertare che il

salario pagato mensilmente al dipendente era inferiore a quanto a egli dovuto

secondo regolare conteggio di stipendio (comprensivo degli assegni familiari).

Ne consegue che la prima condizione per poter dedurre gli AF dal conteggio di

chiusura del datore di lavoro non è data, nemmeno secondo il principio di

verosimiglianza preponderante previsto per le assicurazioni sociali.

Ma vi è di più, occorre infatti che il dipendente stesso inoltri

formale richiesta per l’ottenimento dell’assegno familiare in quanto unico

titolare di tale prestazione. Ebbene, dall’esame delle prime fotocopie trasmesse

alla Cassa in data 11 giugno 2019 e dai successivi “originali” inoltrati il 3

luglio 2019 si sono rilevate importanti e sistematiche discrepanze tra le firme

originali dei dipendenti poste su altri documenti firmati in altre occasioni

(ad esempio: formulario per il permesso G) e quelli forniti nel 2019, peraltro

solo dopo emissione della decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS e mai

presentati in precedenza malgrado fossero tutti datati 2015.

Ne consegue che la Cassa AF non ha potuto entrare nel merito del

rilascio a posteriori di un’autorizzazione al versamento di un assegno

familiare per l’anno 2015.

A titolo abbondanziale si osserva che in considerazione delle

evidenti discrepanze riscontrate nei moduli forniti, la Cassa ha provveduto a

segnalare la fattispecie alla competente autorità penale. (…)” (doc. 3 allegato

alle risposte di causa, pag. 10-11)

Questo

TCA non può che avallare l’operato della Cassa.

In primo luogo occorre

rilevare che, nonostante la succitata richiesta 24 gennaio 2017 (doc. E

allegato alle decisioni impugnate) e la rettifica 28 marzo 2018 del conteggio

di chiusura con addebito degli assegni familiari dichiarati ma non comprovati

(doc. F e G allegati alle decisioni impugnate), la società non ha reagito. Solo

dopo due anni, con opposizione 22 marzo 2019 alle singole decisioni di

risarcimento i ricorrenti hanno sollevato tale problematica, producendo l’11

giugno 2019 (doc. 8 allegato alle risposte di causa) in fotocopia e – su

domanda della Cassa (doc. 9) – il 3 luglio 2019 (doc. 10 allegato alle risposte

di causa), le richieste di assegni familiari anticipati al fine di poterli

dedurre dai contributi dovuti. Va poi evidenziato che i formulari prodotti sono

tutti datati 2015. A detta degli insorgenti, i formulari non sono stati

inoltrati a suo tempo poiché “frutto di una dimenticanza e non di mala fede”

(cfr. ricorsi punto no. 8).

Fatto sta che la Cassa ha

rilevato discrepanze tre le firme dei dipendenti apposte nei formulari di

richiesta degli assegni familiari e quelle originali presenti in altri

documenti, come ad esempio, i formulari per il permesso G. Le firme sui

formulari paiono a tratti tremolanti e talvolta dissimili da quelle apposte

sugli altri documenti. Certo, sarà l’inchiesta penale avviata dalla Cassa a

stabilire se si tratti di firme falsificate o meno.

Non vi è poi la certezza

che il datore di lavoro abbia effettivamente anticipato ai dipendenti

interessati gli assegni familiari. Dopo aver esaminato minuziosamente la

documentazione richiesta alla società il 18 luglio 2019 (doc. 9 allegato alle

risposte di causa), ossia i formulari di richiesta in originale ed i conteggi

paga mensili (doc. 10 allegato alle risposte di causa), con le risposte di

causa la Cassa ha prodotto la tabella riassuntiva “dalla quale si può dedurre

che nella maggior parte dei casi il datore di lavoro non ha effettivamente

anticipato gli assegni familiari al dipendente” (cfr. doc. 11).

Fatti

I ricorrenti sostengono

che nel rapporto 03/2106 l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico per “ricostruire

il danno cagionato ai propri dipendenti (della società n.d.r.) ed alla Cassa ha

tenuto conto nei propri calcoli degli AF percepiti dai dipendenti nell’anno

2015 “(cfr. ricorsi punto no. 8). A prescindere dal fatto che gli

insorgenti non hanno prodotto il succitato rapporto, va fatto presente che,

come si evince dall’atto d’accusa 13 dicembre 2017 (doc. A allegato alla

decisione impugnata inc. 31.2020.22; cfr. consid. 2.8), per la quantificazione

delle differenze salariali l’autorità inquirente si è basata sulla retribuzione

oraria versata e quella (maggiore) prevista dal CCL di categoria, senza quindi

tener conto degli assegni familiari eventualmente anticipati.

In conclusione, visto

quanto sopra e tenuto conto che non vi è una decisione formale riguardo

all’ottenimento degli assegni familiari per il 2015, il datore di lavoro –

rispettivamente ora, in via sussidiaria ex art. 52 LAVS, l’organo formale – non

può pretendere che l’importo di fr. 49'250.-- sia dedotto dai contributi

paritetici dovuti per quell’anno.

2.3.2. I ricorrenti contestano la

rivendicazione salariale di fr. 27'298.-- di __________ per l’attività svolta

nel 2016 poiché, a loro detta, contestualmente all’arresto di RI 2 nel dicembre

2015 la società ha cessato con effetto immediato ogni attività.

Al riguardo la Cassa fa

presente che il succitato dato è stato rilevato dal proprio Ispettore che si è

basato sulla documentazione reperita in sede di fallimento (doc. D allegato

alle decisioni contestate). Si tratta in particolare dello scambio di email tra

__________ e l’UF. Confrontato con la dichiarazione resa in sede

d’interrogatorio presso l’UF da RI 3 – secondo cui a seguito di un procedimento

penale la società aveva dovuto cessare ogni attività nel 2015 e che al momento

della dichiarazione di fallimento del 9 febbraio 2017 non erano in vigore

contratti di lavoro (cfr. email 13 marzo 2017, ore 12.01 del funzionario UF a __________)

– __________ ha sostento di aver continuato a lavorare nonostante la

carcerazione di RI 2 (cfr. email 4 marzo 2017, ore 11.15, di risposta all’UF).

Dalla documentazione dell’UF si evince inoltre che in data 20 luglio 2016 l’ex

dipendente stesso ha fatto valere direttamente alla società le proprie pretese

salariali del 2016 (gennaio – luglio) come pure per il 2015 (novembre e

dicembre). Non risulta che la società le abbia contestate. Solo dopo oltre due

anni e mezzo da quelle rivendicazioni i qui ricorrenti con opposizioni 22 marzo

2019 alle decisioni di risarcimento (e successivamente con i ricorsi in esame)

mettono in discussione la retribuzione. L’insinuazione del credito salariale è

stata poi confermata dall’amministrazione del fallimento (cfr. scritto 27 marzo

2017). Non vi è pertanto motivo per non dare credito alla suindicata

rivendicazione salariale.

2.3.3. Visto quanto sopra, la Cassa ha

debitamente comprovato il danno subito, il cui ammontare per complessivi fr.

177'022,80 deve essere confermato.

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. RI 1 sostiene di non aver

avuto alcun compito di gestione della società, che invece era stato assunto dal

marito RI 2.

Va qui ricordato che la

ricorrente, come risulta dall’istanza d’iscrizione a RC del 16 ottobre 2013

(doc. A allegato alla decisione impugnata), aveva ricoperto la carica di membro

del “Consiglio di amministrazione della FA 1” – quindi di organo formale – con

funzione di “segretaria”.

Al riguardo occorre

ricordare che organi formali di una società cooperativa sono gli amministratori

della stessa (cfr. art. 894 ss CO; Reichmuth, op. cit.,

nr. 205, pag. 50 e nota a pié pagina 311 con riferimento a STF H 235/04 del 18

aprile 2005 consid. 5.2). Ai sensi dell’art. 902 cpv. 1 CO

all’amministrazione della società cooperativa spetta l’obbligo di

dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace

all’incremento di questa. In particolare essa deve vigilare sulle persone

incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la

legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi

ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari (art. 902 cpv. 2 cifra 2

b CO).

Trattandosi degli stessi

obblighi di vigilanza e di controllo spettanti ad un membro del CdA di una

società anonima (Reichmuth, op. cit., nr. 632 pag. 147) fa stato la

giurisprudenza sviluppatasi attorno agli obblighi di un organo di una SA.

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al membro dell’amministrazione di una società cooperativa) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio

1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STF H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid.

5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza

inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Richiamata la succitata

giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non avrebbe avuto alcun potere

decisionale e che responsabile della gestione societaria sarebbe stato invece

suo marito non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52

LAVS. Essa infatti avrebbe dovuto vegliare affinché i contributi venissero

integralmente versati. Qualora le sue raccomandazioni non avessero avuto

riscontro, essa avrebbe dovuto dimettersi subito.

Secondo giurisprudenza, è

da ritenere negligenza grave anche la passività di amministratori

(rispettivamente amministratori della società cooperativa) di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale

e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02

del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore

(rispettivamente socio gerente) non abbia competenza alcuna per quanto riguarda

i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28

gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto

di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituisce in sé motivo

liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La ricorrente sostiene

inoltre che, in ragione del legame familiare col marito, sia stata da lui

rassicurata in merito alla gestione della società, in particolare per quanto

riguarda il pagamento dei contributi.

È vero che generalmente

all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un

rapporto di fiducia privilegiato; ma è altrettanto vero che se si volesse

relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una società familiare,

si finirebbe per legittimare la posizione "dell’uomo di paglia” a scapito

segnatamente dell’AVS/AI (cfr. STF non pubblicata del 31 dicembre 1993 nella

causa M.S. consid. 4; STCA del 16 aprile 2003 nella causa T., Inc. 31.02.21,

consid. 2.6.2). Per questo motivo, l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile

nel caso in esame.

Del resto l’Alta Corte ha riconosciuto responsabile la moglie di un

amministratore, anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare

formazione e che si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza

comunque verificarne la veridicità (STF inedita dell’8 gennaio 1990 in re B.

menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8).

D'altra parte, secondo la

giurisprudenza federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve

esercitare correttamente il suo compito (cfr. RCC 1992 pag. 263). Il TF ha

riconosciuto responsabili i fratelli del presidente del CdA, i quali si

fidavano delle sue rassicurazioni senza verificarne la veridicità (cfr. STF H 349/01 dell’11 settembre 2002, consid. 2.4).

Va infine evidenziato che

gli obblighi di controllo e di vigilanza di cui sopra spettavano anche a RI 3,

vicepresidente della società.

La passività dimostrata

dagli insorgenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65 /01 del 13

maggio 2002; STF H 38/01 del 17 gennaio 2002).

2.7. Quale motivo di discolpa per

il mancato versamento dei contributi i ricorrenti sostengono di aver dato

priorità al versamento dei salari (oltre ai fornitori) al fine di salvare

società.

Va ricordato che l’Alta

Corte, nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo

del datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario

rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna

dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia coperto.

Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio aziendale

sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve conteggiare

il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti nella propria

pianificazione.

Ne consegue che quanto

sostenuto non libera i ricorrenti dalla loro responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.8. Nelle risposte di causa la

Cassa evidenzia che “in ogni modo la società non ha dato priorità ai salari

perché, come emerso in sede penale, ha sistematicamente pagato i dipendenti con

un salario inferiore rispetto a quanto stabilito dal relativo CCL. La

differenza tra il salario pagato e quanto dovuto, non dovuta alla situazione

finanziaria della società, è stato ripreso dalla Cassa valutandolo al pari di

“salari in nero” in quanto scientemente sottratti al pagamento degli oneri

sociali”. A tal riguardo va fatto riferimento all’atto di accusa (procedura

di rito abbreviato) del 13 dicembre 2017 nei confronti di RI 2 per, fra

l’altro, usura qualificata (doc. A allegato alla decisione impugnata inc.

31.2020.22).

Tale sottrazione di contributi

costituisce una violazione intenzionale delle prescrizioni da parte di RI 2.

Infatti, egli risulta essere l’unico imputato riguardo al versamento dei salari

inferiori rispetto al CCL e le differenze tra salari di diritto e quelli

erogati sono state correttamente considerate dalla Cassa quali “salari in

nero”.

2.9. Con le risposte di causa la

Cassa ha segnalato una crassa violazione dell’art. 35 OAVS.

L’art. 35 cpv. 2 OAVS

stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra

2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in

lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1°

gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione

di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente

dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella

effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e

colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in

violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi

(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

In

una STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018, il Tribunale federale, chiamato a

pronunciarsi nel caso di un amministratore unico che, almeno per negligenza,

non aveva informato la cassa di compensazione della variazione importante della

massa salariale, ha concluso che così facendo l’amministratore ha sottratto,

provvisoriamente e perlomeno in parte, la società dal proprio obbligo di

versare i contributi paritetici e in pratica ha trasferito il rischio

imprenditoriale sulle assicurazioni sociali ciò che configura, secondo la

giurisprudenza federale, una grave negligenza.

Nella

fattispecie in esame la Cassa ha allestito una tabella dalla quale si evince

come gli acconti mensili del 2014 e 2015 siano stati fissati su salari

manifestamenti inferiori a quelli effettivi, con una differenza del 103,55% per

il 2014 e del 209,74% per il 2015 (doc. 12 allegato alle risposte di causa),

senza che il datore di lavoro abbia comunicato il mutamento importante della

massa salariale. Va poi rilevato che a causa degli acconti troppo bassi,

regolarmente versati, dovuti alla mancata notifica dell’aumento della massa

salariale, il 10 agosto 2015 la Cassa ha emesso la fattura di chiusura 2014 di

fr. 30'661,90 e l’8 marzo 2016 quella per il 2015 di fr. 93’0512,75 i cui

importi non sono stati integralmente liquidati (doc. 4 allegato alle risposte

di causa). Non risultano inoltre essere stati fatti accantonamenti per

garantire la copertura del conteggio finale. Vi è stata una violazione

dell’art. 35 OAVS.

2.10. In conclusione, visto quanto

sopra, essendo venuti meno ai loro obblighi di amministratori della società e

non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato

versamento degli oneri sociali, i ricorrenti vanno ritenuti responsabili ex

art. 52 LAVS del mancato pagamento di

fr. 172'022,80 di

contributi partiteci dovuti dalla FA 1.

Ne consegue che,

confermate le decisioni impugnate, i ricorsi vanno respinti.

2.11. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi

Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit pubblic au Tribunal fédéral

dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.

342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison

avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF

135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso

in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti