31.2020.24
Responsabilità del datore di lavoro. Conferma del danno subito dalla Cassa. Violazione dell'obbligo di digiligenza e vigilanza di due ex amministratori di una SA e conferma della loro responsabilità ex art. 52 LAVS
1 aprile 2021Italiano34 min
distinta salari di quell’anno allestita il 9 febbraio 2018 dalla società (doc. 3/B).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.24
31.2021.5
BS
Lugano
1° aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 28 agosto 2020 e del 27 gennaio
2021 di
1. RI
1 (inc. 31.2020.24)
2. RI
2 (inc. 31.2021.5)
2. rappr. da: RA 2
contro
le decisioni su opposizione del 27 luglio 2020 e del 28
dicembre 2020 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
(radiata
da RC il 1° luglio 2019)
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21 settembre
2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI
2 è stato amministratore unico della società dal 2 novembre 2016 al 17 luglio
2018, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC).
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 17 luglio 2018 al 23 novembre 2018 (date di pubblicazione nel
FUSC), avendo dimissionato il 16 novembre 2018.
1.2. Dal 1° ottobre 2007 al 31
luglio 2019 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro.
Sin
dall’acconto del II trimestre 2016 la società è entrata in mora col pagamento
dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da agosto
2016 e precettarla dal mese di settembre 2016, così come si evince dallo
specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi AVS/AI/IPG/AD
e AF per gli anni 2016-2018 (doc. 4 – 6; la documentazione citata, se non
diversamente indicato, si riferisce all’inc. 31.2020.24). Le diverse procedure
esecutive sono poi sfociate nel rilascio da parte dell’Ufficio esecuzione del Distretto
di __________ degli attestati carenza beni del 3 settembre 2018, del 8 ottobre 2018
e del 15 novembre 2018 relativi agli oneri sociali del 2017 (doc. XIII/1-4).
Con decreti del 21 gennaio
2019 e dell’8 febbraio 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato l’apertura del fallimento rispettivamente la sospensione della
procedura fallimentare ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 28.01.2018 e
11.03.2019).
Il 5 aprile 2019 la Cassa
ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il
proprio credito di fr. 24'848 per i contributi 2016 – 2018 rimasti scoperti (doc.
XIII/5).
La procedura di
liquidazione del fallimento è stata in seguito definitivamente chiusa non
avendo alcun creditore anticipato le relative spese.
In data 1° luglio 2019 la
società è stata radiata da RC.
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con una prima decisione 12 giugno 2020,
confermata con decisione su opposizione del 27 luglio 2020, la Cassa ha chiesto
a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'797,80 per i contributi
paritetici non versati dalla società dal 2016 al 2018 (quest’ultimo sino
all’acconto del primo trimestre), in via solidale con RI 2 limitatamente a fr.
16'564,15.
Con
un’altra decisione del 12 giugno 2020, intimata nuovamente il 9 ottobre 2020 e confermata
con decisione su opposizione del 28 dicembre 2020, la Cassa ha
chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 16'564,15 per gli
oneri sociali 2016 – 2018 (sino all’acconto di marzo) rimasti insoluti, in via
solidale con RI 1.
1.4. Contro la decisione su
opposizione 27 luglio 2020 RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, chiedendone
l’annullamento.
Con riferimento alla sua opposizione
6 luglio 2020, egli contesta le conclusioni della Cassa esposte nella decisione
contestata. Ritiene di non aver violato le prescrizioni con intenzionalità o
negligenza grave rilevando che “i padroni della società, i signori RI 2 e __________,
hanno tentato durante il mio breve periodo di presenza nel CdA di farmi
emettere delle buste paga false solo per avere diritto all’assicurazione
disoccupazione in Italia (cosa che può testimoniare anche la mia collega)”.
Sostiene pertanto che le buste paga e le dichiarazioni salariali non
corrispondono a realtà.
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando le
argomentazioni esposte nella decisione impugnata.
1.6. Con decreto 20 ottobre 2020
il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 2 (V).
In data 18 dicembre 2020 RI
2, rappresentato dall’avv. RA 2, contesta quanto affermato sul suo conto da parte
di RI 1. Sostiene di aver svolto unicamente la mansione di autista delle
consegne per la società e che delle questioni amministrative e gestionali concernenti
la FA 1 se ne occupava la fiduciaria di RI 1 e che la paga ricevuta
corrispondeva a quanto pattuito con la società. Contesta di conseguenza una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS e chiede di ricevere dalla Cassa i
giustificativi relativi al danno fatto valere nei sui confronti (VII).
1.7. Con scritto 28 dicembre 2020
la Cassa ha fra l’altro informato il TCA che lo stesso giorno ha emesso nei
confronti di RI 2 una decisione su opposizione (IX).
1.8. RI 2, sempre rappresentato
dall’avv. RA 2, ha inoltrato tempestivo ricorso contro la decisione su
opposizione 28 dicembre 2020, chiedendone l’annullamento.
Contesta una sua responsabilità
ai sensi dell’art. 52 LAVS. Rileva che in seno alla società faceva unicamente
l’autista e che aveva demandando a RI 1 tutte le questioni amministrative e
finanziarie della società. Avendo delegato a persona cognita la gestione della
società, il ricorrente sostiene di essersi fidato dell’agire del fiduciario
incaricato, il quale doveva effettuare e verificare il pagamento dei
contributi. Ritiene pertanto che non gli si possa imputare una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni AVS.
Contesta inoltre l’ammontare
del danno, in particolare per quel che concerne i contributi per il 2017 che a
suo dire sono stati determinati su una massa salariale maggiore di quella
effettiva. Chiede inoltre che la Cassa produca la documentazione relativa agli
oneri sociali 2016 e 2018 affinché possa controllare l’esattezza dell’ammontare
dei contributi scoperti. Chiede altresì che dall’importo del danno siano
scorporate le poste “multe” e “altri c/c creditori”.
Infine, a “titolo abbondanziale,
sebbene irrilevante ai fini della presente procedura” ribadisce come la
richiesta risarcitoria “lo metterebbe in ginocchio (…) pregiudicandogli
definitivamente ed in modo inesorabile il proprio avvenire finanziario” (I inc.
31.2021.5).
1.9. Con la risposta di causa la
Cassa ha prodotto le dichiarazioni salariali 2016 e 2018, confermato l’ammontare
del danno richiesto con la decisione contestata e postulato la reiezione del
ricorso (III inc. 31.2021.5).
1.10. Con decreto 4 marzo 2021 il
Vicepresidente del TCA ha congiunto le due procedure (XI).
1.11. Il 15 marzo 2021 il
rappresentante di RI 2 ha informato di non aver nulla da eccepire in merito
alla congiunzione delle procedure (XII).
1.12. Il TCA ha richiamato dalla
Cassa copia degli attestati di carenza beni e dell’insinuazione del credito
contributivo all’UF di Lugano (doc. XIII/1-5).
considerato
in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5
del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta
l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Nel
caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di
attestati carenza beni, prima, e dell’apertura del fallimento della società con
sospensione della procedura, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria e solidale) a RI 1 ed a RI 2, quali organi formali (amministratori con
diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il
danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, dei
contributi sociali rimasti insoluti.
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la
parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, come accennato (cfr. 1.3.), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'797,80 per i
contributi paritetici non versati dalla società dal 2016 al 2018 (per quest’ultimo
anno sino all’acconto del I trimestre). Il risarcimento chiesto a RI 2, per gli
oneri sociali rimasti insoluti dal 2016 sino all’acconto del I trimestre 2018, è
stato quantificato in fr. 16'564,15. Nonostante il periodo contributivo sia il
medesimo, il maggior danno richiesto a RI 1 rispetto a RI 2 è giustificato dalle
spese esecutive e dagli interessi di mora dovuti durante il periodo in cui RI 1
è stato amministratore unico e quindi non imputabili al suo predecessore (cfr.
Fatti
i relativi conteggi allegati alle rispettive decisioni di risarcimento).
I
contributi 2016 sono stati allestiti sulla base della distinta salari di
quell’anno compilata e firmata il 23 gennaio 2017 dalla società (doc. 3/A).
Anche
per il 2017 gli oneri sociali sono stati determinati tenendo conto della
distinta salari di quell’anno allestita il 9 febbraio 2018 dalla società (doc. 3/B).
Lo stesso importo è stato del resto dichiarato anche nel conteggio per
l’imposta alla fonte (doc. 3/G). Pertanto, la generica contestazione fatta da RI
2, ossia che la base di calcolo dei contributi del 2017 sarebbe superiore al
dovuto, non merita accoglimento. Gli oneri sociali sono stati infatti determinati
sulla massa salariale dichiarata dalla società. Che poi la distinta salariale
non sia stata firmata dal ricorrente non è rilevante. Come verrà esposto più in
dettaglio nel prosieguo, a RI 2, quale amministratore unico, avrebbe dovuto
controllare la correttezza dei salari dichiarati.
Nè
del resto egli ha fornito documentazione che possa smentire la veridicità della
distinta salariale.
In
queste circostanze vi è motivo di dubitare di quanto sostenuto da RI 1 nell’opposizione
6 luglio 2020, ossia che nel 2017 la società aveva cessato l’attività (doc. 2).
Non
va dimenticato che è la stessa __________ ad aver chiesto, con scritto 12
ottobre 2017, alla Cassa di adeguare gli acconti contributivi della FA 1 sulla
base di una massa salariale presumibile per l’anno 2017 pari a fr. 80'000 (doc.
3/C).
Da
ultimo, per quanto concerne il 2018, nella decisione impugnata (pag. 10)
da RI 1 la Cassa ha pertinentemente rilevato che: “(…) dallo scritto dell’11
settembre 2018 dello stesso opponente (socio e gerente della __________,
fiduciaria che, come sostenuto da RI 2, era incaricata delle questioni amministrative
della FA 1; n.d.r) emerge che la società avrebbe avuto salariati per lo meno
sino alla fine del mese di aprile 2018 (doc. D)
In
marzo 2019 in risposto alla richiesta della Cassa dell’11 marzo 2019, il signor
RI 1 affermava che durante il suo periodo di carica quale amministratore unico,
non sarebbero stati versati salari, ma non di essere in grado di affermare se e
quanti stipendi fossero stati pagati nel 2018 non disponendo della
documentazione contabile (doc. E).
Per
questi motivi, in difetto di salari accertati, il Servizio ispettorato della
Cassa è stato costretto ad allestire la distinta salari per l’anno 2018
(periodo gennaio-settembre) sulla base degli acconti (doc. F)”.
Per
quel che concerne il 2018, la Cassa ha chiesto ai ricorrenti il risarcimento
limitatamente all’acconto del primo trimestre 2018. Ritenuto che con il
succitato scritto 11 settembre 2018 la __________ ha sostenuto che almeno sino
a maggio 2018 la società aveva dei salariati, i contributi del I trimestre
(gennaio-marzo) 2018 sono dovuti.
RI
2 chiede che dal danno vengano stralciate le poste “multe” e “altri
c/c creditori”.
In
merito alla prima richiesta, come da giurisprudenza suindicata, le multe non fanno
parte del danno. Va tuttavia premesso che la posta “multe” fa parte della voce
contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni
d’ufficio” esposta nei
conteggi allegati alla decisione contestata. A tal riguardo, sempre nella
decisione impugnata (consid. 5.4), la Cassa ha precisato che in quella voce
contabile “sono esposte unicamente le tasse d’intimazione delle diffide
emesse”. Ciò lo si evince in particolare dai dettagli relativi all’incasso
dei contributi, in cui è indicata la data di notifica della diffida (ai sensi
dell’art. 34a OAVS), l’importo della stessa (fr. 30) e, sotto la colonna “osservazioni”,
il periodo contributivo a cui la singola diffida fa riferimento (doc. 4-6 inc.
31.2021.5). Ad esempio, per il 2016 si evince che la diffida di pagamento del 3
agosto 2016 concerne il periodo contributivo aprile-giugno e quella del 2 novembre
2016 il terzo trimestre (luglio-settembre) (doc. 4 inc. 31.2021.5). Pertanto,
la posta “multe” di cui sopra non è da confondere con le multe d’ordine ai
sensi dell’art. 91 LAVS (che tra l’altro sono emesse dalla Cassa sotto forma di
decisione formale; cfr. marg. 9019 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi AVS/AI e nelle IPG) che, come detto, non fanno parte del danno. Per
evitare futuri malintesi sarebbe auspicabile che la Cassa stralciasse dalla
voce contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni
d’ufficio” la
parola “multe”.
Riguardo
alla posta contabile “altri c/c creditori”, rettamente nella decisione
contestata (consid. 5.3) la Cassa ha spiegato che “l’importo di CHF 643,85
presente nel conteggio 2016 è riferito ad un’eccedenza trasferita a favore del
2017, compresa nell’importo di CHF 756,80 in avere nel conteggio 2017. In
sostanza tale trasferimento ha un effetto neutrale sull’ammontare dovuto
“(doc. 3 inc. 31.2021.5). Tale concetto è stato nuovamente ripreso in sede di
risposta di causa (“Dai dettagli dell’evoluzione dell’incasso degli anni
2016 e 2017, si constata come ciò che è stato dedotto dall’anno 2016 è stato
accreditato sull’anno 2017. Si ribadisce pertanto che la compensazione
effettuata, risulta ininfluente nella determinazione dell’importo a carico del
signor RI 2, perché è stato convenuto per entrambi gli anni”; cfr. doc. III
pag. 3 inc. 31.2021.15). Trattandosi quindi di un “trasferimento contabile” senza
influsso sull’ammontare del danno, non è rilevante sapere, come chiesto dal
ricorrente, le ragioni della compensazione effettuata.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato
dalla Cassa, merita conferma. Del resto i ricorrenti non hanno portato la
controprova dell’erroneità del danno richiesto.
2.3. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.4. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
Occorre ora esaminare la
responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti.
2.5. Ricorso del 27 gennaio
2021 di RI 2 (inc. 31.2021.5)
2.5.1. Va
anzitutto ricordato che il ricorrente è stato amministratore unico della
società dal 2 novembre 2016 al 17 luglio 2018 (date di pubblicazione nel FUSC).
La Cassa gli ha chiesto il risarcimento di fr. 16'564,15,80 per i contributi
paritetici non versati dalla società dal 2016 (conteggio finale) al 2018 (sino
all’acconto del I trimestre). I periodi contributivi dovuti rientrano nel lasso
di tempo in cui l’insorgente è stato amministratore unico della società.
RI
2 contesta una violazione per negligenza grave delle prescrizioni AVS.
A
sua discolpa egli sostiene che in seno alla società svolgeva unicamente la
mansione di autista, demandando a RI 1 tutte le questioni amministrative e
finanziarie. Ritiene pertanto che non gli si possa imputare una negligenza
grave.
Secondo
quando sostenuto da RI 1 nel suo ricorso, RI 2 e __________ erano “i padroni
della società”, affermazione, questa, che è stata recisamente contestata dallo
stesso RI 2.
Ora,
anche volendo invece dare credito a quanto affermato dal ricorrente, ciò non lo
libera da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Accettando
il mandato di amministratore unico di una società anonima RI 2 ha assunto tutti
gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;
STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989
pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto
adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva
l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa
omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.4), una grave violazione del
dovere di diligenza di un organo societario. Tant’è che, come visto, a partire dall’acconto
del secondo trimestre 2016 la società era in mora col pagamento dei contributi
e che per gli anni 2017 e 2018 non è stato liquidato alcun onere sociale (cfr.
doc. 4-6 inc. 31.2021.5).
In concreto il ricorrente
non poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la
giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo
accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di
svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
All’insorgente, che non
adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di
organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero
regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo egli
omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
Pertanto, visto quanto
sopra, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.
2.5.2. L’insorgente
non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali
circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che
avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o
avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
In
concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In
particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si
trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso
pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive
allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre
2004).
Non
va in effetti dimenticato che la società, dopo diffide dal mese di agosto 2016
e l’avvio di procedure esecutive dall’agosto 2016, ha parzialmente liquidato i
contributi del 2016, lasciando scoperti gli oneri sociali per gli anni 2017 e
2018 (cfr. doc. 4-6 inc. 31.2021.5). Va inoltre ricordato che per quanto
concerne l’esecuzione forzata dei contributi 2017 il 3 settembre 2018, l’8
ottobre 2018 ed il 15 novembre 2018 sono stati emessi degli attestati carenza beni
(doc. XIII/1-4).
In
queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società
erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo
periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve
essere riconosciuta.
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente
nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Come
detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva
tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al
caso in esame.
In
questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società
giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza
federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).
In conclusione, visto
quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico e non
sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato
versamento degli oneri sociali, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art.
52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di
fr. 16'564,15 per i
contributi partiteci dovuti dalla FA 1.
2.5.3. Come ammesso dal ricorrente
stesso, le conseguenze economiche dovute alla richiesta risarcitoria non sono
rilevanti ai fini del presente giudizio. Nella
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto
del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere
gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere
riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel
caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza
(RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona
giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha
appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a
priori escluso (STCA 31.2009.4 del
20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su
un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa
risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per
applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione
(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,
nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità
d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).
2.5.4. Ne consegue che, confermata la
decisione impugnate, il ricorso va respinto.
2.6. Ricorso
27 luglio 2020 di RI 1 (inc. 31.2020.24)
RI
1 è stato amministratore unico dal 17 luglio 2018 fino alle dimissioni presentate
il 16 novembre 2018.
Anche
nei suoi confronti la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 17'797,80 per i contributi paritetici non versati dalla società
dal 2016 al 2018 (per quest’ultimo anno sino all’acconto del primo trimestre). Quindi
la Cassa gli ha imputato anche i contributi paritetici non soluti e scaduti
prima della sua nomina quale organo formale della società.
A tal riguardo occorre
ricordare che secondo giurisprudenza il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi paritetici
correnti, ma pure degli oneri sociali scaduti nel corso del periodo
precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno
causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.
1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento
del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op.cit., n. 277
pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2),
circostanza che non è stata evocata dal ricorrente.
Va
comunque rilevato che il primo attestato di carenza beni, documento che
certifica l’insolvenza della società, è stato rilasciato il 3 settembre 2018,
quando il ricorrente era amministratore unico.
Con
scritto 28 marzo 2019 alla Cassa il ricorrente ha fra l’altro precisato di
esser stato amministratore dal 12 luglio 2018 al 20 novembre 2018 e che “malgrado
le promesse non mantenute dalla proprietà di portarmi la documentazione passata
e necessaria ad adempiere le mie funzioni, ho subito rassegnato le dimissioni
proprio per i motivi sopra esposti (..)” (doc. 3/E).
Quanto
sopra non libera il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Anzi,
va rimarcato che l’insorgente – di professione fiduciario, socio gerente della
Fiduciaria Lago Sagl alla quale la FA 1 aveva affidato (almeno) la parte
amministrativa – prima di accettare il mandato di amministratore unico avrebbe
dovuto accertare la situazione contributiva. Facendo ciò si sarebbe accorto
che, come visto al consid. 2.5.1, oltre al saldo 2016 la società non aveva
pagato gli oneri sociali degli anni 2017 e 2018.
Infine,
riguardo ad eventuali motivi di discolpa e/o di giustificazione va fatto
riferimento al consid. 2.5.2.
In queste circostanze, l’insorgente
va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato pagamento di fr. 17'797 di
contributi partiteci dovuti dalla FA 1 in solidarietà con RI 2, limitatamente a
fr. 16'564,15.
2.7. In applicazione dell’art. 83
Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61
lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella fattispecie
concreta, il ricorso di RI 2 è stato presentato il 27 gennaio 2021, ossia dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. La vertenza non avendo
ad oggetto prestazioni assicurative, devono di conseguenza essere prelevate
spese di procedura che appare in casu giustificate fissare in fr. 500 (cfr.
art. 29 cpv. 4 Lptca).
Per RI 1, che ha inoltrato
il ricorso il 28 agosto 2020, quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo
art. 61 lett. fbis LPGA, la
procedura è invece gratuita.
2.8. Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
Considerandi
2.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico di RI 2. Non si prelevano
invece spese di procedura a carico di RI 1.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti