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Decisione

31.2020.24

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma del danno subito dalla Cassa. Violazione dell'obbligo di digiligenza e vigilanza di due ex amministratori di una SA e conferma della loro responsabilità ex art. 52 LAVS

1 aprile 2021Italiano34 min

distinta salari di quell’anno allestita il 9 febbraio 2018 dalla società (doc. 3/B).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.24

31.2021.5

BS

Lugano

1° aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 28 agosto 2020 e del 27 gennaio

2021 di

1. RI

1 (inc. 31.2020.24)

2. RI

2 (inc. 31.2021.5)

2. rappr. da: RA 2

contro

le decisioni su opposizione del 27 luglio 2020 e del 28

dicembre 2020 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

(radiata

da RC il 1° luglio 2019)

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21 settembre

2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI

2 è stato amministratore unico della società dal 2 novembre 2016 al 17 luglio

2018, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC).

RI

1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma

individuale, dal 17 luglio 2018 al 23 novembre 2018 (date di pubblicazione nel

FUSC), avendo dimissionato il 16 novembre 2018.

1.2. Dal 1° ottobre 2007 al 31

luglio 2019 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale

datrice di lavoro.

Sin

dall’acconto del II trimestre 2016 la società è entrata in mora col pagamento

dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da agosto

2016 e precettarla dal mese di settembre 2016, così come si evince dallo

specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF per gli anni 2016-2018 (doc. 4 – 6; la documentazione citata, se non

diversamente indicato, si riferisce all’inc. 31.2020.24). Le diverse procedure

esecutive sono poi sfociate nel rilascio da parte dell’Ufficio esecuzione del Distretto

di __________ degli attestati carenza beni del 3 settembre 2018, del 8 ottobre 2018

e del 15 novembre 2018 relativi agli oneri sociali del 2017 (doc. XIII/1-4).

Con decreti del 21 gennaio

2019 e dell’8 febbraio 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha

dichiarato l’apertura del fallimento rispettivamente la sospensione della

procedura fallimentare ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 28.01.2018 e

11.03.2019).

Il 5 aprile 2019 la Cassa

ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il

proprio credito di fr. 24'848 per i contributi 2016 – 2018 rimasti scoperti (doc.

XIII/5).

La procedura di

liquidazione del fallimento è stata in seguito definitivamente chiusa non

avendo alcun creditore anticipato le relative spese.

In data 1° luglio 2019 la

società è stata radiata da RC.

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con una prima decisione 12 giugno 2020,

confermata con decisione su opposizione del 27 luglio 2020, la Cassa ha chiesto

a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'797,80 per i contributi

paritetici non versati dalla società dal 2016 al 2018 (quest’ultimo sino

all’acconto del primo trimestre), in via solidale con RI 2 limitatamente a fr.

16'564,15.

Con

un’altra decisione del 12 giugno 2020, intimata nuovamente il 9 ottobre 2020 e confermata

con decisione su opposizione del 28 dicembre 2020, la Cassa ha

chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 16'564,15 per gli

oneri sociali 2016 – 2018 (sino all’acconto di marzo) rimasti insoluti, in via

solidale con RI 1.

1.4. Contro la decisione su

opposizione 27 luglio 2020 RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, chiedendone

l’annullamento.

Con riferimento alla sua opposizione

6 luglio 2020, egli contesta le conclusioni della Cassa esposte nella decisione

contestata. Ritiene di non aver violato le prescrizioni con intenzionalità o

negligenza grave rilevando che “i padroni della società, i signori RI 2 e __________,

hanno tentato durante il mio breve periodo di presenza nel CdA di farmi

emettere delle buste paga false solo per avere diritto all’assicurazione

disoccupazione in Italia (cosa che può testimoniare anche la mia collega)”.

Sostiene pertanto che le buste paga e le dichiarazioni salariali non

corrispondono a realtà.

1.5. Con la risposta di causa la

Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando le

argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

1.6. Con decreto 20 ottobre 2020

il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 2 (V).

In data 18 dicembre 2020 RI

2, rappresentato dall’avv. RA 2, contesta quanto affermato sul suo conto da parte

di RI 1. Sostiene di aver svolto unicamente la mansione di autista delle

consegne per la società e che delle questioni amministrative e gestionali concernenti

la FA 1 se ne occupava la fiduciaria di RI 1 e che la paga ricevuta

corrispondeva a quanto pattuito con la società. Contesta di conseguenza una sua

responsabilità ex art. 52 LAVS e chiede di ricevere dalla Cassa i

giustificativi relativi al danno fatto valere nei sui confronti (VII).

1.7. Con scritto 28 dicembre 2020

la Cassa ha fra l’altro informato il TCA che lo stesso giorno ha emesso nei

confronti di RI 2 una decisione su opposizione (IX).

1.8. RI 2, sempre rappresentato

dall’avv. RA 2, ha inoltrato tempestivo ricorso contro la decisione su

opposizione 28 dicembre 2020, chiedendone l’annullamento.

Contesta una sua responsabilità

ai sensi dell’art. 52 LAVS. Rileva che in seno alla società faceva unicamente

l’autista e che aveva demandando a RI 1 tutte le questioni amministrative e

finanziarie della società. Avendo delegato a persona cognita la gestione della

società, il ricorrente sostiene di essersi fidato dell’agire del fiduciario

incaricato, il quale doveva effettuare e verificare il pagamento dei

contributi. Ritiene pertanto che non gli si possa imputare una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni AVS.

Contesta inoltre l’ammontare

del danno, in particolare per quel che concerne i contributi per il 2017 che a

suo dire sono stati determinati su una massa salariale maggiore di quella

effettiva. Chiede inoltre che la Cassa produca la documentazione relativa agli

oneri sociali 2016 e 2018 affinché possa controllare l’esattezza dell’ammontare

dei contributi scoperti. Chiede altresì che dall’importo del danno siano

scorporate le poste “multe” e “altri c/c creditori”.

Infine, a “titolo abbondanziale,

sebbene irrilevante ai fini della presente procedura” ribadisce come la

richiesta risarcitoria “lo metterebbe in ginocchio (…) pregiudicandogli

definitivamente ed in modo inesorabile il proprio avvenire finanziario” (I inc.

31.2021.5).

1.9. Con la risposta di causa la

Cassa ha prodotto le dichiarazioni salariali 2016 e 2018, confermato l’ammontare

del danno richiesto con la decisione contestata e postulato la reiezione del

ricorso (III inc. 31.2021.5).

1.10. Con decreto 4 marzo 2021 il

Vicepresidente del TCA ha congiunto le due procedure (XI).

1.11. Il 15 marzo 2021 il

rappresentante di RI 2 ha informato di non aver nulla da eccepire in merito

alla congiunzione delle procedure (XII).

1.12. Il TCA ha richiamato dalla

Cassa copia degli attestati di carenza beni e dell’insinuazione del credito

contributivo all’UF di Lugano (doc. XIII/1-5).

considerato

in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5

del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta

l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Nel

caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di

attestati carenza beni, prima, e dell’apertura del fallimento della società con

sospensione della procedura, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via

sussidiaria e solidale) a RI 1 ed a RI 2, quali organi formali (amministratori con

diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il

danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, dei

contributi sociali rimasti insoluti.

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la

parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, come accennato (cfr. 1.3.), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'797,80 per i

contributi paritetici non versati dalla società dal 2016 al 2018 (per quest’ultimo

anno sino all’acconto del I trimestre). Il risarcimento chiesto a RI 2, per gli

oneri sociali rimasti insoluti dal 2016 sino all’acconto del I trimestre 2018, è

stato quantificato in fr. 16'564,15. Nonostante il periodo contributivo sia il

medesimo, il maggior danno richiesto a RI 1 rispetto a RI 2 è giustificato dalle

spese esecutive e dagli interessi di mora dovuti durante il periodo in cui RI 1

è stato amministratore unico e quindi non imputabili al suo predecessore (cfr.

Fatti

i relativi conteggi allegati alle rispettive decisioni di risarcimento).

I

contributi 2016 sono stati allestiti sulla base della distinta salari di

quell’anno compilata e firmata il 23 gennaio 2017 dalla società (doc. 3/A).

Anche

per il 2017 gli oneri sociali sono stati determinati tenendo conto della

distinta salari di quell’anno allestita il 9 febbraio 2018 dalla società (doc. 3/B).

Lo stesso importo è stato del resto dichiarato anche nel conteggio per

l’imposta alla fonte (doc. 3/G). Pertanto, la generica contestazione fatta da RI

2, ossia che la base di calcolo dei contributi del 2017 sarebbe superiore al

dovuto, non merita accoglimento. Gli oneri sociali sono stati infatti determinati

sulla massa salariale dichiarata dalla società. Che poi la distinta salariale

non sia stata firmata dal ricorrente non è rilevante. Come verrà esposto più in

dettaglio nel prosieguo, a RI 2, quale amministratore unico, avrebbe dovuto

controllare la correttezza dei salari dichiarati.

del resto egli ha fornito documentazione che possa smentire la veridicità della

distinta salariale.

In

queste circostanze vi è motivo di dubitare di quanto sostenuto da RI 1 nell’opposizione

6 luglio 2020, ossia che nel 2017 la società aveva cessato l’attività (doc. 2).

Non

va dimenticato che è la stessa __________ ad aver chiesto, con scritto 12

ottobre 2017, alla Cassa di adeguare gli acconti contributivi della FA 1 sulla

base di una massa salariale presumibile per l’anno 2017 pari a fr. 80'000 (doc.

3/C).

Da

ultimo, per quanto concerne il 2018, nella decisione impugnata (pag. 10)

da RI 1 la Cassa ha pertinentemente rilevato che: “(…) dallo scritto dell’11

settembre 2018 dello stesso opponente (socio e gerente della __________,

fiduciaria che, come sostenuto da RI 2, era incaricata delle questioni amministrative

della FA 1; n.d.r) emerge che la società avrebbe avuto salariati per lo meno

sino alla fine del mese di aprile 2018 (doc. D)

In

marzo 2019 in risposto alla richiesta della Cassa dell’11 marzo 2019, il signor

RI 1 affermava che durante il suo periodo di carica quale amministratore unico,

non sarebbero stati versati salari, ma non di essere in grado di affermare se e

quanti stipendi fossero stati pagati nel 2018 non disponendo della

documentazione contabile (doc. E).

Per

questi motivi, in difetto di salari accertati, il Servizio ispettorato della

Cassa è stato costretto ad allestire la distinta salari per l’anno 2018

(periodo gennaio-settembre) sulla base degli acconti (doc. F)”.

Per

quel che concerne il 2018, la Cassa ha chiesto ai ricorrenti il risarcimento

limitatamente all’acconto del primo trimestre 2018. Ritenuto che con il

succitato scritto 11 settembre 2018 la __________ ha sostenuto che almeno sino

a maggio 2018 la società aveva dei salariati, i contributi del I trimestre

(gennaio-marzo) 2018 sono dovuti.

RI

2 chiede che dal danno vengano stralciate le poste “multe” e “altri

c/c creditori”.

In

merito alla prima richiesta, come da giurisprudenza suindicata, le multe non fanno

parte del danno. Va tuttavia premesso che la posta “multe” fa parte della voce

contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni

d’ufficio” esposta nei

conteggi allegati alla decisione contestata. A tal riguardo, sempre nella

decisione impugnata (consid. 5.4), la Cassa ha precisato che in quella voce

contabile “sono esposte unicamente le tasse d’intimazione delle diffide

emesse”. Ciò lo si evince in particolare dai dettagli relativi all’incasso

dei contributi, in cui è indicata la data di notifica della diffida (ai sensi

dell’art. 34a OAVS), l’importo della stessa (fr. 30) e, sotto la colonna “osservazioni”,

il periodo contributivo a cui la singola diffida fa riferimento (doc. 4-6 inc.

31.2021.5). Ad esempio, per il 2016 si evince che la diffida di pagamento del 3

agosto 2016 concerne il periodo contributivo aprile-giugno e quella del 2 novembre

2016 il terzo trimestre (luglio-settembre) (doc. 4 inc. 31.2021.5). Pertanto,

la posta “multe” di cui sopra non è da confondere con le multe d’ordine ai

sensi dell’art. 91 LAVS (che tra l’altro sono emesse dalla Cassa sotto forma di

decisione formale; cfr. marg. 9019 delle Direttive sulla riscossione dei

contributi AVS/AI e nelle IPG) che, come detto, non fanno parte del danno. Per

evitare futuri malintesi sarebbe auspicabile che la Cassa stralciasse dalla

voce contabile “AVS Diffide, multe, tassazioni

d’ufficio” la

parola “multe”.

Riguardo

alla posta contabile “altri c/c creditori”, rettamente nella decisione

contestata (consid. 5.3) la Cassa ha spiegato che “l’importo di CHF 643,85

presente nel conteggio 2016 è riferito ad un’eccedenza trasferita a favore del

2017, compresa nell’importo di CHF 756,80 in avere nel conteggio 2017. In

sostanza tale trasferimento ha un effetto neutrale sull’ammontare dovuto

“(doc. 3 inc. 31.2021.5). Tale concetto è stato nuovamente ripreso in sede di

risposta di causa (“Dai dettagli dell’evoluzione dell’incasso degli anni

2016 e 2017, si constata come ciò che è stato dedotto dall’anno 2016 è stato

accreditato sull’anno 2017. Si ribadisce pertanto che la compensazione

effettuata, risulta ininfluente nella determinazione dell’importo a carico del

signor RI 2, perché è stato convenuto per entrambi gli anni”; cfr. doc. III

pag. 3 inc. 31.2021.15). Trattandosi quindi di un “trasferimento contabile” senza

influsso sull’ammontare del danno, non è rilevante sapere, come chiesto dal

ricorrente, le ragioni della compensazione effettuata.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato

dalla Cassa, merita conferma. Del resto i ricorrenti non hanno portato la

controprova dell’erroneità del danno richiesto.

2.3. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.4. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

Occorre ora esaminare la

responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti.

2.5. Ricorso del 27 gennaio

2021 di RI 2 (inc. 31.2021.5)

2.5.1. Va

anzitutto ricordato che il ricorrente è stato amministratore unico della

società dal 2 novembre 2016 al 17 luglio 2018 (date di pubblicazione nel FUSC).

La Cassa gli ha chiesto il risarcimento di fr. 16'564,15,80 per i contributi

paritetici non versati dalla società dal 2016 (conteggio finale) al 2018 (sino

all’acconto del I trimestre). I periodi contributivi dovuti rientrano nel lasso

di tempo in cui l’insorgente è stato amministratore unico della società.

RI

2 contesta una violazione per negligenza grave delle prescrizioni AVS.

A

sua discolpa egli sostiene che in seno alla società svolgeva unicamente la

mansione di autista, demandando a RI 1 tutte le questioni amministrative e

finanziarie. Ritiene pertanto che non gli si possa imputare una negligenza

grave.

Secondo

quando sostenuto da RI 1 nel suo ricorso, RI 2 e __________ erano “i padroni

della società”, affermazione, questa, che è stata recisamente contestata dallo

stesso RI 2.

Ora,

anche volendo invece dare credito a quanto affermato dal ricorrente, ciò non lo

libera da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Accettando

il mandato di amministratore unico di una società anonima RI 2 ha assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto

adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.4), una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario. Tant’è che, come visto, a partire dall’acconto

del secondo trimestre 2016 la società era in mora col pagamento dei contributi

e che per gli anni 2017 e 2018 non è stato liquidato alcun onere sociale (cfr.

doc. 4-6 inc. 31.2021.5).

In concreto il ricorrente

non poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la

giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

All’insorgente, che non

adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di

organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero

regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo egli

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

Pertanto, visto quanto

sopra, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.

2.5.2. L’insorgente

non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali

circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che

avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o

avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre

2004).

Non

va in effetti dimenticato che la società, dopo diffide dal mese di agosto 2016

e l’avvio di procedure esecutive dall’agosto 2016, ha parzialmente liquidato i

contributi del 2016, lasciando scoperti gli oneri sociali per gli anni 2017 e

2018 (cfr. doc. 4-6 inc. 31.2021.5). Va inoltre ricordato che per quanto

concerne l’esecuzione forzata dei contributi 2017 il 3 settembre 2018, l’8

ottobre 2018 ed il 15 novembre 2018 sono stati emessi degli attestati carenza beni

(doc. XIII/1-4).

In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente

nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come

detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al

caso in esame.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza

federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).

In conclusione, visto

quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico e non

sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato

versamento degli oneri sociali, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art.

52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di

fr. 16'564,15 per i

contributi partiteci dovuti dalla FA 1.

2.5.3. Come ammesso dal ricorrente

stesso, le conseguenze economiche dovute alla richiesta risarcitoria non sono

rilevanti ai fini del presente giudizio. Nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto

del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere

gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel

caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza

(RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona

giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha

appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a

priori escluso (STCA 31.2009.4 del

20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su

un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa

risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per

applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,

nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità

d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.5.4. Ne consegue che, confermata la

decisione impugnate, il ricorso va respinto.

2.6. Ricorso

27 luglio 2020 di RI 1 (inc. 31.2020.24)

RI

1 è stato amministratore unico dal 17 luglio 2018 fino alle dimissioni presentate

il 16 novembre 2018.

Anche

nei suoi confronti la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS di fr. 17'797,80 per i contributi paritetici non versati dalla società

dal 2016 al 2018 (per quest’ultimo anno sino all’acconto del primo trimestre). Quindi

la Cassa gli ha imputato anche i contributi paritetici non soluti e scaduti

prima della sua nomina quale organo formale della società.

A tal riguardo occorre

ricordare che secondo giurisprudenza il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi paritetici

correnti, ma pure degli oneri sociali scaduti nel corso del periodo

precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di

fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op.cit., n. 277

pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2),

circostanza che non è stata evocata dal ricorrente.

Va

comunque rilevato che il primo attestato di carenza beni, documento che

certifica l’insolvenza della società, è stato rilasciato il 3 settembre 2018,

quando il ricorrente era amministratore unico.

Con

scritto 28 marzo 2019 alla Cassa il ricorrente ha fra l’altro precisato di

esser stato amministratore dal 12 luglio 2018 al 20 novembre 2018 e che “malgrado

le promesse non mantenute dalla proprietà di portarmi la documentazione passata

e necessaria ad adempiere le mie funzioni, ho subito rassegnato le dimissioni

proprio per i motivi sopra esposti (..)” (doc. 3/E).

Quanto

sopra non libera il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Anzi,

va rimarcato che l’insorgente – di professione fiduciario, socio gerente della

Fiduciaria Lago Sagl alla quale la FA 1 aveva affidato (almeno) la parte

amministrativa – prima di accettare il mandato di amministratore unico avrebbe

dovuto accertare la situazione contributiva. Facendo ciò si sarebbe accorto

che, come visto al consid. 2.5.1, oltre al saldo 2016 la società non aveva

pagato gli oneri sociali degli anni 2017 e 2018.

Infine,

riguardo ad eventuali motivi di discolpa e/o di giustificazione va fatto

riferimento al consid. 2.5.2.

In queste circostanze, l’insorgente

va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato pagamento di fr. 17'797 di

contributi partiteci dovuti dalla FA 1 in solidarietà con RI 2, limitatamente a

fr. 16'564,15.

2.7. In applicazione dell’art. 83

Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61

lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non prevede più la gratuità

della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella fattispecie

concreta, il ricorso di RI 2 è stato presentato il 27 gennaio 2021, ossia dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. La vertenza non avendo

ad oggetto prestazioni assicurative, devono di conseguenza essere prelevate

spese di procedura che appare in casu giustificate fissare in fr. 500 (cfr.

art. 29 cpv. 4 Lptca).

Per RI 1, che ha inoltrato

il ricorso il 28 agosto 2020, quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo

art. 61 lett. fbis LPGA, la

procedura è invece gratuita.

2.8. Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico di RI 2. Non si prelevano

invece spese di procedura a carico di RI 1.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti