Lexipedia

Decisione

31.2020.25

Amministratore unico di una SA in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta calcolo contributi e adduce che la ditta era stata gestita da altre persone che sarebbero quindi i responsabili dei mancati pagamenti. Ricorso accolto parzialmente

22 febbraio 2021Italiano57 min

devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.25

FC

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di contributi AVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto, in fatto

1.1. La

FA 1, con sede dapprima a __________ e quindi dal 31 gennaio 2017 a __________,

è stata iscritta a Registro di commercio il 16 dicembre 1982 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel

commercio, l’esportazione di ogni genere di merce, in particolare di prodotti

elettrodomestici, informatici, telefonia ed accessori in generale. In base alla

pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore unico della società, con

diritto di firma individuale, dal 12 settembre 2016.

1.2. La

società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa) dal 1. maggio 2015 al 31 gennaio 2017, momento in cui la società ha trasferito

la propria sede a __________. Sin dal mese di novembre 2016 la società è

entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di agosto 2017. Al termine

di svariate procedure esecutive, il competente Ufficio esecuzioni e fallimenti di

__________ (__________) ha rilasciato, il 25 giugno 2018 e 12 settembre 2018,

attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1 nel 2016 e 2017

(per complessivi fr. 7'250.90; doc. 18/8).

Con decisione del 16 gennaio

2019 il Presidente del Tribunale Regionale __________ ha dichiarato il

fallimento della FA 1, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente

Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ un credito di fr. 12'677.10 per

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni 2016 e 2017

(quest’ultimo limitatamente al mese di gennaio), dopo controllo del datore di

lavoro (doc. 18). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di

attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto 4 aprile 2019 del medesimo

Tribunale, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua

continuazione (doc. 18), ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è

rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 12 luglio 2019

(cfr. estratto RC).

1.3. Costatato

di avere subito un danno, con decisione 14 febbraio 2020, confermata con

provvedimento su opposizione 3 settembre 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1,

amministratore unico della società, in via solidale - limitatamente a fr. 5'039.60

- con TERZ 1 (membro del consiglio di amministrazione dal 28 aprile 2015 sino

alle dimissioni il 6 settembre 2019), il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'677.50

per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1negli anni 2016 e 2017, inclusi

spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di

mora.

La Cassa ha contemporaneamente

proceduto nei confronti di TERZ 2, intimandogli, sempre il 14 febbraio 2020, una

decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 5'039.60

pari a contributi non pagati dalla società (in via solidale con RI 1 limitatamente

a tale importo).

1.4. Contro

la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 è insorto con ricorso 5

ottobre 2020 RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e

chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

1.5. Con

risposta di causa 22 ottobre 2020 la Cassa, alla luce degli accertamenti

effettuati, dai quali era emersa la cessazione della carica quale

amministratore unico con effetto dal 19 ottobre 2017, ha ridotto la richiesta

di pagamento a fr. 6'505.20, postulando quindi l’accoglimento parziale del

gravame, ribadendo nondimeno una violazione degli obblighi di vigilanza e di

controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al

pagamento dei contributi paritetici (doc. III).

Con

decreto 13 novembre 2020 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in

causa, assegnandogli un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ

2 (doc. V), il quale è tuttavia rimasto silente.

Con replica del 10 novembre

2020 RI 1 ha ulteriormente fatto valere le sue argomentazioni ricorsuali,

producendo altri documenti (doc. VI). In merito si è espressa la Cassa il 20

novembre 2020, confermando la presa di posizione espressa in sede di risposta

(doc. VIII). Con scritto 11 gennaio 2021 il ricorrente ha ulteriormente

formulato delle osservazioni, debitamente trasmesse alla Cassa (doc. X).

considerato in

diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nel

caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di

attestati carenza beni, prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della

FA 1 (procedura poi chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente

chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico

con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il

danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di

parte dei contributi sociali dovuti.

In

particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla società relativi agli anni 2016 e gennaio 2017 per complessivi

fr. 6’505.20 (cfr. risposta di causa del 22 ottobre 2020, doc. III),

comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del

debito contributivo, doc. 1/A-B; doc. 5, 6).

2.2. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05

del 23 novembre 2006).

Sia in questa sede

precisato che dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel

senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che

comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il

risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui

il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1

CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti

da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si

applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche

l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che

regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,

l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita

totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato

carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che

definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre

parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo

contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio

ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

In

caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,

in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.

La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore

di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo

anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento

(SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto

riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre

2003).

Precedentemente

al fallimento, come detto, il momento della

conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di

carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con

riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria

concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164,

consid. 4d).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60

cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si

prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del

danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio

termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019

cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle

Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi

severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona

un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid.

4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per

quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura

di risarcimento.

Ora, l'art. 49 cpv. 1 del

Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore

e dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e

del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine

più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché

secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

Nella

fattispecie in esame, conformemente alla giurisprudenza, decisivo al fine della

decorrenza del termine di prescrizione è il rilascio - in esito a procedure

esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - di attestati carenza

beni in data 25 giugno e 12 settembre 2018 (doc. 18/8).

Ora, in considerazione del

fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) prevedeva

un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti gli attestati di

carenza beni del 25 giugno e 12 settembre 2018 (doc.

18/8), la prescrizione di due anni secondo il diritto anteriore non era ancora

sopravvenuta al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52

cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020, in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo

primo del Titolo finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo

diritto che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni.

È quindi chiaro che,

avendo intimato la decisione di risarcimento il 14 febbraio 2020 (doc. 1), la

Cassa ha ampiamente rispettato detto termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020 (rispettivamente art. 60 cpv.

1 CO) e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in

argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132;

Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.3. Costituiscono elementi

del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte

del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre

2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del

19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno complessivo subito dalla Cassa è costituito dal saldo

contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente

agli anni 2016 e gennaio 2017, oneri che sono stati calcolati sulla base delle

distinte salariali fatte pervenire dalla società (cfr. specchietto riassuntivo

del debito contributivo, doc. 5-8) per complessivi fr. 12'677.50 (spese

amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso

della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati.

Ora, nella decisione contestata e con la documentazione

prodotta, comprensiva dei conteggi e dei solleciti inviati alla società, degli

atti delle procedure esecutive avviate nei confronti della società (sfociate in

attestati carenza beni emessi in data 25 giugno e 12 settembre

2018) e della procedura fallimentare (cfr.

doc. 6 con allegati), la Cassa ha compiutamente

illustrato la composizione del danno fatto valere.

Dalla lista dei

salari della FA 1 risulta che negli anni in

questione l’unico dipendente fosse TERZ 1, il quale ne è stato l’amministratore

unico dal 28 aprile 2015 (data di pubblicazione FUSC). Sulla data della

cessazione di tale mandato le versioni divergono e l’amministrazione ha infine considerato

che egli sia rimasto in carica sino al 6 settembre 2016, data delle dimissioni

attestate dal verbale assembleare della società (doc. E).

In

ogni modo la Cassa ha proceduto a calcolare i contributi sulla base del salario

riconosciuto a TERZ 1, in base alle indicazioni della società, ammontante, per

il periodo da settembre a dicembre 2015, a fr. 19'600 (doc. 15). Per quanto

riguarda gli anni seguenti, la Cassa si è basata sulla dichiarazione dei salari

presentata il 28 febbraio 2017 da RI 1, dalla quale emergevano salari per l’unico

dipendente, TERZ 1, di fr. 117'000.-- per il 2016 rispettivamente fr. 9'000.--

per il mese di gennaio 2017 (doc. 16 e 17). Alla dichiarazione dei salari erano

pure allegate le schede interne di salario attestanti tali importi, ritenuto

che su quella relativa all'anno 2017 risultavano stralciate manualmente tutte

le mensilità tranne quella del al mese di gennaio 2017 (doc. 17).

Il

12 aprile 2017 la Cassa ha quindi trasmesso all'indirizzo di __________ della società

le fatture relative ai conguagli degli anni 2016 e 2017 sulla base di tali dati

fornitile da RI 1 (doc. 18/10). Il 6 giugno 2017 la Cassa ha trasmesso alla

società due nuove fatture di chiusura per l'anno 2016 e per il 2017,

aggiungendovi le spese di diffida e il 18 dicembre 2017 ha effettuato

un'ulteriore rettifica del conguaglio 2016, stornando l'importo di fr. 4'800.--

quali assegni familiari anticipati, mancando la relativa decisione di diritto

da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari; un’ultima modifica

del conguaglio 2016, con aggiunta delle spese di diffida, è stata effettuata il

5 febbraio 2018 (doc. 18/10).

Solo

con una email del 20 aprile 2018, e quindi un anno dopo l’emissione delle prime

fatture per il 2016 e 2017, la società, tramite il suo già amministratore unico

RI 1, ha formulato, in modo peraltro poco chiaro, delle contestazioni circa le

fatture della Cassa. In questo email veniva fra l’altro comunicato che TERZ 1

durante il periodo da gennaio ad agosto 2016 era "stato salariato da sé

stesso" essendo in tale periodo amministratore unico, amministratore

di fatto e datore di lavoro di sé stesso, e che "fino a quel punto incassò

complessivamente registrati contabilmente nel bilancio 2016 di fr. 90'381.-- netti”.

In aggiunta, il ricorrente precisava che, avendo TERZ 1 dimissionato dalla

carica di amministratore unico, aveva in tal modo anche posto fine al rapporto

contrattuale il 31 agosto 2016 e che successivamente, per il periodo da

settembre 2016 ad ottobre 2017, sarebbe stato amministratore unico e dipendente

di un’altra società, la __________ (doc. 2/1).

Il

30 ottobre 2018 la Cassa ha effettuato un'ulteriore rettifica del conguaglio

2017, stornando l'importo di fr. 400.00 a titolo di assegni familiari

anticipati. Ha quindi comunicato un’ultima modifica del conguaglio 2017,

aggiungendo le spese di diffida, il 12 dicembre 2018.

Ora,

riguardo all’importo fatto valere dalla Cassa relativamente ai contributi

dovuti per gli anni 2016 e gennaio 2017, il ricorrente, come già in sede di

osservazioni alla decisione del 14 febbraio 2020, solleva una serie di

contestazioni.

Innanzitutto

egli censura l'ammontare del danno, affermando che l'unico dipendente della

società, segnatamente il signor TERZ 1, avrebbe terminato la sua attività

presso la stessa già prima del 7 settembre 2016, ovvero prima che l'opponente

assumesse la carica di amministratore unico della FA 1. A suo dire, l’ultimo

salario di spettanza di TERZ 1 sarebbe quello relativo al mese di luglio 2016, in

quanto successivamente egli sarebbe passato alle dipendenze di un’altra società.

Egli chiede quindi che i calcoli della Cassa siano limitati al solo anno 2016

per una somma dei salari pari a fr. 26'400.--.

Per

Fatti

i motivi che seguono questa Corte ritiene di dover confermare i conteggi

operati dalla Cassa.

Preliminarmente

si osserva che i contributi sono di principio determinati sulla base delle

distinte salariali. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito

proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e

devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione a

sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è

il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V

166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 p. 317 consid.

3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente

dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto

all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la

giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o

potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale

prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V

166 consid. 4a; DTF 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono

dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del

salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si

tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 17 aprile 2008, inc. 30.2007.50,

consid. 2.2).

Per

la giurisprudenza infine in relazione ai salari impagati, decisivo è che gli

stessi risultano contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui

sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro (STCA 8

agosto 2005, inc. 30.2004.105 e giurisprudenza ivi citata).

Ora,

la Cassa ha ben illustrato che i dati da lei ammessi per la definizione dei

contributi sono stati forniti dal ricorrente medesimo e meglio con la

produzione delle dichiarazioni dei salari 2016 e 2017 il 28 febbraio 2017, con

allegate le schede di salario, e lo scritto per email del 20 aprile 2018.

D’altra

parte occorre anche sottolineare che alla luce delle allegazioni presentate con

l’opposizione alla decisione del 14 febbraio 2020, la Cassa aveva chiesto

delucidazioni in data 4 marzo 2020 all’interessato, il quale tuttavia, malgrado

uno scritto del 3 giugno 2020, non aveva fornito le necessarie chiarificazioni

(doc. 9).

Pure

è stato con pertinenza evidenziato che alle svariate fatture inviate

successivamente, la società non ha formulato alcuna contestazione, nemmeno il

qui ricorrente che in quel periodo ne era amministratore unico.

Del

resto anche con l’email inoltrato il 20 aprile 2018 egli si è limitato a dichiarare

che fino a quel momento TERZ 1 aveva incassato importi pari a fr. 90'381.--

netti e che gli stessi erano stati inseriti nella contabilità 2016. Ora, a

ragione la Cassa fa in proposito rilevare che tale ammontare salariale corrisponde

sostanzialmente a quanto indicato nella scheda di salario 2016 presentata il 28

febbraio 2017 dallo stesso amministratore, la quale aveva in effetti indicato

quale salario netto per tale anno un ammontare di fr. 93'360.90 a fronte di un importo

lordo di fr. 117'000.--.

A

tale evidenza si aggiunge il fatto che mentre in occasione dell’opposizione

formulata da RI 1 alla decisione di risarcimento del 14 febbraio 2020 era stato

indicato che l'ultimo salario di pertinenza di TERZ 1 era quello del mese di luglio

2016 (doc. 11), nell’email del 20 aprile 2018 veniva indicato che il rapporto

di dipendenza si sarebbe interrotto a fine agosto 2016.

Alla

luce di queste divergenze e richiamata la giurisprudenza in materia di versioni

differenti, giusta la quale va di principio data la precedenza alle

dichiarazioni fornite nella prima ora, quando la persona interessata ne

ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STCA 30.2011.22 del 27 ottobre 2011),

a ragione la Cassa ha considerato quale salario l’ammontare determinante quello

riportato dalle dichiarazioni dei salari regolarmente compilate e sottoscritte

dalla società il 28 febbraio 2017, indicanti salari di fr. 117'000.-- per il

2016 e fr. 9'000.-- per il 2017. Sia in proposito pure nuovamente sottolineato

che il ricorrente non ha mai sostenuto, né sostiene in questa sede, che le

dichiarazioni dei salari in oggetto siano in qualche modo errate o non

vincolanti.

del resto in questa sede il ricorrente produce documentazione o fornisce

elementi che permettano a questa Corte di dipartirsi dai conteggi effettuati

dalla Cassa, basati, come detto e documentato, su quanto da egli medesimo dichiarato

nella sua funzione di amministratore unico della FA 1 il 28 febbraio 2017 (doc.

16). Come con pertinenza osservato dalla Cassa, il ricorrente non ha fornito

elementi utili che permettano di discostarsi da queste conclusioni, ove

peraltro si rilevi che si tratta di circostanze verificatesi a diversi anni di

distanza non solo dall’allestimento dei conteggi, ma anche dalla chiusura della

procedura fallimentare della società.

Non

permettono in particolare di dipartirsi da suddette conclusioni le ulteriori

allegazioni formulate dal ricorrente, peraltro in maniera piuttosto confusa, nel

corso della presente procedura ricorsuale.

Per

quanto in particolare attiene all’addotta circostanza che TERZ 1 sarebbe stato

pagato soltanto sino al 21 luglio 2016 (doc. VI e X), tale allegazione, rimasta

peraltro prima di prova, si scontra innanzitutto con la documentazione agli

atti, in particolare le notifiche salariali inviate alla Cassa e con il fatto

che al ricevimento delle varie richieste di versamento dei contributi l’insorgente

non ha formulato alcuna contestazione. La stessa risulta inoltre inconciliabile

anche con la conclusione per cui TERZ 1 ha di fatto dimissionato soltanto il 6

settembre 2016, come si evince dalla documentazione agli atti (doc. F) o al più

presto il 31 agosto 2016, come espressamente affermato nel ricorso, laddove veniva

indicato che TERZ 1 aveva “preso solo in giro la FA 1 e i suoi azionisti”,

fino a che essi avevano finalmente ottenuto che egli si dimettesse per scritto

il 31 agosto 2016 (doc. I e doc. E).

A

ulteriormente confermare suddette conclusioni vi è anche il fatto che dallo

scritto del 19 febbraio 2018 indirizzato all'Ufficio imposte alla fonte, proprio

il ricorrente, congiuntamente all'allora amministratore unico della società __________,

comunicava che era stato TERZ 1, il 30 ottobre 2017, ossia oltre un anno dopo l'asserita

cessazione dell'attività del medesimo (e pochi giorni dopo le dimissioni di RI

1, presentate all’assemblea straordinaria degli azionisti il 19 ottobre 2017,

doc. 4), a nominare il nuovo amministratore, affidandogli il compito di

risanare la società (doc. B/3). Questo a comprova che l’attività di TERZ 1 per

la società non era in tutta evidenza cessata con le dimissioni da

amministratore unico.

Sia

peraltro ancora ricordato che se da un lato spetta all'amministrazione

sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT Il

1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte,

in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza

dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Infatti, il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare per le parti di

apportare, laddove fosse ragionevolmente esigibile, le disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Con la risposta di causa la

Cassa ha del resto ulteriormente prodotto lo specchietto dell’evoluzione del

debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia

sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei

contributi. Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d’acconto e gli

estratti conto inviati alla società debitrice (doc. 5, 6, 18).

In questa sede la Cassa ha in

ogni modo ridotto l’importo fatto valere nei confronti del ricorrente

considerato come gli accertamenti effettuati hanno permesso di chiarire che

egli ha terminato la sua carica quale organo formale della società il 19

ottobre 2017 (cfr. verbale assemblea straordinaria degli azionisti della FA 1

del 19 ottobre 2017, doc. 4) e non poteva essere quindi responsabile per i

mancati pagamenti in relazione alle registrazioni contabili intervenute dopo tale

data (doc. 5 e 6), riducendolo a fr. 6'505.20, di cui fr. 5'477.25 per l’anno

2016 e fr. 1'027.95 per il 2017.

Se

ne deve quindi concludere che la Cassa ha esaurientemente illustrato la

composizione del danno fatto valere.

Del

resto, sia nuovamente sottolineato che dalla documentazione agli atti risulta

che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto

della presente procedura, non ha mai reagito né presentato opposizione o

qualsivoglia contestazione riguardo alle varie richieste di acconto formulate

con richiami e diffide, né del resto in occasione delle svariate procedure

esecutive culminate con il rilascio di attestati carenza beni definitivi e,

quindi, con l’apertura del fallimento, ha contestato il credito fatto valere

dalla Cassa. Le censure ricorsuali in merito ai salari posti alla

base dei conteggi risultano pertanto in ogni modo di gran lunga tardive.

Riassumendo,

la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017 - così

come dettagliatamente esposta negli estratti conto e nei riepiloghi prodotti

dalla Cassa, comprendenti la lista di tutte le diffide e

esecuzioni promosse contro la società, considerando

pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di

mora e che conclude per uno scoperto di fr. 12'677.50 - appare ineccepibile

(doc. 5, 6; cfr. anche i riepiloghi doc. 18; per quanto riguarda i costi si ricordi che conformemente all’art. 41bis OAVS e alla

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti; cfr. anche l’art. 69 cpv. 1 LAVS; la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.;

STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

Di

tale somma, fr. 6'505.20 sono relativi al periodo i cui era in carica il qui

ricorrente.

Da

tale ammontare, calcolato sulla base dei dati notificati dal medesimo

ricorrente il 28 febbraio 2017, non è possibile discostarsi, considerato come

l’interessato non abbia saputo indicare e comprovare, con il grado minimo di

verosimiglianza preponderante previsto nelle assicurazioni sociali, a oltre tre

anni di distanza dai fatti e dopo la chiusura della procedura fallimentare

nell’aprile 2019, elementi che permettano di modificare l'importo del danno.

Il credito posto in

esecuzione dalla Cassa è stato peraltro pure formalmente attestato negli

attestati carenza beni resi il 25 giugno e 12 settembre 2018, così come in sede

di fallimento.

In queste circostanze, tutto

ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il

danno subito di fr. 12'677.50, di cui fr. 6'505.20 a carico del ricorrente.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V 193).

D’altra

parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un

amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria

alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio

della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III

198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari

importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la

sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.;

cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.7. Nella

fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore

unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 12 settembre 2016 (cfr.

consid. 1.1). Ha quindi cessato il suo mandato dal momento delle sue dimissioni

presentate all’assemblea del 19 ottobre 2017 (doc. III).

L’insorgente

contesta la sua responsabilità, ribadendo che successivamente a settembre 2016 TERZ

1 si era assegnato autonomamente una retribuzione, malgrado fosse un prestanome

ed esaurendo in tal modo il capitale all’insaputa dei soci. Per il resto egli

contesta concludentemente la sua responsabilità sostenendo che “la ditta era

stata prima gestita personalmente da Titolare, Amministratore e Socio unico, TERZ

1” (doc. VI). Fa inoltre in sostanza riferimento anche alle responsabilità

dell’amministratore unico che l’ha sostituito dopo l’ottobre 2017, __________

(doc. X).

Ora,

quanto asserito, in modo peraltro poco chiaro, non è sufficiente per liberarlo

da una responsabilità ex art. 52 LAVS, rivelato peraltro che egli nemmeno nega

di aver regolarmente avuto la possibilità di far fronte alle incombenze

amministrative della società.

In

effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che

peraltro si fermano a mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano

minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica

di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel

prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003).

Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico della

società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02

del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv.

1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b).

Se

poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989

pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile

2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto,

nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di

evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere

inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza,

l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

Per

la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa

(RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA

31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

In

concreto, nella sua veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente

doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO

con la massima diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento

dei contributi prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito

dalla Cassa. Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore

unico (STF 9C-360/2012 del 17 settembre 2012).

Le

vaghe argomentazioni fatte valere dal ricorrente, senza alcuna prova, non costituiscono

circostanze sufficienti per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la

carica assunta comporta né configurare dei motivi di discolpa in relazione al

mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dall’ottobre 2016

(doc. 5).

Vero

è piuttosto che il ricorrente, nel periodo in cui è stato in carica, ha in

sostanza tollerato la situazione, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal novembre

2016 sistematicamente diffidare la società e da agosto 2017 procedere in via di

esecuzione forzata (doc. 5, 6) - procedure poi sfociate nell’emissione di

attestati carenza beni nel giugno e settembre 2018 e nell’apertura del

fallimento della società nel gennaio 2019 -, ragione per cui il ricorrente non

poteva non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la

società di cui era amministratore.

Del

resto, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi

dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione

della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è

da ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità

aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici

(STF H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF

H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004,

consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF

17 ottobre 1996 nella causa M. G.) o, quindi, come adduce il ricorrente, di

aver avuto unicamente delle incombenze commerciali, non costituisce in sé

motivo liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta

Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3

maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STF H 238/98 del 13 novembre 2000;

Pratique VSI 1996 p. 306).

Se

ne deve quindi concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della

società assunta dal ricorrente, quanto vagamente addotto non costituisce un

motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per

escludere l’esistenza di una negligenza grave. L’amministratore di una società

non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica

diretta della situazione debitoria della società.

Del

resto dagli atti risulta, che la società, sin dall’ottobre 2016 non ha in

sostanza effettuato versamenti per i contributi paritetici dovuti, e ciò

malgrado le diffide e procedure esecutive avviate nei suoi confronti (vedi gli

estratti conto dei contributi paritetici, doc. 5, 6). Ritenuta questa

situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio

obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di

ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi,

prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano

regolarmente versati, se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E

questo a maggior ragione considerato come la società in questione fosse una piccola

società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 3/A) e che la giurisprudenza nel caso

di aziende di modeste dimensioni prescrive agli organi degli obblighi di

diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Il

ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato

di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società

ha continuato ad accumulare debiti ed è infine caduta in fallimento.

E

comunque, nel solco della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in

carica nel settembre 2016, considerate le diffide (dal novembre 2016) e le

procedure esecutive promosse nei confronti della società da agosto 2017, ritenuto

come egli non potesse di conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei

pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità

di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con

regolarità, il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione di

rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico. In effetti, secondo

la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di

non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in

cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,

constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STF H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STF H 258/03 del 14 aprile 2005

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con

particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non

poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima,

accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli ha quindi omesso

di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di

una SA (STF H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la

prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo

quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STF H 79/05 del 14

febbraio 2006).

L’insorgente

non può dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della

situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da

particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza

ivi citata). Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (cfr. STF H 195/92 del 30

marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Sia

peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della

società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che

a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in

argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va

qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Di

conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con

esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere

che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di

prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il

compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF

H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002

consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno

2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale

può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla

chiesta audizione del ricorrente medesimo “quale testimone” (doc. I).

Sono

infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del

giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una

circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento

alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza

diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti

d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su

un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit.,

pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V

94).

Quanto

infine ancora all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente degli

amministratori che l’hanno preceduto rispettivamente succeduto, va nuovamente

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è

applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento

in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come

visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che RI 1 deve essere

ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8. Infine

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure

emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA

1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che

l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da

prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr.

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03

del 4 novembre 2004).

Non

va in effetti dimenticato che la società, dopo diffide dal novembre 2016 e

l’avvio di procedure esecutive dall’agosto 2017, non ha liquidato completamente

i contributi degli anni 2016 e 2017 (cfr. estratto conto, doc. 5, 6). I

contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel giugno e

settembre 2018 sono stati resi attestati carenza beni definitivi e nel mese di gennaio

2019 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste

condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici,

rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi

di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente

nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come

detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza

federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).

2.9. Come

già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa per contributi

scoperti relativi agli anni 2016 e 2017 appare esente da critiche e come tale

va ammesso.

Deve

al proposito essere precisato che il ricorrente è pure responsabile del mancato

pagamento dei contributi paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della

carica di amministratore unico avvenuta il 12 settembre 2016. In effetti, per

la giurisprudenza, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché

vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il

periodo in cui non faceva ancora parte della società, poiché esiste in entrambi

i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non

pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per

contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata

nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,

e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente

indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi

giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer,

op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per

l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277

pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3 e STF H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Il

nuovo amministratore che prima di assumere la carica non verifica nel dettaglio

ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei

contributi sociali, agisce quindi in modo approssimativo e può quindi essere

ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del

saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno.

Nel

caso concreto, se il ricorrente avesse richiesto il dettaglio relativo al

pagamento dei contributi prima di entrare in carica, avrebbe potuto rendersi

conto la società, che in ogni modo non era insolvente, non aveva effettuato i

dovuti versamenti per il 2016. L’aver omesso tale controllo costituisce una

grave negligenza.

2.10. Visto

quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente

– accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua

veste di amministratore unico con firma individuale – non avendo quindi

ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza

che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni

per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di

giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF dovuti per il periodo da gennaio 2016 a

gennaio 2017 dalla FA 1, ora fallita, per l'ammontare, limitato al periodo in

cui egli era in carica quale amministratore unico, di fr. 6'505.20.

Se

più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il

danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere

l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli

organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore

può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali

tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

Legittimamente

quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti

dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra i responsabili

non essendo in ogni modo di rilievo.

2.11. Visto

tutto quanto precede, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato a RI

1 riducendosi dai fr. 12'677.50 richiesti con la decisione contestata a fr.

6'505.20 (relativi ai contributi non soluti per il periodo da gennaio 2016 a

gennaio 2017) e la decisione modificata in questo senso.

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 è modificata nel

senso che RI 1 è tenuto a versare fr. 6'505.20 alla Cassa CO 1 a titolo di

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1, ora fallita,

per il periodo da gennaio 2016 a gennaio 2017.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti