31.2020.26
Ricorso contro decisione della Cassa che dichiara irricevibile l'opposizione in quanto tardiva. Ricorso respinto dal TCA che conferma la non tempestività dell'opposizione
10 dicembre 2020Italiano12 min
I 643/06 del 2 novembre 2006), la decisione di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.26
rg/gm
Lugano
10 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 settembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
decisione 13 dicembre 2019, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, facendole obbligo di risarcire
l’importo di fr. 4'602.45 per contributi paritetici non versati dalla FA 1
succursale di __________, per l’anno 2017, in via solidale con __________ e __________.
Con
scritto 6 agosto 2020 RI 1 ha contestato l’addebito di responsabilità indicando
__________ quale unico responsabile del mancato pagamento dei contributi dovuti
(doc. 2-C).
Con
scritto 17 agosto 2020 la Cassa ha comunicato a RI 1 che la decisione
risarcitoria è nel frattempo cresciuta in giudicato, spiegando altresì
all’interessata cosa significhi responsabilità solidale ai sensi dell’art. 52
cpv. 2 LAVS (doc. 2-D). Sono seguiti lo scritto 24 agosto 2020 con cui
l’opponente ha nuovamente negato una sua responsabilità e indicato __________
quale unico responsabile (doc. E) nonché lo scritto 1. settembre 2020 nel quale
l’amministrazione ha invitato l’opponente a voler comunicare se i suoi scritti
6 e 24 agosto 2020 fossero da intendere anche quale domanda di revisione o di
ri-considerazione (doc. F). A quest’ultima richiesta l’interessata ha dato
riscontro con scritto 7 settembre 2020 nel quale ha nuovamente ribadito
l’esclusiva responsabilità di __________ (doc. 2-G).
1.2 Per
decisione 24 settembre 2020 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione
in quanto tardiva argomentando:
"
(…)
1. In data 13 dicembre 2019 la Cassa CO 1 (in
seguito: Cassa) ha intimato mediante lettera raccomandata alla signora RI 1, ex
membro del CdA della succursale di __________ FA 1, la decisione di
risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS.
La decisione è stata ritornata in quanto non ritirata
(doc. A - A1). La Cassa ha quindi proceduto in data 3 gennaio 2020 ad un
secondo invio raccomandato del provvedimento in parola (doc. B - B1) che è
stato ritirato in data 8 gennaio 2020 (doc. B2).
2. Con scritto datato 6 agosto 2020 ma spedito l'8
agosto 2020 e pervenuto alla Cassa il 12 agosto 2020 (doc. C), la signora RI 1
ha sollevato delle lamentele riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni.
In data 17 agosto 2020 (doc. D), il Servizio
giuridico della Cassa ha informato la signora RI 1 che la decisione
risarcitoria del 13 dicembre 2019 era passata in giudicato ed il relativo
credito era divenuto esigibile.
Con scritto del 24 agosto 2020 (doc. E), la
signora RI 1 ha contestato nuovamente l'addebito di responsabilità per il
mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 respingendo
ogni richiesta in tal senso.
La Cassa, in con scritto 1. settembre 2020
(doc. F), ha chiesto alla signora RI 1 di voler specificare se i precedenti
scritti del 6/8 agosto 2020 e 24 agosto 2020 fossero da intendere quale
opposizione alla decisione risarcitoria del 13 dicembre 2019, domanda di
revisione o di riconsiderazione oppure unicamente tendenti ad ottenere una dilazione
di pagamento.
In data 7 settembre 2020 (doc. G), la signora RI
1 ha sollevato le medesime contestazioni delle precedenti raccomandate senza
tuttavia precisare l'esatto tenore di tali lettere.
Viste le contestazioni esposte dalla signora RI
1, la Cassa ha pertanto deciso di considerare le raccomandate del 6/8 agosto
2020 e 24 agosto 2020 quali opposizioni alla decisone risarcitoria emessa nei
suoi confronti il 13 dicembre 2019.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni
devono essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è
perentorio.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Il capoverso 3 della medesima
disposizione prescrive che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente. Inoltre, giusta il cpv. 4, i
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Nel caso concreto, la decisione risarcitoria è
stata recapitata rispettivamente notificata mercoledì 8 gennaio 2020 (doc. B2).
Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 9 gennaio
2020 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 7
febbraio 2020.
Nelle surriferite circostanze e non indicando neppure
il benché minimo motivo atto a giustificare una restituzione del termine giusta
l'art. 41 LPGA, l'opposizione presentata dalla signora RI 1 il 6/8 agosto 2020
e 24 agosto 2020 è quindi chiaramente tardiva. (…)” (doc. III-1)
Avverso
questa decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52
LAVS e osservando anche che:
"
(…) In data 13 dicembre 2019
l'Istituto Cassa di compensazione indice una decisione risarcitoria, senza
alcun preavviso. A questa decisione ho inoltrato che non sono più responsabile
della ditta FA 1 come esposto nei fatti concreti soprastanti.
Se in data 17 novembre 2018 è stato avvisato per
raccomandata della mutazione dell'amministratore della ditta con le condizioni
sopraelencate non posso accettare una decisione dall'Istituto fatta dopo un
anno e precisamente il 13 dicembre 2019 di cui, non posso pure fare opposizione
dato che non sono più responsabile come dicono i fatti sopramenzionati. La
Cassa di compensazione ha inoltre continuato con delle lettere alquanto
minatorie a motivare quale opposizione della decisione.
Non posso accettare o decidere su fatti altrui, di cui
non ho competenze ed è perciò che non è opposizione ma bensì un'informazione ai
fatti concreti successi e oltre tutto in attivi attualmente come si legge
inizialmente di questa opposizione. (…)” (doc. I)
Con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 La
decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118
V 311 consid. 3b).
In
caso d’opposizione tardiva l'autorità amministrativa statuisce tramite
decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel
merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente
adita con ricorso contro siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio
esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazio-ne non è
entrata nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso
alla cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266; Zünd/Pfiffner
Rauber
(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 2009, n. 5 ad § 25).
In
concreto la decisione impugnata si limita a dichiarare irrice-vibile poiché
tardiva l’opposizione di RI 1 avverso la decisione di risarcimento resa il 13
dicembre 2019, per il che le censure ricorsuali non
aventi per oggetto la tardività dell'opposizione ma volte a mettere in discussione nel merito (ed annullare) la decisione
su opposizione del 24 settembre 2020 s’appalesano all’evidenza
irricevibili.
Oggetto del presente ricorso è quindi
unicamente sapere se la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione
presentata da RI 1 con scritto 6 agosto 2020 è conforme o meno alla
legislazione federale.
2.3 Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può
essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte
devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un
ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive
che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede
che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il
primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti
dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato
si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella
bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il
termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato
l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui
il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede,
un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017
del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF
127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid.
4b/aa).
2.4 Nel
caso in disamina, la decisione 13 dicembre 2019 – che peraltro secondo
le norme di procedura applicabili non necessitava, contrariamente a quanto
sostenuto dall’insorgente nel gravame, di essere preavvisata e la cui
intimazione, a seguito soprattutto dello
scambio di corrispondenza con la Cassa antecedente il mese di dicembre 2019
(doc. A-5, cfr. anche doc. 2-G), l’interessata non poteva in buona fede non
attendersi –
è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo. RI 1
(destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro lunedì 16 dicembre
2019 (doc. 2-A1, doc. B2). Scaduto il termine di giacenza il 23 dicembre 2019
la busta – non ritirata – contenente la decisione è stata ritornata
all’amministrazione (doc. 2-A, 2-A1) che il 3 gennaio 2020 ha effettuato un
secondo invio raccomandato che è stato recapitato alla destinataria l’8 gennaio
2020 (doc. 2-B1, 2-B2).
Orbene, pur
volendo prescindere dal primo invio e dalla relativa notifica in applicazione
dell’art. 38 cpv. 2 LPGA con decorrenza del termine d’opposizione il
primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini per ferie ex art.
38 cpv. 4 lett. c LPGA (DTF
131
V 305; STF
Fatti
I 643/06 del 2 novembre 2006), la decisione di
risarcimento essendo stata notificata (con secondo invio) l’8 gennaio 2020 il
termine di 30 giorni per presentare opposizione ha
iniziato a decorrere il giorno successivo per scadere il 7 febbraio 2020.
Consegnata all’ufficio postale l’8 agosto 2020 (cfr. busta d’impostazione),
l’opposizione risulta manifestamente tardiva.
2.5
Nulla ha per il resto addotto l’interessata in merito ad eventuali
impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine per presentare
opposizione giusta l'art. 41 LPGA, secondo cui se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l’atto omesso. Per giurisprudenza possono costituire un impedimento non colposo
il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una
Considerandi
patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in
ospedale, non bastando però che l'interessato sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. anche STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nel
caso in esame non può di certo essere considerata circostanza atta a
giustificare una restituzione del termine quanto addotto dall’insorgente –
oltretutto, avuto riguardo al termine di cui all’art. 41 LPGA, non in sede
d’opposizione o nel successivo suo scritto all’amministrazione (doc. 2-E) ma
nell’ambito della presente procedura ricorsuale – secondo cui essa non ha
potuto fare opposizione non essendo (più) responsabile del danno cagionato alla
Cassa (cfr. ricorso, cfr. supra consid. 1.2).
2.6
Stante quanto
precede, la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile
l’opposizione merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere
respinto.
La procedura è gratuita
(art. 61 lett. a LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.- Non
si prelevano spese di procedura.
3.- Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti