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Decisione

31.2020.26

Ricorso contro decisione della Cassa che dichiara irricevibile l'opposizione in quanto tardiva. Ricorso respinto dal TCA che conferma la non tempestività dell'opposizione

10 dicembre 2020Italiano12 min

I 643/06 del 2 novembre 2006), la decisione di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.26

rg/gm

Lugano

10 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 settembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Per

decisione 13 dicembre 2019, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la

responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, facendole obbligo di risarcire

l’importo di fr. 4'602.45 per contributi paritetici non versati dalla FA 1

succursale di __________, per l’anno 2017, in via solidale con __________ e __________.

Con

scritto 6 agosto 2020 RI 1 ha contestato l’addebito di responsabilità indicando

__________ quale unico responsabile del mancato pagamento dei contributi dovuti

(doc. 2-C).

Con

scritto 17 agosto 2020 la Cassa ha comunicato a RI 1 che la decisione

risarcitoria è nel frattempo cresciuta in giudicato, spiegando altresì

all’interessata cosa significhi responsabilità solidale ai sensi dell’art. 52

cpv. 2 LAVS (doc. 2-D). Sono seguiti lo scritto 24 agosto 2020 con cui

l’opponente ha nuovamente negato una sua responsabilità e indicato __________

quale unico responsabile (doc. E) nonché lo scritto 1. settembre 2020 nel quale

l’amministrazione ha invitato l’opponente a voler comunicare se i suoi scritti

6 e 24 agosto 2020 fossero da intendere anche quale domanda di revisione o di

ri-considerazione (doc. F). A quest’ultima richiesta l’interessata ha dato

riscontro con scritto 7 settembre 2020 nel quale ha nuovamente ribadito

l’esclusiva responsabilità di __________ (doc. 2-G).

1.2 Per

decisione 24 settembre 2020 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione

in quanto tardiva argomentando:

"

(…)

1. In data 13 dicembre 2019 la Cassa CO 1 (in

seguito: Cassa) ha intimato mediante lettera raccomandata alla signora RI 1, ex

membro del CdA della succursale di __________ FA 1, la decisione di

risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS.

La decisione è stata ritornata in quanto non ritirata

(doc. A - A1). La Cassa ha quindi proceduto in data 3 gennaio 2020 ad un

secondo invio raccomandato del provvedimento in parola (doc. B - B1) che è

stato ritirato in data 8 gennaio 2020 (doc. B2).

2. Con scritto datato 6 agosto 2020 ma spedito l'8

agosto 2020 e pervenuto alla Cassa il 12 agosto 2020 (doc. C), la signora RI 1

ha sollevato delle lamentele riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni.

In data 17 agosto 2020 (doc. D), il Servizio

giuridico della Cassa ha informato la signora RI 1 che la decisione

risarcitoria del 13 dicembre 2019 era passata in giudicato ed il relativo

credito era divenuto esigibile.

Con scritto del 24 agosto 2020 (doc. E), la

signora RI 1 ha contestato nuovamente l'addebito di responsabilità per il

mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 respingendo

ogni richiesta in tal senso.

La Cassa, in con scritto 1. settembre 2020

(doc. F), ha chiesto alla signora RI 1 di voler specificare se i precedenti

scritti del 6/8 agosto 2020 e 24 agosto 2020 fossero da intendere quale

opposizione alla decisione risarcitoria del 13 dicembre 2019, domanda di

revisione o di riconsiderazione oppure unicamente tendenti ad ottenere una dilazione

di pagamento.

In data 7 settembre 2020 (doc. G), la signora RI

1 ha sollevato le medesime contestazioni delle precedenti raccomandate senza

tuttavia precisare l'esatto tenore di tali lettere.

Viste le contestazioni esposte dalla signora RI

1, la Cassa ha pertanto deciso di considerare le raccomandate del 6/8 agosto

2020 e 24 agosto 2020 quali opposizioni alla decisone risarcitoria emessa nei

suoi confronti il 13 dicembre 2019.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni

devono essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è

perentorio.

Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Il capoverso 3 della medesima

disposizione prescrive che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il

termine scade il primo giorno feriale seguente. Inoltre, giusta il cpv. 4, i

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Nel caso concreto, la decisione risarcitoria è

stata recapitata rispettivamente notificata mercoledì 8 gennaio 2020 (doc. B2).

Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 9 gennaio

2020 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 7

febbraio 2020.

Nelle surriferite circostanze e non indicando neppure

il benché minimo motivo atto a giustificare una restituzione del termine giusta

l'art. 41 LPGA, l'opposizione presentata dalla signora RI 1 il 6/8 agosto 2020

e 24 agosto 2020 è quindi chiaramente tardiva. (…)” (doc. III-1)

Avverso

questa decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52

LAVS e osservando anche che:

"

(…) In data 13 dicembre 2019

l'Istituto Cassa di compensazione indice una decisione risarcitoria, senza

alcun preavviso. A questa decisione ho inoltrato che non sono più responsabile

della ditta FA 1 come esposto nei fatti concreti soprastanti.

Se in data 17 novembre 2018 è stato avvisato per

raccomandata della mutazione dell'amministratore della ditta con le condizioni

sopraelencate non posso accettare una decisione dall'Istituto fatta dopo un

anno e precisamente il 13 dicembre 2019 di cui, non posso pure fare opposizione

dato che non sono più responsabile come dicono i fatti sopramenzionati. La

Cassa di compensazione ha inoltre continuato con delle lettere alquanto

minatorie a motivare quale opposizione della decisione.

Non posso accettare o decidere su fatti altrui, di cui

non ho competenze ed è perciò che non è opposizione ma bensì un'informazione ai

fatti concreti successi e oltre tutto in attivi attualmente come si legge

inizialmente di questa opposizione. (…)” (doc. I)

Con

la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 La

decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118

V 311 consid. 3b).

In

caso d’opposizione tardiva l'autorità amministrativa statuisce tramite

decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel

merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente

adita con ricorso contro siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio

esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazio-ne non è

entrata nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso

alla cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266; Zünd/Pfiffner

Rauber

(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 2009, n. 5 ad § 25).

In

concreto la decisione impugnata si limita a dichiarare irrice-vibile poiché

tardiva l’opposizione di RI 1 avverso la decisione di risarcimento resa il 13

dicembre 2019, per il che le censure ricorsuali non

aventi per oggetto la tardività dell'opposizione ma volte a mettere in discussione nel merito (ed annullare) la decisione

su opposizione del 24 settembre 2020 s’appalesano all’evidenza

irricevibili.

Oggetto del presente ricorso è quindi

unicamente sapere se la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione

presentata da RI 1 con scritto 6 agosto 2020 è conforme o meno alla

legislazione federale.

2.3 Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può

essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte

devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un

ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive

che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle

parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede

che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno

festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il

primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti

dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo

giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,

dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato

si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella

bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente

notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il

termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato

l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui

il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede,

un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017

del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF

127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid.

4b/aa).

2.4 Nel

caso in disamina, la decisione 13 dicembre 2019 – che peraltro secondo

le norme di procedura applicabili non necessitava, contrariamente a quanto

sostenuto dall’insorgente nel gravame, di essere preavvisata e la cui

intimazione, a seguito soprattutto dello

scambio di corrispondenza con la Cassa antecedente il mese di dicembre 2019

(doc. A-5, cfr. anche doc. 2-G), l’interessata non poteva in buona fede non

attendersi –

è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo. RI 1

(destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro lunedì 16 dicembre

2019 (doc. 2-A1, doc. B2). Scaduto il termine di giacenza il 23 dicembre 2019

la busta – non ritirata – contenente la decisione è stata ritornata

all’amministrazione (doc. 2-A, 2-A1) che il 3 gennaio 2020 ha effettuato un

secondo invio raccomandato che è stato recapitato alla destinataria l’8 gennaio

2020 (doc. 2-B1, 2-B2).

Orbene, pur

volendo prescindere dal primo invio e dalla relativa notifica in applicazione

dell’art. 38 cpv. 2 LPGA con decorrenza del termine d’opposizione il

primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini per ferie ex art.

38 cpv. 4 lett. c LPGA (DTF

131

V 305; STF

Fatti

I 643/06 del 2 novembre 2006), la decisione di

risarcimento essendo stata notificata (con secondo invio) l’8 gennaio 2020 il

termine di 30 giorni per presentare opposizione ha

iniziato a decorrere il giorno successivo per scadere il 7 febbraio 2020.

Consegnata all’ufficio postale l’8 agosto 2020 (cfr. busta d’impostazione),

l’opposizione risulta manifestamente tardiva.

2.5

Nulla ha per il resto addotto l’interessata in merito ad eventuali

impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine per presentare

opposizione giusta l'art. 41 LPGA, secondo cui se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia

l’atto omesso. Per giurisprudenza possono costituire un impedimento non colposo

il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una

Considerandi

patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in

ospedale, non bastando però che l'interessato sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. anche STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Nel

caso in esame non può di certo essere considerata circostanza atta a

giustificare una restituzione del termine quanto addotto dall’insorgente –

oltretutto, avuto riguardo al termine di cui all’art. 41 LPGA, non in sede

d’opposizione o nel successivo suo scritto all’amministrazione (doc. 2-E) ma

nell’ambito della presente procedura ricorsuale – secondo cui essa non ha

potuto fare opposizione non essendo (più) responsabile del danno cagionato alla

Cassa (cfr. ricorso, cfr. supra consid. 1.2).

2.6

Stante quanto

precede, la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile

l’opposizione merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere

respinto.

La procedura è gratuita

(art. 61 lett. a LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.- Non

si prelevano spese di procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti