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Decisione

31.2020.27

Responsabilità dell'amministratore unico e di un membro del CdA per mancato pagamento dei contributi sociali da parte della SA. Respinte le eccezioni sollevate e in assenza di validi motivi di giustificazione o discolpa confermata la negligenza grave e la decisione

28 luglio 2021Italiano92 min

febbraio 2016 (cfr. “Contratto di assunzione” del 15 gennaio 2016, doc. 2/A), afferma

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.27-28

FC

Lugano

28 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi del 17 novembre 2020 e 18 novembre

2020 di

1. RI

1

rappr. da: RA 1

2. RI

2

rappr. da: RA 2

contro

le decisioni su opposizione del 16 ottobre 2020 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

rappr. da: RA 3

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede prima a __________ e quindi a __________ è stata iscritta a

Registro di commercio il __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli

atti).

RI

2 è stato amministratore unico della società dal 15 maggio 2013 al 22 giugno 2016,

data a partire dalla quale egli è stato presidente del consiglio di amministratore

sino al 9 febbraio 2018 (dimissioni del 31 gennaio 2018), con diritto di firma

individuale (date di pubblicazione nel FUSC).

RI

1 ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione dal 7

febbraio 2017 al 5 febbraio 2018 (a seguito di dimissioni), con diritto di

firma individuale sino al 14 febbraio 2017 e in seguito collettiva a due (date

di pubblicazione nel FUSC).

1.2. Dal 1. giugno 2013 la società è

stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro e

sin dall’agosto 2014 è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la

Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di luglio

2015, così come si evince dallo specchietto relativo all’evoluzione dei

pagamenti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2016-2017 (doc. 3, 7,

8; la documentazione citata, se non diversamente indicato, si riferisce

all’inc. 31.2020.27).

Con decreto del 15 maggio 2018 la

Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento e ha

successivamente autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la

procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

Con scritto del 3 ottobre 2019 la

Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 223'177.80 per i contributi relativi agli anni 2016 e

2017 rimasti scoperti, di cui fr. 19'859.65 per contributi sule rivendicazioni

di salario fatte valere, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 18).

Richiesto in merito dalla Cassa,

in data __________ l’UF ha comunicato che dalla procedura di liquidazione del

fallimento non vi era da attendere alcun dividendo (doc. 17).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con una prima decisione del 15 luglio

2020, confermata con decisione su opposizione del 16 ottobre 2020, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 184'025.65 per i

contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2016 e 2017, in via

solidale con TERZ 1, RI 2 e __________.RI 2

Con

un’altra decisione del 15 luglio 2020, confermata con decisione su opposizione

del 16 ottobre 2020, la Cassa ha chiesto a RI 2 il risarcimento

ex art. 52 LAVS di fr. 184'098.95 per gli oneri sociali del 2016 e 2017

rimasti insoluti, in via solidale con TERZ 1 e __________ per analogo importo e

periodo e con RI 1 limitatamente a fr. 184.65.

RI 1 1.4. Contro

la decisione su opposizione, il 17 novembre 2020 RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

Rimandando alla sua opposizione del

14 settembre 2020, ella contesta le conclusioni della Cassa esposte nella

decisione contestata. Fa tra l’altro valere di essersi dimessa dal Consiglio

d’amministrazione della società già a far tempo dal 28 luglio 2017, contesta

l’attribuzione di qualsivoglia intenzionalità o negligenza grave, così come la

presenza di un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno subito

dalla Cassa. Rileva di aver assunto la carica di membro del CdA solo ai fini

dell’adempimento dei requisiti della LIA, allora in vigore, sottolineando come

la gestione amministrativa della società fosse di esclusiva pertinenza di TERZ

1. Rilevando inoltre come la Cassa avesse attestato il 13 febbraio 2017 che la

società era in regola con i pagamenti, contesta ogni sua responsabilità e

chiede quindi l’annullamento della decisione.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa

postula la reiezione del ricorso, confermando le argomentazioni esposte nella

decisione impugnata.

La ricorrente ha replicato il 22

gennaio 2021, producendo ulteriori documenti, sui quali si è espressa la Cassa

con scritto dell’11 febbraio 2021.

Delle rispettive argomentazioni

delle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

1.6. AncheRI 2, rappresentato dall’avv. RA

2il 18 novembre 2020 ha inoltrato tempestivo ricorso contro la decisione su

opposizione del 16 ottobre 2020, chiedendone l’annullamento. Egli ribadisce le

contestazioni già formulate in sede di opposizione alla decisione risarcitoria.

Contesta in particolare l’attribuzione di qualsivoglia intenzionalità o

negligenza grave, così come la presenza di un nesso di causalità tra il suo

comportamento e il danno subito dalla Cassa. Censura l’esistenza di un danno

per la Cassa, considerato come la procedura fallimentare non sarebbe ancora

conclusa. Solleva inoltre l’eccezione di prescrizione della pretesa della

Cassa, sottolineando anch’egli che la gestione amministrativa della società fosse

di esclusiva pertinenza di TERZ 1, mentre che il suo ruolo era del tutto

marginale (doc. I inc. 31.2020.28).

1.7. Con la risposta di causa del 4

dicembre 2020 la Cassa ha confermato l’ammontare del danno richiesto con la

decisione contestata e postulato la reiezione del ricorso, precisando di aver

avviato altre procedure di risarcimento danni anche nei confronti di TERZ 1 (la

cui decisione risarcitoria del 15 luglio 2020 è cresciuta in giudicato), __________

(la cui decisione risarcitoria sarebbe pure cresciuta in giudicato dopo il

ritiro del ricorso), e, appunto, RI 1 (doc. IV inc. 31.2020.28).

1.8. Con replica del 20 gennaio 2021 RI

2, tramite il suo legale, si è ribadito ulteriormente nelle sue argomentazioni,

così come ha fatto la Cassa con uno scritto dell’11 febbraio 2021 (doc. X inc.

31.2020.28). Delle relative considerazioni delle parti si dirà, ove necessario,

nel merito.

1.9. Con decreto 19 febbraio 2021 il

Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 2 (V), il quale ha fatto

pervenire uno scritto del 9 marzo 2021 con il quale ha affermato di trovarsi “in

una situazione di indigenza, in quanto attualmente sono senza un’occupazione.

Mi rimetto dunque alla decisione di questo Lodevole Tribunale, allineandomi a

quanto detto dalla Cassa cantonale di compensazione” (doc. XVII).

1.10. Con decreto 19 febbraio 2021 il

Vicepresidente del TCA ha congiunto le due procedure concernenti RI 1 e RI 2 (XI).

in diritto

2.1.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno

che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nel

caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito dell’avvio di numerose

procedure esecutive, prima, e della procedura di fallimento (in via sommaria) della

FA 1 poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) dal 15 maggio

2013 al 22 giugno 2016 e in seguito presidente del consiglio di amministratore

fino al 9 febbraio 2018, e RI 1 membro del consiglio di amministrazione dal 7

febbraio 2017 al 5 febbraio 2018, in base alle iscrizioni sul FUSC; cfr. in

merito al consid. 2.7.1), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno

derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte

dei contributi sociali dovuti.

In

particolare, la Cassa ha imputato loro i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 relativi agli anni 2016 e 2017 per complessivi fr. 184'098.95

(RI 2) rispettivamente fr. 184'025.65 (RI 1) (cfr. doc. 1), comprensivi dei

costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo,

doc. 1/A e B).

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del

danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del

danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di

cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1

v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non

di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52

cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del

danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli

atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale

modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci

anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato”

ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti

da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si applicano

gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche l’art. 49 del

Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola

l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv.

1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,

l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita

totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato

carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che

definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre

parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo

contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo

risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

In caso di fallimento

invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,

quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di

regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro

soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è

venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV

Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari

circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria

quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del

fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto

riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre

2003).

Precedentemente al fallimento,

come detto, il momento della conoscenza del danno può

avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante

un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a

determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241

consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Questi

principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la

decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di

conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid.

2.3 pag. 195 con riferimenti).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza

del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente

a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di

risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il

danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”;

per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in

vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren

nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998,

pag. 109).

La conoscenza del danno è data

nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo

prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive

non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi

severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona

un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid.

4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per

quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura

di risarcimento.

Ora, l'art. 49 cpv. 1 del Capo

primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e

dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e

del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine

più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché

secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

Nella fattispecie in esame, la

Cassa fa rettamente risalire la conoscenza del danno (e, quindi, la decorrenza

del termine di prescrizione) alla comunicazione del __________ in cui è stata informata

dall’Ufficio fallimenti che “allo stadio attuale non sono previsti dividendi”

(doc. 17; cfr. analogamente STCA 31.2020.31 del 24 marzo 2021 consid. 2.3).

Privo di pertinenza si rileva per contro l’assunto di RI 2 per il quale la

Cassa avrebbe preso conoscenza del danno già nel mese di agosto 2014, allorquando

erano stati riscontrati ritardi nei pagamenti dei contributi sfociati in

successive procedure esecutive. Come dianzi esposto, nel caso di fallimento la

cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di

lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria (SVR 2002 AHV Nr.

18; DTF 126 V 444) rispettivamente già prima nel caso segnatamente sia stata

resa edotta dall’amministrazione del fallimento che nessun dividendo verrà

distribuito ai creditori della sua classe (DTF 126 V 443, 118 V 196, 116 II

162; RCC 1992 p. 504). Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di

rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di

pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni,

durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI

Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d), evenienze queste che nella fattispecie non

si verificano.

Ora, essendo dunque il momento

della conoscenza del danno da far coincidere con la citata comunicazione dell’UF

del __________

(doc. 17), in considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS

(nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) prevedeva un termine di

prescrizione più breve (2 anni) e che, vista la citata comunicazione dell’UF

del __________ (doc. 17), la prescrizione di

due anni secondo il diritto anteriore non era ovviamente ancora sopravvenuta al

momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il

1. gennaio 2020), in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo

finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha

portato il termine relativo di prescrizione a tre anni.

Facendo risalire il momento della

conoscenza del danno al momento della succitata comunicazione dell’UF, è quindi

chiaro che, avendo intimato le decisioni di risarcimento il 15 luglio 2020, la

Cassa ha ampiamente rispettato detto termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito

risarcitorio nei confronti dei ricorrenti non è prescritto (in

argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132;

Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la

conoscenza nel 2014 dei ritardi nei pagamenti da parte della società non era

per contro, giusta la ricordata giurisprudenza, suscettibile di far decorrere

il termine di prescrizione di due (ora tre) anni non costituendo la conoscenza

del danno, nel senso della presa di coscienza dell’impossibilità di incassare i

contributi, ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 129 V 195, 128 V 17 e

riferimenti).

RI 2 sostiene inoltre che la procedura ex art. 52 LAVS sarebbe in sostanza prematura

poiché non sarebbe ancora riconoscibile alla Cassa un danno, rispettivamente lo

stesso non sarebbe in ogni modo ancora esigibile, essendo ancora la procedura

di fallimento in corso e non potendosi quindi escludere che per la Cassa sia

previsto un dividendo, seppur esiguo, dal fallimento. A mente del ricorrente vi

sarebbero del resto concrete possibilità che la società incassi fr. 411'108.25

che coprirebbero in parte i contributi rimasti insoluti. Per questi motivi crede

che la decisione della Cassa “non abbia ragione d’essere” e debba quindi

essere annullata.

Tali censure sono infondate. In

effetti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad

agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo

(preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a

fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno

effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa

subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52

LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice

di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino

al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di

principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la

decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno

siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In

compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento

(DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc.

31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15). Parimenti

dunque la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito,

anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il

versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in

riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell’ambito

del fallimento, l’amministrazione dovrà quindi cedere il relativo dividendo

(cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag.

607. consid. 3b).

Sia in merito ricordato che il

Tribunale federale, proprio riguardo ad una domanda di sospensione della

procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito

fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009

del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando

che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di

fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate

all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento

venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento

della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un

eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del

resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di

equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,

l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).

Per quanto precede, tenuto conto

della citata comunicazione dell’UF del __________, essendo dunque altamente improbabile che dal fallimento della società la Cassa potrà

ricevere un dividendo (e meno ancora un eventuale dividendo che permetta di

coprire l’intero credito contributivo), la Cassa era legittimata ad

avviare le presenti procedure ex art. 52 LAVS nei confronti dei ricorrenti per

l’intero credito contributivo insinuato. Nel caso di un eventuale dividendo da

fallimento, essa lo cederà agli insorgenti, ovviamente a condizione che gli

stessi abbiano liquidato l’eventuale danno ex art. 52 LAVS.

La richiesta

di sospensione della procedura sino al termine della procedura di fallimento

non può quindi essere accolta.

2.3. Costituiscono elementi del danno

risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp.

369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19

agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Sono per contro elementi del danno

sia le tasse di diffida sia le spese di tassazione (STFA 26 luglio 1984 in re

E., consid. 3; STFA 3 dicembre 1993 in re R.M., consid. 2b). Sono parimenti

elementi del danno i contributi dovuti alla formazione professionale cantonale

(cfr. artt. 36a, 36e Lorform e 5 e 6del Regolamento del fondo cantonale per la

formazione professionale, del 13 ottobre 2009; STCA 18 marzo 2019, inc.

31.2018.15, consid. 2.8).

Il danno risarcibile ex art. 52

LAVS si compone quindi di tutti gli elementi contributivi fatturati al datore

di lavoro e rimasti impagati, dovuti secondo disposizioni sia federali sia

cantonali.

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396).

Tuttavia, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle

parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che

l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC

1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in disamina, il danno complessivo subito dalla Cassa è costituito - come

accennato - dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF non soluti relativamente agli anni 2016 e 2017, per complessivi fr. 223'177.80,

comprensivi anche dei contributi sui salari non percepiti ma rivendicati

nell’ambito del fallimento, dopo verifica del datore di lavoro, per fr.

19'859.65 (cfr. notifica del credito all’UF del 3 ottobre 2019, doc. 18), di

cui la parte a carico dei qui ricorrenti di fr. 184'098.95 di RI 2 e fr. 184'025.65

di RI 1 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già

dedotto il rimborso della tassa sul CO2).

Nella

decisione contestata e con la documentazione prodotta, comprensiva dei conteggi

e dei solleciti inviati alla società, degli atti delle procedure esecutive

avviate nei confronti della società e della procedura fallimentare (cfr. doc. 18

con allegati), la Cassa ha compiutamente illustrato la composizione del danno

fatto valere, tenendo conto delle necessarie correzioni intervenute per gli

assegni famigliari e le rivendicazioni salariali. I conteggi prodotti dalla

Cassa risultano completi ed esaustivi, indicando i periodi di riferimento, la

base di calcolo utilizzata e la sua fonte, le percentuali relative, le singole

voci di calcolo e di addebito/accredito, provvisti inoltre anche della lista

delle diffide emesse, delle esecuzioni promosse nei confronti della società

debitrice e, quindi, anche la lista dettagliata dell’evoluzione dell’incasso

negli anni 2016 e 2017 (doc. 7-8).

Come meglio si illustrerà nel

prosieguo, prive di fondamento appaiono le contestazioni, peraltro

sostanzialmente generiche e non sorrette da materiale probatorio, dei

ricorrenti per i quali i conteggi e gli importi presentati non sarebbero

sufficientemente dettagliati e non supportati da giustificativi. Inoltre, in fase

di opposizione RI 2 ha pure affermato che i contributi "AFI, Lorform e

diffide" non costituirebbero elementi del danno.

Ora dalla documentazione emerge

che la Cassa ha calcolato i contributi dovuti sulla base dei salari annunciati

dalla società, con pure allegate le schede di salario (doc. 3/D) e non risulta del

resto che le fatture trasmesse all'indirizzo della società relative ai

conguagli degli anni 2016 e 2017, comprensive delle spese di diffida e delle

rettifiche sulla base degli importi relativi agli assegni familiari anticipati

(mancando la relativa decisione di diritto da parte della Cassa cantonale per

gli assegni familiari), siano state oggetto di qualsivoglia contestazione da

parte della società o dei ricorrenti.

RI 1 sostiene che non sono state

trasmesse diffide da parte della Cassa relativamente al saldo dei contributi

per il 2016. La ricorrente adduce inoltre che le rettifiche trasmesse alla società

dalla Cassa in seguito ai conteggi dei contributi confermerebbero l'erroneità

dei valori e del danno stesso.

Ora, per quanto concerne la

censura riguardo alla mancata diffida in relazione al conguaglio per l'anno

2016, a ragione la Cassa ha ricordato che conformemente all'art. 34b cpv. 3

OAVS la dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le

condizioni di pagamento, rispettivamente la concessione della dilazione di

pagamento vale come diffida ai sensi dell'art. 34a OAVS, se quest'ultima non è

ancora stata emessa. Nel caso che ci occupa, il mancato rispetto della dilazione

concessa dalla Cassa con scritto del 1. marzo 2017 (doc. 2D) ha di conseguenza comportato

l'inoltro, il 26 giugno 2017, della relativa domanda di esecuzione e

all’intimazione del PE n. __________ notificato proprio a RI 1 (doc. 3/A).

Per quanto concerne poi i

conteggi e i conguagli, come detto, la Cassa ha fornito dei conteggi esaustivi unitamente

alle decisioni risarcitorie del 15 luglio 2020 e alle conseguenti decisioni su

opposizione, producendo inoltre in questa sede pure i dettagli sull'evoluzione dell'incasso

negli anni 2016 e 2017 (doc. 7-8).

Ora, a fronte di tale

documentazione - ricordato peraltro come per la giurisprudenza consolidata se

da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti,

salari, fatture, eco. (RDAT II 1995 pag. 396),

dall'altro, in caso di

contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di

collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto

dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133; cfr. anche DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti) - il danno patito dalla Cassa risulta essere stato sufficientemente

e adeguatamente sostanziato. Né del resto i ricorrenti hanno fornito

documentazione o argomentazioni in grado di smentire la veridicità e la

completezza della documentazione prodotta dalla Cassa, ma si sono essenzialmente

limitati a formulare contestazioni generiche.

Quanto alla censura di RI 1 per

cui le fatture di rettifica della Cassa confermerebbero l’erroneità dei

medesimi, a questo proposito la Cassa ha osservato che tali modifiche erano in

gran parte relative a rettifiche del diritto agli assegni familiari che regolarmente

avvengono solo successivamente al primo conteggio di chiusura, in base a

controlli informatici incrociati. Per il 2016 vi era stata inoltre una

rettifica effettuata il 2 ottobre 2019 in seguito a una ripresa salariale per fr.

4'948.00, a seguito del controllo del Servizio Ispettorato susseguente alla

dichiarazione di fallimento.

In proposito la Cassa ha inoltre

pure precisato che di tali modifiche RI 1 non era comunque stata chiamata a rispondere,

considerato come dalla documentazione agli atti (doc. 7-8) era evincibile che il

saldo imputatole per il 2016 e il 2017 non teneva conto degli aggravi contributivi

successivi alle sue dimissioni. Quanto invece all'accredito conseguente la

modifica del diritto AF per l'anno 2016 effettuata il 15 febbraio 2018 (fr. 11'190.30),

dello stesso, benché successivo alle sue dimissioni, ne ha beneficiato anche la

ricorrente, considerato come tale importo fosse stato imputato a parziale

riduzione del saldo scoperto riguardante gli acconti rimasti insoluti per il 2017

(cfr. doc. IV pag. 7).

Da ultimo RI 1 contesta i calcoli

effettuati dalla Cassa sulla massa salariale, considerato come una parte degli

stipendi non sia stata effettivamente versata ai lavoratori.

Tale censura non merita di essere

accolta.

Preliminarmente

si osserva infatti che i contributi sono di principio determinati sulla base

delle distinte salariali. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del

reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni

paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo

contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la

questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario

determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è

realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a). l contributi paritetici

devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è

pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa

durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF

110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono

dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è

importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato,

bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso

concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid.

3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a

chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003

consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 31.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Per

la giurisprudenza infine in relazione ai salari impagati, decisivo è che gli

stessi risultano contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui

sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro (STCA 31.2004.105

dell’8 agosto 2005).

Ora,

la Cassa ha ben illustrato che i dati ammessi per la definizione dei contributi

sono stati forniti dalla società debitrice e per essa dai suoi amministratori e

meglio con la produzione delle dichiarazioni dei salari 2016 e 2017 (doc. 3/D).

Oltre a ciò occorre anche sottolineare che già in occasione dell’opposizione

alla decisione del 15 luglio 2020 i ricorrenti non avevano fornito le

necessarie delucidazioni e chiarificazioni in merito ai salari contestati (doc.

9).

Laddove infine RI 1 e RI 2

contestano di essere incorsi in una violazione dell’art. 35 OAVS, in merito

verrà detto ai consid. 2.7.3 e 2.8.2 che seguono.

Tutto ben valutato, questa Corte

deve quindi aderire alle considerazioni della Cassa che hanno illustrato nel

dettaglio il credito fatto valere e risposto puntualmente alle eccezioni

sollevate dai ricorrenti.

Del resto riguardo alla -

generica - censura relativa alla documentazione del danno si ribadisce ancora che,

se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante

estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT II 1995 pag. 396),

dall'altro, in caso di

contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di

collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto

dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Infatti il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare per le parti di apportare, laddove

fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare tè conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

La Cassa ha allegato alla

decisione risarcitoria dei conteggi che quantificano esattamente ogni elemento

del danno, nonché la relativa base di calcolo, la fonte della stessa, incluse le

dichiarazioni dei salari 2016 e 2017, le aliquote applicate e gli importi

accreditati (doc. 3/B, C, D; cfr. anche doc. 9).

Pertanto le generiche

contestazioni dell'ammontare del danno formulate dai ricorrenti sono

irricevibili, considerato in ogni modo che i ricorrenti non hanno prodotto,

nemmeno in questa sede, documentazione o fornito elementi che permettano a

questa Corte di dipartirsi dai conteggi effettuati dalla Cassa, basati, come

detto e documentato, su quanto prodotto e dichiarato dagli amministratori della

FA 1 (doc. 16), ove peraltro si rilevi che si tratta di circostanze verificatesi

a diversi anni di distanza non solo dall’allestimento dei conteggi, ma anche

dall’apertura della procedura fallimentare della società.

Con la risposta di causa la Cassa ha,

come detto, ulteriormente prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito

contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia

sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei

contributi. Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d’acconto e gli

estratti conto inviati alla società debitrice, così come la formale notifica

del credito nei confronti della società del 3 ottobre 2019 nell’ambito della

procedura fallimentare (doc. 3/B e C; doc. 18).

Se ne deve quindi concludere

che la Cassa ha esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto

valere.

Del

resto, sia nuovamente sottolineato che dalla documentazione agli atti risulta

che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto

della presente procedura, non ha mai reagito o contestato le varie richieste di

acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione delle

svariate procedure esecutive culminate quindi con l’apertura del fallimento, ha

contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Le censure

ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi risultano pertanto

di gran lunga tardive.

Riassumendo,

la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017 - così

come dettagliatamente esposta negli estratti conto e nei riepiloghi prodotti

dalla Cassa, comprendenti la lista di tutte le diffide e

esecuzioni promosse contro la società, considerando pure le spese

amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora e che

conclude per uno scoperto a carico dei qui ricorrenti, in quanto relativi al

periodo in cui erano in carica come amministratori, di fr. 184'098.95 (RI 2)

rispettivamente fr. 184'025.65 (RI 1) - appare ineccepibile (doc. 1/A, 1/B,

3/A, 3/B; cfr. anche doc. 18; per quanto riguarda i costi si ricordi

che conformemente all’art. 41bis OAVS e alla giurisprudenza, le spese di

amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive

costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti; cfr. anche l’art. 69 cpv. 1 LAVS; la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.;

STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

Contrariamente

a quanto sostenuto nella sua opposizione alla decisione del 15 luglio 2020 da RI

2 - il quale per il resto non ha fornito alcun elemento concreto che possa in

qualche modo far apparire errata la composizione del danno così come allestita

dalla Cassa -, sono pure elementi del danno i contributi dovuti alla formazione

professionale cantonale (art. 36a e 36e della Lorform e Regolamento; cfr. anche

STCA 31.2028.15 del 18 marzo 2019), ragione per cui la richiesta di stralcio

dei relativi contributi va respinta.

In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la

Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 223'177.80, di cui fr.

184'098.95 a carico di RI 2 e fr. 184'025.65 di RI 1.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr.

infra consid. 2.9).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V 193).

D’altra

parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un

amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria

alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio

della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III

198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari

importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la

sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.9.;

cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

Occorre

ora esaminare la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti.

2.7. Ricorso del 17 novembre 2020 di RI

2(inc. 31.2020.27)

2.7.1. In

base alle pubblicazioni nel FUSC la ricorrente risulta essere stata membro del

Consiglio di amministratore dal 7 febbraio 2017 al 5 febbraio 2018. La Cassa le

ha chiesto il risarcimento di fr. 184'025.65 per i contributi paritetici non

versati dalla società nel 2016 e 2017.

Innanzitutto

RI 1, la quale era stata assunta dalla FA 1 come architetto con effetto dal 1.

febbraio 2016 (cfr. “Contratto di assunzione” del 15 gennaio 2016, doc. 2/A), afferma

che si sarebbe dimessa dal CdA già a far tempo dal 29 settembre 2017 per

effetto delle dimissioni rassegnate con scritto del 28 luglio 2017(doc. A/5). Con

tale scritto, indirizzato alla FA 1 (all’attenzione di TERZ 1) e sottoscritto

per accettazione dalla società, l’assicurata affermava quanto segue:

" Io

sottoscritta RI 1, nata a __________ il __________ e dimorante a __________,

occupata presso codesta azienda, in qualità di architetto dal gennaio 2016,

rassegno in data odierna le mie dimissioni.

Preciso altresì che effettuerò il dovuto preavviso come da

normativa vigente, terminando il mio rapporto lavorativo il 29 settembre 2017.”

(doc. A/5)

Agli

atti figura inoltre un ulteriore scritto indirizzato alla società sei mesi

dopo, l’11 gennaio 2018, con il quale la ricorrente affermava che “con la

presente dichiaro di inoltrare le mie dimissioni con effetto immediato dalla

carica di membro del consiglio di amministrazione della vostra società”

(doc. 2/F). Quest’ultimo scritto è pure stato allegato in copia ad una lettera

della ricorrente, sempre dell’11 gennaio 2018, indirizzata all’Ufficio del

Registro di commercio di __________, portante la menzione “Dimissioni dalla

carica di membro del CdA”, con la quale la quale l’insorgente affermava:

" Egregi

signori, come evidenziato dall’allegata comunicazione trasmessa per

raccomandata in data odierna alla società, la sottoscritta ha presentato le proprie

dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione

della società. Vi prego quindi di voler procedere alla cancellazione della sottoscritta

quale membro del CdA della FA 1, __________, ritenuto che anche il mio diritto

di firma collettiva a due venga contestualmente estinto. (...)” (doc. A/7)

La

relativa cancellazione è stata pubblicata il __________ (estratto FUSC).

Come

anticipato, l’interessata sostiene che le dimissioni rassegnate il 28 luglio 2017

nell’ambito del contratto di lavoro come architetto dipendente della FA 1

comportavano contemporaneamente anche le dimissioni dalla carica nel CdA.

Tale assunto non può essere

condiviso e meglio per le motivazioni che seguono.

Deve

essere premesso che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da

ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli

ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non

dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna

facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr.

anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 §

27 n. 54, STFA H 201 + 207/98 del 25 novembre 1999).

Determinante

ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore

è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a).

Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla

cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela

della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può

essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

Se un

amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo

della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da

parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

Anche

se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea

generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del

consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse

non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA

25 novembre 1999 nella causa S.C. e. G. consid. 4 e ivi riferimenti

dottrinali;

STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14

ottobre 2002).

Sia

in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è

impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dal CdA, ma pagabili

dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

Da

rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive

dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA

non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29

agosto 2008).

Se

dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto

nella sue funzioni (ad es. partecipando alle sedute del CdA ed adottando

decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno

cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995

nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V

1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota

nr. 244).

D’altra parte, a ragione la Cassa

ha ricordato che lo statuto di dipendente di una società, ai sensi dell'art. 5

cpv. 2 LAVS, va distinto in maniera netta da quello di membro del CdA. Infatti

è quest'ultimo, in qualità di organo formale della società, che viene chiamato

a rispondere di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Nella fattispecie, occorre prima

di tutto evidenziare che la conclusione, il 15 gennaio 2016, del contratto di

lavoro tra la società FA 1 e la ricorrente, assunta come detto quale architetto

alle dipendenze della società con effetto dal 1. febbraio 2016, non ha comportato

anche la sua entrata in carica quale organo ammnistrativo formale. Il tenore

del contratto medesimo non lascia spazio a diversa conclusione (doc. 2/A).

Parimenti, come a ragione sottolineato

dalla Cassa, dalle dimissioni quale dipendente e architetto della società

rassegnate in data 28 luglio 2017 “non si può desumere alcuna implicita

dimissione dalla carica di membro del CdA della FA 1”. Il tenore dello

scritto di dimissioni del 28 luglio 2017 è chiaro e non soggetto ad

interpretazione alcuna: la ricorrente afferma precisamente di voler porre fine

alla sua occupazione presso l’azienda “in qualità di architetto dal

gennaio 2016”, dando peraltro “il dovuto preavviso come da normativa

vigente, terminando il mio rapporto lavorativo il 29 settembre 2017” (doc.

A/5). Nella lettera di dimissioni non vi è peraltro alcun riferimento alla

volontà di dimettersi anche dalla carica di membro del CdA.

Del resto, a ragione la Cassa

sottolinea pure che il fatto di essere stata assunta quale dipendente per un

nuovo datore di lavoro con effetto dal 1. ottobre 2017, come l’interessata

adduce comprovando pure il relativo nuovo contratto di lavoro sottoscritto con

l’AIL il 2 agosto 2017 (doc. A/20), non ha alcuna rilevanza in questo contesto,

la questione riguardando soltanto l’aspetto strettamente professionale e non

quello relativo al ruolo da lei svolto come amministratrice della società.

A ragione del resto la Cassa

sostiene che la ricorrente non poteva misconoscere il fatto che per porre termine

al periodo di carica quale membro del CdA necessitassero delle modalità diverse

dalla semplice disdetta del contratto di lavoro quale dipendente.

Prova ne è del resto il fatto

innanzitutto che la medesima, in occasione della sua nomina quale membro del

CdA, aveva dovuto sottoscrivere, il 22 dicembre 2016, la relativa istanza di

iscrizione a RC quale membro del CdA della FA 1. E questo, va sottolineato, in

un momento in cui la medesima già era, da quasi un anno, alle dipendenze della

stessa società quale architetto (cfr.doc. A/4). Inoltre ulteriore dimostrazione

sta nel fatto che nel momento in cui, nel gennaio 2018, la ricorrente ha deciso

di dimissionare dalla carica di amministratrice, ha proceduto non solo

all’invio di una lettera alla società, in cui ha espressamente dichiarato di “inoltrare

le mie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di

amministrazione della vostra società” (doc. 2/F), ma ha pure correttamente inviato

tale scritto al competente ufficio RC precisando di aver quel medesimo giorno

(“in data odierna”), presentato le dimissioni con effetto immediato dalla

carica di membro del consiglio di amministrazione e chiedendo di conseguenza di

procedere alla cancellazione quale membro del CdA della FA 1 (doc. A/7). Il

fatto che a dettare tale agire sia stato l’intervento dell’avv. __________ non

muta evidentemente alla sostanza delle cose (doc. A/18).

Né del resto risultano

rilevanti le dichiarazioni prodotte dall’assicurata sottoscritte da __________,

__________ e __________ (doc. A/19) in quanto relative non tanto alla funzione

di amministratrice quanto piuttosto ai suoi rapporti professionali quale

architetto.

Ad ulteriore comprova del fatto

che le dimissioni del 28 luglio 2017 avevano valenza unicamente per il

contratto di lavoro in essere con la FA 1, va detto che la ricorrente ha

indicato nelle proprie dimissioni di rispettare il preavviso legale (cui

rimandava peraltro il contratto sottoscritto il 15 gennaio 2016, doc. A/4), la

disdetta divenendo quindi effettiva alla fine di settembre 2017 (doc. A/5). E

questo mentre che le dimissioni da una carica formale come quella di amministratore

di una SA non sottostanno, come dianzi esposto, né ad approvazione né ad alcun

vincolo legale e/o contrattuale per poter essere efficaci, come del resto doveva

essere noto alla ricorrente visto che nel momento in cui, nel gennaio 2018, ha

ritenuto di dimissionare anche dalla carica di amministratrice, vi ha proceduto

dimettendosi "con effetto immediato". Sia pure osservato che in tale

scritto dell’11 gennaio 2018 la ricorrente non fa alcuna menzione a precedenti

dimissioni. Né del resto, come ricordato dalla Cassa, nemmeno nello scritto

all’Ufficio RC dell’11 gennaio 2018 la ricorrente fa riferimento alla necessità

di procedere personalmente alla propria cancellazione da RC in conformità a

quanto previsto dagli art.938b cpv. 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC, in

considerazione del fatto che gli amministratori non avrebbero notificato le sue

"precedenti" dimissioni (cfr. doc. A/7).

Da quanto precede, si deve

concludere che a ragione la Cassa ha concluso che la ricorrente non ha reso

verosimile di aver validamente dimissionato dalla carica di membro del CdA

della FA 1 in un momento precedente alle formali dimissioni inoltrate alla

società l’11 gennaio 2018 (doc. 5).

Il fatto, richiamato dalla

ricorrente, di essere poco “istruita in materia”, essendo cittadina italiana,

non è rilevante, non potendo l’ignoranza notoriamente essere assunta quale

motivo di giustificazione.

Se ne deve concludere che RI 1

è da considerare amministratrice della società quantomeno sino alle sue

dimissioni inoltrate con scritto 11 gennaio 2018 (radiazione da RC il __________).

2.7.2. RI 2 contesta in ogni caso una

violazione per negligenza grave delle prescrizioni AVS.

Adduce innanzitutto di aver

assunto la carica di membro del CdA unicamente ai fini dell’ossequio dell'allora

vigente LIA, svolgendo per la società solo mansioni tecniche e senza mai

percepire alcuna indennità o gettone di presenza. Sottolinea che infatti la LIA

non imponeva alcun requisito di natura amministrativa o dirigenziale. Rileva

inoltre che la gestione amministrativa era sempre operata da TERZ 1 coadiuvato

dalla __________ in qualità di fiduciari.

A suo dire in sostanza il nesso

di causalità tra l’eventuale negligenza e il danno contributivo sarebbe

interrotto dal grave comportamento degli altri amministratori.

Per le ragioni che seguono,

quanto affermato dall’insorgente non la libera dalla sua responsabilità ex art.

52 LAVS.

In

particolare, non è esimente da responsabilità che la ricorrente abbia

evidenziato di aver assunto la carica di amministratrice della società a motivo

delle sue competenze tecniche (architetto), unicamente per adempiere alle

prescrizioni vigenti in applicazione dell’allora vigente LIA, la legge

cantonale sulle imprese artigianali entrata in vigore il 1. febbraio 2016 e

abrogata a fine 2018, senza percepire alcun compenso e senza aver avuto alcun

potere decisionale. Conformemente alla suevocata giurisprudenza, alla medesima,

nella sua qualità di amministratrice della società, incombevano infatti (almeno)

gli obblighi di vigilanza.

In effetti, le argomentazioni

relative ai motivi che hanno indotto la ricorrente ad assumere la carica di

membro del CdA sono, in relazione alla responsabilità attribuita nell'ambito della

procedura ex art. 52 LAVS, irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di

organo formale di una società comporta l'assunzione di precisi obblighi,

indipendentemente dai motivi per i quali una persona abbia optato per l’accettazione

della carica (STF 29 ottobre 2008, 9C_788/07; STFA 2 dicembre 2003, H 171/02).

Del resto, a ragione la Cassa sottolinea come i suoi obblighi derivavano dalle disposizioni

federali del CO e non dalle prescrizioni cantonali dell'allora in vigore LIA. A

titolo abbondanziale la Cassa ha con pertinenza in ogni modo ricordato che la

LIA non imponeva un'iscrizione quale organo formale della società per svolgere

la funzione di architetto, rispettivamente se ciò fosse stato necessario per

garantire l'ossequio dei requisiti professionali di iscrizione della società a tale

albo, l'art. 5 cpv. 2 RLIA prevedeva comunque l'obbligo, per chi era ritenuto

titolare o membro dirigente, di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle

varie istituzioni sociali come indicato art. 9 left. e LIA. La passività

dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002, H 65/01 del 13 maggio 2002).

Per

quanto riguarda le altre argomentazioni sollevate dalla ricorrente,

segnatamente in relazione ai compiti da lei svolti e al fatto di essere stata

retribuita solamente per le mansioni da dipendente, si osserva che in relazione

alla responsabilità attribuita nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, anche

tali circostanze sono irrilevanti. Infatti, accettando il mandato di

amministratrice di una società anonima RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Alla ricorrente incombeva

quindi, fra l’altro, l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi

venisse effettuato. La giurisprudenza reputa che di regola la mancata deduzione

e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

D’altra parte, contrariamente a

quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente non poteva, nella sua veste di membro

del CdA, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività

a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989 pag. 115).

All’insorgente, che non adduce e

tantomeno documenta di essersi debitamente attivata nella sua veste di organo

formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente

versati, non può quindi che essere imputata una negligenza grave.

Per

quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per i contributi già scaduti

prima della sua entrata in carica, la Cassa a ragione ha rilevato che ella, prima

di assumere la carica, avrebbe dovuto appurare che gli oneri sociali scaduti ed

esigibili fossero già stati pagati e nel caso in cui non le fosse stata data la

possibilità di verificare la contabilità, avrebbe dovuto rifiutare di accettare

il mandato o avrebbe perlomeno dovuto esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (cfr. la STCA 21.2014.1 del 10 ottobre 2014).

In

effetti, per la giurisprudenza il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi paritetici

correnti, ma pure degli oneri sociali scaduti nel corso del periodo precedente

alla sua entrata in funzione. Infatti, egli deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;

RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

Incorrono in un agire

approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non

verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene

il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato in carica alla fine

dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno contributivo

causato dal mancato pagamento del saldo

dei contributi esigibile per

tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore,

non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la

situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno

esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (STCA

dell'8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V.,

A.P., F.C.: in casu l'organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 =

ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re C.G. c. Cassa

professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re

E.S. c. Cassa professionale).

Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo

l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op.cit., n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2), circostanza queste

che non sono state evocate dalla ricorrente e che del resto non sono desumibili

dagli atti.

Come

correttamente rilevato nella decisione contestata (cfr. consid. 8.1. pag. 10),

al momento dell’entrata in carica di RI 1, il 7 febbraio 2017, quale membro del

CdA della FA 1, la situazione debitoria della società nei confronti della Cassa

non era scevra di problemi, avendo essa già in precedenza fatto registrare

difficoltà nel versare regolarmente i contributi, come ben si evince dalla

lunga serie di diffide di pagamento a far tempo dal mese di agosto 2014 e di domande

esecutive dal luglio 2015 (doc. 3/B).

Per

quanto poi riguarda l'anno 2016, la dichiarazione del 13 febbraio 2017 (peraltro

comunque successiva alla sua entrata in carica) cui si appella la ricorrente - con

la quale la Cassa affermava che la FA 1 aveva versato i contributi fino al 31

dicembre 2016, specificando “acconti” (doc. 12) - attesta unicamente che le

fatture emesse sino al 31 dicembre 2016, e quindi anche quelle per il pagamento

degli acconti 2016, erano state onorate. Tuttavia, da tale dichiarazione l’interessata

non poteva desumere, peraltro senza aver effettuato alcuna verifica, che anche

il conguaglio per l'anno 2016 fosse già stato pagato. Un agire prudente e

consono alla carica che aveva appena assunto le avrebbe imposto un’accurata

verifica ancor prima di entrare in carica ed esigere che ciò avvenisse prima di

divenire membro del CdA. Inoltre, a prescindere da ciò, va detto che in ogni

caso la fattura di conguaglio per tale anno è stata emessa, diffidata e

precettata durante il periodo in cui ella era in carica e in quanto tale era

comunque obbligata ad ossequiarne il pagamento.

Per

contro, durante il periodo in cui la ricorrente era in carica, la società ha pagato

unicamente quattro rate della dilazione concessa il 1. marzo 2017 (doc. 2/D),

dopo che con conteggio del 17 febbraio 2017 era stata inviata dalla Cassa la

fattura di chiusura con richiesta di pagamento del conguaglio (doc. 2/D).

A

seguito di tale inadempienza la Cassa è difatti stata costretta a procedere in

via di esecuzione forzata. Il conseguente precetto esecutivo n. __________ è

stato ritirato proprio da RI 1 il 4 luglio 2017 (doc. 3/A). Il fatto, addotto

dalla ricorrente, che sia proprio questo atto esecutivo ad averla motivata alle

dimissioni, peraltro presentate, come visto, soltanto nel gennaio seguente, non

modifica le conseguenze che un simile agire passivo comportano.

Così

stante le cose, non si può misconoscere che l’interessata doveva essere

cosciente del fatto che la società aveva delle difficoltà nel pagamento degli

oneri sociali, ciò che avrebbe dovuto indurla a prendere immediatamente misure

drastiche per risanare la società e far fronte agli scoperti con la Cassa o in

alternativa, qualora le sollecitazioni a liquidare il pagamento dei contributi

non avessero sortito l’effetto sperato avrebbe potuto uscire dalla società per

tempo presentando senza indugio le sue dimissioni e non attendere sino al

gennaio 2018. In tal modo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002).

Come

ben illustrato dalla Cassa e come si evince dalla documentazione agli atti, a

seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la

Cassa ha proceduto dal mese di agosto 2014 e successivamente in modo sempre più

sistematico all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di luglio 2015 all’avvio

di procedure esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi.

Ora, il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento

dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro

che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come

suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società

(STFA 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).

Va poi ricordato che in caso di

inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Infine, il richiamato conteggio

di rettifica del 15 febbraio 2018 relativo al 2016 indica semplicemente una

riduzione pari a fr. 11'190.30 dell'importo dovuto. Come illustrato dalla

Cassa, la ricorrente ha omesso di considerare che tra le varie voci componenti

tale fattura vi era quella rappresentante gli importi già in esecuzione pari a

fr. 54'475.45 (doc. 2/E). Ne discendeva che da tale conteggio (e nemmeno dagli

ulteriori successivi conteggi di rettifica relativi al 2016 e al 2017, doc.

14-16) non era possibile dedurre né l’avvenuto completo pagamento di premi né

un calcolo sbagliato degli stessi. Anzi, come evidenziato dall’amministrazione,

entrambi i qui ricorrenti avrebbero dovuto agire immediatamente per verificare

personalmente presso la Cassa la situazione debitoria della società e sanare il

più presto possibile la situazione.

Questo Tribunale deve pertanto

concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore

sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Ella non poteva, nella veste di

membro del CdA, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società, ma

avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi

paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso

interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e

H 38/01 del 17 gennaio 2002). Ella ha quindi omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice di una SA, ritenuto

che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso

osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006; cfr. anche STFA

H 265/00 del 20 marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002 consid.

2.5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 4c).

Non soccorre quindi

all’insorgente l’asserita circostanza che fossero di fatto altre persone,

segnatamente TERZ 1, ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e

quindi anche delle questioni contributive, ossia il fatto - peraltro non

minimamente comprovato - che all'interno della società fossero state definite

delle competenze. Tali circostanze non sono rilevanti per la responsabilità ex

art. 52 LAVS, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo

nell'ambito della società non scaricando l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9). In effetti, per la giurisprudenza un amministratore

diligente non si può estraniare dai problemi della società evidenziando che

altri si occupavano della gestione (STCA 31.2016.16 del 27 aprile 2017 consid.

2.8. e riferimenti). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la

passività di amministratori, di fatto esclusi dalla gestione della società, í

quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. Nella STF H 13/03

del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha nuovamente ribadito che un amministratore

non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza.

Il mancato uso del potere decisionale

che il mandato conferiva non scagiona quindi la ricorrente dalla propria

responsabilità ex art. 52 LAVS, considerato che la violazione delle norme

legali è possibile anche per omissione. Il suo comportamento è quindi in relazione

di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03

del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002).

Sia peraltro ancora osservato che

l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere stata impedita

nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stata ingannata

mediante raggiri di rilevanza penale da chi aveva di fatto l’incarico di

versare i contributi paritetici e che a causa degli stessi non può esserle

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

Infine,

occorre ribadire ancora che gli amministratori devono rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Né infine la circostanza che la

ricorrente fosse di professione architetto e quindi sprovvista delle competenze

necessarie alle questioni amministrative di una società, permette di sgravarla

dalla sua responsabilità. Il fatto che un amministratore non abbia competenza

alcuna per quanto riguarda i pagamenti o non benefici di alcun diritto di firma

(STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G) non costituisce infatti motivo

liberatorio o di discolpa (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000, e STCA 31.2003.18

del 28 gennaio 2004). Anzi, il fatto di aver assunto l'incarico di membro del

consiglio di amministrazione di una SA allorquando non sarebbe stata in grado

di occuparsi della gestione amministrativa di una società è segno di ulteriore

grave negligenza (STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.8).

In simili circostanze questo

Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica

di membro del consiglio di amministrazione le imponeva, la ricorrente deve

essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. Né

del resto la ricorrente ha comprovato di aver adottato misure o comportamenti

idonei nell’ottica di limitari i danni.

Va

infine fatto presente che, nella misura in cui la ricorrente intende far valere

un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in particolare da parte

di TERZ 1), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA

13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag.

306).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere

quindi una sua negligenza grave.

Pur trattandosi, dal profilo

dogmatico, di una responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza

invalsa la responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come

responsabilità causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP

9/1996, p. 1080) con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2

novembre 2012; Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto

penale, assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto

societario, CFPG n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una

illiceità (violazione delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni

sociali) la colpa è pertanto di regola presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno

2018; Frey/Mosimann/Bollinger, AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12;

Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018 p.

7).

2.7.3. La

ricorrente contesta inoltre di essere incorsa in una violazione dell’art. 35

cpv. 2 OAVS.

Va qui ricordato che secondo la

giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a

un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso

successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re

A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla

violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv.2 OAVS

(STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

L’art. 35

cpv. 2

OAVS stabilisce infatti che i datori di lavoro devono comunicare

alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei

salari durante l’anno corrente. Tale dovere del datore di lavoro è importante

in quanto consente alla Cassa di adeguare rispettivamente attualizzare gli

acconti (art. 35 cpv. 2 OAVS) ed evitare in tal modo conguagli troppo elevati

(STCA 31. 2001.18 del 18 febbraio 2002).

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti, rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di

riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo

conteggio finale siano presenti (cfr. STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1 e

giurisprudenza citata). Nella STF

9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…)

Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen

Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System

der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.

Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers

bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres

positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der

Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen

Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen

Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.

35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem

Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002

E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

Nel

caso in esame, la Cassa ha ammesso una violazione grave dell'obbligo di

comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come

conseguenza per la società di pagare acconti mensili manifestamente inferiori

al dovuto.

In effetti, non può essere

negato che, con riferimento a quanto dianzi esposto, la FA 1, versando acconti

troppo bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio

finale in tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente

ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art.

35 cpv. 2 OAVS. Pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi (cfr. in

merito la tabella riassuntiva al doc. 9), si è finanziata ponendo il rischio

imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza

grave secondo la giurisprudenza, considerato come il pagamento degli oneri

sociali deve avere la stessa priorità del pagamento dei salari (STF 9C-701/2018

del 27 novembre 2018 e 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).

Di

tale negligenza grave devono rispondere i qui ricorrenti, visti gli obblighi

derivanti loro dalla funzione assunta quale amministratori di una SA (cfr.

consid. 1.1).

La

Cassa ha in particolare ben illustrato che la violazione consisterebbe nel

fatto che “per il 2017 è stata riscontrata la seguente differenza: anno

2017: acconti fatturati in base ad una somma annua dei salari di CHF 750'024.00

a fronte di salari effettivi pari a CHF 1'556'110.00. Ciò che comporta una

differenza in più del 107,47%” (decisione contestata, pag. 12, doc. 3).

Questo

Tribunale non può che aderire all’assunto della Cassa, dalla documentazione

agli atti essendo evidente che la società in oggetto non ha ottemperato agli

obblighi di cui all'art, 35 cpv. 2 OAVS, non avendo comunicato alla Cassa le

necessarie informazioni per una corretta valutazione di congrui acconti.

Del

resto il fatto che l’aumento della massa salariale a fr. 1'556'110.- sia

avvenuta il 28 febbraio 2018 (doc. D), e quindi successivamente alle dimissioni

della ricorrente, non modifica la circostanza che, in violazione dell’art. 35

cpv. 2

OAVS, la società avesse preventivamente annunciato alla Cassa

salari troppo esigui rispettivamente non avesse tempestivamente comunicato i

mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente,

impedendo un adeguamento degli acconti (art. 35 cpv. 2 OAVS).

Quanto all’allegazione della

ricorrente, per la quale con comunicazione del 28 febbraio 2017 la società avrebbe

chiesto l’aumento degli acconti annunciando “correttamente” una massa salariale

annua di fr. 852'000.- (“…cogliamo l’occasione anche per chiedervi di

aggiornare le fatture 2017 sulla base di una massa salariale annuale AVS di fr.

852'000.-“, doc. 10), ciò che escluderebbe quindi una violazione dell’art. 35

cpv. 2 OAVS, considerato come la maggior parte dei dipendenti ha cominciato

l'attività lavorativa dopo il mese di aprile 2017, la Cassa ha fatto rilevare

che tale richiesta di modifica è risultata comunque nettamente insufficiente e

in quanto tale, secondo giurisprudenza, non può assurgere a motivo di liberazione.

In effetti, come ben illustrato

dalla Cassa, l'adeguamento degli acconti ha avuto effetto solo a partire dalla

mensilità di marzo 2017. Inoltre, richiamata la giurisprudenza per la quale è

comunque data una violazione dell'obbligo di comunicare se, malgrado la comunicazione

di un aumento della massa salariale, lo scarto finale, tra acconti e conguaglio

risulta essere superiore al 10%, nel caso in esame, come emerge dalla tabella prodotta

in causa (doc. 9), anche volendo considerare il volume annuo dei salari al mese

di febbraio 2017 (quando la società ha richiesto l'aumento degli acconti su una

base di fr. 852'000.-) oppure al mese di settembre, al momento dell'asserita

fine del periodo di carica quale membro del CdA della ricorrente risulta in

ogni caso una chiara violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS.

La Cassa ha in effetti ben

illustrato che per non incorrere in una simile violazione la somma definitiva

dei salari per l'anno 2017 avrebbe dovuto essere al massimo di fr. 937'200.-

(ossia fr. 852'000/100) x 110], ragione per cui “questo importo esclude

qualsivoglia contestazione inerente la presunta mancata violazione dell'obbligo

di comunicare, ritenuto uno scarto di CHF 618'910.00 tra cifra limite

sopraindicata e l'importo comunicato dalla società quale base di calcolo del

conguaglio 2017 (CHF 1'556'110.00, dichiarazione dei safari 2017 agli atti)”

(risposta, pag. 9).

Ad ulteriore conferma dell’avvenuta

violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, la Cassa ha osservato che “Giova anche

rammentare che il saldo finale dell'anno 2017 è così elevato (CHF 148'446.20,

di cui imputati alla ricorrente "soli" CHF 132'819.00 in ragione

delle dimissioni del 12 gennaio 2018) per il fatto che la società ha pagato

acconti solo fino a giugno e per un importo notevolmente inferiore al dovuto.

In tal modo la società, e quindi i suoi organi, ha fatto in modo di trasferire

il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la

giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente

(STF 27 novembre 2018, 9C_701/2018)” (risposta di causa, pag. 9, doc. II).

A

tali argomentazioni questa Corte deve aderire, rilevato altresì nuovamente che la

giurisprudenza prevede che, in ossequio al principio dell'obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla Cassa di compensazione

non sia corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. 11/1b).

Del resto, dalla documentazione

agli atti emerge chiaramente che al momento della richiesta di acconto gli

amministratori della società, fra i quali anche la ricorrente, avevano

sufficienti elementi per valutare se una simile richiesta fosse adeguata

rispettivamente per rilevare che gli acconti erano notevolmente inferiori

all’incremento dei salari versati durante il periodo in oggetto.

Ne consegue che, tenuto conto del

periodo in cui era in carica, ossia dal 7 febbraio 2017 sino alle dimissioni

dell’11 gennaio 2018, e della giurisprudenza citata, RI 1 deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2016 e

2017.

2.8. Ricorso del 17 novembre 2020 di RI

Considerandi

2.

(inc. 31.2020.28)

RI

2.

è stato amministratore unico della FA 1 dal 15 maggio 2013 al 22 giugno 2016

e in seguito presidente del CdA fino alle dimissioni presentate il 31 gennaio

2018.

Anche nei suoi confronti la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52

LAVS di fr. 184'098.95 per contributi paritetici non versati dalla società nel

2016.

e 2017 e, quindi, contributi non soluti e scaduti nel periodo in cui egli

era amministratore della società.

Il

ricorrente censura nondimeno una sua intenzionalità o negligenza grave in

relazione al danno imputategli affermando che il signor __________ della __________

lo rassicurava sull'andamento della società. A suo dire l’unico vero

amministratore della società era TERZ 1, colui che prendeva le decisioni per

l’azienda ed era sempre lui che si occupava dell’amministrazione e dei contatti

con la fiduciaria”, lui era chi firmava i bilanci della ditta (ricorso pag.

5). Solo in seguito al fallimento della società egli era del resto venuto a

conoscenza del bilancio e del conto economico 2016 sottoscritto dal signor TERZ

1.

Non sarebbe peraltro mai venuto a conoscenza di diffide o procedure

esecutive relative all'incasso dei contributi. Egli non aveva peraltro alcun

potere decisionale all’interno della società e non era messo al corrente della

gestione e dell’andamento della stessa. Il suo ruolo era insomma del tutto

marginale. L’unica leggerezza che gli sarebbe imputabile sarebbe insomma quella

di aver accettato di ricoprire “dei ruoli di rappresentanza di una ditta,

quando in realtà non aveva intenzione di sobbarcarsi le incombenze derivanti da

un’esecuzione conforme del ruolo per il quale era iscritto a RC” (doc. I

pag. 5).

2.8.1

Quanto

sostenuto dal ricorrente non è sufficiente per esonerarlo da una sua

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Richiamato

integralmente quanto dianzi esposto in merito alle – parzialmente analoghe –

contestazioni formulate dal RI 1, e in particolare al consid. 2.7.2 circa i

compiti che pertoccano giusta l’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore,

nella fattispecie, ricordato come l'accettazione della carica di organo formale

di una società comporta l'assunzione di precisi obblighi, quanto addotto da RI

2.

non è esimente da responsabilità.

Come ha ben esposto la Cassa

nella decisione contestata, il ricorrente, nella sua funzione di amministratore

unico dapprima e presidente del CdA poi, e quindi quale organo formale, doveva

adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la

massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da osservare nei propri

affari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Si ricorda

nuovamente che l'Alta Corte ha in particolare rilevato che "scopo della

norma (art. 716a cpv. 1 CO) e di evidenziare che il mandato quale consigliere

di amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità" (cfr. STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999).

All'organo formale spetta

quindi di vigilare puntualmente, adoperando la diligenza necessaria alla

corretta gestione degli affari sociali, affinché i contributi, prelevati dai salari

dei dipendenti giusta l'art. 51 LAVS, siano regolarmente versati ed esaminare

tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta delta contabilità

aziendale (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003, consid. 3.1; STFA H 208 + 209/00

del 28 aprile 2003, consid. 7.2.1). Questi obblighi gli incombono indipendentemente

dalle eventuali rassicurazioni di terzi sulla posizione debitoria della

società. Se così non fosse, si finirebbe per legittimare la figura

dell'"uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002; H 225/00 del

13.

febbraio 2001; cfr. anche STCA 31.2002.21 del 16 aprile 2003).

Del resto deve essere nuovamente

ribadito quanto già dianzi sottolineato e meglio che per la giurisprudenza un

organo formale non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non si era occupato della gestione della società poiché essa non

rientrava nella sua funzione oppure di non aver avuto potere decisionale,

pretendendo quindi di avere avuto un ruolo subalterno, poiché tale agire

configura già di per sé una grave negligenza (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003,

STCA 31.2011.9 del 20 marzo 2012).

In applicazione di questa

giurisprudenza, il ricorrente non poteva quindi, nella sua veste di

amministratore, con diritto di firma individuale, accontentarsi di un ruolo

passivo (STCA 31.2012.3 del 19 ottobre 2012). Proprio la passività da lui dimostrata

e che egli medesimo sottolinea, ammettendo che “non supervisionava il

versamento degli stupendi né tantomeno aveva un potere di disposizione sul

versamento dei contributi paritetici”, essendo a suo dire di fatto “emarginato”

dalla società, ove peraltro ammette di essersi accontentato di ricevere

sommarie rassicurazioni da parte della società fiduciaria (doc. I pag. 9), integra

una grave violazione degli obblighi che discendevano dal ruolo di amministratore

unico prima e presidente del CdA dopo.

Del resto sia nuovamente sottolineato

che l'essersi fidato delle rassicurazioni di terzi, senza una verifica accurata

della situazione debitoria, è pure un segno di grave negligenza (STCA

31.2018.23

del 17 ottobre 2019 consid. 2.6), considerato peraltro che la giurisprudenza

ha ripetutamente sottolineato che la passività a dispetto della conoscenza

(anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag.115).

A ragione la Cassa fa del resto

rilevare che nella misura in cui il ricorrente ammette di fatto la propria

inattività amministrativa affermando di essere venuto a conoscenza della

situazione debitoria della società solo al momento del fallimento della stessa,

“dimostra in sostanza di fatto il disinteresse mostrato nei confronti della

sua carica di amministratore, che si è semplicemente accontentato di rivestire

un ruolo di secondo piano nella gestione della società, costituendo inequivocabilmente

una negligenza grave ai fini del riconoscimento della sua responsabilità per il

danno subito dalla Cassa” (STFA H 445/00 del 28 maggio 2002; STCA 31.2002.43

del 30 gennaio 2003 e 31.2015.11 del 3 febbraio 2016).

La Cassa ha del resto non da

ultimo ricordato che il fatto che il ricorrente abbia ritirato, il 23 ottobre

2017, il precetto esecutivo relativo al mancato pagamento dell'acconto di

luglio 2017 pari a fr. 8'662.65 (e quindi precedentemente al fallimento

decretato il 15 maggio 2018) dimostra che egli dovesse essere cosciente del

fatto che la società aveva delle difficoltà nel pagamento degli oneri sociali.

Tale consapevolezza avrebbe dovuto indurlo innanzitutto a informarsi presso la

Cassa, quindi a prendere immediatamente misure drastiche per risanare la società

e far fronte agli scoperti con la Cassa o in alternativa a dimettersi dalla carica

di presidente del CdA, e non attendere a fare questo passo sino al 31 gennaio

2018.

La passività dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del

21.

maggio 2003; H 65/01 del 13 maggio 2002).

Come già concluso sopra con

riferimento a RI 1, il ricorrente non può dunque sottrarsi alla sua

responsabilità riferendosi al comportamento di terze persone occupate nella

gestione della società, se il suo comportamento costituisce ugualmente una

grave violazione dei doveri che incombono ad un organo formale di una società

(STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010; STCA 31.2011.3 del 26 settembre 20113).

Sia peraltro nuovamente ribadito

che relativamente alla possibile responsabilità di terzi nella gestione della

società, l'art. 759 CO non trova applicazione nell'ambito della responsabilità

ex art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno risarcitorio in

relazione alla gravita dell'errore commesso dai responsabili (Pratique VSI

1996, pag. 306; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000).

2.8.2

RI 2 pretende di potersi discolpare adducendo

di aver ritenuto come sanata la violazione ex art. 35 cpv. 2 OAVS in seguito

alla comunicazione della Cassa del 13 febbraio 2017 (doc. L inc. 31.2020.28).

Rileva inoltre che a suo dire i conteggi di rettifica del 15 febbraio 2018 e

del 27 giugno 2018, riguardanti rispettivamente il 2016 e 2017, esponevano

addirittura un saldo a favore della società (doc. N inc. 31.2020.28).

Come dianzi anticipato (cfr.

consid. 2.7.3), la giurisprudenza in merito agli obblighi di comunicazione

previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, sottolinea che tra i doveri del datore di

lavoro vi è anche quello di comunicare ogni cambiamento in relazione alla massa

salariale, così da consentire alla Cassa di adeguare rispettivamente

attualizzare gli acconti (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS) ed evitare conguagli troppo

elevati (cfr. STCA 31.2001.18 del 18 febbraio 2002 consid. 2.9; STCA 31.2000.14/16

del 25 giugno 2001 consid. 2.12), ritenuto come un mutamento importante sia da

considerare una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10%

rispetto all'originaria somma dei safari presumibile (STF del 10 agosto 2016,

9C_247/2016; STCA del 5 ottobre 2016, inc. 31.2016.6). La giurisprudenza

federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell'obbligo di informare

la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa

salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione

superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

Come già esposto al cosid. 2.7.3,

cui si rinvia, nel caso in esame la Cassa ha potuto rilevare da parte della

società una violazione grave dell'obbligo di comunicare previsto dall'art. 35

cpv. 2 OAVS, non avendo comunicato all’amministrazione le informazioni utili ad

una corretta valutazione di congrui acconti, con la conseguenza che la società ha

pagato acconti mensili manifestamente inferiori al dovuto. In particolare la

Cassa ha descritto come segue le differenze riscontrate:

" anno 2016:

acconti fatturati in base ad una somma annua dei salari di CHF 240'000.00 a

fronte di salari effettivi pari a CHF 856-977.00. Ciò che comporta una differenza

in più del 257,07%;

anno 2017: acconti fatturati in base ad una somma annua dei salari

di CHF 750'024.00 a fronte di salari effettivi pari a CHF 556'110.00. Ciò che comporta

una differenza in più del 107,47%.”

La conclusione della Cassa va condivisa,

ritenuto anche che, come già dianzi esposto (consid. 2.7.3), la Cassa ha

precisato che la richiesta di modifica del 28 febbraio 2017 è risultata

nettamente insufficiente e in quanto tale secondo la giurisprudenza non può

assurgere a motivo di liberazione.

Per quanto concerne la

dichiarazione del 13 febbraio 2017 (doc. 16), richiamata dal ricorrente in sede

di opposizione alla decisione del 15 luglio 2020, come con pertinenza osservato

dalla Cassa, la stessa si limitava ad attestare che le fatture emesse sino al

31.

dicembre 2016, e quindi anche quelle per il pagamento degli acconti 2016, erano

state onorate. Tuttavia, non essendo indicata la base di calcolo il ricorrente

non poteva desumere alcunché in relazione alla violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Nella decisione contestata la

Cassa ha ulteriormente osservato che il ricorrente semmai “avrebbe dovuto verificare

già nel corso del 2016 la relativa base di calcolo e comunicare alla Cassa una

congrua somma annua salariale, dovendosi peraltro attendere di dover ricevere

successivamente una consistente fattura di conguaglio per l'anno 2016 (saldo

finale 2016 insinuato nel fallimento: CHF 54'871.95). Inoltre il fatto che

affermi che "era convinto che a seguito della comunicazione del

13.02.2017, i contributi AVS per il 2016 fossero stati regolarmente

pagati" evidenzia che l'opponente fosse a quel tempo cosciente - quindi

ben prima del fallimento - che la società avesse pagato contributi

manifestamente inferiori al dovuto, finanziando così indirettamente la società

e trasferendo di conseguenza il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni

sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento

gravemente negligente (STF 27 novembre 2018, 9C_701/2018). Per quanto attiene

al conteggio di rettifica del 15 febbraio 2018 relativo al 2016 esso indica

semplicemente una riduzione pari a CHF 11'190.30 dell'importo dovuto. Infatti

l'opponente ignora che tra le varie voci componenti tale fattura vi era quella

rappresentante gli importi già in esecuzione per tale anno pari a CHF

54'475.45. Quindi, anche da tale documento, il signor RI 2 non avrebbe mai

potuto desumere che non vi fossero pendenze aperte per il 2016, anzi, esattamente

il contrario, visto quanto indicato avrebbe dovuto agire immediatamente per

verificare personalmente con la Cassa la complessiva situazione debitoria della

società e sanare il più presto possibile la situazione. Le stesse valutazioni

valgono anche per il conteggio di rettifica del 27 giugno 2018 riguardante il

2017.” (doc. 3 pag. 15).

A tali considerazioni, che

peraltro in sede di ricorso sono rimaste sostanzialmente incontestate, questa

Corte deve aderire e di conseguenza ammettere che la società in oggetto non ha

ottemperato agli obblighi di cui all’art. 35 OAVS.

Ne

discende che il ricorrente, in applicazione analogica di quanto esposto al

consid. 2.7.3 che precede, va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato

pagamento di fr. 184'098.95 di contributi paritetici dovuti dalla FA 1 in via

solidale con RI 1.

2.9

2.9.1

Gli insorgenti non hanno fatto

valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – le

quali neppure emergono dalle tavole processuali – che, seppur appurata

l’esistenza di una negligenza grave, avrebbero potuto legittimare il datore di

lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Conformemente

la giurisprudenza costituisce motivo di giustificazione il caso in cui

un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a

una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare

l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C-812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 668s, pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA

H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid.

4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27

giugno 1994 nella causa M.).

2.9.2

Nel caso in esame, come detto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa nel senso

della succitata giurisprudenza.

In particolare, nemmeno è

stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con

una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi

fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).

Del

resto, come visto al consid. 2.8, la società non ha provveduto

certo in modo eccepibile al pagamento degli oneri sociali, essendo stata

oggetto di sistematiche diffide di pagamento dal mese di agosto 2014 e

procedure esecutive con precetti esecutivi dal luglio 2015 (cfr. doc. 3B, 7, 8).

Inoltre, sono rimasti scoperti buona parte degli acconti oltre al conguaglio di

fine anno per il 2016 e 2017.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare,

di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della

società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V

188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro gli insorgenti

nemmeno fanno valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come

detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al

caso in esame.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza

federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).

2.10

RI 1 ha chiesto l’edizione dall’UF di __________gli atti relativi

alla società (doc. I pag. 8).

Occorre innanzitutto ricordare che

per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,

pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag.

28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione

agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza. Va del resto

rilevato che la Cassa ha prodotto ampia e dettagliata documentazione, inclusa

quella servita per fissare le rivendicazioni salariali, tra cui gli atti

dall’Ufficio fallimenti, e che alle parti è stata regolarmente data la possibilità

di visionarla (cfr. consid. 1.8).

2.11

In conclusione, visto quanto

sopra, essendo venuti meno agli obblighi di membro del CdA (RI 1)

rispettivamente di amministratore unico e presidente del CdA (RI 2), e non

sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato

versamento degli oneri sociali, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex

art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 184'025.65

rispettivamente fr. 184'098.95 per i contributi partiteci dovuti per gli anni

2016.

e 2017 dalla FA 1.

Le querelate decisioni vanno quindi

confermate, mentre i ricorsi vanno respinti. Essendo la procedura gratuita, non

si prelevano spese di procedura. Sia in proposito precisato che essendo i

ricorsi stati presentati il 17 e 18 novembre 2020, in applicazione dell’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA, alla presente procedura non si applicano né il

nuovo art. 61 lett. a LPGA (che non prevede più la gratuità della procedura) né

il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA (che

prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede rispettivamente in

caso di comportamento temerario o sconsiderato), entrambi in vigore dal 1.

gennaio 2021.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha

stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni