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Decisione

31.2020.30

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Respinta l'eccezione di prescrizione. Accertata una violazione dell'obbligo di vigilanza

4 marzo 2021Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.7. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.8. Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.9. Nella

fattispecie concreta, nel periodo in questione l’insorgente era amministratore

unico della società.

A

tal riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H

171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H

38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Considerandi

2.10

Il

ricorrente sostiene che, a seguito del trasferimento della sede della società in

Ticino e delle sue dimissioni quale amministratore unico, non aveva più il

diritto di firma sui conti bancari societari e quindi non poteva intervenire

affinché fosse pagato il dovuto.

Va

qui ricordato che la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per i

contributi dovuti nel 2016 dalla succursale di __________ e che quell’anno egli

era amministratore unico della società con allora sede a __________. Quindi

egli è tenuto a rispondere per i contributi dovuti dalla succursale. Il fatto

che la società abbia trasferito la sede in Ticino, con una breve parentesi nel

Canton __________, non ha pertanto alcuna influenza sulla sua responsabilità ex

art. 52 LAVS.

2.11

La

giurisprudenza ha avuto modo di statuire che il conguaglio per il pagamento dei

contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni

dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest'ultimo per il relativo

importo (STCA del 7 febbraio 2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa

negligenza riferita alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2

OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con

riferimenti).

L’art.

35.

cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa

di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante

l’anno corrente.

Secondo

la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e

nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008

nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato

rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in

lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza

della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria

somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non

devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo

la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente

ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della

cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e

quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti

mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano

presenti.

Ritornando

alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:

"

(…) Nella fattispecie, per quanto riguarda

l’anno 2016, la Cassa ha fatturato acconti secondo una base salariale annua

presumibile di CHF 300'000.00 (CHF 25'000.00 mensili; doc. B), mentre

l’ammontare effettivo dei salari si è poi rivelato essere pari a CHF 554'793.00

(doc. C), ovvero superiore di CHF 254'793.00 rispetto all’importo preso in

considerazione per fatturare gli acconti, ciò che rappresenta una differenza

pari al 84.93%. (…)” (Doc. 3 pag. 8)

Pertanto,

il ricorrente avrebbe dovuto annunciare alla Cassa l’importante aumento della

massa salariale. Non risulta inoltre che allora egli abbia proceduto ad un accantonamento

nel senso della succitata giurisprudenza. Trattandosi quindi di una violazione

dell’art. 35 cpv. 2 OAVS l’insorgente deve rispondere per il conguaglio 2016

anche se emesso dopo le sue dimissioni.

Non

essendo stati infine fatti valere motivi di discolpa o di giustificazione, la responsabilità

ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.

In queste circostanze, non avendo

adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il

ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito

dalla Cassa.

2.12

Da

ultimo, va fatto presente che la precaria situazione economica descritta dal ricorrente non è rilevante ai fini

del presente giudizio.

Nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto

del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere

gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel

caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza

(RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona

giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha

appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a

priori escluso (STCA 31.2009.4 del

20.

gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su

un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa

risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per

applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,

nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità

d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.13

Visto

quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.14

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit

Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans

le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342;

Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les

art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98

nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso

concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei

confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di

prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata

circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI

per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti