31.2020.30
Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Respinta l'eccezione di prescrizione. Accertata una violazione dell'obbligo di vigilanza sul pagamento dei contributi paritetici
4 marzo 2021Italiano29 min
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.30
BS/sc
Lugano
4 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, iscritta il 4 giugno 2010 a Registro di Commercio del Canton __________ e
con sede a __________, ha avuto una succursale a __________, iscritta a
Registro di Commercio del Canton Ticino il 21 novembre 2010 e cancellata il 24
maggio 2017 (cfr. estratti RC informatizzati).
La
sede principale è stata trasferita dapprima a __________ (FUSC 24.05.2017), poi
ad __________ (FUSC 11.06.2018) ed infine nuovamente a __________ (FUSC 21.05.2019).
RI
1 è stato amministratore unico della società dal 21 novembre 2010 al 24 maggio
2017, a seguito delle sue dimissioni del 17 maggio 2017.
Gli
è succeduto __________ quale nuovo amministratore unico fino al fallimento della
società (20 novembre 2019), mentre TERZ 1 ha ricoperto la carica di gerente
dall’11 giugno 2018 al 7 maggio 2019.
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro durante i seguenti periodi:
-
per la succursale di __________: dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2017 per i
contributi paritetici AF (assegni familiari) / AFI (assegni familiari
integrativi) / Lorform (Fondo per la formazione professione) con il numero di conteggio
__________;
-
per la sede di __________: dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2018 per i
contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI/Lorform con il numero di conteggio __________;
-
per la sede di __________: dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2019 per i
contributi partiteci AF/AFI e Lorform con il numero di conteggio __________;
-
per la sede di __________: dal 1° giugno 2019 fino al fallimento per i
contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI e Lorform con il numero di
conteggio __________.
Il
20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 l’Ufficio esecuzioni di __________ ha
rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi non pagati
dalla società per gli anni dal 2016 al 2018 (doc. X/3).
Con
decreto del 20 novembre 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente
autorizzato la liquidazione mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art.
231 LEF.
Il
19 giugno 2020 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________
il proprio credito contributivo nei confronti della società per gli anni 2016 –
2019 (quest’ultimo sino al mese di maggio) per complessivi fr. 32'230,80
(rettificato il 20 novembre 2020 in fr. 31'130,95). Per quel che concerne la
succursale di __________ il credito insinuato per i contributi AF/AFI e Lorform
ammonta a fr. 4'621,20 (importo rimasto invariato dalla rettifica; doc. X/1 e 2).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 14 agosto 2020,
confermata con decisione su opposizione del 12 novembre 2020, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 3846,95, importo corrispondente al conguaglio 2016 dei
contributi AFI/AF/Lorform per l’anno 2016 di spettanza della succursale di __________
(doc. 1 e 3).
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Sostiene
che la Cassa non ha tenuto conto del trasferimento della società in Ticino e
delle sue dimissioni del 17 maggio 2017 dalla carica di amministratore unico, motivo
per cui egli non aveva più diritto di firma sui conti bancari societari per
pagare i contributi rimasti scoperti. Rileva che nel 2018 la società ha versato
fr. 75'691,40 di contributi arretrati e ritiene inspiegabile che l’amministrazione
con quel versamento non abbia compensato anche i contributi dovuti dalla
succursale. Rimprovera alla Cassa di aver atteso 3 anni dalle sue dimissioni
per far valere la richiesta di risarcimento, contestando di fatto la
tempestività della stessa.
Evidenzia
infine la sua precaria situazione finanziaria.
1.5. Con
la risposta di causa, con riferimento alle motivazioni contenute nella
decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il mancato pagamento dei
contributi AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ della FA 1.
1.6. Il
6 gennaio 2021 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di
causa (V).
1.7. In
data 14 gennaio 2021 la Cassa ha duplicato (VIII).
1.8. Il
19 gennaio 2012 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (VIII),
il quale non ha inoltrato alcune osservazioni.
1.9. Il
TCA ha richiamato dalla Cassa copia delle insinuazioni di credito e degli
attestati di carenza beni (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito degli attesti di carenza beni (ACB) rilasciati
il 20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 (doc. X/2) la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al
ricorrente, amministratore unico della società in carica nel 2016, i contributi
AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ nel medesimo anno.
2.3. In
sostanza il ricorrente ritiene la presente procedura tardiva.
L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05
del 23 novembre 2006).
Dal
1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il
diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che
dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del
danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è
stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il
credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a
questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una
simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando
la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via
di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione
con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua
estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha
adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà
adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a
conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di
risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”;
per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in
vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998,
pag. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC
1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23
luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è
opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore
di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave
le prescrizioni legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag.
116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti
dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali
concernenti la procedura di risarcimento.
L’art.
49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che
regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo
rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il
diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.”.
In
concreto, con il rilascio del primo attestato di carenza beni del 20 ottobre
2018 (doc. X/3), conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di
prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31
dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore
il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020. Ne consegue che
applicabile è il nuovo termine di tre anni dal rilascio del primo attestato di
carenza beni.
La
decisione risarcitoria, datata 14 agosto 2020, è pertanto tempestiva.
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno di complessivi fr. 3'816,30 fatto valere nei confronti
del ricorrente corrisponde al conguaglio 2016 dei contributi AF/AFI/Lorform non
soluti dalla succursale di __________, così come risulta dal conteggio allegato
alla decisione di risarcimento (doc. 1) e dallo specchietto inerente all’evoluzione
del pagamento dei contributi (sub doc. 8). I contributi sono stati determinati
sulla base della relativa distinta salari (doc. 3/B).
Visto
quanto sopra la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno, né del
resto il ricorrente l’ha contestato.
2.5. Il
ricorrente sostiene che i contributi del 2016 rimasti scoperti relativi alla
succursale di __________ dovevano essere compensati con i contributi arretrati che
la sede principale della società aveva versato nel 2018.
Va
qui ricordato che, conformemente all’art. 86 CO, chi
ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del
pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv.1). Ove tale
dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal
creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente
opposizione (cpv. 2).
A sua volta,
l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa il
debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà
imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si
procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima
(cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione
proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà
imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cpv. 3). Secondo
giurisprudenza, nell’ambito della procedura di versamento dei contributi AVS,
vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti arretrati vengono
imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK 1988 pag. 602;
SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito il diritto di
dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono ostacolati i
legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica consistono
unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi (SVR 2000 AHV
nr. 13 pag. 43; cfr. anche STF inedita 30 gennaio 2006 nella causa R, H 118/05,
consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H 232/04, consid. 2.2).
Nella
risposta di causa la Cassa ha precisato che:
"
(…) Orbene, nel presente caso
occorre evidenziare come la società avesse due conteggi aperti con la Cassa, il
primo riguardava l’assoggettamento AF/AFI/Lorform della succursale di __________
(conteggio n° __________), mentre il secondo l’assoggettamento AVS/AI/IPG/AD/AF/AFI/Lorform
(conteggio n° __________) relativo al periodo in cui la società aveva la sede
principale a __________.
Il pagamento di CHF 75'691.40 (doc. 4) al quale si
riferisce il ricorrente riguardava il secondo conteggio (n° __________) ed è relativo
ad un accordo intervenuto tra la società e la Cassa, dopo il deposito da parte
di quest’ultima il 7 marzo 2018 di un’istanza di fallimento senza preventiva
esecuzione ex art. 190 LEF (doc. 5). Nell’ambito della di tale procedura,
relativa peraltro ad uno scoperto di CHF 99'737.20 (per il periodo 1. giugno
2017 – 31 marzo 2018), era stato previsto un piano di rientro in quattro rate
di CHF 15'000.00 mensili e un pagamento finale di CHF 80613.95, corrispondenti
a quanto indicato nel verbale d’udienza presso la Pretura di __________ del 2
maggio 2018 e nell’estratto ivi presentato dalla Cassa (doc. 6 e 71-2).
Nel consegue che per la fattispecie, gli amministratori
della società, quando quest’ultima aveva sede principale a __________, hanno
espresso chiaramente la volontà che suddetti pagamenti coprissero espressamente
ed esclusivamente gli scoperti del conteggio n° __________ (periodo di
affiliazione dal 1.giugno 2017 al 30 giugno 2018) e non gli scoperti del 2016
riferiti ad un altro conteggio, per una diversa tipologia di affiliazione e
relativi alla succursale di __________ della società (periodo di affiliazione
dal 1.novembre 2013 al 31 maggio 2017). (…)” (sottolineatura del redattore; doc.
III pag. 3-4)
Per
questi motivi rettamente la Cassa non ha compensato i contributi qui richiesti
ex art. 52 LAVS con i contributi paritetici arretrati versati dalla società con
sede a __________.
Ne
consegue che l’ammontare del danno di fr. 3'846,95 richiesto al ricorrente merita
conferma.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.7. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.8. Ai
sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.9. Nella
fattispecie concreta, nel periodo in questione l’insorgente era amministratore
unico della società.
A
tal riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
2.10. Il
Considerandi
ricorrente sostiene che, a seguito del trasferimento della sede della società in
Ticino e delle sue dimissioni quale amministratore unico, non aveva più il
diritto di firma sui conti bancari societari e quindi non poteva intervenire
affinché fosse pagato il dovuto.
Va
qui ricordato che la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per i
contributi dovuti nel 2016 dalla succursale di __________ e che quell’anno egli
era amministratore unico della società con allora sede a __________. Quindi
egli è tenuto a rispondere per i contributi dovuti dalla succursale. Il fatto
che la società abbia trasferito la sede in Ticino, con una breve parentesi nel
Canton __________, non ha pertanto alcuna influenza sulla sua responsabilità ex
art. 52 LAVS.
2.11
La
giurisprudenza ha avuto modo di statuire che il conguaglio per il pagamento dei
contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni
dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest'ultimo per il relativo
importo (STCA del 7 febbraio 2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa
negligenza riferita alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2
OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con
riferimenti).
L’art.
35.
cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa
di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante
l’anno corrente.
Secondo
la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e
nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008
nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato
rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in
lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza
della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria
somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non
devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.
Secondo
la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione
i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente
ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della
cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e
quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla
legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro
che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo
alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza
assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti
mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano
presenti.
Ritornando
alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:
"
(…) Nella fattispecie, per quanto riguarda
l’anno 2016, la Cassa ha fatturato acconti secondo una base salariale annua
presumibile di CHF 300'000.00 (CHF 25'000.00 mensili; doc. B), mentre
l’ammontare effettivo dei salari si è poi rivelato essere pari a CHF 554'793.00
(doc. C), ovvero superiore di CHF 254'793.00 rispetto all’importo preso in
considerazione per fatturare gli acconti, ciò che rappresenta una differenza
pari al 84.93%. (…)” (Doc. 3 pag. 8)
Pertanto,
il ricorrente avrebbe dovuto annunciare alla Cassa l’importante aumento della
massa salariale. Non risulta inoltre che allora egli abbia proceduto ad un accantonamento
nel senso della succitata giurisprudenza. Trattandosi quindi di una violazione
dell’art. 35 cpv. 2 OAVS l’insorgente deve rispondere per il conguaglio 2016
anche se emesso dopo le sue dimissioni.
Non
essendo stati infine fatti valere motivi di discolpa o di giustificazione, la responsabilità
ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.
In queste circostanze, non avendo
adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il
ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito
dalla Cassa.
2.12
Da
ultimo, va fatto presente che la precaria situazione economica descritta dal ricorrente non è rilevante ai fini
del presente giudizio.
Nella
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto
del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere
gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere
riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel
caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza
(RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona
giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha
appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a
priori escluso (STCA 31.2009.4 del
20.
gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su
un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa
risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per
applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione
(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,
nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità
d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).
2.13
Visto
quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la
decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.14
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1.
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di
“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit
Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans
le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342;
Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les
art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98
nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso
concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei
confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di
prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata
circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI
per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti