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Decisione

31.2020.30

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Respinta l'eccezione di prescrizione. Accertata una violazione dell'obbligo di vigilanza sul pagamento dei contributi paritetici

4 marzo 2021Italiano29 min

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.30

BS/sc

Lugano

4 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1, iscritta il 4 giugno 2010 a Registro di Commercio del Canton __________ e

con sede a __________, ha avuto una succursale a __________, iscritta a

Registro di Commercio del Canton Ticino il 21 novembre 2010 e cancellata il 24

maggio 2017 (cfr. estratti RC informatizzati).

La

sede principale è stata trasferita dapprima a __________ (FUSC 24.05.2017), poi

ad __________ (FUSC 11.06.2018) ed infine nuovamente a __________ (FUSC 21.05.2019).

RI

1 è stato amministratore unico della società dal 21 novembre 2010 al 24 maggio

2017, a seguito delle sue dimissioni del 17 maggio 2017.

Gli

è succeduto __________ quale nuovo amministratore unico fino al fallimento della

società (20 novembre 2019), mentre TERZ 1 ha ricoperto la carica di gerente

dall’11 giugno 2018 al 7 maggio 2019.

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro durante i seguenti periodi:

-

per la succursale di __________: dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2017 per i

contributi paritetici AF (assegni familiari) / AFI (assegni familiari

integrativi) / Lorform (Fondo per la formazione professione) con il numero di conteggio

__________;

-

per la sede di __________: dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2018 per i

contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI/Lorform con il numero di conteggio __________;

-

per la sede di __________: dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2019 per i

contributi partiteci AF/AFI e Lorform con il numero di conteggio __________;

-

per la sede di __________: dal 1° giugno 2019 fino al fallimento per i

contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI e Lorform con il numero di

conteggio __________.

Il

20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 l’Ufficio esecuzioni di __________ ha

rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi non pagati

dalla società per gli anni dal 2016 al 2018 (doc. X/3).

Con

decreto del 20 novembre 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha

dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente

autorizzato la liquidazione mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art.

231 LEF.

Il

19 giugno 2020 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________

il proprio credito contributivo nei confronti della società per gli anni 2016 –

2019 (quest’ultimo sino al mese di maggio) per complessivi fr. 32'230,80

(rettificato il 20 novembre 2020 in fr. 31'130,95). Per quel che concerne la

succursale di __________ il credito insinuato per i contributi AF/AFI e Lorform

ammonta a fr. 4'621,20 (importo rimasto invariato dalla rettifica; doc. X/1 e 2).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 14 agosto 2020,

confermata con decisione su opposizione del 12 novembre 2020, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 3846,95, importo corrispondente al conguaglio 2016 dei

contributi AFI/AF/Lorform per l’anno 2016 di spettanza della succursale di __________

(doc. 1 e 3).

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Sostiene

che la Cassa non ha tenuto conto del trasferimento della società in Ticino e

delle sue dimissioni del 17 maggio 2017 dalla carica di amministratore unico, motivo

per cui egli non aveva più diritto di firma sui conti bancari societari per

pagare i contributi rimasti scoperti. Rileva che nel 2018 la società ha versato

fr. 75'691,40 di contributi arretrati e ritiene inspiegabile che l’amministrazione

con quel versamento non abbia compensato anche i contributi dovuti dalla

succursale. Rimprovera alla Cassa di aver atteso 3 anni dalle sue dimissioni

per far valere la richiesta di risarcimento, contestando di fatto la

tempestività della stessa.

Evidenzia

infine la sua precaria situazione finanziaria.

1.5. Con

la risposta di causa, con riferimento alle motivazioni contenute nella

decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il mancato pagamento dei

contributi AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ della FA 1.

1.6. Il

6 gennaio 2021 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di

causa (V).

1.7. In

data 14 gennaio 2021 la Cassa ha duplicato (VIII).

1.8. Il

19 gennaio 2012 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (VIII),

il quale non ha inoltrato alcune osservazioni.

1.9. Il

TCA ha richiamato dalla Cassa copia delle insinuazioni di credito e degli

attestati di carenza beni (X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito degli attesti di carenza beni (ACB) rilasciati

il 20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 (doc. X/2) la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al

ricorrente, amministratore unico della società in carica nel 2016, i contributi

AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ nel medesimo anno.

2.3. In

sostanza il ricorrente ritiene la presente procedura tardiva.

L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05

del 23 novembre 2006).

Dal

1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il

diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del

Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che

dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si

prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del

danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è

stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il

credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS

ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a

questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una

simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando

la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via

di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione

con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua

estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha

adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà

adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data

d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a

conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di

risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il

danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”;

per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in

vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren

nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998,

pag. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23

luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è

opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore

di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave

le prescrizioni legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag.

116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti

dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali

concernenti la procedura di risarcimento.

L’art.

49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che

regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo

rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il

diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.”.

In

concreto, con il rilascio del primo attestato di carenza beni del 20 ottobre

2018 (doc. X/3), conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di

prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31

dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore

il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020. Ne consegue che

applicabile è il nuovo termine di tre anni dal rilascio del primo attestato di

carenza beni.

La

decisione risarcitoria, datata 14 agosto 2020, è pertanto tempestiva.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno di complessivi fr. 3'816,30 fatto valere nei confronti

del ricorrente corrisponde al conguaglio 2016 dei contributi AF/AFI/Lorform non

soluti dalla succursale di __________, così come risulta dal conteggio allegato

alla decisione di risarcimento (doc. 1) e dallo specchietto inerente all’evoluzione

del pagamento dei contributi (sub doc. 8). I contributi sono stati determinati

sulla base della relativa distinta salari (doc. 3/B).

Visto

quanto sopra la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno, né del

resto il ricorrente l’ha contestato.

2.5. Il

ricorrente sostiene che i contributi del 2016 rimasti scoperti relativi alla

succursale di __________ dovevano essere compensati con i contributi arretrati che

la sede principale della società aveva versato nel 2018.

Va

qui ricordato che, conformemente all’art. 86 CO, chi

ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del

pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv.1). Ove tale

dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal

creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente

opposizione (cpv. 2).

A sua volta,

l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa il

debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà

imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si

procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima

(cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione

proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà

imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cpv. 3). Secondo

giurisprudenza, nell’ambito della procedura di versamento dei contributi AVS,

vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti arretrati vengono

imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK 1988 pag. 602;

SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito il diritto di

dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono ostacolati i

legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica consistono

unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi (SVR 2000 AHV

nr. 13 pag. 43; cfr. anche STF inedita 30 gennaio 2006 nella causa R, H 118/05,

consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H 232/04, consid. 2.2).

Nella

risposta di causa la Cassa ha precisato che:

"

(…) Orbene, nel presente caso

occorre evidenziare come la società avesse due conteggi aperti con la Cassa, il

primo riguardava l’assoggettamento AF/AFI/Lorform della succursale di __________

(conteggio n° __________), mentre il secondo l’assoggettamento AVS/AI/IPG/AD/AF/AFI/Lorform

(conteggio n° __________) relativo al periodo in cui la società aveva la sede

principale a __________.

Il pagamento di CHF 75'691.40 (doc. 4) al quale si

riferisce il ricorrente riguardava il secondo conteggio (n° __________) ed è relativo

ad un accordo intervenuto tra la società e la Cassa, dopo il deposito da parte

di quest’ultima il 7 marzo 2018 di un’istanza di fallimento senza preventiva

esecuzione ex art. 190 LEF (doc. 5). Nell’ambito della di tale procedura,

relativa peraltro ad uno scoperto di CHF 99'737.20 (per il periodo 1. giugno

2017 – 31 marzo 2018), era stato previsto un piano di rientro in quattro rate

di CHF 15'000.00 mensili e un pagamento finale di CHF 80613.95, corrispondenti

a quanto indicato nel verbale d’udienza presso la Pretura di __________ del 2

maggio 2018 e nell’estratto ivi presentato dalla Cassa (doc. 6 e 71-2).

Nel consegue che per la fattispecie, gli amministratori

della società, quando quest’ultima aveva sede principale a __________, hanno

espresso chiaramente la volontà che suddetti pagamenti coprissero espressamente

ed esclusivamente gli scoperti del conteggio n° __________ (periodo di

affiliazione dal 1.giugno 2017 al 30 giugno 2018) e non gli scoperti del 2016

riferiti ad un altro conteggio, per una diversa tipologia di affiliazione e

relativi alla succursale di __________ della società (periodo di affiliazione

dal 1.novembre 2013 al 31 maggio 2017). (…)” (sottolineatura del redattore; doc.

III pag. 3-4)

Per

questi motivi rettamente la Cassa non ha compensato i contributi qui richiesti

ex art. 52 LAVS con i contributi paritetici arretrati versati dalla società con

sede a __________.

Ne

consegue che l’ammontare del danno di fr. 3'846,95 richiesto al ricorrente merita

conferma.

2.6. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.7. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.8. Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.9. Nella

fattispecie concreta, nel periodo in questione l’insorgente era amministratore

unico della società.

A

tal riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

2.10. Il

Considerandi

ricorrente sostiene che, a seguito del trasferimento della sede della società in

Ticino e delle sue dimissioni quale amministratore unico, non aveva più il

diritto di firma sui conti bancari societari e quindi non poteva intervenire

affinché fosse pagato il dovuto.

Va

qui ricordato che la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per i

contributi dovuti nel 2016 dalla succursale di __________ e che quell’anno egli

era amministratore unico della società con allora sede a __________. Quindi

egli è tenuto a rispondere per i contributi dovuti dalla succursale. Il fatto

che la società abbia trasferito la sede in Ticino, con una breve parentesi nel

Canton __________, non ha pertanto alcuna influenza sulla sua responsabilità ex

art. 52 LAVS.

2.11

La

giurisprudenza ha avuto modo di statuire che il conguaglio per il pagamento dei

contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni

dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest'ultimo per il relativo

importo (STCA del 7 febbraio 2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa

negligenza riferita alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2

OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con

riferimenti).

L’art.

35.

cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa

di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante

l’anno corrente.

Secondo

la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e

nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008

nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato

rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in

lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza

della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria

somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non

devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo

la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente

ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della

cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e

quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti

mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano

presenti.

Ritornando

alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:

"

(…) Nella fattispecie, per quanto riguarda

l’anno 2016, la Cassa ha fatturato acconti secondo una base salariale annua

presumibile di CHF 300'000.00 (CHF 25'000.00 mensili; doc. B), mentre

l’ammontare effettivo dei salari si è poi rivelato essere pari a CHF 554'793.00

(doc. C), ovvero superiore di CHF 254'793.00 rispetto all’importo preso in

considerazione per fatturare gli acconti, ciò che rappresenta una differenza

pari al 84.93%. (…)” (Doc. 3 pag. 8)

Pertanto,

il ricorrente avrebbe dovuto annunciare alla Cassa l’importante aumento della

massa salariale. Non risulta inoltre che allora egli abbia proceduto ad un accantonamento

nel senso della succitata giurisprudenza. Trattandosi quindi di una violazione

dell’art. 35 cpv. 2 OAVS l’insorgente deve rispondere per il conguaglio 2016

anche se emesso dopo le sue dimissioni.

Non

essendo stati infine fatti valere motivi di discolpa o di giustificazione, la responsabilità

ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.

In queste circostanze, non avendo

adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il

ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito

dalla Cassa.

2.12

Da

ultimo, va fatto presente che la precaria situazione economica descritta dal ricorrente non è rilevante ai fini

del presente giudizio.

Nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto

del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere

gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel

caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza

(RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona

giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha

appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a

priori escluso (STCA 31.2009.4 del

20.

gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su

un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa

risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per

applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,

nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità

d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.13

Visto

quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.14

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit

Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans

le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342;

Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les

art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98

nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso

concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei

confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di

prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata

circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI

per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti