31.2020.31
Responsabilità solidale di più persone o organi. Domanda di chiamata in causa di terze persone respinta. Confermata negligenza grave, senza validi motivi di discolpa o giustificazione. Responsabilità ex art 52 LAVS quale responsabilità causale ("faktische Kausalhaftung")
24 marzo 2021Italiano35 min
concernenti gli anni 2016 (fr. 33'115.30), 2017 (fr. 35'014.95) e 2018 (fr. 10'855.50)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.31
rg/sc
Lugano
24 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamato in causa: TERZ 1
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
decisione su opposizione 29 ottobre 2020, confermando la decisione di
risarcimento 14 agosto 2020, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabili-to la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 – gerente
della FA 1 (affiliata alla Cassa a far tem-po dal 1. febbraio 2016) dal 22
febbraio 2016 al 31 luglio 2018 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti;
cfr. doc. 2-L, doc. 10) – per
l’importo di fr. 78'985.75 corrispondente ai contributi pari-tetici non versati
dalla società per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1.2 Contro
la decisione suddetta insorge RI 1, rappresentato da RA 1, contestando una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS e sostenendo di aver “assunto l’incarico di
responsabile tecnico per ragioni finanziarie ed al fine di non dover fare alcun
tipo di richieste complementari con il preciso scopo di poter e voler evitare
di pesare sulle casse del cantone”. Evidenzia quindi di non aver “mai
avuto l’intenzione di sottrarre gli oneri sociali” e di non averne del
resto avuto la possibilità considerata la sua posizione e i poteri di cui disponeva.
Contesta di aver agito con negligenza e di poter essere considerato “uomo di
paglia”, evidenziando come nel periodo litigioso (2016-2018) egli fosse “assai
debilitato, sia moralmente che psicologicamente” e come a causa del suo
stato di salute fosse impossibilitato ad agire con “lucidità, attenzione e
vigilanza completa a 360 gradi”. Adduce inoltre di aver sempre senza
successo tentato sia di prendere contatto con i “diretti interessati di FA 1”
sia di accedere all’ufficio della società, ciò che gli ha reso impossibile “intervenire
con solerzia”. Asserisce di non possedere “alcun tipo di nozione
informatica” ciò che gli ha impedito “uso e accesso alla posta
elettronica”. Chiede al Tribunale di “procedere anche nei confronti di
__________” che egli ritiene avere “la capacità finanziaria di procedere
al pagamento di quanto…essendo il vero gestore finanziario” e postula anche
il condono rispettivamente la sospensione dell’incasso della somma richiesta.
Con
scritto 30 dicembre 2020 a nome del ricorrente RA 1 hanno completato il ricorso
evidenziando come l’organigramma” della società fosse composto da TERZ
1, RI 1 e __________ e osservando:
"
(…)
TERZ 1: di fatto si occupava della gestione della tecnica di
costruzione e delle ramificazioni conseguenti, con un grado di occupazione a
dipendenza delle necessità aziendali. Personalmente non in grado di giudicare
l’impegno dello stesso, nè le condizioni di lavoro, di responsabilità e
finanziarie.
RI 1: nel rispetto e quale responsabile della parte tecnica
edile e direzione lavori, con una occupazione massima del 30%. Prova: contratto
di lavoro (Allegato DOC. D).
Si rileva che la specifica funzione dell’opponente era
quella di responsabile dell’applicazione della LEPICOSC, esercita nell’ambito
della presente e piena soddisfazione dell’attività svolta. Attività svolta sia
per una funzione attiva delle proprie conoscenze tecniche, sia per necessità di
carattere finanziario, derivante dalla sua situazione di pensionato con ridotte
entrate di rendite. Ulteriormente, a conferma che lo stesso non esercitava
certamente un’attività di gerente, a trecentosessanta gradi, è che occupa,
attualmente un’analoga attività in altra società (allegato DOC. E).
Rileviamo come sia l’unica sua presenza come membro in un ente giuridico.
Quindi la mia funzione era limitata nel tempo, nelle
funzioni e conseguentemente pure nella retribuzione.
__________: fiduciario (si ritiene che al
tempo sia stato iscritto all’albo, in quanto esercente un’attività di
fiduciario e residente nel Cantone). Si occupava della gestione amministrava,
del personale, fatturazioni, pagamenti e dell’Alta Direzione incluse le
decisioni strategiche a breve-medio e lungo termine. In altre parole, parandosi
dietro il “Senza diritto di firma” esercitava in realtà la funzione di
“amministratore di fatto”, ovvero il grande manovratore. Risulterebbe che la
tenuta della contabilità sia stata perlomeno carente e che non vennero mai
sottoposti dei bilanci al gerente ed al rappresentante LEPICOSC. Prova: UE __________,
Verbale d’interrogatorio fallimento N. __________, interrogato TERZ 1, pag. -5-
(Allegato DOC: F).
Aggiungasi che, pure avendo non sempre la maggioranza,
la sua partecipazione è sempre stata importante, accresciuta poi dal “potere”
accaparratosi con a gestione di fatto della società, limitando i “gerenti” ad
una pura e semplice funzione di “teste di legno”, soprattutto del qui
opponente, il quale aveva una funzione limitata nel tempo, nelle funzioni e
nelle conoscenze.
Attualmente __________, pur esercendo funzioni
operative in diverse società (Allegato DOC G) è residente a __________
(Allegato DOC. H). Si rileva nell’allegato G) come il citato svolta
funzioni professionali di gestore e amministratore di società, quindi quale sua
attività principale e, conseguentemente, avente le necessarie competenze e
funzioni atte ad evitare procedure simili a quella oggetto della presente
opposizione (…)” (Doc. V pag. 2)
Sempre
nell’atto di completazione del gravame, l’insorgente rimprovera nuovamente alla
Cassa di aver “omesso un approfondimento della responsabilità di __________,
in quanto evidente amministratore di fatto, nonché burattinaio sia dell’uso del
Gerente, sia della gestione della società, così pure del conseguente fallimento”
e di non aver quindi agito anche nei confronti di chi ha “sfruttato
l’ingenuità e la buona fede” del gerente e ha portato la società (e anche
altre) al fallimento. Il ricorrente ribadisce che “non si sottrae alle
proprie responsabilità generate dall’ingenua e scioccamente fiducia corrisposta
a persona non degna, ritiene pure che, oltre a essere danneggiato da questa
passività del Servizio Giuridico della CO 1, si danneggia pure gli Enti. In
effetti, difficilmente il ricorrente non ha la capacità di procedere al
rimborso totale e, quindi, perdendo l’opportunità di richiamare un terzo –
ritenuto il maggior responsabile del fallimento – a solidalmente contribuire al
pagamento di questi tributi. Si aggiunga che in questi ricorrenti casi,
all’amministratore gerente di fatto non si può certamente limitare l’accusa di
“grave negligenza”, bensì di aver commesso un atto criminale volontario
conoscendo pienamente le conseguenze e, quindi, proteggendosi abilmente con
ingenui gerenti, nella certezza che, poi a fallimento chiuso, avrebbe potato
all’oblio tombale delle proprie responsabilità. E d’altra parte, come sta
avvenendo nei fatti, perdendo un’opportunità per porre rimedio ad una carenza
procedurale ricorrente nei confronti di questi personaggi, che riescono a
“farla quale sempre franca”. Il ricorrente è cosciente che simile pretesa porta
ad un aumento di lavoro e di impegno del Servizio Giuridico della CO 1,
tuttavia non sia può esimere e quindi tollerare che questo modus operandi
continui nel nostro Cantone, a scapito degli ingenui ed a favore dei furbetti”
(doc. V p. 3). Conclude postulando nel merito che “1) Il ricorso venga
considerato inoltrato osservando i termini disposti. 2) Il ricorso venga
considerato ricevibile e degno quindi dell’esame. 3) Che venga imposto al
Servizio Giuridico della CO 1 di estendere la procedura ex Art. 52 LAVS a __________,
residente a __________ (Canton __________)”.
1.3 Con
la risposta di causa la Cassa – precisando di aver avviato una procedura di
risarcimento anche nei confronti di TERZ 1 e che la decisione su opposizione
resa nei confronti di quest’ultimo è cresciuta in giudicato – postula
l'integrale reiezione del ricorso ribadendo e rinviando alle considerazioni e-spresse
nella decisione impugnata.
1.4 Con
decreto 8 febbraio 2021 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1
il quale è tuttavia rimasto silente.
1.5
Con scritto 12 febbraio 2021 l’insorgente personalmente ha comunicato al
Tribunale che la sua richiesta “verteva unicamente sul mancato coinvolgimento
di __________ residente a 6314 __________ (cantone __________), ma abitualmente
residente effettivamente in Ticino”, osservando anche che:
"
(…) Sui fatti esposti avevo
richiesto che l’Ufficio giuridico della CO 1 estendesse la richiesta solidale
all’amministratore di fatto, vale a dire il signor __________.
Segnalo inoltre che, finalmente, sono rientrato a casa
dove seguo la riabilitazione e quindi posso nuovamente agire in prima persona,
quantunque i tempi di recupero si prospettano molto lunghi.
Con richiesta di voler riconsiderare quanto da noi segnalato,
nelle nostre precedenti” (Doc. X)
2.1 La
vertenza in oggetto non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il Tribunale può dunque decidere nella composizione monocratica
ai sensi del-l'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2 In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo
contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 p. 163; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Conformemente
alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STF H 20/01 del 21 giugno
2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato
secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 del 8 marzo 2005, STF H 337/01 del
23 gennaio 2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Nella
fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito
del fallimento della FA 1 decretato il 18 settembre 2018, la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale il risarcimento
ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli
anni 2016 - 2018.
2.3 Giusta l’art. 52 cpv. 3
LAVS nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2020, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni
sugli atti illeciti, quindi in tre anni dal momento della conoscenza del danno
ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato
commesso o è cessato. Questa nuova disposizione si applica alla fattispecie in esame,
la conoscenza del danno da parte della Cassa – e quindi la decorrenza del
termine di prescrizione – essendo da far risalire al momento in cui l’UF di __________,
dopo che è stato decretato il fallimento della FA 1 in
data 18 settembre 2018 con successiva autorizzazione alla
liquidazione in procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF (FUSC 9 novembre 2018),
le ha comunicato il 16 giugno 2020 che il credito (risarcitorio)
insinuato non sarebbe stato verosimilmente tacitato (doc. 9; sulla conoscenza
del danno al momento del deposito della graduatoria o in momento precedente cfr.
DTF 126 V 443, 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504).
Ne consegue che il
credito risarcitorio non è prescritto.
2.4 Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che per quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10);
Fatti
i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4);
i contributi dovuti per gli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (cfr. la
giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;
STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996). Secondo costante giuri-sprudenza, spetta all’amministrazione documentare
la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p.
396). Va tuttavia ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazio-ne incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in disamina il danno è costituito – come accennato – dal mancato
pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
concernenti gli anni 2016 (fr. 33'115.30), 2017 (fr. 35'014.95) e 2018 (fr. 10'855.50)
per complessivi fr. 78’985.75 (cfr. conteggi prodotti dalla Cassa sub doc. 1).
L’ammontare del danno in quanto tale non è d’altronde stato contestato dal
ricorrente.
2.5 Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore
di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI
1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, il datore di lavoro può essere reso responsabile ai
sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica
della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6 La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra
consid. 2.13).
2.7 Quella
che sembra essere la censura principale mossa dal ricorrente (cfr. V p. 3, cfr.
X) riguarda il mancato avvio da parte della Cassa di una procedura di
risarcimento nei confronti di __________,
che RI 1 considera
responsabile del mancato pagamento dei contributi “in quanto evidente amministratore
di fatto, nonché burattinaio sia del-l’uso del Gerente, sia della gestione
della società, così pure del conseguente fallimento” (cfr. V p. 3), nonché “il
vero gestore finanziario” con la “capacità di procedere al pagamento di
quanto [dovuto, ndr]” (cfr. I-bis p. 3). Nelle sue ultime osservazioni del
12 febbraio 2021 alla chiamata in causa decretata dallo scrivente Giudice nei
confronti di TERZ 1 – quale socio presidente della gerenza e nei cui confronti
nella risposta di causa la Cassa ha precisato di aver emesso una decisione di
risarcimento seguita da una decisione su opposizione cresciuta in giudicato –
l’insorgente ha dichiarato che “la mia richiesta verteva unicamente sul
mancato coinvolgimento di __________” il quale “era di fatto il gerente
effettivo della società”, precisando che “avevo chiesto che l’Ufficio
giuridico della CO 1 estendesse la richiesta solidale all’ammi-nistratore di
fatto” (cfr. X).
La
censura non merita protezione.
Se
più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il
danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere
l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli
organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore
può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori soli-dali tutto il
debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4
del 18 settembre 2017 consid. 2.12).
Di
conseguenza – a prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della
decisione, non spetta a questo Tribunale stabilire se vi fosse o meno un organo
di fatto della FA 1 né tantomeno “procedere anche nei confronti __________”
come a più riprese chiesto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di
un’ampia facoltà nel de-cidere se agire contro tutti i debitori o soltanto
contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo posto.
Nella
misura in cui lo scritto 12 febbraio 2021 del ricorrente (cfr. X) contenga una domanda
di chiamata in causa di __________ nell’ambito del presente procedimento
giudiziario, occorre osservare quanto segue.
Con la chiamata in causa terze persone particolarmente toccate nei propri
interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata
procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello
di scambio degli allegati (al proposito cfr. DTF 125 V 80 consid. 8b p. 94 con
riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa
giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una
successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio.
L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione
giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata
decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte
principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pp.
183s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b). La chiamata in causa consente
di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito
(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.
ciit., pp. 191s n. 528).
Secondo
la giurisprudenza citata in Reichmuth (Die Haftung des Arbeitgebers und seiner
Organe nach art. 52 AHVG, 2008, § 13 n. 1099, p. 261) non sono chiamati in
causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non
sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in
caso di accoglimento della loro opposizione. Det-to diversamente, sono chiamati
in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno
rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro opposizio-ne
è stata respinta dall’amministrazione.
Nel
caso in disamina, come comunicato al Tribunale con la risposta di causa, la
Cassa ha proceduto solo contro l’insorgen-te e contro TERZ 1 e pertanto,
conformemente alla giurisprudenza suevocata, l’eventuale domanda di chiamata in
causa di __________ (quale presunto gerente di fatto) va disattesa.
2.8 Per
il resto, precisando di non voler sottrarsi alle proprie responsabilità,
come
accennato (cfr. supra consid. 1.3) il ricorrente evidenzia di aver “assunto
l’incarico di responsabile tecnico per ragioni finanziarie”, di aver avuto
quindi “la specifica funzione di responsabile dell’applicazione della
LEPICOSC”, di aver svolto tale attività “sia per una funzione attiva
delle proprie conoscenze tecniche sia per necessità di carattere finanziario”
essendo “pensionato con ridotte entrate di rendite” e di non aver
esercitato “un’attività di gerente, a trecentosessanta gra-di” essendo
egli occupato in “analoga attività in altra società”. Osserva inoltre che
la sua “funzione era quindi limitata nel tem-po, nelle funzioni e
conseguentemente pure nella retribuzione” e di non aver “mai avuto
l’intenzione di sottrarre gli oneri sociali”.
Le circostanze e gli argomenti addotti dal ricorrente non sono idonei
ad escludere una violazione per negligenza grave delle prescrizioni.
Ai
sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esige-re, in materia di gestione,
da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesi-ma. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p.
647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritie-ne che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimen-to alla Cassa dei contributi configura una grave
negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Come
detto, conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di
una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali
come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima.
Accettando
il mandato di gerente l’insorgente ha quindi assun-to tutti gli oneri che da
tale funzione derivano (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle
persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 p. 116;
per il caso di impossibilità di raccogliere le necessarie informazioni cfr.
infra consid. 2.10). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00
del 28 aprile 2003; DTF
108 V 202). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma [art. 716a cpv. 1 CO, ndr] è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione [in casu quale gerente, ndr] non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità."
Non senza ricordare che –
come nella fattispecie in esame – in caso di aziende di modeste dimensioni, la
Considerandi
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare
che per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai
problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione
della stessa (RCC 1989 pp. 114s; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA
31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza
grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della
società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale
contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per
quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA
28.
gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996
nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STF H 13/03
del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può
liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza.
Non soccorre quindi
all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone ad occuparsi
della gestione della società e quindi anche delle questioni contributive. Del
resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo
nell'ambito della società quali organi di fatto – come l’insorgente ritie-ne
essere il caso per __________ – non scarica l’organo formale dalle sue
responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9).
In
ogni caso, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva
gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di __________), va
ricordato che per giurisprudenza l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel
presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STF 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI
1996.
p. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come
visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua
responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Vi
è quindi da ritenere che il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi che la
carica di gerente gli imponeva.
Pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una
responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la
responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità
causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, p. 1080)
con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012;
Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale,
assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG
n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione
delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto
di regola presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018;
Frey/Mosimann/Bollinger, AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12;
Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018 p.
7).
Il fatto di aver
procrastinato e differito il pagamento dei contribu-ti è di per sé un segno di
negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli
organi, ai quali incombe per legge, come detto, la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società (STF 7 giugno 2004 nella causa M. e
STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).
2.9
Come
visto, nel sostenere come non possa essergli imputata una negligenza grave quo
al mancato pagamento dei contributi, l’insorgente evidenzia anche come nel
periodo litigioso (2016-2018) egli fosse “assai debilitato, sia moralmente
che psicologicamente” e come a causa del suo stato di salute egli fosse
impossibilitato ad agire con “lucidità, attenzione e vigilan-za completa a
360.
gradi”.
Orbene,
nulla agli atti consente di ritenere siccome dimostrato – nè sono state in sede
ricorsuale fornite o offerte prove al riguardo – che gli asseriti problemi di
salute abbiano impedito a RI 1 se non di svolgere personalmente le funzioni di
gerente, per lo meno di designare un suo sostituto.
Secondo
giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile
può valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato l’organo
non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in
merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha
confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con rife-rimenti). Questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato
dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, a-vrebbe
potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse
stato possibile, a rassegnare le sue di-missioni (in argomento vedi fra le
tante le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25
aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9). La prova
della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF
9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1
della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016).
Nulla
agli atti, come detto, permette di concludere che, nel periodo che qui
interessa (2016-2018) ai sensi della giurisprudenza testé menzionata RI 1 sia
stato totalmente impedito di comprendere ciò che stava succedendo all’interno
della società e di determinarsi sulle questioni relative alla gestione della
stessa, rispettivamente che sia stato impossibilitato a delegare le mansioni
cui era obbligato per legge ad altra persona. L’unico certificato medico agli
atti riguarda in realtà una sua degenza per riabilitazione presso
la
Clinica __________ a far tempo dal 22 ottobre 2020 (cfr. sub doc.7),
circostanza che – sia annotato di transenna – non risulta per altro avergli
impedito di incaricare terze persone per quanto riguarda la tutela dei propri
interessi nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
2.10
Il
ricorrente adduce di aver sempre senza successo tentato sia di prendere
contatto con i “diretti interessati di FA 1” sia di accedere all’ufficio
della società, ciò che gli ha reso impossibile “intervenire con solerzia”.
Asserisce altresì di non possedere “alcun tipo di nozione informatica”
ciò che gli ha impedito “uso e accesso alla posta elettronica”.
Nella misura in cui
l’insorgente non avesse potuto ottenere le informazioni che egli asserisce aver
chiesto ai “diretti interessati” relativamente – per quanto è dato di
capire – all’andamento e alla gestione della società e quindi anche alla
questio-ne contributiva, è bene ricordare che un amministratore deve rassegnare
tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8] confermata dal TF
con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi
in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di
terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia, come accennato,
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5
giugno 2003).
Nel
caso in esame – a prescindere dal fatto che è rimasta allo stadio
di puro parlato (e priva quindi qualsivoglia supporto probatorio) l’affermazione secondo cui l’insorgente abbia più
volte tentato di ottenere informazioni sull’andamento dell’azienda – RI 1, non disponendo asseritamente delle
informazioni riguardanti la situazione economica e la questione contributiva,
non avrebbe dovuto attendere il mese di aprile 2018 per rassegnare le proprie
dimissioni (con effetto al 31 luglio 2018) dalla FA 1 (cfr. doc. H, I-2),
quando si consideri che egli è entrato in carica quale gerente nel febbraio
2016.
e che lo scoperto contributivo che qui interessa concerne gli anni 2016 a
2018.
Inoltre, nel caso in cui non avesse
effettivamente ottenuto risposta alle asserite sue richieste di informazioni,
il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne la posizione contributiva
della società, chiedere informazioni direttamente alla Cassa
ed in
seguito intervenire affinché gli o-neri sociali fossero pagati.
Il
fatto che l’insorgente, come da lui asserito, non disponga di conoscenze
informatiche (ciò che gli avrebbe impedito “uso e accesso alla posta
elettronica”) è circostanza che nulla muta al giudizio sulla sua
responsabilità per negligenza grave.
2.11
Si
rileva infine che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – le quali neppure emergono
dalle tavole processuali – che, seppur appurata l’esistenza di una negligenza
grave, avrebbero potu-to legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o a-vrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in
questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/ 2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit.,
n. 668s
pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa – non ravvisabili
nel caso concreto –
per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss).
2.12
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, RI 1 deve
essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa in
ragione di fr. 78'985.75.
2.13
L’insorgente sostiene che la sua situazione finanziaria non gli
permetterebbe di risarcire il danno subito dalla Cassa, adducendo al proposito
come siano attualmente pendenti richieste (anche per la di lui moglie) di aiuti
finanziari e di prestazioni sociali. Egli postula quindi il condono
rispettivamente la sospensione dell’incasso dell’importo dovuto (pendente lite
egli risulta inoltre aver formulato all’attenzione della Cassa una richiesta di
pagamento dilazionato del debito; cfr. scritto 20 dicembre 2020 sub doc. 7).
Ora,
pur comprendendo le difficoltà descritte dall’insorgente, è doveroso ricordare
che nella procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS non è contemplato l’istituto del condono (che presuppone i
presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo
la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione
essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito
intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di
lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile,
questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,
per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la
responsabilità basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non
essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o
un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione
(Reichmuth, op. cit., n. 1259 p. 297).
Spetta
comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente
giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 p. 448), la cui eventuale
(postulata) sospensione non compete alla scrivente autorità giudiziaria, cui
non spetta neppure pronunciarsi su richieste di pagamento dilazionato del
debito risarcitorio.
2.14
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di responsabilità
dello Stato ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono
poste
a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti