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Decisione

31.2020.33

Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. Prescrizione. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Chiamata in causa. Valutazione anti

8 marzo 2021Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati.

2.7. Il ricorrente non adduce la

benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi

paritetici per gli anni dal 2016 al 2018 così come fatto valere dalla Cassa

nella decisione del 14 agosto 2020 confermata con decisione su

opposizione del 13 novembre 2020 (cfr. consid. 1.3).

Accettando il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando

di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989

pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H

33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe

potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi

venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.

consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo

societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la

giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

All’insorgente, che

nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua

veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici

venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza

grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione ricoperta.

Il ricorrente non può,

facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle

proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare quanto addotto

dal ricorrente e meglio che “(…) non può essere ritenuto amministratore

responsabile della fallita società, poiché sebbene sia stato organo formale

della predetta società, invero, all'interno di essa, non aveva alcun modo di

influenzarne la volontà e di occuparsi della sua conduzione. Prova ne è il

fatto che la direzione amministrativa della società era saldamente e

esclusivamente in mano ad altri, e meglio a __________, mentre il ricorrente si

occupava esclusivamente della direzione e conduzione tecnica dell'azienda. Egli

non era legittimato a prendere decisioni operative in modo autonomo, ovvero a

prendere parte alla gestione degli affari sociali della società ora liquidata.

Nemmeno aveva la possibilità effettiva di influenzare la formazione della volontà

della persona giuridica. In particolare, nel presente contesto, non aveva

alcuna competenza quanto al calcolo e al pagamento dei salari (e quindi dei

contributi AVS). Per completezza devesi ancora dire che il ricorrente,

relativamente alla posizione in cui si collocava all'interno della società, non

ha mai commesso una qualsiasi negligenza e/o abbia agito con intenzione a danni

della Cassa. Si nega quindi ogni sua responsabilità legale. Infine, non vi è un

nesso causale fra l'attività svolta dal ricorrente e il presunto (e contestato)

danno subito dalla Cassa AVS. (…)” (I, punto 5, pagg. 7 e 8) (…)” (I,

punto 5, pagg. 7 e 8), non permette di escludere una negligenza grave e non

costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato

versamento degli oneri sociali (cfr. infra consid. 2.8).

Infatti, da una parte la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un

fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con

riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una

negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno

2003) ciò che l’insorgente non ha fatto. Al contrario, come incontestatamente

addotto dalla Cassa, egli “(…) è stato organo formale della FA 1 per un

ventennio. Va inoltre sottolineato che l'opponente è rimasto comunque in carica

quale amministratore unico per anni malgrado, come da egli ammesso, le perdite

conseguite negli anni 2013 e 2014 avevano indotto il fiduciario della società a

sostenere il deposito dei bilanci ex art. 725 CO. Nel caso in cui una società

sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri

delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più

se la situazione gli è nota (STF 31 agosto 2001, H 446/00, consid. 4b) con

l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23 giugno

2002, H 1 71/02). L'opponente non ha peraltro in alcun modo provato di essere

stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto

conoscere la reale situazione debitoria nei confronti della Cassa, per la quale

sarebbe bastato richiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa.

Del resto dai documenti agli atti della Cassa (doc. A, B, C1-2)

risulta che il signor RI 1 si occupasse in prima persona anche delle questioni

legate agli oneri sociali e che avesse delegato il fiduciario a tali compiti

solo pochi giorni prima di dimettersi. (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag. 9).

Nella misura in cui RI 1

volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di

terzi (in casu di __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H

Considerandi

238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Tutto quanto suesposto

vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che la Cassa ha,

rettamente e incontestatamente, evidenziato che “(…) nel caso concreto, a

seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la

Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 all'invio di diffide di pagamento

(numerose diffide erano già state emesse negli anni dal 2012 al 2014) e dal

mese di agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive (numerose già negli anni

2013.

e 2014), che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto

che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei

contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che

fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come

suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società

(STF 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).

(…)” (doc. 3, punto 6.3, pagg. 8 e 9).

2.8

Occorre pertanto esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108.

V 189 consid. 2b pag. 193).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nella fattispecie, nessun

motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza

è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della

società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o

discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

subìto dalla Cassa.

2.9

L’Insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha postulato la chiamata in causa di __________ adducendo

che “(…) giusta gli art. 45 LPAmm e 26 Lptca, visto che malgrado le

segnalazioni fatte al più tardi con l'opposizione del 16 settembre 2020 la

Cassa AVS non ha ritenuto di procedere nei suoi confronti con l’emissione di

un'analoga decisione di risarcimento danni, benché disponesse di tutte le

informazioni necessarie. Si tratta dunque di far capo in questa sede alla

chiamata in causa volta a vincolare __________ al giudizio della presente,

visto che l’amministrazione erroneamente non lo ha già essa coinvolto. In altre

parole, si tratta di sanare la mancata partecipazione di __________ alla

procedura di risarcimento promossa dalla resistente solo verso il qui

ricorrente, nella denegata e contestata ipotesi in cui il ricorso dovesse

essere respinto. (…)” (I, punto 8, pag. 11).

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

Se più organi (formali o

di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108.

V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di conseguenza – a

prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a

questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come

sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà

nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo

Tribunale non può procedere al suo posto.

Con la

chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi

dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a

cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio

degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80

consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato

l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo

nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi

opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura

giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando

da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti

giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191

n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di

tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito

(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.

cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

Secondo la giurisprudenza

citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in

causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non

sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in

caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati

in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno

rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro

opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

In concreto, come

comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro

l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la

domanda di chiamata in causa di __________ (quale organo di fatto della __________)

va disattesa.

2.10

L’insorgente, come accennato (cfr.

consid. 1.6), con scritto del 18 gennaio 2021 ha così notificato le proprie

prove: “(…) il ricorrente notifica i seguenti mezzi di prova: 1. I documenti

A e B prodotti con il ricorso del 14 dicembre 2020, 2. I richiami dall'UE di __________

di un estratto completo delle esecuzioni a carico della FA 1, dall'UF di __________

degli atti relativi al fallimento FA 1, 3. L'edizione dalla Cassa CO 1,

dell'intero incarto riguardante la FA 1 e il pagamento/recupero dei contributi

dal 1976 al 2018, 4. L'ispezione a URC con oggetto FA 1, 5. I testimoni: __________,

__________, entrambi incaricati della tenuta della contabilità della FA 1 e del

risanamento della stessa, anche e soprattutto per quanto attiene le posizioni

degli assicuratori sociali su incarico di __________, che potrà esprimersi in

merito a chi gestiva i conteggi AVS, i conti bancari, le paghe e i relativi

pagamenti, rispettivamente con chi discuteva la necessità di sistemare la

posizione dei contributi AVS, confermando che si trattava sempre e solo di __________,

il quale potrà confermare che era __________ a decidere sull'intera gestione

della FA 1, compresi i criteri di fatturazione fra le varie società

appartenenti a __________, che potrà riferire in merito alla distrazione di

attivi della FA 1 da parte di __________. 6. Interrogatorio/deposizione del

ricorrente. (…)” (V).

Al riguardo – a prescindere dal fatto che la

giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato)

che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di

prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il

compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le

STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre

2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25

giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra, questo

Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore unico di una SA.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti