31.2020.33
Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. Prescrizione. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Chiamata in causa. Valutazione anticipata
8 marzo 2021Italiano46 min
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.33
FS
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(precedentemente ad __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 24
maggio 1976 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha rivestito la
carica di membro del consiglio di amministrazione dal 25 settembre 1998 e di
amministratore unico con diritto di firma individuale dall’11 aprile 2008 fino
al 14 settembre 2018 (date di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC
informatizzato agli atti, vedi anche le dimissioni del 10 settembre 2018 sub
doc. 7/A).
1.2. Dal 1° gennaio 1985 la
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro (doc. 1).
Con decreto del 18
settembre 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il
fallimento della società (pubblicazione nel FUSC del 24 settembre 2018 cfr.
estratto RC informatizzato agli atti), procedura proseguita in via sommaria ai
sensi dell’art. 231 LEF (doc. 1 e 7/L).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito
di fr. 97'392.60, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non
soluti per gli anni dal 2016 al 2018, di cui fr. 918.00 per contributi sulle
rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1, 7/N e
7/CC).
Con scritto del 19 giugno
2020 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il
credito insinuato non potrà essere tacitato (doc. 1 e 7/M).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 1), confermata con
decisione su opposizione del 13 novembre 2020 (doc. 3) –
aggiornato l’importo dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 e
ritenuti per il 2018, viste le succitate dimissioni dalla carica di
amministratore unico del 10 settembre 2018, i contributi non pagati sino al
mese di luglio (acconti) –, la Cassa ha chiesto a RI 1 il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91'697.35 per contributi paritetici
non soluti dalla società per gli anni dal 2016 al 2018, quest’ultimo sino al
mese di luglio (acconti), di cui fr. 918.00 per contributi sulle rivendicazioni
di credito, dopo controllo del datore di lavoro.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
Secondo l’insorgente il
diritto al risarcimento sarebbe “perento”, “(…) avendo la Cassa
atteso dal 16 settembre 2020 al 13 novembre 2020 per pronunciarsi
sull’opposizione di RI 1 (…)” (I, punto 3, pag. 4). Al riguardo sostiene
che il termine adeguato entro cui, giusta l’art. 52 cpv. 2 LPGA, vanno
pronunciate le decisioni su opposizione debba essere di 30 giorni in analogia
al termine entro cui secondo il previgente diritto (art. 81 cpv. 3 OAVS in
vigore sino al 31 dicembre 2002) la cassa a seguito di opposizione doveva
promuovere azione dinanzi al competente tribunale. Eccepisce parimenti la “perenzione”
della pretesa risarcitoria, l’amministrazione non avendola fatta valere nel
termine di 2 anni stabilito dall’art. 52 cpv. 3 LAVS, adducendo che “(…)
dagli allegati alla decisione impugnata si evince che dal 2005 al 2019 sono
state elevate in continuazione diffide e multe per quanto attiene i contributi
paritetici (allegato D), mentre dal 2004 al settembre 2014 la Cassa promuoveva
esecuzioni per contributi paritetici (allegato E1). È pacifico che l'assenza di
risultati derivanti dalle molte procedure d'incasso forzato, e ciò sino alla
data della radiazione della società, fanno decorrere il termine biennale ut
sopra. Fatta salva ogni altra eccezione d'ordine e/o di merito, va quindi
ritenuto che da detta situazione derivava inequivocabilmente per la Cassa AVS
la conoscenza, perlomeno per il 2016-2018, dell'insolvenza in cui si trovava la
società escussa. […] Ne deriva la perenzione del diritto al risarcimento
fatto valere dalla Cassa AVS con decisioni del 14 agosto e 13 novembre 2020 per
quanto attiene i contributi paritetici rivendicati dal 2016 al 2018. (…)”
(I, punto 4, pagg. 6 e 7).
Infine, respingendo ogni
addebito e con argomentazioni di cui si dirà in seguito, sostiene che nessuna
responsabilità per intenzionalità e/o per negligenza grave può essergli
imputata essendo che __________ (quale azionista unico nonché direttore
generale e amministratore di fatto della società) si sarebbe occupato in via
esclusiva di tutti gli aspetti amministrativi (tra cui il pagamento degli oneri
sociali) mentre che lui si sarebbe occupato solo di questioni tecniche e
commerciali. Quanto all’importo del danno egli ha fatto valere che “(…) non
è in grado di verificare i conteggi AVS invocati, in quanto non competeva a lui
la trattazione di questi aspetti amministrativi, rimasti saldamente in mano
all'effettivo organo della società, __________, rispettivamente sua figlia __________.
Non conosce nel dettaglio i pagamenti fatti da __________ immettendo suoi
denari nella FA 1 con cui pagare I'AVS. Deve quindi contestare gli scoperti
ipotizzati. (…)” (I, punto 6, pag. 10). Contestualmente l’insorgente ha
inoltre postulato la chiamata in causa di __________ (cfr. punto 8, pag. 11,
del ricorso).
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA che non sono state avviate altre procedure di
risarcimento danni nei confronti di altre persone – la Cassa, con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle
proprie allegazioni e, formulate le proprie osservazioni riguardo alla censura
secondo la quale la decisione su opposizione non sarebbe stata emessa entro un
termine adeguato ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, postula la reiezione dello
stesso.
1.6. Con scritto del 18 gennaio
2021 l’insorgente ha notificato i propri mezzi di prova ribadendo la domanda di
chiamata in causa di __________ (V, trasmesso alla Cassa per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte; VI).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale
amministratore unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. L’insorgente, come accennato
(cfr. consid. 1.4), ha sollevato l’eccezione della prescrizione.
2.2.1. L’insorgente rimprovera
innanzitutto alla Cassa di aver ingiustificatamente atteso due mesi per
emettere la qui impugnata decisione su opposizione (doc. 3) resa a seguito
dell’opposizione interposta il 16 settembre 2020 (doc. 2) avverso il precedente
provvedimento 14 agosto 2020 (doc. 1). A mente dell’insorgente, la querelata
pronunzia non essendo stata resa entro un termine adeguato giusta l’art.
52 cpv. 2 LPGA – che l’insorgente sostiene essere di 30 giorni – il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe “perento”.
A torto.
Ai sensi dell'art. 52 cpv.
1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce, tra l’altro, che le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 56, nota 24, pag. 1018).
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Nel caso in esame, la
censura di ritardata giustizia come pure la tesi circa la conseguente decadenza
della pretesa risarcitoria non hanno pregio. Infatti, se RI 1 riteneva
sussistere un ritardo ingiustificato da parte della Cassa nell’evasione dell'opposizione
16 settembre 2020 (doc. 2), avrebbe dovuto innanzitutto sollecitare
l'amministrazione e, in caso di mancata risposta, adire con ricorso il TCA ai
sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia si rivela
quindi siccome intempestiva e ormai priva di oggetto, avendo la Cassa
rilasciato la decisione su opposizione.
Non va poi dimenticato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia,
il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
op. cit., ad art. 56, nota 40, pag. 1021 con riferimenti) e non annulla la
decisione su opposizione nel frattempo resa né, come sostenuto dal ricorrente,
un’eventuale accertamento dell’invocato diniego ha per effetto la “perenzione”
della pretesa risarcitoria.
Va qui sottolineato che
alla medesima conclusione era già giunto questo Tribunale nella STCA del 18
settembre 2007 (incarto 31.2006.44) pronunciandosi in una fattispecie nella
quale lo stesso avv. RA 1 aveva fatto valere l’identica censura.
2.2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del
danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del
danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di
cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.
1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e
non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Dal 1° gennaio 2020 l’art.
52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento
del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni
sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di
tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci
anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato”
ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di
prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)
con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti da
atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre
anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine
di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60
capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono
ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e
non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo
60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non
sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in
cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1
D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai
motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si
applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio
della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del
danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF
9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005
consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di
lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da
questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati
seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò
che è avvenuto nel caso concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato
nel FUSC del 24 settembre 2018 (cfr. consid. 1.2).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del
danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,
volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del
suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del
danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del
danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.
167 = DTF 121 V 240).
Se il
fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo
quella sommaria, la conoscenza del danno – subentrato con l'apertura del
fallimento – viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione
della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la
data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio
(DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un
creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento
per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione
della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag.
204).
In concreto, la
graduatoria è stata depositata il 29 maggio 2020 presso l’UF di __________ e il
termine per la contestazione fissato fino al 18 giugno 2020 (doc. 7/B).
Il 19 giugno 2020 –
rispondendo alla Cassa che il 2 giugno 2020 aveva chiesto la conferma
dell’iscrizione del suo credito e le possibilità d’incasso dello stesso –
l’UF ha comunicato che “(…) il vostro credito è stato iscritto in 2. Classe
per CHF 97'392.60. Possiamo comunicarvi che con ogni probabilità non potrà
essere tacitato. (…)” (doc. 7/M).
Conformemente alla
succitata giurisprudenza, il momento decisivo per la decorrenza del termine
triennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS
– riguardo all'applicazione dei nuovi termini di prescrizione,
l'art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero stabilisce che se il
nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si
applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora
sopravvenuta la prescrizione – risulta
essere il 19 giugno 2020 (data in cui, dopo il deposito della graduatoria e la
scadenza del termine per la contestazione della stessa, la Cassa è stata
informata che il credito insinuato non potrà essere tacitato).
Non può quindi essere
seguito l’insorgente laddove (cfr. consid. 1.4) pretende che, vista l’assenza
di risultati dalle procedure d’incasso forzato, la Cassa era a conoscenza del
danno perlomeno per il periodo dal 2016 al 2018 e che pertanto la pretesa
relativa a detti anni sarebbe prescritta. Al contrario, a ragione la Cassa ha
fatto valere che “(…) il decreto di apertura del fallimento del 18 settembre
2018 ha determinato l'insorgenza del danno mentre la Cassa non avrebbe potuto
aver notizia del danno prima del deposito della graduatoria avvenuto il 29
maggio 2020, rispettivamente l'Ufficio fallimenti di __________ in data 2
giugno 2020 [ndr. recte: 19 giugno 2020 cfr. doc. 7/M] ha comunicato
alla Cassa che con ogni probabilità il credito non poteva essere tacitato. (…)”
(doc. 3, punto 8.1, pag. 12) precisando che “(…) può promuovere un'azione
risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura
fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà
computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 11 6 V 76 consid. 3b). (…)”
(doc. 3, punto 8.1, pag. 12).
La decisione di risarcimento
del 13 novembre 2020 (cfr. consid. 1.3 e doc. 3) è stata emessa prima dello
scadere del termine di prescrizione.
Ne consegue che il credito
risarcitorio ex art. 52 LAVS, per il danno subito dalla Cassa per il mancato
versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in
esame, non è prescritto.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2016 al 2018, quest’ultimo sino
al mese di luglio (acconti), così come risulta dai conteggi allestiti secondo
le relative dichiarazione dei salari e le fatture d’acconto per il periodo dal
1. gennaio al 31 luglio 2018 (doc. 1/A-1/C), dal conteggio dei salari non percepiti
ma rivendicati per l’anno 2018 di cui alla relativa distinta (doc. 7/R e 7/Z) e
dagli specchietti relativi ai suddetti anni sub doc. 4, 5 e 6.
L’importo complessivo di
fr. 91'697.35, ottenuto dopo la ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr.
consid. 1.3), peraltro non validamente contestato, fatto valere nei confronti
di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto a tal fine non
basta sicuramente la semplice allegazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.4),
peraltro neppure comprovata, secondo la quale, non essendo a suo dire in grado
di verificare i conteggi della Cassa, egli “(…) deve quindi contestare gli
scoperti ipotizzati. (…)” (I, punto 6, pag. 10).
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati.
2.7. Il ricorrente non adduce la
benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi
paritetici per gli anni dal 2016 al 2018 così come fatto valere dalla Cassa
nella decisione del 14 agosto 2020 confermata con decisione su
opposizione del 13 novembre 2020 (cfr. consid. 1.3).
Accettando il mandato di
amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando
di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989
pag. 116; cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe
potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi
venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.
consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo
societario.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la
giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo
accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di
svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
All’insorgente, che
nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua
veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici
venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza
grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione ricoperta.
Il ricorrente non può,
facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle
proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave
violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima
e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio
2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare quanto addotto
dal ricorrente e meglio che “(…) non può essere ritenuto amministratore
responsabile della fallita società, poiché sebbene sia stato organo formale
della predetta società, invero, all'interno di essa, non aveva alcun modo di
influenzarne la volontà e di occuparsi della sua conduzione. Prova ne è il
fatto che la direzione amministrativa della società era saldamente e
esclusivamente in mano ad altri, e meglio a __________, mentre il ricorrente si
occupava esclusivamente della direzione e conduzione tecnica dell'azienda. Egli
non era legittimato a prendere decisioni operative in modo autonomo, ovvero a
prendere parte alla gestione degli affari sociali della società ora liquidata.
Nemmeno aveva la possibilità effettiva di influenzare la formazione della volontà
della persona giuridica. In particolare, nel presente contesto, non aveva
alcuna competenza quanto al calcolo e al pagamento dei salari (e quindi dei
contributi AVS). Per completezza devesi ancora dire che il ricorrente,
relativamente alla posizione in cui si collocava all'interno della società, non
ha mai commesso una qualsiasi negligenza e/o abbia agito con intenzione a danni
della Cassa. Si nega quindi ogni sua responsabilità legale. Infine, non vi è un
nesso causale fra l'attività svolta dal ricorrente e il presunto (e contestato)
danno subito dalla Cassa AVS. (…)” (I, punto 5, pagg. 7 e 8) (…)” (I,
punto 5, pagg. 7 e 8), non permette di escludere una negligenza grave e non
costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato
versamento degli oneri sociali (cfr. infra consid. 2.8).
Infatti, da una parte la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un
fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con
riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha
sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri
di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una
negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare
immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno
2003) ciò che l’insorgente non ha fatto. Al contrario, come incontestatamente
addotto dalla Cassa, egli “(…) è stato organo formale della FA 1 per un
ventennio. Va inoltre sottolineato che l'opponente è rimasto comunque in carica
quale amministratore unico per anni malgrado, come da egli ammesso, le perdite
conseguite negli anni 2013 e 2014 avevano indotto il fiduciario della società a
sostenere il deposito dei bilanci ex art. 725 CO. Nel caso in cui una società
sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri
delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più
se la situazione gli è nota (STF 31 agosto 2001, H 446/00, consid. 4b) con
l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23 giugno
2002, H 1 71/02). L'opponente non ha peraltro in alcun modo provato di essere
stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto
conoscere la reale situazione debitoria nei confronti della Cassa, per la quale
sarebbe bastato richiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa.
Del resto dai documenti agli atti della Cassa (doc. A, B, C1-2)
risulta che il signor RI 1 si occupasse in prima persona anche delle questioni
legate agli oneri sociali e che avesse delegato il fiduciario a tali compiti
solo pochi giorni prima di dimettersi. (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag. 9).
Nella misura in cui RI 1
volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di
terzi (in casu di __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
Considerandi
dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009
del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Tutto quanto suesposto
vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che la Cassa ha,
rettamente e incontestatamente, evidenziato che “(…) nel caso concreto, a
seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la
Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 all'invio di diffide di pagamento
(numerose diffide erano già state emesse negli anni dal 2012 al 2014) e dal
mese di agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive (numerose già negli anni
2013.
e 2014), che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto
che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei
contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che
fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come
suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società
(STF 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).
(…)” (doc. 3, punto 6.3, pagg. 8 e 9).
2.8
Occorre pertanto esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108.
V 189 consid. 2b pag. 193).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie, nessun
motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza
è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della
società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o
discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno
subìto dalla Cassa.
2.9
L’Insorgente, come accennato
(cfr. consid. 1.4), ha postulato la chiamata in causa di __________ adducendo
che “(…) giusta gli art. 45 LPAmm e 26 Lptca, visto che malgrado le
segnalazioni fatte al più tardi con l'opposizione del 16 settembre 2020 la
Cassa AVS non ha ritenuto di procedere nei suoi confronti con l’emissione di
un'analoga decisione di risarcimento danni, benché disponesse di tutte le
informazioni necessarie. Si tratta dunque di far capo in questa sede alla
chiamata in causa volta a vincolare __________ al giudizio della presente,
visto che l’amministrazione erroneamente non lo ha già essa coinvolto. In altre
parole, si tratta di sanare la mancata partecipazione di __________ alla
procedura di risarcimento promossa dalla resistente solo verso il qui
ricorrente, nella denegata e contestata ipotesi in cui il ricorso dovesse
essere respinto. (…)” (I, punto 8, pag. 11).
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
Se più organi (formali o
di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono
solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento
nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,
108.
V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta
esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una
parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18
settembre 2017 consid. 2.12).
Di conseguenza – a
prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a
questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come
sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà
nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo
Tribunale non può procedere al suo posto.
Con la
chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi
dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a
cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio
degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80
consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato
l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo
nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi
opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura
giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando
da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti
giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191
n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di
tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito
(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.
cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).
Secondo la giurisprudenza
citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in
causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non
sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in
caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati
in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno
rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro
opposizione è stata respinta dall’amministrazione.
In concreto, come
comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro
l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la
domanda di chiamata in causa di __________ (quale organo di fatto della __________)
va disattesa.
2.10
L’insorgente, come accennato (cfr.
consid. 1.6), con scritto del 18 gennaio 2021 ha così notificato le proprie
prove: “(…) il ricorrente notifica i seguenti mezzi di prova: 1. I documenti
A e B prodotti con il ricorso del 14 dicembre 2020, 2. I richiami dall'UE di __________
di un estratto completo delle esecuzioni a carico della FA 1, dall'UF di __________
degli atti relativi al fallimento FA 1, 3. L'edizione dalla Cassa CO 1,
dell'intero incarto riguardante la FA 1 e il pagamento/recupero dei contributi
dal 1976 al 2018, 4. L'ispezione a URC con oggetto FA 1, 5. I testimoni: __________,
__________, entrambi incaricati della tenuta della contabilità della FA 1 e del
risanamento della stessa, anche e soprattutto per quanto attiene le posizioni
degli assicuratori sociali su incarico di __________, che potrà esprimersi in
merito a chi gestiva i conteggi AVS, i conti bancari, le paghe e i relativi
pagamenti, rispettivamente con chi discuteva la necessità di sistemare la
posizione dei contributi AVS, confermando che si trattava sempre e solo di __________,
il quale potrà confermare che era __________ a decidere sull'intera gestione
della FA 1, compresi i criteri di fatturazione fra le varie società
appartenenti a __________, che potrà riferire in merito alla distrazione di
attivi della FA 1 da parte di __________. 6. Interrogatorio/deposizione del
ricorrente. (…)” (V).
Al riguardo – a prescindere dal fatto che la
giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato
indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato)
che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di
prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il
compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le
STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre
2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25
giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra, questo
Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha
omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
amministratore unico di una SA.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti