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Decisione

31.2020.33

Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. Prescrizione. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Chiamata in causa. Valutazione anticipata

8 marzo 2021Italiano46 min

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.33

FS

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________

(precedentemente ad __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 24

maggio 1976 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha rivestito la

carica di membro del consiglio di amministrazione dal 25 settembre 1998 e di

amministratore unico con diritto di firma individuale dall’11 aprile 2008 fino

al 14 settembre 2018 (date di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC

informatizzato agli atti, vedi anche le dimissioni del 10 settembre 2018 sub

doc. 7/A).

1.2. Dal 1° gennaio 1985 la

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro (doc. 1).

Con decreto del 18

settembre 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il

fallimento della società (pubblicazione nel FUSC del 24 settembre 2018 cfr.

estratto RC informatizzato agli atti), procedura proseguita in via sommaria ai

sensi dell’art. 231 LEF (doc. 1 e 7/L).

La Cassa ha insinuato

all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito

di fr. 97'392.60, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non

soluti per gli anni dal 2016 al 2018, di cui fr. 918.00 per contributi sulle

rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1, 7/N e

7/CC).

Con scritto del 19 giugno

2020 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il

credito insinuato non potrà essere tacitato (doc. 1 e 7/M).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 1), confermata con

decisione su opposizione del 13 novembre 2020 (doc. 3) –

aggiornato l’importo dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 e

ritenuti per il 2018, viste le succitate dimissioni dalla carica di

amministratore unico del 10 settembre 2018, i contributi non pagati sino al

mese di luglio (acconti) –, la Cassa ha chiesto a RI 1 il

risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91'697.35 per contributi paritetici

non soluti dalla società per gli anni dal 2016 al 2018, quest’ultimo sino al

mese di luglio (acconti), di cui fr. 918.00 per contributi sulle rivendicazioni

di credito, dopo controllo del datore di lavoro.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

chiedendone l’annullamento.

Secondo l’insorgente il

diritto al risarcimento sarebbe “perento”, “(…) avendo la Cassa

atteso dal 16 settembre 2020 al 13 novembre 2020 per pronunciarsi

sull’opposizione di RI 1 (…)” (I, punto 3, pag. 4). Al riguardo sostiene

che il termine adeguato entro cui, giusta l’art. 52 cpv. 2 LPGA, vanno

pronunciate le decisioni su opposizione debba essere di 30 giorni in analogia

al termine entro cui secondo il previgente diritto (art. 81 cpv. 3 OAVS in

vigore sino al 31 dicembre 2002) la cassa a seguito di opposizione doveva

promuovere azione dinanzi al competente tribunale. Eccepisce parimenti la “perenzione”

della pretesa risarcitoria, l’amministrazione non avendola fatta valere nel

termine di 2 anni stabilito dall’art. 52 cpv. 3 LAVS, adducendo che “(…)

dagli allegati alla decisione impugnata si evince che dal 2005 al 2019 sono

state elevate in continuazione diffide e multe per quanto attiene i contributi

paritetici (allegato D), mentre dal 2004 al settembre 2014 la Cassa promuoveva

esecuzioni per contributi paritetici (allegato E1). È pacifico che l'assenza di

risultati derivanti dalle molte procedure d'incasso forzato, e ciò sino alla

data della radiazione della società, fanno decorrere il termine biennale ut

sopra. Fatta salva ogni altra eccezione d'ordine e/o di merito, va quindi

ritenuto che da detta situazione derivava inequivocabilmente per la Cassa AVS

la conoscenza, perlomeno per il 2016-2018, dell'insolvenza in cui si trovava la

società escussa. […] Ne deriva la perenzione del diritto al risarcimento

fatto valere dalla Cassa AVS con decisioni del 14 agosto e 13 novembre 2020 per

quanto attiene i contributi paritetici rivendicati dal 2016 al 2018. (…)”

(I, punto 4, pagg. 6 e 7).

Infine, respingendo ogni

addebito e con argomentazioni di cui si dirà in seguito, sostiene che nessuna

responsabilità per intenzionalità e/o per negligenza grave può essergli

imputata essendo che __________ (quale azionista unico nonché direttore

generale e amministratore di fatto della società) si sarebbe occupato in via

esclusiva di tutti gli aspetti amministrativi (tra cui il pagamento degli oneri

sociali) mentre che lui si sarebbe occupato solo di questioni tecniche e

commerciali. Quanto all’importo del danno egli ha fatto valere che “(…) non

è in grado di verificare i conteggi AVS invocati, in quanto non competeva a lui

la trattazione di questi aspetti amministrativi, rimasti saldamente in mano

all'effettivo organo della società, __________, rispettivamente sua figlia __________.

Non conosce nel dettaglio i pagamenti fatti da __________ immettendo suoi

denari nella FA 1 con cui pagare I'AVS. Deve quindi contestare gli scoperti

ipotizzati. (…)” (I, punto 6, pag. 10). Contestualmente l’insorgente ha

inoltre postulato la chiamata in causa di __________ (cfr. punto 8, pag. 11,

del ricorso).

1.5. Con la risposta di causa –

oltre a comunicare al TCA che non sono state avviate altre procedure di

risarcimento danni nei confronti di altre persone – la Cassa, con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle

proprie allegazioni e, formulate le proprie osservazioni riguardo alla censura

secondo la quale la decisione su opposizione non sarebbe stata emessa entro un

termine adeguato ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, postula la reiezione dello

stesso.

1.6. Con scritto del 18 gennaio

2021 l’insorgente ha notificato i propri mezzi di prova ribadendo la domanda di

chiamata in causa di __________ (V, trasmesso alla Cassa per conoscenza con

facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte; VI).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale

amministratore unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha sollevato l’eccezione della prescrizione.

2.2.1. L’insorgente rimprovera

innanzitutto alla Cassa di aver ingiustificatamente atteso due mesi per

emettere la qui impugnata decisione su opposizione (doc. 3) resa a seguito

dell’opposizione interposta il 16 settembre 2020 (doc. 2) avverso il precedente

provvedimento 14 agosto 2020 (doc. 1). A mente dell’insorgente, la querelata

pronunzia non essendo stata resa entro un termine adeguato giusta l’art.

52 cpv. 2 LPGA – che l’insorgente sostiene essere di 30 giorni – il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe “perento”.

A torto.

Ai sensi dell'art. 52 cpv.

1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce, tra l’altro, che le decisioni su opposizione vanno

pronunciate entro un termine adeguato. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 56, nota 24, pag. 1018).

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel caso in esame, la

censura di ritardata giustizia come pure la tesi circa la conseguente decadenza

della pretesa risarcitoria non hanno pregio. Infatti, se RI 1 riteneva

sussistere un ritardo ingiustificato da parte della Cassa nell’evasione dell'opposizione

16 settembre 2020 (doc. 2), avrebbe dovuto innanzitutto sollecitare

l'amministrazione e, in caso di mancata risposta, adire con ricorso il TCA ai

sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia si rivela

quindi siccome intempestiva e ormai priva di oggetto, avendo la Cassa

rilasciato la decisione su opposizione.

Non va poi dimenticato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia,

il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine

ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

op. cit., ad art. 56, nota 40, pag. 1021 con riferimenti) e non annulla la

decisione su opposizione nel frattempo resa né, come sostenuto dal ricorrente,

un’eventuale accertamento dell’invocato diniego ha per effetto la “perenzione”

della pretesa risarcitoria.

Va qui sottolineato che

alla medesima conclusione era già giunto questo Tribunale nella STCA del 18

settembre 2007 (incarto 31.2006.44) pronunciandosi in una fattispecie nella

quale lo stesso avv. RA 1 aveva fatto valere l’identica censura.

2.2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del

danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del

danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di

cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.

1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e

non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Dal 1° gennaio 2020 l’art.

52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento

del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di

tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci

anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato”

ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti da

atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si

applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF

9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005

consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di

lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da

questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati

seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò

che è avvenuto nel caso concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato

nel FUSC del 24 settembre 2018 (cfr. consid. 1.2).

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del

danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a

conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,

volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce

sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del

suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del

danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è

depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei

crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale

conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima

del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa

edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei

creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe

(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del

danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.

167 = DTF 121 V 240).

Se il

fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo

quella sommaria, la conoscenza del danno – subentrato con l'apertura del

fallimento – viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione

della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la

data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio

(DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un

creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento

per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione

della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag.

204).

In concreto, la

graduatoria è stata depositata il 29 maggio 2020 presso l’UF di __________ e il

termine per la contestazione fissato fino al 18 giugno 2020 (doc. 7/B).

Il 19 giugno 2020 –

rispondendo alla Cassa che il 2 giugno 2020 aveva chiesto la conferma

dell’iscrizione del suo credito e le possibilità d’incasso dello stesso –

l’UF ha comunicato che “(…) il vostro credito è stato iscritto in 2. Classe

per CHF 97'392.60. Possiamo comunicarvi che con ogni probabilità non potrà

essere tacitato. (…)” (doc. 7/M).

Conformemente alla

succitata giurisprudenza, il momento decisivo per la decorrenza del termine

triennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS

– riguardo all'applicazione dei nuovi termini di prescrizione,

l'art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero stabilisce che se il

nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si

applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora

sopravvenuta la prescrizione – risulta

essere il 19 giugno 2020 (data in cui, dopo il deposito della graduatoria e la

scadenza del termine per la contestazione della stessa, la Cassa è stata

informata che il credito insinuato non potrà essere tacitato).

Non può quindi essere

seguito l’insorgente laddove (cfr. consid. 1.4) pretende che, vista l’assenza

di risultati dalle procedure d’incasso forzato, la Cassa era a conoscenza del

danno perlomeno per il periodo dal 2016 al 2018 e che pertanto la pretesa

relativa a detti anni sarebbe prescritta. Al contrario, a ragione la Cassa ha

fatto valere che “(…) il decreto di apertura del fallimento del 18 settembre

2018 ha determinato l'insorgenza del danno mentre la Cassa non avrebbe potuto

aver notizia del danno prima del deposito della graduatoria avvenuto il 29

maggio 2020, rispettivamente l'Ufficio fallimenti di __________ in data 2

giugno 2020 [ndr. recte: 19 giugno 2020 cfr. doc. 7/M] ha comunicato

alla Cassa che con ogni probabilità il credito non poteva essere tacitato. (…)”

(doc. 3, punto 8.1, pag. 12) precisando che “(…) può promuovere un'azione

risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura

fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà

computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 11 6 V 76 consid. 3b). (…)”

(doc. 3, punto 8.1, pag. 12).

La decisione di risarcimento

del 13 novembre 2020 (cfr. consid. 1.3 e doc. 3) è stata emessa prima dello

scadere del termine di prescrizione.

Ne consegue che il credito

risarcitorio ex art. 52 LAVS, per il danno subito dalla Cassa per il mancato

versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in

esame, non è prescritto.

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2016 al 2018, quest’ultimo sino

al mese di luglio (acconti), così come risulta dai conteggi allestiti secondo

le relative dichiarazione dei salari e le fatture d’acconto per il periodo dal

1. gennaio al 31 luglio 2018 (doc. 1/A-1/C), dal conteggio dei salari non percepiti

ma rivendicati per l’anno 2018 di cui alla relativa distinta (doc. 7/R e 7/Z) e

dagli specchietti relativi ai suddetti anni sub doc. 4, 5 e 6.

L’importo complessivo di

fr. 91'697.35, ottenuto dopo la ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr.

consid. 1.3), peraltro non validamente contestato, fatto valere nei confronti

di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come

conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le

spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e

esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto a tal fine non

basta sicuramente la semplice allegazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.4),

peraltro neppure comprovata, secondo la quale, non essendo a suo dire in grado

di verificare i conteggi della Cassa, egli “(…) deve quindi contestare gli

scoperti ipotizzati. (…)” (I, punto 6, pag. 10).

2.4. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati.

2.7. Il ricorrente non adduce la

benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi

paritetici per gli anni dal 2016 al 2018 così come fatto valere dalla Cassa

nella decisione del 14 agosto 2020 confermata con decisione su

opposizione del 13 novembre 2020 (cfr. consid. 1.3).

Accettando il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando

di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe

potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi

venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.

consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo

societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste di amministratore unico (in tale veste la

giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

All’insorgente, che

nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua

veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici

venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza

grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione ricoperta.

Il ricorrente non può,

facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle

proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare quanto addotto

dal ricorrente e meglio che “(…) non può essere ritenuto amministratore

responsabile della fallita società, poiché sebbene sia stato organo formale

della predetta società, invero, all'interno di essa, non aveva alcun modo di

influenzarne la volontà e di occuparsi della sua conduzione. Prova ne è il

fatto che la direzione amministrativa della società era saldamente e

esclusivamente in mano ad altri, e meglio a __________, mentre il ricorrente si

occupava esclusivamente della direzione e conduzione tecnica dell'azienda. Egli

non era legittimato a prendere decisioni operative in modo autonomo, ovvero a

prendere parte alla gestione degli affari sociali della società ora liquidata.

Nemmeno aveva la possibilità effettiva di influenzare la formazione della volontà

della persona giuridica. In particolare, nel presente contesto, non aveva

alcuna competenza quanto al calcolo e al pagamento dei salari (e quindi dei

contributi AVS). Per completezza devesi ancora dire che il ricorrente,

relativamente alla posizione in cui si collocava all'interno della società, non

ha mai commesso una qualsiasi negligenza e/o abbia agito con intenzione a danni

della Cassa. Si nega quindi ogni sua responsabilità legale. Infine, non vi è un

nesso causale fra l'attività svolta dal ricorrente e il presunto (e contestato)

danno subito dalla Cassa AVS. (…)” (I, punto 5, pagg. 7 e 8) (…)” (I,

punto 5, pagg. 7 e 8), non permette di escludere una negligenza grave e non

costituisce neppure motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato

versamento degli oneri sociali (cfr. infra consid. 2.8).

Infatti, da una parte la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un

fallimento (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con

riferimenti) e, dall’altra parte va rilevato come nemmeno l’insorgente ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una

negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno

2003) ciò che l’insorgente non ha fatto. Al contrario, come incontestatamente

addotto dalla Cassa, egli “(…) è stato organo formale della FA 1 per un

ventennio. Va inoltre sottolineato che l'opponente è rimasto comunque in carica

quale amministratore unico per anni malgrado, come da egli ammesso, le perdite

conseguite negli anni 2013 e 2014 avevano indotto il fiduciario della società a

sostenere il deposito dei bilanci ex art. 725 CO. Nel caso in cui una società

sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri

delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più

se la situazione gli è nota (STF 31 agosto 2001, H 446/00, consid. 4b) con

l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23 giugno

2002, H 1 71/02). L'opponente non ha peraltro in alcun modo provato di essere

stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto

conoscere la reale situazione debitoria nei confronti della Cassa, per la quale

sarebbe bastato richiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa.

Del resto dai documenti agli atti della Cassa (doc. A, B, C1-2)

risulta che il signor RI 1 si occupasse in prima persona anche delle questioni

legate agli oneri sociali e che avesse delegato il fiduciario a tali compiti

solo pochi giorni prima di dimettersi. (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag. 9).

Nella misura in cui RI 1

volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di

terzi (in casu di __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

Considerandi

dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009

del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Tutto quanto suesposto

vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che la Cassa ha,

rettamente e incontestatamente, evidenziato che “(…) nel caso concreto, a

seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la

Cassa ha proceduto dal mese di giugno 2017 all'invio di diffide di pagamento

(numerose diffide erano già state emesse negli anni dal 2012 al 2014) e dal

mese di agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive (numerose già negli anni

2013.

e 2014), che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto

che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei

contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che

fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come

suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società

(STF 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).

(…)” (doc. 3, punto 6.3, pagg. 8 e 9).

2.8

Occorre pertanto esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108.

V 189 consid. 2b pag. 193).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nella fattispecie, nessun

motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza

è stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della

società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o

discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

subìto dalla Cassa.

2.9

L’Insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha postulato la chiamata in causa di __________ adducendo

che “(…) giusta gli art. 45 LPAmm e 26 Lptca, visto che malgrado le

segnalazioni fatte al più tardi con l'opposizione del 16 settembre 2020 la

Cassa AVS non ha ritenuto di procedere nei suoi confronti con l’emissione di

un'analoga decisione di risarcimento danni, benché disponesse di tutte le

informazioni necessarie. Si tratta dunque di far capo in questa sede alla

chiamata in causa volta a vincolare __________ al giudizio della presente,

visto che l’amministrazione erroneamente non lo ha già essa coinvolto. In altre

parole, si tratta di sanare la mancata partecipazione di __________ alla

procedura di risarcimento promossa dalla resistente solo verso il qui

ricorrente, nella denegata e contestata ipotesi in cui il ricorso dovesse

essere respinto. (…)” (I, punto 8, pag. 11).

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

Se più organi (formali o

di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108.

V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di conseguenza – a

prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a

questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come

sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà

nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo

Tribunale non può procedere al suo posto.

Con la

chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi

dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a

cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio

degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80

consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato

l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo

nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi

opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura

giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando

da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti

giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191

n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di

tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito

(STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op.

cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

Secondo la giurisprudenza

citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in

causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non

sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in

caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati

in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno

rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro

opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

In concreto, come

comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro

l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la

domanda di chiamata in causa di __________ (quale organo di fatto della __________)

va disattesa.

2.10

L’insorgente, come accennato (cfr.

consid. 1.6), con scritto del 18 gennaio 2021 ha così notificato le proprie

prove: “(…) il ricorrente notifica i seguenti mezzi di prova: 1. I documenti

A e B prodotti con il ricorso del 14 dicembre 2020, 2. I richiami dall'UE di __________

di un estratto completo delle esecuzioni a carico della FA 1, dall'UF di __________

degli atti relativi al fallimento FA 1, 3. L'edizione dalla Cassa CO 1,

dell'intero incarto riguardante la FA 1 e il pagamento/recupero dei contributi

dal 1976 al 2018, 4. L'ispezione a URC con oggetto FA 1, 5. I testimoni: __________,

__________, entrambi incaricati della tenuta della contabilità della FA 1 e del

risanamento della stessa, anche e soprattutto per quanto attiene le posizioni

degli assicuratori sociali su incarico di __________, che potrà esprimersi in

merito a chi gestiva i conteggi AVS, i conti bancari, le paghe e i relativi

pagamenti, rispettivamente con chi discuteva la necessità di sistemare la

posizione dei contributi AVS, confermando che si trattava sempre e solo di __________,

il quale potrà confermare che era __________ a decidere sull'intera gestione

della FA 1, compresi i criteri di fatturazione fra le varie società

appartenenti a __________, che potrà riferire in merito alla distrazione di

attivi della FA 1 da parte di __________. 6. Interrogatorio/deposizione del

ricorrente. (…)” (V).

Al riguardo – a prescindere dal fatto che la

giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato)

che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di

prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il

compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le

STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre

2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25

giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra, questo

Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore unico di una SA.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti