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Decisione

31.2020.34

Socio e gerente di una Sagl in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta calcolo contributi e adduce di aver fatto tutto il possibile per la società. Ricorso respinto in assenza di valide motivazioni che possano discolparlo

22 marzo 2021Italiano54 min

consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.34

FC

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto, in fatto

1.1. La

FA 1, con sede prima a __________ e dall’aprile 2017 a __________, è stata

iscritta a Registro di commercio il 18 dicembre 2003 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel commercio

l’importazione e la vendita di prodotti di ogni genere, in particolare di

generi alimentari, erbe, tessuti nonché merci. In base alla pubblicazione sul

FUSC, RI 1 è stato socio e gerente, con diritto di firma individuale, dal 24

dicembre 2003 (cfr. estratto RC).

1.2. La società è stata affiliata

quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. dicembre

2003.

Sin dai primi mesi del

2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa

ha dovuto diffidarla dal maggio 2016 e anche precettarla dal giugno 2016. Al

termine di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ha

rilasciato il 29 agosto 2018 tre attestati carenza beni relativi a crediti

fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti

dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017.

Con decreto 20 novembre 2018 della

Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del

fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________un

credito di fr. 12'780.05 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti

negli anni 2016 e 2017 (doc. 6/A). La procedura di fallimento è stata sospesa

per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto del 13 giugno

2019 della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato le

spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa

è rimasto scoperto.

1.3. Costatato di avere subito un

danno, con decisione 15 maggio 2020 (intimata nuovamente il 13 e 27 luglio

2020), confermata con provvedimento su opposizione 11 novembre 2020 (doc. 1),

la Cassa ha chiesto a RI 1, socio gerente della società, il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 12'780.05 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1,

negli anni 2016 e 2017, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse

d’ingiunzione e interessi di mora (doc. 3).

1.4. Contro la decisione su opposizione

insorge RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone

l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario,

nei considerandi di diritto.

1.5. Con risposta di causa 18

gennaio 2021 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo

in sostanza una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte

dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi

paritetici (doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il

ricorrente censura il fatto che la Cassa non avrebbe mai preso posizione in

merito al “reclamo del 30 maggio 2018” da lui inoltrato contro la

tassazione d’ufficio inviata dalla Cassa il 4 maggio 2018 riferita ai

contributi dovuti per l’anno 2016 in relazione ai salari del dipendente __________

(cfr. nel dettaglio al consid. 2.5), e ritiene che per questo motivo “tutte

le decisioni prese dalla Cassa CO 1 a decorrere dal reclamo inevaso del 30

maggio 2018 sono nulle” (doc. I).

Benché

non invocata espressamente, l’insorgente fa in sostanza valere una violazione

del diritto di essere sentito.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

Inoltre, ai sensi della

giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non

sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;

cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).

In concreto, la

censura del ricorrente si rileva infondata.

In effetti,

si deve sottolineare che alla FA 1 e al suo gerente, successivamente alla

notifica della tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018 e all’invio del “reclamo

tassazione d’ufficio” del 30 maggio 2018, è stata data, sempre invano, più

di una possibilità di far valere le relative censure riguardo alla richiesta di

pagamento dei contributi, a cominciare dal termine per determinarsi assegnato

con la diffida del 13 giugno 2018 (doc. G) e quindi anche in sede della procedura

esecutiva avviata successivamente.

In

ogni caso, nella decisione impugnata dell’11 novembre 2020 la Cassa è entrata

nel merito delle censure sollevate dal ricorrente con il “reclamo tassazione

d’ufficio” del 30 maggio 2018 (doc. A/4) e ha

spiegato le ragioni alla base della reiezione delle stesse (cfr. in seguito al

consid. 2.5).

Il ricorrente ha potuto pertanto comprendere le motivazioni

alla base della decisione contestata e della reiezione delle contestazioni

della società, tant’è che le ha in sostanza censurate in sede giudiziaria con

un ricorso a questo Tribunale.

Non solo: la Cassa

ha peraltro ulteriormente illustrato le sue argomentazioni in merito con la

risposta di causa (doc. III), ma l’interessato non ha ritenuto di dover far uso

della possibilità di determinarsi in proposito.

In concreto

non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Del resto, va ancora osservato che una violazione del

diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Con il suo

ricorso RI 1 ha avuto ancora la possibilità di prendere posizione davanti a

questo Tribunale e le allegazioni che erano state formulate nel citato “Reclamo

tassazione d’ufficio”, benché appaiano di gran lunga tardive, saranno

comunque oggetto di esame da parte di questo Tribunale -

che dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche la STF 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA) - (cfr. al consid. 2.5 e 2.6).

Un’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa

sede.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).

Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli

stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).

La corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio

2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nel caso concreto, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,

prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi

chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via

sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio gerente con diritto di firma

individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal

mancato versamento, da parte della società insolvente, dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2016 e 2017 per complessivi fr. 12'780.05,

comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del

debito contributivo, doc. 3/A e 3/B, 4, 5).

2.3. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05

del 23 novembre 2006).

Dal 1. gennaio 2020 l’art.

52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento

del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di

tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci

anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai

sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti

da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si

applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche

l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che

regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,

l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita

totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato

carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che

definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre

parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo

contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio

ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

In

caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,

in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.

La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore

di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo

anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento

(SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto

riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre

2003).

Precedentemente

al fallimento, come detto, il momento della

conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza

beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con

riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria

concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164,

consid. 4d).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60

cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si

prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del

danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio

termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019

cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle

Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi

severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona

un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid.

4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per

quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura

di risarcimento.

L'art. 49 cpv. 1 del Capo

primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e

dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e

del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine

più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché

secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

Nella

fattispecie in esame, conformemente alla giurisprudenza, decisivo al fine della

decorrenza del termine di prescrizione è il rilascio - in esito a procedure

esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - di attestati carenza

beni in data 29 agosto 2018 (doc. 14, 15, 16).

Ora, in considerazione del

fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019)

prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti gli

attestati di carenza beni del 29 agosto 2018, la prescrizione di due anni

secondo il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è

entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020,

in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla

presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine

relativo di prescrizione a tre anni.

È quindi chiaro che,

avendo intimato la decisione di risarcimento il 15 maggio 2020 (doc. 1), la

Cassa ha ampiamente rispettato il termine di prescrizione di tre anni ex art.

52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020 (rispettivamente art. 60 cpv. 1

CO) e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in

argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer,

Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation

d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il

danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF

rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2016 e 2017. Tali oneri si

riferiscono ai contributi dovuti sui salari erogati dalla FA 1 nel 2016 e 2017

e determinati, come meglio si vedrà in seguito, in parte sulla base di due

tassazioni d’ufficio regolarmente notificate alla società (cfr. specchietti

riassuntivi del debito contributivo, doc. 3/A e B; 4 e 5).

A fronte di salari

soggetti a contribuzione di complessivi fr. 89'000 per il 2016 e fr. 37'000 per

il 2017 (di cui fr. 54'000 nel 2016 e fr. 6'000 nel 2017 spettanti al dipendente

__________), la Cassa, tenuto conto di versamenti di fr. 931.05 (doc. /), ha

calcolato contributi per complessivi fr. 12'780.05 (spese amministrative,

esecutive e interessi di mora inclusi), così come risulta dai conteggi, dalle

procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta di

causa della Cassa (doc. 3/A, 3/B, 4, 5, 7).

Va qui rilevato che, come

di seguito ancora verrà illustrato, l’ammontare degli oneri sociali dovuti

dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione

prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis

OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002

pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

2.5. Il ricorrente non censura il

calcolo degli oneri sociali operato dalla Cassa in quanto tale, ma, rimandando

al “Reclamo tassazione d’ufficio” da lui formulato il 30 maggio/4 giugno

2018 alla tassazione d’ufficio, contesta l’ammontare dei salari oggetto di

contribuzione. Se in effetti ammette in sostanza di essere debitore dei

contributi dovuti sulle retribuzioni da lui medesimo percepite (di fr. 35'000

nel 2016 e fr. 21'000 nel 2017; cfr. doc. A/3), contesta che sarebbero dovuti

oneri sociali sui salari rivendicati da __________, in quanto questi non

avrebbe mai lavorato per la società e non avrebbe percepito salario alcuno.

Ora, da un attento esame

dell’incarto, questo Tribunale rileva che i contributi litigiosi sono stati correttamente

determinati sulla base della documentazione agli atti.

Risulta in effetti che con

scritto 28 novembre 2017 __________, asserendo di essere stato alle dipendenze

della FA 1, si è rivolto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo

informazioni circa il regolare annuncio del salario a suo favore da parte della

FA 1 e, di conseguenza, il corretto pagamento dei contributi sociali. Contestualmente

ha allegato la relativa documentazione e in particolare certificati di salario

mensili per il periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2016 (prevedenti il diritto

ad un salario mensile di fr. 6'000.- ) oltre al certificato salariale annuale per

il 2016 attestante un salario annuo di fr. 54'000 (doc. A e allegati). Tali documenti

sono stati allestiti sulla carta intestata della società e debitamente timbrate

dalla stessa. Il certificato di salario del periodo da aprile a dicembre 2016

risulta pure firmato dall’amministratore e gerente della società RI 1 (doc.

A/1).

Dalla documentazione all’inserto

risulta inoltre che il dipendente __________ ha illustrato alla Cassa che si trattava

di salari maturati seppur non percepiti materialmente in quanto, in base agli

accordi venuti in essere con la FA 1, gli stessi erano da intendersi quali

iniziali investimenti nella società, affinché l'attività potesse proseguire e

generare la liquidità necessaria per saldare quanto pattuito (doc. A-C).

Preso atto di tali

informazioni, con scritto 30 novembre 2017 la Cassa si è rivolta alla FA 1,

chiedendo una presa di posizione (doc. D), come

segue:

" Egregi

signori, l’assicurato indicato in oggetto dichiara di aver svolto attività

lucrativa presso la vostra società da aprile a dicembre 2016. Da una nostra

verifica risulta che il signor __________ non è stato notificato sulla distinta

salari. Pertanto al fine di poter regolarizzare la posizione assicurativa

dell’assicurato vi invitiamo a volerci informare in merito entro 15 giorni

dalla presente comunicazione.” (doc. D).

La società non ha dato

seguito a tale richiesta, ragione per cui la Cassa, in data 22 gennaio 2018, ha

sollecitato la stessa, chiedendole nuovamente, entro 15 giorni dalla

comunicazione, informazioni “relative alla mancata notifica dell’assicurato

indicato nella distinta dei salari per l’anno 2016” con l'esplicita avvertenza

che, “trascorso infruttuoso questo termine vi informiamo che procederemo con

una tassazione d’ufficio, con i mezzi di diritto e con riserva di addebitare

spese di tassazione, sulla base della documentazione in nostro possesso (art.

39 OAVS)” (doc. E).

Tale termine è decorso infruttuoso,

ragione per cui la Cassa, dando seguito alla precedente comminatoria, ha emesso

in data 4 maggio 2018 una tassazione d'ufficio per l'anno 2016, imponendo alla

società i contributi dovuti sui salari del dipendente __________ ammontanti a

fr. 54'000, e di conseguenza il versamento di fr. 8'123.65, da versarsi entro

30 giorni (doc. F).

Il ricorrente ha indicato

nel suo ricorso di aver quindi inoltrato un’opposizione a tale tassazione d’ufficio

con uno scritto - indirizzato alla Cassa, datato 30 maggio 2018 e spedito per

raccomandata il 4 giugno 2018 - denominato “Reclamo tassazione d’ufficio”,

censurando la presa in conto dei salari rivendicati dal dipendente __________. Egli

indica che tale scritto era stato “ricevuto dalla Cassa ma purtroppo a dire

della stessa non è presente nell’incarto, prova ne è il fatto che nella

dettagliata cronologia esposta a pag. 6 della decisione tale reclamo non viene

menzionato” (doc. I). Egli ha pure prodotto in causa la conferma ufficiale

di ricezione il 5 giugno 2018 di tale scritto da parte di una funzionaria della

Cassa (doc. A/1). La Cassa non ha contestato tali circostanze.

Visto il mancato pagamento,

con formale “Diffida di pagamento” del 13 giugno 2018 indirizzata alla FA

1, all’indirizzo privato di RI 1, la Cassa ha nuovamente formalmente chiesto il

pagamento dei fr. 8'123.65 entro il termine di 10 giorni, con l’avvertenza che

in assenza di versamento sarebbe stata promossa la procedura esecutiva con

addebito di multa d’ordine e tassa d’intimazione (doc. G).

Vista la mancata reazione

da parte della società debitrice, la Cassa ha promosso la procedura esecutiva

per l’incasso del dovuto. Al Precetto esecutivo n __________ del 9 luglio 2018 dell’Ufficio

esecuzioni di __________, ritirato da RI 1, la società non ha interposto

opposizione (doc. H). Ne è quindi seguita l’emissione di un attestato carenza

beni definitivo in data 29 agosto 2018.

Parimenti la Cassa ha

proceduto in data 16 ottobre 2018 alla tassazione d'ufficio relativamente alle

retribuzioni del dipendente __________ per l'anno 2017, prevedente una

richiesta di contributi di fr. 903.05 calcolati su una somma salariale di fr.

6'000 relativi al mese di gennaio 2017 (doc. I). La medesima, indirizzata alla

società e inviata anch'essa all'indirizzo dell'opponente, non è stata

contestata, divenendo definitiva. Nemmeno alla successiva diffida di pagamento

del 26 novembre 2018 la FA 1 ha sollevato la minima obiezione (doc. L).

Con decreto 20 novembre

2018 il Pretore di __________ ha decretato il fallimento della FA 1.

Da quanto precede risulta

che correttamente la Cassa ha proceduto a calcolare d’ufficio (giusta l’art. 38

OAVS) i contributi sociali da versarsi dalla FA 1 sui salari regolarmente

maturati dal suo ex dipendente __________. Il calcolo dei contributi, così come

risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, risulta ineccepibile.

Fatti

I contributi sono in

effetti stati determinati sulla base dei certificati di salario inoltrati dal

dipendente e delle distinte dei salari allestite d’ufficio dalla Cassa non

avendo la società, e per essa l’insorgente, nonostante le richieste di

informazioni del 30 novembre 2017 e 22 gennaio 2018 (quest’ultima con

l’espressa comminatoria che in caso contrario sarebbe stata emessa una

tassazione d’ufficio), le tassazioni d’ufficio del 4 maggio 2018 e 16 ottobre

2018, le nuove diffide del 13 giugno 2018 e 26 novembre 2018 e le susseguenti

procedure esecutive, inviato le relative complete distinte dei salari

rispettivamente fatto valere i motivi per i quali i salari non sarebbero stati

corretti.

Va qui subito rilevato che

la compilazione della distinta salari ed il relativo invio alla Cassa fanno

parte degli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 LAVS e

art. 36 cpv. 3 OAVS (in merito cfr. Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.

32, pag. 7) e il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione delle

prescrizioni (cfr. consid. 2.6).

Del resto, quanto all’obbligo

di sostanziare la pretesa risarcitoria, sia in questa sede ancora ricordato che

secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere

dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su

una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare

del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità

della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la

decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro

chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991

pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia

erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione

di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati

i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002,

consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il

fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181

consid. 3b).

Infine,

il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di

risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la

possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi,

per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina

liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i

quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione

di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita

dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid.

5.4; cfr. in merito ancora al consid. 2.6).

Nella fattispecie, come

detto, il ricorrente è in questa sede malvenuto a contestare la pretesa della

Cassa, considerato come precedentemente a questa causa egli, quale gerente

della società, ha omesso di insorgere censurando, o quantomeno sollecitando

spiegazioni in merito, in occasione delle richieste di informazione, delle

diffide inoltrate dalla Cassa e delle procedure esecutive che sono seguite. In

ogni modo non è in concreto stato fatto valere alcun motivo che possa anche

solo ipotizzare l’esistenza di motivi di indubbia erroneità delle decisioni di

fissazione dei contributi rese dalla Cassa. Del resto, come anticipato (cfr.

consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,

saranno in ogni modo esaminati da questo Tribunale, quale autorità di ricorso

con pieno potere d’esame (cfr. al consid. 2.6).

2.6. II ricorrente sostiene che la

società non sarebbe debitrice dei contributi dovuti sui salari notificati da __________

per gli anni 2016 e 2017, in quanto quest’ultimo non avrebbe lavorato per la

società e non avrebbe percepito alcuno stipendio.

Ora, occorre innanzitutto

ricordare che secondo l’art. 14 cpv.

1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del

debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi

devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito

da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,

indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il

lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento

del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003

consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Vista la succitata

giurisprudenza, ai fini dell’imposizione dei contributi non è rilevante che al dipendente

sia stato effettivamente versato o meno il salario. Determinante è il diritto al

salario, ragione per cui i contributi sono di principio dovuti anche su salari

non versati.

Nella fattispecie, come

anticipato, risulta dalla documentazione agli atti - prodotta dall’avvocato di __________

alla Cassa direttamente e al __________ (doc. A, B e C), come pure nell’ambito

della denuncia formulata al Ministero pubblico (doc. C) - che gli importi

rivendicati rappresentano un reddito maturato, al cui percepimento

l'interessato aveva provvisoriamente rinunciato, in attesa che la società

generasse la necessaria liquidità per poter onorare tale credito. Da uno scritto

25 giugno 2018 dell’avv. __________ indirizzato a __________ risulta in effetti

che __________ aveva sottoscritto con la FA 1 un accordo di investimento il 15

aprile 2016 che lo vedeva privato dell’intero salario netto per il periodo da aprile

2016 sino a gennaio 2017 (e di cui ai certificati di salario resi dalla società,

per complessivi fr. 60'000 di salario lordo). In questo scritto il legale del

dipendente chiedeva informazioni circa la cifra spettantegli e sulla modalità

con la quale tale cifra era stata investita dalla società (doc. 14).

Ora, a ragione la Cassa ha

ritenuto che tale documentazione, allestita su carta intestata della società

datrice di lavoro e in parte anche firmata dal ricorrente (doc. A, B, C con allegati),

documenti in modo chiaro e inconfutabile il diritto al salario del dipendente __________.

Del resto, come dianzi

esposto, la società, richiesta in più occasioni in merito, non ha reagito

minimamente e, nonostante le richieste del 30 novembre 2017 e il sollecito del

22 gennaio 2018 (doc. D, E), non ha provveduto a inviare le “corrette” distinte

salariali né a fornire le chieste precisazioni, e anche alle relative

tassazioni di ufficio e alle diffide di pagamento che hanno proceduto l’avvio

delle procedure esecutive, la società e per essa il suo amministratore e gerente

RI 1 non hanno formulato alcuna osservazione, fatta eccezione per la menzionata

“opposizione” alla tassazione d’ufficio del 30 maggio/4 giugno 2018 di cui si

dirà in seguito (doc. A/1).

Di fronte alla mancata

contestazione da parte della società a ragione il credito, che peraltro risulta

anche dagli attestati carenza beni emessi il 29 agosto 2018 dal competente

ufficio esecuzioni e dalla notifica, rimasta incontestata, nel fallimento della

FA 1, va considerato acquisito.

Come anticipato, non

permette infine di modificare l’esito della presente procedura l’unica allegazione

proposta dal ricorrente, secondo cui egli, a nome della FA 1, avrebbe inoltrato

“opposizione” il 4 giugno 2018 alla tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018.

A prescindere in effetti dal

fatto che le allegazioni fatte valere con tale opposizione, relative alla presunta

mancata successiva realizzazione dell’accordo di collaborazione tra la società

e __________, non sono state minimamente comprovate e documentate, e che in

ogni modo, come detto, appaiono in aperto contrasto con il certificato di

salario emesso dalla società (e firmato dal qui ricorrente) a favore di __________

per l’anno 2016 e facente testo di salari lordi per fr. 54'000 (doc. A), va

detto che, malgrado tale opposizione, la società non ha in seguito formulato

alcuna contestazione alla diffida di pagamento inviata il 13 giugno 2018 (doc.

G) e nemmeno si è opposta alla procedura esecutiva avviata il 9 luglio 2018, omettendo

persino di formulare opposizione al precetto esecutivo intimato l’8 agosto 2018

(doc. 6/C e H).

Ricordato come per la menzionata

giurisprudenza, l’ipotesi che la società non abbia versato i salari,

rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è rilevante ai fini

dell’obbligo contributivo (cfr. STFA H 71/02 del 5 marzo 2003), nella

fattispecie, per quanto sin qui esposto, anche la retribuzione di __________ è

imponibile ai fini AVS secondo gli artt. 4 e 5 LAVS. Infatti, dalla

documentazione agli atti è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato

nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con

riferimenti), e in particolare alla luce della mancata contestazione da

parte della società e per essa del gerente e qui ricorrente, che gli importi in

questione rappresentano non una mera aspettativa salariale, ma un reddito

maturato, al cui percepimento l'interessato ha solo provvisoriamente

rinunciato, in attesa che la società generasse la necessaria liquidità per

poter onorare tale credito.

Pertanto l'ammontare del

danno relativo al mancato pagamento dei contributi per gli anni 2016 e 2017

sulle retribuzioni di RI 1 e di __________ patito dalla Cassa - i cui crediti

contributivi al momento del decreto di fallimento della società risultavano

peraltro essere già ampiamente scaduti - merita conferma così come quantificato

dalla Cassa.

Inoltre, va ribadito che

se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa

-, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Il ricorrente non ha

prodotto alcuna prova rilevante né peraltro ha fornito valide e motivate

contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa, limitandosi in sostanza a far

valere quanto sostenuto in occasione del “reclamo tassazione d’ufficio” del 30

maggio/4 giugno 2018 (doc. A).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato precise e

motivate censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra

chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta.

Nemmeno risulta peraltro

dagli atti che, fatta eccezione per la menzionata lettera di “reclamo” del 30

maggio/4 giugno 2018, rimasta senza seguito alcuno (doc. A), mai, prima delle

procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale

gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i

conteggi inviati.

Ciò premesso, le peraltro generiche censure del ricorrente in merito ai salari posti

alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive.

Riassumendo, la

definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017, così come

esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese

amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti

totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per

uno scoperto complessivo di fr. 12'780.05, appare ineccepibile (doc. 3A, 3B;

cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 7; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art.

art. 69 cpv. 1 LAVS).

Ai conteggi

della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve

aderire.

Inoltre, il

credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli

attestati carenza beni resi il 29 agosto 2018 e pure in sede di fallimento

(doc. 14-16; doc. 6, 10).

2.7. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a).

Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS;

RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.8. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,

cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima

si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da

prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare

un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati

(sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.10. Nella fattispecie concreta, il

ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale)

della FA 1 dal 24 dicembre 2003 (estratto RC informatizzato agli atti).

Ora il ricorrente nel suo

ricorso non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo

da una responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere una sua negligenza grave.

In effetti egli, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano.

Come detto (cfr. supra

consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel

caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

In concreto, ritenuta la

posizione di organo formale della società e considerando anche che RI 1 non ha

minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i

suoi compiti, non può liberarsi dalla propria responsabilità.

Accettando il mandato di

socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Non senza ricordare che in

caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si

tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e

ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre

1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può

liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza.

Nel caso concreto, ricordiamo

che per l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente

diffidata e precettata sin dal maggio 2016 (doc. 4 e 5). Il ricorrente, che era

gerente della società sin dalla sua costituzione doveva essere al corrente di

questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di

risolvere la situazione. Per contro manifestamente egli ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl. Ritenuta

questa situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al

proprio obbligo contributivo nota da tempo, egli doveva attivarsi e prendere in

mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo ed avrebbe

certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52

LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00,

consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto

responsabile del danno.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle

imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

La passività

dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STF H 65/01 de 13 maggio 2002 e STF H 38/01 del 17 gennaio 2002).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di gerente le imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.11. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine

ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In concreto, non sono stati

invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso

della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto

dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato

pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio

2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati

recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +

H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento

dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G;

cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

2.12. Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente –

accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente

con diritto di firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli

obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso

osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa

ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11), deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF

della FA 1, per gli anni 2016 e 2017.

Visto

quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti