31.2020.34
Socio e gerente di una Sagl in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta calcolo contributi e adduce di aver fatto tutto il possibile per la società. Ricorso respinto in assenza di valide motivazioni che possano discolparlo
22 marzo 2021Italiano54 min
consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.34
FC
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La
FA 1, con sede prima a __________ e dall’aprile 2017 a __________, è stata
iscritta a Registro di commercio il 18 dicembre 2003 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel commercio
l’importazione e la vendita di prodotti di ogni genere, in particolare di
generi alimentari, erbe, tessuti nonché merci. In base alla pubblicazione sul
FUSC, RI 1 è stato socio e gerente, con diritto di firma individuale, dal 24
dicembre 2003 (cfr. estratto RC).
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. dicembre
2003.
Sin dai primi mesi del
2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa
ha dovuto diffidarla dal maggio 2016 e anche precettarla dal giugno 2016. Al
termine di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ha
rilasciato il 29 agosto 2018 tre attestati carenza beni relativi a crediti
fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti
dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017.
Con decreto 20 novembre 2018 della
Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del
fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________un
credito di fr. 12'780.05 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti
negli anni 2016 e 2017 (doc. 6/A). La procedura di fallimento è stata sospesa
per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto del 13 giugno
2019 della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato le
spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa
è rimasto scoperto.
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 15 maggio 2020 (intimata nuovamente il 13 e 27 luglio
2020), confermata con provvedimento su opposizione 11 novembre 2020 (doc. 1),
la Cassa ha chiesto a RI 1, socio gerente della società, il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 12'780.05 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1,
negli anni 2016 e 2017, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse
d’ingiunzione e interessi di mora (doc. 3).
1.4. Contro la decisione su opposizione
insorge RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone
l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
1.5. Con risposta di causa 18
gennaio 2021 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo
in sostanza una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte
dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi
paritetici (doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente censura il fatto che la Cassa non avrebbe mai preso posizione in
merito al “reclamo del 30 maggio 2018” da lui inoltrato contro la
tassazione d’ufficio inviata dalla Cassa il 4 maggio 2018 riferita ai
contributi dovuti per l’anno 2016 in relazione ai salari del dipendente __________
(cfr. nel dettaglio al consid. 2.5), e ritiene che per questo motivo “tutte
le decisioni prese dalla Cassa CO 1 a decorrere dal reclamo inevaso del 30
maggio 2018 sono nulle” (doc. I).
Benché
non invocata espressamente, l’insorgente fa in sostanza valere una violazione
del diritto di essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Inoltre, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
In concreto, la
censura del ricorrente si rileva infondata.
In effetti,
si deve sottolineare che alla FA 1 e al suo gerente, successivamente alla
notifica della tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018 e all’invio del “reclamo
tassazione d’ufficio” del 30 maggio 2018, è stata data, sempre invano, più
di una possibilità di far valere le relative censure riguardo alla richiesta di
pagamento dei contributi, a cominciare dal termine per determinarsi assegnato
con la diffida del 13 giugno 2018 (doc. G) e quindi anche in sede della procedura
esecutiva avviata successivamente.
In
ogni caso, nella decisione impugnata dell’11 novembre 2020 la Cassa è entrata
nel merito delle censure sollevate dal ricorrente con il “reclamo tassazione
d’ufficio” del 30 maggio 2018 (doc. A/4) e ha
spiegato le ragioni alla base della reiezione delle stesse (cfr. in seguito al
consid. 2.5).
Il ricorrente ha potuto pertanto comprendere le motivazioni
alla base della decisione contestata e della reiezione delle contestazioni
della società, tant’è che le ha in sostanza censurate in sede giudiziaria con
un ricorso a questo Tribunale.
Non solo: la Cassa
ha peraltro ulteriormente illustrato le sue argomentazioni in merito con la
risposta di causa (doc. III), ma l’interessato non ha ritenuto di dover far uso
della possibilità di determinarsi in proposito.
In concreto
non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto, va ancora osservato che una violazione del
diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Con il suo
ricorso RI 1 ha avuto ancora la possibilità di prendere posizione davanti a
questo Tribunale e le allegazioni che erano state formulate nel citato “Reclamo
tassazione d’ufficio”, benché appaiano di gran lunga tardive, saranno
comunque oggetto di esame da parte di questo Tribunale -
che dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche la STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA) - (cfr. al consid. 2.5 e 2.6).
Un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa
sede.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio
2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi
chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio gerente con diritto di firma
individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal
mancato versamento, da parte della società insolvente, dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2016 e 2017 per complessivi fr. 12'780.05,
comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del
debito contributivo, doc. 3/A e 3/B, 4, 5).
2.3. L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05
del 23 novembre 2006).
Dal 1. gennaio 2020 l’art.
52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento
del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni
sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di
tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci
anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai
sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di
prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)
con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti
da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre
anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine
di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60
capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono
ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e
non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo
60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non
sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in
cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1
D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai
motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si
applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche
l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che
regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio
della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del
danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,
l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita
totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato
carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che
definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre
parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo
contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio
ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
In
caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,
in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.
La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore
di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo
anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento
(SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di
graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione
del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto
riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza
di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre
2003).
Precedentemente
al fallimento, come detto, il momento della
conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza
beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con
riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria
concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164,
consid. 4d).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60
cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si
prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del
danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio
termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019
cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle
Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]
consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi
severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona
un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni
legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag. 116 consid.
4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per
quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura
di risarcimento.
L'art. 49 cpv. 1 del Capo
primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e
dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e
del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine
più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché
secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.
Nella
fattispecie in esame, conformemente alla giurisprudenza, decisivo al fine della
decorrenza del termine di prescrizione è il rilascio - in esito a procedure
esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - di attestati carenza
beni in data 29 agosto 2018 (doc. 14, 15, 16).
Ora, in considerazione del
fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019)
prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti gli
attestati di carenza beni del 29 agosto 2018, la prescrizione di due anni
secondo il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è
entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020,
in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla
presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine
relativo di prescrizione a tre anni.
È quindi chiaro che,
avendo intimato la decisione di risarcimento il 15 maggio 2020 (doc. 1), la
Cassa ha ampiamente rispettato il termine di prescrizione di tre anni ex art.
52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020 (rispettivamente art. 60 cpv. 1
CO) e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in
argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer,
Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation
d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2016 e 2017. Tali oneri si
riferiscono ai contributi dovuti sui salari erogati dalla FA 1 nel 2016 e 2017
e determinati, come meglio si vedrà in seguito, in parte sulla base di due
tassazioni d’ufficio regolarmente notificate alla società (cfr. specchietti
riassuntivi del debito contributivo, doc. 3/A e B; 4 e 5).
A fronte di salari
soggetti a contribuzione di complessivi fr. 89'000 per il 2016 e fr. 37'000 per
il 2017 (di cui fr. 54'000 nel 2016 e fr. 6'000 nel 2017 spettanti al dipendente
__________), la Cassa, tenuto conto di versamenti di fr. 931.05 (doc. /), ha
calcolato contributi per complessivi fr. 12'780.05 (spese amministrative,
esecutive e interessi di mora inclusi), così come risulta dai conteggi, dalle
procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta di
causa della Cassa (doc. 3/A, 3/B, 4, 5, 7).
Va qui rilevato che, come
di seguito ancora verrà illustrato, l’ammontare degli oneri sociali dovuti
dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione
prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e
alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno
risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis
OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002
pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
2.5. Il ricorrente non censura il
calcolo degli oneri sociali operato dalla Cassa in quanto tale, ma, rimandando
al “Reclamo tassazione d’ufficio” da lui formulato il 30 maggio/4 giugno
2018 alla tassazione d’ufficio, contesta l’ammontare dei salari oggetto di
contribuzione. Se in effetti ammette in sostanza di essere debitore dei
contributi dovuti sulle retribuzioni da lui medesimo percepite (di fr. 35'000
nel 2016 e fr. 21'000 nel 2017; cfr. doc. A/3), contesta che sarebbero dovuti
oneri sociali sui salari rivendicati da __________, in quanto questi non
avrebbe mai lavorato per la società e non avrebbe percepito salario alcuno.
Ora, da un attento esame
dell’incarto, questo Tribunale rileva che i contributi litigiosi sono stati correttamente
determinati sulla base della documentazione agli atti.
Risulta in effetti che con
scritto 28 novembre 2017 __________, asserendo di essere stato alle dipendenze
della FA 1, si è rivolto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo
informazioni circa il regolare annuncio del salario a suo favore da parte della
FA 1 e, di conseguenza, il corretto pagamento dei contributi sociali. Contestualmente
ha allegato la relativa documentazione e in particolare certificati di salario
mensili per il periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2016 (prevedenti il diritto
ad un salario mensile di fr. 6'000.- ) oltre al certificato salariale annuale per
il 2016 attestante un salario annuo di fr. 54'000 (doc. A e allegati). Tali documenti
sono stati allestiti sulla carta intestata della società e debitamente timbrate
dalla stessa. Il certificato di salario del periodo da aprile a dicembre 2016
risulta pure firmato dall’amministratore e gerente della società RI 1 (doc.
A/1).
Dalla documentazione all’inserto
risulta inoltre che il dipendente __________ ha illustrato alla Cassa che si trattava
di salari maturati seppur non percepiti materialmente in quanto, in base agli
accordi venuti in essere con la FA 1, gli stessi erano da intendersi quali
iniziali investimenti nella società, affinché l'attività potesse proseguire e
generare la liquidità necessaria per saldare quanto pattuito (doc. A-C).
Preso atto di tali
informazioni, con scritto 30 novembre 2017 la Cassa si è rivolta alla FA 1,
chiedendo una presa di posizione (doc. D), come
segue:
" Egregi
signori, l’assicurato indicato in oggetto dichiara di aver svolto attività
lucrativa presso la vostra società da aprile a dicembre 2016. Da una nostra
verifica risulta che il signor __________ non è stato notificato sulla distinta
salari. Pertanto al fine di poter regolarizzare la posizione assicurativa
dell’assicurato vi invitiamo a volerci informare in merito entro 15 giorni
dalla presente comunicazione.” (doc. D).
La società non ha dato
seguito a tale richiesta, ragione per cui la Cassa, in data 22 gennaio 2018, ha
sollecitato la stessa, chiedendole nuovamente, entro 15 giorni dalla
comunicazione, informazioni “relative alla mancata notifica dell’assicurato
indicato nella distinta dei salari per l’anno 2016” con l'esplicita avvertenza
che, “trascorso infruttuoso questo termine vi informiamo che procederemo con
una tassazione d’ufficio, con i mezzi di diritto e con riserva di addebitare
spese di tassazione, sulla base della documentazione in nostro possesso (art.
39 OAVS)” (doc. E).
Tale termine è decorso infruttuoso,
ragione per cui la Cassa, dando seguito alla precedente comminatoria, ha emesso
in data 4 maggio 2018 una tassazione d'ufficio per l'anno 2016, imponendo alla
società i contributi dovuti sui salari del dipendente __________ ammontanti a
fr. 54'000, e di conseguenza il versamento di fr. 8'123.65, da versarsi entro
30 giorni (doc. F).
Il ricorrente ha indicato
nel suo ricorso di aver quindi inoltrato un’opposizione a tale tassazione d’ufficio
con uno scritto - indirizzato alla Cassa, datato 30 maggio 2018 e spedito per
raccomandata il 4 giugno 2018 - denominato “Reclamo tassazione d’ufficio”,
censurando la presa in conto dei salari rivendicati dal dipendente __________. Egli
indica che tale scritto era stato “ricevuto dalla Cassa ma purtroppo a dire
della stessa non è presente nell’incarto, prova ne è il fatto che nella
dettagliata cronologia esposta a pag. 6 della decisione tale reclamo non viene
menzionato” (doc. I). Egli ha pure prodotto in causa la conferma ufficiale
di ricezione il 5 giugno 2018 di tale scritto da parte di una funzionaria della
Cassa (doc. A/1). La Cassa non ha contestato tali circostanze.
Visto il mancato pagamento,
con formale “Diffida di pagamento” del 13 giugno 2018 indirizzata alla FA
1, all’indirizzo privato di RI 1, la Cassa ha nuovamente formalmente chiesto il
pagamento dei fr. 8'123.65 entro il termine di 10 giorni, con l’avvertenza che
in assenza di versamento sarebbe stata promossa la procedura esecutiva con
addebito di multa d’ordine e tassa d’intimazione (doc. G).
Vista la mancata reazione
da parte della società debitrice, la Cassa ha promosso la procedura esecutiva
per l’incasso del dovuto. Al Precetto esecutivo n __________ del 9 luglio 2018 dell’Ufficio
esecuzioni di __________, ritirato da RI 1, la società non ha interposto
opposizione (doc. H). Ne è quindi seguita l’emissione di un attestato carenza
beni definitivo in data 29 agosto 2018.
Parimenti la Cassa ha
proceduto in data 16 ottobre 2018 alla tassazione d'ufficio relativamente alle
retribuzioni del dipendente __________ per l'anno 2017, prevedente una
richiesta di contributi di fr. 903.05 calcolati su una somma salariale di fr.
6'000 relativi al mese di gennaio 2017 (doc. I). La medesima, indirizzata alla
società e inviata anch'essa all'indirizzo dell'opponente, non è stata
contestata, divenendo definitiva. Nemmeno alla successiva diffida di pagamento
del 26 novembre 2018 la FA 1 ha sollevato la minima obiezione (doc. L).
Con decreto 20 novembre
2018 il Pretore di __________ ha decretato il fallimento della FA 1.
Da quanto precede risulta
che correttamente la Cassa ha proceduto a calcolare d’ufficio (giusta l’art. 38
OAVS) i contributi sociali da versarsi dalla FA 1 sui salari regolarmente
maturati dal suo ex dipendente __________. Il calcolo dei contributi, così come
risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, risulta ineccepibile.
Fatti
I contributi sono in
effetti stati determinati sulla base dei certificati di salario inoltrati dal
dipendente e delle distinte dei salari allestite d’ufficio dalla Cassa non
avendo la società, e per essa l’insorgente, nonostante le richieste di
informazioni del 30 novembre 2017 e 22 gennaio 2018 (quest’ultima con
l’espressa comminatoria che in caso contrario sarebbe stata emessa una
tassazione d’ufficio), le tassazioni d’ufficio del 4 maggio 2018 e 16 ottobre
2018, le nuove diffide del 13 giugno 2018 e 26 novembre 2018 e le susseguenti
procedure esecutive, inviato le relative complete distinte dei salari
rispettivamente fatto valere i motivi per i quali i salari non sarebbero stati
corretti.
Va qui subito rilevato che
la compilazione della distinta salari ed il relativo invio alla Cassa fanno
parte degli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 LAVS e
art. 36 cpv. 3 OAVS (in merito cfr. Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.
32, pag. 7) e il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione delle
prescrizioni (cfr. consid. 2.6).
Del resto, quanto all’obbligo
di sostanziare la pretesa risarcitoria, sia in questa sede ancora ricordato che
secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere
dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su
una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare
del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità
della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la
decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro
chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991
pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia
erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione
di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati
i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002,
consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il
fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181
consid. 3b).
Infine,
il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di
risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la
possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi,
per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina
liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i
quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione
di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita
dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid.
5.4; cfr. in merito ancora al consid. 2.6).
Nella fattispecie, come
detto, il ricorrente è in questa sede malvenuto a contestare la pretesa della
Cassa, considerato come precedentemente a questa causa egli, quale gerente
della società, ha omesso di insorgere censurando, o quantomeno sollecitando
spiegazioni in merito, in occasione delle richieste di informazione, delle
diffide inoltrate dalla Cassa e delle procedure esecutive che sono seguite. In
ogni modo non è in concreto stato fatto valere alcun motivo che possa anche
solo ipotizzare l’esistenza di motivi di indubbia erroneità delle decisioni di
fissazione dei contributi rese dalla Cassa. Del resto, come anticipato (cfr.
consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,
saranno in ogni modo esaminati da questo Tribunale, quale autorità di ricorso
con pieno potere d’esame (cfr. al consid. 2.6).
2.6. II ricorrente sostiene che la
società non sarebbe debitrice dei contributi dovuti sui salari notificati da __________
per gli anni 2016 e 2017, in quanto quest’ultimo non avrebbe lavorato per la
società e non avrebbe percepito alcuno stipendio.
Ora, occorre innanzitutto
ricordare che secondo l’art. 14 cpv.
1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal
datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del
debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi
devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito
da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,
indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia
stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a
tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110
V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il
lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento
del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003
consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Vista la succitata
giurisprudenza, ai fini dell’imposizione dei contributi non è rilevante che al dipendente
sia stato effettivamente versato o meno il salario. Determinante è il diritto al
salario, ragione per cui i contributi sono di principio dovuti anche su salari
non versati.
Nella fattispecie, come
anticipato, risulta dalla documentazione agli atti - prodotta dall’avvocato di __________
alla Cassa direttamente e al __________ (doc. A, B e C), come pure nell’ambito
della denuncia formulata al Ministero pubblico (doc. C) - che gli importi
rivendicati rappresentano un reddito maturato, al cui percepimento
l'interessato aveva provvisoriamente rinunciato, in attesa che la società
generasse la necessaria liquidità per poter onorare tale credito. Da uno scritto
25 giugno 2018 dell’avv. __________ indirizzato a __________ risulta in effetti
che __________ aveva sottoscritto con la FA 1 un accordo di investimento il 15
aprile 2016 che lo vedeva privato dell’intero salario netto per il periodo da aprile
2016 sino a gennaio 2017 (e di cui ai certificati di salario resi dalla società,
per complessivi fr. 60'000 di salario lordo). In questo scritto il legale del
dipendente chiedeva informazioni circa la cifra spettantegli e sulla modalità
con la quale tale cifra era stata investita dalla società (doc. 14).
Ora, a ragione la Cassa ha
ritenuto che tale documentazione, allestita su carta intestata della società
datrice di lavoro e in parte anche firmata dal ricorrente (doc. A, B, C con allegati),
documenti in modo chiaro e inconfutabile il diritto al salario del dipendente __________.
Del resto, come dianzi
esposto, la società, richiesta in più occasioni in merito, non ha reagito
minimamente e, nonostante le richieste del 30 novembre 2017 e il sollecito del
22 gennaio 2018 (doc. D, E), non ha provveduto a inviare le “corrette” distinte
salariali né a fornire le chieste precisazioni, e anche alle relative
tassazioni di ufficio e alle diffide di pagamento che hanno proceduto l’avvio
delle procedure esecutive, la società e per essa il suo amministratore e gerente
RI 1 non hanno formulato alcuna osservazione, fatta eccezione per la menzionata
“opposizione” alla tassazione d’ufficio del 30 maggio/4 giugno 2018 di cui si
dirà in seguito (doc. A/1).
Di fronte alla mancata
contestazione da parte della società a ragione il credito, che peraltro risulta
anche dagli attestati carenza beni emessi il 29 agosto 2018 dal competente
ufficio esecuzioni e dalla notifica, rimasta incontestata, nel fallimento della
FA 1, va considerato acquisito.
Come anticipato, non
permette infine di modificare l’esito della presente procedura l’unica allegazione
proposta dal ricorrente, secondo cui egli, a nome della FA 1, avrebbe inoltrato
“opposizione” il 4 giugno 2018 alla tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018.
A prescindere in effetti dal
fatto che le allegazioni fatte valere con tale opposizione, relative alla presunta
mancata successiva realizzazione dell’accordo di collaborazione tra la società
e __________, non sono state minimamente comprovate e documentate, e che in
ogni modo, come detto, appaiono in aperto contrasto con il certificato di
salario emesso dalla società (e firmato dal qui ricorrente) a favore di __________
per l’anno 2016 e facente testo di salari lordi per fr. 54'000 (doc. A), va
detto che, malgrado tale opposizione, la società non ha in seguito formulato
alcuna contestazione alla diffida di pagamento inviata il 13 giugno 2018 (doc.
G) e nemmeno si è opposta alla procedura esecutiva avviata il 9 luglio 2018, omettendo
persino di formulare opposizione al precetto esecutivo intimato l’8 agosto 2018
(doc. 6/C e H).
Ricordato come per la menzionata
giurisprudenza, l’ipotesi che la società non abbia versato i salari,
rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è rilevante ai fini
dell’obbligo contributivo (cfr. STFA H 71/02 del 5 marzo 2003), nella
fattispecie, per quanto sin qui esposto, anche la retribuzione di __________ è
imponibile ai fini AVS secondo gli artt. 4 e 5 LAVS. Infatti, dalla
documentazione agli atti è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato
nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con
riferimenti), e in particolare alla luce della mancata contestazione da
parte della società e per essa del gerente e qui ricorrente, che gli importi in
questione rappresentano non una mera aspettativa salariale, ma un reddito
maturato, al cui percepimento l'interessato ha solo provvisoriamente
rinunciato, in attesa che la società generasse la necessaria liquidità per
poter onorare tale credito.
Pertanto l'ammontare del
danno relativo al mancato pagamento dei contributi per gli anni 2016 e 2017
sulle retribuzioni di RI 1 e di __________ patito dalla Cassa - i cui crediti
contributivi al momento del decreto di fallimento della società risultavano
peraltro essere già ampiamente scaduti - merita conferma così come quantificato
dalla Cassa.
Inoltre, va ribadito che
se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa
-, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Il ricorrente non ha
prodotto alcuna prova rilevante né peraltro ha fornito valide e motivate
contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa, limitandosi in sostanza a far
valere quanto sostenuto in occasione del “reclamo tassazione d’ufficio” del 30
maggio/4 giugno 2018 (doc. A).
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo
esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato precise e
motivate censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra
chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta.
Nemmeno risulta peraltro
dagli atti che, fatta eccezione per la menzionata lettera di “reclamo” del 30
maggio/4 giugno 2018, rimasta senza seguito alcuno (doc. A), mai, prima delle
procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale
gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i
conteggi inviati.
Ciò premesso, le peraltro generiche censure del ricorrente in merito ai salari posti
alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive.
Riassumendo, la
definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017, così come
esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese
amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti
totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per
uno scoperto complessivo di fr. 12'780.05, appare ineccepibile (doc. 3A, 3B;
cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 7; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art.
art. 69 cpv. 1 LAVS).
Ai conteggi
della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve
aderire.
Inoltre, il
credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli
attestati carenza beni resi il 29 agosto 2018 e pure in sede di fallimento
(doc. 14-16; doc. 6, 10).
2.7. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente
in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a).
Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS;
RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione.
Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,
lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non
ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.8. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.9. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,
cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in
Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima
si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da
prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare
un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati
(sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il
datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi
cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.10. Nella fattispecie concreta, il
ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale)
della FA 1 dal 24 dicembre 2003 (estratto RC informatizzato agli atti).
Ora il ricorrente nel suo
ricorso non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo
da una responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere una sua negligenza grave.
In effetti egli, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti
gli oneri che da tale funzione derivano.
Come detto (cfr. supra
consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i
gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl
devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.
177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito
della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel
caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per giurisprudenza un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
In concreto, ritenuta la
posizione di organo formale della società e considerando anche che RI 1 non ha
minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i
suoi compiti, non può liberarsi dalla propria responsabilità.
Accettando il mandato di
socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Non senza ricordare che in
caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si
tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza
e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Addirittura è da
ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e
ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre
1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può
liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna
remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già
di per sé una grave negligenza.
Nel caso concreto, ricordiamo
che per l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente
diffidata e precettata sin dal maggio 2016 (doc. 4 e 5). Il ricorrente, che era
gerente della società sin dalla sua costituzione doveva essere al corrente di
questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di
risolvere la situazione. Per contro manifestamente egli ha omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl. Ritenuta
questa situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al
proprio obbligo contributivo nota da tempo, egli doveva attivarsi e prendere in
mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo ed avrebbe
certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52
LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00,
consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Va poi ricordato che in
caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto
responsabile del danno.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere
stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato
mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle
imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7
febbraio 2006).
La passività
dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e
adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STF H 65/01 de 13 maggio 2002 e STF H 38/01 del 17 gennaio 2002).
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la
carica di gerente le imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile
ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.11. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine
ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner
Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto,
l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure
drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
In concreto, non sono stati
invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso
della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto
dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato
pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria
della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio
2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in
presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla
giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati
recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.
3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +
H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento
dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G;
cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V
243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e
3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA
del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
2.12. Visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente –
accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente
con diritto di firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli
obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso
osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa
ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11), deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF
della FA 1, per gli anni 2016 e 2017.
Visto
quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la
decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti