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Decisione

31.2020.4

Responsabilità ex art.52 LAVS dell'amministratore unico. Comprovato adeguatamente l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenzaa. Non dati né fatti valere motivi di giustificazione e/o discolpa

28 settembre 2020Italiano30 min

2020, così richiesto (III), l’UE di __________ ha fatto pervenire al TCA l’“Estratto

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.4

FS

Lugano

28 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede (dopo __________

e __________) a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21

dicembre 1994 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).

RI 1 ha rivestito la

carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal mese di

ottobre 2002 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).

1.2. La società è stata affiliata

alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di

lavoro dal 15 maggio 1995 (doc. 1/I).

Nelle date 17 agosto e 29

novembre 2018 e 5 aprile e 7 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________

ha rilasciato tredici attestati di carenza beni relativi ai contributi

paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016

(settembre e ottobre; doc. 2/A71 e 2/A67) e 2017 (gennaio, marzo, da maggio a

dicembre e conteggio finale; doc. 2/A63, 2/A59, 2/A55, 2/A51, 2/A47, 2/A43,

2/A39, 2/A35, 2/A31, 2/A27 e 2/A23).

Con decreto del 1. luglio

2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento

della società (FUSC __________ 2019).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 10 settembre 2019 (doc. 1/I), confermata con decisione

su opposizione del 19 dicembre 2019 (doc. 1/IV), la Cassa ha

chiesto a RI 1 (quale amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.

24'563.50 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016

(acconto mesi di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da

maggio a dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio

finale e rapporto di controllo).

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

Fatti

1.5. Con scritto datato 6 febbraio

2020, così richiesto (III), l’UE di __________ ha fatto pervenire al TCA l’“Estratto

del registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio

dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1).

1.6. Con la risposta di causa del

10 marzo 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso rilevando, in

particolare, che “(…) il ricorrente non contesta l'ammontare fatturato a

titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese amministrative. La decisione di

risarcimento danni impugnata riguarda i contributi d'acconto AVS per i mesi di settembre

e ottobre 2016, gennaio, marzo e maggio-dicembre 2017 e dicembre 2018, nonché

il conteggio finale AVS per il 2017 e il 2018 e il rapporto di controllo AVS

per il 2018. L'ammontare del credito di risarcimento dei danni è documentato

sulla base dei contributi AVS, Al, AD e IPG fatturati / delle spese

amministrative / degli interessi di mora, delle tasse d'ingiunzione, delle

spese d'esecuzione e degli atti dell'esecuzione ed è, dunque, sufficientemente

dimostrato sotto il profilo giuridico. (…)” (VIII pag. 4).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza

grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione

delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata

tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato

pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e

9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag.

646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e della dichiarazione di

fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via

sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico della società; cfr. consid. 1.1) il

risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Si ha un danno ai sensi

dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti

all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi

contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo

per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto

2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe

dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de

l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre

2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le

multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4

novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 (acconto mesi

di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a

dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio finale

e rapporto di controllo), così come risulta dai dati esposti nella decisione di

risarcimento danni del 10 settembre 2019 per un importo di complessivi fr.

24'563.50 (doc. 1 atto I). Importo, questo, comprovato adeguatamente dalla

copiosa documentazione prodotta (cfr. doc. 1 “dossier dell’assicurato

atti I – IX” in particolare la decisione su opposizione del 19 dicembre

2019 con allegata la panoramica dei contributi versati secondo la decisione del

10 settembre 2019 e quella della compensazione delle indennità giornaliere per

malattia sub atto IV; doc. 2 “tabelle riassuntive degli importi non

pagati (con fatture) atti A1 – A 75”; doc. 3 “irrecuperabili anno

2016 atti 1 – 47”; doc. 4 “irrecuperabili anno 2017 atti 48 –

74” e doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84”, a cui

qui si rinvia).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che – adducendo che “(…)

contro la prima decisione della CO 1, il ricorrente ha contestato innanzitutto la

determinazione del danno, cifrata dalla CO 1 in Fr. 24'563,50. Dai documenti

prodotti ora dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti

al presunto danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti

gli importi fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2)

– il ricorrente non ha contestato

validamente l’importo complessivo di fr. 24'563.50 pari ai contributi

paritetici non versati dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018 nei succitati

periodi.

Dagli atti risulta che al

succitato importo di fr. 24'563.50 si giunge sommando i singoli importi

indicati quali “Dommage AVS” nel “Tableau des irrécouvrables”

dei rispettivi anni nei singoli periodi (cfr. doc. 2 atti A74, A68, A66,

A62, A58, A54, A50, A46, A42, A38, A34, A30, A26, A22, A6 e A3 che

corrispondono alla “Panoramica dei contributi non versati secondo la

decisione del 10 settembre 2019” allegata alla decisione su opposizione del

19 dicembre 2019 sub doc. 1 atto IV).

Per quanto riguarda gli

anni 2016 e 2017 i singoli importi trovano pure conferma nei tredici attestati

di carenza beni (ACB) rilasciati per i relativi periodi (cfr. doc. 2 atti A71, A67,

A63, A59, A55, A51, A47, A43, A39, A33, A31, A27 e A23).

Quanto agli importi del

2018 si rinvia qui al doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84”

e in particolare agli atti 83 “Facture décembre 2018”, 84 “Décompte

final 2018” e 81 “rapport de contrôle 2018”.

Ricordato come il

ricorrente si sia limitato ad addurre che “(…) dai documenti prodotti ora

dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti al presunto

danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti gli importi

fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2), va qui ribadito

che se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396) – come ha in concreto fatto la

Cassa –, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Il ricorrente non ha

prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e

motivate contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa.

In particolare, riguardo

alla censura secondo la quale “(…) nei conteggi sono inserite numerose

posizioni indicate come "frais de poursuites et intérets moratoires".

(…)” (I, punto 1, pag. 2), questo Tribunale rileva che, conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2), gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS) e le spese esecutive fanno parte del danno.

È dunque a ragione che la

Cassa nella risposta ha addotto che “(…) la controparte può rivendicare a

titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS gli importi

corrispondenti alle seguenti voci: contributi paritari (contributi del datore

di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di lavoro, interessi di mora,

contributi alle spese amministrative, spese di tassazione, tasse d'ingiunzione

e spese dell'esecuzione (DTF 121 III 382 consid. 3bb). Le tasse d'ingiunzione e

le spese d'esecuzione sono, dunque, parte integrante del credito di

risarcimento dei danni risultante dall'art. 52 LAVS. Secondo la giurisprudenza,

sta alla cassa di compensazione documentare il credito di risarcimento del

danno in modo che possa essere verificato. D'altra parte, in sede di

controversia incombe al convenuto l'onere di dimostrare in modo opportuno

perché l'importo del danno calcolato dalla cassa sia scorretto (RCC 1991 pag.

126 consid. Il/1b; decisione del Tribunale federale delle assicurazioni del 23

agosto 2002 nella causa P., H 25/02, consid. 3b/cc). Il ricorrente non contesta

l'ammontare fatturato a titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese

amministrative. (…)” (VIII, punto 2, pagg. 3 e 4).

Il ricorrente nell’opposizione

del 9 ottobre 2019 ha fatto valere che “(…) Tenuto conto che la convenuta ha

ripetutamente compensato le sue fatture con le indennità giornaliere di

malattia da versare al ricorrente (doc. C), la cifra indicata in Fr. 24'563,50

non può corrispondere all'effettivo sospeso. (…)” (doc. 1 atto II) e con il

ricorso ha addotto che “(…) 2. In secondo luogo la resistente non considera

nel proprio calcolo le indennità giornaliere di malattia dell'anno 2019, che

pure non ha mai versato al qui ricorrente, continuando a procedere con delle

compensazioni interne, che non sono mai state chiare, visto che gli importi da

compensare e la rispettiva compensazione non è mai stata formalmente notificata

mese per mese. In ogni caso, si ribadiscono pure i dubbi di una compensazione

sempre contestata, vista la mancata identità fra il ricorrente e la società

anonima fallita. 3. Si richiamano a questo proposito i documenti già prodotti,

in particolare i doc. E e F, in merito ai conteggi poco chiari della CO 1,

siccome non si riesce a stabilire con quali importi sono avvenute le

compensazioni. Inoltre, come esposto in precedenza, mancano nel conteggio anche

le indennità giornaliere del 2019, visto che dai documenti prodotti,

sembrerebbe che la resistente abbia proceduto a compensazioni solo con le

indennità del 2018. (…)” (I, punti 2 e 3).

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

La FA 1, il 13 settembre

2009, ha sottoscritto con __________ Cassa malattia un contratto di

assicurazione di indennità giornaliera LAMal (doc. I atto VI). Dal relativo “Regolamento

dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e maternità”

(doc. 1 atto V; di seguito Regolamento) risulta che il punto 34.2, dell’art. 34

che regola la “Cessione, costituzione in pegno e compensazione”,

stabilisce che “(…) __________ può compensare le prestazioni maturate con i

crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente della persona

assicurata. Lo stipulante, o la persona assicurata, non hanno alcun diritto

alla compensazione. (…)” (doc. 1 atto V pag. 9). Lo stesso Regolamento

all’art. 36 che regola la “Contestazione dei conteggi” stabilisce che “(…)

36.1 Il datore di lavoro o la persona assicurata in modo individuale, che

contestano un conteggio di __________, sono tenuti ad avvisarla entro un

termine di 30 giorni dal ricevimento del conteggio. 36.2 Trascorso tale

Considerandi

termine, non sarà accettata alcuna contestazione. (…)” (doc. 1 atto V pag.

9).

In concreto, riguardo

all’eccepita “(…) mancata identità fra il ricorrente e la società anonima

fallita (…)” (I, punto 2), va rilevato che è lo stesso Regolamento che

sancisce la possibilità per la Cassa di procedere alla compensazione delle

prestazioni maturate con crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente

della persona assicurata.

Inoltre, nemmeno il

ricorrente adduce e tantomeno prova di aver contestato i conteggi del 24

aprile, del 23 maggio e del 20 luglio 2018 (doc. E allegato all’opposizione del

9.

ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) con i quali –

precisando su ogni conteggio che: “(…) Dieser Betrag wird in den nächsten

Tagen zur teilweisen Tilgung der ausstehenden Sozialversicherungsprämien auf

folgendes Konto überwiesen: CO 1 Caisse de Compensation AVS (…)” (doc. E

allegato all’opposizione del 9 ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) – la Cassa ha comunicato alla società di

voler procedere alla compensazione dei contributi rimasti scoperti con le

indennità giornaliere dovute al ricorrente.

Va qui del resto rilevato

che, come osservato dalla Cassa, “(…) come risultato della compensazione

l'ammontare dei crediti vantati nei confronti della __________ e quindi anche

del credito di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente si è visto

ridotto. Senza la compensazione, il credito di risarcimento dei danni nei

confronti del ricorrente sarebbe maggiore. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).

Infine, dalla “Panoramica

della compensazione delle indennità giornaliere per malattia”

(prodotta

quale allegato della decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 sub. doc. 1

atto IV; cfr. la “Rekapitulierung der bezahlten Krankentaggelder vom

01.01.2018

bis 31.12.2018 RI 1”, il “DEBITOREN-KONTOAUSZUG” del 10

settembre 2019 e il “Tableau des irrécouvrables Facture décembre 2018”

dello stesso giorno) risulta che la Cassa ha proceduto alla compensazione

dei contributi del 2018 unicamente con le indennità giornaliere riconosciute al

ricorrente per quell’anno. La stessa Cassa con la risposta ha precisato che “(…)

relativamente al credito di risarcimento dei danni oggetto della presente

controversia, va osservato che è stata compiuta una sola compensazione. Essa

riguarda la fattura per il mese di dicembre 2018, in rapporto alla quale sono

state compensate per "dommage AVS" indennità giornaliere per

l'importo di CHF 254.50. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).

Non va qui pertanto

approfondito l’asserito mancato pagamento delle indennità giornaliere di

malattia per l’anno 2019.

Quanto, infine, alla

censura secondo la quale “(…) CO 1 ha ripetutamente proceduto ad esecuzioni

nei confronti della FA 1, come risulta dai documenti prodotti (in particolare

doc. D), e non è noto quali e quanti importi ha ricevuto dall'UEF __________.

(…)” (I, punto 4), questo Tribunale rileva che, come accennato (cfr.

consid. 1.5), l’UE di __________ ha trasmesso al TCA l’“Estratto del

registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio

dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1). Da questo conteggio risulta che

gli acconti ricevuti nelle esecuzioni N. __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ (VI/1 pagg. 5 e 6) sono stati considerati, alla voce “(Spese

pagate dal debitore) Ricavo dell’esecuzione”, nei rispettivi ACB sub doc. 2

atti A51, A55, A59, A63, A67 e A71.

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato

precise censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo

chiesto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 24'563.50 va

confermato.

2.4

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi,

il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il

prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi

conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,

artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6

Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112.

V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.7

Il ricorrente non adduce la

benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi

paritetici per gli anni 2016 (acconto mesi di settembre e ottobre), 2017

(acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale) e

2018.

(acconto mese di dicembre, conteggio finale e rapporto di controllo), così

come incontestatamente fatto valere dalla Cassa nella decisione del 10

settembre 2019 confermata con decisione su opposizione del 19 dicembre 2019

(cfr. consid. 1.3).

Va qui ricordato che

secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del

2.

dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione

della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Accettando il mandato di

amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116;

cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8.

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF

108.

V 202;

Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00

del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99

dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

Al ricorrente – che

per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto

adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.6), una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario.

In concreto RI 1 non

poteva, nella sua veste amministratore unico, accontentarsi di svolgere un

ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Al ricorrente, che nemmeno

adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di

organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero

regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo

segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione

ricoperta.

2.8

Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pagg. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27

giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso in disamina,

dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,

sono del resto state invocate dal ricorrente.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della

società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o

discolpa, Werner Büchler deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno subìto dalla Cassa.

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti