31.2020.4
Responsabilità ex art.52 LAVS dell'amministratore unico. Comprovato adeguatamente l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenzaa. Non dati né fatti valere motivi di giustificazione e/o discolpa
28 settembre 2020Italiano30 min
2020, così richiesto (III), l’UE di __________ ha fatto pervenire al TCA l’“Estratto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.4
FS
Lugano
28 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede (dopo __________
e __________) a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21
dicembre 1994 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).
RI 1 ha rivestito la
carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal mese di
ottobre 2002 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di
lavoro dal 15 maggio 1995 (doc. 1/I).
Nelle date 17 agosto e 29
novembre 2018 e 5 aprile e 7 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________
ha rilasciato tredici attestati di carenza beni relativi ai contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016
(settembre e ottobre; doc. 2/A71 e 2/A67) e 2017 (gennaio, marzo, da maggio a
dicembre e conteggio finale; doc. 2/A63, 2/A59, 2/A55, 2/A51, 2/A47, 2/A43,
2/A39, 2/A35, 2/A31, 2/A27 e 2/A23).
Con decreto del 1. luglio
2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento
della società (FUSC __________ 2019).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 10 settembre 2019 (doc. 1/I), confermata con decisione
su opposizione del 19 dicembre 2019 (doc. 1/IV), la Cassa ha
chiesto a RI 1 (quale amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.
24'563.50 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016
(acconto mesi di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da
maggio a dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio
finale e rapporto di controllo).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Fatti
1.5. Con scritto datato 6 febbraio
2020, così richiesto (III), l’UE di __________ ha fatto pervenire al TCA l’“Estratto
del registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio
dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1).
1.6. Con la risposta di causa del
10 marzo 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso rilevando, in
particolare, che “(…) il ricorrente non contesta l'ammontare fatturato a
titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese amministrative. La decisione di
risarcimento danni impugnata riguarda i contributi d'acconto AVS per i mesi di settembre
e ottobre 2016, gennaio, marzo e maggio-dicembre 2017 e dicembre 2018, nonché
il conteggio finale AVS per il 2017 e il 2018 e il rapporto di controllo AVS
per il 2018. L'ammontare del credito di risarcimento dei danni è documentato
sulla base dei contributi AVS, Al, AD e IPG fatturati / delle spese
amministrative / degli interessi di mora, delle tasse d'ingiunzione, delle
spese d'esecuzione e degli atti dell'esecuzione ed è, dunque, sufficientemente
dimostrato sotto il profilo giuridico. (…)” (VIII pag. 4).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata
tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag.
646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e della dichiarazione di
fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico della società; cfr. consid. 1.1) il
risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto
2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre
2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le
multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4
novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.3. Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 (acconto mesi
di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a
dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio finale
e rapporto di controllo), così come risulta dai dati esposti nella decisione di
risarcimento danni del 10 settembre 2019 per un importo di complessivi fr.
24'563.50 (doc. 1 atto I). Importo, questo, comprovato adeguatamente dalla
copiosa documentazione prodotta (cfr. doc. 1 “dossier dell’assicurato
atti I – IX” in particolare la decisione su opposizione del 19 dicembre
2019 con allegata la panoramica dei contributi versati secondo la decisione del
10 settembre 2019 e quella della compensazione delle indennità giornaliere per
malattia sub atto IV; doc. 2 “tabelle riassuntive degli importi non
pagati (con fatture) atti A1 – A 75”; doc. 3 “irrecuperabili anno
2016 atti 1 – 47”; doc. 4 “irrecuperabili anno 2017 atti 48 –
74” e doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84”, a cui
qui si rinvia).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che – adducendo che “(…)
contro la prima decisione della CO 1, il ricorrente ha contestato innanzitutto la
determinazione del danno, cifrata dalla CO 1 in Fr. 24'563,50. Dai documenti
prodotti ora dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti
al presunto danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti
gli importi fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2)
– il ricorrente non ha contestato
validamente l’importo complessivo di fr. 24'563.50 pari ai contributi
paritetici non versati dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018 nei succitati
periodi.
Dagli atti risulta che al
succitato importo di fr. 24'563.50 si giunge sommando i singoli importi
indicati quali “Dommage AVS” nel “Tableau des irrécouvrables”
dei rispettivi anni nei singoli periodi (cfr. doc. 2 atti A74, A68, A66,
A62, A58, A54, A50, A46, A42, A38, A34, A30, A26, A22, A6 e A3 che
corrispondono alla “Panoramica dei contributi non versati secondo la
decisione del 10 settembre 2019” allegata alla decisione su opposizione del
19 dicembre 2019 sub doc. 1 atto IV).
Per quanto riguarda gli
anni 2016 e 2017 i singoli importi trovano pure conferma nei tredici attestati
di carenza beni (ACB) rilasciati per i relativi periodi (cfr. doc. 2 atti A71, A67,
A63, A59, A55, A51, A47, A43, A39, A33, A31, A27 e A23).
Quanto agli importi del
2018 si rinvia qui al doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84”
e in particolare agli atti 83 “Facture décembre 2018”, 84 “Décompte
final 2018” e 81 “rapport de contrôle 2018”.
Ricordato come il
ricorrente si sia limitato ad addurre che “(…) dai documenti prodotti ora
dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti al presunto
danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti gli importi
fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2), va qui ribadito
che se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396) – come ha in concreto fatto la
Cassa –, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Il ricorrente non ha
prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e
motivate contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa.
In particolare, riguardo
alla censura secondo la quale “(…) nei conteggi sono inserite numerose
posizioni indicate come "frais de poursuites et intérets moratoires".
(…)” (I, punto 1, pag. 2), questo Tribunale rileva che, conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2), gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS) e le spese esecutive fanno parte del danno.
È dunque a ragione che la
Cassa nella risposta ha addotto che “(…) la controparte può rivendicare a
titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS gli importi
corrispondenti alle seguenti voci: contributi paritari (contributi del datore
di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di lavoro, interessi di mora,
contributi alle spese amministrative, spese di tassazione, tasse d'ingiunzione
e spese dell'esecuzione (DTF 121 III 382 consid. 3bb). Le tasse d'ingiunzione e
le spese d'esecuzione sono, dunque, parte integrante del credito di
risarcimento dei danni risultante dall'art. 52 LAVS. Secondo la giurisprudenza,
sta alla cassa di compensazione documentare il credito di risarcimento del
danno in modo che possa essere verificato. D'altra parte, in sede di
controversia incombe al convenuto l'onere di dimostrare in modo opportuno
perché l'importo del danno calcolato dalla cassa sia scorretto (RCC 1991 pag.
126 consid. Il/1b; decisione del Tribunale federale delle assicurazioni del 23
agosto 2002 nella causa P., H 25/02, consid. 3b/cc). Il ricorrente non contesta
l'ammontare fatturato a titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese
amministrative. (…)” (VIII, punto 2, pagg. 3 e 4).
Il ricorrente nell’opposizione
del 9 ottobre 2019 ha fatto valere che “(…) Tenuto conto che la convenuta ha
ripetutamente compensato le sue fatture con le indennità giornaliere di
malattia da versare al ricorrente (doc. C), la cifra indicata in Fr. 24'563,50
non può corrispondere all'effettivo sospeso. (…)” (doc. 1 atto II) e con il
ricorso ha addotto che “(…) 2. In secondo luogo la resistente non considera
nel proprio calcolo le indennità giornaliere di malattia dell'anno 2019, che
pure non ha mai versato al qui ricorrente, continuando a procedere con delle
compensazioni interne, che non sono mai state chiare, visto che gli importi da
compensare e la rispettiva compensazione non è mai stata formalmente notificata
mese per mese. In ogni caso, si ribadiscono pure i dubbi di una compensazione
sempre contestata, vista la mancata identità fra il ricorrente e la società
anonima fallita. 3. Si richiamano a questo proposito i documenti già prodotti,
in particolare i doc. E e F, in merito ai conteggi poco chiari della CO 1,
siccome non si riesce a stabilire con quali importi sono avvenute le
compensazioni. Inoltre, come esposto in precedenza, mancano nel conteggio anche
le indennità giornaliere del 2019, visto che dai documenti prodotti,
sembrerebbe che la resistente abbia proceduto a compensazioni solo con le
indennità del 2018. (…)” (I, punti 2 e 3).
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
La FA 1, il 13 settembre
2009, ha sottoscritto con __________ Cassa malattia un contratto di
assicurazione di indennità giornaliera LAMal (doc. I atto VI). Dal relativo “Regolamento
dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e maternità”
(doc. 1 atto V; di seguito Regolamento) risulta che il punto 34.2, dell’art. 34
che regola la “Cessione, costituzione in pegno e compensazione”,
stabilisce che “(…) __________ può compensare le prestazioni maturate con i
crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente della persona
assicurata. Lo stipulante, o la persona assicurata, non hanno alcun diritto
alla compensazione. (…)” (doc. 1 atto V pag. 9). Lo stesso Regolamento
all’art. 36 che regola la “Contestazione dei conteggi” stabilisce che “(…)
36.1 Il datore di lavoro o la persona assicurata in modo individuale, che
contestano un conteggio di __________, sono tenuti ad avvisarla entro un
termine di 30 giorni dal ricevimento del conteggio. 36.2 Trascorso tale
Considerandi
termine, non sarà accettata alcuna contestazione. (…)” (doc. 1 atto V pag.
9).
In concreto, riguardo
all’eccepita “(…) mancata identità fra il ricorrente e la società anonima
fallita (…)” (I, punto 2), va rilevato che è lo stesso Regolamento che
sancisce la possibilità per la Cassa di procedere alla compensazione delle
prestazioni maturate con crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente
della persona assicurata.
Inoltre, nemmeno il
ricorrente adduce e tantomeno prova di aver contestato i conteggi del 24
aprile, del 23 maggio e del 20 luglio 2018 (doc. E allegato all’opposizione del
9.
ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) con i quali –
precisando su ogni conteggio che: “(…) Dieser Betrag wird in den nächsten
Tagen zur teilweisen Tilgung der ausstehenden Sozialversicherungsprämien auf
folgendes Konto überwiesen: CO 1 Caisse de Compensation AVS (…)” (doc. E
allegato all’opposizione del 9 ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) – la Cassa ha comunicato alla società di
voler procedere alla compensazione dei contributi rimasti scoperti con le
indennità giornaliere dovute al ricorrente.
Va qui del resto rilevato
che, come osservato dalla Cassa, “(…) come risultato della compensazione
l'ammontare dei crediti vantati nei confronti della __________ e quindi anche
del credito di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente si è visto
ridotto. Senza la compensazione, il credito di risarcimento dei danni nei
confronti del ricorrente sarebbe maggiore. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).
Infine, dalla “Panoramica
della compensazione delle indennità giornaliere per malattia”
(prodotta
quale allegato della decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 sub. doc. 1
atto IV; cfr. la “Rekapitulierung der bezahlten Krankentaggelder vom
01.01.2018
bis 31.12.2018 RI 1”, il “DEBITOREN-KONTOAUSZUG” del 10
settembre 2019 e il “Tableau des irrécouvrables Facture décembre 2018”
dello stesso giorno) risulta che la Cassa ha proceduto alla compensazione
dei contributi del 2018 unicamente con le indennità giornaliere riconosciute al
ricorrente per quell’anno. La stessa Cassa con la risposta ha precisato che “(…)
relativamente al credito di risarcimento dei danni oggetto della presente
controversia, va osservato che è stata compiuta una sola compensazione. Essa
riguarda la fattura per il mese di dicembre 2018, in rapporto alla quale sono
state compensate per "dommage AVS" indennità giornaliere per
l'importo di CHF 254.50. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).
Non va qui pertanto
approfondito l’asserito mancato pagamento delle indennità giornaliere di
malattia per l’anno 2019.
Quanto, infine, alla
censura secondo la quale “(…) CO 1 ha ripetutamente proceduto ad esecuzioni
nei confronti della FA 1, come risulta dai documenti prodotti (in particolare
doc. D), e non è noto quali e quanti importi ha ricevuto dall'UEF __________.
(…)” (I, punto 4), questo Tribunale rileva che, come accennato (cfr.
consid. 1.5), l’UE di __________ ha trasmesso al TCA l’“Estratto del
registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio
dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1). Da questo conteggio risulta che
gli acconti ricevuti nelle esecuzioni N. __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ (VI/1 pagg. 5 e 6) sono stati considerati, alla voce “(Spese
pagate dal debitore) Ricavo dell’esecuzione”, nei rispettivi ACB sub doc. 2
atti A51, A55, A59, A63, A67 e A71.
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo
esaustiva, da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato
precise censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo
chiesto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 24'563.50 va
confermato.
2.4
Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi,
il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il
prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993.
pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli
artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6
Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112.
V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.7
Il ricorrente non adduce la
benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi
paritetici per gli anni 2016 (acconto mesi di settembre e ottobre), 2017
(acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale) e
2018.
(acconto mese di dicembre, conteggio finale e rapporto di controllo), così
come incontestatamente fatto valere dalla Cassa nella decisione del 10
settembre 2019 confermata con decisione su opposizione del 19 dicembre 2019
(cfr. consid. 1.3).
Va qui ricordato che
secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del
2.
dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Accettando il mandato di
amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116;
cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8.
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108.
V 202;
Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00
del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99
dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto
adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva
l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa
omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.6), una grave violazione del
dovere di diligenza di un organo societario.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste amministratore unico, accontentarsi di svolgere un
ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Al ricorrente, che nemmeno
adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di
organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero
regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo
segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione
ricoperta.
2.8
Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pagg. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27
giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in disamina,
dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,
sono del resto state invocate dal ricorrente.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della
società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o
discolpa, Werner Büchler deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno subìto dalla Cassa.
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti