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Decisione

31.2020.6

Responsabilità del datore di lavoro (ex membri del CdA di una SA) giusta l'art. 52 LAVS. Ammessa negligenza grave e nesso di causalità. Assenza di motivi di giustificazione o discolpa

31 agosto 2020Italiano27 min

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali

Source ti.ch

CO 1Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.6-7

rg/sc

Lugano

31 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi dell’8 febbraio 2020 e del 14 febbraio

2020 di

1. RI

1

2. RI

2

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 9 gennaio 2020 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

rappr. da: avv. RA

2,

considerato in

fatto e in diritto

1.1 La

FA 1 (già FA 1) con sede a __________ è stata iscritta a RC il __________ (cfr.

estratto RC informatizzato agli atti).

RI

1 è stata membro del CdA della società dal __________ sino alle sue dimissioni rassegnate

il 21/23 giugno 2017. RI 2 è stato invece membro del Cda dal __________ sino

allo scioglimento della società decretato il 20 giugno 2018 dalla Pretura di __________

in applicazione dell’art. 730b cpv. 1bis cifra 3 CO (cfr. estratto RC).

1.2 La

FA 1 è stata affiliata alla CO 1dal 1. aprile 2015 al 30 aprile

2019.

Dagli

atti emerge – incontestatamente – che la società è entrata

in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha

proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (doc. 5-7) e

che in data 30 novembre 2017 l’UE di __________ ha rilasciato attestati di

carenza beni a carico della società relativi a contributi paritetici insoluti

per gli anni 2015 e 2016. Come accennato, per decreto __________ la Pretura ha

decretato lo scioglimento della società con liquidazione in via di fallimento e

in data 22 novembre 2018 ha sospeso la procedura per mancanza d’attivo ex art.

230 LEF. La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio credito di fr.

5'498.35 per contributi paritetici non versati relativamente agli anni 2015 a

2017 dopo controllo del datore di lavoro. Nell’aprile 2019 la ragione sociale è

stata radiata d’ufficio in ap-plicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.

1.3 Costatato

di avere subito un danno, con decisione del 14 agosto 2019 –

confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha stabilito

la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di 2'642.40,

corrispondente ai contributi non soluti per gli anni 2015 a 2017 (sino a marzo),

in via solidale con RI 2 per analogo periodo e importo e con TERZ 1

limitatamente a fr. 1'716.90. Con decisione anch’essa datata 14 agosto 2019 –

confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha

stabilito la responsabilità di RI 2 per un importo di 5'498.435 per contributi

paritetici non pagati per anni dal 2015 al 2017, in via solidale con RI 1

limitatamente a fr. 2'642.40 e con TERZ 1 limitatamente a fr. 1'716.90.

1.4

1.4.1 Avverso la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 insorge RI

1 con ricorso 8 febbraio 2020 (inc. 31.2020.6). Contesta una sua responsabilità

asserendo di non aver mai svolto attività amministrativa in seno alla società,

di non aver avuto la possibilità di accedere e consultare i conti e di

effettuare gli op-portuni controlli. Precisa quindi di aver inoltrato le

dimissioni da membro del Cda dopo essersi accorta che “qualcosa non

funzionava”.

Con

la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, producendo,

a completazione della documenta già agli atti, i dettagli dell’evoluzione degli

incassi per gli anni 2015 a 2017.

1.4.2

Con ricorso 14 febbraio 2020, rappresentato dall’avv. RA 1 insorge RI 2 contro

la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 (inc. 31.2020.7) ritenendo la stessa

“illegittima e ingiustificata” sia in quanto “affetta da illogicità

manifesta dovuta al difetto di motivazione”

(“l'Istituto

delle Assicurazioni Sociali di __________ si è limitato a riportare una

motivazione meramente formate, che, di fatto, non entra nel merito della

questione. Il riferire che il Sig. RI 2 avrebbe violato, quale datore di

lavoro, "intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell'assicurazione" rappresenta una mera affermazione apodittica, ed è

espressione di una (apparente) motivazione che, invece, nella sostanza non

sussiste. Non ci è dato comprendere, infatti, né quali sarebbero le "prescrizioni

dell'assicurazione" che il Sig. RI 2 o, meglio, la FA 1 SA, non avrebbe

rispettato, né in che cosa consisterebbe l'asserita intenzionalità o negligenza

grave imputate al ricorrente. In maniera kafkiana, per non dire assurda, si chiede

al Sig. RI 2 un risarcimento dei danni senza indicare né le violazioni alto

stesso contestate, né se il fatto gli sia attribuibile a titolo di dota

(intenzionalità) o di colpa (negligenza grave). Pertanto, it decreto d'accusa

che qui si impugna è radicalmente nullo per difetto di motivazione. L'Istituto

delle Assicurazioni Sociali di __________ ha soltanto fato riferimento ad

alcune pronunce giurisprudenziali in materia di intenzionalità e negligenza

grave, peraltro riferite alla materia penale, ben diverse dall'illecito che

viene contestato al Sig. RI 2, anche in merito alla normativa e alla

giurisprudenza applicabili. Ciò comporta, di conseguenza, la lesione del

basilare diritto di difesa del Sig. RI 2, che non conosce il motivo per cui è

stato condannato al risarcimento dei danni”), sia per “mancata comunicazione degli atti

presupposti” (“non

ha mai ricevuto gli atti presupposti alla decisione di risarcimento danni che

qui si oppone: pertanto, laddove l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________

invochi il riferimento nell'impugnata decisione agli atti presupposti al fine

di salvare il provvedimento dalle censure in merito al difetto di motivazione

di cui al punto precedente (in pratica, facendo riferimento alla cd.

motivazione de relata, si evidenzia che nessuno di tali atti menzionati stato

comunicato al Sig. RI 2), sia per “l’infondatezza della decisione”

(“la decisione di

risarcimento danni (art. 52 LAVS) del 14.08.2019, Prot. __________, non ha

ragione di essere. Nessuna responsabilità in ordine all'eventuale violazione

delle disposizioni in materia previdenziale pub essere attribuita al Sig. RI 2.

Come emerge, infatti, dalla visura camerale della FA 1, il Sig. RI 2 è solo un

membro della stessa, peraltro senza alcun potere di impegnare la società: la

firma del Sig. RI 2, infatti potrebbe impegnare la società solo se esercitata

collettivamente a due con il Presidente della stessa (Sig. TERZ 1) che, insieme

ai soci __________, ed al membro __________, si è dimesso. Il Sig. RI 2,

pertanto, non pub essere ritenuto responsabile per le violazioni - qualunque

esse siano - degli obblighi societari, gravanti su altri soggetti (dimissionari)”).

Con

la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame

riconfermandosi integralmente nella decisione su opposizione del 9 gennaio 2020

e producendo i dettagli dell’e-voluzione degli incassi relativi agli anni 2015

a 2017.

1.5

Con decreto 30 aprile 2020 il Vicepresidente ha disposto la congiunzione

delle cause di cui agli incarti 31.2020.6 e 31.2020.7.

Chiamato

in causa con decreto vicepresidenziale del 30 aprile 2020 TERZ 1 – nei cui

confronti la Cassa ha pure emesso una decisione di risarcimento (cresciuta in

giudicato) in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da parte

della FA 1 per il periodo 2015-2017 – tramite il suo legale ha comunicato, per

quanto qui interessa, che “non ha intenzione di partecipare al procedimento”

(cfr. VII).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2 In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa

accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In

questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una

procedura di esecuzione in via di pignoramento (TERZ 1, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V

15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 129 V 11 = Pratique

VSI 2003 pp. 79ss, DTF 119 V 87 consid. 5a, DTF 114 V 214 e sentenze ivi

citate).

Nel

caso in disamina, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento

della società la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti –

organi formali della società dal __________ sino alle dimissioni rassegnate il

21/23 giugno 2017 (RI 1) rispettivamente dal __________ sino allo scioglimento

della società decretato il __________ (RI 2) – il risarcimento per i contributi

paritetici non versati dalla citata società per gli anni dal 2015 al 2017.

2.3 Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da

parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per complessivi

fr. 5'498.35 (fr. 725.65 per il 2015, fr. 1'227.60 per il 2016 e fr. 3'545.10

per il 2017; cfr. doc. 3).

2.4 Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

2.5 La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (cfr. in particolare l'art. 14 LAVS relativo

all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente

alla cassa, rispettivamente e gli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di

conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro

ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e

quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far

valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali

(DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra

consid. 2.7.2).

2.6 Ai

sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7

Ricorso

di RI 1 (inc. 31.2020.6)

2.7.1

Come accennato, la ricorrente assevera di non aver mai svolto attività

amministrativa in seno alla società e di non aver avuto la possibilità di

accedere e consultare i conti e di effettuare gli opportuni controlli.

Evidenzia inoltre di aver inoltrato le sue dimissioni da membro del Cda dopo

essersi accorta che “qualcosa non funzionava”.

Quanto

asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Accettando

il mandato di membro del consiglio d’amministrazione di una società anonima

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azien-da ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 p. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997

nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00

del 28 aprile 2003; DTF

108 V 202; Frésard, op. cit., p. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO,

ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non

può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità".

Alla

ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui

essa non avrebbe avuto la possibilità di ac-cedere e consultare i conti e di

effettuare i necessari controlli – incombeva l’obbligo di

controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza

di un organo societario. RI 1 non poteva, nella veste membro del CdA, accontentarsi

di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p.

115).

Un

amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella cau-sa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114

V 219, consid. 4a = RCC 1989, p. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella

causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Nella

misura in cui l’insorgente (che in ogni caso, come detto, nel gravame adduce

una generica e non meglio precisata impossibilità ad accedere ai conti) fosse

stata effettivamente impedita a visionare la documentazione relativa alla

gestione della società e quindi anche della situazione contributiva, in quanto

amministratrice essa avrebbe potuto e dovuto intervenire, per quel che concerne

in particolare la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio

informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi affinché gli

oneri sociali fossero pagati. E’ bene ricordare che, nell’ipotesi in cui un

organo non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la

sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue

dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Nel

caso concreto, in carica da marzo 2015, nella misura in cui è da ritenere

essere stata effettivamente impossibilitata ad accedere ai conti e ad

esercitare un controllo sull’andamento della società, RI 1 ha atteso troppo

tempo prima di inoltrare le proprie dimissioni (giugno 2017). Infatti, secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1

del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28

ottobre 2010).

Alla

ricorrente, che non risulta essersi debitamente attivata nel-la sua veste di organo e che ha aspettato sino al

mese di giugno 2017 per rassegnare le dimissioni, non può che essere im-putata

una negligenza grave, avendo segnatamente omesso

di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

2.7.2 Per

il resto la ricorrente non fa valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza

di speciali circostanze che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a

non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V

244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in

una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di

lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)

essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

Nel

caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano

realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dalla ricorrente.

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. sul punto Reichmuth,

op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

Ciò

non corrisponde al caso in esame già solo per il fatto che lo scoperto

contributivo concerne un periodo di due anni, durante i quali la Cassa ha

dovuto sistematicamente diffidare ed infine anche precettare la società (cfr.

doc. 5).

Stante

quanto precede, il

ricorso di RI 1 dev’essere respinto e la decisione su

opposizione del 9 gennaio 2020 confermata.

2.8 Ricorso

di RI 2 (inc. 31.2020.7)

2.8.1 RI

Considerandi

2.

rimprovera anzitutto all’amministrazione di non aver motivato la propria

decisione, omettendo segnatamente di indicare quali sono le prescrizioni che

egli non avreb-be rispettato e in che cosa consisterebbe l’asserita

intenzionalità o negligenza grave ad esso imputate.

L’argomento

non ha pregio.

Per quanto riguarda le prescrizioni che devono essere rispettate

si rimanda ai considerandi 2.4 e 2.5 dove è in particolare evidenziato come

l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è

un compito di diritto pubblico e il venire meno – come nel caso in esame – a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una

responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la

responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità

causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, p. 1080)

con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012;

Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale,

assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG

n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione

delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto

presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018; Frey/Mosimann/Bollinger,

AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12; Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im

Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018, p. 7). Per il che la censura del

ricorrente, nella misura in cui e per quanto è dato di capire, intende far

valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, s’appalesa

priva di fondamento.

Il fatto di aver

procrastinato e differito il pagamento dei contributi è di per sé un segno di

negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe

per legge, come detto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo

della società (cfr. pro multis STFA 7 giugno 2004 nella causa M., STCA 31.2006.5-6

del 13 settembre 2006).

Per il resto, la

giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend";

Meyer, op. cit., p. 33 con riferimenti) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in segui-to per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid.

5).

2.8.2

L’insorgente sostiene inoltre di non poter essere considerato responsabile

del mancato pagamento dei contributi in quanto “solo” membro del CdA

senza “alcun potere di impegnare la società”, disponendo unicamente del

diritto di firma collettiva a due con il presidente.

Anche tale censura si rivela priva di

fondamento.

Per costante

giurisprudenza, il fatto di non aver addirittura diritto di firma (sui conti

bancari) della società non costituisce motivo liberatorio e di discolpa ed è quindi

irrilevante per il giudizio circa l’esistenza o meno della colpa, poiché ciò

nulla muta alla posizione di organo, agli obblighi ad esso collegati e alle

conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi (STF H/253 del 23

gennaio 2003 consid. 6.2; STF 76/06 del 24 agosto 2006 consid. 4.3; STF H 77/03

del 18 gennaio 2005 consid. 6.4; STF H 63/96 del 17 ottobre 1996; STCA

31.2009.1

del 18 novembre 2009) e non libera quindi l’organo formale dai suoi

obblighi inalienabili giusta il già citato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO,

segnatamente quello di vigilare e controllare che i contributi vengano

regolarmente pagati (cfr. supra consid. 2.7.1). Per il che, quale membro del

CdA RI 2, anche se munito “solo” del diritto di firma collettiva a due

con il presidente (cfr. estratto RC agli atti), avrebbe potuto e dovuto

sollecitare il pagamento dei contributi scaduti, quando per altro si consideri

che nel gravame egli non adduce - né tanto meno dimostra - che gli sia stata

negata la seconda firma (sul punto STF H 92/01 del 25 settembre 2002

consid.5.3.2; STF H 331/01 del 5 settembre 2002 consid. 4.5.2; cfr. anche

Reichmut, op. cit., pp. 167s, n. 714s), né del resto egli sostiene ed in alcuna

maniera prova di essersi informato sulla situazione contributiva, di essersi

adoperato e di aver vigilato affinché i contributi venissero pagati.

Come

già accennato riguardo alla responsabilità della ricorrente RI 1 (cfr. supra

consid. 2.7), accettando il mandato di membro del consiglio d’amministrazione anche

RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione de-rivano (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31

gennaio 2003). Al proposito si rimanda nuovamente a quanto esposto al

considerando 2.7.1., non senza inoltre ancora ricordare come i membri di un CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28

ottobre 2010).

Il ricorrente

non invoca per il resto motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della

summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.7.2), né dalle tavole

processuali emergono elementi o indizi che permettano di ipotizzarne

l’esistenza.

In simili

circostanze, la responsabilità di RI 2 accertata con la decisione su

opposizione del 9 gennaio 2020 non può che essere confermata. Il ricorso

avverso tale provvedimento non merita pertanto accoglimento.

2.9

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso in materia

di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di

lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia

di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto

contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione

in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso

di RI 1 (31.2020.6) è respinto.

2.

Il ricorso

di RI 2 (31.2020.7) è respinto.

3.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni