31.2020.6
Responsabilità del datore di lavoro (ex membri del CdA di una SA) giusta l'art. 52 LAVS. Ammessa negligenza grave e nesso di causalità. Assenza di motivi di giustificazione o discolpa
31 agosto 2020Italiano27 min
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.6-7
rg/sc
Lugano
31 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi dell’8 febbraio 2020 e del 14 febbraio
2020 di
1. RI
1
2. RI
2
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 9 gennaio 2020 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
rappr. da: avv. RA
2,
considerato in
fatto e in diritto
1.1 La
FA 1 (già FA 1) con sede a __________ è stata iscritta a RC il __________ (cfr.
estratto RC informatizzato agli atti).
RI
1 è stata membro del CdA della società dal __________ sino alle sue dimissioni rassegnate
il 21/23 giugno 2017. RI 2 è stato invece membro del Cda dal __________ sino
allo scioglimento della società decretato il 20 giugno 2018 dalla Pretura di __________
in applicazione dell’art. 730b cpv. 1bis cifra 3 CO (cfr. estratto RC).
1.2 La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1dal 1. aprile 2015 al 30 aprile
2019.
Dagli
atti emerge – incontestatamente – che la società è entrata
in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha
proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (doc. 5-7) e
che in data 30 novembre 2017 l’UE di __________ ha rilasciato attestati di
carenza beni a carico della società relativi a contributi paritetici insoluti
per gli anni 2015 e 2016. Come accennato, per decreto __________ la Pretura ha
decretato lo scioglimento della società con liquidazione in via di fallimento e
in data 22 novembre 2018 ha sospeso la procedura per mancanza d’attivo ex art.
230 LEF. La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio credito di fr.
5'498.35 per contributi paritetici non versati relativamente agli anni 2015 a
2017 dopo controllo del datore di lavoro. Nell’aprile 2019 la ragione sociale è
stata radiata d’ufficio in ap-plicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.
1.3 Costatato
di avere subito un danno, con decisione del 14 agosto 2019 –
confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha stabilito
la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di 2'642.40,
corrispondente ai contributi non soluti per gli anni 2015 a 2017 (sino a marzo),
in via solidale con RI 2 per analogo periodo e importo e con TERZ 1
limitatamente a fr. 1'716.90. Con decisione anch’essa datata 14 agosto 2019 –
confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha
stabilito la responsabilità di RI 2 per un importo di 5'498.435 per contributi
paritetici non pagati per anni dal 2015 al 2017, in via solidale con RI 1
limitatamente a fr. 2'642.40 e con TERZ 1 limitatamente a fr. 1'716.90.
1.4
1.4.1 Avverso la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 insorge RI
1 con ricorso 8 febbraio 2020 (inc. 31.2020.6). Contesta una sua responsabilità
asserendo di non aver mai svolto attività amministrativa in seno alla società,
di non aver avuto la possibilità di accedere e consultare i conti e di
effettuare gli op-portuni controlli. Precisa quindi di aver inoltrato le
dimissioni da membro del Cda dopo essersi accorta che “qualcosa non
funzionava”.
Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, producendo,
a completazione della documenta già agli atti, i dettagli dell’evoluzione degli
incassi per gli anni 2015 a 2017.
1.4.2
Con ricorso 14 febbraio 2020, rappresentato dall’avv. RA 1 insorge RI 2 contro
la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 (inc. 31.2020.7) ritenendo la stessa
“illegittima e ingiustificata” sia in quanto “affetta da illogicità
manifesta dovuta al difetto di motivazione”
(“l'Istituto
delle Assicurazioni Sociali di __________ si è limitato a riportare una
motivazione meramente formate, che, di fatto, non entra nel merito della
questione. Il riferire che il Sig. RI 2 avrebbe violato, quale datore di
lavoro, "intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell'assicurazione" rappresenta una mera affermazione apodittica, ed è
espressione di una (apparente) motivazione che, invece, nella sostanza non
sussiste. Non ci è dato comprendere, infatti, né quali sarebbero le "prescrizioni
dell'assicurazione" che il Sig. RI 2 o, meglio, la FA 1 SA, non avrebbe
rispettato, né in che cosa consisterebbe l'asserita intenzionalità o negligenza
grave imputate al ricorrente. In maniera kafkiana, per non dire assurda, si chiede
al Sig. RI 2 un risarcimento dei danni senza indicare né le violazioni alto
stesso contestate, né se il fatto gli sia attribuibile a titolo di dota
(intenzionalità) o di colpa (negligenza grave). Pertanto, it decreto d'accusa
che qui si impugna è radicalmente nullo per difetto di motivazione. L'Istituto
delle Assicurazioni Sociali di __________ ha soltanto fato riferimento ad
alcune pronunce giurisprudenziali in materia di intenzionalità e negligenza
grave, peraltro riferite alla materia penale, ben diverse dall'illecito che
viene contestato al Sig. RI 2, anche in merito alla normativa e alla
giurisprudenza applicabili. Ciò comporta, di conseguenza, la lesione del
basilare diritto di difesa del Sig. RI 2, che non conosce il motivo per cui è
stato condannato al risarcimento dei danni”), sia per “mancata comunicazione degli atti
presupposti” (“non
ha mai ricevuto gli atti presupposti alla decisione di risarcimento danni che
qui si oppone: pertanto, laddove l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________
invochi il riferimento nell'impugnata decisione agli atti presupposti al fine
di salvare il provvedimento dalle censure in merito al difetto di motivazione
di cui al punto precedente (in pratica, facendo riferimento alla cd.
motivazione de relata, si evidenzia che nessuno di tali atti menzionati stato
comunicato al Sig. RI 2), sia per “l’infondatezza della decisione”
(“la decisione di
risarcimento danni (art. 52 LAVS) del 14.08.2019, Prot. __________, non ha
ragione di essere. Nessuna responsabilità in ordine all'eventuale violazione
delle disposizioni in materia previdenziale pub essere attribuita al Sig. RI 2.
Come emerge, infatti, dalla visura camerale della FA 1, il Sig. RI 2 è solo un
membro della stessa, peraltro senza alcun potere di impegnare la società: la
firma del Sig. RI 2, infatti potrebbe impegnare la società solo se esercitata
collettivamente a due con il Presidente della stessa (Sig. TERZ 1) che, insieme
ai soci __________, ed al membro __________, si è dimesso. Il Sig. RI 2,
pertanto, non pub essere ritenuto responsabile per le violazioni - qualunque
esse siano - degli obblighi societari, gravanti su altri soggetti (dimissionari)”).
Con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame
riconfermandosi integralmente nella decisione su opposizione del 9 gennaio 2020
e producendo i dettagli dell’e-voluzione degli incassi relativi agli anni 2015
a 2017.
1.5
Con decreto 30 aprile 2020 il Vicepresidente ha disposto la congiunzione
delle cause di cui agli incarti 31.2020.6 e 31.2020.7.
Chiamato
in causa con decreto vicepresidenziale del 30 aprile 2020 TERZ 1 – nei cui
confronti la Cassa ha pure emesso una decisione di risarcimento (cresciuta in
giudicato) in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da parte
della FA 1 per il periodo 2015-2017 – tramite il suo legale ha comunicato, per
quanto qui interessa, che “non ha intenzione di partecipare al procedimento”
(cfr. VII).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2 In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa
accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In
questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una
procedura di esecuzione in via di pignoramento (TERZ 1, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V
15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 129 V 11 = Pratique
VSI 2003 pp. 79ss, DTF 119 V 87 consid. 5a, DTF 114 V 214 e sentenze ivi
citate).
Nel
caso in disamina, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento
della società la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti –
organi formali della società dal __________ sino alle dimissioni rassegnate il
21/23 giugno 2017 (RI 1) rispettivamente dal __________ sino allo scioglimento
della società decretato il __________ (RI 2) – il risarcimento per i contributi
paritetici non versati dalla citata società per gli anni dal 2015 al 2017.
2.3 Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da
parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per complessivi
fr. 5'498.35 (fr. 725.65 per il 2015, fr. 1'227.60 per il 2016 e fr. 3'545.10
per il 2017; cfr. doc. 3).
2.4 Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
2.5 La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (cfr. in particolare l'art. 14 LAVS relativo
all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente
alla cassa, rispettivamente e gli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di
conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro
ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e
quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far
valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali
(DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra
consid. 2.7.2).
2.6 Ai
sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7
Ricorso
di RI 1 (inc. 31.2020.6)
2.7.1
Come accennato, la ricorrente assevera di non aver mai svolto attività
amministrativa in seno alla società e di non aver avuto la possibilità di
accedere e consultare i conti e di effettuare gli opportuni controlli.
Evidenzia inoltre di aver inoltrato le sue dimissioni da membro del Cda dopo
essersi accorta che “qualcosa non funzionava”.
Quanto
asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità
ex art. 52 LAVS.
Accettando
il mandato di membro del consiglio d’amministrazione di una società anonima
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azien-da ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997
nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00
del 28 aprile 2003; DTF
108 V 202; Frésard, op. cit., p. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA
365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO,
ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non
può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità".
Alla
ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui
essa non avrebbe avuto la possibilità di ac-cedere e consultare i conti e di
effettuare i necessari controlli – incombeva l’obbligo di
controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa
omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza
di un organo societario. RI 1 non poteva, nella veste membro del CdA, accontentarsi
di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p.
115).
Un
amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella cau-sa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114
V 219, consid. 4a = RCC 1989, p. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Nella
misura in cui l’insorgente (che in ogni caso, come detto, nel gravame adduce
una generica e non meglio precisata impossibilità ad accedere ai conti) fosse
stata effettivamente impedita a visionare la documentazione relativa alla
gestione della società e quindi anche della situazione contributiva, in quanto
amministratrice essa avrebbe potuto e dovuto intervenire, per quel che concerne
in particolare la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio
informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi affinché gli
oneri sociali fossero pagati. E’ bene ricordare che, nell’ipotesi in cui un
organo non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la
sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue
dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Nel
caso concreto, in carica da marzo 2015, nella misura in cui è da ritenere
essere stata effettivamente impossibilitata ad accedere ai conti e ad
esercitare un controllo sull’andamento della società, RI 1 ha atteso troppo
tempo prima di inoltrare le proprie dimissioni (giugno 2017). Infatti, secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1
del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28
ottobre 2010).
Alla
ricorrente, che non risulta essersi debitamente attivata nel-la sua veste di organo e che ha aspettato sino al
mese di giugno 2017 per rassegnare le dimissioni, non può che essere im-putata
una negligenza grave, avendo segnatamente omesso
di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
2.7.2 Per
il resto la ricorrente non fa valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza
di speciali circostanze che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a
non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V
244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in
una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di
lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)
essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
Nel
caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano
realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dalla ricorrente.
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. sul punto Reichmuth,
op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
Ciò
non corrisponde al caso in esame già solo per il fatto che lo scoperto
contributivo concerne un periodo di due anni, durante i quali la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidare ed infine anche precettare la società (cfr.
doc. 5).
Stante
quanto precede, il
ricorso di RI 1 dev’essere respinto e la decisione su
opposizione del 9 gennaio 2020 confermata.
2.8 Ricorso
di RI 2 (inc. 31.2020.7)
2.8.1 RI
Considerandi
2.
rimprovera anzitutto all’amministrazione di non aver motivato la propria
decisione, omettendo segnatamente di indicare quali sono le prescrizioni che
egli non avreb-be rispettato e in che cosa consisterebbe l’asserita
intenzionalità o negligenza grave ad esso imputate.
L’argomento
non ha pregio.
Per quanto riguarda le prescrizioni che devono essere rispettate
si rimanda ai considerandi 2.4 e 2.5 dove è in particolare evidenziato come
l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è
un compito di diritto pubblico e il venire meno – come nel caso in esame – a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una
responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la
responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità
causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, p. 1080)
con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012;
Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale,
assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG
n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione
delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto
presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018; Frey/Mosimann/Bollinger,
AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12; Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im
Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018, p. 7). Per il che la censura del
ricorrente, nella misura in cui e per quanto è dato di capire, intende far
valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, s’appalesa
priva di fondamento.
Il fatto di aver
procrastinato e differito il pagamento dei contributi è di per sé un segno di
negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe
per legge, come detto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo
della società (cfr. pro multis STFA 7 giugno 2004 nella causa M., STCA 31.2006.5-6
del 13 settembre 2006).
Per il resto, la
giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend";
Meyer, op. cit., p. 33 con riferimenti) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in segui-to per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid.
5).
2.8.2
L’insorgente sostiene inoltre di non poter essere considerato responsabile
del mancato pagamento dei contributi in quanto “solo” membro del CdA
senza “alcun potere di impegnare la società”, disponendo unicamente del
diritto di firma collettiva a due con il presidente.
Anche tale censura si rivela priva di
fondamento.
Per costante
giurisprudenza, il fatto di non aver addirittura diritto di firma (sui conti
bancari) della società non costituisce motivo liberatorio e di discolpa ed è quindi
irrilevante per il giudizio circa l’esistenza o meno della colpa, poiché ciò
nulla muta alla posizione di organo, agli obblighi ad esso collegati e alle
conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi (STF H/253 del 23
gennaio 2003 consid. 6.2; STF 76/06 del 24 agosto 2006 consid. 4.3; STF H 77/03
del 18 gennaio 2005 consid. 6.4; STF H 63/96 del 17 ottobre 1996; STCA
31.2009.1
del 18 novembre 2009) e non libera quindi l’organo formale dai suoi
obblighi inalienabili giusta il già citato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO,
segnatamente quello di vigilare e controllare che i contributi vengano
regolarmente pagati (cfr. supra consid. 2.7.1). Per il che, quale membro del
CdA RI 2, anche se munito “solo” del diritto di firma collettiva a due
con il presidente (cfr. estratto RC agli atti), avrebbe potuto e dovuto
sollecitare il pagamento dei contributi scaduti, quando per altro si consideri
che nel gravame egli non adduce - né tanto meno dimostra - che gli sia stata
negata la seconda firma (sul punto STF H 92/01 del 25 settembre 2002
consid.5.3.2; STF H 331/01 del 5 settembre 2002 consid. 4.5.2; cfr. anche
Reichmut, op. cit., pp. 167s, n. 714s), né del resto egli sostiene ed in alcuna
maniera prova di essersi informato sulla situazione contributiva, di essersi
adoperato e di aver vigilato affinché i contributi venissero pagati.
Come
già accennato riguardo alla responsabilità della ricorrente RI 1 (cfr. supra
consid. 2.7), accettando il mandato di membro del consiglio d’amministrazione anche
RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione de-rivano (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31
gennaio 2003). Al proposito si rimanda nuovamente a quanto esposto al
considerando 2.7.1., non senza inoltre ancora ricordare come i membri di un CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18
novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28
ottobre 2010).
Il ricorrente
non invoca per il resto motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della
summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.7.2), né dalle tavole
processuali emergono elementi o indizi che permettano di ipotizzarne
l’esistenza.
In simili
circostanze, la responsabilità di RI 2 accertata con la decisione su
opposizione del 9 gennaio 2020 non può che essere confermata. Il ricorso
avverso tale provvedimento non merita pertanto accoglimento.
2.9
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso in materia
di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di
lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia
di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto
contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile
solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in
presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione
in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il ricorso
di RI 1 (31.2020.6) è respinto.
2.
Il ricorso
di RI 2 (31.2020.7) è respinto.
3.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele
Guffi Stefania Cagni