31.2020.8
Responsabilità ex art. 52 LAVS di soci gerenti confermata. Non sono stati apportati validi motivi di discolpa e di giustificazione
9 settembre 2020Italiano22 min
entro un termine ragionevole. A prescindere che gli insorgenti non hanno reso verosimile l’esistenza di seri e
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.8-9
BS
Lugano
9 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 18 marzo 2020 di
1. RI
1 (inc. 31.2020.8)
2. RI
2 (inc. 31.2020.9)
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 14 febbraio 2020 emanate
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________ dal 17 marzo 2013, è stata iscritta a Registro di
commercio il 7 giugno 2001 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Negli
anni 2013 - 2018 il consiglio di amministrazione era composto dai seguenti
membri (date di pubblicazione nel FUSC):
- RI
1, presidente dal 18 maggio 2006, con diritto di firma individuale;
- __________,
membro dal 18 maggio 2006 al 23 marzo 2017, con diritto di firma collettivo a
due;
- RI
2, membro dal 7 giugno 2016, con diritto di firma individuale.
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro
dal 1° settembre 2000.
Con
decreto 2 agosto 2017 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il
fallimento della società (FUSC __________agosto 2017). La procedura fallimentare
è continuata in via sommaria (FUSC __________settembre 2017). Il 31 luglio 2019
la Cassa ha insinuato il proprio credito di fr. 73'893,10 per contributi paritetici
non soluti dalla società relativi agli anni 2016 e 2017, modificando l’insinuazione
precedente del 16 agosto 2018 (doc. VII/2 inc. 31.2020.8, salvo diversa
indicazione i documenti citati si riferiscono all’inc. 31.2020.8). In data 11
luglio 2019 l’Ufficio fallimenti di Mendrisio ha comunicato alla Cassa che non
verranno versati dividendi ai creditori di IIa classe (doc. VII/1).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con due distinte decisioni datate 13
settembre 2019, la Cassa ha chiesto a TaRI 1 ed a RI 2 il risarcimento ex art.
52 LAVS di fr. 73'893,10 per il saldo dei contributi paritetici non
versati dalla FA 1 per gli anni 2016 e 2017, con vincolo di solidarietà tra di
loro.
In
parziale accoglimento delle opposizioni inoltrate dai succitati ex
amministratori, con due distinte decisioni su opposizione del 14 febbraio 2019,
a seguito di un’ulteriore verifica dei salari rivendicati, la Cassa ha ridotto
a fr. 44'176,70 il danno subito.
1.4. Contro
le citate decisioni su opposizione RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati
dall’avv. RA 1, hanno singolarmente e tempestivamente interposto ricorso al
TCA, chiedendone l’annullamento.
Entrambi
contestano una violazione per negligenza grave delle prescrizioni, sostenendo
come la FA 1 abbia risentito della crisi nel settore dell’edilizia in cui
operava, in particolare il problema della liquidità dovuta ai lunghi tempi di
liquidazione di lavori da parte dei committenti della società con conseguente
ritardo di quest’ultima nel pagare i propri fornitori. Rilevano inoltre di aver
rinunciato ad una cospicua somma del loro stipendio per salvare la società,
motivo per cui vi erano seri motivi per ritenere di solvere i contributi
scaduti entro un termine ragionevole. Evidenziano che al momento del fallimento
la società doveva ancora incassare fatture per più di un milione di franchi, ciò
che avrebbe permesso di far fronte al debito contributivo. Da ultimo osservano
che i contributi paritetici sino all’anno 2017 sono stati sempre pagati anche
se in ritardo.
1.5. Con
due distinte risposte di causa datate 5 maggio 2020 la Cassa, facendo
riferimento alle argomentazioni esposte nelle decisioni contestate, ha chiesto
la reiezione dei ricorsi.
1.6. Con
decreto 8 maggio 2020 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le cause (IV).
1.7. Il
1° settembre 2020 il TCA ha richiamato dalla Cassa l’insinuazione all’Ufficio
Fallimenti del 31 luglio 2019 e la comunicazione di quest’ultimo dell’11 luglio
2019 (entrambi gli scritti sono menzionati nella decisione di risarcimento; VII/1
+ 2).
considerato
in diritto
2.1. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, po-sono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi re-sponsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne ri-spondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a,
114 V 214 e sentenze ivi citate).
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsa-bilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il
1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp.
79 segg.).
Nel
caso concreto, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1, la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, ex amministratori della società,
il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento dei contributi
sociali dovuti per gli anni 2016 e 2017.
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno sono i contributi paritetici relativi ai salari 2016 e 2017 (cfr.
“distinta salari rivendicati” allegata alle singole decisioni di risarcimento) reclamati
dagli allora collaboratori della società e da quest’ultima mai versati.
A seguito delle
opposizioni inoltrate dai ricorrenti, la Cassa ha provveduto a controllare la
posizioni di tutti gli ex dipendenti che hanno rivendicato salari per il 2017, chiedendo
a ciascuno di essi un estratto generale del proprio conto individuale AVS. Dai
dati raccolti, come si legge nelle decisioni contestate:
" (…) la
Cassa ha potuto rilevare che in diversi casi vi erano delle sovrapposizioni tra
il periodo relativo alle rivendicazioni salariali notificate in sede
fallimentare e il periodo riguardante il salario percepito da un nuovo datore
di lavoro o rispettivamente quello di percepimento di indennità di disoccupazione.
Di conseguenza la Cassa ha provveduto a modificare la propria
insinuazione in sede fallimentare deducendo gli importi che sono stati
percepiti da terzi durante il periodo per il quale gli ex dipendenti
rivendicavano il pagamento di un salario da parte della FA 1. L'ammontare aggiornato
dei salari rivendicati soggetti a contribuzione per l'anno 2017 si è quindi
ridotto a CHF 650'692.00.
Pertanto il danno insinuato in sede fallimentare per gli anni 2016
e 2017 e posto a carico dell'opponente è stato ridotto, in considerazione di
quanto precede e dell'intervenuto accredito di CHF 1'247.15 quale ridistribuzione
della tassa sul CO2, da CHF 73'893.10 a CHF 44'176.70 (doc. C).”
'
Di conseguenza, con le
decisioni impugnate il danno è stato ridotto a fr. 44'176,70, il cui importo è rimasto
incontestato.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. I
ricorrenti sostengono che la FA 1 aveva risentito della crisi nel settore
dell’edilizia in cui operava, in particolare il problema della liquidità dovuta
ai lunghi tempi di liquidazione di lavori da parte dei propri committenti con
conseguente ritardo nel pagare i fornitori della società.
Va
qui ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA
31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti)
la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. In questo contesto, le succitate argomentazioni non costituiscono
di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento
degli oneri sociali.
A
tal riguardo, va fatto presente che costituisce motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per
fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52
AHVG, 2008., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una
fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
Nella
fattispecie concreta, dall’esame degli atti si evince che dal mese di ottobre
2010 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento
dei contributi (cfr. elenco diffide in doc. 3/A) e precettarla dal mese di
giugno 2014 (cfr. elenco esecuzioni in doc. 3/B; per quel che concerne gli anni
2015- 2017 cfr. le tabelle relative all’evoluzione del pagamento dei contributi
in doc. 4-6). Vista la cronica difficoltà nel regolare pagamento dei contributi
non è ravvisabile una mancanza passeggera di liquidità.
Per
quel che concerne il 2017, la società ha versato gli acconti da gennaio fino a
marzo e dallo specchietto dell’evoluzione dei pagamenti (doc. 6) si evince che
per la fine di quell’anno non vi erano contributi scoperti (in particolare
grazie alla fattura 26 gennaio 2018 di rettifica a favore della società).
Ciò
non significa tuttavia che, come sostenuto nei ricorsi, la società aveva
liquidato tutti i contributi del 2017. Va infatti ricordato che il danno subito
dalla Cassa è composto dagli oneri sociali rimasti impagati e dovuti su salari
non versati dalla società agli ex collaboratori (cfr. la “distinta salari
rivendicati” 2016 e 2017 allestita dalla Cassa il 4 dicembre 2019, sub doc
3/C), insinuati nel fallimento ed esposti in graduatoria (doc. 7). Dalla stessa
graduatoria risulta che in gran parte si tratta dei salari per i mesi da aprile
ad agosto 2017, per oltre, come si evince dalla nuova insinuazione 3 gennaio
2020 (sub doc. 3/C), 1,4 milioni di franchi.
Fatti
I
ricorrenti rilevano pure di aver rinunciato ad una cospicua parte del loro
rispettivi stipendi per salvare la società, sussistendo all’epoca, a loro
detta, fondati motivi per ritenere che i contributi sarebbero stati soluti
entro un termine ragionevole. A prescindere che gli insorgenti non hanno reso verosimile l’esistenza di seri e
oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere integralmente
saldati in breve tempo, va fatto presente che nonostante la seppur lodevole ed
asserita rinuncia al salario, i salari da aprile 2017 non sono stati versati,
per cui non è assodato che i mancati versamenti di contributi fossero
oggettivamente indispensabili per il salvataggio economico della società.
Visto
quanto sopra, non è pertanto ravvisabile un motivo di giustificazione ai sensi
della succitata giurisprudenza.
Non
risultano neppure dati motivi di discolpa, già per il solo motivo che, come
visto, la società non ha per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal
profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro. Infatti,
come visto, il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici è stato
cronico e i pagamenti sono stati effettuati solo dopo ripetute e numerose
procedure esecutive.
I
ricorrenti sostengono infine che al momento del fallimento la società aveva
ancora da incassare fatture per più di un milione di franchi. Va qui rilevato
che, come risulta dalla graduatoria, i crediti riconosciuti, sia quelli
garantiti e non, ammontano a sei milioni di franchi (solo quelli di 1a classe
riconosciuti sono oltre 2 milioni di franchi), per cui è poco probabile che vi siano
delle prospettive per poter liquidare il debito contributivo (crediti di 2a
classe) nei confronti della Cassa. Del resto l’11 luglio 2019 l’Ufficio
fallimenti aveva comunicato alla Cassa che per i crediti di 2a classe non vi
era alcun dividendo da distribuire (doc. VII/1).
Va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, la Cassa può promuovere
una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento,
l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23,
pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76
consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
In
queste circostanze, non essendo dati motivi di giustificazione o di discolpa, i
ricorrenti devono essere ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno subìto
dalla Cassa.
Visto
tutto quanto precede i ricorsi vanno respinti.
2.7. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di
“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi
Margit Moser-Szless, Le recours en matière droit pubblic au Tribunal fédéral
dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.
342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison
avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF
135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso
in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione
nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di
prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata
circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI
per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF)
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti