31.2021.10
Socio gerente di una Sagl in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta una sua responsabilità e adduce che la ditta era di fatto gestita da altre persone che sarebbero quindi i responsabili dei mancati pagamenti. Ricorso respinto
13 settembre 2021Italiano62 min
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.10
FC
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede prima a __________,
__________ e da ultimo a __________, è stata iscritta a Registro di commercio
il 5 maggio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale
consisteva, tra l’altro, nel “servizio nel campo del lavoro, in
particolare la ricerca, la selezione, la consulenza, la formazione del personale,
vale a dire la messa a disposizione di personale per posti fissi, temporanei e
a tempo parziale, la gestione del personale su mandato, la gestione dei
salari e di tutte le attività connesse a dei contratti di outsourcing”
(cfr. estratto RC). In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato socio e
gerente, con diritto di firma collettiva a due dalla costituzione al 30 marzo
2017 e in seguito firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. giugno 2015.
Sin dai primi mesi del
2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa
ha dovuto diffidarla dal luglio 2017 e quindi precettarla dal giugno 2018. Al termine
di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ha rilasciato
il 13 maggio 2019 tre attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere
dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1.
Con decreto 10 luglio 2019 della
Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del
fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________un
credito di fr. 197'796.25 (ridotti poi a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della
tassa sul CO2) per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni
dal 2017 al 2019 (doc. 1/A-C).
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 12 febbraio 2021, confermata con provvedimento su
opposizione 7 aprile 2021 (doc. A), la Cassa ha chiesto a RI 1, socio gerente
della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 192'010.70 per i
contributi paritetici non soluti dalla FA 1, negli anni dal 2017 al 2019, inclusi
spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di
mora.
1.4. Contro la decisione su
opposizione è insorto il 7 maggio 2021 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
1.5. Con risposta di causa 1.
giugno 2021 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo
in sostanza una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte
dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi
paritetici e rinviando essenzialmente alle motivazioni esposte nella decisione
impugnata (doc. III).
considerato in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in
materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La Corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio
2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1, poi, la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio
gerente con diritto di firma prima collettiva a due e quindi individuale), il
risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato
versamento, da parte della società insolvente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD e
AF relativi agli anni dal 2017 al 2019 per complessivi fr. 192'010.70,
comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del
debito contributivo, doc. 1/A/B/C, 4A/B).
2.2. L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del
23 novembre 2006).
Dal 1. gennaio 2020 l’art.
52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento
del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni
sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di
tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre
anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso
in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è
cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di
prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)
con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti
da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre
anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine
di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60
capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono
ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e
non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo
60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non
sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in
cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1
D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai
motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si
applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche
l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che
regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio
della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del
danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,
l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita
totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato
carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che
definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre
parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo
contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo
risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
In caso di fallimento
invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,
quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di
regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro
soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è
venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV
Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari
circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria
quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del
fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto
riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza
di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre
2003).
Precedentemente al
fallimento, come detto, il momento della conoscenza
del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni
durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),
oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121
V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d). Questi principi si applicano anche al fallimento con
procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non
consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag.
195).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza
del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente
a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di
risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”;
per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in
vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998,
pag. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]
consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi
severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona
un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni
legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag. 116 consid.
4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per
quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura
di risarcimento.
Ora, l'art. 49 cpv. 1 del
Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore
e dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e
del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine
più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché
secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.
Nella fattispecie in
esame, la Cassa ha avuto conoscenza del danno al più presto nel momento in cui,
il 13 maggio 2019, sono stati emessi dall’ufficio esecuzioni competente tre
attestati carenza beni al termine delle procedure esecutive promosse per il
recupero dei contributi non pagati (DTF 113 V 256).
In considerazione del
fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019)
prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti i tre
attestati carenza beni del 13 maggio 2019, la prescrizione di due anni secondo
il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è entrato in
vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il 1. gennaio 2020), in
applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla
presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato a tre anni il
termine relativo di prescrizione.
È quindi chiaro che, avendo
intimato la decisione di risarcimento il 12 febbraio 2021, la Cassa ha
ampiamente rispettato il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3
LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei
confronti del ricorrente non è prescritto (in argomento cfr.
DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les
caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un
dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
Sia
peraltro anche ricordato che la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per
l'intero credito anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della
società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato,
successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b, 113 V 180
consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74).
Per quanto precede, la Cassa era quindi legittimata ad avviare la presente
procedura ex art. 52 LAVS nei confronti del ricorrente per l’intero credito contributivo
insinuato.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 p. 104), i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp.
369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non
sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19
agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento del
saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1 per gli anni
dal 2017 al 2019, così come risulta dai conteggi allestiti secondo la
dichiarazione dei salari (doc. 1/A-C, e 4/A-B).
L’importo complessivo di
fr. 197'796.25, poi aggiornato a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della
tassa sul CO2 , che non è mai stato validamente contestato né prima
della resa della decisione qui impugnata e nemmeno contestualmente al ricorso,
fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente
comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente
alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6).
Giova qui anche ribadire
che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla Cassa non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia
alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo
esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non ha formulato precise e motivate censure
sugli importi chiesti, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa
deve ritenersi corretta. Nemmeno risulta peraltro dagli atti che il ricorrente
quale gerente della società debitrice dei contributi abbia mai contestato i
conteggi inviati dalla Cassa.
Riassumendo, la
definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2017-2019, così come
esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese
amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti
totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per
uno scoperto complessivo di fr. 192'010.70, appare ineccepibile (doc. 4A, 4B;
cfr. anche i riepiloghi doc. 1/A-C; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art.
art. 69 cpv. 1 LAVS).
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,
consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608
consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo
colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186).
2.7. Nella fattispecie concreta, il
ricorrente ha assunto la carica di gerente (dapprima con diritto di firma
collettiva a due e dal 30 marzo 2017 individuale) della FA 1dalla sua
costituzione, ovvero dal maggio 2015 (estratto RC agli atti).
Ora, accettando tale carica,
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
2.7.1. Come anticipato (cfr. sopra
consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i
gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl
devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.
177seg; STF H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell’8 marzo 2005, STF H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (e
analogamente i gerenti) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante
le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del
17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella
causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,
pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
D’altra parte, per la giurisprudenza
un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la
passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i
quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,
anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto
riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28
gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996
nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue
responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7.2. Per tornare al caso concreto, il
ricorrente non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo
da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Egli afferma che in base
agli accordi conclusi tra i soci egli si sarebbe dovuto occupare solo della
parte commerciale della società, mentre la gestione operativa, amministrativa e
contabile della stessa sarebbe stata affidata dapprima alla __________ e,
successivamente alla ripresa dell'integralità delle quote da parte sua a fine
marzo 2017, ad una società fiduciaria (la __________).
Adduce che quest'ultima,
esaminando la situazione della società, aveva quindi potuto constatare prelevamenti
indebiti, il mancato pagamento di diverse fatture tra cui quelle degli oneri
sociali, registrazioni contabili non effettuate, la conclusione di contratti a
sua insaputa, pagamenti non autorizzati, un fittizio utile aziendale per il
2017 così come anche mancati incassi di fatture. A suo avviso quindi la società
che si era occupata in epoca precedente dell’amministrazione e della
contabilità della FA 1, ovvero la __________, nelle persone di __________ e __________,
gli avrebbe nascosto la disastrosa situazione finanziaria in cui versava la
società. Egli contesta quindi intenzionalità e negligenza grave in relazione al
danno subito dalla Cassa, affermando inoltre di essersi impegnato a risanare la
situazione ereditata, ad esempio pagando ratealmente gli arretrati ma senza
riuscirvi. Le malversazioni attuate da terzi e la disastrosa situazione
finanziaria hanno poi obbligato a depositare i bilanci ex art. 725 CO.
La responsabilità del
danno dovrebbe a suo avviso essere attribuita all’ex socio __________ e a __________,
già organo formale della società ed entrambi, a suo dire, organi di fatto della
FA 1. Tali persone l'avrebbero ingannato presentandogli, al momento del
passaggio di proprietà, dati contabili falsificati e non fornendo la reale
entità dei debiti della società, tra cui quella degli oneri sociali scoperti.
Ora, quanto asserito,
peraltro senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da
una responsabilità ex art. 52 LAVS, ricordato nuovamente che l’insorgente,
accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano.
Richiamato innanzitutto
quanto esposto al consid. 2.1 che precede, va detto che nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl devono
essere parificati ad un amministratore di una società anonima e il loro
comportamento, dal punto di vista della gestione, va valutato secondo gli
stessi criteri applicabili agli amministratori di una società anonima (DTF 126
V 238; STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell'8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003).
Quale organo formale, RI 1
doveva dunque adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a
cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da
osservare nei propri affari, pena la responsabilità per il danno subito dalla
Cassa. Come dianzi ricordato, in tale contesto, l'Alta Corte ha in particolare rilevato
che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) e di evidenziare che il
mandato quale consigliere di amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità" (cfr. STF H 160/99 dell'8 novembre 1999). All'organo
formale, come era il ricorrente, spetta quindi vigilare, affinché i contributi,
prelevati dai salari dei dipendenti giusta l'art. 51 LAVS, siano regolarmente
versati (STF H 310/02 dell'11 novembre 2003) ed esaminare tutte le poste utili
e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale, ritenuto che
non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STF H 282/01 del 27
febbraio 2002 e H 171/02 del 2 dicembre 2003). La verifica puntuale e di
persona del pagamento effettivo dei contributi paritetici AVS alla Cassa è un
compito che incombe all'organo formale (STF H 265/02, consid. 3.1 del 3 luglio
2003; H 208 + 209/00 del 28 aprile 2003, consid. 7.2.1).
D’altra parte, la circostanza
che all'interno della società siano state definite delle competenze specifiche
per il pagamento degli oneri sociali non è rilevante ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS (STF H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA del 16
dicembre 2009 inc. n. 31.2008.1 5). Nemmeno il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti costituisce motivo liberatorio
o di discolpa (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000 e STCA del 20 marzo 2012 inc. n.
31.2011.9). L'organo di una società deve prestare attenzione particolare alla
scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti
della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in
instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116).
In concreto quindi la diligenza
necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, trattandosi di
un'attribuzione inalienabile nel senso dell'art. 716a cpv. 1 CO (STF H 282/01
del 27 febbraio 2002; STFA H 234/00 del 27 aprile 2001), incombeva al ricorrente
nella sua qualità di organo formale. Se così non fosse, si finirebbe per legittimare
la figura dell'"uomo di paglia" (STF H 365/01 del 15 aprile 2002; H 225/00 del 13 febbraio 2001 e STCA 31.2002.21 del 16 aprile 2003). A mente
della giurisprudenza, un amministratore diligente non può estraniarsi dai
problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (STCA
31.97.00013-14 del 30 settembre 1998).
Al riguardo, l'Alta Corte
ha ribadito che un organo formale non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non si sarebbe mai incaricato della
gestione della società poiché non rientrava nella sua funzione, pretendendo
quindi di avere avuto un ruolo subalterno, poiché tale agire configura già di
per sé una grave negligenza (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STCA 31.2011.9 del
20 marzo 2012).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla
gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della
gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996
nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.
La passività a dispetto
della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve
essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989, pag.115).
Da quanto precede risulta
che il ricorrente, nella sua funzione di socio gerente con diritto di firma
dapprima collettiva a due e in seguito individuale, non può sgravarsi dalle sue
responsabilità adducendo che gli erano stati attribuiti in seno alla società
dei compiti assai limitati e che fossero altre persone ad esercitare il potere
effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto. Accettando il
mandato di socio gerente egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A maggior ragione
considerando che egli è rimasto gerente della società sino al suo fallimento, e
ricordato che la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di
diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3;
cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019), e che la stessa è stata
diffidata dal luglio 2017 e precettata dal giugno 2018 (doc. 4A), doveva essere
al corrente della situazione finanziaria e avrebbe dovuto intervenire
attivamente.
Del resto proprio il
ricorrente ammette che già “verso la fine del 2016” aveva capito che “qualcosa
non andava nella gestione amministrativa della società” (ricorso, doc. I,
pag. 3).
Ove inoltre le sue
sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già
oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto
utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova
- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla
società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF del 23 agosto 2002 nella causa V. V.
e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STF del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01,
consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro
del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi
vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le
funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STF H 403/01 del 28 maggio
2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV n. 15
consid. 6b).
In concreto,
manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STF H 265/00 del
20 marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002; STF H 194/01 del 4
febbraio 2002 consid. 4c),
Non soccorre quindi
all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone, segnatamente __________
o __________, ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e quindi
anche delle questioni contributive. Come detto, il fatto che altre persone
abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi
di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità
(STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno sostenuto e tantomeno provato di
essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere
stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi
non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05
del 7 febbraio 2006; in proposito cfr. ancora al considerando 2.8).
Infine,
occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare
tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5
giugno 2003).
Nel
caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell’interessato
sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia
supporto probatorio) - egli, se davvero non disponeva delle informazioni
riguardanti la situazione economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere,
ma avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni (cfr. fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17
dicembre 2008).
2.7.3. D’altra parte, alle
responsabilità del ricorrente non può mutare neanche la circostanza, secondo
cui egli avrebbe ripreso l'integralità delle quote societarie solamente a fine
marzo 2017.
Infatti, come ha con pertinenza
osservato la Cassa nella decisione contestata, a quel momento l'opponente
ricopriva già da quasi due anni la funzione di gerente e per sua stessa
ammissione (cfr. ricorso, doc. I pag. 3), già da fine 2016 era consapevole che
qualcosa non andava nella gestione amministrativa della società. D’altra parte,
richiamata la giurisprudenza ricordata sopra, a ragione la Cassa ha osservato
che “il ricorrente non avrebbe dovuto, come da egli ammesso, attendere il
marzo 2017 per verificare i dati contabili della società. Inoltre se la
situazione finanziaria della società fosse stata effettivamente disastrata già
nel 2017 egli non avrebbe dovuto attendere circa due anni per depositare i
bilanci ex art. 725 cpv. 2 CO perché in tal modo ha fatto sì che il danno
patito dalla Cassa si aggravasse sostanzialmente, impegnando già solo per tale
motivo la sua responsabilità ex art. 52 LAVS” (cfr. decisione, doc. A, pag.
9).
Sia peraltro ancora osservato
che la società di cui era gerente il ricorrente ha avuto dipendenti fino a
marzo 2019, è stata oggetto di tre attestati carenza di beni solamente il 13
maggio 2019 ed è stata decretata fallita solo nel luglio 2019.
Quanto inoltre
all’allegazione del ricorrente – che peraltro non è stata comprovata – per la quale,
a sua discolpa, egli si sarebbe impegnato, una volta accortosi tardivamente
della reale situazione finanziaria della società, a saldare ratealmente i
diversi scoperti della società, va detto che per la giurisprudenza il tentativo
di sanare la situazione debitoria della società, procedendo ad esempio con un
pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di
giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi
arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del
debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri
amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12 febbraio
2009). Anzi, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile
e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare
un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00
del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate
(STF H 171/02 del 23 giugno 2002).
La Cassa ha pure con pertinenza
ricordato nella sua decisione che per la giurisprudenza federale il versamento
dei salari ai dipendenti non ha carattere prioritario rispetto al pagamento
degli oneri sociali alla Cassa, imponendo al datore di lavoro in difficoltà
economica, i cui continui pagamenti sono in grado di garantire unicamente la
copertura dei salari netti e non dell'ammontare lordo degli stessi, di ridurre
di conseguenza il volume dei salari ad un livello che permetta il pagamento
anche dei relativi oneri sociali (STF 9C_436/2016 del 26 giugno 2017; STF 9C_548/2017
del 13 marzo 2018).
Del resto, per la giurisprudenza,
anche l'eventuale l'introduzione di misure drastiche per risanare la società
non sono di per sé motivi sufficienti di discolpa se non viene comprovata
l’esistenza di oggettive prospettive di salvataggio che permettano di
sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo
(cfr. STCA 31.2019.10 del 23 gennaio 2020). Una situazione compromessa da tempo
e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione
dell'amministratore (STCA 31.2017.15 del 4 luglio 2018).
Nella specie, il ricorrente non
comprova alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (dall'8
maggio 2015 sino al fallimento della società pronunciato il 10 luglio 2019), se
non il fatto - peraltro non comprovato - di aver cercato di pagare degli
scoperti, che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento
dei pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza
della società.
In realtà, come ricordato
dalla Cassa, a seguito dell'entrata in mora della società, la stessa ha dovuto
venir diffidata dal mese di luglio 2017 e precettata dal mese di giugno 2018 e
le varie pendenze accumulate hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi.
Ora, in queste condizioni, il fatto che la società abbia costantemente
procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di
negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli
organi.
2.7.4. Sia pure osservato che la
Cassa ha anche constatato una violazione grave dell'obbligo di comunicare
previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.
Sia in effetti ricordato che agisce
in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35
cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti
troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di
riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi
utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una
differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto
all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto
2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è
data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società
abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque
evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del
17 agosto 2010).
Per quanto riguarda la FA 1 e i
relativi acconti versati, nella decisione impugnata la Cassa ha individuato una
chiara violazione di questo disposto da parte dei suoi amministratori e
segnatamente del ricorrente, illustrando:
" (…)
anno 2017: acconti mensili fatturati in base a CHF 799'999.80
(come a comunicazione della società del 28 febbraio 2017), per contro
l'ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato essere di CHF
1'214'290.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato
essere del 51.79% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli
acconti.
anno 2018: acconti mensili fatturati in base a CHF 1'110’717.60
(aumento effettuato autonomamente dalla Cassa successivamente al conguaglio 2017),
per contro l'ammontare effettivo dei safari per tale anno è risultato essere di
CHF 1'451'917.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è
risultato essere del 30.72% più alto rispetto alla somma utilizzata per il
calcolo degli acconti. (…)”
Ha quindi rilevato anche
che “Il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di
equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto,
dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei
pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che
l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali,
ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente
negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). Il comportamento dell'insorgente
è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito
dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65/01 del 13 maggio 2002)”
(decisione, doc. A, pag. 12).
A queste argomentazioni e
conclusioni questa Corte non può che aderire e rimandare.
2.8. In merito all'addotta falsificazione
dei documenti contabili presentati all’insorgente al momento del passaggio
delle quote societarie (marzo 2017), va detto che, come ricordato anche dalla
Cassa, gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata
ad una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza
penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro
documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione
finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli
oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993).
Rilevante non sono le constatazioni
e l'apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni
sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a),
quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte
dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei
contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono
eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre
2003).
Nella fattispecie, a prescindere
dal fatto che non risulta dagli atti che l’insorgente abbia inoltrato una
denuncia penale per tali asseriti comportamenti (al di fuori della richiesta al
Ministero pubblico di chiarire la responsabilità degli ex amministratori nel
fallimento della società che l’interessato avrebbe formulato nell’ambito del
procedimento penale avviato nei suoi confronti per il recupero dell’imposta
preventiva; cfr. al consid. 2.12), anche volendo ammettere che effettivamente
al ricorrente siano stati presentati dei documenti contraffatti in occasione
del passaggio delle quote societarie nel marzo 2017, circostanza questa
peraltro tutt’altro che comprovata, va detto che tale fatto non muta alla
circostanza che RI 1 non poteva certo ignorare e tantomeno tollerare le
difficoltà presentate dalla società, la quale sin dal luglio 2017 ha dovuto
essere diffidata e dal giugno 2018 precettata, a causa del mancato pagamento
degli oneri sociali della società (doc. 4A e B; cfr. la STCA 31.2008.9 del 13
ottobre 2009 con la quale il TCA ha ritenuto ugualmente responsabile
l’amministratore, cui gli erano stati sottoposti dei dati contabili ad hoc ed
era stata falsificata la firma per una fideiussione, essendosi tali
comportamenti concretizzatisi in un periodo diverso da quello oggetto della procedura
di risarcimento danni ed essendoci indizi di una gestione non oculata della
società che avrebbero dovuto indurre l’amministratore a verificare
tempestivamente anche la posizione debitoria nei confronti della Cassa).
Come già dianzi esposto, l’insorgente
avrebbe dovuto reagire a questo stato di cose e intervenire attivamente al fine
di risolvere la situazione e ritenuta questa situazione, che denotava una evidente
e nota da tempo difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo
contributivo, avrebbe dovuto attivarsi e prendere in mano la situazione, se del
caso uscendo dalla società per tempo, evitando in tal modo di trovarsi nella
situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF H 405+406/00 del 23
agosto 2002 consid. 4.2; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002).
Del resto, come ben
allegato dalla Cassa, i documenti prodotti in sede di opposizione riguardano
gli anni 2015 e 2016, mentre il ricorrente è stato convenuto per gli scoperti
dal 2017 al 2019.
Ma a prescindere da ciò,
da tale documentazione non è possibile ritenere comprovata una falsificazione.
Nella decisione
contestata, la Cassa ha in merito rettamente evidenziato che “oltre a ciò si
evidenzia che i dati del Conto economico 2015 (inseriti nelle cartellette con
denominazione "vero" e "falso") sono uguali e che per il
2016, pur rilevando delle discrepanze, non vi è la prova che si tratti di una falsificazione
o rispettivamente il risultato di una contabilità mal tenuta, evenienza
quest'ultima attestata dalla __________. L'opponente non ha provato e peraltro
nemmeno addotto che gli siano stati presentati dei documenti falsificati su
carta intestata della Cassa che potessero indurlo a trarre conclusioni errate
in merito ai pagamenti all'AVS. Si ribadisce in aggiunta che il signor RI 1 era
organo formale della società già dalla sua costituzione, quindi ha avuto per
molto tempo la possibilità di verificare la reale situazione della società e di
sollecitare la presentazione degli opportuni giustificativi. Se ciò non fosse
avvenuto doveva dimissionare per tempo e in ogni caso non acquistare nel marzo
2017 tutte le quote di una società di cui non aveva potuto effettuare
un'approfondita revisione ed analisi contabile, circostanza concretizzatasi
solo nell'ottobre2017, come risulta dallo scritto del 30 gennaio 2018 della __________
(doc. N all'opposizione). Del resto il signor RI 1 ha dichiarato in sede di
opposizione che già a fine 2016 si sarebbe accorto casualmente che vi erano
fatture non pagate e prelievi non corretti, ciò avrebbe dovuto indurlo ad
effettuare personalmente una verifica dettagliata della situazione e a
pretendere un'analisi della situazione da parte della __________, iscritta a
registro di commercio quale "ufficio di revisione" della società,
indipendentemente dal fatto che era sua intenzione acquistare tutte le quote
della stessa. In merito ai documenti contabili prodotti in sede di opposizione
si rileva che, a titolo abbondanziale, a fronte di un utile operativo
presentato al signor RI 1 per il 2016 di CHF 1'866'834.00, ma che in realtà
sarebbe stato di CHF 1'915'312.00 (differenza = + 2.53%), la variazione del
risultato d'esercizio da CHF 37'211.00 (utile) a CHF - 21'552.00 (perdita) -
vale a dire CHF 58763.00 - non doveva certo apparire determinante per decidere
se acquistare tutte le quote societarie, ritenuto come tale differenza
rappresenta solamente il 3,09% degli effettivi ricavi del 2016 (CHF
1'899'328.00). Il signor RI 1 avrebbe inoltre dovuto esaminare il bilancio ed
in particolare la composizione del capitale dei terzi e ancor più in dettaglio
verificare la data da cui tali crediti erano giacenti e la relativa scadenza.
Questo non solo in funzione dell'acquisizione dell'intero pacchetto di quote
societarie, bensì già in precedenza in quanto socio gerente già dalla
costituzione della società. Gli accertamenti fatti dopo il marzo 2017 sono
pertanto tardivi, a fronte anche del pesante aggravamento del danno patito
dalla Cassa per il solo 2018 (saldo del periodo = CHF 106'361.20.00). Inoltre
dal "vero" bilancio del 2016, allegato all'opposizione, risulta che
la società vantasse in particolare "Crediti per forniture e
prestazioni" per CHF 583'165.00 e vi fossero "Prestazioni di servizi non
fatturate" per CHF 88'598.10 e di ciò non è dato sapere se e cosa l'opponente
abbia fatto per tradurre in effettiva liquidità tali importi e questo già prima
del marzo 2017” (decisione impugnata, punto 6.3).
A tali motivazioni
questa Corte deve integralmente aderire. L’addotta, e peraltro non comprovata
falsificazione dei documenti, non può assurgere dunque a valido motivo di
discolpa nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.
Né del resto l’insorgente
fa valere altre motivazioni che possano in qualche sgravarlo dalle sue responsabilità.
In particolare il fatto che egli non avesse piena conoscenza delle effettive
malversazioni compiute da altri amministratori di fatto non modifica il fatto
che egli sapesse rispettivamente dovesse sapere dell’esistenza di un’importante
situazione debitoria che gravava sin dall’inizio del 2016 la FA 1. Infine, non
permettono di concludere diversamente le allegazioni del ricorrente riferite
all’azionariato della società rispettivamente ai rapporti interni ai soci.
2.9. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali,
i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono
essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss;
cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non
può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto
dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato
pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria
della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del
28 maggio 2002). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di
giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TF (DTF 123 V
244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STF H 134/02 del 30
gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; STF H 93/01 + H 169/01 del 27 gennaio 2003
consid. 3.4.3). Il TF ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STF del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STF del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V
243; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 295/01 del 20
agosto 2002 consid. 5).
2.10. Quanto alla velata censura del
ricorrente per il quale la Cassa avrebbe dovuto procedere (anche) nei confronti
di __________ e __________, affinché rispondessero per gli insoluti nei
confronti della Cassa AVS, si rileva quanto segue.
Se più organi (formali o
di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono
solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento
nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,
108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta
esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una
parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18
settembre 2017 consid. 2.12).
Di conseguenza – a
prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a
questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come
sostenuto dal ricorrente – la Cassa, che in questo caso ha scelto di
procedere solo contro l’insorgente, gode per legge di un’ampia facoltà nel
decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo
Tribunale non può procedere al suo posto.
2.11. Visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente –
accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente
con diritto di firma dapprima collettiva a due e quindi individuale –, non
avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno
oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi
di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.10), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1, per gli anni dal
2017 al 2019 per l’importo di fr. 192'010.70.
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita
pertanto conferma mentre il ricorso va respinto.
2.12. Il
ricorrente sostiene infine in sostanza che la gestione della società da
parte degli ex amministratori di fatto sia stata fraudolenta e che gli atti illeciti
compiuti da (non ben precisate) “terze persone” hanno portato al fallimento
della società. A tal riguardo chiede quindi il richiamo degli atti del procedimento
penale avviato “lo scorso anno” nei suoi confronti per il recupero
dell’imposta preventiva e nell’ambito del quale egli avrebbe richiesto al
Ministero pubblico di effettuare chiarimenti circa la responsabilità penale di
tali persone nel fallimento della FA 1 (ricorso, pag. 8 e 13).
Ora, non è necessario richiedere
gli atti penali (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le
tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del
29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere
l'esito degli eventuali accertamenti che l’autorità penale potrebbe aver
effettuato, in merito peraltro ad azioni fraudolente (rimaste – per quanto
concerne la presente procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di
elementi probatori concreti), considerato come trattasi di circostanze che non
sono con ogni verosimiglianza tali da influire sull'esito della vertenza.
Secondo
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato
dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che
concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della
colpa commessa (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del
5 marzo 2003 consid. 5). Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto
del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura
penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su
considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze
ivi citate; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 184/98 del 17
febbraio 1999 consid 4b).
Inoltre, per
l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non
sarebbe in principio nemmeno pensabile di sospendere la procedura in attesa
delle conclusioni della vicenda penale (cfr. STF H 411/01 del 5 marzo 2003
consid. 5).
Tuttavia, nell'ipotesi in
cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di
scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,
al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate
condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi
dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003
consid. 2.6; H 340/98 del 30 marzo 1999 consid. 2b).
2.13. Riguardo
alle altre prove richieste dal ricorrente –
“(…) si
richiama dall'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1, __________
l'incarto n. __________; Si richiama dal Ministero Pubblico, __________,
l'incarto n. __________ in re RI 1; Si richiamo dall'UE di __________ l'incarto
relativo al fallimento della FA 1, __________. Testimoni: signor __________,
signor __________, signor __________, signora __________, signor __________”
(I, pagg.13) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale
non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione,
atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi
da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo
selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il
giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad
eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio
2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01
del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra questo
Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il ricorrente ha
omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente
di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per
i medesimi motivi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa
non può essere imputata alcuna lacuna nell’effettuazione dell’istruttoria e
segnatamente nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di
trattamento.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.14. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA
in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul
tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.
127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA). “
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale
necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento
di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi
del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado
il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate
modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto
prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di
procedura.
2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare
di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno
derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale
l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di
responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,
in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di
importanza fondamentale” – presupposto
questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- – deve essere dimostrata
dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§
RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa CO 1 fr. 192'010.70.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti