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Decisione

31.2021.10

Socio gerente di una Sagl in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta una sua responsabilità e adduce che la ditta era di fatto gestita da altre persone che sarebbero quindi i responsabili dei mancati pagamenti. Ricorso respinto

13 settembre 2021Italiano62 min

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.10

FC

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto, in fatto

1.1. La FA 1, con sede prima a __________,

__________ e da ultimo a __________, è stata iscritta a Registro di commercio

il 5 maggio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale

consisteva, tra l’altro, nel “servizio nel campo del lavoro, in

particolare la ricerca, la selezione, la consulenza, la formazione del personale,

vale a dire la messa a disposizione di personale per posti fissi, temporanei e

a tempo parziale, la gestione del personale su mandato, la gestione dei

salari e di tutte le attività connesse a dei contratti di outsourcing”

(cfr. estratto RC). In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato socio e

gerente, con diritto di firma collettiva a due dalla costituzione al 30 marzo

2017 e in seguito firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

1.2. La società è stata affiliata

quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. giugno 2015.

Sin dai primi mesi del

2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa

ha dovuto diffidarla dal luglio 2017 e quindi precettarla dal giugno 2018. Al termine

di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ha rilasciato

il 13 maggio 2019 tre attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere

dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1.

Con decreto 10 luglio 2019 della

Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del

fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________un

credito di fr. 197'796.25 (ridotti poi a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della

tassa sul CO2) per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni

dal 2017 al 2019 (doc. 1/A-C).

1.3. Costatato di avere subito un

danno, con decisione 12 febbraio 2021, confermata con provvedimento su

opposizione 7 aprile 2021 (doc. A), la Cassa ha chiesto a RI 1, socio gerente

della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 192'010.70 per i

contributi paritetici non soluti dalla FA 1, negli anni dal 2017 al 2019, inclusi

spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di

mora.

1.4. Contro la decisione su

opposizione è insorto il 7 maggio 2021 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando

una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.5. Con risposta di causa 1.

giugno 2021 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo

in sostanza una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte

dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi

paritetici e rinviando essenzialmente alle motivazioni esposte nella decisione

impugnata (doc. III).

considerato in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in

materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).

Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli

stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).

La Corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio

2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nel caso concreto, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,

prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1, poi, la Cassa ha

rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio

gerente con diritto di firma prima collettiva a due e quindi individuale), il

risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato

versamento, da parte della società insolvente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD e

AF relativi agli anni dal 2017 al 2019 per complessivi fr. 192'010.70,

comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del

debito contributivo, doc. 1/A/B/C, 4A/B).

2.2. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del

23 novembre 2006).

Dal 1. gennaio 2020 l’art.

52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento

del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di

tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre

anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso

in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è

cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)

con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti

da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre

anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine

di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60

capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono

ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e

non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo

60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non

sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in

cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1

D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai

motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si

applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche

l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che

regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3

LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio

della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del

danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi,

l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita

totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato

carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che

definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre

parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo

contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo

risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

In caso di fallimento

invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,

quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di

regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro

soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è

venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV

Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari

circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria

quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del

fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto

riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre

2003).

Precedentemente al

fallimento, come detto, il momento della conoscenza

del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni

durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),

oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121

V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d). Questi principi si applicano anche al fallimento con

procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non

consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag.

195).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza

del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente

a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di

risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il

danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”;

per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in

vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren

nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998,

pag. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01]

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi

severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona

un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni

legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid.

4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per

quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura

di risarcimento.

Ora, l'art. 49 cpv. 1 del

Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore

e dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e

del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine

più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché

secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

Nella fattispecie in

esame, la Cassa ha avuto conoscenza del danno al più presto nel momento in cui,

il 13 maggio 2019, sono stati emessi dall’ufficio esecuzioni competente tre

attestati carenza beni al termine delle procedure esecutive promosse per il

recupero dei contributi non pagati (DTF 113 V 256).

In considerazione del

fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019)

prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti i tre

attestati carenza beni del 13 maggio 2019, la prescrizione di due anni secondo

il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è entrato in

vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il 1. gennaio 2020), in

applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla

presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato a tre anni il

termine relativo di prescrizione.

È quindi chiaro che, avendo

intimato la decisione di risarcimento il 12 febbraio 2021, la Cassa ha

ampiamente rispettato il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3

LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei

confronti del ricorrente non è prescritto (in argomento cfr.

DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les

caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un

dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

Sia

peraltro anche ricordato che la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per

l'intero credito anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della

società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato,

successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b, 113 V 180

consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74).

Per quanto precede, la Cassa era quindi legittimata ad avviare la presente

procedura ex art. 52 LAVS nei confronti del ricorrente per l’intero credito contributivo

insinuato.

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 p. 104), i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp.

369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19

agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento del

saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1 per gli anni

dal 2017 al 2019, così come risulta dai conteggi allestiti secondo la

dichiarazione dei salari (doc. 1/A-C, e 4/A-B).

L’importo complessivo di

fr. 197'796.25, poi aggiornato a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della

tassa sul CO2 , che non è mai stato validamente contestato né prima

della resa della decisione qui impugnata e nemmeno contestualmente al ricorso,

fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente

comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente

alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di

amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive

costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in

RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6).

Giova qui anche ribadire

che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla Cassa non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia

alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non ha formulato precise e motivate censure

sugli importi chiesti, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa

deve ritenersi corretta. Nemmeno risulta peraltro dagli atti che il ricorrente

quale gerente della società debitrice dei contributi abbia mai contestato i

conteggi inviati dalla Cassa.

Riassumendo, la

definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2017-2019, così come

esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese

amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti

totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per

uno scoperto complessivo di fr. 192'010.70, appare ineccepibile (doc. 4A, 4B;

cfr. anche i riepiloghi doc. 1/A-C; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art.

art. 69 cpv. 1 LAVS).

2.4. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,

consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo

colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186).

2.7. Nella fattispecie concreta, il

ricorrente ha assunto la carica di gerente (dapprima con diritto di firma

collettiva a due e dal 30 marzo 2017 individuale) della FA 1dalla sua

costituzione, ovvero dal maggio 2015 (estratto RC agli atti).

Ora, accettando tale carica,

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

2.7.1. Come anticipato (cfr. sopra

consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177seg; STF H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell’8 marzo 2005, STF H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (e

analogamente i gerenti) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante

le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del

17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,

pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

D’altra parte, per la giurisprudenza

un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la

passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i

quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto,

anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto

riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28

gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.2. Per tornare al caso concreto, il

ricorrente non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo

da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Egli afferma che in base

agli accordi conclusi tra i soci egli si sarebbe dovuto occupare solo della

parte commerciale della società, mentre la gestione operativa, amministrativa e

contabile della stessa sarebbe stata affidata dapprima alla __________ e,

successivamente alla ripresa dell'integralità delle quote da parte sua a fine

marzo 2017, ad una società fiduciaria (la __________).

Adduce che quest'ultima,

esaminando la situazione della società, aveva quindi potuto constatare prelevamenti

indebiti, il mancato pagamento di diverse fatture tra cui quelle degli oneri

sociali, registrazioni contabili non effettuate, la conclusione di contratti a

sua insaputa, pagamenti non autorizzati, un fittizio utile aziendale per il

2017 così come anche mancati incassi di fatture. A suo avviso quindi la società

che si era occupata in epoca precedente dell’amministrazione e della

contabilità della FA 1, ovvero la __________, nelle persone di __________ e __________,

gli avrebbe nascosto la disastrosa situazione finanziaria in cui versava la

società. Egli contesta quindi intenzionalità e negligenza grave in relazione al

danno subito dalla Cassa, affermando inoltre di essersi impegnato a risanare la

situazione ereditata, ad esempio pagando ratealmente gli arretrati ma senza

riuscirvi. Le malversazioni attuate da terzi e la disastrosa situazione

finanziaria hanno poi obbligato a depositare i bilanci ex art. 725 CO.

La responsabilità del

danno dovrebbe a suo avviso essere attribuita all’ex socio __________ e a __________,

già organo formale della società ed entrambi, a suo dire, organi di fatto della

FA 1. Tali persone l'avrebbero ingannato presentandogli, al momento del

passaggio di proprietà, dati contabili falsificati e non fornendo la reale

entità dei debiti della società, tra cui quella degli oneri sociali scoperti.

Ora, quanto asserito,

peraltro senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da

una responsabilità ex art. 52 LAVS, ricordato nuovamente che l’insorgente,

accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano.

Richiamato innanzitutto

quanto esposto al consid. 2.1 che precede, va detto che nell'ambito della

responsabilità ex art. 52 LAVS, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl devono

essere parificati ad un amministratore di una società anonima e il loro

comportamento, dal punto di vista della gestione, va valutato secondo gli

stessi criteri applicabili agli amministratori di una società anonima (DTF 126

V 238; STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell'8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003).

Quale organo formale, RI 1

doveva dunque adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a

cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da

osservare nei propri affari, pena la responsabilità per il danno subito dalla

Cassa. Come dianzi ricordato, in tale contesto, l'Alta Corte ha in particolare rilevato

che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) e di evidenziare che il

mandato quale consigliere di amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità" (cfr. STF H 160/99 dell'8 novembre 1999). All'organo

formale, come era il ricorrente, spetta quindi vigilare, affinché i contributi,

prelevati dai salari dei dipendenti giusta l'art. 51 LAVS, siano regolarmente

versati (STF H 310/02 dell'11 novembre 2003) ed esaminare tutte le poste utili

e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale, ritenuto che

non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STF H 282/01 del 27

febbraio 2002 e H 171/02 del 2 dicembre 2003). La verifica puntuale e di

persona del pagamento effettivo dei contributi paritetici AVS alla Cassa è un

compito che incombe all'organo formale (STF H 265/02, consid. 3.1 del 3 luglio

2003; H 208 + 209/00 del 28 aprile 2003, consid. 7.2.1).

D’altra parte, la circostanza

che all'interno della società siano state definite delle competenze specifiche

per il pagamento degli oneri sociali non è rilevante ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS (STF H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA del 16

dicembre 2009 inc. n. 31.2008.1 5). Nemmeno il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti costituisce motivo liberatorio

o di discolpa (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000 e STCA del 20 marzo 2012 inc. n.

31.2011.9). L'organo di una società deve prestare attenzione particolare alla

scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti

della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in

instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116).

In concreto quindi la diligenza

necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, trattandosi di

un'attribuzione inalienabile nel senso dell'art. 716a cpv. 1 CO (STF H 282/01

del 27 febbraio 2002; STFA H 234/00 del 27 aprile 2001), incombeva al ricorrente

nella sua qualità di organo formale. Se così non fosse, si finirebbe per legittimare

la figura dell'"uomo di paglia" (STF H 365/01 del 15 aprile 2002; H 225/00 del 13 febbraio 2001 e STCA 31.2002.21 del 16 aprile 2003). A mente

della giurisprudenza, un amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (STCA

31.97.00013-14 del 30 settembre 1998).

Al riguardo, l'Alta Corte

ha ribadito che un organo formale non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non si sarebbe mai incaricato della

gestione della società poiché non rientrava nella sua funzione, pretendendo

quindi di avere avuto un ruolo subalterno, poiché tale agire configura già di

per sé una grave negligenza (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STCA 31.2011.9 del

20 marzo 2012).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

La passività a dispetto

della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989, pag.115).

Da quanto precede risulta

che il ricorrente, nella sua funzione di socio gerente con diritto di firma

dapprima collettiva a due e in seguito individuale, non può sgravarsi dalle sue

responsabilità adducendo che gli erano stati attribuiti in seno alla società

dei compiti assai limitati e che fossero altre persone ad esercitare il potere

effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto. Accettando il

mandato di socio gerente egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A maggior ragione

considerando che egli è rimasto gerente della società sino al suo fallimento, e

ricordato che la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di

diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3;

cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019), e che la stessa è stata

diffidata dal luglio 2017 e precettata dal giugno 2018 (doc. 4A), doveva essere

al corrente della situazione finanziaria e avrebbe dovuto intervenire

attivamente.

Del resto proprio il

ricorrente ammette che già “verso la fine del 2016” aveva capito che “qualcosa

non andava nella gestione amministrativa della società” (ricorso, doc. I,

pag. 3).

Ove inoltre le sue

sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già

oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto

utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova

- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla

società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF del 23 agosto 2002 nella causa V. V.

e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STF del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01,

consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro

del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi

vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le

funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STF H 403/01 del 28 maggio

2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV n. 15

consid. 6b).

In concreto,

manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STF H 265/00 del

20 marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002; STF H 194/01 del 4

febbraio 2002 consid. 4c),

Non soccorre quindi

all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone, segnatamente __________

o __________, ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e quindi

anche delle questioni contributive. Come detto, il fatto che altre persone

abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi

di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno sostenuto e tantomeno provato di

essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere

stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi

non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05

del 7 febbraio 2006; in proposito cfr. ancora al considerando 2.8).

Infine,

occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003).

Nel

caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell’interessato

sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia

supporto probatorio) - egli, se davvero non disponeva delle informazioni

riguardanti la situazione economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere,

ma avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni (cfr. fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17

dicembre 2008).

2.7.3. D’altra parte, alle

responsabilità del ricorrente non può mutare neanche la circostanza, secondo

cui egli avrebbe ripreso l'integralità delle quote societarie solamente a fine

marzo 2017.

Infatti, come ha con pertinenza

osservato la Cassa nella decisione contestata, a quel momento l'opponente

ricopriva già da quasi due anni la funzione di gerente e per sua stessa

ammissione (cfr. ricorso, doc. I pag. 3), già da fine 2016 era consapevole che

qualcosa non andava nella gestione amministrativa della società. D’altra parte,

richiamata la giurisprudenza ricordata sopra, a ragione la Cassa ha osservato

che “il ricorrente non avrebbe dovuto, come da egli ammesso, attendere il

marzo 2017 per verificare i dati contabili della società. Inoltre se la

situazione finanziaria della società fosse stata effettivamente disastrata già

nel 2017 egli non avrebbe dovuto attendere circa due anni per depositare i

bilanci ex art. 725 cpv. 2 CO perché in tal modo ha fatto sì che il danno

patito dalla Cassa si aggravasse sostanzialmente, impegnando già solo per tale

motivo la sua responsabilità ex art. 52 LAVS” (cfr. decisione, doc. A, pag.

9).

Sia peraltro ancora osservato

che la società di cui era gerente il ricorrente ha avuto dipendenti fino a

marzo 2019, è stata oggetto di tre attestati carenza di beni solamente il 13

maggio 2019 ed è stata decretata fallita solo nel luglio 2019.

Quanto inoltre

all’allegazione del ricorrente – che peraltro non è stata comprovata – per la quale,

a sua discolpa, egli si sarebbe impegnato, una volta accortosi tardivamente

della reale situazione finanziaria della società, a saldare ratealmente i

diversi scoperti della società, va detto che per la giurisprudenza il tentativo

di sanare la situazione debitoria della società, procedendo ad esempio con un

pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di

giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi

arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del

debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri

amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12 febbraio

2009). Anzi, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile

e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare

un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00

del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate

(STF H 171/02 del 23 giugno 2002).

La Cassa ha pure con pertinenza

ricordato nella sua decisione che per la giurisprudenza federale il versamento

dei salari ai dipendenti non ha carattere prioritario rispetto al pagamento

degli oneri sociali alla Cassa, imponendo al datore di lavoro in difficoltà

economica, i cui continui pagamenti sono in grado di garantire unicamente la

copertura dei salari netti e non dell'ammontare lordo degli stessi, di ridurre

di conseguenza il volume dei salari ad un livello che permetta il pagamento

anche dei relativi oneri sociali (STF 9C_436/2016 del 26 giugno 2017; STF 9C_548/2017

del 13 marzo 2018).

Del resto, per la giurisprudenza,

anche l'eventuale l'introduzione di misure drastiche per risanare la società

non sono di per sé motivi sufficienti di discolpa se non viene comprovata

l’esistenza di oggettive prospettive di salvataggio che permettano di

sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo

(cfr. STCA 31.2019.10 del 23 gennaio 2020). Una situazione compromessa da tempo

e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione

dell'amministratore (STCA 31.2017.15 del 4 luglio 2018).

Nella specie, il ricorrente non

comprova alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (dall'8

maggio 2015 sino al fallimento della società pronunciato il 10 luglio 2019), se

non il fatto - peraltro non comprovato - di aver cercato di pagare degli

scoperti, che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento

dei pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza

della società.

In realtà, come ricordato

dalla Cassa, a seguito dell'entrata in mora della società, la stessa ha dovuto

venir diffidata dal mese di luglio 2017 e precettata dal mese di giugno 2018 e

le varie pendenze accumulate hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi.

Ora, in queste condizioni, il fatto che la società abbia costantemente

procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di

negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli

organi.

2.7.4. Sia pure osservato che la

Cassa ha anche constatato una violazione grave dell'obbligo di comunicare

previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Sia in effetti ricordato che agisce

in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35

cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti

troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di

riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi

utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una

differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto

all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto

2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è

data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società

abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque

evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del

17 agosto 2010).

Per quanto riguarda la FA 1 e i

relativi acconti versati, nella decisione impugnata la Cassa ha individuato una

chiara violazione di questo disposto da parte dei suoi amministratori e

segnatamente del ricorrente, illustrando:

" (…)

anno 2017: acconti mensili fatturati in base a CHF 799'999.80

(come a comunicazione della società del 28 febbraio 2017), per contro

l'ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato essere di CHF

1'214'290.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato

essere del 51.79% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli

acconti.

anno 2018: acconti mensili fatturati in base a CHF 1'110’717.60

(aumento effettuato autonomamente dalla Cassa successivamente al conguaglio 2017),

per contro l'ammontare effettivo dei safari per tale anno è risultato essere di

CHF 1'451'917.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è

risultato essere del 30.72% più alto rispetto alla somma utilizzata per il

calcolo degli acconti. (…)”

Ha quindi rilevato anche

che “Il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di

equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto,

dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei

pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che

l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali,

ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente

negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). Il comportamento dell'insorgente

è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito

dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65/01 del 13 maggio 2002)”

(decisione, doc. A, pag. 12).

A queste argomentazioni e

conclusioni questa Corte non può che aderire e rimandare.

2.8. In merito all'addotta falsificazione

dei documenti contabili presentati all’insorgente al momento del passaggio

delle quote societarie (marzo 2017), va detto che, come ricordato anche dalla

Cassa, gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata

ad una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza

penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro

documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione

finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993).

Rilevante non sono le constatazioni

e l'apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni

sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a),

quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte

dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei

contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono

eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre

2003).

Nella fattispecie, a prescindere

dal fatto che non risulta dagli atti che l’insorgente abbia inoltrato una

denuncia penale per tali asseriti comportamenti (al di fuori della richiesta al

Ministero pubblico di chiarire la responsabilità degli ex amministratori nel

fallimento della società che l’interessato avrebbe formulato nell’ambito del

procedimento penale avviato nei suoi confronti per il recupero dell’imposta

preventiva; cfr. al consid. 2.12), anche volendo ammettere che effettivamente

al ricorrente siano stati presentati dei documenti contraffatti in occasione

del passaggio delle quote societarie nel marzo 2017, circostanza questa

peraltro tutt’altro che comprovata, va detto che tale fatto non muta alla

circostanza che RI 1 non poteva certo ignorare e tantomeno tollerare le

difficoltà presentate dalla società, la quale sin dal luglio 2017 ha dovuto

essere diffidata e dal giugno 2018 precettata, a causa del mancato pagamento

degli oneri sociali della società (doc. 4A e B; cfr. la STCA 31.2008.9 del 13

ottobre 2009 con la quale il TCA ha ritenuto ugualmente responsabile

l’amministratore, cui gli erano stati sottoposti dei dati contabili ad hoc ed

era stata falsificata la firma per una fideiussione, essendosi tali

comportamenti concretizzatisi in un periodo diverso da quello oggetto della procedura

di risarcimento danni ed essendoci indizi di una gestione non oculata della

società che avrebbero dovuto indurre l’amministratore a verificare

tempestivamente anche la posizione debitoria nei confronti della Cassa).

Come già dianzi esposto, l’insorgente

avrebbe dovuto reagire a questo stato di cose e intervenire attivamente al fine

di risolvere la situazione e ritenuta questa situazione, che denotava una evidente

e nota da tempo difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo

contributivo, avrebbe dovuto attivarsi e prendere in mano la situazione, se del

caso uscendo dalla società per tempo, evitando in tal modo di trovarsi nella

situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF H 405+406/00 del 23

agosto 2002 consid. 4.2; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002).

Del resto, come ben

allegato dalla Cassa, i documenti prodotti in sede di opposizione riguardano

gli anni 2015 e 2016, mentre il ricorrente è stato convenuto per gli scoperti

dal 2017 al 2019.

Ma a prescindere da ciò,

da tale documentazione non è possibile ritenere comprovata una falsificazione.

Nella decisione

contestata, la Cassa ha in merito rettamente evidenziato che “oltre a ciò si

evidenzia che i dati del Conto economico 2015 (inseriti nelle cartellette con

denominazione "vero" e "falso") sono uguali e che per il

2016, pur rilevando delle discrepanze, non vi è la prova che si tratti di una falsificazione

o rispettivamente il risultato di una contabilità mal tenuta, evenienza

quest'ultima attestata dalla __________. L'opponente non ha provato e peraltro

nemmeno addotto che gli siano stati presentati dei documenti falsificati su

carta intestata della Cassa che potessero indurlo a trarre conclusioni errate

in merito ai pagamenti all'AVS. Si ribadisce in aggiunta che il signor RI 1 era

organo formale della società già dalla sua costituzione, quindi ha avuto per

molto tempo la possibilità di verificare la reale situazione della società e di

sollecitare la presentazione degli opportuni giustificativi. Se ciò non fosse

avvenuto doveva dimissionare per tempo e in ogni caso non acquistare nel marzo

2017 tutte le quote di una società di cui non aveva potuto effettuare

un'approfondita revisione ed analisi contabile, circostanza concretizzatasi

solo nell'ottobre2017, come risulta dallo scritto del 30 gennaio 2018 della __________

(doc. N all'opposizione). Del resto il signor RI 1 ha dichiarato in sede di

opposizione che già a fine 2016 si sarebbe accorto casualmente che vi erano

fatture non pagate e prelievi non corretti, ciò avrebbe dovuto indurlo ad

effettuare personalmente una verifica dettagliata della situazione e a

pretendere un'analisi della situazione da parte della __________, iscritta a

registro di commercio quale "ufficio di revisione" della società,

indipendentemente dal fatto che era sua intenzione acquistare tutte le quote

della stessa. In merito ai documenti contabili prodotti in sede di opposizione

si rileva che, a titolo abbondanziale, a fronte di un utile operativo

presentato al signor RI 1 per il 2016 di CHF 1'866'834.00, ma che in realtà

sarebbe stato di CHF 1'915'312.00 (differenza = + 2.53%), la variazione del

risultato d'esercizio da CHF 37'211.00 (utile) a CHF - 21'552.00 (perdita) -

vale a dire CHF 58763.00 - non doveva certo apparire determinante per decidere

se acquistare tutte le quote societarie, ritenuto come tale differenza

rappresenta solamente il 3,09% degli effettivi ricavi del 2016 (CHF

1'899'328.00). Il signor RI 1 avrebbe inoltre dovuto esaminare il bilancio ed

in particolare la composizione del capitale dei terzi e ancor più in dettaglio

verificare la data da cui tali crediti erano giacenti e la relativa scadenza.

Questo non solo in funzione dell'acquisizione dell'intero pacchetto di quote

societarie, bensì già in precedenza in quanto socio gerente già dalla

costituzione della società. Gli accertamenti fatti dopo il marzo 2017 sono

pertanto tardivi, a fronte anche del pesante aggravamento del danno patito

dalla Cassa per il solo 2018 (saldo del periodo = CHF 106'361.20.00). Inoltre

dal "vero" bilancio del 2016, allegato all'opposizione, risulta che

la società vantasse in particolare "Crediti per forniture e

prestazioni" per CHF 583'165.00 e vi fossero "Prestazioni di servizi non

fatturate" per CHF 88'598.10 e di ciò non è dato sapere se e cosa l'opponente

abbia fatto per tradurre in effettiva liquidità tali importi e questo già prima

del marzo 2017” (decisione impugnata, punto 6.3).

A tali motivazioni

questa Corte deve integralmente aderire. L’addotta, e peraltro non comprovata

falsificazione dei documenti, non può assurgere dunque a valido motivo di

discolpa nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.

Né del resto l’insorgente

fa valere altre motivazioni che possano in qualche sgravarlo dalle sue responsabilità.

In particolare il fatto che egli non avesse piena conoscenza delle effettive

malversazioni compiute da altri amministratori di fatto non modifica il fatto

che egli sapesse rispettivamente dovesse sapere dell’esistenza di un’importante

situazione debitoria che gravava sin dall’inizio del 2016 la FA 1. Infine, non

permettono di concludere diversamente le allegazioni del ricorrente riferite

all’azionariato della società rispettivamente ai rapporti interni ai soci.

2.9. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali,

i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono

essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto

dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato

pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del

28 maggio 2002). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di

giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TF (DTF 123 V

244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STF H 134/02 del 30

gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; STF H 93/01 + H 169/01 del 27 gennaio 2003

consid. 3.4.3). Il TF ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STF del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STF del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 295/01 del 20

agosto 2002 consid. 5).

2.10. Quanto alla velata censura del

ricorrente per il quale la Cassa avrebbe dovuto procedere (anche) nei confronti

di __________ e __________, affinché rispondessero per gli insoluti nei

confronti della Cassa AVS, si rileva quanto segue.

Se più organi (formali o

di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18

settembre 2017 consid. 2.12).

Di conseguenza – a

prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a

questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come

sostenuto dal ricorrente – la Cassa, che in questo caso ha scelto di

procedere solo contro l’insorgente, gode per legge di un’ampia facoltà nel

decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo

Tribunale non può procedere al suo posto.

2.11. Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente –

accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente

con diritto di firma dapprima collettiva a due e quindi individuale –, non

avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno

oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi

di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.10), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1, per gli anni dal

2017 al 2019 per l’importo di fr. 192'010.70.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

pertanto conferma mentre il ricorso va respinto.

2.12. Il

ricorrente sostiene infine in sostanza che la gestione della società da

parte degli ex amministratori di fatto sia stata fraudolenta e che gli atti illeciti

compiuti da (non ben precisate) “terze persone” hanno portato al fallimento

della società. A tal riguardo chiede quindi il richiamo degli atti del procedimento

penale avviato “lo scorso anno” nei suoi confronti per il recupero

dell’imposta preventiva e nell’ambito del quale egli avrebbe richiesto al

Ministero pubblico di effettuare chiarimenti circa la responsabilità penale di

tali persone nel fallimento della FA 1 (ricorso, pag. 8 e 13).

Ora, non è necessario richiedere

gli atti penali (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le

tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del

29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere

l'esito degli eventuali accertamenti che l’autorità penale potrebbe aver

effettuato, in merito peraltro ad azioni fraudolente (rimaste – per quanto

concerne la presente procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di

elementi probatori concreti), considerato come trattasi di circostanze che non

sono con ogni verosimiglianza tali da influire sull'esito della vertenza.

Secondo

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che

concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della

colpa commessa (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del

5 marzo 2003 consid. 5). Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto

del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura

penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su

considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze

ivi citate; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 184/98 del 17

febbraio 1999 consid 4b).

Inoltre, per

l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non

sarebbe in principio nemmeno pensabile di sospendere la procedura in attesa

delle conclusioni della vicenda penale (cfr. STF H 411/01 del 5 marzo 2003

consid. 5).

Tuttavia, nell'ipotesi in

cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di

scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate

condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi

dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003

consid. 2.6; H 340/98 del 30 marzo 1999 consid. 2b).

2.13. Riguardo

alle altre prove richieste dal ricorrente –

“(…) si

richiama dall'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1, __________

l'incarto n. __________; Si richiama dal Ministero Pubblico, __________,

l'incarto n. __________ in re RI 1; Si richiamo dall'UE di __________ l'incarto

relativo al fallimento della FA 1, __________. Testimoni: signor __________,

signor __________, signor __________, signora __________, signor __________”

(I, pagg.13) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale

non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione,

atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi

da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo

selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il

giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad

eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio

2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01

del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra questo

Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il ricorrente ha

omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente

di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per

i medesimi motivi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa

non può essere imputata alcuna lacuna nell’effettuazione dell’istruttoria e

segnatamente nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di

trattamento.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.14. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul

tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.

127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA). “

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado

il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate

modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto

prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura.

2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare

di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno

derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale

l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di

responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§

RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa CO 1 fr. 192'010.70.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti