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Decisione

31.2021.11

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. STF di rinvio. Calcolo del salario determinante tenendo conto dei giorni di vacanza maturati non da versare in quanto i dipendenti licenziati, esonerati dall'obbligo di presenza, in parte ne avrebbero dovuto godere

20 dicembre 2021Italiano45 min

quel periodo. Questa soluzione a maggior ragione si giustifica se per diversi dipendenti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.11

BS/sc

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla

STF di rinvio del 6 maggio 2021 (9C_356/2020) nella causa promossa con ricorso del 28 gennaio 2019 (inc.

31.2019.2) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2018 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza del 27 aprile

2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) aveva parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi il ricorso del 28 gennaio 2019 inoltrato da RI

1, amministratore unico della FA 1 (in seguito: FA 1 o società) dal 12 febbraio

2016 al 26 agosto 2016, contro la decisione su opposizione del 12 dicembre 2018

emanata dalla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) con la quale aveva chiesto al

succitato il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 110'910,85

per i contributi non soluti dalla società nel 2016.

Esaminate le censure

ricorsuali, questa Corte aveva ridotto il danno a fr. 110'043,45, stralciando inoltre

dalla massa salariale i salari di settembre e ottobre 2016 di __________ e di __________,

e condannato l’ex amministratore unico al risarcimento del saldo contributivo.

1.2. Con sentenza del 6 maggio

2021 (9C_356/2020) il Tribunale federale (TF), accogliendo parzialmente il

ricorso di RI 1, ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa a

questa Corte per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, respingendo per

il resto il gravame.

L’Alta Corte ha dapprima confermato

la non esistenza di una doppia imposizione tra i contributi sui salari 2016

(gennaio – aprile) versati e gli oneri sociali determinati sui salari rivendicati

da ex dipendenti della FA 1 per il periodo successivo (cfr. consid. 3 ed in

particolare il consid. 4), riservata la problematica delle vacanze arretrate trattate

al consid. 6. Il TF ha poi esaminato, respingendole, le contestazioni sollevate

dal ricorrente in merito alle posizioni di singoli dipendenti trattate da

questa Corte (cfr. consid. 2.5). L’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto corretto,

senza apprezzamento individualizzato, considerare non compensabili in natura le

vacanze arretrate rivendicate dagli ex dipendenti della società. Ha pertanto

rinviato gli atti al TCA per accertamenti (cfr. consid. 6, in particolare

consid. 6.4).

1.3. In data 7 giugno 2021 il

Vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti un termine “per presentare

osservazioni scritte in merito alla STF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021

segnatamente al consid. 6.4., in riferimento al quale vorrete anche presentare

le vostre conclusioni per ogni singolo caso (lavoratore) con i relativi mezzi

probatori” (II).

1.4. Con osservazioni 22 giugno

2021 la Cassa, sulla base di una tabella individualizzata per ogni lavoratore, ha

dapprima stralciato dalla massa dei salari rivendicati, le vacanze

arretrate non retribuibili in quanto da godere in natura (cfr. doc. 1A). Ha in

seguito stornato ulteriori differenze salariali delle ex dipendenti __________

e __________ (cfr. doc. 2A e 3A). Ha poi complessivamente fissato a fr.

347'199.-- i salari rivendicati, corrispondenti

a

fr.

30'351,75 di oneri sociali (doc. 6A).

La Cassa ha poi precisato

che il saldo dei contributi rimasti scoperti sui salari dichiarati nel

2016, causa accrediti della ridistribuzione della tassa sul CO2 nel frattempo

intervenuti, è stato ridotto a fr. 69'831,45 (doc. 7A).

Complessivamente l’ammontare

del danno aggiornato corrisponde a fr. 100'183,20 (30'351,75 + 69'831,45).

1.5. Con scritto 30 luglio 2021 il

ricorrente ha rilevato come la maggior parte dei dipendenti sono stati assunti

prima della sua entrata in carica quale amministratore unico della società e di

non essere riuscito a reperire la necessaria documentazione contabile, motivo

per cui non è in grado di confermare la fondatezza delle pretese salariali. Sostiene

pertanto che la graduatoria di fallimento non è corretta, come, a suo dire, del

resto affermato dalla stessa Cassa. L’insorgente ha poi proceduto ad un proprio

calcolo delle ferie rivendicate non retribuibili (cfr. consid. 8).

Egli ha infine postulato

che il danno subito dalla Cassa venga ricalcolato “scorporando in aggiunta

alle riduzioni già decretate da questo lod. Tribunale e dalla Cassa CO 1, le

ferie non godute rivendicate nell’ambito del fallimento di FA 1, come da

indicazioni di al consid. 8 delle presenti conclusioni”. In via abbondanziale,

ha chiesto che il danno “è ricalcolato

in aggiunta alle riduzioni già

decretate da questo lod. Tribunale e dalla Cassa CO 1, le ferie non godute

rivendicate nell’ambito del fallimento di FA 1, laddove queste fossero

completamente fruibili in natura, rispettivamente scorporando la quota del 45%

fruibile in natura, come le indicazioni subordinate di cui al consid.8 delle

presenti conclusioni” (VIII).

1.6.

Il 16 agosto

2021 la Cassa, smentendo di aver affermato che la graduatoria sia errata, ha

preso posizione in merito al suddetto scritto del ricorrente (XI).

1.7.

Da ultimo, con

scritto 25 agosto 2021 l’insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni alla

succitata presa di posizione della Cassa (XII).

considerato in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento)

un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il

danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro

è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono

solidalmente per l’intero danno”.

Nella fattispecie concreta, a seguito

della procedura di fallimento nei confronti società (FUSC 31 agosto 2016), la

Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, all’insorgente, amministratore

unico della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non

versati dalla società.

2.2.

Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag.

1076; STF del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V

15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei

contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC

1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement

de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con

giurisprudenza ivi citata; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19

agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133

consid. II/1b).

Secondo la giurisprudenza

federale, come rilevato nella STF di rinvio, “(…)

secondo l'art. 52 LAVS l'entità

della pretesa deriva da decisioni di pagamento di contributi passate in

giudicato. La possibilità per l'azienda interessata di opporsi (e ricorrere)

contro tali provvedimenti è ritenuto sufficiente per evitare l'imposizione

ingiustificata di contributi. Nella procedura di risarcimento rimangono per

contro liberamente riesaminabili le decisioni di pagamento di contributi emesse

dopo la dichiarazione di fallimento. In caso di contestazione incombe però alla

persona coinvolta dimostrare, in quale misura il danno accertato dalla Cassa

non sia pertinente (DTF 116 V 284 consid. 3e; sentenza 9C_381/2018 del

6 dicembre 2018 consid. 4.2 con riferimenti).” (cfr. STF 9C_356 consid. 5.1).

2.3. In merito all’ammontare del

danno, nella STCA 31.2019.2 questo Tribunale aveva accertato che una parte del

danno subito era costituito dal saldo dei contributi rimasti scoperti (fr.

73'495,85) determinati sui salari versati nel 2016 (gennaio-aprile) dalla

FA 1 registrati nella “distinta salari 2016” (cfr. consid. 2.4). L’altra parte

del danno concerneva, invece, i contributi paritetici calcolati sui salari rivendicati

dagli ex collaboratori della società, risultanti dalla “distinta salari

rivendicati” e successivi al periodo gennaio-aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.1).

IL TF ha confermato la

tesi del TCA, secondo cui non si trattava di una doppia imposizione di salari,

ma di distinte salariali complementari, in quanto “la distinta salari gennaio-aprile 2016 espone infatti solo i

redditi percepiti e assoggettati all'AVS. Sia la tredicesima mensilità sia il

saldo delle vacanze non possono essere stati inclusi nella distinta, poiché non

sono stati monetizzati in quel periodo.”, precisando tuttavia che “La questione del conteggio

delle vacanze arretrate sarà trattata invece più avanti (consid. 6).” (STF

citata consid. 4).

Per

quel che concerne le contestazioni relative alle posizioni dei salari

rivendicati dagli ex dipendenti __________ e __________, il TF ha confermato il

giudizio cantonale (cfr. consid. 5), eccetto la problematica delle vacanze arretrate

rivendicate che è stata esposta al consid. 6 della sentenza federale e viene ora

esaminata dal TCA al prossimo considerando.

Va

qui fatto presente che, come si desume dalla lettera 30 maggio 2016 della

società al sindacato Unia, a seguito della gravosa situazione finanziaria il

Cda della FA 1 aveva deciso di recidere con effetto immediato i contratti di

lavoro, liberando i collaboratori dagli obblighi contrattuali di presenza (doc.

BB inc. 31.2019.2)

2.4.

2.4.1. Sulla

questione dei saldi vacanze e le pretese per ore straordinarie rivendicati

dagli ex dipendenti della società, il TF ha fatto presente quanto segue:

" 6.

6.1. Sull'esattezza dei saldi vacanze e le pretese

per ore straordinarie degli ex dipendenti il tribunale cantonale ha richiamato

la contestazione del ricorrente e le osservazioni della Cassa del 5 marzo 2020.

Fatti

I giudici cantonali hanno dato atto che dalle insinuazioni salariali nel

fallimento, i termini di disdetta variavano dai due ai tre mesi, con

liberazione dagli obblighi contrattuali. Tale circostanza non è stata ritenuta

sufficiente per compensare in natura le vacanze e le ore straordinarie, poiché

la prassi imporrebbe almeno cinque mesi di tempo di messa a disposizione,

facendo così maturare nella fattispecie il diritto al pagamento delle vacanze

non godute.

6.2. Il ricorrente fa valere che il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non si è confrontato con l'art. 329d cpv. 2

CO e la prassi, secondo cui il lavoratore, anche se licenziato, non

potrebbe pretendere il pagamento delle vacanze se egli ha avuto il tempo

necessario per beneficiare effettivamente delle stesse. Già nel mese di maggio

2016 emergerebbe come fossero state in corso le trattative con i sindacati per

ricercare nuovi posti di lavoro. Nulla impediva di utilizzare le vacanze in

quel periodo. Questa soluzione a maggior ragione si giustifica se per diversi dipendenti

il saldo vacanze si riferisce a periodi in cui il ricorrente non era

amministratore, segnatamente nel 2015. Questo permetterebbe di ridurre il danno

di fr. 37'770.73 (fr. 207'531.51 x 18.2%). In via subordinata il ricorrente

chiede che a tale saldo di vacanze sia applicata la percentuale del 45%, che

sarebbe riconosciuta dalla prassi, dato che i dipendenti avrebbero potuto

beneficiare delle ferie durante il termine di disdetta con liberazione

dall'obbligo di lavoro. In questa evenienza la riduzione del danno ammonterebbe

a fr. 16'996.23 (fr. 45% x fr. 207'531.51 x 18.2%). Il ricorrente osserva

ancora che i giudici cantonali hanno accertato che alcuni dipendenti sono stati

assunti da altra azienda a giugno 2016, ossia gli ex collaboratori Lo Vaglio, Damiani

e Giuizir. Per tali dipendenti bisognerebbe quindi compensare l'integralità del

saldo vacanze, poiché essi non necessitavano di cercare un nuovo posto di

lavoro. Il ricorrente ravvede una violazione degli art. 5 LAVS e

dell'art. 329d CO.

6.3. A norma dell'art. 329d cpv. 2 CO finché

dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro

o altre prestazioni. Di regola, il divieto di sostituire le vacanze con

prestazioni in denaro o altri vantaggi si applica anche dopo la rescissione del

contratto di lavoro. Tale principio non è però assoluto; infatti, una volta

disdetto il contratto, il lavoratore deve cercare un altro lavoro e il datore

di lavoro deve concedergli il tempo necessario per farlo (art. 329 cpv. 3 CO).

Proprio perché la ricerca è incompatibile con l'uso delle vacanze, occorre

valutare in ogni singolo caso, alla luce dell'insieme delle circostanze, se il

datore di lavoro poteva pretendere che le vacanze fossero usate durante il

periodo di disdetta o se egli deve pagare le vacanze al termine del rapporto di

lavoro (sentenza 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 6.2 con riferimenti).

Prestazioni in denaro possono così sostituire le ferie quando queste non

possono essere prese prima della fine del rapporto di lavoro o quando non si

può esigere che si provveda in tal senso (DTF 128 III 271 consid. 4a/aa).

Se il lavoratore è stato liberato

dall'obbligo di lavorare fino al termine del contratto, la questione se il

saldo delle vacanze non utilizzate debba essere indennizzato in denaro trova

risposta sulla relazione tra la durata della liberazione dell'obbligo di

lavorare e il numero di giorni di ferie rimanenti. È necessario che durante

questo periodo il lavoratore licenziato abbia, in aggiunta alle ferie,

sufficiente tempo da dedicare alla ricerca di un nuovo lavoro (sentenza

4A_83/2019 del 6 maggio 2019 consid. 4.1). Per esempio, il Tribunale federale

ha ammesso la compensazione di 13 giorni di ferie durante la liberazione

dell'obbligo di lavorare di 35 giorni (sentenza 4A_178/2017 del 14 giugno 2018

consid. 8), di 40 giorni di vacanze per un periodo di quattro mesi (DTF 128 III 271 consid. 4b) o ancora di 35.67 giorni di ferie

rispetto a 79 giorni lavorativi (considerando però svariati giorni di

incapacità lavorativa, la quale non permetteva di escludere la possibilità di

provvedere a ricerche di lavoro durante tale periodo). Si tratta sempre di un

apprezzamento, che deve tenere conto in ogni caso di tutte le circostanze della

fattispecie (sentenza citata 4A_381/2020 consid. 6.4).

6.4. Erroneamente la Corte cantonale pretende che la

compensazione delle vacanze possa avere luogo soltanto nell'eventualità di un

lungo periodo di disdetta, ossia di svariati mesi. La prassi costante e anche

più recente del Tribunale federale non si esprime in tal senso. Occorre

piuttosto procedere a un esame individualizzato di ogni singolo caso,

ponderando il numero di giorni di vacanza non utilizzati rispetto ai giorni di

occupazione, senza obbligo di lavorare. Nel caso concreto il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non si è chinato sulle posizioni dei singoli ex

dipendenti, ma ha negato con una motivazione generale e forfettaria le critiche

del ricorrente. Tale modo di procedere non è conforme al diritto federale, che

impone un apprezzamento individualizzato a ogni fattispecie (la cui disamina in

seguito è esaminato solo con riserbo dal Tribunale federale; DTF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3). Nella sentenza cantonale mancano

oltretutto gli elementi di fatto per provvedere in tal senso. La Corte

cantonale dovrà quindi provvedervi. Sotto questo profilo il ricorso risulta

fondato.”

Chiamata

a prendere posizione in merito alla suddetta STF, con osservazioni 22 giugno

2021 la Cassa ha esaminato la DTF 128 III 271, le STF 4A_748/2012 del 3 giugno

2013, 4A_178/2017 del 14 giugno 2018, 4A_83/2019 del 6 maggio 2019, STF

4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 ed, infine, la STF 4A_319/2019 del 17 marzo

2020 citate nella sentenza federale di rinvio, per accertare il rapporto tra

vacanze residue e periodo di disdetta, determinante per definire la

compensazione in natura o meno delle vacanze residue.

Con

particolare riferimento alla STF 4A_319/2019 del 17 marzo 2020, la Cassa ha rilevato

che il TF ha concluso che “le vacanze residue devono essere prese in natura

fintanto che rappresentano un quarto/un terzo del periodo di disdetta,

rispettivamente che solo la parte eccedente tale rapporto deve essere

monetizzata (consid. 8)” per precisare che in quel caso “(…)

i due mesi di disdetta corrispondono in realtà a 42 giorni lavorativi e le

vacanze residue a 23.44 giorni. Visto quanto precede, il TF ha quindi ritenuto

che il dipendente avrebbe dovuto godere in natura 14 giorni (42 giorni x 33.3%

= 14 giorni), mentre la parte restante delle vacanze residue, vale a dire 9.44

giorni (ossia 23.44 giorni

- 14 giorni), dovevano essere compensate con una prestazione in denaro (consid.

8)”.

Sempre nello stesso

scritto la Cassa osserva che:

" (…) la

controparte nel suo ricorso al TF, facendo riferimento alla STF 4A 319/2019,

utilizza il saldo vacanze stabilito in prima istanza (27.6 giorni) e non quello

corretto dal TF di 23.44 giorni. Inoltre, indica una percentuale del 45%, non riconducibile

a quelle indicate dal TF, senza illustrare come la stessa è stata determinata.

Ad ogni buon conto, la Cassa ribadisce che la percentuale del 45% è in ogni

caso contraria a quanto stabilito nella sentenza indicata, secondo la quale

solo un massimo di un terzo del periodo di disdetta (giorni lavorativi

effettivamente disponibili) può/deve essere utilizzato per il godimento in

natura delle vacanze residue.”

Applicato quindi il

principio che al massimo un terzo del periodo di disdetta può essere utilizzato

per il godimento in natura delle vacanze residue e che il resto va monetizzato,

la Cassa:

" (…) ha

rifatto i calcoli al fine di determinare la parte di vacanze che il lavoratore

deve godere in natura rispettivamente quella che deve essere monetizzata e per praticità

rinvia alla qui allegata tabella di calcolo (doc. 1A) indicante tutti i dati utilizzati

e la relativa fonte (documenti già agli atti della precedente procedura

ricorsuale). Contestualmente, la Cassa rileva che è stato dapprima calcolato singolarmente

per tutti i dipendenti che hanno rivendicato un saldo vacanze, il salario

giornaliero e i giorni corrispondenti all'importo rivendicameto (colonne G e

H). Successivamente sono stati calcolati í giorni lavorativi effettivamente a

disposizione durante i rispettivi periodi di disdetta (colonna I), il rapporto

tra quest'ultimi ed i giorni effettivi di vacanza (colonna J), nonché la parte

che secondo giurisprudenza poteva e doveva essere goduta in natura (colonna K).

Laddove il rapporto (colonna J) è inferiore al 33.3%, la compensazione in natura

è integrale e quindi viene stornato interamente l'importo delle vacanze rivendicate.

Laddove viene superato tale rapporto, il nuovo salario soggetto

AVS (colonna N) è stato calcolato nel seguente modo: {(giorni totali dì vacanza

- 33,3% dei giorni disponibili nel periodo di disdetta) x salario giornaliero}.

La differenza tra la cifra ottenuta (colonna N) e quella rivendicata (colonna

E), ha determinato l'importo da

stornare (colonna O) dai salari inizialmente considerati dalla

Cassa con Ía relativa distinta dei salari rivendicati del 5 febbraio 2019

(colonna P).”

Dalla citata tabella (doc.

1A) si evince da che dai fr. 237'536,83 di vacanze residue rivendicate, la

Cassa ha stralciato fr. 86’079,87 di vacanze da consumare in natura e quindi

non monetizzate. Di conseguenza quest’ultimo importo è stato detratto dai fr. 436'574.--

di salari rivendicati (cfr. distinta salari del 5 febbraio 2019; sub doc. 7

inc. 31.2019.2) ed insinuati nel fallimento della società (cfr. insinuazione UF

del 13 febbraio 2019; sub doc. 8 inc. 31.2019.2), per giungere ad una massa

salariale aggiornata di fr. 353'564.--.

Con scritto 30 luglio 2021

parte ricorrente ha contestato i calcoli della Cassa.

In primis sostiene che le

rivendicazioni relative alle vacanze residue non possono essere verificate.

Rileva infatti che dopo infruttuose ricerche presso il direttore,

l’amministratore delegato ed altre persone di riferimento della società (cfr.

doc. DD, EE), ha ricevuto dalla __________ (doc. FF), che si occupava dei

conteggi salariali, i contratti di lavoro dei dipendenti (doc. GG). Rileva che

la fiduciaria gli aveva segnalato che “per quanto riguarda le vacanze devo

verificare se venivano tenuti dei conteggi”. Secondo l’insorgente, ciò

dimostra che i saldi vacanze al 31 maggio 2016 non sono stati in definitiva

rilevati.

Il ricorrente sostiene che “come già indicato dalla stessa Cassa di

compensazione, la graduatoria di fallimento (doc. XX3) presenta dei conteggi

errati, motivo per cui, a mente di chi scrive, la stessa non può ritenersi

corretta…”.

Il ricorrente ha poi

allestito una tabella con i nominativi degli ex dipendenti, indicando quelli

che avrebbero potuto beneficiare il residuo vacanze in natura, costituendo questo

almeno il 45% del periodo di disdetta con liberazione dagli obblighi

contrattuali.

Il ricorrente ha poi preso

posizione in merito ai seguenti singoli collaboratori:

" * __________:

il saldo ferie rivendicato dal dipendente in graduatoria non è stato accertato

e risulta poco verosimile. In considerazione del fatto che, già prima di maggio

2016, erano in coso delle discussioni fra FA 1 e i sindacati circa

l’impossibilità di continuare i rapporti di lavoro (doc.BB) e richiamato

l’obbligo di qualsiasi persona danneggiata di ridurre il proprio danno, vigente

sia nell’ambito contrattuale che in ambito assicurativo, appare poco credibile

che il dipendente sia arrivato alla fine del rapporto contrattuale con il

triplo delle ferie annuali che gli spettavano da contratto senza averne mai

beneficiato. Stante quanto precede si ritiene che detto saldo non possa essere

dato per acquisito.

* __________: si rileva in aggiunta che il salario indicato

in graduatoria non è corretto, nella misura in cui il suo salario mensile, come

da contratto, ammontava a CHF 7'800 (CHF 101'400 / 13). I relativi oneri

sociali vanno conseguentemente corretti.

* __________: innanzitutto appare poco verosimile che lo

stesso non abbia, in 4 anni, praticamente beneficiato di ferie. Lo stesso è

stato peraltro assunto da altra società (doc. I), con la quale ha liberamente

pattuito l’inizio dell’attività. Le eventuali ferie non godute non possono

quindi essere imputate a FA 1, e di conseguenza i relativi oneri a RI 1.

* __________: i dati salariali riportati in graduatoria,

come pure il termine di disdetta (1 mese da contratto) non risultano corretti.

Appare poco verosimile che il dipendente su due anni di lavoro, abbia

beneficiato solo della metà delle ferie (25 anziché 50 giorni). I dati

risultano poco verosimili/affidabili e senza ulteriori riscontri non possono

essere dati per acquisiti.

* __________: appare poco verosimile che in 3 anni di

lavoro egli abbia beneficiato di meno di 1/3 delle vacanze che gli spettavano

(16 giorni su 75), ciò significherebbe 5 giorni per anno civile, ciò che appare

inammissibile.

* __________: il contratto riporta 1 mese di disdetta,

mentre la graduatoria 2. Tenendo in considerazione due mesi, almeno il 45% del

termine di disdetta può essere beneficiato in natura, dunque le ferie residue

da pagare ammontano al massimo a 1 giorno (20 giorni – 19 fruibili).

* __________: lo stesso è stato assunto da altra società a

far tempo da giugno 2016 (doc. 1), di conseguenza non appare corretto porre in

caso ad FA 1 il saldo vacanze, nella misura in cui lo stesso è stato liberato

anzitempo.

* __________: i dati riportati nella graduatoria (stipendio

mensile) risultano errati (CHF 4'253 mensili anziché 3'791 come da contratto).

Il calcolo va conseguentemente corretto. (…)” (doc. VIII pag. 7-8)

Con contro-osservazioni

del 16 agosto 2021 la Cassa ha dapprima confermato i propri calcoli, rilevando

inoltre:

" (…)

contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, la Cassa non ha affermato che

la graduatoria di fallimento presenta dei conteggi errati, bensì che vi sono

solo dei puntuali errori di trascrizione. Da ciò non può essere tratta alcuna

generalizzazione sull’incorrettezza dei dati in essa contenuti. Si osserva per

contro che solo ora il signor RI 1, dopo essere stato oggetto di decisione

risarcitoria, contesta la graduatoria datata 24 ottobre 2017.

In merito alla tabella e alle note relative ai dipendenti riportate

nelle conclusioni 30 luglio 2021 dell’Avv. __________ si evidenzia che: non

presentano calcoli matematici di dettaglio che indichino l’importo da scorporare

(vacanze da godere in natura) e come vi si sarebbe giunti; i dati sono

parziali; spesso vi sono dei punti interrogativi; non vi sono delle concrete

conclusioni. Oltre a ciò si rileva che frequentemente utilizza l’espressione

“poco verosimile” senza in realtà sostanziare con elementi oggettivi e

comprovati le allegazioni di parte. Occorre rammentare che in una società da

tempo in difficoltà come a FA 1 è verosimile che il personale non abbiano

goduto in modo regolare delle ferie per venire incontro alle esigenze

societarie.

Si osserva in aggiunta che, a titolo di esempio, i contratti dei

signori __________ e __________ risalgono rispettivamente al 2013 e al 2010 e

che quindi i dati in esso contenuti devono essere presi con la dovuta cautela,

ritenuto peraltro che utilizzando un salario più basso il numero di giorni di

vacanza che verrebbe ricostruito sarebbe maggiore e di conseguenza anche

l’importo delle vacanze da dover monetizzare.

Per quanto attiene ai signori __________, __________ e __________

si rammenta che sono stati occupati da subito, nel corso del mese di giugno

2016, dalla società holding (__________) per portare in avanti l’attività

dell’impianto pilota della società.

Ne consegue che non hanno avuto il tempo di godere delle ferie

residue e quindi l’affermazione della controparte che gli importi in questione

non possono essere imputati alla FA 1 sono destituite di ogni fondamento. Non

va dimenticato che, secondo giurisprudenza, i contributi rimangono dovuti anche

nel caso in cui il dipendente – e questo non è comunque il caso – rinunci alla sua

pretesa.

Si osserva in aggiunta che le ricostruzioni effettuate dalla Cassa

tengono conto – come peraltro già segnalato a suo tempo al Tribunale federale e

non considerato dal ricorrente – che diversi dipendenti hanno iniziato una

nuova attività durante il periodo di disdetta e che in seguito a ciò non hanno

potuto godere in tale periodo delle ferie residue.

Si rimanda infine allo scritto 22 giugno 2021 della Cassa per

quanto attiene ai principi desunti dalla STF 4°_319/2019 del 17 marzo 2020. La

valutazione del 45% effettuata dalla controparte non trova conferma in tale

sentenza.” (doc. XI)

Da ultimo, con lettera 25

agosto 2021 parte ricorrente evidenzia che, facendo riferimento alle sentenze 4A_178/2017,

DTF 128 III 271 consid. 4b e 4A_381/2020 menzionate nella STF di rinvio, la postulata

percentuale del 45% tra ferie residue e periodo di disdetta senza obblighi

contrattuali è in linea con le citate sentenza e superiore al 33% applicato

dalla Cassa.

Inoltre, in merito alla verosimiglianza

del saldo ferie, l’insorgente ha osservato:

" (…)

Le circostanze del caso concreto e la verosimiglianza del saldo

ferie.

6 In prima battuta si rileva come in concreto il

saldo ferie sia stato notificato dagli ex dipendenti solo alla fine del

rapporto di lavoro e solo nell’ambito della procedura fallimentare, ciò che è

particolarmente inusuale, a maggior ragione quando i giorni di ferie

pretesamente non goduti sono rilevanti ed si riferiscono ad annualità

precedenti al licenziamento v. ad esempio __________, __________, __________ …,

(si rinvia alle conclusioni 30 luglio 2021 pag. 7 e 8). Già solo per questo

motivo i conteggi appaiono inverosimili.

7 I saldi ferie notificati dagli ex dipendenti non

hanno peraltro alcun supporto/riscontro probatorio, nè risultano essere stati

approvati dalla datrice di lavoro. Il signor __________, che è l’unico che ha

visionato la graduatoria fallimentare e le relative pretese salariali (doc.

XX3) non risulta aver verificato i saldi vacanze ed in ogni caso non disponeva di

firma individuale per approvarli a vincolare la società.

8 In tali circostanze, i saldi ferie notificati in

graduatoria non possono essere dati per acquisiti e restano quindi fermamente

Considerandi

contestati, a maggior ragione ritenuto che il signor RI 1, unico destinatario

della (rilevante) decisione di risarcimento danni ha assunto la carica per soli

sei mesi (!) di cui solo 3 di ‘operatività’, senza avere modo di nemmeno

conoscere/verificare dette pretese.

9.

A ciò si aggiunga che, come risulta dalla lettera

di disdetta, i dipendenti (per il tramite dei sindacati) erano al corrente ben

prima della lettera di licenziamento (doc. BB) che l’azienda non avrebbe

proseguito la propria attività a e che i contratti non sarebbero stati

mantenuti (le discussioni con i sindacati erano già in corso da mesi). Ne viene

che, in tali particolari circostanze e richiamato l’obbligo incombente ad ogni

persona danneggiata di ridurre il proprio danno e di non abusare della

situazione, i dipendenti non potevano in buona fede rinunciare a fruire in

natura delle ferie durante gli ultimi mesi di lavoro, limitandosi ad attendere

la fine del rapporto di lavoro per notificare un ingente controvalore in denaro

nei confronti della datrice di lavoro.

10.

Ciò vale altresì per i dipendenti che hanno

iniziato una nuova attività lavorativa nel mese di giugno 2016. Dipendenti che,

lo si ricorda, hanno liberamente pattuito l'inizio della stessa nel corso del

termine di disdetta, appunto giugno 2016, rinunciando quindi (altrettanto

liberamente) alle ferie a loro spettanti per iniziare una nuova attività

lavorativa. Libera scelta che non possono ora addossare alla precedente datrice

di lavoro che li aveva esonerati dal prestare il lavoro.

11.

Visto quanto precede, si confermano integralmente

le conclusioni 30 luglio 2021 e meglio si chiede, in via principale, che il

saldo ferie notificato dai dipendenti (e la relativa quota di oneri sociali)

venga integralmente scorporato dall'ammontare del danno. In via meramente

subordinata, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale e in

considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, si chiede che

venga scorporata la quota del 45% che andava fruita in natura, seguendo la metodologia

già applicata dalla Cassa. (…)” (doc. XII)

2.4.2

Dall’esame degli atti, questo

TCA non può che confermare la validità delle insinuazioni delle vacanze residue

fatte valere dagli ex dipendenti della società in sede di graduatoria di

fallimento.

Innanzitutto va fatto

presente che la graduatoria del 27 ottobre 2017 (doc. XX/3 inc. 31.2019.2) non

risulta essere stata contestata in merito alle rivendicazioni salariali ed alle

vacanze residue. Infatti, come risulta dallo scritto 13 settembre 2019

dell’Ufficio fallimenti di __________ al TCA, le uniche contestazioni

riguardavano le indennità per licenziamento abusivo insinuate dagli ex

dipendenti (doc. XIII inc. 31.2019.2). Indennità che la Cassa, dopo

l’opposizione alla decisione di risarcimento 31 agosto 2018, ha stralciato dalla

distinta dei salari rivendicati (cfr. STCA 31.2019.2 consid. 2.2.2).

Contrariamente a quanto

asserito dal ricorrente, non risulta inoltre che la Cassa stessa abbia ritenuto

erronea la graduatoria. L’amministrazione ha solo indicato un errore di

trascrizione (__________ al posto di __________, posizione no. 52 della

graduatoria) che è stato rettificato, così come spiegato nella risposta di

causa 28 agosto 2020 (pag. 4) nella precedente procedura cantonale, al cui

testo va fatto riferimento.

Vero che la graduatoria è stata

esaminata da __________ (cfr. a tal riguardo pag. 29 della graduatoria stessa),

il quale non aveva diritto di firma individuale della società. Ma è altrettanto

vero che, oltre ad essere stato il direttore, come riportato dal ricorrente nelle

osservazioni 30 luglio 2021 (punto no. 6), __________, insieme a __________, si

occupava dei conteggi salariali e quindi si trattava di persona competente in

seno alla società.

Che poi la __________

(doc. FF), prodotti i contratti di lavoro, abbia fatto presente che “per

quanto riguarda le vacanze devo verificare se venivano tenuti dei conteggi”

non significa che i saldi vacanza non siano stati rilevati, come ritenuto dal

ricorrente nelle osservazioni 30 luglio 2021 (cfr. punto no. 6). Del resto se

non fossero stati tenuti dei conteggi circa le vacanze dei dipendenti, questo dimostrerebbe

una contabilità lacunosa, che non può andare a discapito degli ex-collaboratori

interessati. Piuttosto va evidenziato che le rivendicazioni salariali sono

state puntuali e documentate (cfr. doc. XX/2).

2.4.3

In merito alle contestazioni circa

le rivendicazioni degli ex dipendenti indicati nelle osservazioni 30 luglio

2021.

del ricorrente va detto quanto segue.

Per quel che concerne __________,

assunto dal 1° gennaio 2010; cfr. il relativo contratto sub doc. GG), va detto

che in effetti, a fine rapporto contrattuale, egli ha rivendicato ben 60 giorni

di ferie, non godendo per tre anni di alcuna vacanza. Ciò non vuole dire che la

sua insinuazione non sia credibile. Difatti, come rettamente rilevato nelle

osservazioni 16 agosto 2021 dalla Cassa, “occorre rammentare che in una

società da tempo in difficoltà come a FA 1 è verosimile che il personale non

abbiano goduto in modo regolare delle ferie per venire incontro alle esigenze

societarie.”

Analogo discorso vale per

quanto concerne la posizione di __________, __________ e __________, i

quali hanno rivendicato un congruo residuo vacanze.

In merito a __________,

è vero che, come da contratto, il suo salario mensile era di fr. 7'800.-- e

che nel fallimento della FA 1 essa ha insinuato fr. 8'200.--. Ma è altrettanto

vero che il contratto di lavoro è stato sottoscritto il 27 febbraio 2013, con

inizio del rapporto lavorativo il 1° giugno 2013 (sub doc. GG). Quindi molto

verosimilmente sino al licenziamento, ossia – come per tutti i dipendenti della

società – al 30 maggio 2016 (cfr. consid. 2.3), vi è stato un adeguamento

salariale.

Riguardo a __________ (attivo

dal 1° agosto 2012, cfr. il suo contratto di lavoro sub doc. GG) il ricorrente

sostiene inoltre che “lo stesso è stato peraltro assunto da altra società

(doc. I), con la quale ha liberamente pattuito l’inizio dell’attività. Le

eventuali ferie non godute non possono quindi essere imputate a FA 1, e di

conseguenza i relativi oneri a RI 1.” In effetti, il citato ex dipendente

aveva iniziato un’altra attività presso un nuovo datore di lavoro (la __________)

dal mese di giugno 2016, ossia lo stesso mese d’inizio del periodo di disdetta.

Pertanto l’inizio del periodo di disdetta si è sovrapposto con l’inizio della

nuova attività. Certo che è stata una scelta del dipendente, ma le vacanze residue

non godute non possono che essere imputate alla società. Il lavoratore in

questione non poteva fruire delle vacanze residue prima della nuova attività,

ritenuto che molto verosimilmente presso il nuovo datore di lavoro vigeva

l’obbligo di presenza.

Lo stesso vale anche per __________.

Anche lui ha iniziato nel giugno 2016 una nuova attività lucrativa.

In merito all’ex

dipendente __________ il ricorrente sostiene che il salario rivendicato non

corrisponde a quello pattuito. Va qui rilevato che il contratto è stato firmato

dall’interessato il 17 giugno 2014 e quindi il salario andava adeguato. In

aggiunta, egli aveva concluso con la società un contratto quale custode, con

decorrenza dal 18 giugno 2014. Quindi quanto correttamente insinuato nel

fallimento della società (2016) si discosta giocoforza dalla situazione

contrattuale vigente nel 2014 (sub doc. GG).

Analogo discorso vale per __________.

Certo che egli ha insinuato uno stipendio mensile di fr. 4’253.-- anziché fr.

3'791 come da contratto (sub doc. GG). Ma è altrettanto vero che il contratto

risale all’11 gennaio 2010 e quindi è verosimile che nell’arco di 4 anni il

salario sia stato adeguato.

2.4.4

Riguardo alla compensazione in

natura del residuo vacanze, alla tabella allestita dalla Cassa con le

osservazioni 22 giugno 2021 va data adesione, eccezion fatta per il rapporto

tra i giorni di vacanza non goduti ed il periodo di disdetta definito dall’amministrazione

al 33%.

Rispetto a quello allestito

dalla ricorrente, il modello di calcolo della Cassa è preciso, dettagliato e

concludente. Come già detto al consid. 2.4.3., l’amministrazione ha giustamente

ritenuto non compensabili in natura le ferie per i lavoratori che nel giugno

2016.

avevano iniziato una nuova attività. Pertanto il saldo vacanze rivendicato

va interamente monetizzato, senza procedere ad alcuna compensazione.

Nella sentenza

4A_319/2020 del 17 marzo 2020 il TF aveva stabilito che le vacanze residue

devono essere prese in natura fintanto che non superino un quarto/un terzo del

periodo di disdetta e che solo la parte eccedente deve essere monetizzata (“Les vacances résiduelles

doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas,

approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a

lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus

remplacées par une prestation en argent (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 499 et

500, avec références à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral)”, aveva riconosciuto un terzo (Il est incontesté que le délai de congé de deux

mois s'est écoulé en septembre et octobre 2016. Après retranchement des

samedis, des dimanches et du jeudi du jeûne genevois, ces deux mois

comprenaient quarante-deux jours ouvrables. On pouvait équitablement attendre

du demandeur qu'il affectât le tiers de ces jours ouvrables à ses

vacances résiduelles, soit quatorze jours, avec cette conséquence que 9,44

jours, seulement, doivent être remplacés par une prestation en argent. La Cour

de justice fait état de «l'incurie de [la défenderesse] sur la production des

documents demandés [par le défendeur] », ce qui ne suffit pas à justifier le

remplacement de la totalité des jours de vacances. Il s'ensuit que l'arrêt

attaqué doit être réformé sur ce point aussi.” (sottolineatura del redattore)

(STF 4A_319/2020

consid. 8).

A

questa sentenza la Cassa ha fatto riferimento per ritenere come vacanze da

godere in natura il 33% (ossia un terzo) del periodo di disdetta.

Tuttavia, come

correttamente evidenziato dal ricorrente nelle osservazioni 25 agosto 2021,

nelle sentenze citate nella STF di rinvio, l’Alta Corte aveva applicato

percentuali maggiori del 33%.

Infatti, nella STF

4A_178/2017 consid. 8 il TF ha ammesso la compensazione di 13 giorni di ferie

durante la liberazione dell’obbligo di lavorare di 35 giorni, ossia il 37% del

periodo degli obblighi contrattuali. Nella DTF 128 III 271 consid. 4b aveva stabilito

40.

giorni compensabili nell’arco di 4 mesi, ossia 87 giorni (arrontondati) [4

mesi x 21,7 giorni (cfr. art. 40a OADI)] pari al 45%. Infine, nella STF

4A_381/2020 consid. 6.4 su 35,67 giorni di ferie su 79 giorni lavorativi

(tenuto conto di diversi giorni d’incapacità lavorativa, la quale non

permetteva di escludere la possibilità di provvedere a ricerche di lavoro

durante tale periodo), corrispondono ad una percentuale del 47%. Per questi

motivi, la percentuale del 45% richiesta in via subordinata risulta essere in

linea con la succitata giurisprudenza.

Ne consegue che la

succitata tabella di calcolo va modificata dalla Cassa, alla quale vanno

rinviati gli atti, nel senso che, laddove il rapporto tra giorni effettivi di

vacanza ed il periodo di disdetta è inferiore al 45% la compensazione in natura

è integrale e quindi il relativo importo viene interamente stornato dalle

vacanze residue rivendicate. Qualora tale rapporto (45%) viene superato, l’eccedenza

dovrà essere monetizzata ed assoggettata all’AVS.

La richiesta ricorsuale espressa

in via principale, ossia di scorporare totalmente le vacanze residue reclamate

dai salari rivendicati, non può pertanto essere ammessa.

2.4.5

In merito alle rivendicazioni

salariali delle ex dipendenti __________ e __________, con la STCA 31.2019.2 questo

Tribunale aveva stabilito lo stralcio dei salari di settembre e ottobre 2016

(cfr. consid. 2.6).

A tal riguardo, nella STF di

rinvio, l’Alta Corte ha rilevato che il ricorrente “(…) lamenta che alla Cassa non sia stato ordinato di dedurre

anche la quota di tredicesima mensilità per i mesi di settembre/ottobre 2016.

Su tale punto la sentenza cantonale lederebbe l'art. 52 LAVS. La censura è

infondata. Né la Corte cantonale né la Cassa hanno preteso che dalla

tredicesima mensilità non andasse tolta la quota parte per i mesi non

imputabili al ricorrente. Nell'ambito del nuovo calcolo del danno la Cassa,

come del resto ella stessa ha riconosciuto, provvederà poi ad imputare la

tredicesima mensilità pro rata temporis (consid.

7.

della STF 9C_356/2020)

Con osservazioni 22 giugno

2021.

la Cassa ha fatto presente:

" In merito

al ricalcolo dei contributi dovuti sulle rivendicazioni salariali delle signore

__________ e __________, citate nelle precedenti STCA e STF, si allega per entrambe

un foglio di calcolo dettagliato (doc. 2A e 3A), che riassume come la Cassa era

finora giunta al calcolo dell'importo soggetto a contribuzione e rispettivamente

indica la parte di salario e 13.a per i mesi di settembre e ottobre 2016 che è

stata scorporata. Per tali calcoli sono stati utilizzati i documenti di dettaglio

ripresi in sede fallimentare e che sono già agli atti e che vengono qui ora nuovamente

allegati (doc. 4A e 5A). Si precisa che per la signora __________, la Cassa aveva

già dedotto inizialmente l'indennità di disoccupazione pari a CHF 14'796.40 relativa

al periodo da luglio a ottobre 2016. Ciò significa che parte dei salari rivendicati

per i mesi di settembre e ottobre era già stata oggetto di deduzione, infatti

la dipendente per tali mesi non poteva percepire doppiamente un reddito. Ne consegue

che, come riportato nell'allegato foglio di calcolo, è stata ora dedotta solamente

la differenza tra le retribuzioni rivendicate per i mesi di settembre e ottobre

2016.

e la disoccupazione già dedotta in precedenza per lo stesso periodo.”

Dalle tabelle di calcolo allestite

dalla Cassa risulta che la differenza salariale da stornare per __________ è di

fr. 2'305.--(doc. 2A) e per __________ di fr. 4'060,32 (doc. 3A).

2.5

Infine, per quel che concerne

gli oneri sociali rimasti scoperti sui salari versati nel 2016

(gennaio-aprile) nella STCA 31.2019.2 il saldo contributivo era stato accertato

in fr. 73'495,85 (cfr. consid. 2.4), importo che è rimasto incontestato.

Al riguardo, sempre nelle

osservazioni 22 giugno 2021, la Cassa ha precisato che “(…) il saldo dei

contributi rimasti scoperti per il 2016 e calcolati sulla Dichiarazione dei

salari presentata dalla società è nel frattempo passato dagli iniziali CHF

73'495.85 a CHF 69'831.45 (doc. 7A) a seguito di intervenuti accrediti della

ridistribuzione della tassa sul CO2”.

Ne consegue che i

contributi scoperti sui salari versati nel periodo gennaio – aprile 2016

ammontano ora a fr. 69'831.45.

2.6

In merito alla responsabilità

ex art. 52 LAVS del ricorrente, rimasta incontestata davanti al TF, nella STCA

31.2019.2

questa Corte aveva evidenziato come egli non abbia ottemperato agli

obblighi di vigilanza e di controllo che la sua carica di amministratore unico

imponeva. A tale riguardo va fatto riferimento al consid. 2.12 della sentenza

cantonale.

Riguardo ad eventuali

motivi di giustificazione/discolpa il TCA al consid. 2.13.1 aveva evidenziato

che:

" Nel caso in esame, come visto al consid. 2.8, la società non ha sempre

pagato in modo eccepibile gli oneri sociali, essendo stata oggetto di diffide

di pagamento per gli anni 2013 e 2014, sistematiche diffide di pagamento dal

mese di aprile 2015, domande di esecuzioni dal 2014 e precetti esecutivi per la

maggior parte delle fatture emesse per gli anni 2015 e 2016 (cfr. doc. H e I).

Inoltre, sono rimasti scoperti gli acconti mensili da aprile ad agosto 2016,

oltre il conguaglio di fine anno.

Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare

integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione

ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad

una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società; nemmeno è

assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare

entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito

(STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze

rilevate era pensabile il contrario.”

Ne

consegue che la responsabilità ex art 52 LAVS del ricorrente va confermata, il

quale è condannato a versare alla Cassa il danno da lei subito ai sensi del

consid. 2.7.

2.7

Visto quanto sopra, in

parziale accoglimento del ricorso, annullata la decisione impugnata gli atti vanno

rinviati alla Cassa affinché calcoli i contributi paritetici dovuti sui salari

rivendicati, applicando le voci/aliquote correttamente esposte nelle

osservazioni 22 giugno 2021 della Cassa (pag. 5) e non quelle determinate dalla

parte ricorrente, tenendo conto dei consid. 2.4.4., 2.4.5.

Per quel che concerne i contributi

sui salari versati fa stato quanto riportato al consid. 2.5.

2.8

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)

non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art.

127.

Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non sono prelevate spese di procedura.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 12 dicembre 2018 è annullata e gli atti sono

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché determini il danno da

lei subito conformemente ai considerandi ed emetta di seguito una nuova

decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa CO 1 verserà singolarmente al ricorrente fr. 2’000.-- di

ripetibili parziali (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti