31.2021.11
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. STF di rinvio. Calcolo del salario determinante tenendo conto dei giorni di vacanza maturati non da versare in quanto i dipendenti licenziati, esonerati dall'obbligo di presenza, in parte ne avrebbero dovuto godere
20 dicembre 2021Italiano45 min
quel periodo. Questa soluzione a maggior ragione si giustifica se per diversi dipendenti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.11
BS/sc
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla
STF di rinvio del 6 maggio 2021 (9C_356/2020) nella causa promossa con ricorso del 28 gennaio 2019 (inc.
31.2019.2) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza del 27 aprile
2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) aveva parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi il ricorso del 28 gennaio 2019 inoltrato da RI
1, amministratore unico della FA 1 (in seguito: FA 1 o società) dal 12 febbraio
2016 al 26 agosto 2016, contro la decisione su opposizione del 12 dicembre 2018
emanata dalla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) con la quale aveva chiesto al
succitato il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 110'910,85
per i contributi non soluti dalla società nel 2016.
Esaminate le censure
ricorsuali, questa Corte aveva ridotto il danno a fr. 110'043,45, stralciando inoltre
dalla massa salariale i salari di settembre e ottobre 2016 di __________ e di __________,
e condannato l’ex amministratore unico al risarcimento del saldo contributivo.
1.2. Con sentenza del 6 maggio
2021 (9C_356/2020) il Tribunale federale (TF), accogliendo parzialmente il
ricorso di RI 1, ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa a
questa Corte per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, respingendo per
il resto il gravame.
L’Alta Corte ha dapprima confermato
la non esistenza di una doppia imposizione tra i contributi sui salari 2016
(gennaio – aprile) versati e gli oneri sociali determinati sui salari rivendicati
da ex dipendenti della FA 1 per il periodo successivo (cfr. consid. 3 ed in
particolare il consid. 4), riservata la problematica delle vacanze arretrate trattate
al consid. 6. Il TF ha poi esaminato, respingendole, le contestazioni sollevate
dal ricorrente in merito alle posizioni di singoli dipendenti trattate da
questa Corte (cfr. consid. 2.5). L’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto corretto,
senza apprezzamento individualizzato, considerare non compensabili in natura le
vacanze arretrate rivendicate dagli ex dipendenti della società. Ha pertanto
rinviato gli atti al TCA per accertamenti (cfr. consid. 6, in particolare
consid. 6.4).
1.3. In data 7 giugno 2021 il
Vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti un termine “per presentare
osservazioni scritte in merito alla STF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021
segnatamente al consid. 6.4., in riferimento al quale vorrete anche presentare
le vostre conclusioni per ogni singolo caso (lavoratore) con i relativi mezzi
probatori” (II).
1.4. Con osservazioni 22 giugno
2021 la Cassa, sulla base di una tabella individualizzata per ogni lavoratore, ha
dapprima stralciato dalla massa dei salari rivendicati, le vacanze
arretrate non retribuibili in quanto da godere in natura (cfr. doc. 1A). Ha in
seguito stornato ulteriori differenze salariali delle ex dipendenti __________
e __________ (cfr. doc. 2A e 3A). Ha poi complessivamente fissato a fr.
347'199.-- i salari rivendicati, corrispondenti
a
fr.
30'351,75 di oneri sociali (doc. 6A).
La Cassa ha poi precisato
che il saldo dei contributi rimasti scoperti sui salari dichiarati nel
2016, causa accrediti della ridistribuzione della tassa sul CO2 nel frattempo
intervenuti, è stato ridotto a fr. 69'831,45 (doc. 7A).
Complessivamente l’ammontare
del danno aggiornato corrisponde a fr. 100'183,20 (30'351,75 + 69'831,45).
1.5. Con scritto 30 luglio 2021 il
ricorrente ha rilevato come la maggior parte dei dipendenti sono stati assunti
prima della sua entrata in carica quale amministratore unico della società e di
non essere riuscito a reperire la necessaria documentazione contabile, motivo
per cui non è in grado di confermare la fondatezza delle pretese salariali. Sostiene
pertanto che la graduatoria di fallimento non è corretta, come, a suo dire, del
resto affermato dalla stessa Cassa. L’insorgente ha poi proceduto ad un proprio
calcolo delle ferie rivendicate non retribuibili (cfr. consid. 8).
Egli ha infine postulato
che il danno subito dalla Cassa venga ricalcolato “scorporando in aggiunta
alle riduzioni già decretate da questo lod. Tribunale e dalla Cassa CO 1, le
ferie non godute rivendicate nell’ambito del fallimento di FA 1, come da
indicazioni di al consid. 8 delle presenti conclusioni”. In via abbondanziale,
ha chiesto che il danno “è ricalcolato
in aggiunta alle riduzioni già
decretate da questo lod. Tribunale e dalla Cassa CO 1, le ferie non godute
rivendicate nell’ambito del fallimento di FA 1, laddove queste fossero
completamente fruibili in natura, rispettivamente scorporando la quota del 45%
fruibile in natura, come le indicazioni subordinate di cui al consid.8 delle
presenti conclusioni” (VIII).
1.6.
Il 16 agosto
2021 la Cassa, smentendo di aver affermato che la graduatoria sia errata, ha
preso posizione in merito al suddetto scritto del ricorrente (XI).
1.7.
Da ultimo, con
scritto 25 agosto 2021 l’insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni alla
succitata presa di posizione della Cassa (XII).
considerato in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento)
un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il
danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro
è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono
solidalmente per l’intero danno”.
Nella fattispecie concreta, a seguito
della procedura di fallimento nei confronti società (FUSC 31 agosto 2016), la
Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, all’insorgente, amministratore
unico della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non
versati dalla società.
2.2.
Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag.
1076; STF del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V
15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei
contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC
1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di
risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con
giurisprudenza ivi citata; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non
sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19
agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,
spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133
consid. II/1b).
Secondo la giurisprudenza
federale, come rilevato nella STF di rinvio, “(…)
secondo l'art. 52 LAVS l'entità
della pretesa deriva da decisioni di pagamento di contributi passate in
giudicato. La possibilità per l'azienda interessata di opporsi (e ricorrere)
contro tali provvedimenti è ritenuto sufficiente per evitare l'imposizione
ingiustificata di contributi. Nella procedura di risarcimento rimangono per
contro liberamente riesaminabili le decisioni di pagamento di contributi emesse
dopo la dichiarazione di fallimento. In caso di contestazione incombe però alla
persona coinvolta dimostrare, in quale misura il danno accertato dalla Cassa
non sia pertinente (DTF 116 V 284 consid. 3e; sentenza 9C_381/2018 del
6 dicembre 2018 consid. 4.2 con riferimenti).” (cfr. STF 9C_356 consid. 5.1).
2.3. In merito all’ammontare del
danno, nella STCA 31.2019.2 questo Tribunale aveva accertato che una parte del
danno subito era costituito dal saldo dei contributi rimasti scoperti (fr.
73'495,85) determinati sui salari versati nel 2016 (gennaio-aprile) dalla
FA 1 registrati nella “distinta salari 2016” (cfr. consid. 2.4). L’altra parte
del danno concerneva, invece, i contributi paritetici calcolati sui salari rivendicati
dagli ex collaboratori della società, risultanti dalla “distinta salari
rivendicati” e successivi al periodo gennaio-aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.1).
IL TF ha confermato la
tesi del TCA, secondo cui non si trattava di una doppia imposizione di salari,
ma di distinte salariali complementari, in quanto “la distinta salari gennaio-aprile 2016 espone infatti solo i
redditi percepiti e assoggettati all'AVS. Sia la tredicesima mensilità sia il
saldo delle vacanze non possono essere stati inclusi nella distinta, poiché non
sono stati monetizzati in quel periodo.”, precisando tuttavia che “La questione del conteggio
delle vacanze arretrate sarà trattata invece più avanti (consid. 6).” (STF
citata consid. 4).
Per
quel che concerne le contestazioni relative alle posizioni dei salari
rivendicati dagli ex dipendenti __________ e __________, il TF ha confermato il
giudizio cantonale (cfr. consid. 5), eccetto la problematica delle vacanze arretrate
rivendicate che è stata esposta al consid. 6 della sentenza federale e viene ora
esaminata dal TCA al prossimo considerando.
Va
qui fatto presente che, come si desume dalla lettera 30 maggio 2016 della
società al sindacato Unia, a seguito della gravosa situazione finanziaria il
Cda della FA 1 aveva deciso di recidere con effetto immediato i contratti di
lavoro, liberando i collaboratori dagli obblighi contrattuali di presenza (doc.
BB inc. 31.2019.2)
2.4.
2.4.1. Sulla
questione dei saldi vacanze e le pretese per ore straordinarie rivendicati
dagli ex dipendenti della società, il TF ha fatto presente quanto segue:
" 6.
6.1. Sull'esattezza dei saldi vacanze e le pretese
per ore straordinarie degli ex dipendenti il tribunale cantonale ha richiamato
la contestazione del ricorrente e le osservazioni della Cassa del 5 marzo 2020.
Fatti
I giudici cantonali hanno dato atto che dalle insinuazioni salariali nel
fallimento, i termini di disdetta variavano dai due ai tre mesi, con
liberazione dagli obblighi contrattuali. Tale circostanza non è stata ritenuta
sufficiente per compensare in natura le vacanze e le ore straordinarie, poiché
la prassi imporrebbe almeno cinque mesi di tempo di messa a disposizione,
facendo così maturare nella fattispecie il diritto al pagamento delle vacanze
non godute.
6.2. Il ricorrente fa valere che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non si è confrontato con l'art. 329d cpv. 2
CO e la prassi, secondo cui il lavoratore, anche se licenziato, non
potrebbe pretendere il pagamento delle vacanze se egli ha avuto il tempo
necessario per beneficiare effettivamente delle stesse. Già nel mese di maggio
2016 emergerebbe come fossero state in corso le trattative con i sindacati per
ricercare nuovi posti di lavoro. Nulla impediva di utilizzare le vacanze in
quel periodo. Questa soluzione a maggior ragione si giustifica se per diversi dipendenti
il saldo vacanze si riferisce a periodi in cui il ricorrente non era
amministratore, segnatamente nel 2015. Questo permetterebbe di ridurre il danno
di fr. 37'770.73 (fr. 207'531.51 x 18.2%). In via subordinata il ricorrente
chiede che a tale saldo di vacanze sia applicata la percentuale del 45%, che
sarebbe riconosciuta dalla prassi, dato che i dipendenti avrebbero potuto
beneficiare delle ferie durante il termine di disdetta con liberazione
dall'obbligo di lavoro. In questa evenienza la riduzione del danno ammonterebbe
a fr. 16'996.23 (fr. 45% x fr. 207'531.51 x 18.2%). Il ricorrente osserva
ancora che i giudici cantonali hanno accertato che alcuni dipendenti sono stati
assunti da altra azienda a giugno 2016, ossia gli ex collaboratori Lo Vaglio, Damiani
e Giuizir. Per tali dipendenti bisognerebbe quindi compensare l'integralità del
saldo vacanze, poiché essi non necessitavano di cercare un nuovo posto di
lavoro. Il ricorrente ravvede una violazione degli art. 5 LAVS e
dell'art. 329d CO.
6.3. A norma dell'art. 329d cpv. 2 CO finché
dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro
o altre prestazioni. Di regola, il divieto di sostituire le vacanze con
prestazioni in denaro o altri vantaggi si applica anche dopo la rescissione del
contratto di lavoro. Tale principio non è però assoluto; infatti, una volta
disdetto il contratto, il lavoratore deve cercare un altro lavoro e il datore
di lavoro deve concedergli il tempo necessario per farlo (art. 329 cpv. 3 CO).
Proprio perché la ricerca è incompatibile con l'uso delle vacanze, occorre
valutare in ogni singolo caso, alla luce dell'insieme delle circostanze, se il
datore di lavoro poteva pretendere che le vacanze fossero usate durante il
periodo di disdetta o se egli deve pagare le vacanze al termine del rapporto di
lavoro (sentenza 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 6.2 con riferimenti).
Prestazioni in denaro possono così sostituire le ferie quando queste non
possono essere prese prima della fine del rapporto di lavoro o quando non si
può esigere che si provveda in tal senso (DTF 128 III 271 consid. 4a/aa).
Se il lavoratore è stato liberato
dall'obbligo di lavorare fino al termine del contratto, la questione se il
saldo delle vacanze non utilizzate debba essere indennizzato in denaro trova
risposta sulla relazione tra la durata della liberazione dell'obbligo di
lavorare e il numero di giorni di ferie rimanenti. È necessario che durante
questo periodo il lavoratore licenziato abbia, in aggiunta alle ferie,
sufficiente tempo da dedicare alla ricerca di un nuovo lavoro (sentenza
4A_83/2019 del 6 maggio 2019 consid. 4.1). Per esempio, il Tribunale federale
ha ammesso la compensazione di 13 giorni di ferie durante la liberazione
dell'obbligo di lavorare di 35 giorni (sentenza 4A_178/2017 del 14 giugno 2018
consid. 8), di 40 giorni di vacanze per un periodo di quattro mesi (DTF 128 III 271 consid. 4b) o ancora di 35.67 giorni di ferie
rispetto a 79 giorni lavorativi (considerando però svariati giorni di
incapacità lavorativa, la quale non permetteva di escludere la possibilità di
provvedere a ricerche di lavoro durante tale periodo). Si tratta sempre di un
apprezzamento, che deve tenere conto in ogni caso di tutte le circostanze della
fattispecie (sentenza citata 4A_381/2020 consid. 6.4).
6.4. Erroneamente la Corte cantonale pretende che la
compensazione delle vacanze possa avere luogo soltanto nell'eventualità di un
lungo periodo di disdetta, ossia di svariati mesi. La prassi costante e anche
più recente del Tribunale federale non si esprime in tal senso. Occorre
piuttosto procedere a un esame individualizzato di ogni singolo caso,
ponderando il numero di giorni di vacanza non utilizzati rispetto ai giorni di
occupazione, senza obbligo di lavorare. Nel caso concreto il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non si è chinato sulle posizioni dei singoli ex
dipendenti, ma ha negato con una motivazione generale e forfettaria le critiche
del ricorrente. Tale modo di procedere non è conforme al diritto federale, che
impone un apprezzamento individualizzato a ogni fattispecie (la cui disamina in
seguito è esaminato solo con riserbo dal Tribunale federale; DTF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3). Nella sentenza cantonale mancano
oltretutto gli elementi di fatto per provvedere in tal senso. La Corte
cantonale dovrà quindi provvedervi. Sotto questo profilo il ricorso risulta
fondato.”
Chiamata
a prendere posizione in merito alla suddetta STF, con osservazioni 22 giugno
2021 la Cassa ha esaminato la DTF 128 III 271, le STF 4A_748/2012 del 3 giugno
2013, 4A_178/2017 del 14 giugno 2018, 4A_83/2019 del 6 maggio 2019, STF
4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 ed, infine, la STF 4A_319/2019 del 17 marzo
2020 citate nella sentenza federale di rinvio, per accertare il rapporto tra
vacanze residue e periodo di disdetta, determinante per definire la
compensazione in natura o meno delle vacanze residue.
Con
particolare riferimento alla STF 4A_319/2019 del 17 marzo 2020, la Cassa ha rilevato
che il TF ha concluso che “le vacanze residue devono essere prese in natura
fintanto che rappresentano un quarto/un terzo del periodo di disdetta,
rispettivamente che solo la parte eccedente tale rapporto deve essere
monetizzata (consid. 8)” per precisare che in quel caso “(…)
i due mesi di disdetta corrispondono in realtà a 42 giorni lavorativi e le
vacanze residue a 23.44 giorni. Visto quanto precede, il TF ha quindi ritenuto
che il dipendente avrebbe dovuto godere in natura 14 giorni (42 giorni x 33.3%
= 14 giorni), mentre la parte restante delle vacanze residue, vale a dire 9.44
giorni (ossia 23.44 giorni
- 14 giorni), dovevano essere compensate con una prestazione in denaro (consid.
8)”.
Sempre nello stesso
scritto la Cassa osserva che:
" (…) la
controparte nel suo ricorso al TF, facendo riferimento alla STF 4A 319/2019,
utilizza il saldo vacanze stabilito in prima istanza (27.6 giorni) e non quello
corretto dal TF di 23.44 giorni. Inoltre, indica una percentuale del 45%, non riconducibile
a quelle indicate dal TF, senza illustrare come la stessa è stata determinata.
Ad ogni buon conto, la Cassa ribadisce che la percentuale del 45% è in ogni
caso contraria a quanto stabilito nella sentenza indicata, secondo la quale
solo un massimo di un terzo del periodo di disdetta (giorni lavorativi
effettivamente disponibili) può/deve essere utilizzato per il godimento in
natura delle vacanze residue.”
Applicato quindi il
principio che al massimo un terzo del periodo di disdetta può essere utilizzato
per il godimento in natura delle vacanze residue e che il resto va monetizzato,
la Cassa:
" (…) ha
rifatto i calcoli al fine di determinare la parte di vacanze che il lavoratore
deve godere in natura rispettivamente quella che deve essere monetizzata e per praticità
rinvia alla qui allegata tabella di calcolo (doc. 1A) indicante tutti i dati utilizzati
e la relativa fonte (documenti già agli atti della precedente procedura
ricorsuale). Contestualmente, la Cassa rileva che è stato dapprima calcolato singolarmente
per tutti i dipendenti che hanno rivendicato un saldo vacanze, il salario
giornaliero e i giorni corrispondenti all'importo rivendicameto (colonne G e
H). Successivamente sono stati calcolati í giorni lavorativi effettivamente a
disposizione durante i rispettivi periodi di disdetta (colonna I), il rapporto
tra quest'ultimi ed i giorni effettivi di vacanza (colonna J), nonché la parte
che secondo giurisprudenza poteva e doveva essere goduta in natura (colonna K).
Laddove il rapporto (colonna J) è inferiore al 33.3%, la compensazione in natura
è integrale e quindi viene stornato interamente l'importo delle vacanze rivendicate.
Laddove viene superato tale rapporto, il nuovo salario soggetto
AVS (colonna N) è stato calcolato nel seguente modo: {(giorni totali dì vacanza
- 33,3% dei giorni disponibili nel periodo di disdetta) x salario giornaliero}.
La differenza tra la cifra ottenuta (colonna N) e quella rivendicata (colonna
E), ha determinato l'importo da
stornare (colonna O) dai salari inizialmente considerati dalla
Cassa con Ía relativa distinta dei salari rivendicati del 5 febbraio 2019
(colonna P).”
Dalla citata tabella (doc.
1A) si evince da che dai fr. 237'536,83 di vacanze residue rivendicate, la
Cassa ha stralciato fr. 86’079,87 di vacanze da consumare in natura e quindi
non monetizzate. Di conseguenza quest’ultimo importo è stato detratto dai fr. 436'574.--
di salari rivendicati (cfr. distinta salari del 5 febbraio 2019; sub doc. 7
inc. 31.2019.2) ed insinuati nel fallimento della società (cfr. insinuazione UF
del 13 febbraio 2019; sub doc. 8 inc. 31.2019.2), per giungere ad una massa
salariale aggiornata di fr. 353'564.--.
Con scritto 30 luglio 2021
parte ricorrente ha contestato i calcoli della Cassa.
In primis sostiene che le
rivendicazioni relative alle vacanze residue non possono essere verificate.
Rileva infatti che dopo infruttuose ricerche presso il direttore,
l’amministratore delegato ed altre persone di riferimento della società (cfr.
doc. DD, EE), ha ricevuto dalla __________ (doc. FF), che si occupava dei
conteggi salariali, i contratti di lavoro dei dipendenti (doc. GG). Rileva che
la fiduciaria gli aveva segnalato che “per quanto riguarda le vacanze devo
verificare se venivano tenuti dei conteggi”. Secondo l’insorgente, ciò
dimostra che i saldi vacanze al 31 maggio 2016 non sono stati in definitiva
rilevati.
Il ricorrente sostiene che “come già indicato dalla stessa Cassa di
compensazione, la graduatoria di fallimento (doc. XX3) presenta dei conteggi
errati, motivo per cui, a mente di chi scrive, la stessa non può ritenersi
corretta…”.
Il ricorrente ha poi
allestito una tabella con i nominativi degli ex dipendenti, indicando quelli
che avrebbero potuto beneficiare il residuo vacanze in natura, costituendo questo
almeno il 45% del periodo di disdetta con liberazione dagli obblighi
contrattuali.
Il ricorrente ha poi preso
posizione in merito ai seguenti singoli collaboratori:
" * __________:
il saldo ferie rivendicato dal dipendente in graduatoria non è stato accertato
e risulta poco verosimile. In considerazione del fatto che, già prima di maggio
2016, erano in coso delle discussioni fra FA 1 e i sindacati circa
l’impossibilità di continuare i rapporti di lavoro (doc.BB) e richiamato
l’obbligo di qualsiasi persona danneggiata di ridurre il proprio danno, vigente
sia nell’ambito contrattuale che in ambito assicurativo, appare poco credibile
che il dipendente sia arrivato alla fine del rapporto contrattuale con il
triplo delle ferie annuali che gli spettavano da contratto senza averne mai
beneficiato. Stante quanto precede si ritiene che detto saldo non possa essere
dato per acquisito.
* __________: si rileva in aggiunta che il salario indicato
in graduatoria non è corretto, nella misura in cui il suo salario mensile, come
da contratto, ammontava a CHF 7'800 (CHF 101'400 / 13). I relativi oneri
sociali vanno conseguentemente corretti.
* __________: innanzitutto appare poco verosimile che lo
stesso non abbia, in 4 anni, praticamente beneficiato di ferie. Lo stesso è
stato peraltro assunto da altra società (doc. I), con la quale ha liberamente
pattuito l’inizio dell’attività. Le eventuali ferie non godute non possono
quindi essere imputate a FA 1, e di conseguenza i relativi oneri a RI 1.
* __________: i dati salariali riportati in graduatoria,
come pure il termine di disdetta (1 mese da contratto) non risultano corretti.
Appare poco verosimile che il dipendente su due anni di lavoro, abbia
beneficiato solo della metà delle ferie (25 anziché 50 giorni). I dati
risultano poco verosimili/affidabili e senza ulteriori riscontri non possono
essere dati per acquisiti.
* __________: appare poco verosimile che in 3 anni di
lavoro egli abbia beneficiato di meno di 1/3 delle vacanze che gli spettavano
(16 giorni su 75), ciò significherebbe 5 giorni per anno civile, ciò che appare
inammissibile.
* __________: il contratto riporta 1 mese di disdetta,
mentre la graduatoria 2. Tenendo in considerazione due mesi, almeno il 45% del
termine di disdetta può essere beneficiato in natura, dunque le ferie residue
da pagare ammontano al massimo a 1 giorno (20 giorni – 19 fruibili).
* __________: lo stesso è stato assunto da altra società a
far tempo da giugno 2016 (doc. 1), di conseguenza non appare corretto porre in
caso ad FA 1 il saldo vacanze, nella misura in cui lo stesso è stato liberato
anzitempo.
* __________: i dati riportati nella graduatoria (stipendio
mensile) risultano errati (CHF 4'253 mensili anziché 3'791 come da contratto).
Il calcolo va conseguentemente corretto. (…)” (doc. VIII pag. 7-8)
Con contro-osservazioni
del 16 agosto 2021 la Cassa ha dapprima confermato i propri calcoli, rilevando
inoltre:
" (…)
contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, la Cassa non ha affermato che
la graduatoria di fallimento presenta dei conteggi errati, bensì che vi sono
solo dei puntuali errori di trascrizione. Da ciò non può essere tratta alcuna
generalizzazione sull’incorrettezza dei dati in essa contenuti. Si osserva per
contro che solo ora il signor RI 1, dopo essere stato oggetto di decisione
risarcitoria, contesta la graduatoria datata 24 ottobre 2017.
In merito alla tabella e alle note relative ai dipendenti riportate
nelle conclusioni 30 luglio 2021 dell’Avv. __________ si evidenzia che: non
presentano calcoli matematici di dettaglio che indichino l’importo da scorporare
(vacanze da godere in natura) e come vi si sarebbe giunti; i dati sono
parziali; spesso vi sono dei punti interrogativi; non vi sono delle concrete
conclusioni. Oltre a ciò si rileva che frequentemente utilizza l’espressione
“poco verosimile” senza in realtà sostanziare con elementi oggettivi e
comprovati le allegazioni di parte. Occorre rammentare che in una società da
tempo in difficoltà come a FA 1 è verosimile che il personale non abbiano
goduto in modo regolare delle ferie per venire incontro alle esigenze
societarie.
Si osserva in aggiunta che, a titolo di esempio, i contratti dei
signori __________ e __________ risalgono rispettivamente al 2013 e al 2010 e
che quindi i dati in esso contenuti devono essere presi con la dovuta cautela,
ritenuto peraltro che utilizzando un salario più basso il numero di giorni di
vacanza che verrebbe ricostruito sarebbe maggiore e di conseguenza anche
l’importo delle vacanze da dover monetizzare.
Per quanto attiene ai signori __________, __________ e __________
si rammenta che sono stati occupati da subito, nel corso del mese di giugno
2016, dalla società holding (__________) per portare in avanti l’attività
dell’impianto pilota della società.
Ne consegue che non hanno avuto il tempo di godere delle ferie
residue e quindi l’affermazione della controparte che gli importi in questione
non possono essere imputati alla FA 1 sono destituite di ogni fondamento. Non
va dimenticato che, secondo giurisprudenza, i contributi rimangono dovuti anche
nel caso in cui il dipendente – e questo non è comunque il caso – rinunci alla sua
pretesa.
Si osserva in aggiunta che le ricostruzioni effettuate dalla Cassa
tengono conto – come peraltro già segnalato a suo tempo al Tribunale federale e
non considerato dal ricorrente – che diversi dipendenti hanno iniziato una
nuova attività durante il periodo di disdetta e che in seguito a ciò non hanno
potuto godere in tale periodo delle ferie residue.
Si rimanda infine allo scritto 22 giugno 2021 della Cassa per
quanto attiene ai principi desunti dalla STF 4°_319/2019 del 17 marzo 2020. La
valutazione del 45% effettuata dalla controparte non trova conferma in tale
sentenza.” (doc. XI)
Da ultimo, con lettera 25
agosto 2021 parte ricorrente evidenzia che, facendo riferimento alle sentenze 4A_178/2017,
DTF 128 III 271 consid. 4b e 4A_381/2020 menzionate nella STF di rinvio, la postulata
percentuale del 45% tra ferie residue e periodo di disdetta senza obblighi
contrattuali è in linea con le citate sentenza e superiore al 33% applicato
dalla Cassa.
Inoltre, in merito alla verosimiglianza
del saldo ferie, l’insorgente ha osservato:
" (…)
Le circostanze del caso concreto e la verosimiglianza del saldo
ferie.
6 In prima battuta si rileva come in concreto il
saldo ferie sia stato notificato dagli ex dipendenti solo alla fine del
rapporto di lavoro e solo nell’ambito della procedura fallimentare, ciò che è
particolarmente inusuale, a maggior ragione quando i giorni di ferie
pretesamente non goduti sono rilevanti ed si riferiscono ad annualità
precedenti al licenziamento v. ad esempio __________, __________, __________ …,
(si rinvia alle conclusioni 30 luglio 2021 pag. 7 e 8). Già solo per questo
motivo i conteggi appaiono inverosimili.
7 I saldi ferie notificati dagli ex dipendenti non
hanno peraltro alcun supporto/riscontro probatorio, nè risultano essere stati
approvati dalla datrice di lavoro. Il signor __________, che è l’unico che ha
visionato la graduatoria fallimentare e le relative pretese salariali (doc.
XX3) non risulta aver verificato i saldi vacanze ed in ogni caso non disponeva di
firma individuale per approvarli a vincolare la società.
8 In tali circostanze, i saldi ferie notificati in
graduatoria non possono essere dati per acquisiti e restano quindi fermamente
Considerandi
contestati, a maggior ragione ritenuto che il signor RI 1, unico destinatario
della (rilevante) decisione di risarcimento danni ha assunto la carica per soli
sei mesi (!) di cui solo 3 di ‘operatività’, senza avere modo di nemmeno
conoscere/verificare dette pretese.
9.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla lettera
di disdetta, i dipendenti (per il tramite dei sindacati) erano al corrente ben
prima della lettera di licenziamento (doc. BB) che l’azienda non avrebbe
proseguito la propria attività a e che i contratti non sarebbero stati
mantenuti (le discussioni con i sindacati erano già in corso da mesi). Ne viene
che, in tali particolari circostanze e richiamato l’obbligo incombente ad ogni
persona danneggiata di ridurre il proprio danno e di non abusare della
situazione, i dipendenti non potevano in buona fede rinunciare a fruire in
natura delle ferie durante gli ultimi mesi di lavoro, limitandosi ad attendere
la fine del rapporto di lavoro per notificare un ingente controvalore in denaro
nei confronti della datrice di lavoro.
10.
Ciò vale altresì per i dipendenti che hanno
iniziato una nuova attività lavorativa nel mese di giugno 2016. Dipendenti che,
lo si ricorda, hanno liberamente pattuito l'inizio della stessa nel corso del
termine di disdetta, appunto giugno 2016, rinunciando quindi (altrettanto
liberamente) alle ferie a loro spettanti per iniziare una nuova attività
lavorativa. Libera scelta che non possono ora addossare alla precedente datrice
di lavoro che li aveva esonerati dal prestare il lavoro.
11.
Visto quanto precede, si confermano integralmente
le conclusioni 30 luglio 2021 e meglio si chiede, in via principale, che il
saldo ferie notificato dai dipendenti (e la relativa quota di oneri sociali)
venga integralmente scorporato dall'ammontare del danno. In via meramente
subordinata, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale e in
considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, si chiede che
venga scorporata la quota del 45% che andava fruita in natura, seguendo la metodologia
già applicata dalla Cassa. (…)” (doc. XII)
2.4.2
Dall’esame degli atti, questo
TCA non può che confermare la validità delle insinuazioni delle vacanze residue
fatte valere dagli ex dipendenti della società in sede di graduatoria di
fallimento.
Innanzitutto va fatto
presente che la graduatoria del 27 ottobre 2017 (doc. XX/3 inc. 31.2019.2) non
risulta essere stata contestata in merito alle rivendicazioni salariali ed alle
vacanze residue. Infatti, come risulta dallo scritto 13 settembre 2019
dell’Ufficio fallimenti di __________ al TCA, le uniche contestazioni
riguardavano le indennità per licenziamento abusivo insinuate dagli ex
dipendenti (doc. XIII inc. 31.2019.2). Indennità che la Cassa, dopo
l’opposizione alla decisione di risarcimento 31 agosto 2018, ha stralciato dalla
distinta dei salari rivendicati (cfr. STCA 31.2019.2 consid. 2.2.2).
Contrariamente a quanto
asserito dal ricorrente, non risulta inoltre che la Cassa stessa abbia ritenuto
erronea la graduatoria. L’amministrazione ha solo indicato un errore di
trascrizione (__________ al posto di __________, posizione no. 52 della
graduatoria) che è stato rettificato, così come spiegato nella risposta di
causa 28 agosto 2020 (pag. 4) nella precedente procedura cantonale, al cui
testo va fatto riferimento.
Vero che la graduatoria è stata
esaminata da __________ (cfr. a tal riguardo pag. 29 della graduatoria stessa),
il quale non aveva diritto di firma individuale della società. Ma è altrettanto
vero che, oltre ad essere stato il direttore, come riportato dal ricorrente nelle
osservazioni 30 luglio 2021 (punto no. 6), __________, insieme a __________, si
occupava dei conteggi salariali e quindi si trattava di persona competente in
seno alla società.
Che poi la __________
(doc. FF), prodotti i contratti di lavoro, abbia fatto presente che “per
quanto riguarda le vacanze devo verificare se venivano tenuti dei conteggi”
non significa che i saldi vacanza non siano stati rilevati, come ritenuto dal
ricorrente nelle osservazioni 30 luglio 2021 (cfr. punto no. 6). Del resto se
non fossero stati tenuti dei conteggi circa le vacanze dei dipendenti, questo dimostrerebbe
una contabilità lacunosa, che non può andare a discapito degli ex-collaboratori
interessati. Piuttosto va evidenziato che le rivendicazioni salariali sono
state puntuali e documentate (cfr. doc. XX/2).
2.4.3
In merito alle contestazioni circa
le rivendicazioni degli ex dipendenti indicati nelle osservazioni 30 luglio
2021.
del ricorrente va detto quanto segue.
Per quel che concerne __________,
assunto dal 1° gennaio 2010; cfr. il relativo contratto sub doc. GG), va detto
che in effetti, a fine rapporto contrattuale, egli ha rivendicato ben 60 giorni
di ferie, non godendo per tre anni di alcuna vacanza. Ciò non vuole dire che la
sua insinuazione non sia credibile. Difatti, come rettamente rilevato nelle
osservazioni 16 agosto 2021 dalla Cassa, “occorre rammentare che in una
società da tempo in difficoltà come a FA 1 è verosimile che il personale non
abbiano goduto in modo regolare delle ferie per venire incontro alle esigenze
societarie.”
Analogo discorso vale per
quanto concerne la posizione di __________, __________ e __________, i
quali hanno rivendicato un congruo residuo vacanze.
In merito a __________,
è vero che, come da contratto, il suo salario mensile era di fr. 7'800.-- e
che nel fallimento della FA 1 essa ha insinuato fr. 8'200.--. Ma è altrettanto
vero che il contratto di lavoro è stato sottoscritto il 27 febbraio 2013, con
inizio del rapporto lavorativo il 1° giugno 2013 (sub doc. GG). Quindi molto
verosimilmente sino al licenziamento, ossia – come per tutti i dipendenti della
società – al 30 maggio 2016 (cfr. consid. 2.3), vi è stato un adeguamento
salariale.
Riguardo a __________ (attivo
dal 1° agosto 2012, cfr. il suo contratto di lavoro sub doc. GG) il ricorrente
sostiene inoltre che “lo stesso è stato peraltro assunto da altra società
(doc. I), con la quale ha liberamente pattuito l’inizio dell’attività. Le
eventuali ferie non godute non possono quindi essere imputate a FA 1, e di
conseguenza i relativi oneri a RI 1.” In effetti, il citato ex dipendente
aveva iniziato un’altra attività presso un nuovo datore di lavoro (la __________)
dal mese di giugno 2016, ossia lo stesso mese d’inizio del periodo di disdetta.
Pertanto l’inizio del periodo di disdetta si è sovrapposto con l’inizio della
nuova attività. Certo che è stata una scelta del dipendente, ma le vacanze residue
non godute non possono che essere imputate alla società. Il lavoratore in
questione non poteva fruire delle vacanze residue prima della nuova attività,
ritenuto che molto verosimilmente presso il nuovo datore di lavoro vigeva
l’obbligo di presenza.
Lo stesso vale anche per __________.
Anche lui ha iniziato nel giugno 2016 una nuova attività lucrativa.
In merito all’ex
dipendente __________ il ricorrente sostiene che il salario rivendicato non
corrisponde a quello pattuito. Va qui rilevato che il contratto è stato firmato
dall’interessato il 17 giugno 2014 e quindi il salario andava adeguato. In
aggiunta, egli aveva concluso con la società un contratto quale custode, con
decorrenza dal 18 giugno 2014. Quindi quanto correttamente insinuato nel
fallimento della società (2016) si discosta giocoforza dalla situazione
contrattuale vigente nel 2014 (sub doc. GG).
Analogo discorso vale per __________.
Certo che egli ha insinuato uno stipendio mensile di fr. 4’253.-- anziché fr.
3'791 come da contratto (sub doc. GG). Ma è altrettanto vero che il contratto
risale all’11 gennaio 2010 e quindi è verosimile che nell’arco di 4 anni il
salario sia stato adeguato.
2.4.4
Riguardo alla compensazione in
natura del residuo vacanze, alla tabella allestita dalla Cassa con le
osservazioni 22 giugno 2021 va data adesione, eccezion fatta per il rapporto
tra i giorni di vacanza non goduti ed il periodo di disdetta definito dall’amministrazione
al 33%.
Rispetto a quello allestito
dalla ricorrente, il modello di calcolo della Cassa è preciso, dettagliato e
concludente. Come già detto al consid. 2.4.3., l’amministrazione ha giustamente
ritenuto non compensabili in natura le ferie per i lavoratori che nel giugno
2016.
avevano iniziato una nuova attività. Pertanto il saldo vacanze rivendicato
va interamente monetizzato, senza procedere ad alcuna compensazione.
Nella sentenza
4A_319/2020 del 17 marzo 2020 il TF aveva stabilito che le vacanze residue
devono essere prese in natura fintanto che non superino un quarto/un terzo del
periodo di disdetta e che solo la parte eccedente deve essere monetizzata (“Les vacances résiduelles
doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas,
approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a
lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus
remplacées par une prestation en argent (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 499 et
500, avec références à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral)”, aveva riconosciuto un terzo (Il est incontesté que le délai de congé de deux
mois s'est écoulé en septembre et octobre 2016. Après retranchement des
samedis, des dimanches et du jeudi du jeûne genevois, ces deux mois
comprenaient quarante-deux jours ouvrables. On pouvait équitablement attendre
du demandeur qu'il affectât le tiers de ces jours ouvrables à ses
vacances résiduelles, soit quatorze jours, avec cette conséquence que 9,44
jours, seulement, doivent être remplacés par une prestation en argent. La Cour
de justice fait état de «l'incurie de [la défenderesse] sur la production des
documents demandés [par le défendeur] », ce qui ne suffit pas à justifier le
remplacement de la totalité des jours de vacances. Il s'ensuit que l'arrêt
attaqué doit être réformé sur ce point aussi.” (sottolineatura del redattore)
(STF 4A_319/2020
consid. 8).
A
questa sentenza la Cassa ha fatto riferimento per ritenere come vacanze da
godere in natura il 33% (ossia un terzo) del periodo di disdetta.
Tuttavia, come
correttamente evidenziato dal ricorrente nelle osservazioni 25 agosto 2021,
nelle sentenze citate nella STF di rinvio, l’Alta Corte aveva applicato
percentuali maggiori del 33%.
Infatti, nella STF
4A_178/2017 consid. 8 il TF ha ammesso la compensazione di 13 giorni di ferie
durante la liberazione dell’obbligo di lavorare di 35 giorni, ossia il 37% del
periodo degli obblighi contrattuali. Nella DTF 128 III 271 consid. 4b aveva stabilito
40.
giorni compensabili nell’arco di 4 mesi, ossia 87 giorni (arrontondati) [4
mesi x 21,7 giorni (cfr. art. 40a OADI)] pari al 45%. Infine, nella STF
4A_381/2020 consid. 6.4 su 35,67 giorni di ferie su 79 giorni lavorativi
(tenuto conto di diversi giorni d’incapacità lavorativa, la quale non
permetteva di escludere la possibilità di provvedere a ricerche di lavoro
durante tale periodo), corrispondono ad una percentuale del 47%. Per questi
motivi, la percentuale del 45% richiesta in via subordinata risulta essere in
linea con la succitata giurisprudenza.
Ne consegue che la
succitata tabella di calcolo va modificata dalla Cassa, alla quale vanno
rinviati gli atti, nel senso che, laddove il rapporto tra giorni effettivi di
vacanza ed il periodo di disdetta è inferiore al 45% la compensazione in natura
è integrale e quindi il relativo importo viene interamente stornato dalle
vacanze residue rivendicate. Qualora tale rapporto (45%) viene superato, l’eccedenza
dovrà essere monetizzata ed assoggettata all’AVS.
La richiesta ricorsuale espressa
in via principale, ossia di scorporare totalmente le vacanze residue reclamate
dai salari rivendicati, non può pertanto essere ammessa.
2.4.5
In merito alle rivendicazioni
salariali delle ex dipendenti __________ e __________, con la STCA 31.2019.2 questo
Tribunale aveva stabilito lo stralcio dei salari di settembre e ottobre 2016
(cfr. consid. 2.6).
A tal riguardo, nella STF di
rinvio, l’Alta Corte ha rilevato che il ricorrente “(…) lamenta che alla Cassa non sia stato ordinato di dedurre
anche la quota di tredicesima mensilità per i mesi di settembre/ottobre 2016.
Su tale punto la sentenza cantonale lederebbe l'art. 52 LAVS. La censura è
infondata. Né la Corte cantonale né la Cassa hanno preteso che dalla
tredicesima mensilità non andasse tolta la quota parte per i mesi non
imputabili al ricorrente. Nell'ambito del nuovo calcolo del danno la Cassa,
come del resto ella stessa ha riconosciuto, provvederà poi ad imputare la
tredicesima mensilità pro rata temporis (consid.
7.
della STF 9C_356/2020)
Con osservazioni 22 giugno
2021.
la Cassa ha fatto presente:
" In merito
al ricalcolo dei contributi dovuti sulle rivendicazioni salariali delle signore
__________ e __________, citate nelle precedenti STCA e STF, si allega per entrambe
un foglio di calcolo dettagliato (doc. 2A e 3A), che riassume come la Cassa era
finora giunta al calcolo dell'importo soggetto a contribuzione e rispettivamente
indica la parte di salario e 13.a per i mesi di settembre e ottobre 2016 che è
stata scorporata. Per tali calcoli sono stati utilizzati i documenti di dettaglio
ripresi in sede fallimentare e che sono già agli atti e che vengono qui ora nuovamente
allegati (doc. 4A e 5A). Si precisa che per la signora __________, la Cassa aveva
già dedotto inizialmente l'indennità di disoccupazione pari a CHF 14'796.40 relativa
al periodo da luglio a ottobre 2016. Ciò significa che parte dei salari rivendicati
per i mesi di settembre e ottobre era già stata oggetto di deduzione, infatti
la dipendente per tali mesi non poteva percepire doppiamente un reddito. Ne consegue
che, come riportato nell'allegato foglio di calcolo, è stata ora dedotta solamente
la differenza tra le retribuzioni rivendicate per i mesi di settembre e ottobre
2016.
e la disoccupazione già dedotta in precedenza per lo stesso periodo.”
Dalle tabelle di calcolo allestite
dalla Cassa risulta che la differenza salariale da stornare per __________ è di
fr. 2'305.--(doc. 2A) e per __________ di fr. 4'060,32 (doc. 3A).
2.5
Infine, per quel che concerne
gli oneri sociali rimasti scoperti sui salari versati nel 2016
(gennaio-aprile) nella STCA 31.2019.2 il saldo contributivo era stato accertato
in fr. 73'495,85 (cfr. consid. 2.4), importo che è rimasto incontestato.
Al riguardo, sempre nelle
osservazioni 22 giugno 2021, la Cassa ha precisato che “(…) il saldo dei
contributi rimasti scoperti per il 2016 e calcolati sulla Dichiarazione dei
salari presentata dalla società è nel frattempo passato dagli iniziali CHF
73'495.85 a CHF 69'831.45 (doc. 7A) a seguito di intervenuti accrediti della
ridistribuzione della tassa sul CO2”.
Ne consegue che i
contributi scoperti sui salari versati nel periodo gennaio – aprile 2016
ammontano ora a fr. 69'831.45.
2.6
In merito alla responsabilità
ex art. 52 LAVS del ricorrente, rimasta incontestata davanti al TF, nella STCA
31.2019.2
questa Corte aveva evidenziato come egli non abbia ottemperato agli
obblighi di vigilanza e di controllo che la sua carica di amministratore unico
imponeva. A tale riguardo va fatto riferimento al consid. 2.12 della sentenza
cantonale.
Riguardo ad eventuali
motivi di giustificazione/discolpa il TCA al consid. 2.13.1 aveva evidenziato
che:
" Nel caso in esame, come visto al consid. 2.8, la società non ha sempre
pagato in modo eccepibile gli oneri sociali, essendo stata oggetto di diffide
di pagamento per gli anni 2013 e 2014, sistematiche diffide di pagamento dal
mese di aprile 2015, domande di esecuzioni dal 2014 e precetti esecutivi per la
maggior parte delle fatture emesse per gli anni 2015 e 2016 (cfr. doc. H e I).
Inoltre, sono rimasti scoperti gli acconti mensili da aprile ad agosto 2016,
oltre il conguaglio di fine anno.
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare
integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione
ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad
una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società; nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito
(STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze
rilevate era pensabile il contrario.”
Ne
consegue che la responsabilità ex art 52 LAVS del ricorrente va confermata, il
quale è condannato a versare alla Cassa il danno da lei subito ai sensi del
consid. 2.7.
2.7
Visto quanto sopra, in
parziale accoglimento del ricorso, annullata la decisione impugnata gli atti vanno
rinviati alla Cassa affinché calcoli i contributi paritetici dovuti sui salari
rivendicati, applicando le voci/aliquote correttamente esposte nelle
osservazioni 22 giugno 2021 della Cassa (pag. 5) e non quelle determinate dalla
parte ricorrente, tenendo conto dei consid. 2.4.4., 2.4.5.
Per quel che concerne i contributi
sui salari versati fa stato quanto riportato al consid. 2.5.
2.8
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA
in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)
non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art.
127.
Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non sono prelevate spese di procedura.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 12 dicembre 2018 è annullata e gli atti sono
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché determini il danno da
lei subito conformemente ai considerandi ed emetta di seguito una nuova
decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa CO 1 verserà singolarmente al ricorrente fr. 2’000.-- di
ripetibili parziali (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti