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Decisione

31.2021.12

A ragione la Cassa ha chiesto all'assicurato, che è stato amministratore unico della società poi fallita, i contributi non soluti e le spese esecutive, a noram dell'art. 52 LAVS. Pretesa risarcitoria

11 ottobre 2021Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi non soluti sulle riprese salariali relative agli anni 2016-2017

(anch’essi insinuati dalla Cassa in sede fallimentare, come meglio esposto al

consid. 2.6.).

Ora, la richiesta di risarcimento

delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente

in data 11 marzo 2019, non avrebbe evidentemente potuto essere effettuata prima

di questa data (e certamente non al momento della decisione del 31 ottobre

2018), come preteso, a torto, dall’insorgente.

Quanto ai contributi non soluti

per gli anni 2016-2017, occorre rilevare che gli stessi sono stati stabiliti

solo a seguito delle riprese salariali effettuate tramite il conteggio di

revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017, oggetto della

tassazione di ufficio del 20 dicembre 2018, per un importo di fr. 11'239 (cfr.

doc. A2). A seguito del mancato pagamento di tale fattura da parte della

società, la Cassa, secondo la procedura ordinaria, ha dapprima emesso una

diffida in data 31 gennaio 2019, seguita da una domanda di esecuzione in data

11 marzo 2019 (cfr. doc. 5D). Solo a seguito del fallimento della società, la

Cassa ha, infine, rettamente, in applicazione del principio di sussidiarietà

(cfr. consid. 2.1.) chiesto il risarcimento del danno all’insorgente, nella sua

veste di ex amministratore unico, relativamente solo agli anni 2016-2017 nei

quali egli aveva assunto tale carica.

A

tale riguardo, va sottolineato che conformemente alla giurisprudenza federale,

la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle

pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del

fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora

quale organo (STF H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H

134/04 del 28 agosto 2007, STF H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004

consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di

ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia

dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte

dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue

dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se

l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera – come

nel caso in esame - con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e

informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua

responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa

salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).

Anche da questo profilo l’agire della Cassa risulta corretto.

2.5. Neppure merita accoglimento l’altra

obiezione sollevata dall’insorgente, ossia che responsabile del danno verso la

Cassa sarebbe la società FA 1 e non RI 1, motivo per il quale la pretesa

risarcitoria andava notificata in tempo utile al debitore prima del suo

fallimento.

Dagli atti emerge, infatti, che

il conteggio di revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017

(all’origine delle riprese salariali sulle quali sono stati stabiliti i

contributi non soluti per gli anni 2016-2017) è stato allegato alla decisione

di tassazione d’ufficio del 20 dicembre 2018, munita dei mezzi di diritto (cfr.

doc. A1), inviata per raccomandata in data 20 dicembre 2018 alla società FA 1

(cfr. doc. A2) unitamente alla relativa fattura di fr. 11'239.

Questa circostanza rende la critica ricorsuale del tutto priva di

fondamento.

Va, per il resto, ricordato che

il fatto che la società non abbia saldato il proprio debito contributivo e che

nei suoi confronti sia stato poi decretato il fallimento, ha fatto nascere la

responsabilità sussidiaria dell’ex amministratore (cfr. consid. 2.1.).

2.6. Quanto

al danno di complessivi fr. 2’897.90 fatto valere nei confronti del ricorrente,

il TCA ne constata la fondatezza, essendo costituito da contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2016-2017 dopo riprese salariali

derivanti da un rapporto di revisione del 20 dicembre 2018, nonché dalle spese

esecutive sopportate dalla Cassa per il recupero dei contributi non soluti per

gli anni 2014-2016.

Al riguardo, va infatti ricordato

che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF

H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3

inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Il TCA non ha motivo per discostarsi dall’ammontare preteso in

risarcimento dalla Cassa, risultante dal conteggio allegato alla decisione di

risarcimento (cfr. doc. 1 e allegati).

L’insorgente, del resto, non ha apportato prove che possano

mettere in dubbio l’ammontare del danno richiesto dalla Cassa.

Va, peraltro, rilevato che, come indicato dalla Cassa nella

decisione su opposizione impugnata, le informazioni necessarie per

l’allestimento del rapporto di revisione sono state fornite dall’insorgente

stesso (cfr. doc. A1).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In tale ottica, non può essere

seguito l’insorgente laddove sostiene che l’importo del danno di fr. 2'897.90

oggetto della decisione impugnata non risulterebbe compreso nel credito

insinuato in sede fallimentare dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti in data

28.

maggio 2019 (cfr. doc. C).

Al contrario, come peraltro

opportunamente osservato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata,

gli ammontari notificati all’Ufficio fallimenti di __________ in data 28 maggio

2019.

“considerano sia i saldi ordinari dei periodi indicati, sia gli importi

rilevati in sede di revisione” (cfr. doc. A1).

Tale affermazione appare

corretta, come ben esplicitato dal dettagliato conteggio allegato al doc. 5D.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale reputa che la Cassa abbia debitamente

documentato l’ammontare del danno preteso.

2.7

Non

è del resto nemmeno ipotizzabile l’esistenza di speciali circostanze – che

d’altronde l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile – che

avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o

avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre

2008.

consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza

su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H

170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997.

consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della

società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi

se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della

loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi

la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

Nella fattispecie in esame, visti

i numerosi attestati di carenza beni emessi a nome della società,

rispettivamente il fallimento della stessa decretato il 25 marzo 2019, la Cassa

era legittimata ad agire nei confronti dell’insorgente.

A

seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la

Cassa ha proceduto fin dal mese di maggio 2013 a diffidare la società e, dal

mese di settembre 2013, ha avviato diverse procedure esecutive, che hanno

portato all’irrecuperabilità dei contributi.

In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente

nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H

277/01 del 29 agosto 2002).

Come

detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al

caso in esame.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto,

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza

federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).

In conclusione, visto quanto

sopra, avendo l’insorgente, quale ex amministratore della società, violato le

prescrizioni AVS per negligenza grave e non sussistendo nemmeno validi motivi

di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri

sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata.

Occorre, infine, rilevare che il

fatto che l’insorgente abbia nel frattempo interamente risarcito il debito

relativo ai contributi non soluti per gli anni 2014-2016 di cui alla precedente

procedura (basata sulla decisione del 31 ottobre 2018 e successiva decisione su

opposizione dell’8 febbraio 2019, cresciuta incontestata in giudicato) non è

rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti

debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STF H 270/03 del 28 giugno

2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).

2.8

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul

tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA,

in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata

la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado

il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate

modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto

prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura.

2.9

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti