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Decisione

31.2021.12

A ragione la Cassa ha chiesto all'assicurato, che è stato amministratore unico della società poi fallita, i contributi non soluti e le spese esecutive, a noram dell'art. 52 LAVS. Pretesa risarcitoria non è prescritta

11 ottobre 2021Italiano32 min

delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.12

cr

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(radiata da RC il 7

novembre 2019)

ritenuto in fatto

1.1. FA 1, con sede a __________, è

stata iscritta a Registro di commercio il 15 novembre 2010 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

A seguito dell’entrata in mora

della società con il pagamento dei contributi sono state intraprese, a partire

da settembre 2013, diverse procedure esecutive, sfociate in molteplici

attestati di carenza beni.

In data 31 ottobre 2018 la Cassa, constatato di avere subìto un

danno, ha tempestivamente emesso una prima decisione risarcitoria nei confronti

di RI 1 nella sua veste di ex amministratore unico della fallita FA 1, in

considerazione degli attestati di carenza beni emessi nei riguardi della

società, per gli importi dei contributi definitivi non versati relativi agli

anni dal 2014 al 2016, per complessivi CHF 24'560.10. Tale decisione è poi

stata integralmente confermata con decisione su opposizione dell’8 febbraio

2019, cresciuta in giudicato. Il danno in questione è stato, nel frattempo,

integralmente risarcito.

In data 29 maggio 2019 un credito di fr. 36'152.80 concernente gli

anni 2014-2017 è stato insinuato dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti di __________

(cfr. doc. A3).

La procedura di fallimento della

ditta, decretata il 25 marzo 2019, è stata definitivamente chiusa per mancanza

di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto (FUSC 7

giugno 2019) e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione

delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli

atti).

RI 1 è stato amministratore unico

della fallita FA 1 dal 17 maggio 2016. Al momento della sua entrata in carica

risultavano scoperti il conguaglio per il 2014, le mensilità da agosto a

dicembre 2015 e gli acconti da gennaio a marzo 2016.

1.2. In data 12 febbraio 2021 la Cassa

ha emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1, per

un importo di fr. 2'897.90, relativo a contributi non soluti per gli anni 2016

e 2017 e alle spese esecutive sopportate dalla Cassa per gli anni 2014-2016.

Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 15

aprile 2021.

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del

15 aprile 2021.

Egli ha sostanzialmente sostenuto che il danno alla Cassa sia

stato causato dalla società FA 1, radiata dal 7 novembre 2019, motivo per il

quale la pretesa di fr. 2'897.90, notificata la prima volta in data 12 febbraio

2021, appare tardiva.

L’insorgente ha poi sottolineato

di essere “stato chiamato a rifondere all’Istituto delle assicurazioni sociali

l’importo di fr. 36'152.80, tempestivamente notificato”, aggiungendo che “non

credo che l’art. 52 LAVS copra gli errori dell’ufficio dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, d’altra parte non vedo né capisco per quale ragione l’ex

amministratore dovrebbe rimanere responsabile “vita natural durante” degli

eventuali danni che vengono scoperti dopo la radiazione dell’ente giuridico

responsabile dell’eventuale danno” (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa la Cassa

ha postulato la reiezione del ricorso, riconfermando le argomentazioni esposte

nella decisione impugnata. La Cassa ha sottolineato il carattere tempestivo

dell’ulteriore pretesa risarcitoria stabilita a seguito della tassazione d’ufficio

del 20 dicembre 2018, emessa dopo la revisione effettuata dal Servizio

Ispettorato e concernente le riprese per gli anni 2013-2017, regolarmente

notificata per raccomandata alla società prima del fallimento (doc. III).

1.5. In data 15 giugno 2021 l’insorgente

ha rilevato che alla luce delle pubblicazioni (sul FUSC) che hanno determinato

la chiusura definitiva della FA 1 (dal 29 marzo 2019 in poi), la Cassa aveva

tutto il tempo per procedere alla notifica, ribadendone la mancanza di

tempestività (doc. VI).

1.6. Con osservazioni del 21 giugno 2021

la Cassa ha integralmente confermato quanto già esposto in sede di risposta di

causa, sottolineando che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021,

notificata entro il termine triennale di prescrizione rispetto alla data di

pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio della sospensione

della procedura di fallimento (21 maggio 2019), è tempestiva (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 decretato il 25 marzo

2019 e della successiva sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivi pubblicata sul FUSC in data 21 maggio 2019 (doc. 6), la Cassa ha rettamente chiesto in via

sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della società, in carica dal

2016, i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dovuti per gli anni 2016-2017.

2.2. In

sostanza il ricorrente ritiene prescritta la pretesa risarcitoria fatta valere dalla

Cassa con la decisione del 12 febbraio 2021.

L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05

del 23 novembre 2006).

Dal

1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il

diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del

Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che

dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si

prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del

danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è

stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il

credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS

ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a

questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una

simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando

la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via

di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione

con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua

estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha

adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà

adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

In caso di fallimento

invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,

quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di

regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro

soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è

venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV

Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari

circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria

quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del

fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto

riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

Precedentemente al fallimento,

come detto, il momento della conoscenza del danno può

avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante

un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a

determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241

consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Questi

principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la

decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di

conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza

di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la

pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per

cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento

inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato

confermato dall’Alta Corte nella DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche

Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV

Nr. 23).

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data

d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a

conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento

o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha

avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto

riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino

al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52

AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC

1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23

luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è

opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore

di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave

le prescrizioni legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag.

116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti

dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali

concernenti la procedura di risarcimento.

L’art.

49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che

regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il

nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si

applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora

sopravvenuta la prescrizione.”.

2.3. Nella fattispecie in esame, l’insorgente

eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio di fr. 2'897.90

fatto valere dalla Cassa, adducendo che lo stesso è stato “insinuato,

notificato, comunicato la prima volta il 12 febbraio 2021”, momento nel

quale “la debitrice FA 1 non esiste più, è ormai radiata dal 7 novembre 2019” (doc.

I).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può che confermare la tempestività della pretesa risarcitoria

fatta valere dalla Cassa, posto che l’insorgenza di questo ulteriore danno

(rispetto a quello già saldato ed oggetto della decisione risarcitoria del 31

ottobre 2018, cresciuta in giudicato con decisione su opposizione dell’8

febbraio 2019) si è realizzata con la pubblicazione della sospensione della

procedura di fallimento per mancanza di attivo sul FUSC del 21 maggio 2019

(cfr. doc. 6; consid. 2.1.).

Come accennato (cfr. consid.

2.2.), infatti, nel caso di sospensione della procedura di fallimento per

mancanza di attivi ex art. 230 LEF la Cassa ha conoscenza del danno con la

pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per

cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento

inizia a decorrere.

È pertanto a torto che

l’insorgente pretende che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021 non

rispetta il periodo di prescrizione di 3 anni (applicabile visto che il termine

di prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al

31 dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in

vigore il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020).

In questo senso a ragione la

Cassa con la risposta ha addotto che “ritenuto come la sospensione della

procedura di fallimento, decretata il 26 marzo 2019, sia stata pubblicata sul

Foglio Ufficiale svizzero di commercio in data 21 maggio 2019, la Cassa aveva

tempo sino al 21 maggio 2022 per attivare un’ulteriore azione risarcitoria nei

confronti del signor RI 1 per il danno aggiuntivo” (doc. III).

La

decisione risarcitoria, datata 12 febbraio 2021, è pertanto tempestiva.

Da rilevare, inoltre, come anche

il termine assoluto di 10 anni ex art. 60 cpv. 1 CO – secondo cui l’azione di

risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il

danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in

ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è

cessato - risulta ampiamente rispettato, l’insorgente essendo entrato in carica

quale amministratore unico nel mese di maggio 2016 e in ogni caso il

risarcimento chiesto dalla Cassa con decisione del 12 febbraio 2021 avendo ad

oggetto contributi e spese non soluti relativamente agli anni 2014-2017.

2.4. L’insorgente ha pure obiettato di

avere già risarcito alla Cassa l’importo di fr. 36'152.80, “tempestivamente

notificato”, ritenendo di non potere più essere considerato responsabile a vita

degli eventuali danni scoperti dalla Cassa dopo la radiazione dell’ente

giuridico che ha causato l’eventuale danno (doc. I).

A tale proposito, occorre

innanzitutto precisare che non è dato capire che cosa intenda l’assicurato

allorquando sostiene di “essere già stato chiamato a rifondere l’importo di fr.

36’152.80” – che costituisce l’importo del credito contributivo (e non

risarcitorio) insinuato dalla Cassa nel fallimento della FA 1 relativo ai

contributi 2014-2017 (cfr. doc. A3) - quando si consideri che egli, come

ricordato sopra (cfr. consid. 1.1.), ha risarcito in precedenza, sulla base

della decisione del 31 ottobre 2018, l’importo di fr. 24'560.10 quale danno per

il mancato pagamento dei contributi degli anni 2014-2016.

Diversa è, invece, la pretesa

risarcitoria di fr. 2’897.90 fatta valere dalla Cassa con la decisione su

opposizione qui impugnata, la quale concerne un danno ulteriore, di cui la

Cassa è venuta a conoscenza solo a seguito di un conteggio di revisione e che

non avrebbe potuto per forza di cose essere conosciuto prima.

Con la decisione del 12 febbraio

2021, difatti, la Cassa ha chiesto all’insorgente il risarcimento dell’importo

di fr. 2'897.90 relativo alle spese esecutive scaturite dal mancato pagamento

dei contributi degli anni 2014-2016, oggetto della precedente procedura, nonché

Fatti

i contributi non soluti sulle riprese salariali relative agli anni 2016-2017

(anch’essi insinuati dalla Cassa in sede fallimentare, come meglio esposto al

consid. 2.6.).

Ora, la richiesta di risarcimento

delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente

in data 11 marzo 2019, non avrebbe evidentemente potuto essere effettuata prima

di questa data (e certamente non al momento della decisione del 31 ottobre

2018), come preteso, a torto, dall’insorgente.

Quanto ai contributi non soluti

per gli anni 2016-2017, occorre rilevare che gli stessi sono stati stabiliti

solo a seguito delle riprese salariali effettuate tramite il conteggio di

revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017, oggetto della

tassazione di ufficio del 20 dicembre 2018, per un importo di fr. 11'239 (cfr.

doc. A2). A seguito del mancato pagamento di tale fattura da parte della

società, la Cassa, secondo la procedura ordinaria, ha dapprima emesso una

diffida in data 31 gennaio 2019, seguita da una domanda di esecuzione in data

11 marzo 2019 (cfr. doc. 5D). Solo a seguito del fallimento della società, la

Cassa ha, infine, rettamente, in applicazione del principio di sussidiarietà

(cfr. consid. 2.1.) chiesto il risarcimento del danno all’insorgente, nella sua

veste di ex amministratore unico, relativamente solo agli anni 2016-2017 nei

quali egli aveva assunto tale carica.

A

tale riguardo, va sottolineato che conformemente alla giurisprudenza federale,

la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle

pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del

fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora

quale organo (STF H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STF H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004

consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di

ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia

dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte

dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue

dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se

l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera – come

nel caso in esame - con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e

informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua

responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa

salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).

Anche da questo profilo l’agire della Cassa risulta corretto.

2.5. Neppure merita accoglimento l’altra

obiezione sollevata dall’insorgente, ossia che responsabile del danno verso la

Cassa sarebbe la società FA 1 e non RI 1, motivo per il quale la pretesa

risarcitoria andava notificata in tempo utile al debitore prima del suo

fallimento.

Dagli atti emerge, infatti, che

il conteggio di revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017

(all’origine delle riprese salariali sulle quali sono stati stabiliti i

contributi non soluti per gli anni 2016-2017) è stato allegato alla decisione

di tassazione d’ufficio del 20 dicembre 2018, munita dei mezzi di diritto (cfr.

doc. A1), inviata per raccomandata in data 20 dicembre 2018 alla società FA 1

(cfr. doc. A2) unitamente alla relativa fattura di fr. 11'239.

Questa circostanza rende la critica ricorsuale del tutto priva di

fondamento.

Va, per il resto, ricordato che

il fatto che la società non abbia saldato il proprio debito contributivo e che

nei suoi confronti sia stato poi decretato il fallimento, ha fatto nascere la

responsabilità sussidiaria dell’ex amministratore (cfr. consid. 2.1.).

2.6. Quanto

al danno di complessivi fr. 2’897.90 fatto valere nei confronti del ricorrente,

il TCA ne constata la fondatezza, essendo costituito da contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2016-2017 dopo riprese salariali

derivanti da un rapporto di revisione del 20 dicembre 2018, nonché dalle spese

esecutive sopportate dalla Cassa per il recupero dei contributi non soluti per

gli anni 2014-2016.

Al riguardo, va infatti ricordato

che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF

H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3

inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Il TCA non ha motivo per discostarsi dall’ammontare preteso in

risarcimento dalla Cassa, risultante dal conteggio allegato alla decisione di

risarcimento (cfr. doc. 1 e allegati).

L’insorgente, del resto, non ha apportato prove che possano

mettere in dubbio l’ammontare del danno richiesto dalla Cassa.

Va, peraltro, rilevato che, come indicato dalla Cassa nella

decisione su opposizione impugnata, le informazioni necessarie per

l’allestimento del rapporto di revisione sono state fornite dall’insorgente

stesso (cfr. doc. A1).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In tale ottica, non può essere

seguito l’insorgente laddove sostiene che l’importo del danno di fr. 2'897.90

oggetto della decisione impugnata non risulterebbe compreso nel credito

insinuato in sede fallimentare dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti in data

28.

maggio 2019 (cfr. doc. C).

Al contrario, come peraltro

opportunamente osservato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata,

gli ammontari notificati all’Ufficio fallimenti di __________ in data 28 maggio

2019.

“considerano sia i saldi ordinari dei periodi indicati, sia gli importi

rilevati in sede di revisione” (cfr. doc. A1).

Tale affermazione appare

corretta, come ben esplicitato dal dettagliato conteggio allegato al doc. 5D.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale reputa che la Cassa abbia debitamente

documentato l’ammontare del danno preteso.

2.7

Non

è del resto nemmeno ipotizzabile l’esistenza di speciali circostanze – che

d’altronde l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile – che

avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o

avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre

2008.

consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza

su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997.

consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della

società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi

se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della

loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi

la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

Nella fattispecie in esame, visti

i numerosi attestati di carenza beni emessi a nome della società,

rispettivamente il fallimento della stessa decretato il 25 marzo 2019, la Cassa

era legittimata ad agire nei confronti dell’insorgente.

A

seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la

Cassa ha proceduto fin dal mese di maggio 2013 a diffidare la società e, dal

mese di settembre 2013, ha avviato diverse procedure esecutive, che hanno

portato all’irrecuperabilità dei contributi.

In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente

nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come

detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva

tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al

caso in esame.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto,

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza

federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).

In conclusione, visto quanto

sopra, avendo l’insorgente, quale ex amministratore della società, violato le

prescrizioni AVS per negligenza grave e non sussistendo nemmeno validi motivi

di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri

sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata.

Occorre, infine, rilevare che il

fatto che l’insorgente abbia nel frattempo interamente risarcito il debito

relativo ai contributi non soluti per gli anni 2014-2016 di cui alla precedente

procedura (basata sulla decisione del 31 ottobre 2018 e successiva decisione su

opposizione dell’8 febbraio 2019, cresciuta incontestata in giudicato) non è

rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti

debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STF H 270/03 del 28 giugno

2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).

2.8

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul

tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA,

in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata

la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado

il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate

modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto

prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura.

2.9

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti