31.2021.12
A ragione la Cassa ha chiesto all'assicurato, che è stato amministratore unico della società poi fallita, i contributi non soluti e le spese esecutive, a noram dell'art. 52 LAVS. Pretesa risarcitoria non è prescritta
11 ottobre 2021Italiano32 min
delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.12
cr
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(radiata da RC il 7
novembre 2019)
ritenuto in fatto
1.1. FA 1, con sede a __________, è
stata iscritta a Registro di commercio il 15 novembre 2010 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
A seguito dell’entrata in mora
della società con il pagamento dei contributi sono state intraprese, a partire
da settembre 2013, diverse procedure esecutive, sfociate in molteplici
attestati di carenza beni.
In data 31 ottobre 2018 la Cassa, constatato di avere subìto un
danno, ha tempestivamente emesso una prima decisione risarcitoria nei confronti
di RI 1 nella sua veste di ex amministratore unico della fallita FA 1, in
considerazione degli attestati di carenza beni emessi nei riguardi della
società, per gli importi dei contributi definitivi non versati relativi agli
anni dal 2014 al 2016, per complessivi CHF 24'560.10. Tale decisione è poi
stata integralmente confermata con decisione su opposizione dell’8 febbraio
2019, cresciuta in giudicato. Il danno in questione è stato, nel frattempo,
integralmente risarcito.
In data 29 maggio 2019 un credito di fr. 36'152.80 concernente gli
anni 2014-2017 è stato insinuato dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti di __________
(cfr. doc. A3).
La procedura di fallimento della
ditta, decretata il 25 marzo 2019, è stata definitivamente chiusa per mancanza
di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto (FUSC 7
giugno 2019) e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione
delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli
atti).
RI 1 è stato amministratore unico
della fallita FA 1 dal 17 maggio 2016. Al momento della sua entrata in carica
risultavano scoperti il conguaglio per il 2014, le mensilità da agosto a
dicembre 2015 e gli acconti da gennaio a marzo 2016.
1.2. In data 12 febbraio 2021 la Cassa
ha emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1, per
un importo di fr. 2'897.90, relativo a contributi non soluti per gli anni 2016
e 2017 e alle spese esecutive sopportate dalla Cassa per gli anni 2014-2016.
Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 15
aprile 2021.
1.3. Con tempestivo ricorso del 17
maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del
15 aprile 2021.
Egli ha sostanzialmente sostenuto che il danno alla Cassa sia
stato causato dalla società FA 1, radiata dal 7 novembre 2019, motivo per il
quale la pretesa di fr. 2'897.90, notificata la prima volta in data 12 febbraio
2021, appare tardiva.
L’insorgente ha poi sottolineato
di essere “stato chiamato a rifondere all’Istituto delle assicurazioni sociali
l’importo di fr. 36'152.80, tempestivamente notificato”, aggiungendo che “non
credo che l’art. 52 LAVS copra gli errori dell’ufficio dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, d’altra parte non vedo né capisco per quale ragione l’ex
amministratore dovrebbe rimanere responsabile “vita natural durante” degli
eventuali danni che vengono scoperti dopo la radiazione dell’ente giuridico
responsabile dell’eventuale danno” (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa la Cassa
ha postulato la reiezione del ricorso, riconfermando le argomentazioni esposte
nella decisione impugnata. La Cassa ha sottolineato il carattere tempestivo
dell’ulteriore pretesa risarcitoria stabilita a seguito della tassazione d’ufficio
del 20 dicembre 2018, emessa dopo la revisione effettuata dal Servizio
Ispettorato e concernente le riprese per gli anni 2013-2017, regolarmente
notificata per raccomandata alla società prima del fallimento (doc. III).
1.5. In data 15 giugno 2021 l’insorgente
ha rilevato che alla luce delle pubblicazioni (sul FUSC) che hanno determinato
la chiusura definitiva della FA 1 (dal 29 marzo 2019 in poi), la Cassa aveva
tutto il tempo per procedere alla notifica, ribadendone la mancanza di
tempestività (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 21 giugno 2021
la Cassa ha integralmente confermato quanto già esposto in sede di risposta di
causa, sottolineando che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021,
notificata entro il termine triennale di prescrizione rispetto alla data di
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio della sospensione
della procedura di fallimento (21 maggio 2019), è tempestiva (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 decretato il 25 marzo
2019 e della successiva sospensione della procedura di fallimento per mancanza
di attivi pubblicata sul FUSC in data 21 maggio 2019 (doc. 6), la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della società, in carica dal
2016, i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dovuti per gli anni 2016-2017.
2.2. In
sostanza il ricorrente ritiene prescritta la pretesa risarcitoria fatta valere dalla
Cassa con la decisione del 12 febbraio 2021.
L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05
del 23 novembre 2006).
Dal
1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il
diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che
dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del
danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è
stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il
credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a
questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una
simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando
la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via
di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione
con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua
estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha
adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà
adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
In caso di fallimento
invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,
quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di
regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro
soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è
venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV
Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari
circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria
quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del
fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto
riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza
di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al fallimento,
come detto, il momento della conoscenza del danno può
avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a
determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241
consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Questi
principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la
decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di
conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza
di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la
pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per
cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento
inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato
confermato dall’Alta Corte nella DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche
Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV
Nr. 23).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a
conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento
o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha
avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto
riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino
al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52
AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC
1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23
luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è
opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore
di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave
le prescrizioni legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag.
116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti
dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali
concernenti la procedura di risarcimento.
L’art.
49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che
regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il
nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si
applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora
sopravvenuta la prescrizione.”.
2.3. Nella fattispecie in esame, l’insorgente
eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio di fr. 2'897.90
fatto valere dalla Cassa, adducendo che lo stesso è stato “insinuato,
notificato, comunicato la prima volta il 12 febbraio 2021”, momento nel
quale “la debitrice FA 1 non esiste più, è ormai radiata dal 7 novembre 2019” (doc.
I).
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non può che confermare la tempestività della pretesa risarcitoria
fatta valere dalla Cassa, posto che l’insorgenza di questo ulteriore danno
(rispetto a quello già saldato ed oggetto della decisione risarcitoria del 31
ottobre 2018, cresciuta in giudicato con decisione su opposizione dell’8
febbraio 2019) si è realizzata con la pubblicazione della sospensione della
procedura di fallimento per mancanza di attivo sul FUSC del 21 maggio 2019
(cfr. doc. 6; consid. 2.1.).
Come accennato (cfr. consid.
2.2.), infatti, nel caso di sospensione della procedura di fallimento per
mancanza di attivi ex art. 230 LEF la Cassa ha conoscenza del danno con la
pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per
cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento
inizia a decorrere.
È pertanto a torto che
l’insorgente pretende che la decisione risarcitoria del 12 febbraio 2021 non
rispetta il periodo di prescrizione di 3 anni (applicabile visto che il termine
di prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al
31 dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in
vigore il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020).
In questo senso a ragione la
Cassa con la risposta ha addotto che “ritenuto come la sospensione della
procedura di fallimento, decretata il 26 marzo 2019, sia stata pubblicata sul
Foglio Ufficiale svizzero di commercio in data 21 maggio 2019, la Cassa aveva
tempo sino al 21 maggio 2022 per attivare un’ulteriore azione risarcitoria nei
confronti del signor RI 1 per il danno aggiuntivo” (doc. III).
La
decisione risarcitoria, datata 12 febbraio 2021, è pertanto tempestiva.
Da rilevare, inoltre, come anche
il termine assoluto di 10 anni ex art. 60 cpv. 1 CO – secondo cui l’azione di
risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in
ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è
cessato - risulta ampiamente rispettato, l’insorgente essendo entrato in carica
quale amministratore unico nel mese di maggio 2016 e in ogni caso il
risarcimento chiesto dalla Cassa con decisione del 12 febbraio 2021 avendo ad
oggetto contributi e spese non soluti relativamente agli anni 2014-2017.
2.4. L’insorgente ha pure obiettato di
avere già risarcito alla Cassa l’importo di fr. 36'152.80, “tempestivamente
notificato”, ritenendo di non potere più essere considerato responsabile a vita
degli eventuali danni scoperti dalla Cassa dopo la radiazione dell’ente
giuridico che ha causato l’eventuale danno (doc. I).
A tale proposito, occorre
innanzitutto precisare che non è dato capire che cosa intenda l’assicurato
allorquando sostiene di “essere già stato chiamato a rifondere l’importo di fr.
36’152.80” – che costituisce l’importo del credito contributivo (e non
risarcitorio) insinuato dalla Cassa nel fallimento della FA 1 relativo ai
contributi 2014-2017 (cfr. doc. A3) - quando si consideri che egli, come
ricordato sopra (cfr. consid. 1.1.), ha risarcito in precedenza, sulla base
della decisione del 31 ottobre 2018, l’importo di fr. 24'560.10 quale danno per
il mancato pagamento dei contributi degli anni 2014-2016.
Diversa è, invece, la pretesa
risarcitoria di fr. 2’897.90 fatta valere dalla Cassa con la decisione su
opposizione qui impugnata, la quale concerne un danno ulteriore, di cui la
Cassa è venuta a conoscenza solo a seguito di un conteggio di revisione e che
non avrebbe potuto per forza di cose essere conosciuto prima.
Con la decisione del 12 febbraio
2021, difatti, la Cassa ha chiesto all’insorgente il risarcimento dell’importo
di fr. 2'897.90 relativo alle spese esecutive scaturite dal mancato pagamento
dei contributi degli anni 2014-2016, oggetto della precedente procedura, nonché
Fatti
i contributi non soluti sulle riprese salariali relative agli anni 2016-2017
(anch’essi insinuati dalla Cassa in sede fallimentare, come meglio esposto al
consid. 2.6.).
Ora, la richiesta di risarcimento
delle spese esecutive causate dalla precedente procedura, registrate contabilmente
in data 11 marzo 2019, non avrebbe evidentemente potuto essere effettuata prima
di questa data (e certamente non al momento della decisione del 31 ottobre
2018), come preteso, a torto, dall’insorgente.
Quanto ai contributi non soluti
per gli anni 2016-2017, occorre rilevare che gli stessi sono stati stabiliti
solo a seguito delle riprese salariali effettuate tramite il conteggio di
revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017, oggetto della
tassazione di ufficio del 20 dicembre 2018, per un importo di fr. 11'239 (cfr.
doc. A2). A seguito del mancato pagamento di tale fattura da parte della
società, la Cassa, secondo la procedura ordinaria, ha dapprima emesso una
diffida in data 31 gennaio 2019, seguita da una domanda di esecuzione in data
11 marzo 2019 (cfr. doc. 5D). Solo a seguito del fallimento della società, la
Cassa ha, infine, rettamente, in applicazione del principio di sussidiarietà
(cfr. consid. 2.1.) chiesto il risarcimento del danno all’insorgente, nella sua
veste di ex amministratore unico, relativamente solo agli anni 2016-2017 nei
quali egli aveva assunto tale carica.
A
tale riguardo, va sottolineato che conformemente alla giurisprudenza federale,
la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle
pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del
fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora
quale organo (STF H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STF H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004
consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di
ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia
dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte
dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue
dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se
l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera – come
nel caso in esame - con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e
informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua
responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa
salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,
RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).
Anche da questo profilo l’agire della Cassa risulta corretto.
2.5. Neppure merita accoglimento l’altra
obiezione sollevata dall’insorgente, ossia che responsabile del danno verso la
Cassa sarebbe la società FA 1 e non RI 1, motivo per il quale la pretesa
risarcitoria andava notificata in tempo utile al debitore prima del suo
fallimento.
Dagli atti emerge, infatti, che
il conteggio di revisione del 20 dicembre 2018 concernente gli anni 2013-2017
(all’origine delle riprese salariali sulle quali sono stati stabiliti i
contributi non soluti per gli anni 2016-2017) è stato allegato alla decisione
di tassazione d’ufficio del 20 dicembre 2018, munita dei mezzi di diritto (cfr.
doc. A1), inviata per raccomandata in data 20 dicembre 2018 alla società FA 1
(cfr. doc. A2) unitamente alla relativa fattura di fr. 11'239.
Questa circostanza rende la critica ricorsuale del tutto priva di
fondamento.
Va, per il resto, ricordato che
il fatto che la società non abbia saldato il proprio debito contributivo e che
nei suoi confronti sia stato poi decretato il fallimento, ha fatto nascere la
responsabilità sussidiaria dell’ex amministratore (cfr. consid. 2.1.).
2.6. Quanto
al danno di complessivi fr. 2’897.90 fatto valere nei confronti del ricorrente,
il TCA ne constata la fondatezza, essendo costituito da contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2016-2017 dopo riprese salariali
derivanti da un rapporto di revisione del 20 dicembre 2018, nonché dalle spese
esecutive sopportate dalla Cassa per il recupero dei contributi non soluti per
gli anni 2014-2016.
Al riguardo, va infatti ricordato
che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF
H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3
inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione
(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370).
Il TCA non ha motivo per discostarsi dall’ammontare preteso in
risarcimento dalla Cassa, risultante dal conteggio allegato alla decisione di
risarcimento (cfr. doc. 1 e allegati).
L’insorgente, del resto, non ha apportato prove che possano
mettere in dubbio l’ammontare del danno richiesto dalla Cassa.
Va, peraltro, rilevato che, come indicato dalla Cassa nella
decisione su opposizione impugnata, le informazioni necessarie per
l’allestimento del rapporto di revisione sono state fornite dall’insorgente
stesso (cfr. doc. A1).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In tale ottica, non può essere
seguito l’insorgente laddove sostiene che l’importo del danno di fr. 2'897.90
oggetto della decisione impugnata non risulterebbe compreso nel credito
insinuato in sede fallimentare dalla Cassa presso l’Ufficio fallimenti in data
28.
maggio 2019 (cfr. doc. C).
Al contrario, come peraltro
opportunamente osservato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata,
gli ammontari notificati all’Ufficio fallimenti di __________ in data 28 maggio
2019.
“considerano sia i saldi ordinari dei periodi indicati, sia gli importi
rilevati in sede di revisione” (cfr. doc. A1).
Tale affermazione appare
corretta, come ben esplicitato dal dettagliato conteggio allegato al doc. 5D.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale reputa che la Cassa abbia debitamente
documentato l’ammontare del danno preteso.
2.7
Non
è del resto nemmeno ipotizzabile l’esistenza di speciali circostanze – che
d’altronde l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile – che
avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o
avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre
2008.
consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza
su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio
1997.
consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della
società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza
del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00
del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi
se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della
loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi
la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
Nella fattispecie in esame, visti
i numerosi attestati di carenza beni emessi a nome della società,
rispettivamente il fallimento della stessa decretato il 25 marzo 2019, la Cassa
era legittimata ad agire nei confronti dell’insorgente.
A
seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la
Cassa ha proceduto fin dal mese di maggio 2013 a diffidare la società e, dal
mese di settembre 2013, ha avviato diverse procedure esecutive, che hanno
portato all’irrecuperabilità dei contributi.
In
queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società
erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo
periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve
essere riconosciuta.
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente
nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Come
detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva
tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al
caso in esame.
In
questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società
giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto,
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza
federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).
In conclusione, visto quanto
sopra, avendo l’insorgente, quale ex amministratore della società, violato le
prescrizioni AVS per negligenza grave e non sussistendo nemmeno validi motivi
di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri
sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata.
Occorre, infine, rilevare che il
fatto che l’insorgente abbia nel frattempo interamente risarcito il debito
relativo ai contributi non soluti per gli anni 2014-2016 di cui alla precedente
procedura (basata sulla decisione del 31 ottobre 2018 e successiva decisione su
opposizione dell’8 febbraio 2019, cresciuta incontestata in giudicato) non è
rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti
debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche
importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per
questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52
LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul
punto STF H 270/03 del 28 giugno
2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).
2.8
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul
tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA,
in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata
la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale
necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento
di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi
del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado
il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate
modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto
prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di
procedura.
2.9
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti