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Decisione

31.2021.15

Responsabilià del datore di lavoro ex. art. 52 LAVS. Ruolo di amministratore con relativi doveri. Nessun obbligo della Cassa di accettare una cessione di credito in luogo dei contributi insoluti

8 novembre 2021Italiano40 min

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.15

jv/sc

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto, in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________

(precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 7

settembre 2011 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha ricoperto la

carica di presidente con firma individuale dal 28 agosto 2018 e quella di

amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale, dal 2 gennaio

2019 fino al fallimento della società (cfr. doc. 5 e scritto del 4 dicembre

2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3).

1.2. La

società, che gestiva l’esercizio pubblico __________ (ora __________), è stata

affiliata in qualità di datrice di lavoro alla CO 1 (di seguito: Cassa) dal 10

aprile 2017 al 17 novembre 2020 (cfr. I, III +1 e doc. 2).

A partire dal 1. gennaio 2019,

fatta eccezione per l’acconto di febbraio 2019, la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidare la società e, a partire dall’acconto del mese di

maggio 2019, precettarla (cfr. docc. 2 e 3).

In data 20 aprile 2020

l’Ufficio esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa cinque

attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo

contributivo maggio-settembre 2019 (doc. 6).

Con decreto del 16 novembre

2020 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della

società con effetto a far tempo dal 17 novembre 2020 (cfr. doc. 5 e

pubblicazione nel FUSC del 20 novembre 2020).

1.3. Constatato di aver subito un

danno, con decisione del 16 marzo 2021 (doc. 2), confermata integralmente con

decisione su opposizione del 18 maggio 2021 (cfr. III+I), la Cassa ha chiesto a

RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 23'395.25 per

contributi paritetici non soluti dalla società per l’anno 2019.

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite la RA 1 (cfr. procura, doc. B), ha impugnato la suddetta decisione su

opposizione postulandone l’annullamento. L’insorgente asserisce che “di

fatto la gestione del personale, unitamente al versamento dei contributi

derivanti, era stata delegata a parti terze e non personalmente gestita

dall’amministratore”, soggiungendo “di aver lecitamente adempiuto agli

obblighi e doveri derivanti la responsabilità del suo incarico e ribadisce che nessuna

negligenza intenzionale gli è imputabile considerato che tutte le azioni

risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni

con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

desiderava salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti

di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il

successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed

aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”

Inoltre, il ricorrente rimprovera

alla Cassa di aver rifiutato l’offerta della società di cessione (parziale) di

un credito, a tacitazione del saldo contributivo, ritenendo che tale

comportamento configuri una “reale concolpa nel danno oggi cagionato”.

Pertanto, così il ricorrente, “egli

non può essere ritenuto responsabile del danno rivendicato dalla cassa di

compensazione, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione

intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza e come

datore di lavoro, ciò in considerazione delle misure osservate. Le continue

proposte risolutive a tacitazione del credito […] mostrano come,

periodicamente, lo stesso abbia sempre agito per gli affari principali della

società, informandosi sia sull’andamento dell’azienda, sia sui diversi provvedimenti

atti a correggere la situazione morosa.”

1.5. Con risposta di causa – oltre

a comunicare al TCA di non aver avviato procedure di risarcimento contro altre

persone ma, al contempo, prospettando al ricorrente un’ulteriore decisione di

risarcimento ex art. 52 LAVS per l’anno 2020 – la Cassa, con argomentazioni di

cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito, si è confermata nelle

proprie allegazioni e, osservato come il ricorrente abbia sostanzialmente

riproposto le medesime argomentazioni sviluppate in sede di opposizione (ad

eccezione dell’asserzione secondo cui “di fatto la gestione del personale,

unitamente al versamento dei contributi derivanti, era stata delegata a parti

terze e non personalmente gestita dall’amministratore”), postula la

reiezione del ricorso.

1.6. Il 13 luglio 2021 questo

Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della Cassa al ricorrente,

ha concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri

mezzi di prova (VI). Entrambe le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso di specie, come

da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,

prima, e della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale

amministratore unico con diritto di firma individuale; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il

risarcimento del danno ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato

che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1;

STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag.

104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), il danno, per complessivi fr. 23'395.25, è costituito

dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2019 per

fr. 22'595.25 (cfr. attestati di carenza beni, doc. 6) e di fr. 800 per il

conteggio complementare, quest’ultimo resosi necessario a causa dei mancati

versamenti a tacitazione dei contributi paritetici dovuti (cfr. dettaglio

mensile dei contributi per l’anno 2019, doc. 6).

L’importo complessivo, peraltro

rimasto incontestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere

adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.

41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli

interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del

danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che, avendo

l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione

del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di

contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno

richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995, pag. 397

che rinvia alla RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b).

In concreto, lo si ribadisce,

il ricorrente non ha contestato l’importo del danno, anzi (cfr. scritto del 4

dicembre 2020 del ricorrente, doc. 3, secondo cui: “La FA 1 non ha mai

contestato le fatture da Voi ricevute, né mai con alcun artificio, o falsa

dichiarazione, rappresentato questioni o fatti, che avrebbero potuto indurre in

errore chiunque, al fine di trarne un proprio indebito profitto.”).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora al datore di lavoro

far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei

cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati.

2.6. Costituisce motivo di

giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3;

STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui

il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei

contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7. Va innanzitutto rilevato che

accettando il mandato dapprima di presidente del consiglio di amministrazione

ed in seguito di amministratore unico – sempre con diritto di firma individuale

– di una società anonima che gestiva un esercizio pubblico (cfr. considd. 1.1.

e 1.2.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal

salario dei dipendenti e a versarli alle casse di compensazione come previsto

dalla legge. Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad

ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio

informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli

affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del

8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99

dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della

norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Al ricorrente incombeva dunque l’obbligo

di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa

omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5.), una grave violazione del

dovere di diligenza di un organo societario. RI 1 non poteva, nella sua veste

di amministratore unico, (auto)limitarsi nel delegare ad imprecisati terzi il

suo dovere di vigilare affinché i contributi paritetici venissero regolarmente

pagati. All’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo

segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a

qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione ricoperta.

2.7.1. Il

ricorrente asserisce che di fatto la gestione del personale, unitamente al

versamento dei contributi derivanti, era, come accennato, stata delegata a terzi

e non personalmente gestita dall’amministratore. Per quel che è dato di capire,

il ricorrente ne desume un’esenzione dall’applicazione dell’art. 52 LAVS.

Richiamata

la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), tale tesi non conforta certo la

posizione del ricorrente, giacché, come già sancito dall’Alta Corte, è precipuo

dovere dell’amministratore, tra l’altro, intervenire affinché i contributi

vengano regolarmente versati; in caso contrario si legittimerebbe la figura

dell’uomo di paglia, cosa palesemente in contrasto con la ratio dell’art. 716a

cpv. 1 CO). In particolare, l’amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della

stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA

31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza

grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione

della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In

tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna

per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche

STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2. e ivi

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996

nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società

quali organi di fatto non scarica l’amministratore formale dalle sue

responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9.). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

Alla

luce di quanto precede, l’asserzione, peraltro non minimamente sostanziata, secondo

cui la gestione dei pagamenti fosse stata affidata a terzi non solo non soccorre

l’insorgente, ma, anzi, ne pregiudica ulteriormente la posizione, poiché egli

ammette di non aver avuto alcuna vigilanza sull’operato di questi terzi,

ledendo dunque i precipui doveri di cui è gravato in forza dell’art. 716a cpv.

1 cifra 5 CO. L’organo, infatti deve prestare attenzione particolare alla

scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti

della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in

instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Qualora il ricorrente

avesse avuto il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

questi presunti terzi, egli avrebbe dovuto intervenire affinché le prescrizioni

in materia venissero rispettate.

Per

completezza, nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un’esclusiva gestione

della società da parte di terzi (le cui generalità egli si è tuttavia rifiutato

di indicare), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l’art. 759

cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione

del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti

responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la

giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000,

consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti

per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di

una negligenza grave.

Ne

consegue che bisogna forzatamente seguire la Cassa quando asserisce che la

circostanza secondo cui il ricorrente abbia delegato a terzi il pagamento dei

contributi non è sufficiente a liberarlo (cfr. risposta di causa, Ad 1, V). Il

comportamento dell’insorgente, lo si ribadisce, configura negligenza grave.

2.7.2. Il

ricorrente asserisce, in seconda battuta, “di aver lecitamente adempiuto

agli obblighi e doveri derivanti la sua responsabilità del suo incarico,

negando negligenza intenzionale (recte: negligenza grave, risp., intenzionalità)

gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate

alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori;

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava

salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro,

temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo

ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato

irrimediabilmente una situazione precaria.”.

Ora,

ancora prima di verificare eventuali motivi di giustificazione e di discolpa

(cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale non può prescindere dal rilevare la

palese contraddizione tra quanto riportato sopra e l’asserzione secondo cui la

gestione dei versamenti dei contributi paritetici fosse stata delegata a non

precisati terzi (cfr. consid. 2.7.1.): da una parte il ricorrente sostiene di

aver delegato integralmente la gestione dei versamenti dei contributi

paritetici ad imprecisati terzi (circostanza da cui egli, come visto [cfr.

consid. 2.7.1.], erroneamente ne desume il non assoggettamento alla

responsabilità ex art. 52 LAVS), dall’altra asserisce di aver procrastinato

Considerandi

volontariamente i pagamenti dei contributi paritetici per tutelare la società e

trovare soluzioni con i creditori. Delle due una: o egli sapeva della

situazione relativa ai contributi paritetici versati oppure egli ne ignorava la

problematica avendola delegata a terzi.

In

concreto, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della

Cassa (rimaste incontestate dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo

di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l’affiliazione della società,

quale datrice di lavoro, presso la Cassa vi erano stati occasionali mancati

pagamenti a cui hanno fatto seguito diffide (cfr. III 1, pag. 2). Nel 2019 il

mancato versamento dei contributi paritetici si era cronicizzato, ciò che ha

comportato, oltre ad ulteriori diffide, l’avvio di diverse procedure esecutive

confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l’anno successivo (cfr.

doc. 6).

La

Cassa prospetta altresì l’emissione un’altra decisione di risarcimento ex art.

52.

LAVS per l’anno 2020 a carico dell’insorgente. Tale decisione, asserisce la

Cassa, non è stata ancora emessa poiché non è stata fatta pervenire la relativa

dichiarazione dei salari e non è stato fatto alcun versamento per questo

periodo (fino alla cessazione dell’attività per fallimento nel novembre 2020,

cfr. consid. 1.2.). Pertanto, nell’intervallo temporale da maggio 2019 fino al

17.

novembre 2020 il differimento dei versamenti dei contributi paritetici era

divenuto sistematico, cronico fino a fermarsi completamente.

In simili circostanze, non si

può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un’azienda che ha per lungo

tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i

propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha

dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi

due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

Conseguentemente,

questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.

Visto

quanto asserito dall’insorgente, ovvero che la procrastinazione del versamento

dei contributi paritetici sarebbe servita a salvaguardare la ditta e i

dipendenti (cfr. consid. 2.7.2. in initio), va verificato se vi siano dei

motivi di giustificazione secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6.).

In

concreto, fin dall’inizio dell’affiliazione nel 2017 vi sono stati i primi

differimenti per il pagamento dei contributi paritetici che hanno comportato le

relative diffide di pagamento per i mesi di agosto, settembre e dicembre,

ovvero per un terzo dell’anno contabile (cfr. III 1, decisione su opposizione

del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2017, doc. 6;

cfr. anche consid. 1.2.). La situazione non è migliorata granché nel 2018, con

ulteriori differimenti, con conseguenti diffide, per i mesi di gennaio, maggio,

giugno e per il conguaglio finale (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18

maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2018, doc. 6). Ciò

fino ad arrivare alla situazione di illiquidità pressoché totale nel 2019 (cfr.

consid. 1.2. e 2.7.2.).

Ne

consegue che la situazione di mancanza di liquidità della società era cronica,

essendo rilevabile già a cinque mesi dall’affiliazione presso la Cassa ed è

peggiorata sensibilmente nel tempo. In simili circostanze non si può certo

parlare di una mancanza (passeggera) di liquidità ai sensi della giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.6. in initio). Inoltre, l’insorgente è stato organo

della società dal 28 agosto 2018 fino al fallimento della stessa nel novembre

del 2020 (cfr. consid. 1.1. e seg.). Egli era quindi a conoscenza del fatto che

la ditta stava attraversando una crisi finanziaria che la rendeva “zoppa” da

molti mesi (cfr. ricorso, pag. 2 secondo cui “[…] il successivo ed

imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato

irrimediabilmente una situazione precaria.”) [sottolineatura del

redattore]. In simili circostanze e tenuto conto della diligenza accresciuta gravante

l’amministratore unico (cfr. consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto senza indugio

implementare misure drastiche invece di sistematicamente tacitare

prioritariamente altri creditori a scapito della Cassa. Su tale aspetto, peraltro,

l’insorgente non ha minimamente sostanziato la propria asserzione secondo cui

il differimento del pagamento dei contributi fosse atto a salvaguardare la

ditta e i posti di lavoro.

Invano

il ricorrente accenna alla situazione pandemica quale causa ultima del dissesto

della società. A tal proposito questo Tribunale può far propria la

considerazione della Cassa, secondo cui “[la] Cassa fa notare che i

contributi scoperti decorrono già da maggio 2019 e che gli ultimi versamenti

ricevuti a favore dei contributi risalgono al 12 agosto 2019 e 6 settembre 2019

[…]. Dopo questa data alla Cassa di compensazione non è più pervenuto alcun

versamento.”. Inoltre, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e

31.2018.22

del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla

gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In

questo contesto, l’argomentazione secondo la quale a seguito della difficile

situazione in cui si è venuta a trovare la società a seguito della situazione

pandemica non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per

il mancato versamento degli oneri sociali. A titolo abbondanziale, si rileva

che i motivi di giustificazione e di discolpa devono essere riscontrabili nella

forchetta temporale nella quale i versamenti andavano effettuati (cfr. Knus, op. cit., pag. 54), circostanza che in casu esclude

qualsiasi analisi dell’effetto della successiva pandemia sull’andamento della

società.

In

sintesi, dunque, la mancanza di liquidità della società non era “passeggera”,

circostanza ben nota all’insorgente, bensì – come rettamente osservato dalla

Cassa – cronica e sistematica. La società era in crisi ed in tale situazione il

ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che i contributi paritetici

sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come imposto dalla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.6.).

Ne

consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di

giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

2.7.3

L’insorgente

si duole del fatto che la Cassa, quale mezzo di tacitazione dei contributi

paritetici non versati, abbia rifiutato una cessione (parziale) del credito

derivante dalla polizza assicurativa dell’insorgente nei confronti della __________.

Tale agire configurerebbe una “concolpa” della Cassa per il danno cagionato

(cfr. consid. 1.4.).

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TF la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza

federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato

al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi

versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di

procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la

violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha

ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STF H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag. 182).

Per un caso

in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto

a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso

con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

In una sentenza

9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa all’amministrazione,

per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i primi ritardi nei

pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel 2010, in quanto “(…)

dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta insolvente per sollecitare il

pagamento dei contributi paritetici, in gran parte senza successo. Non le si

può quindi imputare alcuna colpa per avere ritardato le procedure di

fallimento, soprattutto se si considera che la ricorrente fa valere un ritardo

già nel 2010 per evitare di pagare i contributi nel 2011. (…)” (consid.

5.4.2

della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.

n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.7.

e segg.), la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito

dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per

quali ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il

danno da essa subito.

Questo

Tribunale rileva inoltre che il danno che la Cassa fa valere nei confronti

dell’insorgente era già in essere precedentemente alla decisione di rifiutare

la cessione dell’asserito credito (cfr. consid. 2.2. e-mail della Cassa al

ricorrente del 4 dicembre 2020, doc. 3). La Cassa risulta per il resto aver

agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei

contributi e in nessun modo può esserle rimproverato di aver disatteso un

obbligo procedurale, rispettivamente di aver violato una norma elementare

relativa alla procedura di riscossione dei contributi ai sensi della suevocata

giurisprudenza.

Del

resto, dalla documentazione agli atti si evince che la compagnia assicurativa (__________),

nei confronti della quale l’insorgente asserisce di vantare un credito

sufficiente a tacitare la Cassa, non ha mai esplicitamente accettato la

posizione dell’insorgente, limitandosi a confermare l’avvenuta segnalazione del

sinistro per il quale il ricorrente ritiene di potersi prevalere della polizza

assicurativa, evitando di prendere posizione in tal senso (cfr. mail della

compagnia assicurativa del 16 aprile 2020, doc. 3) e puntualizzando il periodo

di copertura assicurativa della polizza (scritto della compagnia assicurativa

del 28 ottobre 2020, doc. 3; cfr. anche scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020,

doc. 3).

Infatti,

il resto della documentazione che concerne questa questione consiste in calcoli

e scritti allestiti unilateralmente dalla società (cfr. scritto della FA 1 del

18.

ottobre 2020 alla __________, doc. 3; scritto della FA 1 alla Cassa del 10

novembre 2020, doc. 3) e doglianze circa la decisione della Cassa di non

accettare la cessione di credito prospettata dalla società poi fallita (cfr.

scritto del 7 gennaio 2021 della FA 1 alla Cassa, doc. 3; mail del 4 dicembre

2020.

del ricorrente alla Cassa, doc. 3; scritto dell’insorgente alla Cassa del

14.

aprile 2021, doc. 3).

Pertanto,

la compagnia assicurativa non ha mai esplicitamente riconosciuto il sinistro

come tale e ancor meno ha convenuto la somma di liquidazione che, nelle

intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto tacitare il credito che la Cassa

vantava nei confronti della FA 1 per contributi paritetici insoluti.

In

sintesi, dunque, la decisione della Cassa di non accettare la cessione di un

presunto credito in luogo del versamento dei contributi paritetici insoluti non

integra gli estremi di una concolpa e non può assumere a motivo di riduzione

del danno. Diversamente, la Cassa avrebbe dovuto rischiare di rinunciare ad un

comprovato (e mai contestato, cfr. consid. 2.2.) credito nei confronti della

società – e sussidiariamente dei suoi organi – in favore di un paventato

credito della società mai ammesso dalla compagnia assicurativa.

Per

tacere del fatto che il tenore medesimo dell’art. 260 cpv. 1 LEF – concernente

la cessione di pretese a cui la massa ha rinunciato – indica chiaramente che la

cessione di un credito è un diritto, non certo un dovere del creditore, in

concreto della Cassa (a proposito della ratio del disposto, cfr. STF 4A_5/2008,

consid. 1.4.).

2.8

Visto tutto quanto precede,

questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli

obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è

d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per

negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai

sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e seg.) deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1

in liquidazione per l’anno 2019 per complessivi fr. 23'395.25.

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma

mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.9

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)

non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul

tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA,

in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata

la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado

il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate

modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto

prestazioni assicurative, non si prelevano spese di

procedura.

2.10

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare

di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno

derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale

l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di

responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto

.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti