31.2021.18
Responsabilità sussidiaria dell’AU, quale organo di una SA, ex. art. 52 LAVS. Distinzione tra credito contributivo e credito risarcitorio. Asserita consegna a successivo AU di una somma atta a saldare i contributi paritetici insoluti non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa
24 gennaio 2022Italiano32 min
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
Source ti.ch
4Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.18
jv/gm
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(precedentemente a __________ e a __________), è stata iscritta a Registro di
commercio il 7 aprile 2016 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha formalmente ricoperto
la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 31
gennaio 2017 al 9 gennaio 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti;
pubblicazioni FUSC del 26 gennaio 2017 e 9 gennaio 2019), pur avendo
dimissionato con effetto dal 1. novembre 2018 (scritto del 23 ottobre 2018 del
ricorrente alla FA 1 sub doc. 5).
1.2. La società è stata affiliata
in qualità di datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1.
aprile 2016 al 31 dicembre 2020 (doc. 1 e scritto del 23 giugno 2016 dell’IAS sub
doc. 5), anche se non ha più avuto salariati a far tempo dal 31 ottobre 2018
(scritto del 18 settembre 2019 della società al Servizio contributi paritetici sub
doc. 5).
A partire da settembre 2017 la
Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società (doc. 4A) e, a partire da
marzo 2018, precettarla (doc. B).
In data 22 agosto e 23
settembre 2019 l’Ufficio esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa
quattro attestati di carenza beni per contributi paritetici insoluti relativi al
periodo da gennaio 2017 a settembre 2018 (doc. A1-A4).
Con decreto del 23 dicembre
2019 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della
società (cfr. estratto RC agli atti e pubblicazione nel FUSC del 3 febbraio
2020), sospendendo la procedura di fallimento per mancanza di attivi con decreto
del 7 febbraio 2020 (cfr. estratto RC agli atti e pubblicazione nel FUSC del 25
giugno 2020). La società è stata radiata dal Registro di commercio il 17
dicembre 2020.
1.3. Constatato
di aver subito un danno per complessivi fr. 42'806.80, con decisione del 14
maggio 2021 (doc. 1), confermata integralmente con decisione su opposizione del
25 agosto 2021 (doc. E, doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di complessivi fr. 40'772.70 per contributi paritetici non soluti
dalla società fallita per gli anni 2016-2018 (doc. 1, conteggi allegati).
1.4. Con
il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1 (doc. B), ha impugnato la
suddetta decisione su opposizione postulandone in via principale
l’annullamento, subordinatamente la modifica della stessa nel senso di una sottrazione
dell’importo dei contributi paritetici relativi al 2016 dall’importo
complessivo.
Gli
argomenti del ricorrente sono pressoché identici a quelli presentati in sede di
opposizione (doc. 2).
In
primo luogo, l’insorgente asserisce di aver corrisposto al nuovo
amministratore, __________, fr. 45'000.-- atti a tacitare il credito della
Cassa. Stando così le cose, asserisce il ricorrente, verrebbe “a mancare il
presupposto per renderlo responsabile della violazione intenzionale o
negligente degli obblighi impostigli per legge. In detto caso, pure il nesso
causale viene a cadere” (ricorso, pag. 3).
In
secondo luogo, il ricorrente asserisce che il credito della Cassa per
contributi paritetici insoluti riferiti all’anno 2016 sia prescritto: “[…] la
Cassa sottolinea unicamente come il rilascio degli attestati carenza beni del
22 agosto 2019 e del 23 settembre 2019 (relativi ai conguagli 2017 e 2018)
abbiano determinato l’insorgenza del danno anche per quanto attiene al saldo
residuo del conguaglio 2016: la cui domanda, si sottolinea, è stata
formalizzata unicamente in data 14 gennaio 2019.” (ricorso, pag. 4).
1.5. Con
risposta di causa la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del
necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni di cui alla
procedura amministrativa e, osservato come il ricorrente abbia sostanzialmente
riproposto le medesime argomentazioni sviluppate in sede di opposizione,
postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione
del 25 agosto 2021 (risposta, pag. 3).
1.6. Il 18
ottobre 2021 questo Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della
Cassa al ricorrente, ha concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10
giorni eventuali altri mezzi di prova (IV). Entrambe le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
Fatti
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta
il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF
111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646
consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Va inoltre ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato
di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di
carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che
determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità
del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel
momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS
(in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le
STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8
marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a
seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della
conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento
o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi
dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo
2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In concreto gli attestati
di carenza beni indicano che “l’ufficio [di esecuzione, n.d.r.] non
ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere ad
un pignoramento di salario. Questo verbale vale per il creditore come
attestato di carenza beni ai sensi degli art. 115 e 149 LEF.” (docc. A1-A4).
Ne consegue che, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio degli
attestati carenza beni, prima, e della successiva dichiarazione di fallimento
della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa è venuta a conoscenza del danno al più
presto il 22 agosto, rispettivamente 23 settembre 2019 e ha chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico con diritto di firma individuale dal
31 gennaio 2017 al 9 gennaio 2019; cfr. supra consid. 1.1) il risarcimento dello
stesso ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno
subito dalla Cassa è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/AD
e AF per gli anni dal 2016-2018, come desumibile dall’insinuazione del credito
del 10 giugno 2020 (scritto della Cassa del 10 giugno 2020 all’Ufficio
fallimenti). Dei complessivi fr. 42'806.80 la Cassa ne fa valere fr. 40'772.70 nei
confronti del signor RI 1 (cfr. supra consid. 1.3. in fine).
Ora, nell’allegato ricorsuale il
ricorrente asserisce che i conteggi presentati dalla Cassa siano (anche) da
ricondurre ad un errato conteggio della massa salariale da parte di
quest’ultima (ricorso, pag. 4). Nella misura in cui tale asserzione fosse da
interpretare come una contestazione dei conteggi della Cassa, va ricordato che,
come da giurisprudenza federale sovraesposta, in caso di contestazione incombe
al ricorrente portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di
compensazione non è corretto. Siccome la contestazione del ricorrente non è suffragata
da alcuna prova atta ad inficiare la correttezza dei conteggi, essa risulta
infondata. Peraltro, a ben vedere, il ricorrente medesimo ammette la
correttezza dei conteggi della Cassa (ricorso, pag. 4: “Nessuno ha mai
negato che il qui ricorrente non (sic!) fosse a conoscenza di queste
esposizioni […].”).
Ne consegue che l’importo fatto
valere dalla Cassa a titolo di risarcimento nei confronti dell’insorgente è da
considerarsi corretto e viene pertanto confermato da questo Tribunale.
2.3. Il ricorrente contesta “l’esigibilità
dei contributi 2016”, prevalendosi dell’eccezione di prescrizione; a suo
dire, il ragionamento della Cassa secondo cui il rilascio degli attestati
carenza beni relativi agli anni 2017-2018 abbia comportato “l’insorgenza del
danno anche per quanto attiene al saldo residuo del conguaglio 2016” non
risulta corretto (ricorso, pag. 4).
A tal proposito, occorre in
primo luogo distinguere tra credito contributivo e credito risarcitorio.
Il credito contributivo
concerne l’obbligo del datore di lavoro di dedurre dalla paga dei dipendenti e
di versare alla cassa l’importo corrispondente ai contributi paritetici dovuti
(art. 14 LAVS i.c.d. con l’art. 34 e seg. OAVS). I contributi che non sono
stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza indugio in via
di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite
scadute. Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di
pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento
(cfr. art. 15 LAVS). Per quanto concerne l’esigibilità del credito
contributivo, l’art. 16 LAVS prevede un termine di perenzione (cfr. Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pagg. 280-283 con
rinvii giurisprudenziali e dottrinali) di cinque anni.
Il credito risarcitorio è
oggetto della procedura di risarcimento di cui all’art. 52 LAVS che presuppone
l’esistenza di un danno alla cassa. Tale danno è escluso fintanto che la cassa
può procedere in via ordinaria all’incasso del credito contributivo ed il
datore di lavoro è in grado di saldarlo. Il credito risarcitorio, dunque, nasce
con l’insorgenza del danno che, a sua volta, è da ricondurre alla perenzione
del credito contributivo ex art. 16 cpv. 1 LAVS (causa di diritto) o
all’insolvenza del datore di lavoro (causa di fatto); è in questo momento che
inizia a decorrere il termine di prescrizione triennale applicabile al credito
risarcitorio ex art. 52 cpv. 3 prima frase LAVS. Detto altrimenti, il credito
risarcitorio nasce con la perenzione del credito contributivo e/o con l’insolvenza
del datore di lavoro, non appena i contributi non possono più essere incassati
in procedura ordinaria ex art. 14 segg. LAVS (DTF 141 V 487, consid. 2.2. con
rinvii giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche DTF 123 V 12, consid. 5b)
,121 III 382, consid. 3bb); Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 8 e 21 ad
art. 52 LAVS; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a
edizione, Berna 2014, § 23, n. 16 e seg.).
Tornando al caso che ci occupa,
a ben vedere sembra che il ricorrente abbia confuso le due tipologie di credito
esposte sopra. Infatti, l’importo relativo al 2016 configura un credito
contributivo, non un credito risarcitorio. Il credito contributivo è perento se
entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale i contributi sono
dovuti non è stata emanata una decisione formale che abbia quale oggetto la
richiesta di versamento dei contributi (art. 16 cpv. 1 LAVS). Ritenuto che la
Cassa ha emanato una decisione formale il 14 maggio 2021 con richiesta di
corrisponderle, tra l’altro, l’importo relativo ai contributi insoluti del 2016
(doc. 1) il credito contributivo non era ancora perento al momento
dell’emanazione della decisione. Inoltre, dalle tavole processuali emerge altresì
una decisione della Cassa di concedere al ricorrente la rateizzazione del
pagamento dei contributi paritetici dovuti per il 2016 (cfr. scritto del 12
ottobre 2017 della FA 1 all’CO 1 e decisione del 19 ottobre 2017 dell’CO 1 alla
FA 1 sub doc. 5; cfr. anche infra consid. 2.9.). Come da decisione impugnata,
l’ultima rata, non corrisposta (cfr. doc. 3, p.to 6 della decisione) scadeva il
1. ottobre 2018, ragione per cui il relativo importo era esigibile al più
presto il 2 ottobre 2018 (cfr. artt. 34b cpv. 3 e 34a OAVS). Pertanto, anche
per questo motivo i contributi paritetici relativi al 2016 risultano (ancora)
esigibili.
È in ogni caso doveroso
rilevare che, come già accennato, presupposto per avviare una procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS è l’irrecuperabilità dei contributi a seguito
dell’insolvenza del datore di lavoro – come nel presente caso – oppure della
perenzione del credito contributivo. L’asserita perenzione del credito
contributivo non potrebbe quindi in ogni caso essere di ostacolo (anzi, ne è
semmai il presupposto) all’avvio di una procedura di risarcimento nei confronti
del qui ricorrente (cfr. tra le altre STCA 31.2020.11 del 7 ottobre 2020,
consid. 2.3.4.).
Per quanto attiene alla
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, la giurisprudenza federale già
menzionata (cfr. supra consid. 2.1) ha stabilito che contestualmente ad un’esecuzione
in via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un
attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale
attestato di carenza beni definitivo. Ciò determina l’insorgenza del danno,
sancendo l’irrecuperabilità del credito e pure la conoscenza del danno; da quel
momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS.
In casu la Cassa ha preso
conoscenza del danno al più presto il 22 agosto, rispettivamente, 23 settembre
2019 (cfr. supra consid. 2.1. in fine). Ne consegue che il termine di
prescrizione triennale (in concreto applicabile, cfr. supra consid. 2.1.) non
era ancora decorso al momento dell’emanazione, il 14 maggio 2021, della
decisione di risarcimento.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi,
il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il
prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
Considerandi
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993.
pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue
che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso
può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora al datore di lavoro
far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei
cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di
risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi
reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187.
consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6
Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112.
V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.7
Costituisce motivo di
giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il
pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,
consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.
3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF
108.
V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui
il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.
3.3
con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,
op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere
riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei
contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo
che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio
avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8
Va innanzitutto rilevato che
accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di
una società anonima (cfr. consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri
che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso
l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli
alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti suo preciso
dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del
8.
ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, op. cit., pag. 165).
Al ricorrente incombeva dunque
l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato.
Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.5.), una grave
violazione del dovere di diligenza accresciuta gravante l’amministratore unico.
RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, prescindere da
prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici. All’insorgente
non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di
compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona
ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
2.9
Il ricorrente asserisce di
aver corrisposto al successivo amministratore unico della società fr. 45'000.--
affinché quest’ultimo provvedesse a saldare i debiti con la Cassa; a mente sua tale
circostanza gli permetterebbe di essere liberato da una responsabilità ex art.
52.
LAVS (cfr. supra consid. 1.4.).
Nella misura in cui con
tale asserzione il ricorrente intenda prevalersi di eventuali motivi di
discolpa o di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), vale quanto segue.
Sulla base della documentazione
agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate
dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato.
Infatti, già poco dopo l’affiliazione alla Cassa quale datrice di lavoro la
società aveva mancato di versare contributi paritetici fino ad accumulare
debiti per fr. 12'309.60 già per l’anno 2016 (tra gli altri: scritto del 12
ottobre 2017 della FA 1 all’CO 1 sub doc. 5), ciò che ha costretto la
società a chiedere l’accordo della Cassa per saldare il citato importo in ben
12.
rate da fr. 1'025.80 cadauna (cfr. supra consid. 2.2.; cfr. anche doc. 4A, pag.
2). Nel 2017 la situazione è precipitata, con mancati versamenti per fr. 24'166.85. Diffidata senza successo, la società è
stata precettata l’11 giugno 2018 (doc. 3, p.to 6 della decisione su
opposizione; cfr. anche doc. 4B). La situazione è rimasta critica anche nel
2018, con mancati versamenti per fr. 23'659.55 – a cui hanno fatto seguito diverse
diffide e domande d’esecuzione – poi limitati dal conteggio di chiusura a fr.
15'931.50 (doc. 4C, pag. 3). La situazione di consolidato dissesto societario e
le relative procedure esecutive sono confluite negli attestati di carenza beni
rilasciati l’anno successivo (cfr. supra consid. 1.2.), il cui importo, si
ribadisce, non è stato validamente contestato dal ricorrente (cfr. supra
consid. 2.2.).
Pertanto, dal 2016 al 2019 il
differimento, rispettivamente il mancato versamento dei contributi paritetici alla
Cassa era divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In
simili circostanze non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad
un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo
delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che,
cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice
dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).
Conseguentemente, questo
Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.
Per quanto concerne eventuali
motivi di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), si rileva che il
ricorrente non ha mai neppure asserito di aver omesso il pagamento dei
contributi per fare fronte ad una mancanza (passeggera) di liquidità al fine di
tentare di salvare l’impresa e i lavoratori. Peraltro, come appena accertato,
il mancato pagamento dei contributi paritetici era ormai divenuto caratteristica
pluriennale della società.
In simili circostanze, il
ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che – anche volendo
considerare la somma di fr. 45'000.-- asseritamente messa a disposizione dal
ricorrente in data e modalità ignote – i contributi paritetici sarebbero stati
soluti entro un tempo ragionevole, come stabilito dalla giurisprudenza federale
esposta al precedente considerando.
In tal senso, il TCA può anche
fare propria la conclusione della Cassa, secondo cui “Per quanto attiene
alla somma di CHF 45'000.00 che il signor RI 1 avrebbe consegnato al nuovo
amministratore affinché quest’ultimo pagasse gli scoperti della FA 1 si osserva
che tale circostanza è ininfluente ai fini della determinazione della
responsabilità ex art. 52 LAVS.” (doc. 3, p.to 6).
Ne consegue che nel caso di
specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento
dei contributi paritetici.
2.10
Visto tutto quanto precede,
questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli
obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per
negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai
sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e seg.), deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1
per gli anni 2016-2018 per complessivi fr. 40'772.70.
Confermata la responsabilità ex
art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma
mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.11
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA
in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)
non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale
necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento
di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi
del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese,
malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle
citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come
oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano
spese di procedura.
Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.12
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti