31.2021.19
Istanza di revisione di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS. Istanza intempestiva e nessun nuovo mezzo di prova concludente. Conclusioni del giudice penale né vincolanti né condivisibili. Istanza respinta
8 giugno 2022Italiano42 min
inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.19
jv/gm
Lugano
8 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 21 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa da questo Tribunale il 28 luglio 2021 (inc. 31.2020.27-28)
nella causa da lui promossa con ricorso del 18 novembre 2020
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1, con sede prima a __________
e quindi a __________ è stata iscritta a Registro di commercio il __________
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 2 è stato amministratore
unico della società dal 15 maggio 2013 al 22 giugno 2016, data a partire dalla
quale egli è stato presidente del consiglio di amministratore sino al 9
febbraio 2018 (dimissioni del 31 gennaio 2018), con diritto di firma individuale
(date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. Dal
1. giugno 2013 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)
quale datrice di lavoro e sin dall’agosto 2014 è entrata in mora col pagamento
dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e
precettarla dal mese di luglio 2015, così come si evince dallo specchietto
relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli
anni 2016-2017 (docc. 3, 7 e 8 inc. n. 31.2020.27).
Con
decreto del 15 maggio 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato
l’apertura del fallimento e ha successivamente autorizzato la liquidazione del
fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
Con
scritto del 3 ottobre 2019 la Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti
(UF) del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 223'177.80 per i
contributi relativi agli anni 2016 e 2017 rimasti scoperti, di cui fr.
19'859.65 per contributi sule rivendicazioni di salario fatte valere, dopo
controllo del datore di lavoro (doc. 18 inc. n. 31.2020.27).
Richiesto
in merito dalla Cassa, in data __________ l’UF ha comunicato che dalla
procedura di liquidazione del fallimento non vi era da attendere alcun
dividendo (doc. 17 inc. n. 31.2020.27).
1.3. Constatato di avere subìto un
danno, con decisione del 15 luglio 2020, confermata con
decisione su opposizione del 16 ottobre 2020, la Cassa aveva
chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 184'098.95 per gli
oneri sociali del 2016 e 2017 rimasti insoluti, in via solidale con __________
e __________ per analogo importo e periodo e con __________ limitatamente a fr.
184.65.
1.4. Rappresentato
dall’avv. RA 1, RI 1 aveva inoltrato tempestivo ricorso contro la decisione su
opposizione, chiedendone l’annullamento e contestando in particolare
l’attribuzione di qualsivoglia intenzionalità o negligenza grave, la presenza
di un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno subito dalla Cassa
come pure l’esistenza di un danno per la Cassa, considerato come la procedura
fallimentare a quel tempo non fosse ancora conclusa. Egli aveva altresì
sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa della Cassa, sottolineando
che la gestione amministrativa della società fosse di esclusiva pertinenza di __________,
mentre che il suo ruolo era del tutto marginale (doc. I inc. n. 31.2020.28).
1.5. Con
la risposta di causa del 4 dicembre 2020 la Cassa aveva confermato l’ammontare
del danno richiesto con la decisione contestata e postulato la reiezione del
ricorso (doc. IV inc. n. 31.2020.28).
1.6. Nel
successivo scambio di scritti le parti si erano ribadite ulteriormente nelle
loro argomentazioni e conclusioni (doc. X inc. n. 31.2020.28).
1.7. Con
pronunzia del 28 luglio 2021 il TCA ha respinto il ricorso di RI 1, avendo
accertato come egli fosse venuto meno agli obblighi di amministratore unico e
presidente del CdA e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o
giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, ritenendolo
dunque responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento
di fr. 184'098.95 per i contributi paritetici dovuti per gli anni 2016 e 2017 dalla
FA 1 (STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.11).
La
citata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.
1.8. Con
istanza di revisione del 21 ottobre 2021 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha adito il TCA chiedendo che “la sentenza 28 luglio 2021 è rivista
integralmente nel senso che il ricorso 18 novembre 2020 del signor RI 1 è
accolto e la decisione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS in
relazione alla FA 1 del 15 luglio 2020 è annullata” (doc. I, petitum).
Sulla
scorta di un verbale d’interrogatorio (doc. D) e di un decreto d’abbandono
(doc. C) contestualmente ad un procedimento penale in cui era imputato – tra
l’altro – per infrazione all’art. 87 cpv. 4 LAVS, egli sostiene, in sintesi, di
aver dimissionato dalla società fallita nel settembre del 2017, ossia quando “ha
saputo della situazione della società” e che pertanto “Nulla può
[…] essergli imputato per il mancato pagamento di oneri
sociali per tale anno” (doc. I, p.to 11.).
Asserisce
inoltre che nonostante le sue richieste, nel corso del 2016, di informazioni
presso le società fiduciarie che gestivano la contabilità, queste ultime lo
avrebbero inizialmente rassicurato sulla situazione economica della FA 1,
ragione per cui, in considerazione del suo “ruolo
materialmente ed effettivamente marginale”, RI 1 contesta di poter “essere
ritenuto responsabile […] per i contributi sociali non pagati per gli
anni 2016 e 2017”, prevalendosi in tal senso da quanto emerso dai docc. C e
D che, a mente sua, costituirebbero nuovi mezzi di prova (doc. I, p.ti 12. e
13.).
1.9. Con
la risposta di causa del 15 novembre 2021 la Cassa ha postulato la reiezione
dell’istanza (doc. III pag. 9).
Con
riferimento alla responsabilità dell’istante per il 2017, la Cassa contesta
innanzitutto che in concreto si possa parlare di un fatto nuovo, giacché l’aver
dimissionato nel corso del 2017 (asserzione parimenti contestata) costituirebbe
in ogni caso una circostanza nota all’istante, il quale avrebbe dovuto prevalersene
contestualmente alla precedente vertenza (cfr. supra consid. 1.4.) o impugnando
la pronunzia del 28 luglio 2021, ciò che non è avvenuto (doc. III, pag. 2 e
p.ti 3.-5).
Per quanto
riguarda la responsabilità del signor RI 1 per l’anno 2016, la Cassa ha
rinviato alla STCA 31.2020.27.28 del 28 luglio 2021, evidenziando come “quanto
dichiarato dal signor __________ all’interrogatorio del 30 luglio 2021 non fa
altro che confermare – pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1
– la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di quest’ultimo nella
– e malgrado – sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua
responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS” (doc. III, p.to 2).
1.10. Con
replica del 9 dicembre 2021 l’istante ha in primo luogo evidenziato come
l’istanza di revisione non si basa su fatti nuovi, come parrebbe sostenere la
Cassa, ma piuttosto su nuovi mezzi di prova i quali, soggiunge l’istante,
sarebbero “suscettibili di dimostrare una volta per tutte quanto ribadito
fin dall’inizio, ovvero che il signor __________ deve essere ritenuto l’unico
responsabile del mancato versamento degli oneri sociali ex art. 52 LAVS”
(doc. VII, p.to 3.).
In seconda
battuta l’istante ha ribadito come i nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D
“sono tali da condurre il giudice a statuire in modo diverso, e meglio, a
ritenere il signor __________ l’unico responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS
in quanto è l’unico ad adempiere i requisiti legali per una tale responsabilità”,
ribadendo come “il signor RI 1 anche volendo, non poteva far nulla
all’interno della società” (doc. VII, p.to 4 e seg., p.ti 11. e 13.).
Quo alle sue
dimissioni dalla società fallita, egli ribadisce in sostanza quanto già
espresso nell’istanza di revisione, ossia che sulla scorta dei docc. C e D, a
valere quali nuovi mezzi di prova, esse sono avvenute già nel settembre 2017,
contestando in particolare l’asserzione della Cassa secondo cui l’istante non
abbia mai allegato alcunché in tal senso contestualmente all’inc. n.
31.2020.27+28 e asserendo come “Più volte, negli innumerevoli scambi di
scritti che hanno preceduto la presente procedura, si è indicato che la
situazione fattuale e documentale fossero diametralmente opposte, ovvero che il
signor RI 1 non esercitava concretamente le funzioni derivanti dal ruolo
iscritto a RC e in ogni caso non per l’intera durata risultante dagli estratti
(cfr. pag. 9. pt. 33 del ricorso 18 novembre 2020; pag. 4, pt. 9 della replica
20 gennaio 2021”) (doc. VII, p.to 6. e segg.).
1.11. Con
osservazioni del 7 gennaio 2022 la Cassa ha rilevato come le osservazioni
dell’istante confermino la sua responsabilità quale organo formale, evidenziata
dal suo comportamento passivo e il non aver provato di essere stato vittima di
raggiri di natura penale o di essere stato impedito nell’esercizio delle sue
funzioni, soggiungendo che fidarsi ciecamente delle rassicurazioni di terzi
(leggasi: delle società fiduciarie) circa l’andamento aziendale e il versamento
degli oneri sociali configura un comportamento gravemente negligente secondo la
giurisprudenza.
Quo alle
dimissioni dell’istante, la Cassa ha preliminarmente evidenziato come la
competenza dell’autorità penale era limitata all’art. 87 cpv. 4 LAVS, mentre
l’art. 52 LAVS comporta “un punto di vista più ampio, dovendo esaminare le
diverse possibili violazioni (di natura amministrativa) delle prescrizioni
legali AVS […]”. In concreto, la Cassa ha ritenuto che “dal verbale
d’interrogatorio […], su cui si fonda il decreto d’abbandono, risulta
che le dichiarazioni dei signori RI 1, __________, __________ e in particolare
della signora __________ non sono tali da costituire alcun elemento
concludente e attendibile sulla data delle “reali” dimissioni del signor RI
1”, argomentando come “il 6 settembre 2021, giorno della chiusura
dell’istruzione, i termini per impugnare al Tribunale federale la sentenza
31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 […] non erano ancora scaduti, ragione
per cui l’istante non può ora
far capo a un rimedio giuridico
straordinario
per rimettere in discussione una sentenza lasciata passare
in giudicato incontestata su un asserito elemento di prova che si basa su fatti
non certamente nuovi e oltretutto costituiti da dichiarazioni lacunose e
contraddittorie e quindi non concludenti per la fattispecie in esame.”
(doc. IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se sono dati, oppure no i presupposti per una revisione
della STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021.
2.3. Giusta
l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se
sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato
influenzato da un crimine o da un delitto.
L’art. 24 Lptca della Legge
ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto
ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui, in ossequio al principio della buona fede, sono state conosciute
le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso
dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta
entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
Il termine di 90 giorni
inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha una conoscenza sufficiente
del motivo di riconsiderazione per potersene prevalere, anche se, in quel
momento, non è in grado di apportare una prova piena (Moser-Szeless,
Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018,
n. 61 ad art. 53 LPGA).
Fatti
I
termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i
LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti,
regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA
(cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR
2022 UV Nr. 7 pag. 27).
Giova
inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario
(Moser-Szeless, op cit., n. 41 ad art. 53 LPGA; Métral, id. n. 133 ad
art. 61 LPGA con rinvii) è sussidiaria ai rimedi di diritto ordinari, ragione
per cui, se possibile e ragionevolmente esigibile, il motivo di revisione
dev’essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (Bollinger,
BSK-ATSG, 2020, n. 101 ad art. 61 LPGA). Inoltre, è possibile presentare
l’istanza di revisione presso il tribunale cantonale anche durante la
decorrenza del termine d’impugnativa tramite i rimedi di diritto ordinari
(Bollinger, op. cit., n. 102 ad art. 61 LPGA). Circa il rapporto tra la
revisione processuale e il ricorso al Tribunale federale, la nostra Alta Corte
ha stabilito che l’istanza di revisione di una decisione di un tribunale
cantonale delle assicurazioni può essere presentata sia prima che dopo il
ricorso al TF. Ciò può comportare una competenza contemporanea delle due
Autorità; in una simile evenienza il TF dovrà, previa domanda in tal senso,
sospendere la procedura fintanto che la corte cantonale si sia determinata
sull’istanza di revisione. Per contro, la corte cantonale non potrà evadere
(nel senso di una decisione di irricevibilità) l’istanza di revisione adducendo
la contemporanea pendenza presso il Tribunale federale del ricorso (DTF 138 II
386 consid. 6.1. e seg.; Bollinger, op. cit., n. 105 ad art. 61 LPGA).
2.4. Perché il TCA possa rivedere
una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, ritenuto che questi concetti coincidono
con quelli di cui all’art. 53 cpv. 1 LPGA (STF 8C_334/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2. in initio; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n.
2 ad art. 53 LPGA).
Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.2.).
Per quanto riguarda i nuovi
mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a
pregiudizio del ricorrente (STF 9C_589/2013 del 2 maggio 2014, consid. 4.2.).
Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non
sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). In effetti, la revisione non può servire
a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza
evitabile (STF 8F_9/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 1.1. con rinvii
dottrinali e giurisprudenziali, U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.1.; STFA
I 183/02 del 18 settembre 2002, consid. 2.2.; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a
ed., 2020, n. 33 ad art. 53 LPGA).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016
consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
La diligenza
necessaria è valutata in modo meno severo in caso di ignoranza dei fatti nuovi,
giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più
severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla
parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento
principale (cfr. la citata STF U 561/06, consid. 6.1. con rinvii dottrinali;
Moser-Szeless, op. cit., n. 54 ad art. 53 LPGA con rinvii giurisprudenziali).
In una sentenza C 223/06 del
16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno
alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con
riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste
disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,
ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la
diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque
dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano
ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi
fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di
prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.
Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione
il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti
conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione
non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli
occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al
contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove
riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.
358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF
8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell’11 maggio
2020 consid. 3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del
20 aprile 2017 consid. 2.
Con
giudizio 8C_ 562/2020 del 14 aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:
"
(…)
3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision
si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants
ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits
auparavant.
3.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art.
61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
LTF (qui correspond à l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique
la jurisprudence rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid.
5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: 1°
le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont
"pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"),
c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le
jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de
faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de
faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup
(nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après
l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la
procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence,
invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid.
2.2 p. 275 s. et les références).
3.3. Quant aux preuves concluantes, elles supposent en
bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° elles doivent porter sur des faits
antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire
propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au
requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu
(plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être
introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes
seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa
part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid.
2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la
décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal.
Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid.
5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24 octobre 2018 consid. 3). (…)”
In
proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1.,
pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.5. Come
esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.8. e segg.), l’istante postula la
revisione della STCA 31.2020.27-28 nel senso che la decisione su opposizione
impugnata in quella procedura venga annullata.
Sulla
scorta del decreto di abbandono del 5 ottobre 2021 della PP __________ (doc. C)
e del verbale di interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D) resi nell’ambito di
un procedimento penale in cui era (co)imputato (inc. n. ABB __________ e __________)
e che a mente dell’istante costituirebbero due nuovi mezzi di prova, egli
ritiene di poter esimersi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, accertata in
questa sede con la pronunzia di cui sopra. Ciò poiché tali documenti
proverebbero, da una parte, che RI 1 aveva già dimissionato dalla società nel
settembre del 2017 e, dall’altro, che essendo lui elemento marginale in seno
alla società fallita e avendo egli tentato di informarsi circa lo stato
finanziario della società nel 2016, non gli si possa rimproverare una
negligenza grave.
A
torto.
2.5.1. Dimissioni di RI 1 a
settembre 2017
Circa la questione delle asserite
dimissioni di settembre 2017, l’istanza di revisione risulta intempestiva e
dunque irricevibile in ordine.
Come da giurisprudenza
surriferita, l’istanza di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dal
momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente
del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado
di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.).
In concreto,
esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero
nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui
l’istante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale
per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con
effetto al settembre 2017, tale circostanza dev’essere forzatamente ricondotta
al verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi
semplicemente ripreso nel decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C).
Ne consegue
che il 30 luglio 2021 l’istante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo
di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e
la presentazione dell’istanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora
trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda
di revisione (cfr. supra consid. 2.3.).
Tuttavia ciò
non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1
si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di
diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari
(leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente
esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di
diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.).
Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in
giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dall’istante medesimo
(doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui l’istante era venuto a conoscenza
dell’asserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto
impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il
rimedio di diritto ordinario, per poi presentare un’istanza di revisione al
TCA, alternativamente presentare prima un’istanza di revisione al TCA e poi
ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine
d’impugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.,
pag. 7). Per l’istante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò
era senz’altro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito
in tal senso, l’istanza di revisione s’appalesa all’evidenza tardiva.
L’asserzione
dell’istante secondo cui solo con il decreto d’abbandono cresciuto in giudicato
(a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli
avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente
procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel
gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come
poc’anzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già
verbalizzato nell’interrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D).
Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo
successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA,
rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze
del procedimento penale.
Il voler “attendere
la qualificazione giuridica da parte della PP […] di quanto detto nel
verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente
istanza […]” (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato.
Visto quanto
precede, l’istanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle
dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro,
ritenerla tempestiva, l’istanza va respinta per i seguenti motivi.
L’istante
asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi
di prova idonei a dimostrare “fatti che erano già conosciuti in precedenza,
ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del
richiedente” (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge l’istante,
consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che
Considerandi
differiscono dall’estratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid.
1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere
responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti
relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato
già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017,
egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della
replica del 20 gennaio 2021.
Il primo
rinvio è contestuale all’allegazione dell’istante secondo cui egli avrebbe
avuto solo una “posizione assolutamente marginale all’interno dei due anni
nei quali non sarebbero stati pagati i contributi” (cfr. pto. 32. del
ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, “Non si nega
che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società,
tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non
ha mai avuto un effettivo potere decisionale all’interno dell’azienda […]”
(cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, l’allegazione dell’istante era da
inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella
società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate.
Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale – generica
– allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dell’istante
secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018.
E nemmeno il
secondo rinvio all’allegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20
gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dell’istante, configurando
un’allegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le
dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto
essere implicito a tale allegazione (“Per concludere, la situazione
documentale e la situazione fattuale […] non corrispondono, al
contrario, non potrebbero essere più distanti”), esternata, anche in questo
caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità
quale organo formale.
Pertanto,
nella precedente procedura l’istante non ha mai allegato di aver dimissionato
prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: “In
conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato.
Vi prego di procedere alla convocazione di un’Assemblea generale straordinaria
per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il
Registro di commercio.”, sottolineatura del redattore).
Non lo ha
fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione
della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi,
proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di
essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: “[…] amministratore
unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal
22.06.2016
al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni”
(ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del
redattore). E nello stesso allegato ricorsuale l’avv. RA 1 evidenziava che “Il
signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della
conoscenza della situazione della società, unicamente il 23 novembre 2017,
ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineare che tre mesi dopo,
il signor RI 1 aveva abbandonato la società […]” (ricorso, p.to 36.,
sottolineature del redattore).
Nel caso di
specie non si può dunque parlare di un’allegazione effettuata nella precedente
procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione
verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che
sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale
nella precedente procedura.
È quindi con
pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che “L’istante è […] malvenuto
quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni,
poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dell’istante poteva
sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui
fornire nella precedente procedura […] ogni elemento provatorio atto a
supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dall’obbligo
risarcitorio.” (doc. IX, pag. 3).
Stando così
le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad
un’allegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non
addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la
revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario,
ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla
negligenza dell’istante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le
dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28,
ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dell’istante risultano
sul punto inconferenti.
A titolo
abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il
fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato l’asserzione circa le
dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora
tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura
un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza
probante di un’asserzione (di parte) per rapporto ad un’iscrizione ai pubblici
registri.
Infine, esaminate
per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D,
pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né
dall’apprezzamento del giudice penale (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo
2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a) non può certo
convenire con quest’ultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata
presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia
dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente
limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la
quale l’istante avrebbe dato le dimissioni, ma che quest’ultimo le aveva “sempre
detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni”, per poi
(parzialmente) contraddirsi ed asserire che “a me sembra di ricordare che RI
1.
aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era
presente alla riunione” (doc. D, pag. 9).
Dal verbale
d’interrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad un’eventuale
concretizzazione dell’asserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con
effetto a settembre di quell’anno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si
comprende come RI 1 abbia fissato l’effetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018
(doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa
le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr.
doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.).
Le
conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da
questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dell’istante risulta
inconferente.
2.5.2
Ruolo di RI 1 nella società
fallita
Per quanto riguarda la
tempestività dell’istanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già
esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché
il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dell’istante circa il
suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già
in possesso dell’istante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista
l’irricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate
a titolo abbondanziale.
Stante che i docc. C e D
(ossia il decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1,
rispettivamente il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si
prevale l’istante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava
quale (co)imputato per, fra l’altro, violazione dell’art. 87 cpv. 4 LAVS, giova
precisare quanto segue.
Il citato disposto è di carattere
penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79
cpv. 1 LPGA) che, all’art. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria
è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai
sensi dell’art. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui all’art. 87
LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza
(Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e
537.
con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dell’art. 87 cpv. 4 LAVS è
punibile unicamente chi si sottrae al proprio obbligo di versare i
contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale
ulteriore presupposto, la normativa penale prevede l’utilizzo dei contributi
paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (“Zweckentfremdung”,
cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii
giurisprudenziali).
In sostanza,
dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi
dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di
compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi.
Di diversa natura e
ratio è l’art. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG
Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra l’altro, sanziona – dal profilo
amministrativo – in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona
giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di
compensazione violando le prescrizioni dell’assicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2
LAVS). Diversamente dall’art. 87 LAVS, dunque, l’art. 52 LAVS è di più ampio
respiro, l’ampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA
31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti).
In concreto
l’istante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli
fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla
gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al
coimputato __________ quale “deux (sic!) ex machina”.
Avendo RI 1
asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla – a suo parere – può essergli
imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge
l’istante, nulla può essergli imputato nemmeno per l’anno 2016, giacché egli
aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite
nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e
successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria.
Stante il “suo ruolo materialmente ed effettivamente marginale”,
egli avrebbe “fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la
società funzionasse correttamente, dimostrando così la diligenza necessaria”
e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13.
e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.).
Da parte sua, la
Cassa ha innanzitutto evidenziato che l’argomento dell’istante circa il suo
ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale “deus ex
machina” era già stato sollevato nella precedente procedura e che l’asserito
nuovo mezzo di prova (il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) “non
fa altro che confermare
– pregiudicando ulteriormente la posizione del
signor RI 1 – la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di
quest’ultimo nella […] sua funzione di organo formale e di conseguenza
la sua responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS” (doc. III, p.to 2.). In
secondo luogo, la Cassa ha osservato come l’istante misconosca la
giurisprudenza federale e la portata dell’art. 52 LAVS, la quale si estende anche al
comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna
prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare
alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie
della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che
confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri
derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.).
È bene rilevare che
già nella precedente procedura l’istante aveva allegato che la posizione che
egli ricopriva quale organo formale della società fallita – che come accertato
anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) –
non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14
settembre 2020, p.to 16. e segg., sub doc. 1; ricorso del 18 novembre
2020, p.to 13. e segg., sub doc. 1). A tal proposito, nella sua
pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione,
alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque
insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr.
STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede
l’istante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora
suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D.
Come accennato, i
nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di
giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,
ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del
ricorrente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi (cfr. supra consid. 2.4.).
Nell’evenienza
concreta, l’istante – sulla scorta dei docc. C e D – ripropone, come accennato,
le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura,
allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno
alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante
nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società
fallita. Ritenuto che anche nell’ipotesi in cui i citati documenti fossero
stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe
portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del
2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art.
53.
cpv. 1 LPGA.
Per il resto si
rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti
osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2).
Pertanto, anche
questa censura dell’istante risulta malfondata.
A titolo
abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare
l’istante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza
grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione
finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo
dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e
assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto
altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia un’ignoranza
sull’effettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua
posizione in questa sede.
2.6
Alla
luce di tutto quanto precede l’istanza di revisione processuale, nella misura
in cui è ricevibile, va integralmente respinta e la STCA 31.2020.27-28 del 28
luglio 2021 confermata.
2.7
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative
a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata
lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato
ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un
Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente
o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di
un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita
(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una
base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio
al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né
altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di
spese, malgrado l’istanza sia stata presentata dopo l’entrata in vigore
delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia
come oggetto prestazioni assicurative, non vanno
prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dell’istanza in esame le cui
tesi e i cui argomenti rasentano invero a tratti la temerarietà (in
argomento cfr. Forster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V
323, consid. 1a e seg.).
2.8
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non
si prelevano né tasse né spese.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti