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Decisione

31.2021.19

Istanza di revisione di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS. Istanza intempestiva e nessun nuovo mezzo di prova concludente. Conclusioni del giudice penale né vincolanti né condivisibili. Istanza respinta

8 giugno 2022Italiano42 min

inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.19

jv/gm

Lugano

8 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 21 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa da questo Tribunale il 28 luglio 2021 (inc. 31.2020.27-28)

nella causa da lui promossa con ricorso del 18 novembre 2020

contro

la decisione su opposizione del 16 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in

fatto

1.1. La FA 1, con sede prima a __________

e quindi a __________ è stata iscritta a Registro di commercio il __________

(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 2 è stato amministratore

unico della società dal 15 maggio 2013 al 22 giugno 2016, data a partire dalla

quale egli è stato presidente del consiglio di amministratore sino al 9

febbraio 2018 (dimissioni del 31 gennaio 2018), con diritto di firma individuale

(date di pubblicazione nel FUSC).

1.2. Dal

1. giugno 2013 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)

quale datrice di lavoro e sin dall’agosto 2014 è entrata in mora col pagamento

dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e

precettarla dal mese di luglio 2015, così come si evince dallo specchietto

relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli

anni 2016-2017 (docc. 3, 7 e 8 inc. n. 31.2020.27).

Con

decreto del 15 maggio 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato

l’apertura del fallimento e ha successivamente autorizzato la liquidazione del

fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

Con

scritto del 3 ottobre 2019 la Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti

(UF) del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 223'177.80 per i

contributi relativi agli anni 2016 e 2017 rimasti scoperti, di cui fr.

19'859.65 per contributi sule rivendicazioni di salario fatte valere, dopo

controllo del datore di lavoro (doc. 18 inc. n. 31.2020.27).

Richiesto

in merito dalla Cassa, in data __________ l’UF ha comunicato che dalla

procedura di liquidazione del fallimento non vi era da attendere alcun

dividendo (doc. 17 inc. n. 31.2020.27).

1.3. Constatato di avere subìto un

danno, con decisione del 15 luglio 2020, confermata con

decisione su opposizione del 16 ottobre 2020, la Cassa aveva

chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 184'098.95 per gli

oneri sociali del 2016 e 2017 rimasti insoluti, in via solidale con __________

e __________ per analogo importo e periodo e con __________ limitatamente a fr.

184.65.

1.4. Rappresentato

dall’avv. RA 1, RI 1 aveva inoltrato tempestivo ricorso contro la decisione su

opposizione, chiedendone l’annullamento e contestando in particolare

l’attribuzione di qualsivoglia intenzionalità o negligenza grave, la presenza

di un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno subito dalla Cassa

come pure l’esistenza di un danno per la Cassa, considerato come la procedura

fallimentare a quel tempo non fosse ancora conclusa. Egli aveva altresì

sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa della Cassa, sottolineando

che la gestione amministrativa della società fosse di esclusiva pertinenza di __________,

mentre che il suo ruolo era del tutto marginale (doc. I inc. n. 31.2020.28).

1.5. Con

la risposta di causa del 4 dicembre 2020 la Cassa aveva confermato l’ammontare

del danno richiesto con la decisione contestata e postulato la reiezione del

ricorso (doc. IV inc. n. 31.2020.28).

1.6. Nel

successivo scambio di scritti le parti si erano ribadite ulteriormente nelle

loro argomentazioni e conclusioni (doc. X inc. n. 31.2020.28).

1.7. Con

pronunzia del 28 luglio 2021 il TCA ha respinto il ricorso di RI 1, avendo

accertato come egli fosse venuto meno agli obblighi di amministratore unico e

presidente del CdA e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o

giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, ritenendolo

dunque responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento

di fr. 184'098.95 per i contributi paritetici dovuti per gli anni 2016 e 2017 dalla

FA 1 (STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.11).

La

citata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

1.8. Con

istanza di revisione del 21 ottobre 2021 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA

1, ha adito il TCA chiedendo che “la sentenza 28 luglio 2021 è rivista

integralmente nel senso che il ricorso 18 novembre 2020 del signor RI 1 è

accolto e la decisione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS in

relazione alla FA 1 del 15 luglio 2020 è annullata” (doc. I, petitum).

Sulla

scorta di un verbale d’interrogatorio (doc. D) e di un decreto d’abbandono

(doc. C) contestualmente ad un procedimento penale in cui era imputato – tra

l’altro – per infrazione all’art. 87 cpv. 4 LAVS, egli sostiene, in sintesi, di

aver dimissionato dalla società fallita nel settembre del 2017, ossia quando “ha

saputo della situazione della società” e che pertanto “Nulla può

[…] essergli imputato per il mancato pagamento di oneri

sociali per tale anno” (doc. I, p.to 11.).

Asserisce

inoltre che nonostante le sue richieste, nel corso del 2016, di informazioni

presso le società fiduciarie che gestivano la contabilità, queste ultime lo

avrebbero inizialmente rassicurato sulla situazione economica della FA 1,

ragione per cui, in considerazione del suo “ruolo

materialmente ed effettivamente marginale”, RI 1 contesta di poter “essere

ritenuto responsabile […] per i contributi sociali non pagati per gli

anni 2016 e 2017”, prevalendosi in tal senso da quanto emerso dai docc. C e

D che, a mente sua, costituirebbero nuovi mezzi di prova (doc. I, p.ti 12. e

13.).

1.9. Con

la risposta di causa del 15 novembre 2021 la Cassa ha postulato la reiezione

dell’istanza (doc. III pag. 9).

Con

riferimento alla responsabilità dell’istante per il 2017, la Cassa contesta

innanzitutto che in concreto si possa parlare di un fatto nuovo, giacché l’aver

dimissionato nel corso del 2017 (asserzione parimenti contestata) costituirebbe

in ogni caso una circostanza nota all’istante, il quale avrebbe dovuto prevalersene

contestualmente alla precedente vertenza (cfr. supra consid. 1.4.) o impugnando

la pronunzia del 28 luglio 2021, ciò che non è avvenuto (doc. III, pag. 2 e

p.ti 3.-5).

Per quanto

riguarda la responsabilità del signor RI 1 per l’anno 2016, la Cassa ha

rinviato alla STCA 31.2020.27.28 del 28 luglio 2021, evidenziando come “quanto

dichiarato dal signor __________ all’interrogatorio del 30 luglio 2021 non fa

altro che confermare – pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1

– la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di quest’ultimo nella

– e malgrado – sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua

responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS” (doc. III, p.to 2).

1.10. Con

replica del 9 dicembre 2021 l’istante ha in primo luogo evidenziato come

l’istanza di revisione non si basa su fatti nuovi, come parrebbe sostenere la

Cassa, ma piuttosto su nuovi mezzi di prova i quali, soggiunge l’istante,

sarebbero “suscettibili di dimostrare una volta per tutte quanto ribadito

fin dall’inizio, ovvero che il signor __________ deve essere ritenuto l’unico

responsabile del mancato versamento degli oneri sociali ex art. 52 LAVS”

(doc. VII, p.to 3.).

In seconda

battuta l’istante ha ribadito come i nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D

“sono tali da condurre il giudice a statuire in modo diverso, e meglio, a

ritenere il signor __________ l’unico responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS

in quanto è l’unico ad adempiere i requisiti legali per una tale responsabilità”,

ribadendo come “il signor RI 1 anche volendo, non poteva far nulla

all’interno della società” (doc. VII, p.to 4 e seg., p.ti 11. e 13.).

Quo alle sue

dimissioni dalla società fallita, egli ribadisce in sostanza quanto già

espresso nell’istanza di revisione, ossia che sulla scorta dei docc. C e D, a

valere quali nuovi mezzi di prova, esse sono avvenute già nel settembre 2017,

contestando in particolare l’asserzione della Cassa secondo cui l’istante non

abbia mai allegato alcunché in tal senso contestualmente all’inc. n.

31.2020.27+28 e asserendo come “Più volte, negli innumerevoli scambi di

scritti che hanno preceduto la presente procedura, si è indicato che la

situazione fattuale e documentale fossero diametralmente opposte, ovvero che il

signor RI 1 non esercitava concretamente le funzioni derivanti dal ruolo

iscritto a RC e in ogni caso non per l’intera durata risultante dagli estratti

(cfr. pag. 9. pt. 33 del ricorso 18 novembre 2020; pag. 4, pt. 9 della replica

20 gennaio 2021”) (doc. VII, p.to 6. e segg.).

1.11. Con

osservazioni del 7 gennaio 2022 la Cassa ha rilevato come le osservazioni

dell’istante confermino la sua responsabilità quale organo formale, evidenziata

dal suo comportamento passivo e il non aver provato di essere stato vittima di

raggiri di natura penale o di essere stato impedito nell’esercizio delle sue

funzioni, soggiungendo che fidarsi ciecamente delle rassicurazioni di terzi

(leggasi: delle società fiduciarie) circa l’andamento aziendale e il versamento

degli oneri sociali configura un comportamento gravemente negligente secondo la

giurisprudenza.

Quo alle

dimissioni dell’istante, la Cassa ha preliminarmente evidenziato come la

competenza dell’autorità penale era limitata all’art. 87 cpv. 4 LAVS, mentre

l’art. 52 LAVS comporta “un punto di vista più ampio, dovendo esaminare le

diverse possibili violazioni (di natura amministrativa) delle prescrizioni

legali AVS […]”. In concreto, la Cassa ha ritenuto che “dal verbale

d’interrogatorio […], su cui si fonda il decreto d’abbandono, risulta

che le dichiarazioni dei signori RI 1, __________, __________ e in particolare

della signora __________ non sono tali da costituire alcun elemento

concludente e attendibile sulla data delle “reali” dimissioni del signor RI

1”, argomentando come “il 6 settembre 2021, giorno della chiusura

dell’istruzione, i termini per impugnare al Tribunale federale la sentenza

31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 […] non erano ancora scaduti, ragione

per cui l’istante non può ora

far capo a un rimedio giuridico

straordinario

per rimettere in discussione una sentenza lasciata passare

in giudicato incontestata su un asserito elemento di prova che si basa su fatti

non certamente nuovi e oltretutto costituiti da dichiarazioni lacunose e

contraddittorie e quindi non concludenti per la fattispecie in esame.”

(doc. IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se sono dati, oppure no i presupposti per una revisione

della STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021.

2.3. Giusta

l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se

sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato

influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 24 Lptca della Legge

ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale

delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto

ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui, in ossequio al principio della buona fede, sono state conosciute

le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso

dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta

entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

Il termine di 90 giorni

inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha una conoscenza sufficiente

del motivo di riconsiderazione per potersene prevalere, anche se, in quel

momento, non è in grado di apportare una prova piena (Moser-Szeless,

Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018,

n. 61 ad art. 53 LPGA).

Fatti

I

termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i

LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti,

regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA

(cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR

2022 UV Nr. 7 pag. 27).

Giova

inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario

(Moser-Szeless, op cit., n. 41 ad art. 53 LPGA; Métral, id. n. 133 ad

art. 61 LPGA con rinvii) è sussidiaria ai rimedi di diritto ordinari, ragione

per cui, se possibile e ragionevolmente esigibile, il motivo di revisione

dev’essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (Bollinger,

BSK-ATSG, 2020, n. 101 ad art. 61 LPGA). Inoltre, è possibile presentare

l’istanza di revisione presso il tribunale cantonale anche durante la

decorrenza del termine d’impugnativa tramite i rimedi di diritto ordinari

(Bollinger, op. cit., n. 102 ad art. 61 LPGA). Circa il rapporto tra la

revisione processuale e il ricorso al Tribunale federale, la nostra Alta Corte

ha stabilito che l’istanza di revisione di una decisione di un tribunale

cantonale delle assicurazioni può essere presentata sia prima che dopo il

ricorso al TF. Ciò può comportare una competenza contemporanea delle due

Autorità; in una simile evenienza il TF dovrà, previa domanda in tal senso,

sospendere la procedura fintanto che la corte cantonale si sia determinata

sull’istanza di revisione. Per contro, la corte cantonale non potrà evadere

(nel senso di una decisione di irricevibilità) l’istanza di revisione adducendo

la contemporanea pendenza presso il Tribunale federale del ricorso (DTF 138 II

386 consid. 6.1. e seg.; Bollinger, op. cit., n. 105 ad art. 61 LPGA).

2.4. Perché il TCA possa rivedere

una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, ritenuto che questi concetti coincidono

con quelli di cui all’art. 53 cpv. 1 LPGA (STF 8C_334/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2. in initio; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n.

2 ad art. 53 LPGA).

Un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi

mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a

pregiudizio del ricorrente (STF 9C_589/2013 del 2 maggio 2014, consid. 4.2.).

Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non

sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). In effetti, la revisione non può servire

a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza

evitabile (STF 8F_9/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 1.1. con rinvii

dottrinali e giurisprudenziali, U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.1.; STFA

I 183/02 del 18 settembre 2002, consid. 2.2.; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a

ed., 2020, n. 33 ad art. 53 LPGA).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016

consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

La diligenza

necessaria è valutata in modo meno severo in caso di ignoranza dei fatti nuovi,

giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più

severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla

parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento

principale (cfr. la citata STF U 561/06, consid. 6.1. con rinvii dottrinali;

Moser-Szeless, op. cit., n. 54 ad art. 53 LPGA con rinvii giurisprudenziali).

In una sentenza C 223/06 del

16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno

alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con

riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste

disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,

ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la

diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque

dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano

ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi

fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,

Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di

prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.

Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione

il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti

conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione

non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli

occhi del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al

contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove

riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.

358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In proposito cfr. pure STF

8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell’11 maggio

2020 consid. 3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del

20 aprile 2017 consid. 2.

Con

giudizio 8C_ 562/2020 del 14 aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:

"

(…)

3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les

décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision

si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants

ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits

auparavant.

3.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux

s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision

administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art.

61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a

LTF (qui correspond à l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique

la jurisprudence rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid.

5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: 1°

le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont

"pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"),

c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base

du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le

jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de

faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont

produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de

faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup

(nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après

l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la

procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence,

invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid.

2.2 p. 275 s. et les références).

3.3. Quant aux preuves concluantes, elles supposent en

bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° elles doivent porter sur des faits

antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire

propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au

requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu

(plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être

introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes

seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa

part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid.

2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à

l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.

Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation

différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont

il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts

objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le

médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la

décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal.

Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le

tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision

principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid.

5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24 octobre 2018 consid. 3). (…)”

In

proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1.,

pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.5. Come

esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.8. e segg.), l’istante postula la

revisione della STCA 31.2020.27-28 nel senso che la decisione su opposizione

impugnata in quella procedura venga annullata.

Sulla

scorta del decreto di abbandono del 5 ottobre 2021 della PP __________ (doc. C)

e del verbale di interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D) resi nell’ambito di

un procedimento penale in cui era (co)imputato (inc. n. ABB __________ e __________)

e che a mente dell’istante costituirebbero due nuovi mezzi di prova, egli

ritiene di poter esimersi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, accertata in

questa sede con la pronunzia di cui sopra. Ciò poiché tali documenti

proverebbero, da una parte, che RI 1 aveva già dimissionato dalla società nel

settembre del 2017 e, dall’altro, che essendo lui elemento marginale in seno

alla società fallita e avendo egli tentato di informarsi circa lo stato

finanziario della società nel 2016, non gli si possa rimproverare una

negligenza grave.

A

torto.

2.5.1. Dimissioni di RI 1 a

settembre 2017

Circa la questione delle asserite

dimissioni di settembre 2017, l’istanza di revisione risulta intempestiva e

dunque irricevibile in ordine.

Come da giurisprudenza

surriferita, l’istanza di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dal

momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente

del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado

di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.).

In concreto,

esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero

nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui

l’istante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale

per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con

effetto al settembre 2017, tale circostanza dev’essere forzatamente ricondotta

al verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi

semplicemente ripreso nel decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C).

Ne consegue

che il 30 luglio 2021 l’istante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo

di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e

la presentazione dell’istanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora

trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda

di revisione (cfr. supra consid. 2.3.).

Tuttavia ciò

non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1

si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di

diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari

(leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente

esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di

diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.).

Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in

giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dall’istante medesimo

(doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui l’istante era venuto a conoscenza

dell’asserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto

impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il

rimedio di diritto ordinario, per poi presentare un’istanza di revisione al

TCA, alternativamente presentare prima un’istanza di revisione al TCA e poi

ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine

d’impugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.,

pag. 7). Per l’istante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò

era senz’altro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito

in tal senso, l’istanza di revisione s’appalesa all’evidenza tardiva.

L’asserzione

dell’istante secondo cui solo con il decreto d’abbandono cresciuto in giudicato

(a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli

avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente

procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel

gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come

poc’anzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già

verbalizzato nell’interrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D).

Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo

successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA,

rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze

del procedimento penale.

Il voler “attendere

la qualificazione giuridica da parte della PP […] di quanto detto nel

verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente

istanza […]” (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato.

Visto quanto

precede, l’istanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle

dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro,

ritenerla tempestiva, l’istanza va respinta per i seguenti motivi.

L’istante

asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi

di prova idonei a dimostrare “fatti che erano già conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del

richiedente” (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge l’istante,

consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che

Considerandi

differiscono dall’estratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid.

1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere

responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti

relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato

già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017,

egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della

replica del 20 gennaio 2021.

Il primo

rinvio è contestuale all’allegazione dell’istante secondo cui egli avrebbe

avuto solo una “posizione assolutamente marginale all’interno dei due anni

nei quali non sarebbero stati pagati i contributi” (cfr. pto. 32. del

ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, “Non si nega

che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società,

tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non

ha mai avuto un effettivo potere decisionale all’interno dell’azienda […]”

(cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, l’allegazione dell’istante era da

inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella

società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate.

Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale – generica

– allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dell’istante

secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018.

E nemmeno il

secondo rinvio all’allegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20

gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dell’istante, configurando

un’allegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le

dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto

essere implicito a tale allegazione (“Per concludere, la situazione

documentale e la situazione fattuale […] non corrispondono, al

contrario, non potrebbero essere più distanti”), esternata, anche in questo

caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità

quale organo formale.

Pertanto,

nella precedente procedura l’istante non ha mai allegato di aver dimissionato

prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: “In

conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato.

Vi prego di procedere alla convocazione di un’Assemblea generale straordinaria

per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il

Registro di commercio.”, sottolineatura del redattore).

Non lo ha

fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione

della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi,

proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di

essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: “[…] amministratore

unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal

22.06.2016

al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni”

(ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del

redattore). E nello stesso allegato ricorsuale l’avv. RA 1 evidenziava che “Il

signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della

conoscenza della situazione della società, unicamente il 23 novembre 2017,

ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineare che tre mesi dopo,

il signor RI 1 aveva abbandonato la società […]” (ricorso, p.to 36.,

sottolineature del redattore).

Nel caso di

specie non si può dunque parlare di un’allegazione effettuata nella precedente

procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione

verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che

sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale

nella precedente procedura.

È quindi con

pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che “L’istante è […] malvenuto

quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni,

poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dell’istante poteva

sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui

fornire nella precedente procedura […] ogni elemento provatorio atto a

supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dall’obbligo

risarcitorio.” (doc. IX, pag. 3).

Stando così

le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad

un’allegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non

addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la

revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario,

ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla

negligenza dell’istante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le

dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28,

ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dell’istante risultano

sul punto inconferenti.

A titolo

abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il

fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato l’asserzione circa le

dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora

tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura

un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza

probante di un’asserzione (di parte) per rapporto ad un’iscrizione ai pubblici

registri.

Infine, esaminate

per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D,

pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né

dall’apprezzamento del giudice penale (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo

2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a) non può certo

convenire con quest’ultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata

presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia

dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente

limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la

quale l’istante avrebbe dato le dimissioni, ma che quest’ultimo le aveva “sempre

detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni”, per poi

(parzialmente) contraddirsi ed asserire che “a me sembra di ricordare che RI

1.

aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era

presente alla riunione” (doc. D, pag. 9).

Dal verbale

d’interrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad un’eventuale

concretizzazione dell’asserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con

effetto a settembre di quell’anno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si

comprende come RI 1 abbia fissato l’effetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018

(doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa

le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr.

doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.).

Le

conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da

questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dell’istante risulta

inconferente.

2.5.2

Ruolo di RI 1 nella società

fallita

Per quanto riguarda la

tempestività dell’istanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già

esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché

il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dell’istante circa il

suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già

in possesso dell’istante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista

l’irricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate

a titolo abbondanziale.

Stante che i docc. C e D

(ossia il decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1,

rispettivamente il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si

prevale l’istante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava

quale (co)imputato per, fra l’altro, violazione dell’art. 87 cpv. 4 LAVS, giova

precisare quanto segue.

Il citato disposto è di carattere

penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79

cpv. 1 LPGA) che, all’art. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria

è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai

sensi dell’art. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui all’art. 87

LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza

(Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e

537.

con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dell’art. 87 cpv. 4 LAVS è

punibile unicamente chi si sottrae al proprio obbligo di versare i

contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale

ulteriore presupposto, la normativa penale prevede l’utilizzo dei contributi

paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (“Zweckentfremdung”,

cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

In sostanza,

dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi

dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di

compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi.

Di diversa natura e

ratio è l’art. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG

Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra l’altro, sanziona – dal profilo

amministrativo – in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona

giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di

compensazione violando le prescrizioni dell’assicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2

LAVS). Diversamente dall’art. 87 LAVS, dunque, l’art. 52 LAVS è di più ampio

respiro, l’ampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA

31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti).

In concreto

l’istante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli

fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla

gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al

coimputato __________ quale “deux (sic!) ex machina”.

Avendo RI 1

asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla – a suo parere – può essergli

imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge

l’istante, nulla può essergli imputato nemmeno per l’anno 2016, giacché egli

aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite

nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e

successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria.

Stante il “suo ruolo materialmente ed effettivamente marginale”,

egli avrebbe “fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la

società funzionasse correttamente, dimostrando così la diligenza necessaria”

e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13.

e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.).

Da parte sua, la

Cassa ha innanzitutto evidenziato che l’argomento dell’istante circa il suo

ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale “deus ex

machina” era già stato sollevato nella precedente procedura e che l’asserito

nuovo mezzo di prova (il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) “non

fa altro che confermare

– pregiudicando ulteriormente la posizione del

signor RI 1 – la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di

quest’ultimo nella […] sua funzione di organo formale e di conseguenza

la sua responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS” (doc. III, p.to 2.). In

secondo luogo, la Cassa ha osservato come l’istante misconosca la

giurisprudenza federale e la portata dell’art. 52 LAVS, la quale si estende anche al

comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna

prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare

alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie

della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che

confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri

derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.).

È bene rilevare che

già nella precedente procedura l’istante aveva allegato che la posizione che

egli ricopriva quale organo formale della società fallita – che come accertato

anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) –

non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14

settembre 2020, p.to 16. e segg., sub doc. 1; ricorso del 18 novembre

2020, p.to 13. e segg., sub doc. 1). A tal proposito, nella sua

pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione,

alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque

insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr.

STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede

l’istante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora

suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D.

Come accennato, i

nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di

giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del

ricorrente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se

egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi (cfr. supra consid. 2.4.).

Nell’evenienza

concreta, l’istante – sulla scorta dei docc. C e D – ripropone, come accennato,

le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura,

allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno

alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante

nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società

fallita. Ritenuto che anche nell’ipotesi in cui i citati documenti fossero

stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe

portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del

2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art.

53.

cpv. 1 LPGA.

Per il resto si

rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti

osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2).

Pertanto, anche

questa censura dell’istante risulta malfondata.

A titolo

abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare

l’istante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza

grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione

finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo

dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e

assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto

altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia un’ignoranza

sull’effettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua

posizione in questa sede.

2.6

Alla

luce di tutto quanto precede l’istanza di revisione processuale, nella misura

in cui è ricevibile, va integralmente respinta e la STCA 31.2020.27-28 del 28

luglio 2021 confermata.

2.7

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative

a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato

ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un

Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente

o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una

base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio

al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né

altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di

spese, malgrado l’istanza sia stata presentata dopo l’entrata in vigore

delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia

come oggetto prestazioni assicurative, non vanno

prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dell’istanza in esame le cui

tesi e i cui argomenti rasentano invero a tratti la temerarietà (in

argomento cfr. Forster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V

323, consid. 1a e seg.).

2.8

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non

si prelevano né tasse né spese.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti