31.2021.2
Responsabilità del presidente poi gerente della SA ex art. 52 LAVS. Violato gravemente l'obbligo di diligenza e non dati motivi di giustificazione e/o discolpa
31 maggio 2021Italiano34 min
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.2
FS
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 29 novembre 2012 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti sub doc. C).
RI 1 ha rivestito la
carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2015 e di gerente
con diritto di firma individuale dal 23 febbraio 2016 (date di pubblicazione
nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).
1.2. La FA 1, che gestiva __________,
è stata affiliata quale datrice di lavoro alla CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1.
gennaio 2013 fino al 7 maggio 2020 (cfr. doc. 2, 3 e 5 = doc. B).
Dal secondo trimestre del
2015 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa
ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche precettarla dal terzo trimestre
del 2016 (cfr. doc. 5 = doc. B; per gli anni 2017 e 2018 vedi gli specchietti sub
doc. 6/5 e 6/6).
Nelle date 14 agosto 2018,
2 novembre 2018 e 18 gennaio 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha
rilasciato alla Cassa quattro attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD
relativi agli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 6).
Con decreto del 6 maggio
2020 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento
della società a far tempo dal 7 maggio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 12
maggio 2020 cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub. doc. C).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisioni del 28 luglio 2020 (doc. 2 e 3), confermate
con decisione su opposizione del 18 novembre 2020 (doc. 5 = doc. B), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.
21'206.25 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2017
e 2018.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
Rilevato che, a seguito
della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società (contesto
congiunturale e sottrazione di un ingente somma dal fondo cassa da parte di un
nipote suo ex dipendente), ha messo in atto diverse “operazioni di salvataggio”
(iniezione di fr. 50'000 nella società; rinuncia da aprile 2016 al salario con
recupero parziale degli arretrati e gestione della liquidità in modo da
prolungare il più possibile l’attività aziendale mantenendo il pagamento dei
salari ai dipendenti), l’insorgente contesta una sua intenzionalità o
negligenza grave adducendo che “(…) egli è ristoratore ed è in tale veste
che, a suo giudizio la società non rischiava il fallimento, bensì si trovava a
dover attraversare un periodo difficile a livello di liquidità a causa delle
malversazioni dell’ex-impiegato (doc. D) concomitanti con un momento
congiunturale meno favorevole del solito. […] In tale ottica è legittimo
riconoscere che egli avesse motivo di credere che la società era in grado di
riprendersi in breve tempo. Per quanto da lui ci si poteva aspettare, tale
ipotesi era del tutto percorribile, avendo egli le idee molto chiare sulle
misure intraprese per il risanamento. La sua buona fede da questo punto di
vista è evidente, avendo messo suo proprio capitale a disposizione della
società. Queste circostanze sono pure idonee a giustificare il decadimento
della presunzione di negligenza grave in caso di trattenuta dei contributi dai
salari accompagnata dal differimento del loro versamento a CO 1. (…)” (I,
punto 12, pagg. 8 e 9).
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA di non aver avviato procedure di risarcimento danni
contro altre persone – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, osservato
come il ricorrente sostanzialmente riprenda le medesime argomentazioni
sviluppate in sede di opposizione, postula la reiezione del ricorso.
1.6. Il ricorrente è rimasto
silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1(da ultimo quale gerente
con diritto di firma individuale; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex
art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2017 e 2018, così come risulta dai conteggi
annuali esposti nelle decisioni del 28 luglio 2020 allestiti secondo le
relative dichiarazione dei salari (doc. 2 e 3), dagli estratti conto 2017 e
2018 (doc. 6/1 e 6/2) e dagli specchietti relativi agli stessi anni (doc. 6/5 e
6/6).
L’importo complessivo di
fr. 21'206.25, ottenuto sommando lo scoperto per il 2017 di fr. 8’487.50 con
quello del 2018 di fr. 12'718.75 (cfr. doc. 6/1 e 6/2), peraltro rimasto incontestato,
fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato,
ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla
succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e
le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile
unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto, lo si
ribadisce, il ricorrente non ha contestato l’importo del danno.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987
pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.6. Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero
stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento
fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile
(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in
dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.
52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi
scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.;
cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid.
4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.7. RI 1, come accennato (cfr.
consid. 1.4), contesta una sua negligenza grave.
Accettando il mandato dapprima
di presidente del consiglio di amministrazione e in seguito di gerente con
diritto di firma individuale di una società anonima che gestiva un esercizio
pubblico (cfr. consid. 1.1 e 1.2) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che
da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02
del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per
quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STF
29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2
dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre
2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.
cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del
27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8
novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
Nella fattispecie, nella
risposta di causa – premesso che “(…)
allo stato attuale, contro il signor RI 1, ha emesso due decisioni di
risarcimento danni art. 52 LAVS per gli anni 2017 e 2018 e questo a seguito
dell’emissione di attestati di carenza di beni (cfr. doc. 6). In considerazione
che la società risulta fallita, prossimamente dovranno essere emesse altre due
decisioni di risarcimento danni art. 52 LAVS anche per gli anni 2019 e 2020, in
quanto la società FA 1 risulta insolvente anche per questi anni. (…)” (III,
pag. 3) –, rettamente la Cassa ha
(incontestatamente) ribadito che “(…) il signor RI 1 dichiara che, nel
tentativo di salvataggio della società, ha ricevuto come acconti dello
stipendio i seguenti importi: Anno 2017 CHF 8'803.14; Anno 2018 CHF 9'600.36;
Anno 2019 CHF 12'711.97; Anno 2020 CHF 2'307.49. In ogni caso, anche se nella
presente fattispecie la società ha cercato di limitare i danni con la rinuncia
a parte del salario del ricorrente, non è sufficiente per esonerare il signor RI
1 dalla sua responsabilità art. 52 LAVS. I contributi paritetici devono essere
riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è stato pagato, su
tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il
quale era soggetto all’obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Va
inoltre rilevato che il Tribunale ha ripetutamente affermato, a proposito della
scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici, che esso deve
essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine – nel senso di pochi
mesi e non anni – ogni suo credito nei confronti della cassa. Nel presente
caso, invece, i contributi scoperti concernono un periodo abbastanza lungo e
vale a dire per gli anni 2017 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2018 (1. – 2. – 3. –
4. trimestre) che concernono il presente ricorso, come pure per gli anni 2019
(1. – 2. – 3. trimestre) e 2020 (1. trimestre) per i quali non sono ancora
state emesse le relative decisioni di risarcimento danni. Il mancato pagamento
dei contributi si riferisce ad un lasso di tempo di anni e quindi un tale
periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente (cfr. dettagli
Considerandi
emissione contributi e estratti conto). (…)” (III, pagg. 4 e 5).
Secondo costante giurisprudenza
(STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9
con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa,
né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione
secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a
trovare la società (contesto congiunturale e sottrazione di un ingente
somma dal fondo cassa da parte di un nipote suo ex dipendente) l’insorgente
ha messo in atto diverse “operazioni di salvataggio” (cfr. consid. 1.4),
non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il
mancato versamento degli oneri sociali.
Le argomentazioni
sviluppate dall’insorgente (cfr. consid. 1.4) non configurano validi motivi di
giustificazione e/o discolpa ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.6) per le seguenti ragioni.
Al ricorrente – che
per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe
potuto adempiere ai suoi compiti di organo formale – incombeva
l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa
omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del
dovere di diligenza di un organo societario.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste di organo formale, accontentarsi di svolgere un ruolo
passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nella fattispecie il
ricorrente, incontestatamente, “(…) sapeva benissimo che i contributi
sociali della SA non erano pagati in quanto le esecuzioni le erano state a lui
notificate. (…)” (III, pag. 4). All’insorgente, che nemmeno adduce e
tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo
formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente
versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente
omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
In questo senso, in sede
di risposta, a ragione la Cassa ha ribadito che “(…) conferma quanto già
indicato nella decisione su opposizione e di conseguenza se lo stesso [ndr.
si riferisce al ricorrente] avesse controllato personalmente in dettaglio i
movimenti giornalieri si sarebbe accorto di queste mancanze e se è vero che la sottrazione
avesse intaccato gravemente la liquidità aziendale, l’attività della società si
sarebbe dovuta arrestare immediatamente. Come detto in precedenza il signor RI
1.
si difende argomentando che uno dei motivi del mancato pagamento dei
contributi è in primo luogo il “buco di cassa” provocato da un dipendente, che
da quanto si evince dal ricorso presentato risulta essere un nipote del
ricorrente e quindi con un rapporto di fiducia. Se la società non fosse stata
confrontata con questo evento sarebbe senza dubbio sopravvissuta. Tuttavia
questa circostanza non è sufficiente a liberarlo. Un gerente diligente non può
lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla
Cassa, come in effetti è avvenuto. D’altra parte sapeva benissimo che i
contributi sociali della SA non erano pagati in quanto le esecuzioni le erano
state a lui notificate. Una simile passività, secondo la giurisprudenza
federale, a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi dovuti, deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave
delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115). (…)” (III, pagg. 3 e 4).
Quanto al fatto addotto
dal ricorrente secondo cui l’ex dipendente che avrebbe effettuato delle
malversazioni fosse parente dell’insorgente –
“(…) va pure rilevato
come il dipendente in questione era nipote del ricorrente e vi era pertanto un
rapporto di particolare fiducia. (…)” (I, punto 14, pag. 11) –, tale
allegazione risulta irrilevante. In effetti va rilevato che se è vero che generalmente
all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un
rapporto di fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volesse
relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una società familiare,
si finirebbe per legittimare la posizione “dell’uomo di paglia” a
scapito segnatamente dell’AVS/AI (cfr. STF non pubblicata del 31 dicembre 1993
nella causa M.S. consid. 4; vedi anche STCA 31.2020.21-23 del 1. febbraio 2021
consid. 2.6 e STCA 31.2019.23 del 1. settembre 2020 consid. 2.8 entrambe con
riferimenti).
Riguardo poi all’assunto
secondo cui l’insorgente “(…) si è accorto di piccoli ma costanti
sottrazioni dalla Cassa nel giro di poco tempo (…)” (I, pagg. 10 e 11), questo
Tribunale può fare proprio quanto eccepito dalla Cassa e meglio che “(…) nel
ricorso, come pure nell’opposizione alle nostre decisioni, il ricorrente ha
indicato che sono stati sottratti per anni fondi dalla cassa e di conseguenza
va a cadere quanto affermato in precedenza, vale a dire che si è accorto degli
ammanchi nel giro di poco tempo (…)” (III, pag. 3).
In ogni caso il ricorrente
non ha sostenuto e tantomeno provato di essere stato ingannato mediante raggiri
di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputato una
negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente ha addotto
inoltre che, quale tentativo di salvataggio della società, ha rinunciato completamente
al salario a partire da aprile 2016 con recupero parziale degli arretrati e che
negli anni 2017 e 2018 il totale degli acconti ricevuti è stato di fr. 8'803.14
rispettivamente di fr. 9'600.36 (cfr. I, punti 6 e 8. pagg. 3 e 4).
Secondo l’art. 14 cpv. 1
LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente
dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a
obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza,
i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini
dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse
effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione
si sia, come nel caso concreto (non sarebbe altrimenti possibili una rinuncia
ad esso), realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid.
3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a
chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003
consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
In questo senso a ragione con
la risposta la Cassa ha ribadito che “(…) In ogni caso, anche se nella
presente fattispecie la società ha cercato di limitare i danni con la rinuncia
a parte del salario del ricorrente, non è sufficiente per esonerare il signor RI
1.
dalla sua responsabilità art. 52 LAVS. (…)” (III, pag. 4).
L’insorgente non ha
addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata
con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei
contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti
per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Non va in effetti
dimenticato che la società – dopo che la Cassa ha proceduto,
sistematicamente, dal 10 maggio 2017 all'invio di diffide di pagamento e dal 30
maggio 2017 all'avvio di procedure esecutive (cfr. doc. 6/5 e 6/6) – non
ha liquidato completamente i contributi degli anni 2017 e 2018 (cfr. estratto
conto sub doc. 6/1 e 6/2). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione
per cui nelle date 14 agosto 2018, 2 novembre 2018 e 18 gennaio 2019 l’UE di __________
ha rilasciato quattro attestati di carenza beni per contributi relativi agli
anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 6) e nel mese di maggio 2020 è quindi stato
dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare
che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti
contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso
di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi – che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere – per
ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del
30.
gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Va qui ricordato che il
fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento
dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di
lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo
della società (STF 27 giugno 1994 nella causa M. e STCA 31.2006.5-6 del 13
settembre 2006).
Come detto, il TF ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in
esame.
Secondo l'Alta Corte,
nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento
dei contributi se, come in concreto, non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L). Come stabilito dalla giurisprudenza federale,
nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non
riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del
pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave
dell'amministratore (STF H 279/01 del 12 dicembre 2002).
In questo senso a ragione
la Cassa – rilevato che secondo la giurisprudenza federale la scelta di
differire il pagamento dei contributi deve essere obiettivamente indispensabile
per la sopravvivenza della società e il datore di lavoro deve poter
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve il suo obbligo – ha
evidenziato che “(…) nel presente caso, invece, i contributi scoperti
concernono un periodo abbastanza lungo e vale a dire per gli anni 2017 (1. – 2.
– 3. trimestre) e 2018 (1. – 2. – 3. – 4. trimestre) che concernono il presente
ricorso, come pure per gli anni 2019 (1. – 2. – 3. trimestre) e 2020 (1.
trimestre) per i quali non sono ancora state emesse le relative decisioni di
risarcimento danni. Il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un
lasso di tempo di anni e quindi un tale periodo configura negligenza grave da
parte del ricorrente (cfr. dettagli emissione contributi e estratti conto).
(…)” (III, pagg. 4 e 5).
Non avendo adempiuto agli
obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che, per le ragioni
suesposte, nemmeno sono stati invocati validi motivi di giustificazione e/o di
discolpa (cfr. consid. 2.6), RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52
LAVS del danno subìto dalla Cassa.
In questo senso, quanto
alle asserite “(…) – iniezioni di liquidità personale nella società per CHF
50'000 (doc. D e F) – rinuncia completa al salario a partire da aprile 2016 con
recupero parziale degli arretrati nella misura di circa CHF 60.-- alla
settimana (doc. F) (…)” (I, punto 6, pag. 2) va inoltre rilevato che le
misure attuate, benché volte a risanare la situazione della società, non
costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel
presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
(STF
29.
febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.8
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
2.9
In applicazione dell’art. 83
Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61
lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 che non prevede più la gratuità
della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella fattispecie
concreta, il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2021, ossia dopo l’entrata
in vigore delle citate modifiche legislative. La vertenza non avendo ad oggetto
prestazioni assicurative, devono di conseguenza essere prelevate spese di
procedura che appare in casu giustificato fissare in fr. 500 (cfr. art. 29 cpv.
4.
Lptca) e porre a carico del ricorrente visto l’esito.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti