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Decisione

31.2021.20

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma dei danno fatto valere della Cassa. Le asserite difficoltà di mercato in determinati paesi e la crisi pandemica non costituiscono validi motivi di discolpa e/o di giustificazione. Conferma responsabilità di un gerente di una Sagl

23 febbraio 2022Italiano27 min

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

Source ti.ch

CO 1Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.20

BS

Lugano

23 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1 è stata costituita il 21 giugno 2004. Dal 3 marzo 2016 la società aveva

sede ad __________ (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

RI

1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale,

dal 2 febbraio 2015 fino al fallimento della società (25 novembre 2020).

1.2. Dal

1° febbraio 2015 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in

qualità di datrice di lavoro.

In data 21

gennaio 2020, 27 febbraio 2020, 15 luglio 2020 e 12 novembre 2020 l’Ufficio

esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di

carenza beni per contributi paritetici insoluti per gli anni 2018 e 2019 (doc.

9).

Con decreti

del 24 novembre 2020 e dell’11 gennaio 2021 della Pretura del Distretto di __________

sono state dichiarate l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento ai

sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________.2020 e __________.2021).

Il

10 febbraio 2021 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 29'862,65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD

e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2018 al 2020 (doc. X/1).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 13 agosto 2021,

confermata con decisione su opposizione del 12 ottobre 2021, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 29'862,65 per contributi paritetici dovuti dal 2018

al 2020.

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 sostiene che la FA 1 era attiva nel settore tessile in

__________, __________ e __________. A causa di fattori interni ai vari paesi

in cui operava, come pure in ragione della crisi conseguente al Covid 19, la

società ha praticamente annullato tutte le attività con conseguente azzeramento

dei ricavi. Di conseguenza, continua il ricorrente, i salari sono stati ridotti:

per l’anno 2019 sono stati versati solo fr. 67'000 e nel 2020 fr. 31'470,95

d’indennità per lavoro ridotto. Ammette che quale amministratore della fallita

avrebbe dovuto modificare la dichiarazione dei salari degli ultimi tre anni e

di non averlo fatto con la convinzione di poter recuperare la situazione finanziaria

precedente.

Per

questi motivi chiede di rivedere la decisione di risarcimento, nel senso di

considerare solo i salari effettivamente versati, ritenendo inoltre “eccessiva”

l’affermazione di aver violato intenzionalmente o per negligenza grave le

prescrizioni dell’assicurazione.

1.5. Con

la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella

decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva di

aver determinato i contributi paritetici sulla base delle dichiarazioni

salariali per gli anni 2018 - 2020, inoltrate dalla società e firmate dal

ricorrente. Evidenzia inoltre che quest’ultimo non ha fornito la prova che i

salari indicati non sarebbero maturati e che quindi i relativi contributi non sarebbero

dovuti. Ribadisce infine come l’insorgente non abbia fatto valere validi motivi

di giustificazione e di discolpa, motivo per cui la sua responsabilità ex art.

52 LAVS è da confermare.

1.6. Con

scritto 13 dicembre 2021 l’insorgente ha prodotto “gli estratti conto

dimostranti il salario versato nel 2019, ad un unico dipendente, pari ad un

totale di EUR 66'099,41” (VI).

1.7. Con

osservazioni 16 dicembre 2021 la Cassa ha preso posizione in merito alla

succitata documentazione e ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso

(VIII).

1.8. Il

TCA ha richiamato dalla Cassa l’insinuazione fatta all’Ufficio fallimenti di __________

(X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V

11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.

1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in

cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il

fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;

in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la

31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni

(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il

momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria

nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi

ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar,

Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In

concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio degli

attestati carenza beni (doc. 9), prima, e della successiva dichiarazione di

fallimento della società la Cassa è venuta a conoscenza del danno e rettamente ha

chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (socio gerente con diritto di firma

individuale dal 2 febbraio 2015 fino al 25 novembre 2020; cfr. supra consid.

1.1) il risarcimento dello stesso ex art. 52 LAVS.

2.3. Con

la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente

complessivamente fr. 29'862,65 pari al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF

non soluti dalla società per gli anni 2018-2020, nonché dagli interessi di mora

e dalle spese esecutive.

Al riguardo, va ricordato

che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF

H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3

inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Ritornando al caso in esame,

la Cassa ha determinato i contributi della società sulla massa salariale

risultante da tre “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari” compilate

e firmate dal ricorrente relative agli anni 2018, 2019 e per il 2020. Dalle

stesse risultano dichiarati salari nel 2018 e 2019 per fr. 102'000 per ciascun

anno (doc. A e A1 allegati alla decisione contestata) e nel 2020 per fr. 93'500

(doc. A2 allegato alla pronunzia impugnata). Il residuo dei contributi rimasti

scoperti risulta dagli specchietti annuali concernenti l’evoluzione dei

pagamenti degli oneri sociali (doc. 4 - 6).

Con il ricorso l’ex socio

gerente sostiene che, a motivo della situazione di crisi finanziaria, la

società ha versato ad un unico dipendente, nel 2019, un salario di fr. 67'000 e

nel 2020 fr. 31'470,95 sotto forma d’indennità per lavoro ridotto.

Il 13 dicembre 2021

l’insorgente ha prodotto gli estratti conto che, a suo dire, dovrebbero

dimostrare l’erogazione di un salario annuo complessivo di Euro 66'099.41 versato

nel 2019 ad un solo dipendente (doc. VI/1+2).

Occorre ricordare che

secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da

un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo

per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere

quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il

momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166

consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid.

3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere

riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il

lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario

(sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).

Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA

30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Nella fattispecie concreta,

dall’esame della documentazione bancaria prodotta, questo TCA non può che ritenerla,

come rattamente sostenuto dalla Cassa nelle osservazioni 16 dicembre 2021, parziale

e non concludente.

In effetti l’importo di Euro

66'099,41 (versati una parte nel 2019 e l’altra nel 2020; cfr. doc. VI/1 e 2)

indicato dal ricorrente quale salario del 2019 riguardante un solo

collaboratore (trattasi di __________, così come risulta dagli estratti bancari)

è nettamente più alto del salario notificato per lo stesso collaboratore nel

2019 risultante dalla relativa distinta salari

(fr. 48'000, cfr. doc. A1 allegato

alla decisione impugnata).

Inoltre, la Cassa

pertinenentemente rileva che dalla documentazione relativa alla richiesta

dell’indennità per lavoro ridotto il ricorrente, per conto della società, ha

dichiarato quali aventi diritto alle indennità tre dipendenti (doc. A5 e

A6). Invece nel presente ricorso si riferisce ad un solo collaboratore. Del

resto, anche nella già citate distinte salari sono stati notificati tre

collaboratori.

In queste circostanze questo

TCA non può che ritenere come fedefacenti le dichiarazioni salariali 2018, 2019

e 2020 compilate e firmate dal ricorrente stesso (le ultime due in periodo

pandemico; cfr. doc. A - A1 allegati alla decisione impugnata) e non ha motivo

di dubitare che quanto ivi indicato corrisponda a salari il cui diritto è stato

realizzato dai dipendenti interessati e quindi dovuti dal datore di lavoro.

Pertanto, richiamata la

giurisprudenza suindicata, giustamente la Cassa ha determinato i relativi

contributi prendendo come base le citate dichiarazioni salariali,

indipendentemente dal versamento o meno dei salari.

Visto quanto sopra, è da

ritenere che la Cassa abbia debitamente documentato l’ammontare del danno.

2.4. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.9., incombe allora al

datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire

il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e

prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187

consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Va

anzitutto ricordato che il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una

Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del

15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

2.7. Il

ricorrente addebita il mancato pagamento dei contributi alle asserite

difficoltà riscontrate nei paesi dove la società operava ed alla crisi

economica legata alla pandemia Covid 19.

Secondo

costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20],

22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12]) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità

fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato (Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 678 pag.

160 con riferimenti di giurisprudenza).

Occorre

da un lato valutare l’esistenza di eventuali motivi di giustificazione,

che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a

una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e

nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op.cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr.

anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una

fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere

delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.

4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

Considerandi

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere

dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo

tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i

propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono

essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nella

fattispecie in esame, dall’elenco delle diffide si evince come a partire

dall’acconto del I trimestre 2016 la società sia stata sistematicamente

diffidata al pagamento dei contributi (doc. 7). Inoltre, dagli estratti

relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per gli anni 2018 – 2020

(doc. 4 -5) si evince che dall’11 giugno 2018 la Cassa ha precettato la società

e che le esecuzioni sono terminate con il rilascio di ben 5 attestati di

carenza beni (doc. 9). Risulta infine come la società non abbia integralmente

liquidato i contributi degli anni 2018, 2019 e 2020.

In queste condizioni si può

affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, indipedentemente

dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, rimanendo scoperti

contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso

di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

Come detto, il TF ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente

versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

In conclusione, visto quanto

sopra, avendo il ricorrente, quale socio gerente della FA 1, violato le

prescrizioni AVS per lo meno per negligenza grave e non sussistendo validi

motivi di discolpa e/o di giustificazione in ordine al mancato versamento degli

oneri sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata e di

conseguenza anche la decisione contestata.

Ne consegue che il

ricorso va respinto.

2.8

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.9

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti