31.2021.20
Responsabilità del datore di lavoro. Conferma dei danno fatto valere della Cassa. Le asserite difficoltà di mercato in determinati paesi e la crisi pandemica non costituiscono validi motivi di discolpa e/o di giustificazione. Conferma responsabilità di un gerente di una Sagl
23 febbraio 2022Italiano27 min
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.20
BS
Lugano
23 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1 è stata costituita il 21 giugno 2004. Dal 3 marzo 2016 la società aveva
sede ad __________ (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale,
dal 2 febbraio 2015 fino al fallimento della società (25 novembre 2020).
1.2. Dal
1° febbraio 2015 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in
qualità di datrice di lavoro.
In data 21
gennaio 2020, 27 febbraio 2020, 15 luglio 2020 e 12 novembre 2020 l’Ufficio
esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di
carenza beni per contributi paritetici insoluti per gli anni 2018 e 2019 (doc.
9).
Con decreti
del 24 novembre 2020 e dell’11 gennaio 2021 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento ai
sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________.2020 e __________.2021).
Il
10 febbraio 2021 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 29'862,65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD
e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2018 al 2020 (doc. X/1).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 13 agosto 2021,
confermata con decisione su opposizione del 12 ottobre 2021, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 29'862,65 per contributi paritetici dovuti dal 2018
al 2020.
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 sostiene che la FA 1 era attiva nel settore tessile in
__________, __________ e __________. A causa di fattori interni ai vari paesi
in cui operava, come pure in ragione della crisi conseguente al Covid 19, la
società ha praticamente annullato tutte le attività con conseguente azzeramento
dei ricavi. Di conseguenza, continua il ricorrente, i salari sono stati ridotti:
per l’anno 2019 sono stati versati solo fr. 67'000 e nel 2020 fr. 31'470,95
d’indennità per lavoro ridotto. Ammette che quale amministratore della fallita
avrebbe dovuto modificare la dichiarazione dei salari degli ultimi tre anni e
di non averlo fatto con la convinzione di poter recuperare la situazione finanziaria
precedente.
Per
questi motivi chiede di rivedere la decisione di risarcimento, nel senso di
considerare solo i salari effettivamente versati, ritenendo inoltre “eccessiva”
l’affermazione di aver violato intenzionalmente o per negligenza grave le
prescrizioni dell’assicurazione.
1.5. Con
la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella
decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva di
aver determinato i contributi paritetici sulla base delle dichiarazioni
salariali per gli anni 2018 - 2020, inoltrate dalla società e firmate dal
ricorrente. Evidenzia inoltre che quest’ultimo non ha fornito la prova che i
salari indicati non sarebbero maturati e che quindi i relativi contributi non sarebbero
dovuti. Ribadisce infine come l’insorgente non abbia fatto valere validi motivi
di giustificazione e di discolpa, motivo per cui la sua responsabilità ex art.
52 LAVS è da confermare.
1.6. Con
scritto 13 dicembre 2021 l’insorgente ha prodotto “gli estratti conto
dimostranti il salario versato nel 2019, ad un unico dipendente, pari ad un
totale di EUR 66'099,41” (VI).
1.7. Con
osservazioni 16 dicembre 2021 la Cassa ha preso posizione in merito alla
succitata documentazione e ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso
(VIII).
1.8. Il
TCA ha richiamato dalla Cassa l’insinuazione fatta all’Ufficio fallimenti di __________
(X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Va
inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.
1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;
in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la
31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar,
Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In
concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio degli
attestati carenza beni (doc. 9), prima, e della successiva dichiarazione di
fallimento della società la Cassa è venuta a conoscenza del danno e rettamente ha
chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (socio gerente con diritto di firma
individuale dal 2 febbraio 2015 fino al 25 novembre 2020; cfr. supra consid.
1.1) il risarcimento dello stesso ex art. 52 LAVS.
2.3. Con
la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente
complessivamente fr. 29'862,65 pari al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
non soluti dalla società per gli anni 2018-2020, nonché dagli interessi di mora
e dalle spese esecutive.
Al riguardo, va ricordato
che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF
H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3
inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione
(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Ritornando al caso in esame,
la Cassa ha determinato i contributi della società sulla massa salariale
risultante da tre “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari” compilate
e firmate dal ricorrente relative agli anni 2018, 2019 e per il 2020. Dalle
stesse risultano dichiarati salari nel 2018 e 2019 per fr. 102'000 per ciascun
anno (doc. A e A1 allegati alla decisione contestata) e nel 2020 per fr. 93'500
(doc. A2 allegato alla pronunzia impugnata). Il residuo dei contributi rimasti
scoperti risulta dagli specchietti annuali concernenti l’evoluzione dei
pagamenti degli oneri sociali (doc. 4 - 6).
Con il ricorso l’ex socio
gerente sostiene che, a motivo della situazione di crisi finanziaria, la
società ha versato ad un unico dipendente, nel 2019, un salario di fr. 67'000 e
nel 2020 fr. 31'470,95 sotto forma d’indennità per lavoro ridotto.
Il 13 dicembre 2021
l’insorgente ha prodotto gli estratti conto che, a suo dire, dovrebbero
dimostrare l’erogazione di un salario annuo complessivo di Euro 66'099.41 versato
nel 2019 ad un solo dipendente (doc. VI/1+2).
Occorre ricordare che
secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo
per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere
quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il
momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166
consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid.
3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere
riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia
stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a
tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110
V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il
lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario
(sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).
Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA
30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Nella fattispecie concreta,
dall’esame della documentazione bancaria prodotta, questo TCA non può che ritenerla,
come rattamente sostenuto dalla Cassa nelle osservazioni 16 dicembre 2021, parziale
e non concludente.
In effetti l’importo di Euro
66'099,41 (versati una parte nel 2019 e l’altra nel 2020; cfr. doc. VI/1 e 2)
indicato dal ricorrente quale salario del 2019 riguardante un solo
collaboratore (trattasi di __________, così come risulta dagli estratti bancari)
è nettamente più alto del salario notificato per lo stesso collaboratore nel
2019 risultante dalla relativa distinta salari
(fr. 48'000, cfr. doc. A1 allegato
alla decisione impugnata).
Inoltre, la Cassa
pertinenentemente rileva che dalla documentazione relativa alla richiesta
dell’indennità per lavoro ridotto il ricorrente, per conto della società, ha
dichiarato quali aventi diritto alle indennità tre dipendenti (doc. A5 e
A6). Invece nel presente ricorso si riferisce ad un solo collaboratore. Del
resto, anche nella già citate distinte salari sono stati notificati tre
collaboratori.
In queste circostanze questo
TCA non può che ritenere come fedefacenti le dichiarazioni salariali 2018, 2019
e 2020 compilate e firmate dal ricorrente stesso (le ultime due in periodo
pandemico; cfr. doc. A - A1 allegati alla decisione impugnata) e non ha motivo
di dubitare che quanto ivi indicato corrisponda a salari il cui diritto è stato
realizzato dai dipendenti interessati e quindi dovuti dal datore di lavoro.
Pertanto, richiamata la
giurisprudenza suindicata, giustamente la Cassa ha determinato i relativi
contributi prendendo come base le citate dichiarazioni salariali,
indipendentemente dal versamento o meno dei salari.
Visto quanto sopra, è da
ritenere che la Cassa abbia debitamente documentato l’ammontare del danno.
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.9., incombe allora al
datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire
il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e
prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187
consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
Fatti
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.6. Va
anzitutto ricordato che il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una
Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del
15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
2.7. Il
ricorrente addebita il mancato pagamento dei contributi alle asserite
difficoltà riscontrate nei paesi dove la società operava ed alla crisi
economica legata alla pandemia Covid 19.
Secondo
costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20],
22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12]) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità
fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato (Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 678 pag.
160 con riferimenti di giurisprudenza).
Occorre
da un lato valutare l’esistenza di eventuali motivi di giustificazione,
che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a
una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e
nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti
(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op.cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr.
anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una
fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
Considerandi
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere
dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo
tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i
propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono
essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss;
cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non
può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti
dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo
dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio
avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella
fattispecie in esame, dall’elenco delle diffide si evince come a partire
dall’acconto del I trimestre 2016 la società sia stata sistematicamente
diffidata al pagamento dei contributi (doc. 7). Inoltre, dagli estratti
relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per gli anni 2018 – 2020
(doc. 4 -5) si evince che dall’11 giugno 2018 la Cassa ha precettato la società
e che le esecuzioni sono terminate con il rilascio di ben 5 attestati di
carenza beni (doc. 9). Risulta infine come la società non abbia integralmente
liquidato i contributi degli anni 2018, 2019 e 2020.
In queste condizioni si può
affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, indipedentemente
dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, rimanendo scoperti
contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso
di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
Come detto, il TF ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
In conclusione, visto quanto
sopra, avendo il ricorrente, quale socio gerente della FA 1, violato le
prescrizioni AVS per lo meno per negligenza grave e non sussistendo validi
motivi di discolpa e/o di giustificazione in ordine al mancato versamento degli
oneri sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata e di
conseguenza anche la decisione contestata.
Ne consegue che il
ricorso va respinto.
2.8
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.9
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti