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Decisione

31.2021.3

Ricorso irricevibile poichè tardivo. "Zustellungsfiktion". Sospensione dei termini

17 marzo 2021Italiano7 min

agli atti) e pervenuto al Tribunale il 22 gennaio 2021, RI 1 insorge personalmente

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n.

Fatti

31.2021.3

rg/sc

Lugano

17 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

considerato in fatto e in diritto

che - per

decisione su opposizione 11 novembre 2020, conferman-do la decisione di

risarcimento emessa il 15 luglio 2020, la Cassa CO 1 ha condannato RI 1 al

risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato pagamento dei contributi

paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr. 166'942.55 per gli anni 2016 a

2018;

- con

ricorso non datato, impostato il 21 gennaio 2021 (cfr. busta d’impostazione

agli atti) e pervenuto al Tribunale il 22 gennaio 2021, RI 1 insorge personalmente

davanti al TCA contro la suddetta decisione su opposizione;

-

accertata, tramite la Cassa, la data di ricezione dell’atto impugnato da

parte del ricorrente, il Tribunale ha trasmesso a que-st’ultimo la relativa

documentazione invitandolo a voler prendere posizione sulla tempestività del

gravame (cfr. V);

-

l’insorgente è rimasto silente;

- per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui

interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su

opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di

lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

- giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in

relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il termine di ricorso

decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'auto-rità in

giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto

incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione

con art. 38 cpv. 4 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

- gli atti scritti devono

essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è

considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispetti-vamente

il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra

nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139, 115 Ia 12, 113 Ib 297;

- quando

il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,

di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella

casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

Considerandi

ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,

corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di

questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA

applicabile per

analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del

19.

gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi,

secondo il principio della buona fe-de, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 134 V 49, DTF 127 I 34, DTF 119 V 94; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3

ottobre 2017, STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015;

- se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (DTF

110.

V 37 consid. 2;

Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);

- nel caso in esame, la

decisione impugnata – di cui l’interessato non poteva non attendersi

l’intimazione – è stata spedita con invio raccomandato l’11 novembre 2020 ed è

stata recapitata al destinatario (allo sportello postale), dopo avviso di

ritiro del 12 novembre 2020, il 30 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii

in doc. IV-2). Anche volendo considerare il 30 novembre 2020 – e non,

correttamente, il settimo giorno di giacenza dopo l’avviso di ritiro (il

principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis

LPGA si applica anche in caso di ritiro dopo il settimo giorno di giacenza; DTF

134.

V 49, 127 I 31) – quale data di notifica della decisione, il termine

di ricorso di 30 giorni veniva a scadere, considerata la sospensione dei

termini dal 18 dicembre al 2 gennaio ex art. 38 cpv. 4 LPGA, il giorno di

venerdì 15 gennaio 2021. Consegnato all’ufficio postale il 21 gennaio 2021

(cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;

- nulla ha per il resto addotto

l’insorgente né dagli atti emergono elementi in merito ad eventuali impedimenti

– di cui non neppu-re giustificanti una restituzione in intero del termine di

ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù

del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o

il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il

termine stabilito, lo stesso è restitu-ito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia

l’atto omesso;

- il gravame deve pertanto

essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;

- in

applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si

applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato;

- nel

caso concreto il ricorso è stato presentato il 21 gennaio 2021, ossia dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza

essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad

oggetto prestazioni assicurative;

- richiamato

l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200;

per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- Le spese di

procedura di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

3.- Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti