31.2021.3
Ricorso irricevibile poichè tardivo. "Zustellungsfiktion". Sospensione dei termini
17 marzo 2021Italiano7 min
agli atti) e pervenuto al Tribunale il 22 gennaio 2021, RI 1 insorge personalmente
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
31.2021.3
rg/sc
Lugano
17 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione su opposizione 11 novembre 2020, conferman-do la decisione di
risarcimento emessa il 15 luglio 2020, la Cassa CO 1 ha condannato RI 1 al
risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato pagamento dei contributi
paritetici da parte della FA 1 in ragione di fr. 166'942.55 per gli anni 2016 a
2018;
- con
ricorso non datato, impostato il 21 gennaio 2021 (cfr. busta d’impostazione
agli atti) e pervenuto al Tribunale il 22 gennaio 2021, RI 1 insorge personalmente
davanti al TCA contro la suddetta decisione su opposizione;
-
accertata, tramite la Cassa, la data di ricezione dell’atto impugnato da
parte del ricorrente, il Tribunale ha trasmesso a que-st’ultimo la relativa
documentazione invitandolo a voler prendere posizione sulla tempestività del
gravame (cfr. V);
-
l’insorgente è rimasto silente;
- per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui
interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su
opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di
lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);
- giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'auto-rità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 cpv. 4 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è
considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispetti-vamente
il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra
nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139, 115 Ia 12, 113 Ib 297;
- quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
Considerandi
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di
questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA
applicabile per
analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del
19.
gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi,
secondo il principio della buona fe-de, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 134 V 49, DTF 127 I 34, DTF 119 V 94; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3
ottobre 2017, STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015;
- se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF
110.
V 37 consid. 2;
Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame, la
decisione impugnata – di cui l’interessato non poteva non attendersi
l’intimazione – è stata spedita con invio raccomandato l’11 novembre 2020 ed è
stata recapitata al destinatario (allo sportello postale), dopo avviso di
ritiro del 12 novembre 2020, il 30 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii
in doc. IV-2). Anche volendo considerare il 30 novembre 2020 – e non,
correttamente, il settimo giorno di giacenza dopo l’avviso di ritiro (il
principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis
LPGA si applica anche in caso di ritiro dopo il settimo giorno di giacenza; DTF
134.
V 49, 127 I 31) – quale data di notifica della decisione, il termine
di ricorso di 30 giorni veniva a scadere, considerata la sospensione dei
termini dal 18 dicembre al 2 gennaio ex art. 38 cpv. 4 LPGA, il giorno di
venerdì 15 gennaio 2021. Consegnato all’ufficio postale il 21 gennaio 2021
(cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;
- nulla ha per il resto addotto
l’insorgente né dagli atti emergono elementi in merito ad eventuali impedimenti
– di cui non neppu-re giustificanti una restituzione in intero del termine di
ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù
del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o
il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restitu-ito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l’atto omesso;
- il gravame deve pertanto
essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;
- in
applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si
applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato;
- nel
caso concreto il ricorso è stato presentato il 21 gennaio 2021, ossia dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza
essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad
oggetto prestazioni assicurative;
- richiamato
l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200;
per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di
procedura di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti