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Decisione

31.2021.4

Ricorrente contesta i conteggi dei contributi allestiti dalla Cassa e quindi l'ammontare del danno da risarcire a quest'ultima. Ricorso respinto

9 agosto 2021Italiano15 min

fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio di ACB a carico della DT 1 a

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n.

31.2021.4

rg/sc

Lugano

9 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta: FA

1

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

decisione su opposizione del 23 dicembre 2020, modificando (in melius) la

precedente decisione del 30 novembre 2020,

la Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 – gerente della DT 1 (affiliata alla Cassa

a far tempo dal 1. dicembre 2013) dal 2 novembre 2016 sino alle sue dimissioni

del 5 dicembre 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. sub doc.

5) – per l’importo di fr.

16'880.30 (e non di fr. 23'190.75 come da menzionata precedente decisione

confermativa della decisione di risarcimento resa il 16 settembre 2020 in cui

erano stati considerati anche i contributi del 2019, in seguito pagati)

corrispondente ai contributi paritetici non versati dalla società per gli anni

2017 e 2018.

__________ 1.2 Contro la suddetta decisione del 30

novembre 2020 insorge RI 1 rappresentata RA 1. Sostiene che “i conteggi

inviati dalla Cassa CO 1 non sono chiari per quanto riguarda l’anno 2017” e

che non vi è “chiarezza tra conteggi ricevuti e i pagamenti effettuati”.

Chiede quindi che “vengano forniti dettagli per l’anno 2017” confermando

invece “la massa salariale” relativa al 2018.

1.3 Con

la risposta di causa la Cassa si riconferma integralmente nella propria decisione,

evidenziando come la contestazione di controparte sia generica e non comprovata

e precisando di aver già trasmesso all’interessata il 22 ottobre 2020 “la

lista dei salariati occupati negli anni dal 2017 al 2019, a dimostrazione della

base di calcolo/massa salariale indicata nei conteggi allegati alla decisione

risarcitoria”.

1.4

Nel termine assegnato dal Tribunale, le parti non hanno presentato o chiesto

ulteriori mezzi di prova.

2.1 La

vertenza in oggetto non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il Tribunale può dunque decidere nella composizione monocratica

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2 In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una

procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V

15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Conformemente

alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STF 21 giugno 2001

nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione

va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 del 8 marzo

2005, STF H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre 2011 [31.2011.6]

con riferimenti ad altre STCA).

Nella

fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio di ACB a carico della DT 1 a

partire da novembre 2018 (cfr. sub. doc. 5), la Cassa ha rettamente chiesto in

via sussidiaria al ricorrente quale organo formale il risarcimento ex art. 52

LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3 La ricorrente non

contesa in sé una sua responsabilità per il mancato pagamento dei contributi da

parte della DT 1 in relazione agli anni 2017 e 2018. Come visto in narrativa,

l’ex gerente solleva unicamente perplessità in merito ai conteggi dei

contributi paritetici relativi al 2017 e di conseguenza alla quantificazione

del danno fatto ora valere dalla Cassa nei suoi confronti.

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno fatto valere dalla Cassa è costituito dal mancato

pagamento da parte della DT 1 dei contributi concernenti il 2017 e il 2018.

Come accennato, la ricorrente reputa non corretta la determinazione dei

contributi dovuti per il 2017.

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione

documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT

Considerandi

II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio

dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione

incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto

dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia

alla RCC 1991 p. 133 consid. II/1b; DTF 117 V 264 consid. 3b; v. anche DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti).

In concreto le

censure ricorsuali, generiche, non sufficientemente motivate e non sostanziate,

non sono tali da mettere validamente in discussione la quantificazione, operata

dall’amministrazione, dei contributi dovuti dalla DT 1 per l’anno 2017 e, di

conseguenza, la quantificazione del credito risarcitorio. L’insorgente,

infatti, limitandosi ad asserire in modo astratto e generico che “i conteggi

inviati dalla Cassa CO 1 non sono chiari per quanto riguarda l’anno 2017” e

che “non c’è chiarezza tra i conteggi ricevuti e i pagamenti effettuati”,

non precisa per quali motivi l’ammontare dei contributi paritetici fissato

dalla Cassa per il suddetto anno non sarebbe corretto, né tantomeno fornisce il

benché minimo elemento probatorio a sostegno del proprio assunto, il quale

sembra mettere in discussione la quantificazione della massa salariale posta

alla base del calcolo dei contributi.

In ogni caso dagli

atti emerge in maniera chiara ed inequivocabile che i contributi relativi al

2017.

sono stati fissati in fr. 25'569.75 (cfr. conteggio 1.1.-31.12.2017 sub

doc. 4) sulla base dei salari notificati per complessivi fr. 159'932 (cfr. distinta

salari 2017 sub doc. 5). A fronte di tale importo dovuto, la società ha per

contro provveduto a versamenti per fr. 17'039.60 (cfr. estratto 28 settembre

2020.

sub doc. 5) e beneficiato del rimborso di assegni familiari per fr. 4'800,

della redistribuzione tassa CO2 per fr. 94.20 e di altri accrediti

per fr. 263.05 e il saldo contributivo a favore della Cassa per il 2017 risulta

pertanto essere di fr. 3'372.90 (cfr. citato conteggio 1.1.-31.12.2017; tale

importo è pure riportato nella tabella relativa all’evoluzione del debito

contributivo per l’anno 2017 sub doc. 6). Al

proposito è bene osservare che nell’estratto del 28 settembre 2020 – dal quale

l’insorgente sembrerebbe dedurre (ciò che esplicitamente aveva fatto valere in

sede di opposizione) un saldo a favore della società (e non un debito contributivo

a carico della stessa) – sono riportati unicamente i pagamenti effettuati dalla

società datrice di lavoro in ragione, appunto, di fr. 17'039.60, importo,

questo, che non rappresenta pertanto il saldo dovuto a quest’ultima da parte

della Cassa (lo stesso dicasi per gli estratti conto sub doc. 3 relativi agli

anni 2018 e 2019).

Dallo

scritto 28 novembre 2018 con cui, a firma della sua gerente, la società aveva comunicato

alla Cassa di aver sottoscritto gli ACB emessi a suo carico e che avrebbe

provveduto a versamenti mensili di fr. 1'500 sino ad estinzione degli importi

scoperti,

nonché dalla documentazione che risulta in seguito esserle

stata trasmessa dalla Cassa, si evince inoltre come la gerente fosse a

conoscenza, in specie sulla base dell’estratto conto 30 novembre 2018 inviato

dalla Cassa alla società (cfr. sub doc. 5), sia dei contributi e spese

addebitati alla società sia dei pagamenti da essa effettuati, con un saldo a

favore dell’amministrazione per l’anno 2017 di fr. 13'122.35 (per altro già

posto in esecuzione, cfr. tabella anno 2017 sub doc. 5; cfr. ACB 29 novembre

2018.

relativi al 2017 sub doc. 5). Tenuto conto dei successivi accrediti e

addebiti per spese ed interessi questo importo si è ridotto a fr. 3'372.90

(cfr. tabella anno 2017 sub doc. 6). La suddetta documentazione risulta altresì

– incontestatamente – essere stata trasmessa alla rappresentante della

ricorrente nell’ambito della procedura di opposizione sfociata nel qui

querelato provvedimento (cfr. decisione impugnata pto 6.2; cfr. scritto 22

ottobre 2020 della cassa a RA 1, sub. doc. 5).

Ne segue che

l’importo di fr. 16'880.30 stabilito nella decisione impugnata e composto di

fr. 13'507.40 relativi ai contributi rimasti scoperti per il 2018

(incontestati) e di fr. 3'372.90 per il 2017 risulta corretto.

2.4

Si

rileva per il resto come l’insorgente non abbia né contestato, come già

accennato, la propria responsabilità quale gerente in punto al mancato

versamento dei contributi paritetici da parte della DT 1, né invocato, e

tantomeno reso verosimile, l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde

neppure emergono dalle tavole processuali – le quali, seppur appurata

l’esistenza di una negligenza grave, avrebbero potuto legittimare il datore di

lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi segnatamente

di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi

è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di

liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo

il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e

dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso

può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine

ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b) rispettivamente di

eventuali motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

2.5

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

2.6

In

applicazione dell’art. 82a Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso

si applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato;

Nel

caso in esame il ricorso è stato presentato il 25/26 gennaio 2021, ossia dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza

essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad

oggetto prestazioni assicurative.

Richiamato

l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura a carico della ricorrente vengono

fissate in fr. 500.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Le spese di fr.

500.

sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF)

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti