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Decisione

31.2021.8

Ricorso irricevibile poiché tardivo. "Zustellungfiktion". Nessun valido motivo per una restituzione in intero del termine per ricorrere

4 giugno 2021Italiano14 min

I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2021.8

rg/gm

Lugano

4 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione su

opposizione 9 febbraio 2021, confermando la decisione di risarcimento emessa il

23 dicembre 2020, la Cassa CO 1 ha respinto la domanda presentata da RI 1 l’11

dicembre 2020 e volta al condono del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS

stabilito nei suoi confronti con decisione 31 marzo 2017 rispettivamente

all’annullamento dell’attestato di carenza beni rilasciato a suo carico il 21

gennaio 2019.

1.2 Con ricorso datato 23 marzo

2021 e impostato il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), rappresentata

dal RA 1, Capo servizi giuridici di __________, insorge RI 1 davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la suddetta decisione su opposizione

chiedendone l’annullamento. Nell’atto di ricorso il rappresentante

dell’insorgente postula “precauzionalmente” in applicazione dell’art. 41

LPGA la restituzione del termine per ricorrere “in quanto

il

sottoscritto era stato

impedito a ritirare tempestivamente la

raccomandata a causa di una quarantena Covid-19”.

Richiesta dal TCA a voler

esprimersi (anche) sulla tempestività del ricorso, l’amministrazione ne

evidenzia la tardività.

Con osservazioni 29 aprile

2021 l’insorgente ribadisce, tra l’altro, la richiesta di restituzione del

termine adducendo al proposito:

"

(…) Avendo avuto contatto diretto

con una persona positiva al virus Covid-19 I'11 febbraio 2021, mi avevo messo

autonomamente in quarantena domiciliare, prima aspettando il risultato del test

Covid-19 sia della persona interessata sia di me stesso.

Il tampone della persona in contatto risultava positivo

mentre il mio risultato era negativo.

Nonostante ciò, nel pomeriggio del 13 febbraio 2021 il

Contact Tracing Team Covid-19 mi chiamava sul cellulare impiegandomi di

mettermi immediatamente in quarantena per 10 giorni, allora fino al 23 febbraio

2021 incluso.

Per questo motivo, essendo costretto a rimanere a casa,

non potevo andare a ritirare la decisione da impugnare in tempo debito. La mia

unica collaboratrice che anche disponeva di una procura per ritirare dalla

Posta le lettere raccomandate per l'__________ oltre a me, era assente a causa

delle vacanze invernali.

Per evitare una spedizione di ritorno della lettera

raccomandata della decisione da impugnare della Cassa CO 1 chiamavo l'Hotline

della Posta CH SA per sapere cosa restava da fare in questo caso. La

collaboratrice in incaricata dalla Posta CH SA mi consigliava di far prolungare

il termine di ritiro, cosa che avevo fatto.

Al primo giorno dopo la quarantena, il 24 febbraio

2021, mi recavo immediatamente all'ufficio postale e ritiravo la lettera

raccomandata della decisione da impugnare della Cassa cantonale di

compensazione, completavo subito la bozza del ricorso già preparato precauzionalmente

il 23 febbraio 2021 nell'home office e spedivo il ricorso il giorno dopo il

ritiro della decisione, al 25 febbraio 2021.

Prove:

Testimonianza del Contact Tracing Team Covid-19 del

Canton __________, c/o __________

Testimonianza del Contact Center Posta, c/o Posta CH

SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berna

Testimonianza della Sig.ra __________

Così è indubbiamente dimostrato che, a causa di forza

maggiore per colpa della mondiale situazione straordinaria pandemica, ero stato

impedito, senza colpa mia, di ritirare la lettera raccomandata della decisione

da impugnare della Cassa CO 1 entro il termine stabilito. (…)” (cfr. V)

Con scritto 17 maggio 2021

la Cassa nega che siano dati i presupposti per una restituzione del termine.

2.1 Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il

giudice delegato è competente ad evadere il ricorso se questo è tardivo o

irricevibile.

2.2 Per l'art. 56 LPGA le decisioni

su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a

conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52

cpv. 5 LAVS).

L'art. 60 cpv. 1 LPGA prescrive

che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di

ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60

cpv. 2 LPGA).

Il termine di ricorso

decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in

giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto

incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione

con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a).

Gli atti scritti devono

essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è

considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il

suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella

sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;

RAMI 1997 UV p. 444).

Quando

il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,

di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella

casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,

corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di

questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA

applicabile per analogia in

virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305, 119 V 94 consid. 4b/aa

con riferimenti; STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010;

STF del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; Condizioni generali della

Posta "Servizi postali" per clienti privati, cifra 2.5.7, edizione

gennaio 2021) nella misura in cui il destinatario

doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione

(cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF

2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; STF 9C_823/2015 del 25

novembre 2015; DTF 127 I 34 consid.

2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4; DTF 119 V 94

consid. 4b/aa).

Nella

sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008,

pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha poi stabilito che la finzione

riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in

materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella

postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo

la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo

giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del

destinatario, mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto

– ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (DTF

110 V 37 consid. 2;

Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479).

2.3 Nel

caso in disamina, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 9

febbraio 2021 è stata spedita con invio raccomandato lo stesso giorno, che il

rappresentante (lic. iur. LLM RA 1, destinatario

dell’invio) di RI 1 è stato avvisato per il

ritiro il 10 febbraio 2021 e che nel termine di giacenza di 7 giorni egli non

ha provveduto a ritirare l’invio. In applicazione del menzionato art. 38

cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha

iniziato a decorrere il 18 febbraio 2021 ossia il giorno successivo all’ultimo

giorno di giacenza (17 febbraio 2021) per scadere quindi il 19 marzo 2021.

Consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione), il

ricorso risulta tardivo.

Il

fatto che il destinatario

– il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della

sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come

da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione

su opposizione da parte della Cassa –

abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo

giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr.

doc. 3) è ininfluente, il

principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo

infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata

finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un

termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di

trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018,

art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38

n. 17).

2.4

2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile

in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia

l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine

per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per

impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o

la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA

Fatti

I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.

41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998,

n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255;

cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210).

Per la questione

dell’impedimento non colposo non fa differenza se esso colpisce la persona

interessata oppure il suo rappresentante, quest'ultimo – a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande – dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (DTF 119 II 86, 99 II 349; STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012

consid. 3).

È infine bene sottolineare

che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi (STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.4.2 Le circostanze addotte dal

rappresentante dell’insorgente nel suo scritto 29 aprile 2021 al TCA a

giustificazione della mancata tempestiva presentazione del gravame e a sostegno

quindi della richiesta di restituzione in intero del termine per ricorrere

(cfr. supra consid. 1.2) – non sono all’evidenza idonee a scusare il

ritardo con cui, a nome e per conto della sua mandante, egli si è aggravato

allo scrivente Tribunale avverso la decisione 9 febbraio 2021 e non

costituiscono quindi valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei

combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra

citata.

Considerandi

Da un lato la circostanza

addotta (quarantena volontaria dall’11 febbraio 2021 e su ordine del Contact

Tracing Team Covid-19 dal 13 febbraio 2021) è da ritenere non abbia all’evidenza

impedito il rappresentante di RI 1 di incaricare – senza indugio l’11 febbraio

rispettivamente il 13 febbraio 2021 – un sostituto (che non fosse la sua

collaboratrice, asseritamente assente per vacanze) del ritiro entro il termine

di 7 giorni scadente il 17 febbraio 2021 del plico raccomandato che RA 1 sapeva

essere in giacenza dal 10 febbraio 2021 (cfr. doc. 3).

D’altro lato anche

l’eventuale non conoscenza da parte del rappresentante, giurista e consulente

giuridico titolare della __________ e incaricato da settembre 2019 della tutela

degli interessi della ricorrente (doc. A-1), del principio codificato all’art.

38.

cpv. 2bis LPGA (e già sancito dalla giurisprudenza precedentemente

all’entrata in vigore della LPGA) e della relativa sopra citata giurisprudenza

federale – secondo cui il

principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo

infruttuoso di notifica da parte della posta si applica anche nel caso in cui

venga accordato un termine di ritiro più lungo ovvero nel caso in cui venga

fatta domanda di trattenere la corrispondenza (cfr. supra consid. 2.3) –

non costituisce motivo scusabile e non permette quindi oggettivamente di

ritenere che alla ricorrente, rispettivamente al suo rappresentante (che non

poteva non sapere dell’inefficacia, ai fini della decorrenza del termine per

ricorrere, di un prolungamento della giacenza oltre il settimo giorno), non possa essere rimproverata una negligenza.

I motivi addotti (quarantena)

non permettono inoltre neppure di ritenere che il rappresentante sia stato

impedito, anche dopo il ritiro del plico raccomandato, di redigere (RA 1 stesso

ha asserito di aver potuto lavorare in modalità home office sino al 23 febbraio

2021) e spedire per tempo l’atto di ricorso.

2.5

Sulla scorta di quanto precede,

il gravame deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

2.6

In

applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si

applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato;

Nel

caso in esame il ricorso è stato presentato il 23/25 marzo 2021, ossia dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza

essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad

oggetto prestazioni assicurative.

Richiamato

l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.- Le spese di fr.

200 sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti