31.2021.8
Ricorso irricevibile poiché tardivo. "Zustellungfiktion". Nessun valido motivo per una restituzione in intero del termine per ricorrere
4 giugno 2021Italiano14 min
I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2021.8
rg/gm
Lugano
4 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 febbraio 2021 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione su
opposizione 9 febbraio 2021, confermando la decisione di risarcimento emessa il
23 dicembre 2020, la Cassa CO 1 ha respinto la domanda presentata da RI 1 l’11
dicembre 2020 e volta al condono del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS
stabilito nei suoi confronti con decisione 31 marzo 2017 rispettivamente
all’annullamento dell’attestato di carenza beni rilasciato a suo carico il 21
gennaio 2019.
1.2 Con ricorso datato 23 marzo
2021 e impostato il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), rappresentata
dal RA 1, Capo servizi giuridici di __________, insorge RI 1 davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento. Nell’atto di ricorso il rappresentante
dell’insorgente postula “precauzionalmente” in applicazione dell’art. 41
LPGA la restituzione del termine per ricorrere “in quanto
il
sottoscritto era stato
impedito a ritirare tempestivamente la
raccomandata a causa di una quarantena Covid-19”.
Richiesta dal TCA a voler
esprimersi (anche) sulla tempestività del ricorso, l’amministrazione ne
evidenzia la tardività.
Con osservazioni 29 aprile
2021 l’insorgente ribadisce, tra l’altro, la richiesta di restituzione del
termine adducendo al proposito:
"
(…) Avendo avuto contatto diretto
con una persona positiva al virus Covid-19 I'11 febbraio 2021, mi avevo messo
autonomamente in quarantena domiciliare, prima aspettando il risultato del test
Covid-19 sia della persona interessata sia di me stesso.
Il tampone della persona in contatto risultava positivo
mentre il mio risultato era negativo.
Nonostante ciò, nel pomeriggio del 13 febbraio 2021 il
Contact Tracing Team Covid-19 mi chiamava sul cellulare impiegandomi di
mettermi immediatamente in quarantena per 10 giorni, allora fino al 23 febbraio
2021 incluso.
Per questo motivo, essendo costretto a rimanere a casa,
non potevo andare a ritirare la decisione da impugnare in tempo debito. La mia
unica collaboratrice che anche disponeva di una procura per ritirare dalla
Posta le lettere raccomandate per l'__________ oltre a me, era assente a causa
delle vacanze invernali.
Per evitare una spedizione di ritorno della lettera
raccomandata della decisione da impugnare della Cassa CO 1 chiamavo l'Hotline
della Posta CH SA per sapere cosa restava da fare in questo caso. La
collaboratrice in incaricata dalla Posta CH SA mi consigliava di far prolungare
il termine di ritiro, cosa che avevo fatto.
Al primo giorno dopo la quarantena, il 24 febbraio
2021, mi recavo immediatamente all'ufficio postale e ritiravo la lettera
raccomandata della decisione da impugnare della Cassa cantonale di
compensazione, completavo subito la bozza del ricorso già preparato precauzionalmente
il 23 febbraio 2021 nell'home office e spedivo il ricorso il giorno dopo il
ritiro della decisione, al 25 febbraio 2021.
Prove:
Testimonianza del Contact Tracing Team Covid-19 del
Canton __________, c/o __________
Testimonianza del Contact Center Posta, c/o Posta CH
SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berna
Testimonianza della Sig.ra __________
Così è indubbiamente dimostrato che, a causa di forza
maggiore per colpa della mondiale situazione straordinaria pandemica, ero stato
impedito, senza colpa mia, di ritirare la lettera raccomandata della decisione
da impugnare della Cassa CO 1 entro il termine stabilito. (…)” (cfr. V)
Con scritto 17 maggio 2021
la Cassa nega che siano dati i presupposti per una restituzione del termine.
2.1 Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il
giudice delegato è competente ad evadere il ricorso se questo è tardivo o
irricevibile.
2.2 Per l'art. 56 LPGA le decisioni
su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a
conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52
cpv. 5 LAVS).
L'art. 60 cpv. 1 LPGA prescrive
che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di
ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60
cpv. 2 LPGA).
Il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a).
Gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è
considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il
suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella
sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;
RAMI 1997 UV p. 444).
Quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di
questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA
applicabile per analogia in
virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305, 119 V 94 consid. 4b/aa
con riferimenti; STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010;
STF del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; Condizioni generali della
Posta "Servizi postali" per clienti privati, cifra 2.5.7, edizione
gennaio 2021) nella misura in cui il destinatario
doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione
(cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF
2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; STF 9C_823/2015 del 25
novembre 2015; DTF 127 I 34 consid.
2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4; DTF 119 V 94
consid. 4b/aa).
Nella
sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008,
pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha poi stabilito che la finzione
riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in
materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella
postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo
la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo
giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del
destinatario, mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto
– ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF
110 V 37 consid. 2;
Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479).
2.3 Nel
caso in disamina, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 9
febbraio 2021 è stata spedita con invio raccomandato lo stesso giorno, che il
rappresentante (lic. iur. LLM RA 1, destinatario
dell’invio) di RI 1 è stato avvisato per il
ritiro il 10 febbraio 2021 e che nel termine di giacenza di 7 giorni egli non
ha provveduto a ritirare l’invio. In applicazione del menzionato art. 38
cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha
iniziato a decorrere il 18 febbraio 2021 ossia il giorno successivo all’ultimo
giorno di giacenza (17 febbraio 2021) per scadere quindi il 19 marzo 2021.
Consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2021 (cfr. busta d’impostazione), il
ricorso risulta tardivo.
Il
fatto che il destinatario
– il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della
sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come
da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione
su opposizione da parte della Cassa –
abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo
giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr.
doc. 3) è ininfluente, il
principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo
infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata
finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un
termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di
trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018,
art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38
n. 17).
2.4
2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile
in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine
per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per
impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o
la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA
Fatti
I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.
41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998,
n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255;
cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210).
Per la questione
dell’impedimento non colposo non fa differenza se esso colpisce la persona
interessata oppure il suo rappresentante, quest'ultimo – a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande – dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (DTF 119 II 86, 99 II 349; STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012
consid. 3).
È infine bene sottolineare
che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi (STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.4.2 Le circostanze addotte dal
rappresentante dell’insorgente nel suo scritto 29 aprile 2021 al TCA a
giustificazione della mancata tempestiva presentazione del gravame e a sostegno
quindi della richiesta di restituzione in intero del termine per ricorrere
(cfr. supra consid. 1.2) – non sono all’evidenza idonee a scusare il
ritardo con cui, a nome e per conto della sua mandante, egli si è aggravato
allo scrivente Tribunale avverso la decisione 9 febbraio 2021 e non
costituiscono quindi valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei
combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra
citata.
Considerandi
Da un lato la circostanza
addotta (quarantena volontaria dall’11 febbraio 2021 e su ordine del Contact
Tracing Team Covid-19 dal 13 febbraio 2021) è da ritenere non abbia all’evidenza
impedito il rappresentante di RI 1 di incaricare – senza indugio l’11 febbraio
rispettivamente il 13 febbraio 2021 – un sostituto (che non fosse la sua
collaboratrice, asseritamente assente per vacanze) del ritiro entro il termine
di 7 giorni scadente il 17 febbraio 2021 del plico raccomandato che RA 1 sapeva
essere in giacenza dal 10 febbraio 2021 (cfr. doc. 3).
D’altro lato anche
l’eventuale non conoscenza da parte del rappresentante, giurista e consulente
giuridico titolare della __________ e incaricato da settembre 2019 della tutela
degli interessi della ricorrente (doc. A-1), del principio codificato all’art.
38.
cpv. 2bis LPGA (e già sancito dalla giurisprudenza precedentemente
all’entrata in vigore della LPGA) e della relativa sopra citata giurisprudenza
federale – secondo cui il
principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo
infruttuoso di notifica da parte della posta si applica anche nel caso in cui
venga accordato un termine di ritiro più lungo ovvero nel caso in cui venga
fatta domanda di trattenere la corrispondenza (cfr. supra consid. 2.3) –
non costituisce motivo scusabile e non permette quindi oggettivamente di
ritenere che alla ricorrente, rispettivamente al suo rappresentante (che non
poteva non sapere dell’inefficacia, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, di un prolungamento della giacenza oltre il settimo giorno), non possa essere rimproverata una negligenza.
I motivi addotti (quarantena)
non permettono inoltre neppure di ritenere che il rappresentante sia stato
impedito, anche dopo il ritiro del plico raccomandato, di redigere (RA 1 stesso
ha asserito di aver potuto lavorare in modalità home office sino al 23 febbraio
2021) e spedire per tempo l’atto di ricorso.
2.5
Sulla scorta di quanto precede,
il gravame deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
2.6
In
applicazione dell’art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si
applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non
prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere
semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il
nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato;
Nel
caso in esame il ricorso è stato presentato il 23/25 marzo 2021, ossia dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza
essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad
oggetto prestazioni assicurative.
Richiamato
l’art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Le spese di fr.
200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti