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Decisione

31.2022.1

Responsabilità del datore di lavoro. Membro di fatto della direzione chiamato a risarcire ex art. 52 LAVS i contributi non versati dall'associazione sportiva agente quale datore di lavoro

17 marzo 2022Italiano42 min

riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2015.11

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.1

BS/sc

Lugano

17 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione

all’associazione: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. L’associazione

FA 1 (in seguito: FA 1), non iscritta a Registro di commercio, è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1°

luglio 1988 al 30 aprile 2016.

A

seguito delle sentenze della Pretura del Distretto di __________ datate 27

luglio 2018, la Cassa ha potuto ricostruire l’importo dei salari dovuti

dall’associazione a 5 giocatori negli anni 2015 e 2016. Per il 2015 l’ammontare

totale dei salari ricostruiti ammonta complessivamente a fr. 41'895 per un

totale di fr. 6'323,80 di contributi paritetici, oggetto della tassazione

d’ufficio 17 ottobre 2018 intimata alla società sportiva. Riguardo al 2016, i

salari non notificati corrispondono a fr. 19'479 per un totale di fr. 2'930,40

di oneri sociali, oggetto di una seconda tassazione d’ufficio del 17 ottobre

2018. Entrambe le tassazioni sono rimaste incontestate (cfr. documentazione

allegata alla decisione di risarcimento 16 luglio 2021 in doc. 3; cfr. anche le

sentenze pretorili in doc. G1-5 allegate alla decisione su opposizione

impugnata in doc. 1).

Non

avendo l’associazione liquidato i contributi scoperti, la Cassa ha dovuto prima

diffidarla e poi precettarla (cfr. i relativi specchietti dell’evoluzione del

debito contributivo in doc. 6 e 7).

Il

27 novembre 2019 l’amministrazione ha ricevuto un attestato di carenza beni

riguardante i contributi 2015 (sub doc. 10).

1.2. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 16 luglio 2021 la

Cassa ha chiesto a RI 1, presidente del comitato della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'346,45 per contributi

paritetici dovuti nel 2015 e 2016 non versati dalla società sportiva (fr.

7'142,85 relativi al 2015 e fr. 3’2013,70, inclusi interessi di mora e spese

esecutive; doc. 1).

A

seguito dell’opposizione interposta dal succitato (doc. 2), con scritto 2

settembre 2021 la Cassa gli ha formulato diverse domande, in particolare sul

suo ruolo all’interno della FA 1 (doc. 4), alle quali ha dato risposta il 22

settembre 2021 (doc. 5).

Con

decisione su opposizione del 24 novembre 2021 la Cassa ha confermato la

decisione di risarcimento (doc. 1).

1.3. Con

il presente ricorso RI 1 chiede l’annullamento della decisione su opposizione.

Rileva di non essere mai stato presidente della FA 1 poiché non si è mai tenuta

un’assemblea che lo avesse eletto a tale carica. Sostiene che il suo presunto

ruolo di presidente che emerge dagli articoli di giornali riportati nella

decisione contestata sono un “azzardo giuridico”. Allega copia delle

dimissioni date 31 marzo 2016 (inoltrate il 14 aprile 2016). Rileva che dalla

lettera delle dimissioni si evince la sua volontà “di dare continuità

disponendo la convocazione dell’assemblea per il 15 maggio seguente” e che

“non si può neppure attribuire la mancanza di correttezza nei confronti

dell’associazione che per contro non ha dato seguito alla disposizione e

l’assemblea a mente del qui ricorrente non ha avuto luogo”. Contesta la

fondatezza della decisione poiché si fonda su fatti alla base dell’attestato di

carenza beni che risalgono a 3 anni e 8 mesi dalle sue dimissioni “da ogni carico

in FA 1”, rispettivamente ad oltre 5 anni dalle stesse se si tiene conto

della decisione di risarcimento e/o dalla decisione su opposizione. Il

ricorrente conclude sostenendo che quanto vantato dalla Cassa alla FA 1 debba

essere fatto valere nei confronti degli altri membri di comitato in carica al

momento della crescita in giudicato dell’attestato carenza di beni e/o della

decisione di risarcimento.

1.4. Con

la risposta di causa, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo

riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, ribadisce

come il ricorrente abbia agito almeno come organo di fatto della FA 1. Precisa

come l’emissione dell’attestato di carenza beni abbia determinato l’insorgenza

e la conoscenza del danno e che quindi era legittimata a procedere contro gli

organi dell’associazione. L’amministrazione ritiene la mancata notifica dei

salari addebitabile a grave negligenza. Conclude che non vi sono validi motivi

di liberazione e/o di discolpa e che quindi la responsabilità ex art. 52 LAVS

dell’insorgente merita conferma.

1.5. Con

scritto del 25 gennaio 2022 l’insorgente chiede di essere convocato per

un’audizione “durante la quale potrò argomentare e fornire la versione più

corretta sulla reale situazione.”

considerato

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2.

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno

che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V

11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Fatti

I

membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di

direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai

sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art.

69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del

comitato rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a

terzi (inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito

di atti illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la

giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del

comitato di un'associazione (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 205 pag. 50 con riferimenti di

giurisprudenza; STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7

marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte con

riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2015.11

del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003, 31.2006.36-41 dell’11

dicembre 2007 e 31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.

1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in

cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il

fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex

art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in

argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2 e la

31.2020.33 dell’8 marzo 202, consid. 2.3.2). Con l’attestato di carenza beni

(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il

momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria

nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi

ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar,

Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e

dottrinali).

In

concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio dell’attestato

di carenza beni del 27 novembre 2019 è insorto il danno e la Cassa ne è venuta

a conoscenza. Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente chiesto (in via

sussidiaria) a RI 1, presidente e membro de facto del comitato della PVL (in

merito: cfr. consid. 2.5.2).

2.3. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05

del 23 novembre 2006).

Secondo

l’art. 52 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si

prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti

illeciti”, ciò che

comporta il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci

anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Ora,

essendo il momento della conoscenza del danno da far coincidere con il rilascio

dell’attestato di carenza beni avvenuto il 27 novembre 2019

(sub. doc.

10), in considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2019) prevedeva un termine di prescrizione più breve (2

anni) e che, visto il suddetto ACB, la prescrizione di due anni secondo il

diritto anteriore non era ancora intervenuta al momento in cui è entrato in

vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il 1. gennaio 2020), in

applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla

presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine

relativo di prescrizione a tre anni (cfr. STCA 31 2020.27- 28 del 28 luglio

2021, consid. 2.2).

Nel

caso in esame, la decisione di risarcimento 16 luglio 2021 è stata emessa entro

tre anni dal rilascio dell’ACB (27 novembre 2019), motivo per cui il credito

risarcitorio non è prescritto.

2.4. Con

la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente

complessivamente il risarcimento di

fr.

10'346,45 (interessi di mora e spese esecutive incluse) per contributi

paritetici AVS/AI/IPF e AD non soluti dalla FA 1 relativi a salari 2015 e 2016 di

5 suoi giocatori accertati in sede civile mediante le citate sentenze pretorili

del 27 luglio 2018, poste a fondamento delle tassazioni d’ufficio del 17

ottobre 2018.

Al

riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra

l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del

datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10

del 10 giugno 2002, consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi

dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.

II/1b).

Ritornando

al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito. In

primo luogo ha prodotto le citate sentenze pretorili (doc. G1-G5 allegati alla

decisione impugnata), nonché le tassazioni d’ufficio 16 luglio 2021, divenute

definitive, ed i relativi conteggi (allegati alla decisione di risarcimento).

Inoltre essa ha allegato gli specchietti dove in particolare sono riportate le

diffide ed i precetti per la riscossione dei contributi in oggetto, per i quali

non sono stati eseguiti pagamenti (doc. 6 e 7).

Del

resto, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.

2.5

Il

ricorrente sostiene di non essere stato presidente della FA 1 “per il

semplice motivo che non si è mai tenuta un’assemblea dell’Associazione FA 1 che

abbia eletto il qui opponente a Presidente di FA 1”.

2.5.1

La

giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi

formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a

tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della

volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a,114 V 214; STFA

H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3, H 405+406/00 del 23

agosto 2002 consid. 4.3, H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid.

6a; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen

aus dem Beitragsrecht den AHV, p. 102, in: Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,

volume 44, 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG

in: AJP 1996, p. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52

AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, p. 661s), vale a dire persone che,

pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto

prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione

propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC

1988.

p. 631; RCC 1989 p. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di organi e le

implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013,

pagg. 438 ss.).

Tuttavia

è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare

un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato

effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a,

STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

A

determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il

direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119

II 255, 117 II 441 consid. 2b; cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005,

51/00 del 24 gennaio 2002).

2.5.2

Ritornando

al caso in esame, Cassa ha rettamente concluso che il ricorrente abbia agito

(almeno) da organo di fatto della PVL nel periodo in questione (2015 e 2016) e

questo per i seguenti motivi.

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha pertinentemente rilevato:

"

l'opponente ha firmato la

dichiarazione dei salari della FA 1 per il 2015 il 21 febbraio 2017 e quella

per il 2016 il 18 luglio 2016 (doc. A1-2) (…);

il 23 novembre 2016 il Servizio ispettorato della Cassa

ha richiesto per e-mail al signor RI 1 di voler indicare le date di nascita di

13.

dipendenti occupati negli anni 2011 e 2012, nonché ulteriori informazioni

inerenti al versamento dei salari (doc. B);

il signor RI 1 è stata la persona di riferimento per il

Servizio ispettorato della Cassa all'interno della FA 1 tramite la quale sono

state assunte, congiuntamente alla __________, le informazioni necessarie per

le riprese salariali degli anni 2011 e 2012 (cfr. doc. C: rapporto di revisione

n. 144/2016 del 14 dicembre 2016);

l'opponente ha sollecitato con e-mail del 6/8 febbraio

2017.

(doc. D) la richiesta di un incontro con il Capo del Servizio ispettorato,

signor __________, al fine di chiarire la posizione della FA 1;

detto incontro si è tenuto il 13 febbraio 2017 presso

gli uffici della Cassa alla presenza del Capo del Servizio ispettorato e del

signor RI 1, accompagnato dall'ex presidente della FA 1, signor __________ (…)”.

(Doc. 1, pag. 7)

In

queste circostanze la Cassa poteva ritenere il ricorrente quale organo

rappresentativo e decisionale della FA 1. In particolare per quel che concerne

gli anni 2015 e 2016, firmando le relative dichiarazioni salariali,

l’amministrazione poteva desumere che egli conoscesse l’ammontare dei salari

versati e che quindi fosse lui ad occuparsi di tale questione. Inoltre il

ricorrente disponeva di un biglietto da visita intestato alla FA 1 indicante il

proprio nome e i propri recapiti personali (doc. E).

La

Cassa, sempre nella decisione impugnata ha allegato alcuni articoli di stampa

relativi agli anni 2015 e 2016 in cui il ricorrente viene indicato come

presidente del FA 1, come da lui stesso affermato e riportato in virgolettato negli

stessi articoli:

"

(…)

- "Il fardello che ricevo in eredità è di

quelli onerosi ~ esordisce il futuro Presidente della FA 1, RI 1 - posso so/o

impegnarmi per cercare di mantenere alta l'asticella delle ambizioni sportive

(...)", continuando "Mi preme innanzitutto ringraziare il Presidente

uscente __________ per quanto ha fatto sin qui e per la fiducia che ha riposto

nell'affidarmi lo scettro di una Società sana e blasonata" (cfr. sito

internet della FA 1, Ufficio Stampa FA 1, 5 agosto 2015, doc. F2);

- "Rappresento per la prima volta questa

Società (la FA 1, n.d.r.) in qualità di Presidente e lo faccio con grande

orgoglio, consapevole delle ambizioni che tutti noi vogliamo ottenere quest'anno"

(cfr. __________, 22 ottobre 2015, doc. F3);

-

in merito al fatto che la FA 1 non

avesse ottenuto in prima istanza la

licenza per la stagione 2016/17: "il problema è

di carattere finanziario, con la stagione complicata alcuni sponsor si sono

ritirati', precisando che "Non credo ci sia da preoccuparsi, dobbiamo

sistemare alcune cose per rientrare nei criteri richiesti da __________ e lo

faremo appena possibile" (cfr. __________, 20 giugno 2016, doc. F4);

- in relazione al respingimento del ricorso sul

mancato rilascio della licenza: "Innanzitutto mi preme sottolineare che

abbiamo fatto tutto il possibile per evitare quanto successo. Dal punto di

vista procedurale c'è poco da fare. Sulla decisione di prima istanza abbiamo

interposto ricorso e quest'ultimo è stato respinto per una questione di forma.

Avevamo l'opportunità di appellarci al Tribunale federale, ma abbiamo deciso di

non f arto per due motivi: primo perché non volevamo addossarci i costì di una

tale procedura e secondo perché avremmo messo sotto scacco l’intero campionato

2016-17”, evidenziando che "Stiamo già lavorando sul settore giovanile.

Questa decisione purtroppo vanifica il lavoro di cesello che avevamo iniziato un

paio di mesi fa con gli sponsor per rientrare dalle esposizioni. Ci mette in

difficoltà” (cfr. __________, 20 luglio 2016, doc. F5). (…)” (Doc.

1.

pagg. 8-9).

Sempre

nella decisione contestata, la Cassa ha fatto riferimento alle sentenze

pretorili del 27 luglio 2018 poste a fondamento delle citate due tassazioni

d’ufficio 17 ottobre 2018 relative alle riprese salariali 2015 e 2016 di cinque

giocatori. Accertato che i salari, il cui ammontare è rimasto incontestato, fossero

dovuti dalla FA 1 e non dall’associazione __________, dai giudizi civili

l’amministrazione ha in particolare evinto che:

“(…)

- per i dipendenti che hanno inoltrato le petizioni

contro la FA 1, quest'ultima è stata condannata a pagare le retribuzioni dovute

secondo il relativo contratto di lavoro e non ancora versate. Dalle pronunce si

rileva inoltre che il diritto alla retribuzione e la sua quantificazione non

sono stati oggetto di contestazione;

- come qui riportato testualmente, è stato rilevato

che “che la convenuta __________ non abbia dimostrato l’avvenuto scioglimento /

liquidazione della FA 1 (...)";

- viene confermato che l'associazione __________

(costituita nel giugno 2016) non è il successore in diritto della FA 1, ma viene

comunque precisato che:"(...) è vero che la fine dell'attività dell'una

(la FA 1) e l'inizio di quella dell'altra (la __________) non è stata del tutto

indipendente dal punto di vista sportivo, e anche organizzativo, tanto che

alcuni membri di quest'ultima facevano già parte della FA 1; si pensi in

particolare a RI 1;

- la FA 1 ha prestato il proprio numero di licenza

alla __________ per l'anno 2016, mentre per il 2017 quest'ultima ne ha ottenuto

uno proprio;

- come qui riportato testualmente, è stato evidenziato

che "(...) il teste RI 1 abbia firmato il contratto di lavoro con

l'attore, pur non essendo membro del comitato della FA 1. (…)” (Doc. 1, pagg.

9-10)

Infine,

nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente riassunto le risposte

date dal ricorrente il 22 settembre 2021 (doc. 5) alle domande postegli il 2

settembre 2021 dalla Cassa (doc. 4):

"

(…)

- il signor RI 1 dichiara di essere stato presidente

dell'associazione __________ (non iscritta a registro di commercio, ndr) e

amministratore unico della __________ (dal 1º ottobre 2015 al 31 ottobre 2016,

date di pubblicazione sul FUSC; società decretata fallita il 25 settembre 2018,

ndr), le quali avevano il compito di organizzare eventi e catalizzare i fondi

di cui necessitava la FA 1.

Egli afferma di aver agito in tale ambito in

rappresentanza di dette società e a tutela degli interessi di sponsor e

finanziatori nella stagione 2015/16 (cfr. risposta alla domanda no. 3; n.d.r.);

- il general manager, signor __________, si sarebbe

sempre occupato dei rapporti con giocatori, federazione e fornitori e aveva pieni

poteri sino alla stagione 2014/15, tra cui la gestione dei pagamenti, mentre da

quella successiva ha dovuto sottoporre l'elenco dei pagamenti da eseguire e

questi venivano effettuati secondo le disponibilità della __________ e dell'associazione

amici della __________. Il rapporto di lavoro con il signor __________ si è interrotto

alla fine della stagione 2015/15 (cfr. risposte alle domande no. 6 e 11; n.d.r.);

- l'opponente dichiara di aver tentato di

controllare il flusso di liquidità della FA 1 per salvaguardare gli interessi

di sponsor e finanziatori; l'opponente conferma di essersi occupato anche della

gestione dei rapporti con la Cassa, fornendo ad essa le informazioni in suo

possesso, in qualità di amministratore della __________ e di presidente

dell'associazione amici della __________ (cfr. risposta alla domanda no. 3;

n.d.r.);

- l'opponente non è stato in grado di dire con

certezza chi erano i membri del comitato dal 2015 in poi rispettivamente di

essere stato membro fino alla stagione 2012/13, gestendo la comunicazione della

FA 1, oltre a reperire nuovi fondi e fornire apparecchiature tecnologiche (cfr.

risposte domande no. 7 e 15; n.d.r.);

- l'opponente afferma che non è mai stata convocata

alcuna riunione di comitato della FA 1 dal 2015 in poi e che nemmeno risulta

essere stata indetta alcuna assemblea dei soci della FA 1 in tale periodo (cfr.

domanda e risposta no. 9; n.d.r.);

- l'opponente conferma di aver firmato le

dichiarazioni dei salari 2015 e 2016 della FA 1, redatte in collaborazione con

la __________, in quanto nessuno dei membri del comitato era disponibile ad

apporre la propria firma su tali documenti (cfr. risposta no. 11; n.d.r.);

- l'opponente afferma inoltre di essere venuto a

conoscenza solo successivamente delle differenze salariali riscontrate dalla

Cassa e di non disporre dei contratti con í giocatori (cfr. risposta no. 11;

n.d.r.;

- l'opponente non è stato in grado di spiegare il motivo

per il quale le decisioni di tassazioni d'ufficio emesse il 17 ottobre 2018 sono

rimaste impagate (cfr. risposta no. 12; n.d.r.);

- l’opponente non indica a chi il signor __________

sottoponesse per approvazione l'elenco dei pagamenti della stagione 2015/16, ma

afferma che gli stessi venivano invece effettuati, secondo disponibilità,

direttamente dalla __________ e dall'associazione amici della __________, precisando

che i restanti pagamenti venivano eseguiti in altro modo, senza però

specificare altro al riguardo (cfr. risposta no. 13; n.d.r.);

- l’opponente non avrebbe mai avuto diritto di firma

sui conti della FA 1 e non sa dire chi avesse un tale diritto (cfr. risposta

domanda no. 14; n.d.r.);

- l'opponente ha sostenuto personalmente la FA 1 tramite

l'apporto di tecnologia di comunicazione e assumendo, in modo discontinuo, i

costi di cene, trasferte e altre spese diverse (cfr. risposta no. 15; n.d.r.)”.

(Doc. 1, pagg. 10-11)

Stante

quanto sopra, questo TCA concorda con le conclusioni tratte dalla Cassa,

secondo la quale, con il grado della verosimiglianza valido nel settore delle

assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), il ricorrente

ha svolto un ruolo di amministratore di fatto della FA 1, ancorché senza la

formale approvazione da parte dell’assemblea. Infatti, nella decisione

contestata l’amministrazione ha pertinentemente concluso che:

"

(…)

- negli anni 2015 e 2016 vi è stato un vuoto

dirigenziale in considerazione del fatto che né il comitato, né l'assemblea dei

soci hanno esercitato i propri poteri dispositivi, ritenuto che le vicissitudini

finanziarie e di mancato riconoscimento della licenza ne imponevano la

necessità. Inoltre è emerso che anche il general manager, signor __________,

non disponeva più della piena autonomia gestionale dalla stagione 2015/16, in

particolare per quanto attiene alle decisioni sui pagamenti da effettuare;

- tale vuoto gestionale è stato colmato dall'agire

del signor RI 1 che, quale "presidente in pectore/de facto" agendo in

piena autonomia, ha cercato di salvaguardare l'attività della FA 1, gli obiettivi

sportivi e la conservazione della relativa licenza;

- l'opponente sì è occupato in prima persona e nel

tempo dei rapporti con la Cassa per quanto attiene all’espletamento dei compiti

esecutivi spettanti al datore di lavoro (a titolo di esempio: comunicazione di

informazioni, discussione degli elementi imponibili, dichiarazione dei dipendenti,

esecuzione di paga meriti, ecc.), ponendosi in tal modo nei confronti della Cassa

e a tutti gli effetti quale organo decisionale dell'associazione;

- l'opponente era a conoscenza di tutti gli aspetti finanziari

dell'associazione, in particolare per quanto concerne gli obblighi contrattuali

della stessa, e quindi non possono di certo essergli sfuggiti gli oneri contributivi

derivanti da tali obblighi e la posizione debitoria della FA 1, per i quali

peraltro ha richiesto ed ottenuto un colloquio personale con i rappresentanti

della Cassa;

- l'opponente ha determinato in prima persona la volontà

aziendale, ad esempio per quanto attiene non solo al pagamento delle pendenze

societarie, ma anche alla volontà di ricorrere contro il mancato rilascio della

Licenza sportiva, ciò che è inequivocabilmente equiparabile a quanto normalmente

riservato ad un organo formale di una società (nel caso in esame a quello di un

presidente di comitato);

- l'opponente, per sua stessa ammissione, si è

occupato di reperire e gestire i mezzi liquidi della FA 1, facendo eseguire i

pagamenti a favore della stessa principalmente e direttamente dalla __________

e dall'associazione amici della __________, delle quali egli medesimo era

amministratore unico e presidente. Tale agire ha determinato in modo

sostanziale la volontà aziendale proprio in relazione al pagamento degli oneri

sociali;

- in tal senso il fatto di non disporre della firma sui

conti della FA 1 è del tutto ininfluente;

- dagli atti a disposizione della Cassa e in base

alle informazioni fornite dall'opponente non emerge alcun'altra persona in seno

alla FA 1 che abbia agito, in modo continuato, in modalità equiparabili

all'alta posizione dirigenziale assunta di fatto dal signor RI 1 dal 2015 in

poi. (…)” (Doc. 1, pag. 12-13)

Inoltre,

l’effettiva posizione di organo dell’insorgente si deduce anche dalle sue dimissioni

31.

marzo 2016 inoltrate alla FA 1, ove in particolare scrive che “ho deciso

di rassegnare le mie dimissioni da ogni carica in FA 1 a far data dal 30 aprile

2016”, assicurando che “nel frattempo limiterò le mie mansioni per

garantire la continuità operativa dell’associazione”. Ciò significa che

almeno sino al 31 marzo 2016 il ricorrente rivestiva la carica

addirittura di organo formale, altrimenti le dimissioni non sarebbero state

necessarie. Inoltre, egli scrive che nel frattempo garantirà “la continuità operativa

dell’associazione” (sottolineatura del redattore), quindi la sua posizione

non era marginale. Questo in contraddizione con quanto da lui risposto alla

domanda no. 8 posta con scritto 2 settembre 2021 (“Ha mai fatto parte del

comitato dell’associazione FA 1? Se sì, durante quale periodo e a quale titolo”)

ove il ricorrente ha risposto affermativamente, aggiungendo che “Come si

vede dal verbale allegato la mia presenza all’interno è riferita alla

comunicazione e questo fino alla stagione 2012/13. In seguito

subentrarono addetti stampa professionisti” (sottolineatura del redattore,

doc. 4).

Sempre

nelle citate dimissioni il ricorrente ha precisato che “dispongo inoltre la

convocazione della prossima assemblea generale per il 15 maggio 2016 affinché

le stesse posso essere ratificate”. Rettamente nella risposta di causa la

Cassa ha sottolineato che, secondo l’art. 64 cpv. 2 CC l’assemblea dei soci è convocata

dalla direzione (oppure, ai sensi dell’art. 64 cpv. 3 CC, da un quinto dei

soci, ciò che non è qui il caso). Il ricorrente si è quindi avvalso di una

competenza spettante in sé ad un organo formale dell’associazione. Inoltre l’amministrazione

ha giustamente ritenuto emblematico come il ricorrente richiedesse una ratifica

delle dimissioni da parte dell’assemblea (in analogia a quanto previsto

dall’art. 65 cpv. 1 e 2 CC).

Visto

quanto sopra, secondo il TCA, almeno fino al 31 maggio 2016, le mansioni del

ricorrente all’interno della FA 1 sono state essenziali e influenti per

l’esistenza della stessa, avendo egli agito quale organo di fatto

dell’associazione.

Inoltre,

il Tribunale concorda con la Cassa (cfr. risposta di causa) nel ritenere come

il ricorrente, nonostante le dimissioni, abbia continuato di fatto – almeno

sino a fine 2016 – ad esercitare le funzioni e preso le decisioni spettanti ad

un organo di un’associazione. A titolo di esempio l’amministrazione rammenta “che

a fine 2016 ha fornito informazioni al Servizio Ispettore per la redazione del

rapporto di revisione, mentre nel 2017 ha compilato e firmato le dichiarazioni salariali

degli anni 2015 e 2016, oltre ad aver richiesto e ottenuto un colloquio presso

gli uffici per discutere della situazione debitoria della FA 1”.

In

queste circostanze la Cassa ha rettamente chiesto al ricorrente, quale organo

di fatto, il risarcimento dei contributi non versati dalla FA 1 per gli anni

2015.

e 2016.

2.6

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187.

consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53). I fatti di cui si è

resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi

della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti

possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 658). La giurisprudenza ritiene che,

di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

Per

stabilire se un organo ha agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e

le competenze che gli sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la

giurisprudenza federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si

assumono tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo

di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1

del 18 novembre 2009, consid. 2.8, confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

I

suddetti criteri, atti a stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito

colpevolmente ai sensi dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del

comitato di un’associazione.

Infatti,

il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione), quale principale organo

esecutivo, ha il diritto e l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti

e risoluzioni sociali gli attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla

rappresentanza verso l’esterno, vi è anche la gestione in senso stretto

(organizzazione della contabilità e tenuta dei libri contabili, impiego del

patrimonio e altri compiti amministrativi) e – nel caso in cui gli

statuti permettessero la delega di singoli compiti gestionali a organi

esecutivi inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi

ai quali è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali

è di per sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare

attenzione alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e

alla sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi

dalle proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri

compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica

l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei

membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA

(cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; cfr. anche STCA 31.2006.36-41

dell’11 dicembre 2007).

2.8

Nel

caso in esame, come visto, il danno fatto valere dalla Cassa corrisponde ai

contributi non versati sui salari di cinque giocatori della FA 1 oggetto delle

altrettante sentenze pretorili del 27 luglio 2018. Da questi giudizi, come

visto, è emerso che i rispettivi contratti sono stati firmati dal ricorrente,

il quale è stato del resto sentito quale teste (cfr. consid. 2.5.2.). Certo, il

Pretore ha precisato che il ricorrente ha firmato i contratti “pur non

essendo membro di comitato della FA 1”. Tuttavia, come visto (cfr. consid.

2.5.2), è appuranto che l’insorgente ha agito quale organo di fatto

dell’associazione. Nonostante che sapesse di questi 5 giocatori, il ricorrente

non li ha dichiarati nelle distinte salari 2015 e 2016, le quali, come emerso,

sono state compilate e firmate da lui stesso.

Questa

omissione, a non aver dubbi, costituisce una violazione delle prescrizioni

(almeno) per grave negligenza, con la conseguente responsabilità ex art. 52

LAVS.

Il

ricorrente, da quanto è dato di capire, si riterrebbe liberato da qualsiasi

responsabilità in considerazione del fatto che l’attestato di carenza beni a

nome della FA 1 è stato emesso il 2 dicembre 2019, ossia a 3 anni e 8 mesi

dalle dimissioni. Come visto al consid. 2.3, il rilascio dell’ACB segna l’insorgenza

e la conoscenza del danno e niente di più. Inoltre, va ricordato come la

richiesta di risarcimento non è prescritta (cfr. consid. 2.3).

2.9

Il

ricorrente ha chiesto che “quanto vantato dalla cassa nei confronti della FA

1.

dovrà semmai essere richiesto ai membri di comitato in carica al momento

della crescita in giudicato dell’attestato di carenza beni e/o dalla decisione

relativa dell’__________ nei confronti di FA 1”.

Alla

domanda no. 7 della Cassa (doc. 4), il ricorrente ha fornito i nominativi dei

membri di comitato, precisando che “… non ho nessun documento che possa

confermarlo” (doc. 5).

Va

qui ricordato che nel caso se più organi

(formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi

rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero

risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi

(DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a

sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito

o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv.

1.

CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017, consid. 2.12; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 289 pagg. 71ss). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di

loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V

195.

consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018,

consid. 2.4.3).

Ciononostante,

in sede di risposta di causa, la Cassa ha precisato che “si riserva comunque

la possibilità di agire anche nei confronti di terzi, sempreché siano forniti i

giustificativi attestanti la funzione esercitata ed il relativo periodo in

carica”.

2.10

Con

scritto 25 gennaio 2022 l’insorgente chiede di essere convocato per una sua

audizione.

Va

fatto presente che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza per cui non si

rende necessario procedere all’audizione personale del ricorrente, da

considerare come richiesta probatoria. Del resto, egli ha potuto ampiamente esprimersi

dinanzi a questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del

ricorso.

Infatti, per costante giurisprudenza in effetti, se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle

prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il

425.

consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. ld).

Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande

di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF

9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che

ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6).

2.11

In

conclusione, visto quanto sopra, il ricorrente è condannato a versare alla

Cassa fr. 10'346,45 a titolo di contributi partitetici non soluti dalla FA 1

per gli anni 2015 e 2016.

Ne

consegue che, confermata la decisione impugnata, il ricorso va respinto.

2.12

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti