31.2022.10
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un amministratore di una SA. Conferma delle ricostruzioni di salari versati "in nero" facendo capo all'inchiesta penale in corso. Violazione delle prescrizioni per intenzionalità e per negligenza grave
14 settembre 2022Italiano68 min
solo, nella precedente sentenza questa Corte aveva rilevato che il prof. __________
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2022.10
BS/sc
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Marco
Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25
aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
10 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1 (in
seguito: FA 1) è stata iscritta a Registro di Commercio il 5 luglio 2005 e dal
2014 aveva la sede a __________. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro,
nell’affitto, la vendita, il montaggio e lo smontaggio ed il trasporto di __________
d’ogni genere e per ogni scopo.
RI 1 è
stato socio e gerente della FA 1 con diritto di firma individuale dall’8 luglio
2011 fino al fallimento della società (7 settembre 2016).
Dopo
una prima dichiarazione di fallimento del 10 novembre 2015 da parte della
Pretura del Distretto di __________, annullata dalla Camera di esecuzione e
fallimento del Tribunale di appello il 30 novembre 2015, con decreto del 7
settembre 2016 il Pretore di __________ha aperto il fallimento della società
(pubblicazione FUSC del 12 settembre 2016). La procedura è poi proseguita in
via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF
1.2. Nei
confronti di RI 1 è stato aperto un procedimento penale per diversi reati, tra
cui quelli di tratta di esseri umani, usura, falsità in certificati, diverse infrazioni
alla legislazione sugli stranieri, reati di natura finanziaria, fiscale e infrazione
alla LAVS (art. 87 cpv. 2 e 3 LAVS). Quest’ultimo reato concerne in particolare
il pagamento “in nero” di diversi operai della società dal 2011 a fine 2016,
sfociato in un atto di accusa del 23 ottobre 2017 (punto no. 11 dell’atto di
accusa citato, doc. 2).
In
data 18 dicembre 2017 la Corte delle assise criminali, stralciando il
procedimento penale, ha rinviato al Ministero Pubblico l’atto di accusa del 23
ottobre 2017. In particolare, con riferimento ai reati finanziari, la Corte ha
rimarcato come “agli atti non figura un vero e proprio rapporto di
ricostruzione finanziaria”, ingiungendo all’autorità inquirente di
allestire una perizia finanziaria con il coinvolgimento delle parti. La Corte
ha poi chiesto la riformulazione di diversi ipotesi di reato.
Il 22
febbraio 2021, dopo aver fatto allestire una perizia a cura del prof. __________
datata 8 agosto 2018, il Ministero pubblico ha emesso nei confronti di RI 1 un
nuovo atto di accusa confermando gli stessi reati, tra cui l’infrazione alla LAVS
(punto no. 12), aggiungendone altri (doc. 77).
Con sentenza
del 25 marzo 2021 la Corte delle assise criminali ha nuovamente stralciato il
procedimento penale, rinviando l’atto di accusa al Ministero pubblico per
sanare le carenze evidenziate. In particolare, “la nuova promozione
dell’accusa indicherà quindi, per ogni singola società, i prelevamenti
(effettuati dall’imputato n.d.r.), le eventuali compensazioni con altre società
e, in ultima analisi, il danno effettivamente registrato dall’entità giuridica.
Il tutto avendo riguardo alla giurisprudenza relativa ai prelevamenti fatti da
azionisti e all’Esatzbereitschaft” (doc. 49).
Di
conseguenza, con un nuovo atto di accusa datato 15 dicembre 2021 il Ministero
pubblico ha stralciato il reato di tratta degli esseri umani, modificato
l’ammontare del danno in relazione ai reati finanziari (doc. 90). Per quanto
concerne l’infrazione alla LAVS (capo d’accusa 11) l’autorità inquirente ha ridefinito
per il periodo 2011 – fine 2016 l’ammontare dei salari “in nero” versati dalla FA
1 agli operai (fr. 9'166'646), quantificando gli oneri sociali (fr.
1'378'646,85) dovuti e non versati alla Cassa (capo d’accusa 11.1), determinando
pure i contributi trattenuti agli operai regolarmente notificati nel periodo
2015 – fine 2016 (fr. 58'786,65) ma non riversati alla Cassa (capo d’accusa
11.2).
1.3. La CO 1
è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa CO 1 (in seguito:
Cassa) dal 1° agosto 2011 sino alla cessazione dell’attività.
Il 27
dicembre 2018 la Cassa ha insinuato un credito di fr. 1'722’645,15 per
contributi non versati dal 2011 al 2016 (XXI/7 inc. 31.2019.16).
Con
scritto dell’11 dicembre 2018 l’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________
(UF) ha comunicato alla Cassa che gli attivi recuperati probabilmente non
sarebbero stati sufficienti per un dividendo di 2a classe (doc. H, inc.
31.2019.16).
1.4. Costatato
di aver subito un danno, con decisione 15 marzo 2019, confermata il 30 luglio
2019, la Cassa ha emesso nei confronti dell’ex socio gerente della società una
decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per fr. 1'722’645,15 per
contributi paritetici (spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e
interessi di mora inclusi e dopo accredito della ridistribuzione della tassa
sul CO2) non pagati, fra cui oneri sociali fissati su salari versati
“in nero” dal 2011 all’agosto 2016.
Con sentenza
del 29 ottobre 2020 il TCA ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione
su opposizione 30 luglio 2019 (inc. 31.2019.16).
1.5. Con
sentenza del 22 luglio 2021 il TF ha accolto il ricorso di diritto pubblico di RI
1 ed annullato la STCA 29 ottobre 2020 e la decisione su opposizione 30 luglio
2019, rinviando gli atti alla Cassa per approfonditi accertamenti volti a
definire chi, per la messa a disposizione di personale tra la FA 1 e la __________
(in seguito: __________), sia da considerare datrice di lavoro e l’ammontare del
danno da risarcire tenuto conto che nel versamento di salari “in nero” erano
coinvolte anche la __________ (in seguito: __________) e la __________ (in
seguito: __________). L’Alta Corte ha poi stabilito che per completare
l’istruttoria, la Cassa deve acquisire gli atti dell’incarto penale aggiornato,
lasciando nel contempo aperto l’esame di eventuali motivi di giustificazione e
di discolpa.
1.6. Espletati
gli accertamenti, con decisione su opposizione 10 marzo 2022 la Cassa,
confermando la decisione di risarcimento 15 marzo 2019, ha chiesto a RI 1 il risarcimento
di fr. 1'722’645,15 corrispondenti ai contributi paritetici (spese
amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e interessi di mora inclusi e
dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2) non versati
per il personale notificato dal 2015 a 2016 (quest’ultimo sino ad agosto) e per
rivendicazioni salariali del 2016, come pure agli oneri sociali determinati su
salari versati “in nero” dal 2011 ad agosto 2016. La Cassa ha pure respinto la
richiesta dell’ex-socio gerente della FA 1 di sospendere la procedura amministrativa
in attesa della conclusione di quella penale aperta nei suoi confronti. Delle
motivazioni verrà detto nei considerandi di diritto.
1.7. Contro la
succitata decisione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente
tempestivo ricorso. In via principale chiede la concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso e la sospensione della procedura in attesa della conclusione
della procedura penale aperta nei suoi confronti. Nel merito, egli chiede
l’annullamento della decisione contestata.
Le
singole motivazioni verranno riprese, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.8. Con la
risposta di causa, la Cassa, ribadita la non necessità di una sospensione della
presente procedura e dopo aver risposto ai singoli punti del ricorso, ha
chiesto la conferma della decisione impugnata.
1.9. Con
scritto 10 giugno 2022 il ricorrente ha proposto i mezzi di prova da assumere
(IX).
1.10. Infine,
in data 24 giugno 2022 la Cassa ha preso posizione su quanto scritto dal
ricorrente il 10 giugno 2022 (XI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. L’insorgente
ha chiesto che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo.
Di per
sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione
impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad
art. 56 n. 42 pag. 1022 e n. 44 pag. 1023; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 73 n. 12;). Tuttavia, l’art. 97 LAVS,
dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale
ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e che per il resto
trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 PA;
Nel
caso in esame, oggetto del ricorso è la condanna dell’insorgente ad un
risarcimento ex art. 52 LAVS. Il ricorso ha effetto sospensivo per cui
l’istanza dell’insorgente è priva di oggetto. Infatti, l’amministrazione non ha
tolto l’effetto sospensivo.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del
nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nel
caso concreto, a seguito dell’apertura, con decreto del 7 settembre 2016 della
Pretura del Distretto di __________, della procedura di fallimento della FA 1 –
procedura poi proseguita in via sommaria (pubblicazione FUSC del 7 febbraio
2017) – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale
organo formale (socio gerente con diritto di firma individuale), il
risarcimento per il danno derivato dal mancato versamento dei contributi sociali
dal 2011 al 2016 (quest’ultimo sino ad agosto).
2.3. Nella
STF 22 luglio 2021 l’Alta Corte ha confermato quanto sostenuto dal TCA,
respingendo sostanzialmente la censura di violazione del diritto di essere
sentito. Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato:
"
3.2.
3.2.1. In sede federale il
ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv.
2 Cost.) poiché la Corte cantonale, facendo proprio l'operato della Cassa, si è
fondata semplicemente sulle risultanze penali istruttorie, in modo particolare
sulla perizia del Prof. __________ dell'8 agosto 2018. Su tali atti istruttori
al ricorrente non è ancora stata data la possibilità di esprimersi in sede
penale. Egli rinvia anche alla decisione del 2 gennaio 2018 del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, il quale non è stato in grado di valutare la
fondatezza dei reati a suo carico tra i quali l'impiego di manodopera "in
nero". Il ricorrente ravvede quindi anche un arbitrio nell'accertamento
dei fatti, soprattutto se si pensa che il tribunale penale di primo grado ha
rinviato l'atto di accusa.
3.2.2. Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire
prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid.
3.4; 130 II 425 consid.
2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare
a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso
delle prove (DTF 125 V 351 consid.
3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della
verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare
possa modificare tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere
sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha
una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove
(DTF 141 I 60 consid.
3.3 con riferimenti). Come ha rettamente considerato la Corte cantonale, il
ricorrente ha avuto modo di partecipare ampiamente alla procedura in sede di
opposizione e di ricorso. Dalla decisione del Giudice dei provvedimenti
coercitivi del 2 gennaio 2018 il ricorrente non può peraltro dedurre alcunché,
dato che è precedente alla presentazione della perizia Nosetti referto imposto
proprio all'autorità inquirente dalla prima decisione di rinvio dell'atto
dell'accusa.”
Nella
medesima sentenza, il TF ha poi rilevato:
"
3.3.
3.3.1. Secondo il ricorrente
sarebbe poi contraddittorio obbligare la persona inquisita ad esprimersi in
sede amministrativa, quando la procedura penale è ancora in corso. Non è
nemmeno chiaro se la FA 1 avesse ancora pretese o se queste fossero di
pertinenza di altre società. Gli importi per stessa ammissione della Corte
cantonale sarebbero solo stimati. Tale modo di procedere lederebbe il diritto
alla difesa e a un equo processo. In altre parole, il ricorrente ritiene che si
ritroverebbe a dovere anticipare nella procedura amministrativa la sua
attitudine nel processo penale e questo sarebbe inammissibile.
3.3.2. Dall'art. 6 CEDU deriva per
l'accusato il diritto di tacere (nemo tenetur) e il diritto di non dover
contribuire alla propria condanna. Da ciò scaturisce l'obbligo per l'autorità
penale di non fare capo a prove che sono state ottenute con la pressione o la
coercizione in dispregio del volere dell'accusato. L'art. 6 CEDU inoltre
vieta solo una "improper compulsion" ("coercition
abusive"), ossia una forma di coercizione abusiva o sproporzionata, come
l'obbligo di presentare documentazione sotto comminatoria penale in un procedimento
penale doganale o fiscale (DTF 140 II 384 consid.
3.3.2). Al riguardo, la sola circostanza di essere obbligati ad addurre
elementi di fatto non si scontra ancora con il diritto di tacere, ma occorre
tenere conto della forma di coercizione, delle possibilità di difesa e dell'uso
del materiale probatorio (DTF 140 II 384 consid.
3.3.3).
3.3.3. La procedura di risarcimento
secondo l'art. 52 LAVS si prefigge di recuperare l'importo dei contributi
sociali rimasti scoperti direttamente presso gli amministratori. La
realizzazione dell'obbligo di risarcimento non è né una condanna penale, né
comporta una pena, né è impostato come una sanzione amministrativa. In ogni
caso non è necessario esaminare più in dettaglio l'applicazione dell'art. 6
CEDU sotto il profilo penale. L'obbligo di collaborazione per l'assicurato
e il datore di lavoro è ancorato più volte nella legge (art. 26 cpv. 2, 28 cpv.
1 e 43 cpv. 3 LPGA). Inoltre, la mancata collaborazione nella procedura di risarcimento
secondo l'art. 52 LAVS non comporta una condanna penale, per esempio anche solo
per violazione dell'art. 292 CP. Occorre poi ancora considerare che il dovere
di versare i contributi sociali, conservando una contabilità ordinata corredata
dai relativi documenti, è un obbligo legale sorretto da un interesse pubblico
accresciuto. Se l'autorità amministrativa, benché vi sia una base legale
esplicita, non potesse più accedere a tali documenti (perché distrutti,
incompleti o inesistenti), senza che l'interessato subisse una conseguenza, ne
risulterebbe vanificato il sistema di sicurezza sociale.”
Quanto sopra va ribadito anche in
questa sede, visto che con il presente ricorso l’ex socio gerente ha nuovamente
rinunciato a determinarsi in merito alla perizia “per non compromettere il suo
diritto alla difesa penale” (ricorso pag. 19), ritenuto inoltre come le due
procedure siano indipendenti l’una dall’altra (cfr. al riguardo il prossimo
considerando).
2.4. Nella
decisione impugnata la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 di sospendere la
procedura amministrativa in attesa degli esiti penali (cfr. consid. 12).
Il
ricorrente contesta questo rifiuto. Egli sostiene che “… l'esito del
procedimento penale in merito all'agire del ricorrente e all'impiego dei lavoratori
in nero è strettamente correlato al calcolo che la Cassa di compensazione deve
effettuare per quantificare il danno e all'attribuzione della responsabilità
dell'ammanco in capo a lui”, e chiede pertanto
che “la procedura
amministrativa venga sospesa in attesa della conclusione del procedimento
penale affinché il suo diritto alla difesa non sia vanificato” (pagg. 4 e
5).
Va
ricordato che con la sentenza del 29 ottobre 2020 questa Corte aveva respinto
la chiesta sospensione.
Al
riguardo, nella sentenza 22 luglio 2021 il TF ha evidenziato:
"
5.
5.1. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha respinto la domanda di sospensione della procedura, ritenendo
la documentazione agli atti, in particolare quella penale prodotta, sufficiente
per statuire nel merito della controversia. Esso ha poi soggiunto che i
parametri di valutazione della procedura di risarcimento di cui all'art. 52
LAVS sono differenti dal diritto penale. Una sospensione della procedura
in attesa delle risultanze penali sarebbe incompatibile con il principio di
celerità.
5.2. Il ricorrente si duole che la
Corte cantonale non abbia sospeso la procedura in attesa dell'esito della
procedura penale. La perizia __________ non sarebbe conclusiva dato che manca
la documentazione contabile. Il ricorrente ricorda che è stato impossibilitato
di presentare i documenti a suo discarico che si trovano annessi alla procedura
penale. Solo l'autorità penale potrà quindi accertare i fatti in un equo
processo. La sentenza cantonale sarebbe anche contraddittoria nella misura in
cui ritiene pertinente la perizia __________ quando quest'ultimo afferma che
non sarebbe conclusiva.
5.3. È vero che la procedura di
risarcimento dell'art. 52 LAVS non è dipendente da una condanna penale né
necessita l'adempimento di elementi di natura penale. Inoltre, anche in
presenza di una sentenza penale (passata in giudicato) il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato né dalle disposizioni penali violate né
tantomeno dagli accertamenti e dall'apprezzamento del giudice penale
riguardanti il giudizio sulla colpa. Il giudice delle assicurazioni sociali si
scosta tuttavia dagli accertamenti effettuati solamente se i fatti e la loro
sussunzione giuridica non risultano convincenti o se si fondano su principi, i
quali trovano applicazione solo nel diritto penale o non sono rilevanti nel
diritto delle assicurazioni sociali (DTF 143 V 393 consid.
7.2). Visto l'esito della causa la questione può per il momento rimanere
irrisolta (consid. 6).”
Premesso
quanto sopra, il TCA non ritiene essere date le condizioni per sospendere la
procedura, sia quella amministrativa (come rettamente deciso dalla Cassa), che
quella ricorsuale – nella misura in cui la richiede l’insorgente (cfr. petitum)
– per le medesime argomentazioni addotte nella precedente sentenza e riportate
dal TF. Determinante è che, come si vedrà nel prosieguo, gli accertamenti
svolti dalla Cassa permettono di quantificare, fra l’altro, l’ammontare,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante vigente nel settore
delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.
5.3), dei contributi dovuti dalla società sui salari versati “in nero”.
Del
resto, ciò non vuole dire che in ambito penale il presente giudizio
amministrativo sia pregiudizievole per il ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso). Va
infatti ricordato che per la presente procedura è determinante accertare
l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS in merito al mancato pagamento dei
contributi da parte della società e non di confermare o meno i reati ipotizzati
nei confronti del ricorrente come dall’atto di accusa 15 dicembre 2021.
2.5. Con la
STCA 31.2019.16 questa Corte aveva inoltre respinto le eccezioni di
prescrizioni (sia relativa che assoluta) sollevate dal ricorrente, giudizio, questo,
confermato dal STF:
"
4.4.
4.4.1. Il termine relativo di
prescrizione biennale (a partire dal momento in cui la cassa di compensazione
competente ha avuto notizia del danno) decorre dal momento in cui la cassa si
rende conto o dovrebbe rendersi conto, facendo prova dell'attenzione
ragionevolmente esigibile, che le circostanze effettive non permettono più di
esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l'obbligo di
risarcire il danno. In caso di fallimento, di principio la cassa conosce
sufficientemente il danno quando è informata del suo collocamento nella
liquidazione (DTF 134 V 257 consid.
3.3.1 con riferimenti).
4.4.2. Diversamente dalla Cassa,
che ha fatto risalire la conoscenza del danno alla comunicazione dell'11
dicembre 2018 in cui è stata informata dall'ufficio fallimenti che
probabilmente gli attivi recuperati non sarebbero stati sufficienti, la Corte
cantonale ha fissato il termine alla pubblicazione il 16 marzo 2018 della
graduatoria nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il termine relativo di
prescrizione è in ogni caso rispettato, la decisione di risarcimento essendo
stata emessa il 15 marzo 2019.
4.5.
4.5.1. Il termine assoluto di
prescrizione (entro cinque anni dall'insorgere del danno) decorre dal momento
in cui il danno è causato. Si ha un danno ogni qualvolta che i contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono all'assicurazione. Il danno
subentra quando tali contributi non possono essere riscossi per motivi di fatto
o di diritto, ossia per intervenuta perenzione (art. 16 cpv. 1 LAVS) o per
insolvenza del datore di lavoro, ossia quando viene dichiarato il fallimento o
alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento è emesso un
attestato di carenza beni (DTF 141 V 487 consid.
2.2 con riferimenti).
4.5.2. La FA 1 è stata dichiarata
definitivamente fallita il 7 settembre 2016 Sotto il profilo del termine di
prescrizione assoluto la decisione di risarcimento del 18 dicembre 2017 (per i
contributi 2011) e le due decisioni di risarcimento del 20 dicembre 2018 (per i
restanti contributi 2011 e quelli del 2012) sono pertanto tempestive. Per il
resto, la prescrizione per i contributi 2013-2016 non ha ragione di essere.
4.6. Senza violare il diritto
federale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi negato le
eccezioni di prescrizione. Il ricorso si rivela anche sotto questo profilo
infondato.”
2.6. Nella
sentenza 31.2019.16 questo TCA, fondandosi sulle risultanze penali e
sull’istruttoria eseguita dalla Cassa, aveva concluso che la FA 1, per il
tramite del ricorrente, aveva fornito alla __________ (succursale di __________)
proprio personale, fungendo pertanto da datrice di lavoro, senza aver
notificato alla Cassa gli operai interessati e senza quindi aver versato i
relativi oneri sociali.
Con la
sentenza del 22 luglio 2021 il TF (consid. 6.3.3.) aveva al riguardo rilevato:
"
… Risulta però manifestamente inesatto sostenere solo da brevi
dichiarazioni a verbale che il ricorrente fosse il datore di lavoro. Infatti,
nella messa a disposizione di personale a __________ era coinvolta anche __________.
Il capo cantiere di __________ ha poi affermato che i bollettini delle ore
prestate dagli operai venivano inviati alla sede di __________ per procedere al
pagamento. Senza un approfondimento non si può escludere che __________ fosse
datrice di lavoro, mentre il ricorrente fosse solo un intermediario. Del resto,
anche la perizia __________ dell'8 agosto 2018 fa stato di diverse società
attive. Il sesto quesito peritale fa stato che non solo la FA 1 avrebbe erogato
salari "in nero", ma anche la __________. Tale aspetto andrà
maggiormente approfondito, affinché sia chiarito in quale misura FA 1 fosse
datrice di lavoro. In sede di rinvio bisognerà poi anche fare luce sull'importo
corretto del danno da risarcire.”
Quindi
l’Alta Corte, annullata la sentenza cantonale, ha rinviato gli atti alla Cassa “…
affinché sia chiarito in quale misura FA 1 fosse datrice di lavoro. In sede di
rinvio bisognerà fare poi anche fare luce sull’importo corretto del danno da
risarcire” (consid. 6.3.3.).
Il TF
ha poi stabilito che per completare l’istruttoria, la Cassa deve acquisire gli
atti dell’incarto penale aggiornato (consid. 7.1).
L’Alta
Corte ha infine lasciato “aperto per il momento l’esame di eventuali motivi
di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi” (consid.
6.3.4).
2.7. Ritornati
gli atti, nella decisione contestata la Cassa ha fatto presente che nel mese di
settembre 2021 essa ha consultato nuovamente gli atti penali (cfr. verbale del
procedimento aggiornato al giugno 2021 in doc. 14). Ha utilizzato un numero
maggiore di documentazione penale rispetto a quella allegata alla precedente
decisione su opposizione (doc. 66A-D) e visionato le oltre 1'300 pagine della
documentazione presso l’Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro
(USML; doc. 15a e 15 b).
Nella
decisione contestata di 95 pagine la Cassa ha riportato l’esito dei suoi
ulteriori approfondimenti, accertando la posizione della FA 1 come datrice di
lavoro nei confronti dei salariati “in nero” (cfr. consid. 9). Non ha esaminato
solo il rapporto tra FA 1 e __________ (inquadrato nell’ambito di un contratto
di subappalto e non di semplice prestito di manodopera) come prescritto dal TF,
ma anche quello della società nei confronti di presunte ditte prestatrici di
personale, concludendo che la FA 1 aveva agito in qualità di datrice di lavoro
nei confronti dei salariati non dichiarati (cfr. consid. 9.6.5). Al consid. 10
la Cassa ha poi (nuovamente) spiegato dettagliatamente, tra l’altro sulla base
della documentazione penale (tra cui la perizia del prof. __________), l’ammontare
dei salari versati “in nero” nel periodo 2011 – 2015. Per l’anno 2016 (sino ad
agosto, per tenere conto del fallimento a settembre 2016), mancando
documentazione contabile sufficiente, l’amministrazione ha riportato la propria
valutazione per determinare i salari “in nero” di quell’anno. La Cassa,
escludendo che si tratta di retribuzioni riguardanti le società __________ e __________,
entrambe facenti capo al ricorrente (cfr. consid. 10.1), ha confermato
l’ammontare complessivo dei salari lordi “in nero” in fr. 9'166'645, corrispondenti
a fr. 1'378'646,85 di contributi. Essa ha poi rilevato che i succitati importi corrispondono
a quelli indicati nell’atto di accusa del 15 dicembre 2021 relativi all’ipotesi
di “Infrazione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti”,
punto no. 11.1 (doc. 90).
La
Cassa ha successivamente imputato al ricorrente una violazione intenzionale e/o
per negligenza delle prescrizioni in relazione al mancato versamento degli
oneri sociali da parte della FA 1, negando qualsiasi valido motivo di
giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 11).
Infine,
la Cassa non ha ritenuto necessaria la sospensione della procedura di risarcimento
danni in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. consid. 12).
Di conseguenza, con la decisione
contestata la convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente, quale ex
socio-gerente della FA 1, al risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'772'645,15, così
come richiesto con la decisione risarcitoria del 15 marzo 2019.
In
queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, da parte
della Cassa non si è trattato di aver semplicemente “rispiegato” la
documentazione già esaminata e contestata e tantomeno di non aver adempiuto ai
dettami del TF, motivi che – a mente del ricorrente – da soli sarebbero stati
sufficienti per giustificare l’annullamento della decisione contestata.
2.8.
2.8.1. Nella
sentenza di rinvio il TF aveva ordinato alla Cassa di approfondire se la FA 1
fosse effettivamente datrice di lavoro dei salariati “in nero”, oppure
la __________.
Secondo
l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
Il TF,
chiamato a pronunciarsi su chi fosse il datore di lavoro, nella STF 9C_355/2018
del 1. aprile 2019 ha, in particolare, rilevato che “(…) di regola è
considerato datore di lavoro colui che versa il salario determinante. Questo
non significa tuttavia che si debba considerare datore di lavoro chi, pur
effettuando i conteggi e pagando i contributi, versa il salario per conto
terzi. L'art. 12 LAVS stabilisce unicamente che, in caso di dubbio, cioè se non
è chiaro chi sia il reale datore di lavoro, bisogna prendere in considerazione
chi versa il salario. Quando la persona che versa il salario non è la stessa di
quella che impiega i salariati, il datore di lavoro ai sensi della LAVS è colui
che occupa effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario. In
altre parole, in queste circostanze, non è la destinazione del versamento
(indirizzo del prelievo, rispettivamente del pagamento) che è determinante ma
piuttosto a favore di chi l'attività dipendente è esercitata (sentenza
9C_824/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6.1 con i riferimenti) (…)” (STF
9C_355/2018 del 1. aprile 2019, consid. 3.2).
Secondo
la prassi amministrativa, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a
persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5
capoverso 2. Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue
un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo
determinato o indeterminato (marg. n. 1010 delle Direttive UFAS sulla
riscossione dei contributi; DRC). In generale il datore di lavoro è la persona
che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si
considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi
retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o
indeterminato (marg. n. 1001 delle Direttive sul salario determinante; DSD). Secondo
il mag. 1020 DSD il rapporto di dipendenza economica, rispettivamente
nell’organizzazione del lavoro, del salariato si manifesta in presenza, di un
diritto d’impartire istruzioni da parte del datore di lavoro, di un rapporto di
subordinazione, dell’obbligo di adempire personalmente i propri compiti, della
proibizione di fare concorrenza.
2.8.2. Ritornando
al caso concreto, nella decisione contestata (cfr. consid. 9.1) la Cassa ha
esaminato il rapporto contrattuale (“Rahmenvertrag betreffend Zusammenarbeit
bei der Montage und Demontage von Gerüsten”; doc. 16) tra la __________ e
la FA 1 e __________, concludendo “che si tratta di un contratto quadro tra
committente/subappaltatore (__________) e un imprenditore/subappaltante (FA 1)
che definisce la cooperazione tra le parti per la realizzazione di uno scopo
comune consistente in un’opera concreta quale il montaggio e lo smontaggio di __________
sui cantieri edili” (consid. 9.1 pag. 14). In particolare la Cassa ha
pertinentemente rilevato che da contratto la FA 1 si era impegnata a rispettare
le norme di sicurezza sui cantieri e di retribuzione derivanti dal CCL per la
posa di __________ (cfr. consid. 9.1 pagg. 14 e 15) e che “il compenso è
concordato per ogni singolo contratto di appalto ed è calcolato secondo misura (“Die
Vergütung erfolgt nach Ausmass…) in base al livello dei prezzi correnti,
separato tra attività di montaggio e quella di smontaggio dei __________.
La FA 1 allestisce dei rapporti giornalieri affinché sia quantificata ogni
singola attività: prestazioni tra montaggio e smontaggio, lavori a regia a ore
nell’ambito dei trasporti effettuati” (consid. 9.1 pag. 15). La convenuta
ha poi esaurientemente e correttamente esposto i singoli criteri per ritenere
come la FA 1 abbia agito in proprio nome e per proprio conto, disponendo di una
diversificazione di partner commerciali, di aver intrapreso investimenti
consistenti, di presentare una vera e propria struttura aziendale, di essere
assicurata per i rischi aziendali, di aver un rischio imprenditoriale/d’incasso,
presentando quindi una struttura aziendale propria ed un proprio organico
diverso dalla __________. Non solo, la Cassa, sulla base degli atti penali, ha
correttamente evinto che era la FA 1, e per essa il ricorrente, ad avere potere
dispositivo/decisionale e di controllo sui lavoratori occupati (cfr. consid.
9.2 della decisione contestata).
Nella
STF di rinvio l’Alta Corte, a motivo della necessità di approfondire chi tra la
__________ e la FA 1 fosse effettivamente datrice di lavoro, aveva rilevato che
“Il capo cantiere di __________ ha poi affermato che i bollettini delle ore
prestate dagli operai venivano inviati alla sede di __________ per procedere al
pagamento.”
A
tal riguardo, con riferimento al verbale d’interrogatorio 20 febbraio 2017
(doc. 29) del citato capo cantiere __________, nella decisione contestata (pag.
61) la Cassa ha contestualizzato la succitata frase (sottolineatura del
redattore):
"
il signor __________, capo cantiere della __________ dal luglio 2011, ha
affermato che la sua ditta occupava in Ticino unicamente 6 montatori e 4-5 dipendenti
quali addetti al magazzino e quale personale amministrativo (doc. 29, VI – verbale
interrogatorio n.d.r. – __________, 20.02.2017, 2/16, 4134). Assieme ad un
collega valutavano il fabbisogno di personale della società (2/21).
Giornalmente, sui loro cantieri, erano attivi dai 25 ai 30 dipendenti (2/26).
Dalle sue dichiarazioni emerge che lo scopo della __________, facendo capo alla
FA 1, era quello di contenere i costi e soprattutto di aumentare o diminuire il
numero degli operai occupati sul cantiere in base al volume del lavoro (2/29).
Il signor __________ specifica che in Ticino l'unico gruppo di "accordanti"
faceva capo al signor RI 1, prima con la FA 1 e poi con la __________ (2/33,
3/1). Quando vi era un grosso cantiere il signor RI 1 faceva arrivare del
personale anche dalla Svizzera interna e gli operai potevano variare anche di
giorno in giorno (3/18).
La __________ aveva la necessità di
discutere tutti i giorni con la FA 1, nella persona del signor __________, per
stabilire il costante fabbisogno di operai che la FA 1 doveva utilizzare
(3/24). La __________ gestiva molti cantieri, in media 60 (4/1).
Successivamente, ogni mattina, il signor
__________ forniva i bollettini delle ore prestate dagli operai, i quali venivano
inviati alla sede centrale di __________ affinché procedessero al pagamento del
dovuto (4/10; ndr: vale a dire il controvalore dell'opera eseguita).
In un'occasione nel 2016 hanno cercato
di far capo anche ad un'altra società della Svizzera interna, in considerazione
del fatto che il signor RI 1 aveva il monopolio in Ticino, essendo l'unico
"accordante" e che in caso di blocco del suo personale la __________
avrebbe avuto grossi problemi (4/23-26).
II signor RI 1 è sempre riuscito a
trovare il personale fisso e/o saltuario di cui si necessitava (5/1, 5/16).
Quindi,
a dipendenza delle necessità della __________, la FA 1 le forniva la manodopera
per il montaggio e lo smontaggio dei __________. Come evidenziato sopra dalla
Cassa, il compenso era concordato per ogni singolo contratto di appalto sulla
base dei prezzi correnti, separando l’attività di montaggio e smontaggio e
tenendo conto dei rapporti giornalieri indicanti le singole attività svolte (cfr.
punto no. 3 “Vergütung” cpv. 1 e 2 del contratto, doc. 16). Non era compito
della __________ di versare i contributi, ma della FA 1. Lo stesso capocantiere
ha confermato che "...le questioni inerenti oneri sociali e assicurazioni
sono gestite direttamente da RI 1, noi non abbiamo nessuna influenza su questi
aspetti' (doc. 29, VI __________, 20.02.2017, 4/20-21).
In
tale contesto, la direttrice della filiale ticinese della __________, __________,
nel verbale 16 febbraio 2017 (doc. 28), ha precisato "La gestione degli
operai viene fatta da __________ (ndr: __________, direttore dei lavori della FA
1) e non da noi, dato che sono a tutti gli effetti dei loro dipendenti e non
nostri " (4/32-33), rispettivamente che"...i nostri tecnici
effettuano dei controlli circa il montaggio dei __________ (secondo
norma), ma non si occupano del controllo degli operai" (5/6-8).”
Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassa, con riferimento alle norme CCL del
ramo __________ ed alla Legge sul collocamento e personale a prestito (LC), ha
pertinentemente escluso che si trattasse di personale fornito da ditte prestatrici
[altrimenti le ditte prestatrici potevano essere considerate loro datrici di
lavoro; in merito alle società attive nel prestito del personale cfr. marg. 1012
DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG)
nella versione valida dal 1° gennaio 2021; n.d.r.], mancando non solo la
relativa autorizzazione ma anche un contratto scritto con la FA 1 (cfr. consid.
9.6.1). Inoltre, come nella precedente pronunzia, richiamando i dati dei
dipendenti notificati presso le altre casse di compensazione AVS/AI/IPG da
parte delle asserite fornitrici di personale alla FA 1, la Cassa ha potuto
pertinentemente costatare che tali società non potevano aver fornito alla FA 1 il
personale necessario (cfr. consid. 9.6.4).
Da
ultimo, la Cassa ha convincentemente evidenziato e riassunto le risultanze per
concludere come la FA 1 effettivamente abbia agito da datrice di lavoro, alle cui
relative considerazione va fatto riferimento (cfr. consid. 9.6.5).
Il
ricorrente sostiene che la Cassa ha utilizzato, quale un unico mezzo di prova,
il verbale del suo interrogatorio del 28 agosto 2015 davanti all’inquirente
penale (doc. 26), per ritenere che la FA 1 fosse responsabile di tutti i
lavoratori. Rettamente nella risposa di causa (pag. 2) la Cassa ha ricordato di
aver tenuto conto della contabilità, della documentazione prodotta all’USML,
dei numerosi verbali d’interrogatorio del MP sia del personale occupato sia di
altre persone a conoscenza dei fatti, della perizia del prof. __________, degli
accertamenti fatti presso le altre casse di compensazione ecc..
Visto
quanto sopra, come nella precedente STCA, questa Corte non può che confermare
la posizione della FA 1 quale datrice di lavoro e non la __________.
Né del
resto il ricorrente ha fornito elementi che permettono di discostarsi da questa
valutazione. In particolare, in merito al signor __________, citato nel ricorso
(pag. 17), la Cassa ha rettamente evidenziato che nell’ambito penale egli
avrebbe fornito personale in prestito alla FA 1, ma che si trattava unicamente
di una situazione di facciata per occupare presso la FA 1 personale sprovvisto
di permesso [“Il signor RI 1 ha in particolare dichiarato: "Ora intendo
dire la verità e meglio che io e __________ sapevamo che gli operai non erano
in regola, cioè avevano presentato un passaporto falso per ottenere il permesso
di lavoro. Io e __________ ci eravamo messi d'accordo nel senso che gli operai
sarebbero stati assunti dalla ditta di __________ che poi li avrebbe passati a me (doc. 54, Vl RI 1, 12.04.2017, 12/1-4)”; cfr. decisione contestata pag. 65).
2.9. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369s e in RDAT II 2002 pagg. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle
parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che
l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC
1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.10. Nel caso
in esame, come si evince dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento
del 15 marzo 2019 (doc. 64), confermati con la pronunzia contestata, il danno di
cui è chiesto il risarcimento ammonta complessivamente a fr. 1'722’645,15 e corrisponde
da una parte ai contributi paritetici (fr. 343'998,30) non soluti per gli anni
2015 e 2016 (fino ad agosto) dalla società fissati sui salari notificati alla
Cassa, nonché da rivendicazioni salariali del 2016, dall’altra concerne gli oneri
sociali elusi (fr. 1'378'646,85) determinati sui salari lordi “in nero” relativi
al periodo 2011 – (agosto) 2016.
2.10.1. Nella
sentenza del 29 ottobre 2020 questo Tribunale aveva stabilito:
"
Per quanto concerne gli oneri sociali determinati sulla base delle
distinte salari 2011-2015 compilate dalla società (doc. XX/1-6), dagli
specchietti riassuntivi relativi all’evoluzione dei pagamenti degli oneri
sociali (doc. 4-8) si evince che, dopo numerose diffide e precetti esecutivi da
parte della Cassa, risultano integralmente liquidati i contributi degli anni
2011-2014, ma non quelli del 2015 e 2016. Infatti, riguardo al 2015 l’ultimo
pagamento risale al 10 agosto 2015 (fr. 20'851,15) volto a liquidare l’acconto
di giugno (doc. 7), mentre per il 2016 non vi è stato alcun versamento (doc.
8).”
Tale
posizione del danno è rimasta incontestata e va pertanto confermata con il
presente giudizio.
2.10.2. Per quel
che concerne l’ammontare dei contributi di fr. 1'378'646,85 determinati sui
“salari in nero” versati dalla FA 1 dal 2011 – all’agosto 2016 per complessivi
fr. 9’166’646, nel precedente giudizio (cfr. consid. 2.5.3) questo TCA aveva
rilevato:
"
(...) Si tratta in primo luogo dei salari – ricostruiti dalla Cassa
sulla base dei movimenti contabili risultanti appunto dagli atti penali – i cui
contributi sono stati richiesti alla società (rispettivamente all’UF di __________,
visto che la società è fallita il 7 settembre 2016) con le tassazioni d’ufficio
del 18 dicembre 2017 (per gli anni 2012- 2016) e con la decisione di
risarcimento dello stesso giorno (per il 2011; cfr. consid. 2.4) (sub doc. XXI,
consid. 1.12).
A seguito dei salari in nero 2011- 2015
ricostruiti nella perizia 8 agosto 2018 dal prof. __________ (doc. NN allegata
alla decisione contestata), il cui ammontare complessivo è risultato maggiore
di quello ricostruito dalla Cassa nel dicembre 2017, quest’ultima, ha proceduto
a determinare la differenza. Complessivamente gli oneri sociali dovuti sui
salari “in nero” ammontano a fr. 1'378'646,85, il tutto come si evince dallo
specchietto riassuntivo esposto nello scritto 21 dicembre 2018 inviato dalla
Cassa al PP:
Anno
Salari in
nero già
imposti
Salari in nero
secondo
perizia (netto)
Salari in nero
secondo
perizia
riportati al
lordo
Ulteriore
differenza
imposta
Ammontare
complessivo
contributi
dovuti
2011
312'178.00
623'803.00
665'389.00
353'211.00
45'716.90 +
51'726.00 =
97'442.90
2012
957.038.00
1'178'194.00
1'256'740.00
299'701.00
143'503.00 +
44’938.70 =
188'441.70
2013
1'708.631.00
1'934'742.00
2'063'724.00
355'093.00
257'909.30 +
53'599.50 =
311'508.80
2014
1'182'900.00
1'572'952.00
1'677'815.00
494'915.00
178'552.85 +
74'674.85 =
253'227.70
2015
1'754'855.00
1'970'426.00
2'101'787.00
346'932.00
264'866.55 +
52'367.65 =
317'234.20
2016
(1-8)
1'169'903.00
*
1'401'191.00
**
231'288.00
175'997.20 +
34'794.35 =
210'791.55
Totali
7'085'505.00
7'280'117.00
9'166'646.00
2'081'140.00
1'378'646.85
* Importo non quantificato dal perito in assenza di una
contabilità attendibile.
** Valore
stimato dalla Cassa (8/12 dell’importo valutato dal perito, riportato al lordo,
per l’anno 2015). (…)” (Doc. E)
Il succitato scritto è stato trasmesso
dal PP al ricorrente con la menzionata lettera del 28 dicembre 2018 (doc. F
allegato alla decisione contestata). (…)”
Nel
medesimo considerando, per quel che concerne la determinazione dei salari versati
“in nero” sulla base della perizia __________, la scrivente Corte aveva evidenziato:
"
Va qui segnalato che nell’ambito dell’allestimento della perizia sono
emersi alcuni documenti sino a quel momento non conosciuti agli inquirenti
(cfr. pagg. 2 e 16 della perizia) e rilevanti per la determinazione dei salari
in nero. Trattasi di elenchi di operai occupati dalla società, i cui pagamenti
non figuravano iscritti nel conto cassa o in contropartita quali costi del
personale. A tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha rilevato:
“(…) In particolare da un quaderno blu emerso in sede peritale
(classificato come Al 568A), il Prof. __________ ha potuto
ricostruire, su dati oggettivi, il personale occupato dalla FA 1 durante il
periodo da gennaio 2014 a marzo 2015. In tale periodo il numero delle persone
occupate superava le 30 unità, per un totale di quasi 85'000 ore di lavoro. Nel
2014 sono stati pagati (ndr: a contanti e quindi “in nero" facendo capo
alla voce contabile "Lavori da terzi") oltre CHF 1,5 milioni e nel
primo trimestre 2015 CHF 365'000.00 (pag. 35, con riferimento alla Tabella 44).
Il perito
ha inoltre raffrontato i nominativi degli operai menzionati del documento Al
568A con quelli notificati ai fini AVS, rilevando che solo in pochi
casi vi si trovano le stesse persone e quand'anche ciò avviene, lo stesso
accade per periodi precedenti a quelli dichiarati alla Cassa AVS oppure per
poche ore, presumibilmente riconducibili a straordinari (pag. 35).
II perito
ha anche constatato che i pagamenti annotati nel quaderno blu (doc. Al 568A)
sono stati fatti senza alcuna trattenuta di oneri sociali, rispettivamente che
il salario orario variava da CHF/ora 20.00 a CHF/ora 30.00 (pag. 36).
Per
valutare il salario "in nero" il perito ha considerato i dati
oggettivi rilevati nella documentazione citata, relativa a 15 mesi di attività,
ricostruendo tra le altre cose anche il monte annuo delle ore lavorate, la
retribuzione oraria e le unità a tempo pieno occupate, rapportandole con gli
importi registrati nel conto "Lavori da terzi" e rilevando una
sostanziale congruenza, per il 2014, tra importi stimati e importi effettivi di
tale anno (pag. 34, 36 e 37, con riferimento alle Tabelle 43, 44 e 46).
Dalla
Tabella 46, allegata alla perizia, la Cassa ha potuto constatare una
valutazione dei salari pagati in contanti "in nero" di:
Anno
Secondo perizia
Riportati al lordo
dalla Cassa AVS
2011
623'803.00
665'389.00
2012
1'178'194.00
1'256'739.00
2013
1'934'742.00
2'063'724.00
2014
1'572'952.00
1'677'815.00
2015
1'970'426.00
2'101'787.00
(…)” (cfr. consid. 6.2.4 pagg. 19- 20
della decisione impugnata)
Siccome la perizia riguardava solo gli
anni 2011- 2015 (i dati contabili del 2016 sono stati ritenuti incompleti dal
perito; cfr. pag. 17 della perizia), per il 2016 la Cassa ha ricostruito
l’ammontare dei salari versati in nero, riportando per 8/12 quelli stimati per
il 2015 (8/12 di fr. 2'101'787.-- = 1'401'191), ritenuto che la società aveva
cessato l’attività nell’agosto di quell’anno.”
2.10.2.1. Nel già
citato consid. 6.3.3 della STF di rinvio l’Alta Corte ha rilevato che “…Il
sesto quesito peritale fa stato che non solo la FA 1 avrebbe erogato salari
"in nero", ma anche la __________.”
A tal
riguardo, nella decisione contestata (pagg. 57 - 59) la Cassa ha
pertinentemente osservato che (sottolineatura del redattore):
"
(…) Orbene, il riferimento alla __________ è inserito in tale quesito
posto dal MP, ma ciò non vuol dire che quanto ricostruito per la FA 1 comprenda
anche salari in nero di altre società. Infatti, da una lettura accurata
della perizia si può rilevare che nella risposta al sesto quesito peritale
(doc. 18, pag. 35-39), il Prof. __________ non cita mai la __________, ma
si riferisce unicamente alle ricostruzioni fatte per la FA 1. Ciò è chiaramente
riscontrabile anche nelle tabelle da 43 a 46 con le quali il perito mostra i
dettagli dei dati utilizzati e dei relativi calcoli, ponendoli inequivocabilmente
in relazione solamente con la FA 1 (v. titoli tabelle). Se ciò non bastasse
a pagina 8 della perizia viene spiegato in modo chiaro quali sono i dati
contabili esaminati per la FA 1 e quali per la __________. Inoltre si evidenzia
che le ricostruzioni del perito partono dagli importi del conto 4065 "Lavori
da terzi" ripreso dalla contabilità della FA 1 (doc. 42, anni
2011-2015; cfr. anche allegati 1-4 alla perizia, doc. 18) e non di altre
società, rispettivamente che il perito alle pagine 37-39 spiega
chiaramente, riassumendoli anche schematicamente, i flussi di denaro tra la FA
1 e gli altri attori coinvolti. Va aggiunto che alle pagine 20 e 21 il Prof. __________
indica le interazioni tra la FA 1, la __________ e la __________ solo
nell'ambito della tesoreria (ad esempio finanziamenti concessi da FA 1 a __________
e non interamente onorati), rispettivamente che laddove analizza i rispettivi
dati contabili lo indica esplicitamente e separatamente (es: da pag. 21
l'analisi economico finanziaria della __________), come anche alle pagine 25 e
26 per quanto attiene ai rapporti
finanziari tra le società riconducibili
al signor RI 1. Inoltre anche in merito ai prelevamenti a contanti viene scisso
in modo preciso ciò che riguarda ognuna delle 5 società del "gruppo RI 1"
(cfr. doc. 18, pag. 27 e tabella 29).
Non va inoltre dimenticato che la __________
e la __________ sono temporalmente succedute alla FA 1 nello svolgimento delle
rispettive attività economiche e che solo al momento in cui la FA 1 ha de facto
cessato di essere attiva, la gran parte dei suoi salariati è passata sotto la __________.
Circostanza che anche il perito rileva osservando che la __________ (ndr:
ragione sociale costituita il 4 luglio 2016, data di pubblicazione FUSC) avrebbe
dovuto riprendere l'attività della FA 1 (doc. 18, pag. 7).
Del resto anche la direttrice della
succursale ticinese della __________ ha dichiarato di non aver mai collaborato
con la SH, precisando che la stessa era una loro "concorrente sulla
piazza" (doc. 28, VI __________, 16.02.2017, 4/4-5). In aggiunta si
osserva che dal volume delle commesse assegnate dalla __________ alla FA 1,
comunicate al MP dalla signora __________ (6/26-32), emerge chiaramente che i
rapporti tra la __________ e altre società del "gruppo RI 1" partono
solo dal 2016 (FA 1 dichiarata fallita 7 settembre 2016):
26 • anno 2011: CHF 1'000 '036.70.-
27 • anno 2012: CHF 4'122'269.50.-
28 • anno 2013: CHF 6'571'982.95.-
29 • anno 2014: CHF 5'106'029.30.-
30 • anno 2015: CHF 4'941'904.55.-
31 • anno 2016: __________: CHF 2'407'689.15.-
/ __________: CHF 1'364'699.- / __________:
CHF
32 56'242.35.50.-
Circostanza confermata anche dal capo
cantiere __________, il signor __________, il quale ha anche dichiarato "...
la ditta __________ è una nostra concorrente. L'accordo tra le parti, visto che
a quanto ne so anche dietro questa ditta c'è RI 1, era che se lui sapeva della
nostra presenza in un appalto, avrebbe dovuto ritirarsi dalla gara con la __________"
(doc. 29. VI __________, 20.02.2017,3/1-2,5/4-7).
Inoltre lo stesso opponente ha dichiarato
"Spiego che la __________ in sostanza si occupava solo del materiale,
disponeva di tre operai che però non procedevano al montaggio/smontaggio di __________
ma fungevano da magazzinieri ed autisti, lavorava un po' come la __________.
Il vero lavoro di montaggio/smontaggio dei __________ veniva svolto
dalle ditte FA 1 (ndr: recte FA 1) e __________.” (doc. 48, VI RI 1,
08.03.2017,4/31-36) (…).”
Visto
quanto sopra, anche questo TCA condivide la conclusione della Cassa nel senso
di escludere “che nelle ricostruzioni fatte possa esservi una commistione di
dati - anche da un punto di vista temporale – relativi a personale occupato
presso altre società ed è pertanto altrettanto escluso che il danno rilevato in
seno alla FA 1 debba essere modificato per tale motivo” (pag. 58 della
decisione impugnata).
2.10.2.2. Anche in
questa sede il TCA non può che confermare la fondatezza della perizia del prof.
__________, fatta propria dalla Cassa per la determinazione dei salari “in
nero” dal 2011 al 2015. Nella decisione contestata, la convenuta ha
puntualmente e esaustivamente riassunto tale perizia (cfr. consid. 10.4), giungendo
alle seguenti conclusioni, alle quali questo Tribunale aderisce in pieno:
"
In considerazione di quanto precede è stato possibile constatare che:
-
Né la __________, né la FA 1 avevano personale in organico/"in
chiaro" sufficiente per far fronte alla costante e continua necessità di
montatori di __________.
-
Gli importi registrati contabilmente nel periodo 2011-2015 alla voce
"Lavori da terzi" sono effettivamente riconducibili a personale
occupato dalla FA 1 per adempiere alle ingenti commesse assegnate dalla __________.
-
l salari pagati a contanti sono relativi a dipendenti non notificati all'AVS,
né dalla FA 1, né dalle asserite società fornitrici di personale.
-
L'autore degli ingenti prelevamenti a contanti è il signor RI 1, il quale
ha pagato personalmente a contanti i dipendenti occupati "in nero",
in quanto non oggetto di regolare notifica all'AVS.
-
l prelevamenti a contanti effettuati dal signor RI 1, per sua stessa ammissione,
sono serviti per pagare, sempre a contanti, direttamente il personale occupato.
Vale a dire che egli non ha pagato le presunte società fornitrici del
personale, bensì, anche giornalmente, direttamente gli operai che tali società
gli avrebbero fornito e questo per un valore di oltre CHF 10 milioni e benché a
suo dire le ditte fornitrici gli avrebbero invece fatturato le prestazioni di
manodopera.
-
Fatti
I pagamenti di salario, effettuati tramite girata bancaria, sono
riconducibili al solo al personale occupato "in chiaro", con
contratto di lavoro e regolare notifica all'AVS. (pagg. 71 e 72 della decisione
10 marzo 2022).”
La
Cassa si è pure confrontata con la perizia, ha convincentemente illustrato come
la ricostruzione dei salari eseguita dal perito, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, non è il risultato di meri calcoli empirici, ma
aderenti a fatti concreti. Al riguardo, per evitare inutili ripetizioni, va
fatto riferimento al consid. 10.5 della decisione impugnata.
2.10.2.3. Il
ricorrente ribadisce di “non potersi difendere e provare le sue asserzioni
perché la maggior parte della contabilità di FA 1 è andata persa perché il
Ministero pubblico non l’ha recuperata e non per certo per sua colpa o
negligenza” (ricorso pag. 5). Qualche riga più avanti sostiene che “la
Cassa però sorvola sul fatto che se manca la contabilità della società non è
perché il ricorrente l’abbia persa o distrutto ma perché era in detenzione
preventiva e non poteva avere contatti con l’esterno, ha comunicato al
Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale che la contabilità si
trovava a casa dell’ex moglie e il Procuratore non si è dato la briga di andare
a recuperarla creando così lui un grande danno al ricorrente che si trova ora
nell’impossibilità di dimostrare le sue allegazioni, la sua non responsabilità
nella perdita economica subita dalla Cassa e a poter quantificare l’effettivo
ammanco di contributi ben lontano da quello preteso dalla Cassa stessa”
(ricorso pag. 6).
In
effetti, nel ricorso 16 settembre 2019 al TCA RI 1 aveva ribadito di aver
dichiarato in data 7 aprile 2017 davanti al PP che la documentazione contabile
era stata portata nella casa della sua ex moglie e che l’Autorità penale non
aveva provveduto a recuperarla, non potendolo fare lui personalmente perché in
carcere preventivo (doc. 12, pag. 3).
Tuttavia
va osservato in data 27 giugno 2018 il Ministero pubblico ha provveduto a
recuperare i “documenti ritenuti di interesse della difesa”,
sequestrandoli (cfr. rapporto di esecuzione 27 giugno 2018 e relativi allegati
in doc. 8).
Non
solo, nella precedente sentenza questa Corte aveva rilevato che il prof. __________
aveva fatto presente che
"
(…) la contabilità ed i conti annuali della società presentavano “manchevolezze
più e meno gravi” e che le sistematiche pratiche evidenziate dal perito
(cfr. pagg. 9 - 16) “non sono compatibili con i principi e le regole
generalmente ammesse” (perizia pag. 16). (STCA 29 ottobre 2020 pag. 17).
Inoltre,
riguardo all’ulteriore documentazione sequestrata, nella STCA 31.2019.16 è
stato rilevato (pag. 17):
"
Al riguardo, su richiesta del TCA, nel già citato scritto 20 maggio 2020
la PP __________ ha precisato che “il perito, dopo aver preso visione nel mese
di giugno 2019 di alcuni documenti che non gli erano stati sottoposti in sede
di allestimento della perizia (siccome sequestrati in un secondo tempo), ha
dichiarato che tale documentazione è del tutto irrilevante ai fini peritali
ragion per cui non ha ritenuto necessario allestire un referto complementare”
(cfr. risposta alla domanda no. 2; doc. XIV).”
Il
succitato passaggio si riferiva allo scritto 2 dicembre 2019 del prof. __________
al Ministero Pubblico (doc. 11).
Non
solo, il ricorrente non specifica nemmeno quale documentazione utile sia andata
persa. A meno che, come rimarcato dalla Cassa nella risposta di causa (pag. 4),
“ciò che manca/sarebbe stato perso sono solo le fatture allestite dalle
presunte ditte fornitrici di personale, che la controparte vorrebbe portare
come prova dell’effettiva fornitura di personale di ditte terze… ”, fatture
che giocoforza non potevano esistere visto che, con ampie motivazioni, la
convenuta ha dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante, come la
FA 1 non abbia fatto capo a terzi per svolgere le commesse ricevute dalla __________.
Pertanto,
quanto dichiarato in data 7 aprile 2017 al MP, ammesso che sia vero, è irrilevante.
2.10.2.4. Per quel
che concerne i salari “in nero” versati nel 2016, nella sentenza 31.2019.16 (pag.
16) questo TCA aveva rilevato:
"
Siccome la perizia riguardava solo gli anni 2011- 2015 (i dati contabili
del 2016 sono stati ritenuti incompleti dal perito; cfr. pag. 17 della
perizia), per il 2016 la Cassa ha ricostruito l’ammontare dei salari versati in
nero, riportando per 8/12 quelli stimati per il 2015 (8/12 di fr. 2'101'787 =
1'401'191), ritenuto che la società aveva cessato l’attività nell’agosto di
quell’anno.”
Si
tratta quindi della ricostruzione fatta dalla Cassa dei salari versati “in
nero” riguardante il periodo gennaio – agosto 2016.
Ora, nella
decisione contestata (pag. 78) la Cassa ha ben ricordato che “La
giurisprudenza federale prevede, per quanto attiene alla stima dei salari da
riprendere, che la Cassa disponga di un certo margine di manovra per la
valutazione numerica dei risultati della propria indagine, rispettivamente che
il TF è vincolato dalla valutazione discrezionale se essa rientra nel margine
di manovra concesso, basandosi quindi su una corretta e completa determinazione
dei fatti di causa e su un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti
ai fini della valutazione, la quale richiede dei controlli di plausibilità
dovendosi avvicinarsi il più possibile alla realtà (STF 9C 223/2019 del 23
maggio 2019, consid. 6.1). II TF ha in tal caso precisato che l'utilizzo dei
dati contabili degli anni precedenti costituisce una solida base per la determinazione
discrezionale della massa salariale (consid. 6.2)”.
A
pagina 79 della decisione contestata la convenuta ha poi motivato la
ricostruzione dei salari” in nero” del 2016 (gennaio – agosto), che si è fondata
su quelli del 2015 fissati dal perito in fr. 1'970'426 e riportati al
lordo dalla Cassa in fr. 2'101'787, per essere determinati in fr. 1'401'191 (8/12
di fr. 2'101'787). A tale riguardo la Cassa ha considerato che:
"
(...)
-
Le ricostruzioni del perito si basano sull'esame dettagliato dei dati
della contabilità della FA 1 per il periodo 2011-2015.
-
I dati sinora analizzati hanno permesso di determinare che l'attività
della FA 1 è andata costantemente in crescendo, come dimostra il fatto che dal
2011 al 2015 il personale "in chiaro" della FA 1 è sestuplicato e la
sua cifra d'affari è cresciuta di otto volte (doc. 18, pag. 34). Tale tendenza
la si ritrova anche nei dati contabili della FA 1 esaminando i costi del
personale (2015: il costo del lavoro rappresentava il 90.6% dei ricavi netti) e
l'evoluzione del conto "lavori da terzi" (doc. 18, pag. 18).
-
Dal dettaglio delle registrazioni contabili del conto "lavori da terzi"
risulta che l'importo pagato a contanti per il 2015 ammonta a CHF 3'033'815.55.
-
Considerandi
II dato valutato dal perito per l'anno 2015 (1'970.426.00) è pressoché
lo stesso del 2013 (CHF 1'934'742.00).
-
La direttrice della __________ ha indicato in sede penale l'evoluzione dei
versamenti fatti a favore della FA 1 per i lavori eseguiti (doc. 28, VI __________,
16.02.2017, 6/26-32), pari a:
anno 2011: CHF 1'000'036. 70.
anno 2012: CHF 4'122'269.50.
anno 2013: CHF 6'571 '982. 95
-
anno 2014: CHF 5'106'029.30
anno 2015: CHF 4'941'904.55
anno 2016: __________:
CHF 2’407'689.15 / __________: CHF 1'364'699.- / __________: CHF 56'242.35.50.-
-
Dalla valutazione sui "lavori da terzi" sono stati in ogni
caso scorporati i prelevamenti a contanti che sono stati accreditati al conto
bancario privato dell'opponente.
-
l dati rilevati in sede penale e dal Prof. __________ sono comunque
stati, per quanto sin qui esposto, approfonditamente verificati e ponderati
dalla Cassa.”
A
quanto esposto sopra va prestata adesione.
Va rilevato
che la ricostruzione salariale fatta dalla convenuta per l'anno 2016 (fr. 1'401'191
per otto mesi) risulta essere inferiore rispetto alla somma incassata da parte
della FA 1 dalla committente __________ di fr. 2'407'689 e quindi non risulta
sproporzionata (lo sarebbe stato se la ricostruzione salariale fosse maggiore
di quanto incassato). Tenuto poi conto che la Cassa si è fondata, come visto
sopra, su dati oggettivi e ponderati provenienti dalla perizia __________, la
valutazione fatta non presta il fianco a critiche. Né del resto il ricorrente
ha fornito elementi che possano ritenere arbitraria la suddetta valutazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (pag. 21), limitando la
valutazione a 8 mesi, la convenuta ha tenuto conto che la società è fallita nel
settembre 2016.
2.10.2.5
In queste
circostanze, visto quanto sopra, la richiesta di risarcimento di fr. 1'378'646,
85.
per i salari versati “in nero” relativo al periodo 2011 – agosto 2016 va
confermata. Va poi fatto presente che è lo stesso importo indicato nell’atto di
accusa 15 dicembre 2021 relativo alla posizione di reato 11.1.
A tal
riguardo, il ricorrente sostiene invece che “è falso che vi sia identità tra
quanto preteso dalla Cassa (CHF 1'772'645,15) e quanto indicato dal Ministero
pubblico nell’atto di accusa del 15 dicembre 2021 (doc. 90; CHF 1'437'433,50)”
(ricorso pag. 5).
Come
ben rilevato nella risposta di causa (pagg. 5 e 6), l’ammontare di fr.
1'437'433,50
indicato dal ricorrente è la somma di fr. 1'378'646,85 di
contributi determinati sui salari versati “in nero” e fr. 58'786,65 di cui al
punto 11.2 dell’atto di accusa. Quest’ultimo importo corrisponde alla sola
quota parte (di rilevanza penale) degli oneri sociali trattenuti agli operai
della società e non riversati sui salari dichiarati nel periodo 2015 e 2016
(quest’ultimo sino ad agosto), già incluso nell’ammontare del danno complessivo
di fr. 1'772'645,15 fatto valere dalla Cassa. La differenza tra i fr.
1'437'433,50 e i fr. 1'772'645,15 risiede nel fatto che il conteggio della
Cassa comprende anche la quota parte del datore di lavoro.
Pertanto,
vi è identità tra i dati quantificati dalla Cassa e quelli indicati nell’ultimo
atto di accusa, questo ovviamente per quel che concerne i contributi sui salari
versati “in nero”.
2.11
La cassa
di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare
validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una
violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag.
307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.12
Ai sensi della giurisprudenza del TFA
si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia
trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta
viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).
2.13
Ritornando
al caso in esame, con riferimento al consid. 2.10.2, è pertanto provato,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3 con
riferimenti), che la società, e per essa il ricorrente, socio-gerente
della FA 1, abbia assunto personale “in nero” versando il salario in contanti,
omettendo intenzionalmente di notificare tali lavoratori all’AVS e sfuggendo
così al pagamento dei relativi contributi paritetici.
Tale
circostanza costituisce da sola una violazione delle prescrizioni.
A
motivo di discolpa il ricorrente sostiene nuovamente che l’autorizzazione
ricevuta dalla Commissione paritetica dei __________ gli permetteva di ritenere
che la società era in regola come anche le società prestatrici. Del resto,
continua l’insorgente, la fiduciaria aveva analizzato la documentazione
nell’ambito di una seppur parziale revisione contabile (pagg. 21/22).
Come
fatto presente nella precedente sentenza (pag. 23), tale asserzione non può assurgere
a motivo di discolpa, poiché la Commissione, al pari dei revisori, hanno
esaminato unicamente la documentazione riguardante i dati salariali del
personale dichiarato, motivo per cui “… l’esistenza di salari versati “in
nero” non poteva evidentemente essere oggetto di controllo e di verifica”.
Inoltre, rettamente nella risposta di causa la Cassa, con riferimento ai
consid. 9.6.1 e 10.6 della decisione contestata, ha sottolineato che “la
presunzione del ricorrente secondo la quale le presunte ditte fornitrici
sarebbero state in regola non trova alcuna conferma. Al contrario, l’assenza di
autorizzazione federale e di contratti scritti tra le parti evidenzia
l’impossibilità di tale circostanza.”
2.14
Riguardo
ai contributi fissati in base alle distinte salari rimasti insoluti, occorre
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e
193.
consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali
per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pagg. 156ss; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.
4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società
non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati
i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6
del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il
datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione
può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato
pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pagg. 163 ss;
cfr. anche Meyer, cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non
può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
A tal
riguardo nella STCA 29 ottobre 2020 questa Corte aveva stabilito:
"
In concreto, va ricordato (cfr. consid. 2.5.2) che, dopo diffide e
procedure esecutive avviate dalla Cassa, la società ha integralmente versato i
contributi per gli anni 2011-2014, ma non per gli anni 2015 e 2016 (fino ad
agosto). Infatti, per quel che concerne il 2015, l’ultimo versamento risale al
10.
agosto 2015 per fr. 20'851,15 a liquidazione dell’acconto di giugno (cfr.
doc. 7), mentre per il 2016 non vi è stato alcun pagamento (cfr. doc. 8).
In queste condizioni si può affermare
che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo
scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Non è quindi affatto accertato, con
l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta
di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una
valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi
crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate è
piuttosto evidente il contrario.
Inoltre,
l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato
scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre un anno, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione
del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 pag. 269).” (consid. 2.9).
Nel
ricorso RI 1, a sua discolpa, sostiene che non si occupava né della contabilità
né della gestione dei lavoratori, ma solo dell’assunzione dei lavoratori (pag.
23). Quanto sostenuto contrasta con quanto da lui stesso dichiarato in sede
penale: "La mia funzione è quella di acquisire i lavori e di occuparmi
di questioni riguardanti /a contabilità e /a firma dei contratti dei lavoratori
come anche quanto pagare i dipendenti assunti” (doc. 26, verbale
d’interrogatorio RI 1, 28.08.2015, 2/27-29).
Va in
ogni caso ricordato che, indipendentemente dal fatto che il ricorrente si
occupasse o meno della contabilità societaria, secondo giurisprudenza, i soci
gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento
dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)
di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI
2002.
pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Accettando
il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che
da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02
del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio in-for-marsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando
di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;
DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11
novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile
2003; DTF 108 V 202; FRÉSARD, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si
finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di
evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere
inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità”.
Per
questi motivi nella decisione contestata la Cassa ha correttamente evidenziato
che “l'opponente non può - nella misura in cui volesse ritenere responsabile
la defunta signora Soraya Bernasconi e le fiduciarie che si sono occupate di
contabilizzare i movimenti societari - liberarsi dalla propria responsabilità…”
(pag. 88).
In
queste circostanze, questa Corte non può che confermare una responsabilità ex
art. 52 LAVS del ricorrente anche per quanto concerne i contributi non soluti
dalla società determinati sui salari dichiarati.
2.15
Con
scritto 10 giugno 2022 il ricorrente chiede che venga acquisito l’incarto
penale, sentito il prof. __________ e gli amministratori delle società prestatrici
di manodopera indicate al punto 9.6.4 della decisione impugnata (__________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________).
Per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle
prove cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con
rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. ld).
Inoltre,
la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato
indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda
in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti
per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad
eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio
2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01
del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).
Nel
caso concreto, la Cassa ha già prodotto gli atti penali, tra cui la
perizia __________ che, come visto è stata dettagliatamente e convincentemente esaminata
dalla convenuta, motivo per cui non è necessario richiedere l’audizione del
perito. Inoltre va ricordato che la Cassa ha convincentemente escluso che le
asserite società prestatrici di manodopera avessero fornito alla FA 1 forze
lavoro. Sentire i rispettivi amministratori di tali società non è quindi
necessario.
Tutte
queste circostanze rendono superfluo procedere all’assunzione dei mezzi di
prova richiesti, motivo per cui la richiesta del ricorrente è da respingere.
2.16
Visto tutto
quanto precede, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente,
il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
2.17
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 il
Tribunale federale in un caso relativo al Cantone Ticino, ha precisato che “il
diritto federale (art. 61 lett. fbis LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021) non
impone l'applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano
prestazioni, ma la questione è lasciata al diritto cantonale. Dato che il
diritto ticinese non prevede esplicitamente una tassa di giustizia in questi
casi, per il momento la procedura cantonale in Ticino rimane gratuita” (cfr.
STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; cfr. anche A. Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Non si
prelevano pertanto spese di procedura.
2.18
In DTF
137.
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso
di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato
se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a
LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in
materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti
dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti