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Decisione

31.2022.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un socio gerente confermata. Conferma dell'ammontare dei salari versati non potendo essere equiparati a semplici aspettative. Negata la presenza di validi motivi di giustificazione per l'omesso pagamento dei contributi

13 giugno 2022Italiano32 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.11

BS/sc

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1

è stata costituita il 27 settembre 2013, con sede a ___________.

RI

1 è stato socio gerente della società, con diritto di firma individuale, dal 5

marzo 2014 al 5 maggio 2020 (dimissioni effettive il 28.04.2020) (date di

pubblicazione nel FUSC).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro.

Con

decreti del 17 agosto 2020 e del 9 ottobre 2020 la Pretura del Distretto di __________

ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la

sospensione della procedura ex art. 230 LEF (FUSC __________). Il fallimento è

poi continuato in via sommaria (FUSC __________).

In

data 22 dicembre 2020 la Cassa ha insinuato all’UF del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 5'641,60, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD

e AF non soluti dalla società per gli anni 2019 e 2020. Con comunicazione 9

novembre 2021 l’UF ha informato la Cassa che con ogni probabilità il credito

insinuato non potrà essere tacitato (cfr. sub doc. 7).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione 11 febbraio 2022 la Cassa

ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex

art. 52 LAVS di fr. 5'502,85 per contributi paritetici non soluti dalla

società negli anni 2019 e 2020, quest’ultimo sino a marzo (doc. 3),

Con

opposizione del 1° marzo 2022, completata il 7 marzo 2022 ed il 10 marzo 2022

(doc. A/2.1-2.2.), l’ex socio gerente sostiene che per motivi di difficolta

finanziaria la società “ha dovuto presto rinunciare al versamento dei salari

a due dipendenti, __________ e __________ …”. Adducendo che si tratta di

mere aspettative salariali, RI 1 ritiene che i contributi non sono dovuti,

ricordando inoltre che già il 2 settembre 2021 la fiduciaria della società aveva

chiesto lo stralcio dei salari dalla relativa distinta. Rileva inoltre che i

dipendenti interessati hanno rinunciato definitivamente ai loro salari maturati.

Contesta pertanto una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Respingendo

le tesi di RI 1, con decisione su opposizione del 29 marzo 2020 ha confermato

la richiesta di risarcimento come da pronunzia dell’11 febbraio 2022.

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento.

In

sostanza ribadisce che le retribuzioni ai due dipendenti fossero delle mere aspettative

salariali non soggette a contribuzione.

1.5. Con

la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella

decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.

1.6. Con

scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto “… che io possa

sottoscrivere un riconoscimento di debito nei confronti di IAS, oppure che mi

sia condonato il pagamento” (V).

1.7. In

risposta, con scritto 25 maggio 2022 la Cassa ha evidenziato che “la persona

convenuta nella procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS (che non prevede la

possibilità del condono) potrà se del caso richiedere per iscritto un piano di

rientro rateale del danno imputato” (VII).

1.8. Con lettera 8 giugno 2022

il ricorrente sostiene che la sua situazione economica attuale non gli permette

di far fronte ad un piano rateale di pagamento, spiegandone le ragioni. Indica comunque

le misure che vorrebbe intraprendere per poter versare ratealmente direttamente

allo IAS la “somma in questione” (IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il

comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei

contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del

21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;

SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con

il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 ss.).

Nella fattispecie concreta, a seguito

dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha chiesto in via sussidiaria

al ricorrente, socio gerente, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non versati dalla società nel 2019 e 2020, quest’ultimo sino a

marzo.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra

l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del

datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10

giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese

esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370

confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.

6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte

dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno di complessivi fr. 5'502,85 fatto valere nei confronti

del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF per gli anni 2019 e 2020 (fino a marzo), così come risulta dai conteggi

allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti relativi

all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4 e 5).

Fatti

I

contributi 2019 sono stati determinati sulla base della relativa distinta

salari dove quale unico dipendente figura __________ con una retribuzione annua

di fr. 45'000 (doc. 1/F). Il suo salario del 2020 (gennaio – marzo) di fr.

Considerandi

11'500 è stato accertato dall’Ispettore AVS il 9 febbraio 2021 (doc. 1/G).

Con

il presente ricorso l’ex gerente sostiene che, a causa delle difficoltà

finanziarie riscontrate dalla società, le retribuzioni arretrate spettanti ai

dipendenti __________ per gli anni 2014 e 2015 e __________ per il 2019 e 2020 costituiscono

delle mere aspettative salariali, le stesse non essendo state versate. Rileva

inoltre che il 23 ottobre 2020 i due citati dipendenti hanno rinunciato ai loro

Dispositivo

stipendi maturati (sub doc. 6). Per questi motivi il ricorrente sostiene che i

contributi non sono dovuti e quindi non è tenuto a risarcire alcunché.

Preliminarmente si osserva che i contributi sono di

principio determinati sulla base delle distinte salariali. Secondo l’art. 14

cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del

debito contributivo – e quindi per la questione a sapere quando i contributi

devono essere prelevati dal salario determinante – è il momento in cui il reddito

da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente

dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto

all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la

giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o

potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale

prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V

166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti

anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario

(STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta

di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008, inc.,

consid. 2.2). In particolare se le condizioni finanziarie del datore di

lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto gravi e per questo il

futuro versamento del salario dipendeva dal punto di vista temporale e

dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali oppure, in caso di

attività iniziali di una società, allorquando le perdite nette non permettono

di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che tali circostanze

devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 403 pag. 103).

A

tale riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva

precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene

versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo

civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la retribuzione

non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di

lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il

reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro

come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova

dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.

Nella

decisione contestata la Cassa ha pertinentemente osservato:

"

(…) Nel caso in esame si rileva

che:

- la società, iscritta alla Cassa dal 1° marzo 2014,

ha versato gli acconti richiesti per il 2°, 3° e 4° trimestre 2014;

- il conteggio di chiusura per fanno 2014 è stato

emesso una prima volta il 28 maggio 2015 sulla base della dichiarazione dei

salari presentata dalla società (salari: CHF 49'000.00) e poi nuovamente il 19

agosto 2015 a seguito della richiesta di rettifica inoltrata dalla società

(salari: CHF 31'350.00);

- per il 2015 la società ha versato i quattro

acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 9 maggio 2016

(salari: CHF 39'600.00);

- per l’anno 2019 sono stati pagati i quattro

acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 30 gennaio 2020

(safari: CHF 45'900.00);

- tutte le dichiarazioni salariali presentate per

gli anni dal 2014 al 2019 sono state controfirmate dall'opponente, confermando

egli così – come indicato sul modulo – (l'esattezza dei dati indicati (cfr.

doc. Ai-2, B, C, D, E ed F);

- per l'anno 2020 sono stati fatturati tre acconti

trimestrali (rimasti impagati), mentre il conteggio di chiusura è stato

effettuato l'11 febbraio 2021 in base ai dati ricostruiti dal Servizio

ispettorato della Cassa (doc. G);

- i salari alla base dei calcoli effettuati dalla

Cassa risultano dalle dichiarazioni salariali inoltrate nel tempo dalla società

e trovano pure riscontro nei dati contabili fomiti successivamente alla Cassa

dalla __________. (…)” (doc. A3 pag. 7)

La

convenuta ha poi incontestatamente evidenziato che “né contro le suindicate

chiusure effettuate dalla Cassa, né contestualmente alla diffida e/o allea

precettazioni dei relativi importi la società ha mai eccepito alcunché, se

non dopo il fallimento” (sottolineatura del redattore). Ha poi spiegato

che “per quanto attiene alla chiusura 2014 – peraltro effettuata nel 2015 e

poi non più messa in discussione – va rilevato che il motivo della rettifica è

da ricondurre all’adeguamento del salario determinante AVS sulla scorta delle

ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori (grado di occupazione del 55%,

doc. A2) e non alla rinuncia degli stessi ad una parte di un salario

maturato in base ad un lavoro realmente svolto (sottolineatura del redattore).

Va poi rilevato che le masse salariali dal 2014 al 2019, dichiarate nelle

rispettive distinte salari (doc. A1/2, B-FF), risultano contabilmente

registrati alla voce “stipendi” (cfr. doc. A9.1- 9.6). Per il 2020 (gennaio –

marzo), come detto, la somma salariale è stata accertata dall’Ispettore della

Cassa durante il consueto contro del datore di lavoro (doc. G).

Solo

con scritto 2 novembre 2020 – quindi dopo il fallimento aperto il 17 agosto

2020 -, la fiduciaria della società ha chiesto alla Cassa una modifica retroattiva

delle chiusure salariali nel senso di stralciare i salari cui i dipendenti __________

e __________ avevano rinunciato con dichiarazioni da loro firmate il 23 ottobre

2020, i cui “accrediti a favore della società andranno versati all’ufficio

fallimenti di __________” (doc. A5.2). Tale richiesta è stata respinta

dalla Cassa il 14 giugno 2021 (doc. A.6). Il 2 settembre 2021 la stessa

fiduciaria, ribadendo la richiesta di revisione delle distinte salariali inoltrata

il 2 novembre 2020, ha chiesto di stralciare per il dipendente __________ salari

di fr. 4'634,70 per il 2014 e fr. 19'800 per il 2015 e per Di Simone fr. 45'110

di salario del 2015 e fr. 11.275 di salario del 2020. Richiesta nuovamente

respinta dalla Cassa il 20 settembre 2021 (sub doc. 6).

Rinunce

salariali, quelle di cui sopra, che come esposto nella succitata giurisprudenza

ai fini contributivi non sono rilevanti.

Inoltre

dagli atti non emerge che al momento dell’accredito salariale la situazione

finanziaria del datore di lavoro fosse così grave da far dipendere il

versamento del salario dal miglioramento dell’andamento della società,

circostanza che, come visto dalla citata giurisprudenza, viene per altro ammessa

con molta prudenza.

A

tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato

che.

"

Va inoltre sottolineato che i

salari complessivi assoggettati dalla Cassa per il periodo 2014-2020 ammontano

ad oltre CHF 188'000.00, mentre le asserite rinunce salariali rappresentano

poco più di CHF 80'000.00. È quindi evidente che la società non sì è sempre

trovata in una situazione di illiquidità, essendo stata in grado di

corrispondere oltre il 50% dei salari maturati dai signori __________ e __________

(ad esempio: nessuna rivendicazione/rinuncia salariale è stata effettuata dal

signor __________ per gli anni dal 2014 al 2C)18). E questo in contraddizione

con l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società avrebbe presto

rinunciato al versamento dei salari (ndr: semmai è il dipendente che vi

rinuncia) a causa delle sue difficoltà finanziarie.”

Determinante

è che le spettanze salariali, come visto, sono state dichiarate all’AVS e

contabilizzate. Che poi siano state effettivamente versate, sempre con

riferimento alla succitata giurisprudenza, non è rilevante. Altri indizi che si

trattava di salari maturati li ha forniti la Cassa che, sempre nella decisione

contestata, ha rilevato:

"

(…) Del resto il fatto che il

signor __________ nella sua lettera di disdetta del 1° aprile 2020 si

dichiarasse conscio del fatto che, non dando un preavviso di un mese, il suo

stipendio sarebbe stato decurtato di un quarto dimostra che il dipendente aveva

un contratto con una retribuzione fissa e che in tale data si attendeva ancora

di ricevere quanto a lui spettante (doc. H).

Inoltre, in seguito ad un accertamento effettuato

presso l'assicuratore LPP, è emerso che l'opponente ha notificato per il 2019

-vale a dire per lo stesso anno per il quale vorrebbe ora far ritenere una mera

aspettativa il salario di CHF 45'900.00 del signor __________ - una massa

salariale per quest'ultimo pressoché di egual ammontare, senza peraltro aver

richiesto anche a tale ente una rettifica retroattiva. Anzi, al signor __________

è stata addirittura versata una prestazione di libero passaggio - evidentemente

calcolata anche su tali retribuzioni -, malgrado il dipendente stesso abbia poi

formalmente rinunciato a tali retribuzioni il 23 ottobre 2020 solo nei

confronti della Cassa CO 1 (doc I). (…)” (doc. A3 pag. 8-9)

Da

ultimo, con la risposta di causa pertinentemente la Cassa ha rilevato che alla

base della rinuncia salariale vi è un accordo, datato 9 novembre 2020 – quindi

sempre successivamente all’apertura del fallimento – tra il ricorrente ed il dipendente

__________, finalizzato “ad accordarsi sul pagamento al sig. RI 1 delle sue spettanze

come amministratore della FA 1 in liquidazione, e delle quali il sig. __________

è solidalmente responsabile con la società” (doc. A11). Stando a questo

documento, la rinuncia salariale sarebbe servita a compensare – ammessa e non

concessa la legittimità di una siffatta compensazione – le spettanze dell’ex

socio gerente per l’amministratore della FA 1, ciò che presuppone comunque che nei

confronti della società il citato dipendente vantava un credito salariale.

In

conclusione, come visto sopra, non si può concludere che il versamento dei succitati

salari, il cui diritto è stato accertato, avesse un carattere aleatorio e

dipendesse esclusivamente dall’andamento della società, motivo per cui non si

trattava di “mere aspettative” salariali. Di conseguenza, rettamente la Cassa ha

assoggettato ai contributi sociali i salari dichiarati nelle relative distinte.

Ricordato

che la società non ha integralmente versato i contributi 2019 e 2020

(quest’ultimo sino a marzo), la Cassa ha correttamente chiesto, in via

sussidiaria, al ricorrente – dimissionario il 28 aprile 2020 – il risarcimento

del danno subito di fr. 5'502,85.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 ss. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).

2.7. Nella

fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato

versamento di contributi configura una grave negligenza.

Occorre

poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile

l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle

tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non

versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit.,

n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss.

e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V

244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.;

vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale

ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994 nella causa M.).

In

concreto, va fatto presente che la FA 1, dopo numerose diffide e precetti, non

ha liquidato il conteggio finale del 2019 (cfr. specchietto riassuntivo dei

pagamenti dei contributi in doc. 4), lasciando inoltre totalmente scoperti i

contributi del 2020 (trattasi in concreto del conguaglio del I trimestre [cfr. specchietto

riassuntivo del 2020 in doc 5], avendo l’unico dipendente della società

terminato la sua attività il 31 marzo 2020 [cfr. rapporto di revisione 9

febbraio 2021 in doc. 1/G]), quindi per un lasso di maggiore del periodo

tollerato di tre mesi di cui alla succitata giurisprudenza. In queste condizioni si può affermare che

i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti

contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore

di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa

riguardo ai suoi crediti (STF H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2, H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

Viste

le circostanze sopra rilevate vi è piuttosto da ritenere il contrario.

2.8.

Con scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto il condono

del danno da risarcire facendo presente la sua precaria situazione finanziaria

(cfr. consid. 1.7).

Nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del

condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso,

cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la

buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il

richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.

664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito

intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso

(STCA 31.2009.4 del 20

gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un

agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria

identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione

analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit.,

n. 1259, pag. 297).

Spetta

comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente

giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448) ed eventualmente concedere

un pagamento rateale secondo le modalità proposte dal ricorrente (cfr. consid.

1.8).

2.9. Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va

respinto.

2.10. Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative

a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato

ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un

Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente

o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329 ss.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “

Ricordato quindi come la

normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi

tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare

spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come

segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),

richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.

29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi

non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione

delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque,

in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non

sono prelevate spese di procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.11. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi

Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral

dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.

342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec

les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V

98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un

caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione

nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di

prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata

circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI

per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti