31.2022.11
Responsabilità ex art. 52 LAVS di un socio gerente confermata. Conferma dell'ammontare dei salari versati non potendo essere equiparati a semplici aspettative. Negata la presenza di validi motivi di giustificazione per l'omesso pagamento dei contributi
13 giugno 2022Italiano32 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.11
BS/sc
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1
è stata costituita il 27 settembre 2013, con sede a ___________.
RI
1 è stato socio gerente della società, con diritto di firma individuale, dal 5
marzo 2014 al 5 maggio 2020 (dimissioni effettive il 28.04.2020) (date di
pubblicazione nel FUSC).
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro.
Con
decreti del 17 agosto 2020 e del 9 ottobre 2020 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la
sospensione della procedura ex art. 230 LEF (FUSC __________). Il fallimento è
poi continuato in via sommaria (FUSC __________).
In
data 22 dicembre 2020 la Cassa ha insinuato all’UF del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 5'641,60, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD
e AF non soluti dalla società per gli anni 2019 e 2020. Con comunicazione 9
novembre 2021 l’UF ha informato la Cassa che con ogni probabilità il credito
insinuato non potrà essere tacitato (cfr. sub doc. 7).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione 11 febbraio 2022 la Cassa
ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 5'502,85 per contributi paritetici non soluti dalla
società negli anni 2019 e 2020, quest’ultimo sino a marzo (doc. 3),
Con
opposizione del 1° marzo 2022, completata il 7 marzo 2022 ed il 10 marzo 2022
(doc. A/2.1-2.2.), l’ex socio gerente sostiene che per motivi di difficolta
finanziaria la società “ha dovuto presto rinunciare al versamento dei salari
a due dipendenti, __________ e __________ …”. Adducendo che si tratta di
mere aspettative salariali, RI 1 ritiene che i contributi non sono dovuti,
ricordando inoltre che già il 2 settembre 2021 la fiduciaria della società aveva
chiesto lo stralcio dei salari dalla relativa distinta. Rileva inoltre che i
dipendenti interessati hanno rinunciato definitivamente ai loro salari maturati.
Contesta pertanto una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Respingendo
le tesi di RI 1, con decisione su opposizione del 29 marzo 2020 ha confermato
la richiesta di risarcimento come da pronunzia dell’11 febbraio 2022.
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento.
In
sostanza ribadisce che le retribuzioni ai due dipendenti fossero delle mere aspettative
salariali non soggette a contribuzione.
1.5. Con
la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella
decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.
1.6. Con
scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto “… che io possa
sottoscrivere un riconoscimento di debito nei confronti di IAS, oppure che mi
sia condonato il pagamento” (V).
1.7. In
risposta, con scritto 25 maggio 2022 la Cassa ha evidenziato che “la persona
convenuta nella procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS (che non prevede la
possibilità del condono) potrà se del caso richiedere per iscritto un piano di
rientro rateale del danno imputato” (VII).
1.8. Con lettera 8 giugno 2022
il ricorrente sostiene che la sua situazione economica attuale non gli permette
di far fronte ad un piano rateale di pagamento, spiegandone le ragioni. Indica comunque
le misure che vorrebbe intraprendere per poter versare ratealmente direttamente
allo IAS la “somma in questione” (IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il
comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei
contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del
21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;
SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con
il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una
società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V
125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 ss.).
Nella fattispecie concreta, a seguito
dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha chiesto in via sussidiaria
al ricorrente, socio gerente, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla società nel 2019 e 2020, quest’ultimo sino a
marzo.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra
l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del
datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10
giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese
di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese
esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370
confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.
6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte
dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno di complessivi fr. 5'502,85 fatto valere nei confronti
del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD
e AF per gli anni 2019 e 2020 (fino a marzo), così come risulta dai conteggi
allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti relativi
all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4 e 5).
Fatti
I
contributi 2019 sono stati determinati sulla base della relativa distinta
salari dove quale unico dipendente figura __________ con una retribuzione annua
di fr. 45'000 (doc. 1/F). Il suo salario del 2020 (gennaio – marzo) di fr.
Considerandi
11'500 è stato accertato dall’Ispettore AVS il 9 febbraio 2021 (doc. 1/G).
Con
il presente ricorso l’ex gerente sostiene che, a causa delle difficoltà
finanziarie riscontrate dalla società, le retribuzioni arretrate spettanti ai
dipendenti __________ per gli anni 2014 e 2015 e __________ per il 2019 e 2020 costituiscono
delle mere aspettative salariali, le stesse non essendo state versate. Rileva
inoltre che il 23 ottobre 2020 i due citati dipendenti hanno rinunciato ai loro
Dispositivo
stipendi maturati (sub doc. 6). Per questi motivi il ricorrente sostiene che i
contributi non sono dovuti e quindi non è tenuto a risarcire alcunché.
Preliminarmente si osserva che i contributi sono di
principio determinati sulla base delle distinte salariali. Secondo l’art. 14
cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal
datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del
debito contributivo – e quindi per la questione a sapere quando i contributi
devono essere prelevati dal salario determinante – è il momento in cui il reddito
da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente
dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto
all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la
giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il
lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).
Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o
potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale
prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V
166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti
anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario
(STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta
di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008, inc.,
consid. 2.2). In particolare se le condizioni finanziarie del datore di
lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto gravi e per questo il
futuro versamento del salario dipendeva dal punto di vista temporale e
dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali oppure, in caso di
attività iniziali di una società, allorquando le perdite nette non permettono
di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che tali circostanze
devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 403 pag. 103).
A
tale riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva
precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene
versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo
civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la retribuzione
non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di
lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il
reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro
come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova
dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.
Nella
decisione contestata la Cassa ha pertinentemente osservato:
"
(…) Nel caso in esame si rileva
che:
- la società, iscritta alla Cassa dal 1° marzo 2014,
ha versato gli acconti richiesti per il 2°, 3° e 4° trimestre 2014;
- il conteggio di chiusura per fanno 2014 è stato
emesso una prima volta il 28 maggio 2015 sulla base della dichiarazione dei
salari presentata dalla società (salari: CHF 49'000.00) e poi nuovamente il 19
agosto 2015 a seguito della richiesta di rettifica inoltrata dalla società
(salari: CHF 31'350.00);
- per il 2015 la società ha versato i quattro
acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 9 maggio 2016
(salari: CHF 39'600.00);
- per l’anno 2019 sono stati pagati i quattro
acconti trimestrali; il conteggio di chiusura è stato emesso il 30 gennaio 2020
(safari: CHF 45'900.00);
- tutte le dichiarazioni salariali presentate per
gli anni dal 2014 al 2019 sono state controfirmate dall'opponente, confermando
egli così – come indicato sul modulo – (l'esattezza dei dati indicati (cfr.
doc. Ai-2, B, C, D, E ed F);
- per l'anno 2020 sono stati fatturati tre acconti
trimestrali (rimasti impagati), mentre il conteggio di chiusura è stato
effettuato l'11 febbraio 2021 in base ai dati ricostruiti dal Servizio
ispettorato della Cassa (doc. G);
- i salari alla base dei calcoli effettuati dalla
Cassa risultano dalle dichiarazioni salariali inoltrate nel tempo dalla società
e trovano pure riscontro nei dati contabili fomiti successivamente alla Cassa
dalla __________. (…)” (doc. A3 pag. 7)
La
convenuta ha poi incontestatamente evidenziato che “né contro le suindicate
chiusure effettuate dalla Cassa, né contestualmente alla diffida e/o allea
precettazioni dei relativi importi la società ha mai eccepito alcunché, se
non dopo il fallimento” (sottolineatura del redattore). Ha poi spiegato
che “per quanto attiene alla chiusura 2014 – peraltro effettuata nel 2015 e
poi non più messa in discussione – va rilevato che il motivo della rettifica è
da ricondurre all’adeguamento del salario determinante AVS sulla scorta delle
ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori (grado di occupazione del 55%,
doc. A2) e non alla rinuncia degli stessi ad una parte di un salario
maturato in base ad un lavoro realmente svolto (sottolineatura del redattore).
Va poi rilevato che le masse salariali dal 2014 al 2019, dichiarate nelle
rispettive distinte salari (doc. A1/2, B-FF), risultano contabilmente
registrati alla voce “stipendi” (cfr. doc. A9.1- 9.6). Per il 2020 (gennaio –
marzo), come detto, la somma salariale è stata accertata dall’Ispettore della
Cassa durante il consueto contro del datore di lavoro (doc. G).
Solo
con scritto 2 novembre 2020 – quindi dopo il fallimento aperto il 17 agosto
2020 -, la fiduciaria della società ha chiesto alla Cassa una modifica retroattiva
delle chiusure salariali nel senso di stralciare i salari cui i dipendenti __________
e __________ avevano rinunciato con dichiarazioni da loro firmate il 23 ottobre
2020, i cui “accrediti a favore della società andranno versati all’ufficio
fallimenti di __________” (doc. A5.2). Tale richiesta è stata respinta
dalla Cassa il 14 giugno 2021 (doc. A.6). Il 2 settembre 2021 la stessa
fiduciaria, ribadendo la richiesta di revisione delle distinte salariali inoltrata
il 2 novembre 2020, ha chiesto di stralciare per il dipendente __________ salari
di fr. 4'634,70 per il 2014 e fr. 19'800 per il 2015 e per Di Simone fr. 45'110
di salario del 2015 e fr. 11.275 di salario del 2020. Richiesta nuovamente
respinta dalla Cassa il 20 settembre 2021 (sub doc. 6).
Rinunce
salariali, quelle di cui sopra, che come esposto nella succitata giurisprudenza
ai fini contributivi non sono rilevanti.
Inoltre
dagli atti non emerge che al momento dell’accredito salariale la situazione
finanziaria del datore di lavoro fosse così grave da far dipendere il
versamento del salario dal miglioramento dell’andamento della società,
circostanza che, come visto dalla citata giurisprudenza, viene per altro ammessa
con molta prudenza.
A
tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato
che.
"
Va inoltre sottolineato che i
salari complessivi assoggettati dalla Cassa per il periodo 2014-2020 ammontano
ad oltre CHF 188'000.00, mentre le asserite rinunce salariali rappresentano
poco più di CHF 80'000.00. È quindi evidente che la società non sì è sempre
trovata in una situazione di illiquidità, essendo stata in grado di
corrispondere oltre il 50% dei salari maturati dai signori __________ e __________
(ad esempio: nessuna rivendicazione/rinuncia salariale è stata effettuata dal
signor __________ per gli anni dal 2014 al 2C)18). E questo in contraddizione
con l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società avrebbe presto
rinunciato al versamento dei salari (ndr: semmai è il dipendente che vi
rinuncia) a causa delle sue difficoltà finanziarie.”
Determinante
è che le spettanze salariali, come visto, sono state dichiarate all’AVS e
contabilizzate. Che poi siano state effettivamente versate, sempre con
riferimento alla succitata giurisprudenza, non è rilevante. Altri indizi che si
trattava di salari maturati li ha forniti la Cassa che, sempre nella decisione
contestata, ha rilevato:
"
(…) Del resto il fatto che il
signor __________ nella sua lettera di disdetta del 1° aprile 2020 si
dichiarasse conscio del fatto che, non dando un preavviso di un mese, il suo
stipendio sarebbe stato decurtato di un quarto dimostra che il dipendente aveva
un contratto con una retribuzione fissa e che in tale data si attendeva ancora
di ricevere quanto a lui spettante (doc. H).
Inoltre, in seguito ad un accertamento effettuato
presso l'assicuratore LPP, è emerso che l'opponente ha notificato per il 2019
-vale a dire per lo stesso anno per il quale vorrebbe ora far ritenere una mera
aspettativa il salario di CHF 45'900.00 del signor __________ - una massa
salariale per quest'ultimo pressoché di egual ammontare, senza peraltro aver
richiesto anche a tale ente una rettifica retroattiva. Anzi, al signor __________
è stata addirittura versata una prestazione di libero passaggio - evidentemente
calcolata anche su tali retribuzioni -, malgrado il dipendente stesso abbia poi
formalmente rinunciato a tali retribuzioni il 23 ottobre 2020 solo nei
confronti della Cassa CO 1 (doc I). (…)” (doc. A3 pag. 8-9)
Da
ultimo, con la risposta di causa pertinentemente la Cassa ha rilevato che alla
base della rinuncia salariale vi è un accordo, datato 9 novembre 2020 – quindi
sempre successivamente all’apertura del fallimento – tra il ricorrente ed il dipendente
__________, finalizzato “ad accordarsi sul pagamento al sig. RI 1 delle sue spettanze
come amministratore della FA 1 in liquidazione, e delle quali il sig. __________
è solidalmente responsabile con la società” (doc. A11). Stando a questo
documento, la rinuncia salariale sarebbe servita a compensare – ammessa e non
concessa la legittimità di una siffatta compensazione – le spettanze dell’ex
socio gerente per l’amministratore della FA 1, ciò che presuppone comunque che nei
confronti della società il citato dipendente vantava un credito salariale.
In
conclusione, come visto sopra, non si può concludere che il versamento dei succitati
salari, il cui diritto è stato accertato, avesse un carattere aleatorio e
dipendesse esclusivamente dall’andamento della società, motivo per cui non si
trattava di “mere aspettative” salariali. Di conseguenza, rettamente la Cassa ha
assoggettato ai contributi sociali i salari dichiarati nelle relative distinte.
Ricordato
che la società non ha integralmente versato i contributi 2019 e 2020
(quest’ultimo sino a marzo), la Cassa ha correttamente chiesto, in via
sussidiaria, al ricorrente – dimissionario il 28 aprile 2020 – il risarcimento
del danno subito di fr. 5'502,85.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 ss. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).
2.7. Nella
fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato
versamento di contributi configura una grave negligenza.
Occorre
poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile
l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle
tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non
versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit.,
n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss.
e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V
244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.;
vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale
ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione
nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una
crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno
1994 nella causa M.).
In
concreto, va fatto presente che la FA 1, dopo numerose diffide e precetti, non
ha liquidato il conteggio finale del 2019 (cfr. specchietto riassuntivo dei
pagamenti dei contributi in doc. 4), lasciando inoltre totalmente scoperti i
contributi del 2020 (trattasi in concreto del conguaglio del I trimestre [cfr. specchietto
riassuntivo del 2020 in doc 5], avendo l’unico dipendente della società
terminato la sua attività il 31 marzo 2020 [cfr. rapporto di revisione 9
febbraio 2021 in doc. 1/G]), quindi per un lasso di maggiore del periodo
tollerato di tre mesi di cui alla succitata giurisprudenza. In queste condizioni si può affermare che
i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti
contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Non
è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente
indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore
di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa
riguardo ai suoi crediti (STF H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2, H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).
Viste
le circostanze sopra rilevate vi è piuttosto da ritenere il contrario.
2.8.
Con scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto il condono
del danno da risarcire facendo presente la sua precaria situazione finanziaria
(cfr. consid. 1.7).
Nella
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del
condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso,
cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la
buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.
664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene
riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito
intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso
(STCA 31.2009.4 del 20
gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un
agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria
identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione
analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit.,
n. 1259, pag. 297).
Spetta
comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente
giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448) ed eventualmente concedere
un pagamento rateale secondo le modalità proposte dal ricorrente (cfr. consid.
1.8).
2.9. Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va
respinto.
2.10. Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative
a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata
lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato
ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un
Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente
o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329 ss.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di
un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita
(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “
Ricordato quindi come la
normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi
tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare
spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come
segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),
richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.
29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi
non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa
applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione
delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque,
in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA
né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente
l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza
non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non
sono prelevate spese di procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.11. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di
“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi
Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.
342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec
les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V
98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un
caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione
nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di
prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata
circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI
per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti