31.2022.13
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un socio gerente. Esclusa una concolpa della Cassa con riduzione del danno subito. Il credito risarcitorio non è prescritto. Violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo in merito al pagamento dei contributi
19 settembre 2022Italiano33 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.13
BS
Lugano
19 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamati in causa: TERZ 1
TERZ 2
TERZ 3
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1
è stata costituita il 12 dicembre 2016 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr.
estratto RC informatizzato agli atti), con sede a __________.
RI 1
ha ricoperto la carica di socio e gerente dal 10 novembre 2018 al 26 agosto
2018 e dal 21 agosto 2018 al 23 aprile 2021 quella di gerente (date di
pubblicazione nel FUSC), entrambe le cariche con diritto di firma individuale.
1.2. Dal 1°
febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio 2021 al 27 gennaio 2022,
data di cessazione dell’attività, la società è stata affiliata alla Cassa di
compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro. Per il
2020 essa era affiliata presso la Cassa __________. La società gestiva il __________
a __________.
In data 25 marzo 2021 l’Ufficio
esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza
beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al 2019 per fr. 4’716,75
(doc. 6).
Con decreti del 26 gennaio 2022
della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura
rispettivamente la sospensione del fallimento ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 30.11.2020
e 23.02.2021).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 16 marzo 2022,
confermata con decisione su opposizione del 12 aprile 2022, la Cassa ha chiesto
a RI 1 il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. fr. 4716,75 per contributi paritetici dovuti nel 2019 (agosto
– dicembre) dalla FA 1, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 (socia con diritto
di firma individuale dal 26 agosto 2019 al 18 marzo 2020), TERZ 2 (socia con
diritto di firma individuale dal 26 agosto 2019 fino al fallimento della
società) e TERZ 3 (gerente con diritto di firma individuale dal 29 luglio 2021
sino al fallimento della società) per analogo periodo e importo (doc. 2 e 4).
1.4. Con il
presente ricorso RI 1 contesta la suddetta decisione. Rileva che non aveva la
possibilità di gestire il conto bancario, il cui accesso gli è stato tolto
dalle due socie TERZ 1 e TERZ 2 e quindi non ha potuto adempiere agli obblighi
di amministratore. Rileva altresì che al 29 marzo 2021 il debito contributivo
era di fr. 7'816,75 e che la Cassa avrebbe potuto trattenere le indennità
perdita di guadagno da coronavirus in modo da diminuire il debito. Infine, il
ricorrente non capisce come sia stato possibile ricevere un ACB con un
inventario di più di fr. 40'000. Per questi motivi chiede che il danno venga
risarcito unicamente dalle socie, sostenendo infine che la Cassa non ha fatto
il possibile per incassare il credito contributivo ed ha atteso troppo per
chiedere il risarcimento.
1.5. Con la
risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella
decisione contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Ribadisce come
l’insorgente non abbia adempiuto agli obblighi di vigilanza e di controllo che
la sua carica in seno alla società gli imponeva. Evidenzia che una
compensazione del debito contributivo con le indennità perdita di guadagno non
è possibile. Respinge il rimprovero di non aver fatto il possibile per
incassare i contributi dovuti, come pure la censura di tardività nell’avviare
la procedura di risarcimento. Da ultimo rileva come non sia di sua competenza
verificare l’esattezza dell’ACB, evidenziando che a seguito del rilascio di
tale attestato ha dovuto iniziare la procedura di risarcimento nei confronti
degli organi della società.
1.6. In data
8 giugno 2022 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ
3, i quali sono rimasti silenti (V).
1.7. In data
5 agosto 2022 il Tribunale ha chiesto all’UE di __________ delle informazioni in
merito all’ACB del 25 marzo 2021 (VI), ricevendo risposta l’8 agosto 2022
(VII).
1.8. Con
scritto 19 agosto 2022 l’UFAS ha risposto alle delucidazioni chieste dal TCA in
merito ai nr. 7018 – 7022 delle DIPG (IX).
1.9. Con
scritto 24 agosto 2022 il TCA ha chiesto alle parti di prendere posizione in
merito agli accertamenti svolti (X).
Il 25
agosto 2022 la Cassa ha informato la Corte di non aver nulla da aggiungere a
quanto sostenuto con la decisione contestata e con la risposta di causa. Nel
contempo ha aggiornato il Tribunale sulle procedure di risarcimento nei
confronti di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (XI).
Il
ricorrente è invece rimasto silente.
considerato in
diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5
del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa
viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro,
come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona
giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente
(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52
cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Va
inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv.
1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile;
in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la
31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar,
Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In
concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito dell’ACB emesso il 25 marzo
2021 (doc. 6), prima, e della successiva dichiarazione di fallimento della
società, la Cassa è venuta a conoscenza del danno e rettamente ne ha chiesto
(in via sussidiaria) a RI 1 (socio e gerente dal 10 novembre 2018 al 26 agosto
2018 e dal 21 agosto 2018 al 23 aprile 2021 gerente) il risarcimento ex art. 52
LAVS, con vincolo di solidarietà con TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3.
Il
ricorrente afferma di non capire come sia stato possibile ricevere un ACB con
un inventario di più di fr. 40'000. Come correttamente rilevato in sede di
risposta, alla Cassa non spettava esaminare l’esattezza dell’ACB messa in
discussione dal ricorrente.
Va
detto che da una parte l’ex socio-gerente avrebbe potuto impugnare l’ACB mediante
ricorso ai sensi art. 17 LEF alla CEF, quale Autorità di vigilanza (art. 3
della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento;
RL 280.200) (ad esempio: cfr. la sentenza della CEF quale Autorità di vigilanza
inc. 15.2021.16 del 28 giugno 2021). Dall’altra, va rilevato che
dall’accertamento svolto dal TCA presso l’UE di __________ (cfr. consid. 1.7) è
risultato che è stato lo stesso ricorrente a dichiarare al funzionario incaricato
che la società non aveva alcun bene da pignorare (VII), motivo per cui quanto da
lui affermato sopra rasenta la malafede.
Va
infine ricordato che l’emissione di tale attestato è rilevante per l’insorgenza
del danno e, come verrà detto nel prosieguo, per la tempestività della
procedura di risarcimento.
2.2. Il
ricorrente sostiene che la Cassa ha “atteso troppo per farsi avanti”.
Per quanto è dato di capire, l’insorgente rimprovera alla Cassa di aver atteso
troppo tempo per iniziare una procedura di risarcimento, facendo quindi
implicitamente valere la prescrizione del credito risarcitorio.
L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05
del 23 novembre 2006).
Secondo
l’art. 52 cpv. 3 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si
prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti
illeciti”, ciò che
comporta il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci
anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Ora,
coincidendo il momento della conoscenza del danno con l’attestato di carenza
beni emesso il 25 marzo 2021 (doc. 6) – successivamente quindi all’entrata in
vigore del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS – è applicabile il termine di prescrizione
di tre anni. Visto che la decisione di risarcimento 16 marzo 2022 è stata
emessa entro tre anni dal rilascio dell’ACB, il credito risarcitorio non è
prescritto.
Nella
misura in cui il ricorrente invoca una concolpa della Cassa, con riduzione del danno
da risarcire, per aver “atteso troppo per farsi avanti” va osservato
quanto segue.
Fatti
I
motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non
sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996,
pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la
propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di
lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp
e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio
di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi
ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000
AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di
causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato
Considerandi
(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
In generale una concolpa della Cassa è
riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in
modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti
ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta
tuttavia per fondare concolpa (Reichmuth, op. cit. n.760, pag. 182 e la
casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).
Nella
fattispecie concreta dall’estratto conto datato 3 febbraio 2022 (doc. A3)
risulta che il conguaglio per i contributi del 2019 è stato inviato alla
società il 2 marzo 2020. Non avendo ricevuto alcun riscontro, la Cassa ha diffidato
la società il 1° luglio 2020. Siccome la società non ha provveduto a versare
alcunché, il 12 agosto 2020 la convenuta ha iniziato una procedura esecutiva
terminata, come visto, con il rilascio dell’ACB datato 25 marzo 2021 (doc. 6).
Dispositivo
Per questi motivi alla convenuta non può essere imputato alcun ritardo nella riscossione
dei contributi dovuti e quindi non sussiste alcun motivo di riduzione del
danno.
2.3. Con la
decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente
complessivamente fr. 4’716,75 pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
dalla società per il 2019, limitatamente al periodo agosto-dicembre, nonché
dagli interessi di mora e dalle spese esecutive.
Al
riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra
l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del
datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10
giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese
di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese
esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370
confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6
e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.
II/1b).
Ritornando
al caso in esame, nella decisione contestata la Cassa ha fatto presente che per
il 2019 non sono stati emessi acconti, ma solo il conguaglio poiché la domanda
di affiliazione quale datrice di lavoro è stata presentata a fine 2019. Di
conseguenza, sulla base della relativa dichiarazione di salari di fr 27'824,80,
la convenuta ha determinato i contributi di quell’an-no in fr. 4'716,75 (cfr.
doc. 7), rimasti integralmente scoperti (doc. 8).
Il
ricorrente sostiene che al 29 marzo 2021 il debito contributivo era di fr.
7'816,75 e che la Cassa avrebbe potuto trattenere le indennità perdita di
guadagno da coronavirus (IPG Corona) in modo da diminuire il debito. Il
ricorrente chiede quindi la compensazione delle IPG Corona, che la Cassa doveva
versare alla società datrice di lavoro, con il debito contributivo.
Va
ricordato che, ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LIPG i crediti del datore di lavoro
relativi alle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio
in caso di maternità e paternità e gli assegni familiari cantonali anticipati
posso essere compensati con i debiti contributivi del datore di lavoro [cfr. Reichmuth, op. cit., §6
nr. 476, pag. 112; cfr. anche il marg. 7018 delle “Direttive sull’ordinamento
delle indennità di guadagno per le persone che prestano servizio in caso di
maternità e paternità (DIPG)]”. Tuttavia, le IPG Corona non possono essere
compensate con eventuali debiti contributivi del datore di lavoro, come risulta
dal marg. no. 1078 della “Circolare in caso di provvedimenti per combattere il
coronavirus-Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)” che
prevede che “le disposizioni relative alla compensazione di cui ai
N.7018-7022 DIPG non sono applicabili all’indennità della presente circolare”.
A tal riguardo,
interpellato dal TCA con scritto 17 agosto 2022 l’UFAS ha spiegato che:
" … l'esclusione
nell'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione di cui ai N.
7018-7022 DIPG è una conseguenza del fatto che l'indennità di perdita di
guadagno in relazione con il coronavirus è finanziata unicamente dalla
Confederazione come previsto all'art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno. Nella sua sostanza, questa norma è sempre stata presente in tutte
le versioni della suddetta ordinanza.
La natura completamente differente della fonte di finanziamento di
questa prestazione impedisce dunque la compensazione dei crediti derivanti
dalle assicurazioni sociali finanziate da contributi prelevati dai salari o dai
redditi degli indipendenti.” (IX)
A quanto
sopra va data adesione.
Quindi, con la risposta
di causa rettamente la Cassa ha fatto presente di aver versato alla società le
IPG Corona (cfr. estratto conto del 3 febbraio 2022 in doc. A3) al posto di detrarle
dal debito contributivo.
Visto quanto
sopra, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno di fr.
4'716,75.
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.8, incombe allora al
datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987
pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato
(RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.6. Va rilevato
che il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal
riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del
15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa
A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali
organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.
2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Come
detto, accettando il mandato di socio gerente egli ha assunto tutti gli oneri
che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo,
avendo l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero
effettivamente versati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave
violazione del dovere di diligenza di un organo societario.
In
questo contesto quanto sostenuto dal ricorrente - ossia che da settembre 2019
le socie TERZ 1 e TERZ 2 gli avrebbero tolto gli accessi bancari e che erano
loro ad occuparsi della gestione dalla società e dei pagamenti, contributi AVS
inclusi – non lo libera da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Una volta
resosi conto di non poter eseguire alcun versamento, il ricorrente avrebbe
dovuto chiedere con insistenza alle socie ragguagli in merito al pagamento dei
contributi, ciò che egli non ha asserito di aver fatto. In caso di non
pagamento o di diniego d’informazioni, l’insorgente avrebbe dovuto, come
indicato dalla giurisprudenza, subito dimettersi dalla carica. Invece egli è
rimasto organo formale sino al 23 aprile 2021. In tale contesto la passività dimostrata
dall’insorgente è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno
subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio
2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Per
questi motivi la richiesta del ricorrente di addossare solo alle socie TERZ 1 e
TERZ 2 il risarcimento non può essere accolta, essendo anche lui stesso
responsabile del danno causato alla Cassa, in via solidale con le succitate. Va
poi ricordato che la giurisprudenza federale,
l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009
del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF
H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra,
non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e
per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
2.7. L’insorgente
non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
In
concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In
particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si
trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso
pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive
allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4
novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita
contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il
datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che
non corrisponde al caso in esame. Nella fattispecie in esame, la società non ha
versato alcun contributo per il 2019 (agosto - dicembre), nonostante diffida di
pagamento e l’invio di un precetto esecutivo. Trattandosi di un lungo lasso di
tempo, la negligenza grave deve essere confermata.
In
conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente
della società e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di
giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno derivante dal mancato pagamento di fr. 4'716,85 per i contributi
partiteci dovuti dalla società nel 2019.
Ne
consegue che il ricorso va respinto.
2.8. Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.9. In DTF
137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti