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Decisione

31.2022.14

Ricorso contro decisione (su opposizione) di risarcimento ex art. 52 LAVS. Trattate in particolare: sussidiarietà, correttezza pretesa risarcitoria, perenzione e prescrizione (diritto intertemporale), conoscenza danno, responsabilità solidale, stato finanziario della SA al momento della nomina

26 settembre 2022Italiano55 min

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede

Source ti.ch

accomandata

Incarto

n.

31.2022.14

JV/RG/sc

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(cancellata da RC il 22

giugno 2021)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1,

con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 30 marzo

2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto

la carica di amministratrice unica con diritto di firma individuale dal 5

maggio 2014 al 5 maggio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; doc.

3, allegati D1-D3) e quella di liquidatrice della società dal 5 maggio 2015 fino

al fallimento della società decretato per il 27 ottobre 2016 (doc. 3, allegati

E1-E2). La procedura di fallimento è stata chiusa il 21 giugno 2021 con contestuale

cancellazione d’ufficio della società da RC avvenuta il giorno successivo (doc.

5).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro.

Il 29

novembre 2021 la Sezione Reati Economico Finanziari (REF) della Polizia

Cantonale ha segnalato alla Cassa quanto emerso dalla IICCA 12.2015.72 del 31

maggio 2016 (cresciuta in giudicato il 19 agosto 2016; doc. 3/allegato B); in

tale vertenza, che contrapponeva la società ad un ex dipendente, tale __________,

la società era stata condannata a versare, tra l’altro, fr. 90'226.50 a titolo

di arretrati salariali per il periodo da aprile 2012 a febbraio 2013. Era

altresì emerso che la società aveva fornito una retribuzione in natura all’ex

dipendente, ossia le pigioni per la locazione di un immobile sito a __________

per il periodo 2011/2012 per complessivi € 62'402.48 (doc. 3, allegato B).

1.3. Sulla

scorta della segnalazione della polizia giudiziaria di cui sopra, la Cassa ha

ricostruito l’ammontare delle retribuzioni – non notificatele – a favore

dell’ex dipendente soggette all’AVS. Constatato di aver subito un danno per

complessivi fr. 22'626.80, con decisione del 15 dicembre 2021 (doc. 1),

confermata integralmente con decisione su opposizione del 12 aprile 2022 (doc. 3),

la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS del citato importo

per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni

2011-2013 (doc. 1, conteggi allegati).

1.4. Con il

presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su

opposizione, postulandone in via principale l’annullamento con retrocessione

degli atti, subordinatamente l’annullamento.

Ella sostiene in primo luogo

che in applicazione dei combinati artt. 16 e 52 cpv. 3 LAVS (quest’ultimo nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) “il diritto della Cassa di

agire in risarcimento del danno è prescritto” e che la Cassa non può

“applicare termini di prescrizione più lunghi a situazioni e a fatti

accaduti nel passato e completamente conclusi al momento dell’entrata in vigore

del nuovo diritto” (doc. I, pag. 4). In secondo luogo, asserisce che

siccome gli organi responsabili di una persona giuridica che funge da datore di

lavoro possono essere convenuti unicamente in via sussidiaria, la Cassa avrebbe

dovuto “rivolgersi al datore di lavoro e, unicamente nell’ipotesi in cui

quest’ultimo non possa far fronte al suo obbligo, agire nei confronti degli

organi responsabili”. Non avendo mai emesso una decisione di tassazione da

intimare alle parti interessate e non essendosi rivolta in prima battuta alla

datrice di lavoro, chiedendo se del caso la reiscrizione della società a RC,

essa avrebbe parimenti leso il diritto di essere sentiti, “ritenuto come

non sia per nulla provato che la Cassa non possa o potesse riscuotere i

contestati contributi paritetici dal fallimento” (doc. I, pag. 4 e seg.). Oltre

a quanto precede, ella contesta qualsivoglia negligenza grave o intenzionalità

per la mancata notifica e versamento dei contributi insoluti per il periodo

2011-2013, siccome precedenti alla sua entrata in funzione del 12 maggio 2014, allegando

che “un amministratore non può essere ritenuto responsabile dei contributi

paritetici insoluti precedenti al suo periodo di carica in qualità di organo

della società, ritenuto come occorra evitare che un amministratore si prenda

delle responsabilità per le quali non ha colpe”, contestando il fatto che

la Cassa non abbia in primis proceduto nei confronti del precedente amministratore

e asserendo che “la società era già insolvente” (doc. I, pag. 5 e seg.).

Da ultimo, ella contesta l’esistenza del danno (doc. I, pag. 5).

1.5. Con

risposta di causa la Cassa, rinviando anche alla decisione su opposizione, si è

così espressa circa la questione della perenzione del credito contributivo e

l’asserita prescrizione del credito risarcitorio.

Quo

alla perenzione, la Cassa ha osservato che: “[…] la ricorrente

deduce, dalla prescrizione (recte: perenzione) del credito contributivo,

l’impossibilità di pretendere il risarcimento del danno. Ebbene, presupposto

per avviare una procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS è l’irrecuperabilità

dei contributi a seguito o dell’insolvenza del datore di lavoro oppure della

perenzione del diritto di riscuotere i contributi […]. L’asserita

perenzione del credito contributivo […] non può quindi in ogni caso

essere di ostacolo (anzi, ne è semmai il presupposto all’avvio di una procedura

di risarcimento nei confronti della qui ricorrente.” (doc. III, p.to 3.).

Quo

alla prescrizione, la Cassa ha osservato che: “La giurisprudenza e la

pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui

l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere

riscosso seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS, a

causa dell’insolvenza del datore di lavoro […]. Tale circostanza si

concretizza nel momento in cui viene rilasciato un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento […] oppure

con l’apertura del fallimento, poiché è da questo momento che gli oneri sociali

scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria […].

L’art. 52 cpv. 3 LAVS (stato sino al 31 dicembre 2019) stabilisce che il

risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Con il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo

art. 52 LAVS che prevede, richiamando le norme del Codice delle obbligazioni,

in particolare l’art. 60 CO, che il diritto all’azione di risarcimento dei

danni si prescrive in 3 anni dalla conoscenza dello stesso, ma in ogni caso in

dieci anni dall’insorgenza del danno. Riguardo all’applicazione dei nuovi

termini di prescrizione l’art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile

svizzero stabilisce che se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo

rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il

diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. Nella

fattispecie, non essendo mai stato rilasciato alcun attestato di carenza beni a

nome della società per contributi AVS, il danno nei confronti della Cassa è

insorto con la dichiarazione di fallimento del 27 ottobre 2016 […]. In

considerazione del fatto che al 1° gennaio 2020, vale a dire al momento

dell’entrata in vigore dei nuovi termini di prescrizione, non erano ancora

spirati i 5 anni previsti dal diritto precedente, i crediti derivanti dalla

conclamata insolvenza del datore di lavoro in seguito a fallimento si

prescriverebbero al più tardi il 27 ottobre 2026. Per quanto attiene alla

conoscenza del danno da parte della Cassa occorre innanzitutto rilevare che al

momento del fallimento della società (27 ottobre 2016) i conteggi di chiusura

degli anni 2011, 2012 e 2013 erano già stati allestiti da diversi anni (sulla

base delle dichiarazioni salariali compilate dalla società […]) e non

risultavano esservi degli scoperti. Solo in seguito alla comunicazione e-mail del

29 novembre 2021 della […] Polizia […] la Cassa è stata portata a

conoscenza sia della sentenza della seconda Camera di diritto civile del

Tribunale d’appello relativa alle ulteriori retribuzioni spettanti al signor __________

per gli anni 2012 e 2013, sia del salario in natura di cui egli ha beneficiato

negli anni 2011 e 2012 per il tramite della FA 1 (affitto appartamento a __________).

Va inoltre precisato che affinché inizi a decorrere il termine triennale di

prescrizione dalla conoscenza del danno occorre che la Cassa sia in grado di

determinare l’ammontare dello stesso, ciò che è stato possibile solo grazie ai

documenti forniti dalla Polizia giudiziaria. Pertanto, ritenuto che al 29

novembre 2021 il termine decennale di prescrizione dalla data d’insorgenza del

danno non era ancora spirato, rispettivamente essendo stata emessa il 15

dicembre 2021, vale a dire ampiamente entro 3 anni dalla conoscenza del danno,

la decisione risarcitoria è tempestiva.” (doc. 1, allegato B, p.to 7.1.).

Essa

ha inoltre osservato come la tesi dell’insorgente secondo cui i contributi

insoluti si riferiscono ad un periodo precedente alla sua entrata in funzione in

concreto non la soccorre, giacché ella sapeva della “controversia sui salari

dal signor __________ al momento della sua entrata in carica” e del fatto

che tali redditi non erano stati assoggettati alla Cassa (doc. III, p.to 4.).

La

Cassa, precisando come “né l’obbligo di conteggio né l’obbligo contributivo

e l’esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o di una decisione di

tassazione della cassa di compensazione. Infatti, secondo la giurisprudenza, i

contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente

realizza il suo diritto al salario”, ha ribadito come la mancata notifica

di salari imponibili ai fini AVS prefiguri una grave negligenza non

giustificabile (doc. III, p.to 4.).

Infine, la Cassa contesta

l’asserzione della ricorrente secondo cui la società sarebbe già stata

insolvente e gravemente indebitata nel giorno della sua entrata in carica quale

amministratrice unica, osservando come a supporto di tale allegazione

l’insorgente non abbia portato alcuna prova (doc. III, p.to 5.).

In ragione di quanto precede,

la Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su

opposizione del 12 aprile 2022.

1.6. Con

scritto del 4 luglio 2022 la ricorrente si è dogliata di essere “l’unica a

dover rispondere per eventi e circostanze verificatesi prima che assumesse la

carica in seno al Consiglio di amministrazione, senza che tale scelta della

Cassa possa trovare giustificazione”, lamentando “un’inammissibile

disparità di trattamento e un comportamento contraddittorio, lesivo del

principio della buona fede, dell’autorità” (doc. V).

considerato in

diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede

che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

In concreto, la ricorrente

censura l’asserita violazione del principio di sussidiarietà (cfr. supra

consid. 1.4).

A torto.

Nel caso concreto non sono

stati rilasciati nei confronti della FA 1 attestati di carenza beni definitivi.

La società è stata dichiarata fallita il 27 ottobre 2016 (cfr. supra consid.

1.1; cfr. anche infra consid. 2.3). Dalla documentazione agli atti emerge

inoltre che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il

6 febbraio 2017 e che, non avendo alcun creditore anticipato le spese di

procedura di fr. 3'000, la procedura di liquidazione è stata chiusa per

mancanza di attivo (doc. 3, allegati E1-E2) con contestuale radiazione della

società da RC il 22 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.1. in fine).

Stando così le cose, è pacifico

che la Cassa non poteva (più) procedere con una decisione di risarcimento nei

confronti della società quale datrice di lavoro (fallita ed in seguito radiata

da RC; la cancellazione di un ente giuridico dal Registro di commercio comporta

la fine della sua esistenza sul piano giuridico, cfr. DTF 132 III 731 consid.

3.1. e 117 III 39 consid. 3b) e, conformemente alla surriferita giurisprudenza,

ha correttamente convenuto sussidiariamente l’insorgente quale organo formale che

si è occupata sia della gestione che della liquidazione della società (cfr.

supra consid. 1.1).

Inoltre, la tesi della

ricorrente secondo cui, in ossequio all’art. 38 LAVS, la Cassa avrebbe dovuto

procedere preventivamente con una tassazione d’ufficio nei confronti della

società non ha pregio. Come rettamente rilevato dalla Cassa, “le tassazioni

d’ufficio ex art. 38 OAVS vengono emesse nei seguenti casi: qualora occorra

rigettare in via definitiva l’opposizione ad un precetto esecutivo contro una

fattura d’acconto, se la società non compila la dichiarazione dei salari,

oppure se la Cassa è a conoscenza di salari non dichiarati dalla società e deve

procedere d’ufficio entro i termini previsti dall’art. 16 cpv. 1 LAVS”

(doc. III, p.to 3.). Nel caso che ci occupa, come esposto poc’anzi, la società

aveva fornito indicazioni palesemente false circa le prestazioni soggette

all’AVS per il periodo 2011-2013, non notificando le stesse alla Cassa. È solo

con la segnalazione della polizia giudiziaria del 29 novembre 2021, quindi ad

oltre cinque mesi dalla cancellazione della società da RC, che la Cassa è

venuta a sapere dell’omissione. Peraltro, l’insorgente era a conoscenza della

IICCA 12.2015.72 del 31 maggio 2016 (cresciuta in giudicato il 19 agosto 2016)

e si è tuttavia ben guardata dall’informare la Cassa in tal senso, circostanza

che non può certo essere ignorata nella valutazione della buona fede e della

(carente) diligenza.

Parimenti inconsistente è la

tesi secondo cui prima di far valere la pretesa risarcitoria nei suoi

confronti, la Cassa avrebbe dovuto chiedere la reiscrizione della società a RC

ed eventualmente chiedere la riapertura della procedura fallimentare. Infatti,

la giurisprudenza suevocata non prevede alcun obbligo della Cassa di agire come

dalla ricorrente auspicato, l’Alta Corte avendo ritenuto sufficiente lo

scioglimento della persona giuridica per poter convenire in via sussidiaria i

suoi organi responsabili (cfr. Bärtschi/Stohwasser

Organenhaftung im

Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 481).

A titolo abbondanziale si

osserva che la reiscrizione di un ente giuridico a RC presuppone, tra l’altro,

un interesse degno di protezione; tale interesse non è dato, ad esempio, se la

società è priva di attivi realizzabili. Inoltre, qualora fosse “ragionevolmente

presumibile” per il creditore far valere le sue pretese in altro modo, la

giurisprudenza e la dottrina ritengono che l’interesse degno di protezione sia

anche in questo caso assente, essendo la reiscrizione di un ente giuridico

cancellato, per citare la nostra Massima istanza, un “rimedio di natura

sussidiaria” (cfr. pro multis STF 4A_16/2010 del 6 aprile 2010 consid.

5.1.1 e seg.; DTF 132 III 731 consid. 3.2.; Siffert, Berner Kommentar,

Obligationenrecht – Das Handelsregister Art. 927-943 OR, Berna 2021, n. 3 e

segg. e 19 e seg. ad art. 935 CO).

Come visto, in concreto per la

Cassa è stato “ragionevolmente presumibile” procedere contro gli organi

della società cancellata, ragione per cui già per questo motivo l’interesse

degno di protezione alla reiscrizione della società a RC non era dato. Inoltre,

la ricorrente non ha neppure reso plausibile l’effettiva possibilità per la

Cassa di attingere, dopo aver fatto reiscrivere la società fallita a RC e

riaperto la procedura di fallimento, ad eventuali attivi irrealizzati. A tal

proposito, l’allegazione dell’insorgente rasenta la temerarietà, giacché, come

da lei stessa ammesso in sede di interrogatorio presso l’Ufficio fallimenti di

Viganello, la causa materiale del fallimento era la “Mancanza di attivi”

(doc. 3, allegato F, pag. 2).

Pertanto,

la censura della ricorrente cade nel vuoto.

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Ora, nell’atto ricorsuale l’insorgente

contesta che “possa […] essere ritenuta responsabile, ex art. 52

LAVS, di un qualsiasivoglia danno, che è comunque contestato anche in questa

sede.” (doc. I, pag. 5). Nella sua opposizione alla decisione di

risarcimento, la ricorrente si era limitata a contestare “calcolo e importo

oggetto di decisione di risarcimento e quindi il danno” (doc. 2, pag. 2),

rilevando come “gli estratti conto annessi alla decisione querelata non sono

di alcun significato per l’opponente. In questa sede i conteggi devono essere

contestati e verificati: l’onere della prova riferito alla correttezza dei

conti incombe comunque alla Cassa” (doc. 2, pag. 3).

Come rettamente rilevato

dall’insorgente, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa. Di

tutta evidenza, ciò è avvenuto, avendo la Cassa in prima battuta confrontato i

salari dichiarati dalla società fallita (docc. A1-A3) con quanto emerso dalla

IICCA 12.2015.72 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.2.)

e quanto emerso dall’inchiesta penale (doc. 3, allegato B) e, sulla base di

tali risultanze, definito l’ammontare delle retribuzioni assoggettate all’AVS e

non notificatele per gli anni 2011-2013, fissandolo a complessivi fr. 157'753,

con conseguenti contributi paritetici insoluti pari a complessivi fr.

22'626.80, come ben si desume dall’insieme dei documenti agli atti (doc. 1,

conteggi allegati; doc. 3/allegati A1-A3, B e C).

Siccome la contestazione della

ricorrente non è suffragata da alcuna prova atta ad inficiare la correttezza

dei conteggi, essa risulta, alla luce della surriferita giurisprudenza,

manifestamente infondata.

Ne consegue che l’importo fatto

valere dalla Cassa a titolo di risarcimento nei confronti dell’insorgente è da

considerarsi corretto e viene pertanto confermato in questa sede.

2.3. La

ricorrente, prevalendosi dell’art. 16 LAVS, ritiene che i contributi paritetici

riferiti agli anni 2011-2013 si siano prescritti al 31 dicembre 2018. Ella si

prevale altresì dell’art. 52 cpv. 3 LAVS che, parimenti, osterebbe a procedere

nei suoi confronti (cfr. supra consid. 1.4.).

A tal proposito, occorre in

primo luogo distinguere tra credito contributivo e credito risarcitorio.

Il credito contributivo

concerne l’obbligo del datore di lavoro di dedurre dalla paga dei dipendenti e

di versare alla cassa l’importo corrispondente ai contributi paritetici dovuti

(art. 14 LAVS i.c.d. con l’art. 34 e seg. OAVS). I contributi che non sono

stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza indugio in via

di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite

scadute. Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di

pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento

(cfr. art. 15 LAVS). Per quanto concerne l’esigibilità del credito

contributivo, l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede un termine di perenzione (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pagg. 280-283 con

rinvii giurisprudenziali e dottrinali) di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale il contributo è dovuto.

Il credito risarcitorio è

invece oggetto della procedura di risarcimento di cui all’art. 52 LAVS che

presuppone l’esistenza di un danno alla cassa. Tale danno è escluso fintanto

che la cassa può procedere in via ordinaria ex art. 14 segg. LAVS all’incasso

del credito contributivo ed il datore di lavoro è in grado di saldarlo. Il

credito risarcitorio, dunque, nasce con l’insorgenza del danno a motivo di

perenzione del credito contributivo ex art. 16 LAVS o dell’insolvenza del

datore di lavoro (DTF 141 V 487, consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e

dottrinali; cfr. anche DTF 123 V 12, consid. 5b,121 III 382, consid. 3bb;

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 8 e 21 ad art. 52 LAVS; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 23, n. 16 e

seg.).

In concreto, trattandosi di

contributi rimasti insoluti per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione

dell’art. 16 cpv. 1 LAVS i relativi crediti sono perenti il 31 dicembre degli

anni 2016, 2017 e 2018 (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 2

ad art. 16 LAVS; per il calcolo cfr. STF 9C_383/2019 del 25 settembre 2019 e le

Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG

(DRC), stato al 1. gennaio 2022, marginale 5011 e seg.).

Per quanto attiene ai termini

di prescrizione del credito risarcitorio, a prescindere dal fatto che il danno

sia insorto a motivo di perenzione del credito contributivo o d’insolvenza del

datore di lavoro, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prevede(va) un termine di prescrizione

relativo di due (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2019), rispettivamente tre

anni (nel suo attuale tenore, cfr. art. 60 cpv. 1 CO) dalla conoscenza del

danno, ossia dell’esistenza, della composizione e delle sue caratteristiche

principali, oltre che dell’identità del presunto responsabile

(Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 21 ad art. 52 LAVS e

Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 481; Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, in: AISUF – Arbeiten

aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz Band/Nr. 276, n.

818 e segg. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). La giurisprudenza ha

precisato che non è strettamente necessario che l’importo del danno sia stato

già cifrato in modo preciso, essendo sufficiente una stima o anche solo la

conoscenza di un danno parziale (STF 9C_325/2010 del 10 dicembre 2010 consid.

2.1.1. con rinvio giurisprudenziale; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op.

cit., n. 22 ad art. 52 LAVS con molteplici rinvii giurisprudenziali e

Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura

di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 361). Inoltre, si

suppone che la cassa viene a conoscenza del danno se, applicando l’accortezza

ragionevolmente impostale dalle circostanze, avrebbe dovuto accorgersi della

possibilità di procedere con un’azione di risarcimento ex art. 52 LAVS (DTF 126

V 443 consid. 3a, 121 III 386 consid. 3b, 119 V 89 consid. 3 e 118 V 193

consid. 3a).

Nel caso in esame, la Cassa ha

asserito di essere venuta a conoscenza del danno con la comunicazione della

polizia giudiziaria del 29 novembre 2021 (agli atti, doc. 3/allegato B; cfr.

supra consid. 1.2), asserzione rimasta peraltro incontestata dalla ricorrente.

Pertanto, sia che si applichi l’art. 52 cpv. 3 LAVS nel suo tenore attuale, sia

che si applichi il citato disposto nel suo tenore valido fino al 31 dicembre

2019, al momento dell’emanazione della decisione di risarcimento del 15

dicembre 2021 il termine di prescrizione relativa non era ancora decorso.

Occorre tuttavia verificare se

il termine di prescrizione assoluta fosse già decorso al momento

dell’emanazione della decisione di risarcimento. A tal proposito si rileva che

in casu l’irrecuperabilità del credito contributivo è precedente alla sua

perenzione, coincidendo con il fallimento della datrice di lavoro del 27 ottobre

2016 (cfr. supra consid. 1.1). È dunque in tale momento che è insorto il danno.

L’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2019) prevedeva un

termine di prescrizione assoluta di cinque anni, l’inizio della decorrenza del

termine coincidendo, in caso di irrecuperabilità del credito a motivo di

insolvenza del datore di lavoro, con l’insorgenza del danno. L’attuale tenore

del disposto, allineatosi all’art. 60 cpv. 1 CO, fa risalire l’inizio della decorrenza

del nuovo termine di prescrizione di dieci anni al giorno in cui il fatto

dannoso è stato commesso o è cessato.

Il 1. gennaio 2003 è entrata in

vigore la LPGA e l’art. 82 cpv. 1 OAVS – che prevedeva la perenzione del

credito risarcitorio qualora la cassa non l’avesse fatto valere con una

decisione entro un anno dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno e in

ogni caso di cinque anni dal giorno in cui il danno è occorso – è stato

abrogato a favore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS, quest’ultimo prevedendo, nella sua

versione valida fino al 31 dicembre 2019, un termine di prescrizione relativo

di due anni dalla conoscenza del danno ed uno assoluto di cinque anni

dall’insorgere dello stesso. In due pronunzie del 2005 e del 2008, l’Alta Corte

si è chinata sulla questione a sapere se ai crediti risarcitori sorti nel 2002

andasse applicato l’abrogato art. 82 OAVS o il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS. La

nostra Massima Istanza ha stabilito che anche se il momento dell’inizio della

decorrenza del termine di perenzione risaliva al 2002, nella misura in cui le

pretese risarcitorie non sono ancora perente ex art. 82 cpv. 1 OAVS all’entrata

in vigore della nuova normativa sulla prescrizione, il nuovo termine di 3 quest’ultima

trova applicazione, il periodo già decorso sotto l’egida del diritto anteriore

dovendo in ogni caso essere considerato (DTF 131 V 425 con precisazione nella DTF

134 V 353; cfr. anche Sentenza KGE SV del 28 marzo 2007 del Tribunale cantonale

di Basilea Campagna in re X. e Y. (710 06 270 e 273) e Kieser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum AHVG, in RBS 2020, pag. 490).

L’art. 49 del Titolo finale del

Codice civile sulla prescrizione prevede che

" 1 Se

il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore,

si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora

sopravvenuta la prescrizione.

Considerandi

2.

Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve,

si applica il diritto anteriore.

3.

L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti

sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga

altrimenti.

4.

Per il resto il nuovo diritto si applica alla

prescrizione dalla sua entrata in vigore.”

In sintesi, dunque, il citato

disposto – avente quale scopo quello di chiarire se ad una fattispecie vada

applicato il vecchio o il nuovo diritto sulla prescrizione (Wildhaber/Dede,

Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2021, n. 105 e

segg. alle osservazioni preliminari agli artt. 127-142 CO) – prevede che se

durante la decorrenza (iniziata sotto l’egida del diritto anteriore) di un

termine di prescrizione entra in vigore un nuovo termine più lungo,

quest’ultimo trova applicazione, a patto che il termine di prescrizione secondo

il diritto anteriore non sia ancora decorso (cpv. 1 e 4). Il citato disposto

configura diritto imperativo per il caso in cui la legge non prevede delle

disposizioni transitorie, è applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS e, siccome

afferente all’applicazione del diritto, dev’essere verificato d’ufficio se il debitore

si prevale dell’eccezione di prescrizione (Wildhaber/Dede, op. cit., n. 110,

111, 113, 116, 122, 123 e 131 e seg. alle osservazioni preliminari agli artt.

127-142 CO con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche Messaggio

concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione) del 29 novembre 2013, in FF 2014, pag. 243 e seg. e

Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2015, pag. 1357).

In concreto, richiamata la

giurisprudenza surriferita, alla presente fattispecie trova applicazione il

diritto anteriore per quanto riguarda l’inizio della decorrenza dei termini di

prescrizione ed il computo del tempo già decorso, mentre il diritto vigente

determina i (nuovi) termini di prescrizione.

Il termine di prescrizione

assoluta di cinque anni previsto dal diritto anteriore ha iniziato a decorrere

con il fallimento della datrice di lavoro il 27 ottobre 2016 e all’entrata in

vigore del nuovo diritto, il 1. gennaio 2020, la prescrizione (assoluta) non era

ancora intervenuta, il termine di 10 anni sarebbe segnatamente venuto a

scadenza nell’ottobre 2026.La decisione di risarcimento del 15 dicembre 2021 è pertanto

tempestiva.

A titolo abbondanziale, si

rileva che anche se, per ipotesi di lavoro, l’irrecuperabilità del crediti

contributivi per gli anni 2011 a 2013 venisse fatta risalire alla perenzione

degli stessi sopravvenuta rispettivamente il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre

2017.

e il 31 dicembre 2018, visto quanto precede, sia che si applichi il

diritto anteriore (5 anni), sia che si applichi quello attuale (10 anni), il termine

di prescrizione assoluta del credito contributivo non era ancora giunto a

scadenza al momento dell’emanazione della decisione di risarcimento (15 dicembre

2021).

2.4

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora

al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987

pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.7

Secondo

la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori

che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto

economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali.

Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del

debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione

(STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di

assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la

possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non

dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.8

La

ricorrente ritiene di non dover rispondere per i contributi paritetici insoluti

precedenti al suo periodo di nomina, censurando il fatto che la Cassa non abbia

fatto valere la pretesa risarcitoria nei confronti del precedente

amministratore (cfr. supra consid. 1.4).

2.8.1

Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratrice unica con

diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. consid. 1.1)

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02

del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal

salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto

dalla legge. È infatti suo preciso dovere vigilare affinché i contributi

vengano regolarmente versati, peraltro già da prelevare dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003,

STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165).

La misura della diligenza richiesta viene

apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente

esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria

di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112

V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere, come

visto (cfr. supra consid. 2.8), risulta accresciuto quando si tratta di un

amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria

alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio

della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III

198.

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari

importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V

consid. 1b e 193 consid.2b).

Va

inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo

amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non

faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di

causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei

contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC

1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE

2020.

III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia,

il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave

negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al

momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora

la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR

1996.

EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio

di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Va

precisato che seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio

essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua

entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di

legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se

il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti

già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma

aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una

persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che

il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso

in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli

almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale

con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e

481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii

giurisprudenziali).

In una pronunzia del 2020 (STF

9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è determinato sul

ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che, in sintesi,

declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti asserendo

che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già una situazione

di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale il ricorrente

ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata. L’Alta Corte,

ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue

(sottolineature del redattore):

" Vi è

insolvenza se un debitore non ha onorato da molto tempo i propri obblighi

finanziari. In un simile caso un creditore non può più sperare di essere pagato

[…] Si deve ammettere una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di

carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato

con cessione di beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono

presenti elementi che dimostrano la continua inadempienza verso i propri

obblighi finanziari, come la costante mancanza di fondi per far fronte alle

proprie obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie

di corto termine, l’insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una

difficoltà durevole […].

Un’eccedenza di debiti è invece data quando

i debiti della società non sono più coperti né al valore di esercizio né al

valore di alienazione (art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di

debiti configura un indizio dell’insolvenza della società.” (consid. 4.1. e

4.2.).

2.8.2

L’insorgente

ha asserito in questa sede che il nesso causale in concreto non è dato, siccome

i contributi insoluti si riferiscono agli anni 2011-2013, ossia precedentemente

alla sua entrata in funzione quale amministratrice unica, soggiungendo altresì

che ella nulla poteva modificare poiché la società era già insolvente,

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

(doc. I, pag. 5 e seg. e doc. V).

Da parte sua, la Cassa si è

limitata ad osservare che “La ricorrente afferma […] che la società

sarebbe già stata insolvente e gravemente indebitata nel giorno della sua

entrata in carica quale amministratrice unica. Ella non porta, però, alcuna

prova a sostegno della sua generica affermazione. Per contro, la Cassa

osserva che i salari non notificati riguardano gli anni dal 2011 al 2013,

mentre il fallimento è stato dichiarato solamente il 27 ottobre 2016,

vale a dire oltre due anni dopo l’assunzione della carica […]. Ne

consegue che tale censura non risulta nemmeno plausibile.” (doc.

III, p.to 5., sottolineature del redattore).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con

riferimenti).

Occorre quindi verificare se al

momento dell’elezione della ricorrente quale amministratrice unica della

società, ossia al 5 maggio 2014 (cfr. supra consid. 1.1), la stessa era già in

stato di insolvenza. Se ciò fosse il caso, si dovrà verificare se e cosa

l’insorgente ha intrapreso per ridurre la situazione debitoria in relazione ai

contributi paritetici insoluti.

In concreto, dalla contabilità

ricostruita dalla polizia cantonale emerge che per l’anno 2014 la società

presentava attivi per complessivi fr. 132'496 e un capitale dei terzi di

complessivi fr. 89'765 (doc. 2/allegato I). Conseguentemente, la società non si

trovava in una situazione di eccedenza di debiti. A tal proposito, giova

rammentare che nell’opposizione alla decisione di risarcimento la ricorrente

medesima aveva negato la situazione d’indebitamento della società: “l’opponente

contesta […] coscienza della situazione debitoria aziendale, peraltro

[la situazione debitoria della società, n.d.r.] contestata” (doc. 2,

pag. 2).

Inoltre, dalla documentazione

agli atti non si rilevano attestati di carenza beni (cfr. supra consid. 2.1) o

concordati di cessione dei beni al momento della nomina di RI 1 nel CdA della FA

1.

Oltre a ciò, il fallimento della società e avvenuto solo due anni dopo,

segnatamente il 27 ottobre 2016 (cfr. supra consid. 1.1).

In queste circostanze, non

trovandosi il 5 maggio 2014 la società in stato d’insolvenza, la ricorrente

deve rispondere anche dei contributi non versati relativi al periodo precedente

la sua nomina quale amministratrice unica.

Ne consegue che la censura

della ricorrente s’appalesa all’evidenza inconferente.

2.8.3

Come

esposto al precedente considerando, il nesso di causalità naturale ed adeguata

tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti

e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato

a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è

il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così

preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in

secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria

di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto. L’interruzione

del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del

consiglio d’amministrazione è stato ingannato da macchinazioni penalmente

rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi arretrati a

favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai

propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene

quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26

giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche

Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).

In concreto, dagli atti non

emergono elementi che permettono di concludere che il precedente amministratore

o terzi abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – a RI 1

l’esistenza di oneri sociali arretrati e/o impeditole di saldare tale debito verso

la Cassa.

Anzi, dall’insieme di documenti,

di cui si dirà in appresso, emerge – oltre al procedimento penale a carico

dell’insorgente quale imputata per amministrazione infedele (art. 158 cifra 1

cpv. 1 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 cifra 1

CP), cattiva gestione (art. 165 cifra 1 CP) e favori concessi ad un creditore

(art. 167 CP) (doc. 3, allegato I) – che la ricorrente era a conoscenza, al più

tardi al momento dell’assunzione della carica di amministratrice unica, che la

società aveva pagato le pigioni di un appartamento sito a __________ messo a

disposizione del signor __________ e che tra quest’ultimo e la società fosse

pendente una vertenza avente per oggetto arretrati salariali.

Infatti, nel verbale di nomina

del 5 maggio 2014 (doc. 3, allegato D1) RI 1 ha fatto mettere a protocollo che

“occorre urgentemente riconvocare un’altra assemblea per l’approvazione dei

conti annuali chiusi al 31.12.2012”, riferendosi alla relazione di

revisione limitata per l’anno 2012 allestita dalla __________ di __________ e

datata 25 marzo 2014 (Relazione di revisione limitata per l’esercizio chiuso al

31.

dicembre 2012, doc. 3, sub allegato H). In quest’ultimo documento,

nello specchietto posizioni attivi/passivi del bilancio chiuso al 31.12.2012,

sotto la voce dei debiti a corto termine vi è la posizione “Spese __________”

per fr. 4'873, mentre per gli accantonamenti vi è la posta “fondo rischio

legale causa __________” per fr. 70'000 e, tra i ratei e risconti

passivi la voce “fatture __________ per affitti appartamento utilizzo da __________

2011/12” per complessivi fr. 91'500 (sottolineature del redattore).

Conseguentemente la ricorrente era già a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo)

delle retribuzioni (in denaro e in natura) elargite a __________ e

assoggettabili all’AVS.

Tale assunto trova anche

conferma nello scritto datato 9 maggio 2014 della ricorrente a __________

(sottolineature del redattore): “[…] Accuso ricevuta in data odierna della

sua lettera raccomandata e come da lei richiesto le invio una copia della

Relazione di revisione limitata rilasciata da __________

[…] il

25.03.2014

e i dettagli delle voci debiti e crediti presentati nel bilancio

chiuso al 31.12.2012. Tutta la documentazione annessa le era già stata

trasmessa via e-mail il 07.05.2014 come concordato in occasione dell’Assemblea

Generale tenutasi il 5 maggio scorso.” (scritto del 9 maggio 2014 di RI

1.

a __________, doc. 3, sub allegato H). Oltre a ciò, si rileva che a

monte della citata vertenza vi era il precetto esecutivo fatto spiccare l’8

luglio 2013 da __________ nei confronti della società per complessivi fr.

134'868.79 recante quale titolo del credito, tra l’altro, “[…] pretese

per salari non pagati riferiti ai periodi aprile-dicembre 2012,

gennaio-febbraio 2013, tredicesima 2012, tredicesima 2013 […]” (cfr. PE

__________ notificato il 9 luglio 2013, doc. 3, sub allegato I). Inoltre, il 12

luglio 2013 __________ aveva presentato la petizione con cui chiedeva, tra

l’altro, quanto riportato sopra nel PE quale titolo del credito (IICCA

12.2015.72, p.ti B. e C. dei considerandi in fatto).

In tale contesto giova esporre

le domande poste alla ricorrente durante l’interrogatorio del 19 ottobre 2018

dagli ispettori della polizia giudiziaria (doc. 3, allegato I, pag. 5):

" Mi

viene chiesto il motivo per il quale il fondo accantonamento “__________”

ammonta a soli CHF 70'000.00 mentre il valore del precetto esecutivo del

08.07.2013

[…] ammonta a CHF 134'868.70 […].

Non ho fatto io la contabilità del 2012 e

quando sono divenuta amministratrice l’esercizio contabile era già stato

chiuso. Non so dire come mai sia stato fatto un accantonamento di questo tipo.

La mia valutazione è che sia stato fatto di CHF 70'000.00 a scopo prudenziale,

valutando il rischio della causa in corso.

Mi viene chiesto il motivo per il quale non è stato previsto un

accantonamento per la quota parte di oneri sociali.

Non so rispondere.”

Vi sono inoltre i seguenti

indizi a supporto della conclusione di questa Corte secondo cui la ricorrente

fosse già a conoscenza delle retribuzioni, in denaro e in natura, a favore del

signor Peretto al momento della sua nomina quale amministratrice unica.

L’assemblea aveva avuto luogo

presso gli uffici della __________ di __________ (ora __________), società

fiduciaria nella quale l’insorgente era in carica quale membro del CdA dal 2004

fino al 2013 (cfr. estratto RC informatizzato) e dipendente della stessa anche

successivamente (doc. 3/allegato I, pag. 3), tant’è che ella ha dichiarato a

nome della fiduciaria l’accettazione della domiciliazione della FA 1 presso i

suoi uffici (doc. 3, allegato D2).

Oltre a ciò, l’insorgente

risulta essere diventata (seppur solo recentemente) membro con diritto di firma

individuale della __________ di __________ (già __________ di __________),

ossia la società che, come da ella dichiarato, deteneva l’80% del capitale

della FA 1 (cfr. doc. 3, allegato F).

Dal bilancio del 2014 si evince

che gli accantonamenti per rischi legali, posta già presente nel 2012 (vedi

sopra), ammontava a fr. 50'429.55, mentre nel 2015 tale posta è stata azzerata,

sostituita dalla posta “Da versare a __________” (ossia __________), per

complessivi fr. 118'991.29, ammontare rimasto invariato anche nel bilancio del

2016.

(doc. 3/allegato G).

Quanto precede, unitamente alle

dichiarazioni rese dall’insorgente in occasione del verbale d’interrogatorio

del 19 ottobre 2018 – ben documentate e riassunte nella decisione su

opposizione (doc. 3, p.to 9.2.) – rendono certa la conoscenza della

controversia tra la società e __________ all’assunzione del mandato.

In considerazione di quanto

esposto sopra, è accertato che l’insorgente all’assunzione della carica di

amministratrice unica comportante un dovere di diligenza accresciuto, anche in

forza dell’esperienza ultraventennale quale contabile (doc. 3, allegato I, pag.

3), era perfettamente cosciente che vi fossero dei contributi paritetici

insoluti da notificare alla Cassa e per i quali andavano immediatamente create

delle congrue riserve contabili.

Ma anche se, per ipotesi di

lavoro, si volesse ammettere che la ricorrente non fosse a conoscenza dei

contributi paritetici insoluti, tale circostanza, da sola, non sarebbe in ogni

caso stata sufficiente per esimerla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, anche in tale scenario ella avrebbe violato il suo dovere di diligenza

(accresciuta), non avendo verificato nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali,

conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid.

2.7). A tal proposito è significativo quanto asserito dalla ricorrente in sede

d’interrogatorio penale (doc. 3, allegato I, pag. 5, sottolineature del

redattore):

" Mi

viene chiesto se la firma apposta al Bilancio al 31.12.2012 FA 1 allegato al

rapporto di revisione redatto dal __________ è la mia […]

Ho avuto una visione parziale dell’esercizio contabile 2012

mentre quello del 2013 non l’ho visto. Il periodo era un po' caotico

poiché la documentazione si trovava in parte in __________ ed in parte presso __________.”

RI 1 non poteva, nella sua

veste di amministratrice unica, prescindere dal notificare alla Cassa i salari

imponibili ai fini AVS afferenti alla retribuzione di __________.

All’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo

segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a

qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione ricoperta. Conseguentemente, l’insorgente deve rispondere anche dei

contributi paritetici insoluti antecedenti alla sua elezione quale

amministratrice unica della società.

2.9

La

ricorrente stigmatizza come la Cassa non abbia avviato una procedura di

risarcimento contro il precedente amministratore. La Cassa non si è espressa

sul punto.

A tal proposito è sufficiente rammentare

che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi

insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS; cfr. supra

consid. 2.1), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale

dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di

loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF

108.

V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.).

2.10

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag.

156.

segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui

il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3

con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei

contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante le

considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.3, 2.8.1-2.8.3), non si

rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

2.11

Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno

oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze

della mancata notifica e del mancato pagamento dei contributi paritetici della

fallita FA 1 relativi agli anni 2011-2013 per complessivi fr. 22'626.80.

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS della ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma

mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.12

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore

rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc.

35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f

bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;

DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese,

malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle

citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come

oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano

spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.13

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art.

85.

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti