31.2022.15
Responsabilità del socio gerente di una Sagl per il mancato pagamento dei contributi. Ricorso respinto in quanto non sono stati sollevati validi motivi di discolpa
17 ottobre 2022Italiano45 min
in cui l’UF di __________, dopo che è stato decretato il fallimento della FA 1 il 12 agosto 2020, le ha
Source ti.ch
__________FA 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.15
FC
Lugano
17 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2022 emanata dalla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è
stata iscritta a Registro di commercio il __________ (data di pubblicazione nel
FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo
scopo sociale consisteva nell’attività di impresa di segnaletica stradale, di
arredo urbano, di segnaletica fotovoltaica, pubblicitaria, antinfortunistica, incluso
l'allestimento di cartelli pubblicitari, insegne, etichette, striscioni,
adesivi, decorazioni di autoveicoli, ecc. (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti).
RI 1 ha ricoperto la carica di
socio e gerente con diritto di firma individuale dal 19 dicembre 2014 (cfr.
estratto RC informatizzato agli atti).
1.2. A partire dal maggio 2017 la Cassa CO
1 (di seguito: Cassa), a seguito dei ritardi nei pagamenti dei contributi, ha
iniziato a diffidare nel maggio 2017 e dal novembre successivo a promuovere
procedure esecutive nei confronti della società, affiliata in qualità di datore
di lavoro, per l’incasso di contributi sociali scoperti relativi ai diversi
anni (doc. 8).
Con decreto del 12 agosto 2020 della
Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l.pertura del
fallimento (con conseguente adozione della procedura sommaria) della FA 1 (doc.
9/13). Con scritto del 26 ottobre 2020 all’Ufficio Fallimenti di __________ (di
seguito UF) la Cassa ha insinuato nel fallimento un credito relativo ai
contributi non pagati per gli anni dal 2017 al 2020 di complessivi fr.
26'814.60 (doc. 9/12), integrato con scritto 8 marzo 2021 di ulteriori fr.
95.30 per riprese salariali e quindi per complessivi fr. 26'909.80 (doc. 9/7).
Su richiesta della Cassa, con
scritto email del 6 dicembre 2021 l’UF ha comunicato che non erano previsti
dividendi per i creditori di 2. Classe (doc. 9/1).
1.3. Costatato di avere subìto un danno,
con decisione del 16 marzo 2022 la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale socio gerente) il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 26'848 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 nel
periodo dal 2017 al 2020 (doc. 1).
1.4. A seguito dell’opposizione
inoltrata da RI 1, assistito dalla RA 1, ufficio per consulenze
fiduciarie ed economiche (doc. 2 e 4), con decisione su
opposizione del 24 maggio 2022 (doc. 5), la Cassa ha
confermato la decisione del 16 marzo 2022, limitandola tuttavia alla richiesta
di versamento di fr. 17'744.90 (doc. 5).
1.5. Con il presente ricorso RI 1, sempre
tramite la RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento. L’insorgente riprende sostanzialmente le argomentazioni fatte
valere nell’ambito dell’opposizione alla decisione della Cassa, sostenendo in
sostanza che la società aveva vinto un appalto per un lavoro e che di conseguenza
si sarebbe indebitata per acquistare il materiale necessario, ma che alla fine
l’inizio delle opere sarebbe stato parzialmente rimandato con grave pregiudizio
per la società. Allega inoltre di aver subito un infortunio e vari interventi chirurgici
che l’avrebbero portato alla depressione. Tutto ben considerato nega quindi che
gli possa essere imputata una negligenza grave. Fa inoltre valere di vivere in
una situazione finanziaria assai precaria (I).
1.6. Con la risposta di causa del 5
luglio 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso e ha rinviato alle
argomentazioni sviluppate in modo esaustivo nella decisione impugnata. Richiamata
la responsabilità del datore di lavoro giusta l’art. 52 LAVS, in particolare
per i soci gerenti e i gerenti di una Sagl, ha concluso che le censure
sollevate dal ricorrente non lo liberavano dalle sue responsabilità (IV).
1.7. Con scritti del 14 luglio 2022
(corredato da nuovi documenti) rispettivamente 8 agosto 2022 l’insorgente,
tramite il suo rappresentante, e la Cassa si sono ribaditi nelle rispettive
posizioni e allegazioni (V, VII), di cui meglio si dirà, nella misura del
necessario, nel merito.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15).
Fatti
I
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e
il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una
società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche
Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;
STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi, concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito
dell'art. 52 LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in
vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con
riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento, decretato
il 12 agosto 2020, della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria a RI 1, già socio e gerente della fallita con diritto di firma
individuale dal 19 dicembre 2014, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i
contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2017 al 2019.
2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 3 LAVS nel
suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2020, il diritto al risarcimento del danno
si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti
illeciti, quindi in tre anni dal momento della conoscenza del danno ma in ogni
caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è
cessato.
Questa disposizione si applica alla
fattispecie in esame, la conoscenza del danno da parte della Cassa – e quindi
la decorrenza del termine di prescrizione – essendo da far risalire al momento
in cui l’UF di __________, dopo che è stato decretato il fallimento della FA 1 il 12 agosto 2020, le ha
comunicato il 6 dicembre 2021 che il credito (risarcitorio) insinuato non
sarebbe stato verosimilmente tacitato visto che allo stadio della procedura non
era previsto alcun dividendo (doc. 9/1; sulla conoscenza del danno al momento
del deposito della graduatoria o in momento precedente cfr. DTF 126 V 443, 118
V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504). Appare quindi chiaro che, avendo intimato
la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 16 marzo 2022 (doc. 1),
la Cassa ha rispettato il termine triennale ex art. 52 consid. 3 LAVS e quindi
il credito risarcitorio non è prescritto.
2.3. Costituiscono elementi del danno
risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994
pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002
consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003 e H 194/96 del 4
novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato
(cfr. consid. 1.2), oggetto del danno è il mancato versamento di parte dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2017 al 2019, inclusi quelli per
rivendicazioni salariali, così come risulta dai conteggi allestiti secondo le
relative dichiarazione dei salari e dagli specchietti allestiti dalla Cassa (doc.
9/7, 9/9 e 9/12).
L’importo complessivo di fr. 17'744.90,
che già tiene conto della ridistribuzione della tassa sul CO2, fatto
valere nei confronti di RI 1 – il quale non lo contesta in quanto tale – è
quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici scoperti.
Va pure osservato che la Cassa,
rispetto alla decisione di risarcimento danni del 16 marzo 2022, ha correttamente
decurtato il saldo contributivo relativo al 2020, di fr. 9'103.10, in
considerazione delle argomentazioni esposte dall’opponente, in particolare
riguardo al fatto che egli aveva consegnato le chiavi della ditta alla Polizia
nel gennaio 2020 e da quella data aveva intrapreso una nuova attività lucrativa
presso la __________.
Giova qui ribadire che, avendo
l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione
del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di
contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno
richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397
che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Nel caso concreto l’ammontare
del danno in quanto tale non è, come detto, contestato dal ricorrente e va
quindi ammesso alla luce della documentazione prodotta.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del
TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta, accettando
la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale della FA 1
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivavano.
Va qui ribadito (cfr. consid.
2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl
rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli
organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex
art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima e il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi dell’art.
716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio
gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5 e H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
In concreto, come ben si evince
dalla documentazione agli atti e come ha (incontestatamente) rilevato la Cassa,
a seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la
Cassa ha proceduto dal mese di maggio 2017 all'invio di svariate diffide di
pagamento e da novembre dello stesso anno all'avvio di varie procedure
esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità di buona parte dei
contributi.
Ora, il fatto che la società
abbia procrastinato e differito il pagamento delle fatture inerenti agli oneri
sociali, per un così lungo lasso di tempo, è già di per sé segno di negligenza
grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai
quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione
e nel controllo della società (STFA 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6
del 13 settembre 2006). In tutta evidenza il fatto di aver continuato a gestire
una società sulla base di equilibri delicati, giovando peraltro in sostanza di
un finanziamento indiretto – dovuto al mancato pagamento di congrui acconti, al
differimento cronico dei pagamenti – ha fatto sostanzialmente sì che il
ricorrente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali,
ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente
negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018).
Il comportamento di RI 1 è,
quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito
dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; H 65/01 del 13 maggio 2002).
A sua discolpa il ricorrente adduce
fra l’altro che i problemi di liquidità della società sarebbero sorti in seguito alla
mancata completa attribuzione di opere in relazione ad un importante appalto concesso
dal Cantone. A comprova produce la risoluzione del Consiglio di Stato n. 1528
dell’11 aprile 2016, con la quale alla società in parola venivano affidate
opere di segnaletica stradale per un importo di oltre 1 milione di franchi
(doc. B/1), così come una lista di pagamenti che la società avrebbe effettuato
al fine dell’adempimento di tale mandato (doc. B/2 e 3).
Ora,
tale argomentazione non permette manifestamente al datore di lavoro,
rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una responsabilità ex
art. 52 LAVS.
Innanzitutto va rilevato che secondo
costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008,
31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé
stessa né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad
esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle
condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un
salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi
scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella
società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso in
cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza
su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare,
tanto più se la situazione gli è nota con l'adozione, se necessario, di misure
drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002, H 446/00 del 31 agosto
2001, consid. 4b).
Nella fattispecie, come a ragione
fatto osservare dalla Cassa (doc. VII), i documenti prodotti dal ricorrente non
menzionano i motivi per cui l'importo dell'appalto sarebbe calato, né perché il
ricorrente non abbia fatto capo alla linea di credito concessa dalla Banca __________
per pagare gli oneri sociali. Nemmeno si evince se e se del caso quali altre
misure la società, e per essa il suo amministratore, abbia attuato al fine di rispettare
gli obblighi contributivi. In ogni caso, va ribadito che la giurisprudenza ha
più volte sottolineato che affidare le sorti di una società principalmente
all'apporto di un committente è molto rischioso. In tal modo la ditta fonda la
propria esistenza su equilibri delicati (STCA del 16 aprile 2003 in re A. T., consid.
2.6.1).
Inoltre, come dianzi indicato,
dalla documentazione agli atti si evince che la FA 1 è entrata in mora con il
pagamento dei contributi a partire dall’inizio 2017, costringendo la Cassa a inviare
diffide di pagamento dal maggio 2017 e avviare procedure esecutive dal novembre
2017. Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico e non
riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità, e ciò è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del ricorrente, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid.
3.2 e DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).
La circostanza che il
procrastinamento del pagamento dei contributi fosse dovuto (anche) alla parziale
mancanza dei lavori appaltati dal Cantone, non può quindi esimere il ricorrente
da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Come detto,
del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato quali iniziative egli abbia
intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente liquidati
rispettivamente per contrastare tali difficoltà. In definitiva, malgrado le
diffide della Cassa e l’avvio delle procedure esecutive da novembre 2017,
sono rimasti scoperti i contributi relativi al 2017, 2018 e 2019 (cfr.
specchietto relativo ai vari anni, doc. 9/7 e ai pagamenti doc. 6).
In queste circostanze, manifestamente
non risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA
H 134/02 del 30
gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
2.8. Nel sostenere come non possa essergli
imputata una negligenza grave quo al mancato pagamento dei contributi,
l’insorgente evidenzia anche che nel periodo litigioso egli ha avuto problemi
di salute (con un infortunio piuttosto serio e vari conseguenti interventi
chirurgici) e uno “stato di depressione tale, da non essere più in grado di
curare né i suoi interessi personali e famigliari, né tantomeno quelli della
società” (doc. I).
Egli ha prodotto vari certificati
dei medici che si sono occupati delle problematiche alla spalla destra e uno
scritto del 28 ottobre 2021 del suo psichiatra curante, dr. __________ –
prodotto con l’opposizione alla decisione – che attesta che “il signor RI 1
è stato in sua cura nel corso degli anni 2019 e 2020. A seguito di gravi
difficoltà professionali che condizionavano la gestione dei suoi interessi” (doc.
B/4).
Orbene, nulla agli atti consente
di ritenere siccome dimostrato – né, come vedremo, sono state in sede
ricorsuale fornite o offerte prove al riguardo – che gli asseriti problemi di
salute abbiano impedito a RI 1 se non di svolgere personalmente le funzioni di
gerente, perlomeno di designare un suo sostituto.
Secondo giurisprudenza, in
generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale
valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato l’organo non è più in
grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue
dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA
31.2015.14 del 27 aprile 2016). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare
che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel
caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a
nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le
sue dimissioni (in argomento vedi fra le tante le STCA 31.2015.14 del 27 aprile
2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28
marzo 2013 consid. 2.9). La prova della presenza di motivi giustificativi
Considerandi
incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2
che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre
2016). D’altro canto un amministratore non può essere reso responsabile del
danno subito dalla Cassa nel caso in cui la persona, totalmente invalida, sia
indotta da terzi ad assumere la carica, malgrado non sia in grado di gestire la
società o comunque che tale incapacità gli impedisca di gestire e amministrare
la società, oltre che a vegliare sul pagamento degli oneri sociali,
rispettivamente di determinarsi su una sua uscita dalla società.
A tal riguardo, questa Corte ha
già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei
contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente
condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in
grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA
7.
novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991
in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile
l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire
gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA
26.
novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993
in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha
quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1. dicembre 2003 (inc.
31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti,
ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante
che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante
uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere
di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di
determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento
del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30
aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS
di un amministratore unico - beneficiario di una rendita d’invalidità (grado
del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività
lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che era stato vittima di
raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli
formalmente era amministratore.
Infine, nella
STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave
affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di
personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un amministratore unico
non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse vegliare sul pagamento
dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi
quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex art. 52
LAVS non è stata confermata.
Per contro in una sentenza del 22
febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha
ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza
rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto
e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato
possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc.
31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52
LAVS di un amministratore unico, rilevando: “(…) a prescindere dal fatto che
l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui
annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere
le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento
dell’incarico di amministratore unico della X.__________ SA. In particolare,
dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di
rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi,
omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare
l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo
stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi
sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni”.
Nella fattispecie, nulla agli
atti, come detto, permette di concludere che, nel periodo che qui interessa
(2017-2019) ai sensi della giurisprudenza testé menzionata il ricorrente sia
stato totalmente impedito di comprendere ciò che stava succedendo all’interno
della società e di determinarsi sulle questioni relative alla gestione della
stessa, rispettivamente che sia stato impossibilitato a delegare ad altra
persona le mansioni cui era obbligato per legge o in ogni modo a rassegnare le
proprie dimissioni.
Le certificazioni prodotte dal
ricorrente in fase di opposizione alla decisione, e elencate singolarmente
nella decisione contestata, riferiscono in effetti di periodi di inabilità
lavorativa (totale o al 50%) nel periodo dal mese di agosto 2018 al gennaio
2020.
di natura prettamente fisica, ovvero causati alla problematica alla spalla
(certificati del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ e
del dr. __________). Tale inabilità non era comunque manifestamente tale, ai
sensi della giurisprudenza, da impedire all’interessato di comprendere ciò che
stava succedendo all’interno della società e di determinarsi sulle questioni
relative alla gestione della stessa, se del caso delegando le relative pratiche
ad altra persona.
Quanto all’unica certificazione
dello psichiatra curante, dr. __________, del 28 ottobre 2021, la stessa si
limita a riferire che l’assicurato era “in cura”, nel 2019 e 2020, “a
seguito di gravi difficoltà professionali che condizionavano la gestione dei
suoi interessi” (doc. B/4). Ora a ragione la Cassa rileva in proposito che
tale certificazione non pone alcuna diagnosi psichiatrica, e non attesta alcuna
inabilità lavorativa, ma unicamente il periodo di cura presso lo psichiatra. In
nessun caso da tale certificato si può quindi anche solo ipotizzare che
l’assicurato non fosse, nel periodo in oggetto, capace di comprendere il suo
ruolo e svolgere le relative mansioni all’interno della società. La Cassa ha
pure osservato che a conferma di tale conclusione va ricordato che nel febbraio
2019.
l’assicurato ha nondimeno inviato alla Cassa uno scritto con il quale indicava
la massa salariale presumibile per il 2019, ciò a dimostrazione che egli era in
grado di svolgere i suoi compiti di amministratore di una Sagl (doc. A). Inoltre,
le addotte problematiche di salute non gli hanno impedito di intraprendere, da
gennaio 2020, una nuova attività lavorativa presso la __________ (doc. 2).
Sia peraltro ancora osservato
che per quanto riguarda lo stato di salute, la Cassa osserva di aver, con
scritto del 31 marzo 2022, chiesto al ricorrente di descrivere, apportando i
relativi giustificativi, l'influsso dei suoi problemi di salute sullo
svolgimento delle sue mansioni quale socio e gerente della società (doc. 3). Malgrado
ciò l’interessato, oltre ai certificati medici presentati il 21 aprile 2022 (e
fatta eccezione per lo scarno certificato del dr. __________ del 12 luglio 2022
di cui si dirà di seguito, doc. B/4), non ha fornito quanto richiesto, nemmeno
nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
Ne consegue che i problemi di
salute invocati dall'opponente non possono assurgere a valido motivo di
giustificazione, non avendogli impedito di esercitare i propri obblighi in modo
totale e duraturo e/o di comprendere la necessità di trovare un sostituto e/o formalizzare
per tempo le sue dimissioni.
A tale conclusione non muta la
nuova certificazione del 12 luglio 2022 del dr. __________, psichiatra curante,
il quale si limita in effetti a ribadire quanto già attestato nella precedente
certificazione del 28 ottobre 2021 (doc. B/4).
Senza quindi misconoscere le
patologie ortopediche di cui è stato affetto l’interessato e la presenza di una
sofferenza psichica (in relazione alla quale non risulta tuttavia essere mai stata
posta una vera diagnosi psichiatrica invalidante), da un attento esame degli
atti questo Tribunale non può concludere che il suo stato di salute sia stato
di tale gravità da impedirgli, negli anni in cui la FA 1 non ha interamente
pagato i contributi, lo svolgimento del ruolo di socio e gerente, e quindi di
potersi determinare nel tempo sulle questioni importanti relative alla gestione
della stessa.
In queste circostanze i motivi di
salute invocati non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una
responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.9
Occorre ancora esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108.
V 189 consid. 2b pag. 193).
Costituisce motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per
fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,
pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie, nessun motivo
di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza è stato
fatto valere, e nemmeno risulta dagli atti.
Come detto il comportamento, a
dire del ricorrente irregolare, del Cantone che avrebbe mancato di affidare
alla società l’integralità dei lavori appaltati, non costituisce alcun motivo
in questo senso.
Del resto il ricorrente non comprova
alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (ovvero dal19
dicembre 2014 sino al fallimento della società pronunciato il 12 agosto 2020),
che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento dei
pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza della
società.
Nemmeno può essere dedotto dagli
atti che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento
degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della
società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del 28
maggio 2002) e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare
giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda
(in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30
gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004). Nemmeno è assodato che il datore
di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la
Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito. Viste le circostanze
rilevate era pensabile il contrario.
Non va in effetti dimenticato che
la società, per quanto concerne il periodo in esame, dopo diffide dal mese di maggio
2017.
e l’avvio di procedure esecutive dal mese di novembre 2017, non ha
liquidato quanto promesso lasciando scoperto l’importo di fr. 17'744.90 oggetto
della presente procedura (doc. 9).
Va poi evidenziato che in sede di
ricorso l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile
l’esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono
dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro
a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121
V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
In queste condizioni si può
affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo
scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Il fatto che la
società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei
contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che
fa sorgere la responsabilità degli organi.
2.10
Il ricorrente ha chiesto che lo
psichiatra curante dr. __________ sia sentito come teste (doc. V).
Ora, l’insorgente ha già avuto la
possibilità di produrre le certificazioni del dr. __________, le quali,
tuttavia, come è stato dianzi esposto (consid. 2.8), non hanno permesso di concludere
che, nel periodo rilevante, egli sia stato impedito di comprendere ciò che
stava succedendo all’interno della società e di determinarsi sulla gestione della
stessa, rispettivamente che sia stato impossibilitato a delegare ad altra
persona le mansioni cui era obbligato per legge o in ogni modo a rassegnare le
proprie dimissioni.
Inoltre, per quanto detto sopra
questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il
ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
gerente di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di
discolpa.
Per i medesimi motivi, alla Cassa
non può essere imputata alcuna lacuna istruttoria né una violazione del diritto
di essere sentiti.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori, nemmeno nella forma di un
interrogatorio dell’interessato.
Infatti, se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124
V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se
gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,
che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag.
28; DTF 124 V 94).
2.11
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente – accettando la carica di
organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente di una Sagl con diritto
di firma individuale –, non avendo quindi ottemperato agli obblighi di
diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei
propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non
avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi
della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita
FA 1 per l’importo scoperto di fr. 17'744.90.
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita
pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.12
Il ricorrente sostiene che la sua
situazione economica, comprovata peraltro dall’emissione di attestati carenza
beni per fr. 87'769.80 (creditrice Banca __________) e per fr. 17'822.15
(creditrice __________; doc. 2 e 3/A), e quella della sua famiglia non gli
permettono di risarcire il danno subito dalla Cassa.
Come rilevato nella decisone
contestata, nella procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del condono (che presuppone
i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA).
Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,
condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente
ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la
responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente
negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella
contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art.
11.
LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).
Spetta
comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente
giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448), osservato pure
come la medesima, nella decisione contestata, ha ricordato che al ricorrente è
data la possibilità di formulare per iscritto una proposta di pagamento rateale
del debito risarcitorio (doc. A/5), la cui eventuale evasione non
spetta in ogni modo alla scrivente
autorità giudiziaria.
2.13
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura, ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI
KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA). “
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale
necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento
di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi
del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado
il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate
modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto
prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di
procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.14
Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato
a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha
stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso
in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti