Lexipedia

Decisione

31.2022.16

Responsabilità sussidiaria membro CdA di una SA: responsabilità, in caso di dimissioni, per contributi paritetici insoluti contabilizzati secondo la procedura forfettaria. Censure generiche e ricorso respinto

19 ottobre 2022Italiano29 min

agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,

Source ti.ch

Incarto

n.

31.2022.16

jv/gm

Lugano

19 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 22 febbraio

2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha

formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma

collettiva a due con il presidente dal 7 novembre 2019 al 21 ottobre 2020 (cfr.

estratto RC informatizzato agli atti), con dimissioni effettive per il 18

settembre 2020 (cfr. verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 18

settembre 2020 e istanza di cancellazione di funzione e firma del 30 settembre

2020, doc. 6).

1.2. La

società è stata affiliata dal 2014 alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale

datrice di lavoro (cfr. richiesta di revisione del 4 febbraio 2021, doc. 6).

A partire

dal 4 giugno 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, a

partire dall’acconto del mese di ottobre 2019, precettarla (doc. 4).

Con decreto

della Pretura del Distretto di __________ del 20 novembre 2020 è stato

dichiarato il fallimento della società con effetto dal medesimo giorno (cfr.

pubblicazioni FUSC del __________ 2020 e del __________ 2021).

Con scritto

del 17 marzo 2022 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni

probabilità il credito insinuato non sarebbe stato tacitato (scritto del 17

marzo 2022 dell’UF alla Cassa, doc. 6).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con decisione del 15 aprile 2022 (doc. 1), confermata

integralmente con decisione su opposizione del 14 giugno 2021 (doc. 3), la

Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 19'902.05

per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 in via

solidale con TERZ 1.

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione

postulandone, per quanto è dato a capire, l’annullamento. Egli sostiene che,

siccome al momento del fallimento TERZ 1 era amministratore unico della società

e che quest’ultimo ha concluso un accordo di rateizzazione del debito con la

Cassa, fintanto che tale accordo viene rispettato la Cassa non può procedere

nei confronti del ricorrente.

1.5. Con

risposta di causa la Cassa ha innanzitutto comunicato al TCA di aver anche emanato

una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato, nei confronti di RI 1

per fr. 31'750.45 per gli anni 2019 e 2020 (per quest’ultimo anno

integralmente, a differenza del ricorrente) e, successivamente, di avergli

concesso una dilazione di pagamento concordando un piano di rateizzazione relativamente

ai contributi insoluti. Siccome il ricorrente si è limitato a riproporre la

medesima argomentazione formulata in sede d’opposizione, la Cassa ha per il

resto rinviato integralmente alla sua presa di posizione sul punto nella

decisione su opposizione, postulando la reiezione del gravame (cfr. V).

1.6. Il

25 agosto 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1. Quest’ultimo ha confermato

di aver stipulato con la Cassa un accordo di rateizzazione del debito e di non

ritenere opportuna o necessaria la sua partecipazione al procedimento (cfr.

VIII).

1.7. Con

scritto del 20 luglio 2022 il ricorrente, oltre a ribadire la propria

posizione, ha asserito che “NON RIESCO A COMPRENDERE perché SE il debito

totale FA 1

è di CHF 31'750,45 di cui a me imputabili erroneamente in

quanto senza potere di firma, CHF 19000 circa, è già stato rateizzato

all’amministratore unico dell’epoca dei fatti […], perché lo debba

pagare anch’io.” (cfr. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssge- richts

zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente

contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un

danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo

contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nel

caso di specie, con il fallimento del 20 novembre 2020 della FA 1, circostanza

che ha sancito l’irrecuperabilità del credito contributivo, la Cassa ha subito

un danno.

Pertanto è a

ragione che la Cassa, conformemente alla surriferita giurisprudenza, ha chiesto

in via sussidiaria ad RI 1, quale membro del CdA dal 2019 al 2020, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati riferiti al

periodo in cui era in carica.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique

VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli

assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre

2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le

multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4

novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto,

con la decisione impugnata la Cassa ha fatto valere nei confronti del

ricorrente il risarcimento di complessivi fr. 19'902.05 a titolo di contributi

paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020

(limitatamente al periodo di carica dell’insorgente), oltre alle spese

amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Essa ha debitamente

comprovato il danno, producendo i conteggi dei contributi rimasti scoperti,

allegati alla decisione di risarcimento (cfr. docc. 1, 4 e 5).

Il

ricorrente non ha contestato la correttezza dei conteggi. Da parte sua TERZ 1,

nonostante la chiamata in causa (cfr. supra consid. 1.7.), si è limitato a

comunicare che “ho concordato con l’Istituto delle assicurazioni sociali la

dilazione di pagamento del risarcimento danni per l’importo di CHF 31'750.45

della FA 1 in liquidazione, come da copia allegata della decisione […]”. La

decisione di dilazione di pagamento del 30 giugno 2022, che configura un

riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, prevede la rateizzazione del citato

importo in 120 rate in un periodo di 10 anni, le prime due con scadenza al 31

agosto, rispettivamente 30 settembre 2022. Agli atti non vi è alcun elemento

che permette di concludere che il piano di pagamento rateale è stato

effettivamente rispettato o meno. Non avendo il ricorrente contestato la

correttezza dell’importo e non essendosi TERZ 1 espresso circa i pagamenti

rateali eventualmente effettuati, in concreto si deve giocoforza confermare

l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa. Tale conclusione si giustifica

a maggior ragione considerando che la decisione di rateizzazione non

differenzia tra il periodo durante il quale TERZ 1 era, da solo, in carica e il

periodo in cui sia TERZ 1 che RI 1 erano in carica.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza

richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli

deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli

affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis

(DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

A tal

riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.7. Va

innanzitutto rilevato che accettando il mandato di membro del CdA (cfr. supra

consid. 1.1.), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre

2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i

contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione

come previsto dalla legge. È infatti suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003,

STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.

165).

Al ricorrente

incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi

venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto

(cfr. supra consid. 2.2., 2.5. e seg.), una grave violazione del dovere di

diligenza gravante sui membri dell’amministrazione. RI 1 non poteva, nella sua

veste di membro del CdA, prescindere da prelevare e versare regolarmente alla

Cassa i contributi paritetici.

Pertanto, all’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave,

avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente

importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione ricoperte.

A tal

proposito si osserva che l’allegazione dell’insorgente secondo cui egli non

avesse potere di firma è smentita dall’estratto RC agli atti che, come visto in

narrativa (cfr. supra consid. 1.1.), prevedeva il suo potere di firma

collettiva a due con il presidente del CdA. Inoltre, né l’iscrizione a RC, né

il diritto di firma sono determinanti per la responsabilità sussidiaria di un

organo, ritenuto che essa si estende anche agli organi di fatto (cfr. pro

multis DTF 132 III 523).

Pertanto, la

contestazione del ricorrente s’appalesa inconferente.

2.8. Il

ricorrente non comprende il motivo per cui egli sarebbe tenuto a risarcire il

danno per i contribuiti insoluti. Nella sua opposizione alla decisione di

risarcimento egli declinava “qualsiasi richiesta economica, [considerato

che, ndr.] l’amministratore unico all’epoca dei fatti, Sig. TERZ 1 si è

preso in carico tutto il debito pari a CHF 31'750.00 ed ha accordato già con

voi un rateizzo pari al totale con inizio rate agosto 2022” (doc. 2). La

medesima censura è stata riproposta nell’allegato di ricorso (doc. I) e nello

scritto del 30 luglio 2022 (doc. X).

A tal proposito, occorre

precisare quanto segue.

Si rileva

innanzitutto che TERZ 1, fino ad allora Presidente del CdA, era diventato

amministratore unico della società solo successivamente alle dimissioni del

ricorrente (cfr. estratto RC agli atti; pubblicazione FUSC del 21 ottobre 2020;

istanza di cancellazione di funzione e firma e modifica membri del CdA del 30

settembre 2020 con allegato il verbale dell’assemblea degli azionisti del 18

settembre 2020, doc. 6).

Inoltre, il

fatto che TERZ 1 abbia successivamente assunto la carica di amministratore

unico non solleva il ricorrente dalle sue responsabilità.

Va qui

segnalato che per costante giurisprudenza, se un’azienda contabilizza i propri

contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfettaria, un

organo che dimissiona nel corso dell’anno civile risponde, di principio, dei

contributi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza (nella

misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non

dei contributi effettivi – superiori o inferiori – determinati alla fine

dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01 del 5 dicembre

2001 pubblicata in VSI 2002 pag. 55,

confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010: cfr. anche STCA 31.2019.3

del 7 febbraio 2020 consid. 2.3., STCA 31.2014.4 del 10 febbraio 2015 consid.

2.3. e le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle

IPG (DRC) edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio

2022, marginale 8010).

Inoltre, il conguaglio per il pagamento dei

contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni

dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest’ultimo per il relativo

importo (cfr. STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P., cfr. anche STCA 31.2020.30

del 4 marzo 2021 consid. 2.11 in initio con riferimento; STF 9C_355/2010 del 17

agosto 2010 consid. 4. e segg.).

In concreto, la FA 1 contabilizzava i

contributi paritetici secondo la procedura forfettaria, come desumibile dai

conteggi agli atti (cfr. docc. 4 e 5). Dal conteggio per i contributi

paritetici del 2020 (doc. 5) si evince che i contributi forfettari esigibili

fino alle dimissioni dell’insorgente erano superiori alla fattura di

conguaglio, ragione per cui essi sono stati ridotti dalla Cassa a fr.

12'922.95. Tale importo risulta inferiore rispetto al danno complessivo, ossia

fr. 31'750.45 (cfr. supra consid. 1.5.). Conseguentemente, in

applicazione della surriferita giurisprudenza RI 1 deve rispondere, oltre che

per i contributi paritetici insoluti relativi al 2019, anche per i contributi

forfettari esigibili fino alle sue dimensioni, per complessivi fr. 19'902.05

(fr. 6'979.10 per il 2019 e fr. 12'922.95 per il 2020).

Il procedere

della Cassa risulta pertanto corretto.

Qualora il

ricorrente volesse dare ad intendere che vi è (stato) un accordo tra lui ed il

signor TERZ 1 secondo cui quest’ultimo si sarebbe accollato l’onere di

risarcire l’integralità del danno alla Cassa (com’è effettivamente il caso,

cfr. doc. 6), anche tale censura risulta inconferente, giacché, come ben esposto

dalla Cassa nella decisione su opposizione, né la ripartizione dei compiti

all’interno della società, né accordi privati circa la tacitazione del debito

contributivo e/o risarcitorio limitano la responsabilità degli organi societari

nei confronti della cassa (cfr. doc. 3, p.ti 5.1. e 7.).

Infine,

giova ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per

Fatti

i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase

LAVS; cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di

scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di

procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed

agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,

la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in

parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà

decisionale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza AHV 2014/9 del 28 giugno

2016 del Tribunale delle assicurazioni sociali di San Gallo).

In casu, la

Cassa ha deciso di procedere sia contro RI 1 che contro TERZ 1, in modo da

ottenere maggiore sicurezza per l’incasso del credito risarcitorio, nella

misura in cui il periodo contributivo dei due organi si sovrappone. Tale

procedere è perfettamente conforme alla legge e alla giurisprudenza.

2.9. Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera)

di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una

delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa

se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In

concreto, l’insorgente non adduce alcun motivo di giustificazione o di discolpa.

Sulla

base della documentazione agli atti e da quanto incontestatamente asserito

dalla Cassa, ossia che la FA 1 era entrata in mora con il pagamento dei

contributi già nel 2017 causando sistematiche e croniche diffide e procedure

esecutive già a partire da maggio 2017, questo Giudice non ravvisa alcun motivo

per esimere RI 1 dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Considerandi

2.10

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni

2019.

e 2020 per complessivi fr. 19'902.95

(importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.).

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita

conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.11

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative

a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato

ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un

Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente

o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209

ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una

base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio

al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né

altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di

spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore

delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia

come oggetto prestazioni assicurative, non si

prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022.

2.12

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso

non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti