31.2022.16
Responsabilità sussidiaria membro CdA di una SA: responsabilità, in caso di dimissioni, per contributi paritetici insoluti contabilizzati secondo la procedura forfettaria. Censure generiche e ricorso respinto
19 ottobre 2022Italiano29 min
agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2022.16
jv/gm
Lugano
19 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 22 febbraio
2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha
formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma
collettiva a due con il presidente dal 7 novembre 2019 al 21 ottobre 2020 (cfr.
estratto RC informatizzato agli atti), con dimissioni effettive per il 18
settembre 2020 (cfr. verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 18
settembre 2020 e istanza di cancellazione di funzione e firma del 30 settembre
2020, doc. 6).
1.2. La
società è stata affiliata dal 2014 alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro (cfr. richiesta di revisione del 4 febbraio 2021, doc. 6).
A partire
dal 4 giugno 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, a
partire dall’acconto del mese di ottobre 2019, precettarla (doc. 4).
Con decreto
della Pretura del Distretto di __________ del 20 novembre 2020 è stato
dichiarato il fallimento della società con effetto dal medesimo giorno (cfr.
pubblicazioni FUSC del __________ 2020 e del __________ 2021).
Con scritto
del 17 marzo 2022 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni
probabilità il credito insinuato non sarebbe stato tacitato (scritto del 17
marzo 2022 dell’UF alla Cassa, doc. 6).
1.3. Constatato
di aver subito un danno, con decisione del 15 aprile 2022 (doc. 1), confermata
integralmente con decisione su opposizione del 14 giugno 2021 (doc. 3), la
Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 19'902.05
per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 in via
solidale con TERZ 1.
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
postulandone, per quanto è dato a capire, l’annullamento. Egli sostiene che,
siccome al momento del fallimento TERZ 1 era amministratore unico della società
e che quest’ultimo ha concluso un accordo di rateizzazione del debito con la
Cassa, fintanto che tale accordo viene rispettato la Cassa non può procedere
nei confronti del ricorrente.
1.5. Con
risposta di causa la Cassa ha innanzitutto comunicato al TCA di aver anche emanato
una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato, nei confronti di RI 1
per fr. 31'750.45 per gli anni 2019 e 2020 (per quest’ultimo anno
integralmente, a differenza del ricorrente) e, successivamente, di avergli
concesso una dilazione di pagamento concordando un piano di rateizzazione relativamente
ai contributi insoluti. Siccome il ricorrente si è limitato a riproporre la
medesima argomentazione formulata in sede d’opposizione, la Cassa ha per il
resto rinviato integralmente alla sua presa di posizione sul punto nella
decisione su opposizione, postulando la reiezione del gravame (cfr. V).
1.6. Il
25 agosto 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1. Quest’ultimo ha confermato
di aver stipulato con la Cassa un accordo di rateizzazione del debito e di non
ritenere opportuna o necessaria la sua partecipazione al procedimento (cfr.
VIII).
1.7. Con
scritto del 20 luglio 2022 il ricorrente, oltre a ribadire la propria
posizione, ha asserito che “NON RIESCO A COMPRENDERE perché SE il debito
totale FA 1
è di CHF 31'750,45 di cui a me imputabili erroneamente in
quanto senza potere di firma, CHF 19000 circa, è già stato rateizzato
all’amministratore unico dell’epoca dei fatti […], perché lo debba
pagare anch’io.” (cfr. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssge- richts
zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo
contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nel
caso di specie, con il fallimento del 20 novembre 2020 della FA 1, circostanza
che ha sancito l’irrecuperabilità del credito contributivo, la Cassa ha subito
un danno.
Pertanto è a
ragione che la Cassa, conformemente alla surriferita giurisprudenza, ha chiesto
in via sussidiaria ad RI 1, quale membro del CdA dal 2019 al 2020, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati riferiti al
periodo in cui era in carica.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique
VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4
ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli
assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre
2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le
multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4
novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto,
con la decisione impugnata la Cassa ha fatto valere nei confronti del
ricorrente il risarcimento di complessivi fr. 19'902.05 a titolo di contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020
(limitatamente al periodo di carica dell’insorgente), oltre alle spese
amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Essa ha debitamente
comprovato il danno, producendo i conteggi dei contributi rimasti scoperti,
allegati alla decisione di risarcimento (cfr. docc. 1, 4 e 5).
Il
ricorrente non ha contestato la correttezza dei conteggi. Da parte sua TERZ 1,
nonostante la chiamata in causa (cfr. supra consid. 1.7.), si è limitato a
comunicare che “ho concordato con l’Istituto delle assicurazioni sociali la
dilazione di pagamento del risarcimento danni per l’importo di CHF 31'750.45
della FA 1 in liquidazione, come da copia allegata della decisione […]”. La
decisione di dilazione di pagamento del 30 giugno 2022, che configura un
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, prevede la rateizzazione del citato
importo in 120 rate in un periodo di 10 anni, le prime due con scadenza al 31
agosto, rispettivamente 30 settembre 2022. Agli atti non vi è alcun elemento
che permette di concludere che il piano di pagamento rateale è stato
effettivamente rispettato o meno. Non avendo il ricorrente contestato la
correttezza dell’importo e non essendosi TERZ 1 espresso circa i pagamenti
rateali eventualmente effettuati, in concreto si deve giocoforza confermare
l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa. Tale conclusione si giustifica
a maggior ragione considerando che la decisione di rateizzazione non
differenzia tra il periodo durante il quale TERZ 1 era, da solo, in carica e il
periodo in cui sia TERZ 1 che RI 1 erano in carica.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza
richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli
deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli
affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis
(DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
A tal
riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni.
L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.7. Va
innanzitutto rilevato che accettando il mandato di membro del CdA (cfr. supra
consid. 1.1.), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre
2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i
contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione
come previsto dalla legge. È infatti suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003,
STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag.
165).
Al ricorrente
incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi
venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto
(cfr. supra consid. 2.2., 2.5. e seg.), una grave violazione del dovere di
diligenza gravante sui membri dell’amministrazione. RI 1 non poteva, nella sua
veste di membro del CdA, prescindere da prelevare e versare regolarmente alla
Cassa i contributi paritetici.
Pertanto, all’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave,
avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente
importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione ricoperte.
A tal
proposito si osserva che l’allegazione dell’insorgente secondo cui egli non
avesse potere di firma è smentita dall’estratto RC agli atti che, come visto in
narrativa (cfr. supra consid. 1.1.), prevedeva il suo potere di firma
collettiva a due con il presidente del CdA. Inoltre, né l’iscrizione a RC, né
il diritto di firma sono determinanti per la responsabilità sussidiaria di un
organo, ritenuto che essa si estende anche agli organi di fatto (cfr. pro
multis DTF 132 III 523).
Pertanto, la
contestazione del ricorrente s’appalesa inconferente.
2.8. Il
ricorrente non comprende il motivo per cui egli sarebbe tenuto a risarcire il
danno per i contribuiti insoluti. Nella sua opposizione alla decisione di
risarcimento egli declinava “qualsiasi richiesta economica, [considerato
che, ndr.] l’amministratore unico all’epoca dei fatti, Sig. TERZ 1 si è
preso in carico tutto il debito pari a CHF 31'750.00 ed ha accordato già con
voi un rateizzo pari al totale con inizio rate agosto 2022” (doc. 2). La
medesima censura è stata riproposta nell’allegato di ricorso (doc. I) e nello
scritto del 30 luglio 2022 (doc. X).
A tal proposito, occorre
precisare quanto segue.
Si rileva
innanzitutto che TERZ 1, fino ad allora Presidente del CdA, era diventato
amministratore unico della società solo successivamente alle dimissioni del
ricorrente (cfr. estratto RC agli atti; pubblicazione FUSC del 21 ottobre 2020;
istanza di cancellazione di funzione e firma e modifica membri del CdA del 30
settembre 2020 con allegato il verbale dell’assemblea degli azionisti del 18
settembre 2020, doc. 6).
Inoltre, il
fatto che TERZ 1 abbia successivamente assunto la carica di amministratore
unico non solleva il ricorrente dalle sue responsabilità.
Va qui
segnalato che per costante giurisprudenza, se un’azienda contabilizza i propri
contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfettaria, un
organo che dimissiona nel corso dell’anno civile risponde, di principio, dei
contributi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza (nella
misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non
dei contributi effettivi – superiori o inferiori – determinati alla fine
dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01 del 5 dicembre
2001 pubblicata in VSI 2002 pag. 55,
confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010: cfr. anche STCA 31.2019.3
del 7 febbraio 2020 consid. 2.3., STCA 31.2014.4 del 10 febbraio 2015 consid.
2.3. e le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle
IPG (DRC) edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio
2022, marginale 8010).
Inoltre, il conguaglio per il pagamento dei
contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni
dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest’ultimo per il relativo
importo (cfr. STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P., cfr. anche STCA 31.2020.30
del 4 marzo 2021 consid. 2.11 in initio con riferimento; STF 9C_355/2010 del 17
agosto 2010 consid. 4. e segg.).
In concreto, la FA 1 contabilizzava i
contributi paritetici secondo la procedura forfettaria, come desumibile dai
conteggi agli atti (cfr. docc. 4 e 5). Dal conteggio per i contributi
paritetici del 2020 (doc. 5) si evince che i contributi forfettari esigibili
fino alle dimissioni dell’insorgente erano superiori alla fattura di
conguaglio, ragione per cui essi sono stati ridotti dalla Cassa a fr.
12'922.95. Tale importo risulta inferiore rispetto al danno complessivo, ossia
fr. 31'750.45 (cfr. supra consid. 1.5.). Conseguentemente, in
applicazione della surriferita giurisprudenza RI 1 deve rispondere, oltre che
per i contributi paritetici insoluti relativi al 2019, anche per i contributi
forfettari esigibili fino alle sue dimensioni, per complessivi fr. 19'902.05
(fr. 6'979.10 per il 2019 e fr. 12'922.95 per il 2020).
Il procedere
della Cassa risulta pertanto corretto.
Qualora il
ricorrente volesse dare ad intendere che vi è (stato) un accordo tra lui ed il
signor TERZ 1 secondo cui quest’ultimo si sarebbe accollato l’onere di
risarcire l’integralità del danno alla Cassa (com’è effettivamente il caso,
cfr. doc. 6), anche tale censura risulta inconferente, giacché, come ben esposto
dalla Cassa nella decisione su opposizione, né la ripartizione dei compiti
all’interno della società, né accordi privati circa la tacitazione del debito
contributivo e/o risarcitorio limitano la responsabilità degli organi societari
nei confronti della cassa (cfr. doc. 3, p.ti 5.1. e 7.).
Infine,
giova ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per
Fatti
i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase
LAVS; cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di
scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di
procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed
agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti,
la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in
parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà
decisionale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza AHV 2014/9 del 28 giugno
2016 del Tribunale delle assicurazioni sociali di San Gallo).
In casu, la
Cassa ha deciso di procedere sia contro RI 1 che contro TERZ 1, in modo da
ottenere maggiore sicurezza per l’incasso del credito risarcitorio, nella
misura in cui il periodo contributivo dei due organi si sovrappone. Tale
procedere è perfettamente conforme alla legge e alla giurisprudenza.
2.9. Costituisce
motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera)
di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una
delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,
2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;
RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique
VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;
DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa
se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In
concreto, l’insorgente non adduce alcun motivo di giustificazione o di discolpa.
Sulla
base della documentazione agli atti e da quanto incontestatamente asserito
dalla Cassa, ossia che la FA 1 era entrata in mora con il pagamento dei
contributi già nel 2017 causando sistematiche e croniche diffide e procedure
esecutive già a partire da maggio 2017, questo Giudice non ravvisa alcun motivo
per esimere RI 1 dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Considerandi
2.10
Visto
tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni
2019.
e 2020 per complessivi fr. 19'902.95
(importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.).
Confermata
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita
conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.11
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1.
gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative
a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata
lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato
ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un
Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente
o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di
un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita
(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209
ad art. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una
base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio
al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né
altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di
spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore
delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia
come oggetto prestazioni assicurative, non si
prelevano spese di procedura.
Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022.
2.12
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso
non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti