Lexipedia

Decisione

31.2022.17

Richiesta di risarcimento del danno per contributi non versati diretta contro la società considerato come la pretesa di incasso sia ormai perenta (art. 16 LAVS). La società contesta di dover pagare. Ricorso respinto

21 settembre 2022Italiano38 min

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.17

FC

Lugano

21 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

ritenuto in

fatto

1.1. La

società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di

commercio il 26 agosto 2010 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

Lo

scopo sociale consisteva nella progettazione, la realizzazione e gestione di

reti per le telecomunicazioni in fibra ottica in collaborazione con comuni,

aziende comunali e/o municipalizzate, aziende multiservizi, aziende elettriche

e proprietari di grandi insediamenti abitativi e/o commerciali (cfr. estratto

RC informatizzato agli atti).

La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018.

A

far tempo dal 1. ottobre 2018 la ragione sociale della società è stata

modificata in RI 1 con sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli

atti).

1.2. Nel

marzo 2021 la Cassa apprendeva, sulla base dei relativi conteggi di stipendio,

che nel 2014 l’allora __________ aveva versato al dipendente __________ complessivi

fr. 24'600 di salari, in luogo dei fr. 20'500 annunciati e registrati dalla

Cassa per il medesimo anno (doc. 3).

1.3. Ritenuto

come il diritto di incassare i contributi non versati per l’anno 2014 era ormai

perento (art. 16 cpv. 1 LAVS), e costatato di avere di conseguenza subìto un

danno, con decisione del 22 settembre 2021 la Cassa ha chiesto alla

RI 1 (già __________) il risarcimento del danno ex art. 52 LAVS ammontante a fr. 618.85,

pari ai contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla società sulla

parte di salario non notificata (di fr. 4'100) corrisposta all’ex dipendente __________

(doc. 1).

1.4. A seguito dell’opposizione inoltrata dalla RI 1 (doc. 2), mediante

decisione su opposizione del 22 aprile 2022 (doc. II) la

Cassa ha confermato la sua pretesa.

1.5. La

RI 1 ha impugnato con ricorso la suddetta decisione su opposizione, sostenendo in

particolare di non conoscere “personalmente il nome del dipendente” e di

non essere “a conoscenza di alcun servizio reso”. Allega inoltre di aver

contattato la cassa pensioni, cui i dipendenti dell’allora __________ erano assicurati,

la quale avrebbe comunicato che non era registrato alcun dipendente con il nome

__________. Di conseguenza non poteva confermare “né l'assunzione, né

contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei

registri bancari”, e “presumeva” che “non ci sia stato un

rapporto di lavoro scritto”. In conclusione ha affermato che “non siamo

quindi in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto

per la __________. Di conseguenza, non dobbiamo fare più alcun pagamento”

(doc. I).

1.6. Con

risposta di causa del 18 agosto 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del

ricorso, e – evidenziando di aver sufficientemente esposto i motivi per i quali

ha ritenuto la ricorrente responsabile del danno subìto – ha rinviato alle

argomentazioni di cui alla decisione impugnata, osservato come le censure

sollevate nel ricorso erano irrilevanti e non liberavano la società dalla sua responsabilità

(IV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

La

procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un

danno a carico della Cassa. Finché dunque essa può procedere all’incasso dei

contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi

è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.

La

giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno

nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa

più essere riscosso, per i seguenti motivi:

-

per motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi

dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V

156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS”, in RTiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso,

si considera che il danno sia sorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF

108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336 pag.

86);

-

per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato

insolvente (Bottinelli e altri, op. cit, RTiD II 2006 pag. 360; DTF 123 V 168

consid. 5b e riferimenti). In caso di insolvenza del datore di lavoro, si

considera che il danno sia sorto al momento in cui i contributi non possono più

essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS

(DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti).

Con

l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere

chiaramente distinto dal credito contributivo.

Secondo

l’art. 16 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante

decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile

per il quale sono dovuti non pos­sono di principio più essere né pretesi né

pagati (cpv. 1). Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata

giusta il capo­verso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile

in cui la decisione è passata in giudicato (cpv. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).

Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

presente fattispecie, considerato come la società __________ (dal 1. ottobre

2018: RI 1), nel momento in cui la Cassa ha fatto valere il suo diritto al

risarcimento del danno ex art. 52 LAVS (a dipendenza del diritto, ormai

perento, di incassare i contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla

società), era ancora esistente e solvente, a ragione la Cassa ha convenuto, con

la decisione contestata, direttamente la medesima società debitrice quale ex

datore di lavoro e responsabile ex art. 52 LAVS e non i suoi organi

responsabili (principio della responsabilità sussidiaria degli organi societari,

cfr. al consid. 2.2).

2.3. L’art.

52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che

il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa

ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del

danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05

del 23 novembre 2006).

Dal

1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il

diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del

Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che

dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si

prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza

del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso

è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO

(al riguardo

cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, Diritto

in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).

Va

pure ricordato che l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile

svizzero, che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce

che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto

anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non

sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il

credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno).

Come

esposto al consid. 2.2., un danno ai sensi dell’art. 52 LAVS esiste nel caso in

cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere

riscosso, per motivi di diritto o di fatto.

Nel

caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera sorto al

momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid.

4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82).

Qualora

il danno sia insorto per motivi di fatto (e meglio perché il datore di lavoro è

diventato insolvente), si considera che il danno sia sorto al momento in cui i

contributi non possono più essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di

cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti), ovvero con

l’emissione di un attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione

con l’art. 149 LEF, alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento,

rispettivamente, in caso di fallimento, dell’apertura del fallimento (cfr. Reichmuth,

op. cit., n. 352segg pag. 86; in merito ad altri casi particolari cfr. sempre

Reichmuth, op. cit. pag. 86segg).

D’altra

parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due

(ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa

di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv.

1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si

prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del

danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio

termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019

cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle

Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3). Secondo la giurisprudenza, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un

danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali

(DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 pag. 116 consid. 4a), lo si

deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne

il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento

(in argomento Reichmuth, op. cit., n. 817segg, pag. 195segg).

Per

la giurisprudenza in caso di fallimento del datore di lavoro la cassa conosce

sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del

suo collocamento nella liquidazione, ovvero soltanto al momento in cui è

depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei

crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale

conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima

del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa

edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei

creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe

(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del

danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167

= DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura

di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA

31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

2.4. Nel

caso concreto, si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del

datore di lavoro, la società __________ (dal 1. ottobre 2018: RI 1), la quale è

stata affiliata alla Cassa dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018. Come

anticipato, è tale società primariamente responsabile per il mancato pagamento

dei contributi e, quindi, anche del danno insorto a seguito della perenzione

degli stessi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (principio della responsabilità sussidiaria

degli organi societari, cfr. al consid. 2.2).

Nel

marzo 2021 __________, già dipendente della società, ha chiesto alla Cassa una

verifica del suo conto individuale, segnatamente in relazione ai salari

versatigli dalla medesima società. Ha pure prodotto la documentazione relativa

al proprio rapporto di lavoro con la __________ e gli estratti bancari

comprovanti i salari versatigli. La Cassa ha pertanto appreso che la società

aveva versato al dipendente nell'anno 2014 salari per fr. 24’600, ma aveva

notificato per il medesimo dipendente e lo stesso periodo “soltanto” un importo

salariale di fr. 20'500 (doc. 3).

Ora,

richiamato il precitato art. 16 cpv. 1 LAVS, per il quale i contributi (il cui

importo non è stato fissato mediante decisione formale) non pos­sono di

principio più essere né pretesi né pagati decorsi cinque anni dalla fine

dell’anno civile per il quale sono dovuti, la Cassa con pertinenza ammette che

il diritto di incassare i contributi sulla differenza di salari versati per

l’anno 2014 era, nel marzo 2020, ormai perento.

Ne

consegue che, vista l’impossibilità, per intervenuta perenzione, di pretendere

l’importo dovuto a titolo di contributi sulla differenza di salario non

notificata nell’anno 2014 (essendo ormai trascorso il termine di cinque anni

stabilito dall’art. 16 cpv. 1 LAVS), nel momento dell’intervenuta perenzione è

insorto un danno per la Cassa. L’ammontare del danno e il conseguente credito

risarcitorio della Cassa giusta l’art. 52 LAVS corrisponde all’importo di fr. 618.85

non più incassabile per intervenuta perenzione, pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF che il datore di lavoro (la RI 1, già __________) era tenuto a prelevare

sulla parte (fr. 4'100) dei salari versati nel 2014 a __________ non notificata

alla Cassa (cfr. doc. 1).

Ora,

ribadito come il danno della Cassa sia nella fattispecie insorto nel momento

dell’intervenuta perenzione del credito contributivo ai sensi dell’art. 16 cpv.

1 LAVS, ossia a fine del 2019 trattandosi di contributi dovuti per salari

versati nel 2014 (perenzione che sancisce l’irrecuperabilità del credito

contributivo), la Cassa ha allegato di aver avuto conoscenza dello stesso nel marzo

2021, allorquando, dalla documentazione fatta pervenire dall’assicurato

(contratto di lavoro, estratti conto bancari e attestati di salario), aveva

appreso che il salario notificato per il 2014 per il dipendente era inferiore a

quanto effettivamente versato.

Da

tale momento decorre quindi il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52

cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta il

ricordato art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero;

in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la

31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.).

Appare quindi chiaro che, avendo intimato la

decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 22 settembre 2021 (doc. 3), la

Cassa ha rispettato il termine triennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente

art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti della società

ricorrente non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256

consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.5. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre

2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Nel

caso in esame, appurato che la __________ aveva, nel 2014, versato all’ex

dipendente salari per fr. 24'600 in luogo dei fr. 20'500 annunciati, la Cassa

si è accorta di aver subito un danno per avvenuta perenzione ex art. 16 LAVS.

Il

danno subito dalla Cassa corrisponde in effetti ai contributi AVS/AI/IPG/AD e

AF rimasti insoluti dalla __________relativamente all’anno 2014, oneri che sono

stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali emesse dalla

società in relazione all’allora dipendente __________ (doc. 1), e meglio sulla

parte di salario di fr. 4'100 non notificata nell’anno 2014, per complessivi

fr. 618.85 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi), già tenendo

conto dei versamenti effettuati, così come risulta dal conteggio dettagliato

allegato alla decisione di risarcimento.

La

Cassa ha in ogni modo prodotto agli atti la documentazione atta a dimostrare

che __________ ha percepito dalla __________ nell’anno 2014 fr. 24'600 in luogo

dei fr. 20'500 annunciati, ovvero il contratto di lavoro sottoscritto tra le

parti il 1. marzo 2014, i conteggi di salario mensili dei mesi da marzo 2014 a

agosto 2014, il certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr.

24'600 oltre agli estratti bancari dai quali sono evincibili i versamenti

effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c). La ricorrente non ha invece

prodotto alcuna prova che possa smentire tali circostanze.

L’ammontare

degli oneri sociali che sarebbero stati dovuti dalla società è quindi da

ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato

anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le eventuali

spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile

unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;

STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

Del

resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la

propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396)

- come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione

del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di

contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno

richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid.

II/1b).

Sia

peraltro osservato che i contributi sono di principio

determinati sulla base delle distinte salariali (cfr. l’art. 14 cpv. 1 LAVS) e

che decisivo per l'insorgenza del debito contributivo – e quindi per la

questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario

determinante – è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è

realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205;

RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici

devono essere riscossi indipendentemente dal momento in cui il salario è

pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa

durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF

110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono

dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario (RCC 1976, pag. 87), ai fini dell'art. 52 LAVS non essendo quindi importante

che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il

fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF

111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono

dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del

salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). A tale riguardo, con

sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla

prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene

allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un

credito esigibile.

Resta

nondimeno sempre aperta la possibilità che il datore di lavoro come pure i

lavoratori interessati forniscano la controprova dell'esistenza di una mera

aspettativa alla rimunerazione o al salario, controprova che nella fattispecie

non è in ogni modo stata apportata.

2.6. La

società ricorrente non ha invero contestato l'importo del danno, né i salari

sui quali sono stati conteggiati i contributi alla base del credito

risarcitorio, ma genericamente il fatto di dover corrispondere dei contributi

in relazione a __________, sostenendo di non “essere in grado di

accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la __________”,

ragione per cui di conseguenza ritiene di non dover “fare più alcun

pagamento”. Allega inoltre di non conoscere “personalmente il nome del

dipendente e non siamo a conoscenza di alcun servizio reso”, osservando

inoltre che la cassa pensioni cui sono affiliati, la __________, avrebbe

affermato che un dipendente con il nome __________ non era mai stato registrato.

Ciò premesso, la ricorrente ha concluso di non “poter confermare né

l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti

di stipendi nei registri bancari”.

Ora,

alla luce della documentazione agli atti tali allegazioni, espresse in modo

assai generico, si avverano oltre che pretestuose, al limite del temerario.

Del

resto, la ricorrente non contesta l’autenticità dei documenti prodotti agli

atti, in particolare il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti il 1.

marzo 2014, i conteggi di salario dei mesi da marzo 2014 a agosto 2014, il

certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr. 24'600 (che

porta la firma del datore di lavoro, doc. 7B), e gli estratti bancari

comprovanti i versamenti effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c).

A fronte di tale documentazione, la contestazione della società ricorrente

appare manifestamente inammissibile.

In

assenza di valide contestazioni, e soprattutto di prove che possano in qualche

modo far dubitare sull’autenticità dei documenti agli atti, questo giudice deve

considerare comprovato il rapporto di dipendenza tra la __________ e __________,

nei mesi da marzo ad agosto 2014, e, di conseguenza, il diritto al salario

nella misura indicata dai documenti agli atti.

Sia

peraltro osservato che la ricorrente nemmeno comprova quanto affermato circa

l’affiliazione presso la __________ ai fini della previdenza professionale e

tantomeno circa l’addotta mancata registrazione dell’ex dipendente __________.

E questo a prescindere dal fatto che anche volendo ammettere una simile

circostanza, la mancata assicurazione ai fini della LPP ancora non escluderebbe

l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito tra la società e __________.

La

ricorrente non apporta dunque alcuna prova che potrebbe avvalorare la sua tesi,

né comprova in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi

all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133,

consid. II/1b).

Quanto

allegato dalla ricorrente, segnatamente di non “poter confermare né

l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti

di stipendi nei registri bancari”, e, quindi, di “presumere” “che

non ci sia stato un rapporto di lavoro scritto” (doc. I/1), manifestamente

non è idoneo a mettere in dubbio la pretesa della Cassa, ma induce questo

Giudice ad ipotizzare quantomeno la presenza di rilevanti difficoltà gestionali

e amministrative in seno alla società debitrice.

Giova

in ogni modo nuovamente ricordare che se la procedura in materia di

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre

2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b).

In

concreto va nuovamente ribadito che la società ricorrente non ha presentato

documentazione atta a comprovare che i contributi calcolati sui salari versati

all’ex dipendente non sarebbero dovuti, né ha formulato censure precise in

merito al credito risarcitorio, limitandosi a contestazioni generiche,

immotivate e non documentate, ragione per cui il risarcimento danno richiesto

va considerato corretto.

A

titolo abbondanziale va detto che la ricorrente nemmeno ha addotto che la Cassa

avrebbe potuto scoprire l’omissione del pagamento integrale dei contributi

paritetici da parte della società datrice di lavoro prima della scadenza del

termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS e, di conseguenza, agire tempestivamente ed

esigere in tempo utile il pagamento degli oneri sociali dovuti, evitando così

il danno. Un’inattività colpevole della Cassa può in effetti di principio,

assolti i relativi presupposti, interrompere il nesso causale tra la colpa del

datore di lavoro e il danno rispettivamente venir considerata quale fattore di

riduzione nel senso di una concolpa della Cassa (cfr. STCA 31.2012.9 del 22

aprile 2013 consid. 2.7).

peraltro dall’incarto si evincono elementi che potrebbero lasciare anche solo

ipotizzare un’inattività colpevole della Cassa.

2.7. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore

di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI

1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.8. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non

sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.10. Nella

fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato

versamento di contributi sull’integralità dei contributi versati all’ex

dipendente configura una grave negligenza da parte della società ricorrente.

Occorre

poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile

l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle

tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non

versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit.,

n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss.

e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V

244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.;

Considerandi

vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36).

Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun

motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno

1994.

nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

2.11

Per

quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, come

detto la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr.

618.85, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti all’anno 2014

relativamente all’ex dipendente __________ e non più incassabili per effetto

dell’intervenuta perenzione. Come già esposto al consid. 2.5, il credito fatto

valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso.

Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va

respinto.

2.12

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente

che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale

o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di

procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto

cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi

siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

2.13

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti