31.2022.17
Richiesta di risarcimento del danno per contributi non versati diretta contro la società considerato come la pretesa di incasso sia ormai perenta (art. 16 LAVS). La società contesta di dover pagare. Ricorso respinto
21 settembre 2022Italiano38 min
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.17
FC
Lugano
21 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
ritenuto in
fatto
1.1. La
società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di
commercio il 26 agosto 2010 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
Lo
scopo sociale consisteva nella progettazione, la realizzazione e gestione di
reti per le telecomunicazioni in fibra ottica in collaborazione con comuni,
aziende comunali e/o municipalizzate, aziende multiservizi, aziende elettriche
e proprietari di grandi insediamenti abitativi e/o commerciali (cfr. estratto
RC informatizzato agli atti).
La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018.
A
far tempo dal 1. ottobre 2018 la ragione sociale della società è stata
modificata in RI 1 con sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti).
1.2. Nel
marzo 2021 la Cassa apprendeva, sulla base dei relativi conteggi di stipendio,
che nel 2014 l’allora __________ aveva versato al dipendente __________ complessivi
fr. 24'600 di salari, in luogo dei fr. 20'500 annunciati e registrati dalla
Cassa per il medesimo anno (doc. 3).
1.3. Ritenuto
come il diritto di incassare i contributi non versati per l’anno 2014 era ormai
perento (art. 16 cpv. 1 LAVS), e costatato di avere di conseguenza subìto un
danno, con decisione del 22 settembre 2021 la Cassa ha chiesto alla
RI 1 (già __________) il risarcimento del danno ex art. 52 LAVS ammontante a fr. 618.85,
pari ai contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla società sulla
parte di salario non notificata (di fr. 4'100) corrisposta all’ex dipendente __________
(doc. 1).
1.4. A seguito dell’opposizione inoltrata dalla RI 1 (doc. 2), mediante
decisione su opposizione del 22 aprile 2022 (doc. II) la
Cassa ha confermato la sua pretesa.
1.5. La
RI 1 ha impugnato con ricorso la suddetta decisione su opposizione, sostenendo in
particolare di non conoscere “personalmente il nome del dipendente” e di
non essere “a conoscenza di alcun servizio reso”. Allega inoltre di aver
contattato la cassa pensioni, cui i dipendenti dell’allora __________ erano assicurati,
la quale avrebbe comunicato che non era registrato alcun dipendente con il nome
__________. Di conseguenza non poteva confermare “né l'assunzione, né
contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei
registri bancari”, e “presumeva” che “non ci sia stato un
rapporto di lavoro scritto”. In conclusione ha affermato che “non siamo
quindi in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto
per la __________. Di conseguenza, non dobbiamo fare più alcun pagamento”
(doc. I).
1.6. Con
risposta di causa del 18 agosto 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del
ricorso, e – evidenziando di aver sufficientemente esposto i motivi per i quali
ha ritenuto la ricorrente responsabile del danno subìto – ha rinviato alle
argomentazioni di cui alla decisione impugnata, osservato come le censure
sollevate nel ricorso erano irrilevanti e non liberavano la società dalla sua responsabilità
(IV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
La
procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un
danno a carico della Cassa. Finché dunque essa può procedere all’incasso dei
contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi
è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.
La
giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno
nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa
più essere riscosso, per i seguenti motivi:
-
per motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V
156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS”, in RTiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso,
si considera che il danno sia sorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF
108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336 pag.
86);
-
per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato
insolvente (Bottinelli e altri, op. cit, RTiD II 2006 pag. 360; DTF 123 V 168
consid. 5b e riferimenti). In caso di insolvenza del datore di lavoro, si
considera che il danno sia sorto al momento in cui i contributi non possono più
essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS
(DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti).
Con
l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere
chiaramente distinto dal credito contributivo.
Secondo
l’art. 16 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante
decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile
per il quale sono dovuti non possono di principio più essere né pretesi né
pagati (cpv. 1). Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata
giusta il capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile
in cui la decisione è passata in giudicato (cpv. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
presente fattispecie, considerato come la società __________ (dal 1. ottobre
2018: RI 1), nel momento in cui la Cassa ha fatto valere il suo diritto al
risarcimento del danno ex art. 52 LAVS (a dipendenza del diritto, ormai
perento, di incassare i contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla
società), era ancora esistente e solvente, a ragione la Cassa ha convenuto, con
la decisione contestata, direttamente la medesima società debitrice quale ex
datore di lavoro e responsabile ex art. 52 LAVS e non i suoi organi
responsabili (principio della responsabilità sussidiaria degli organi societari,
cfr. al consid. 2.2).
2.3. L’art.
52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che
il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05
del 23 novembre 2006).
Dal
1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il
diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che
dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso
è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO
(al riguardo
cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, Diritto
in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).
Va
pure ricordato che l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile
svizzero, che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce
che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto
anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non
sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il
credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno).
Come
esposto al consid. 2.2., un danno ai sensi dell’art. 52 LAVS esiste nel caso in
cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere
riscosso, per motivi di diritto o di fatto.
Nel
caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera sorto al
momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid.
4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82).
Qualora
il danno sia insorto per motivi di fatto (e meglio perché il datore di lavoro è
diventato insolvente), si considera che il danno sia sorto al momento in cui i
contributi non possono più essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di
cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti), ovvero con
l’emissione di un attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione
con l’art. 149 LEF, alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento,
rispettivamente, in caso di fallimento, dell’apertura del fallimento (cfr. Reichmuth,
op. cit., n. 352segg pag. 86; in merito ad altri casi particolari cfr. sempre
Reichmuth, op. cit. pag. 86segg).
D’altra
parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due
(ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa
di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv.
1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si
prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del
danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio
termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019
cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle
Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3). Secondo la giurisprudenza, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 pag. 116 consid. 4a), lo si
deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne
il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento
(in argomento Reichmuth, op. cit., n. 817segg, pag. 195segg).
Per
la giurisprudenza in caso di fallimento del datore di lavoro la cassa conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del
suo collocamento nella liquidazione, ovvero soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del
danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167
= DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura
di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA
31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
2.4. Nel
caso concreto, si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del
datore di lavoro, la società __________ (dal 1. ottobre 2018: RI 1), la quale è
stata affiliata alla Cassa dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018. Come
anticipato, è tale società primariamente responsabile per il mancato pagamento
dei contributi e, quindi, anche del danno insorto a seguito della perenzione
degli stessi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (principio della responsabilità sussidiaria
degli organi societari, cfr. al consid. 2.2).
Nel
marzo 2021 __________, già dipendente della società, ha chiesto alla Cassa una
verifica del suo conto individuale, segnatamente in relazione ai salari
versatigli dalla medesima società. Ha pure prodotto la documentazione relativa
al proprio rapporto di lavoro con la __________ e gli estratti bancari
comprovanti i salari versatigli. La Cassa ha pertanto appreso che la società
aveva versato al dipendente nell'anno 2014 salari per fr. 24’600, ma aveva
notificato per il medesimo dipendente e lo stesso periodo “soltanto” un importo
salariale di fr. 20'500 (doc. 3).
Ora,
richiamato il precitato art. 16 cpv. 1 LAVS, per il quale i contributi (il cui
importo non è stato fissato mediante decisione formale) non possono di
principio più essere né pretesi né pagati decorsi cinque anni dalla fine
dell’anno civile per il quale sono dovuti, la Cassa con pertinenza ammette che
il diritto di incassare i contributi sulla differenza di salari versati per
l’anno 2014 era, nel marzo 2020, ormai perento.
Ne
consegue che, vista l’impossibilità, per intervenuta perenzione, di pretendere
l’importo dovuto a titolo di contributi sulla differenza di salario non
notificata nell’anno 2014 (essendo ormai trascorso il termine di cinque anni
stabilito dall’art. 16 cpv. 1 LAVS), nel momento dell’intervenuta perenzione è
insorto un danno per la Cassa. L’ammontare del danno e il conseguente credito
risarcitorio della Cassa giusta l’art. 52 LAVS corrisponde all’importo di fr. 618.85
non più incassabile per intervenuta perenzione, pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD
e AF che il datore di lavoro (la RI 1, già __________) era tenuto a prelevare
sulla parte (fr. 4'100) dei salari versati nel 2014 a __________ non notificata
alla Cassa (cfr. doc. 1).
Ora,
ribadito come il danno della Cassa sia nella fattispecie insorto nel momento
dell’intervenuta perenzione del credito contributivo ai sensi dell’art. 16 cpv.
1 LAVS, ossia a fine del 2019 trattandosi di contributi dovuti per salari
versati nel 2014 (perenzione che sancisce l’irrecuperabilità del credito
contributivo), la Cassa ha allegato di aver avuto conoscenza dello stesso nel marzo
2021, allorquando, dalla documentazione fatta pervenire dall’assicurato
(contratto di lavoro, estratti conto bancari e attestati di salario), aveva
appreso che il salario notificato per il 2014 per il dipendente era inferiore a
quanto effettivamente versato.
Da
tale momento decorre quindi il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52
cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta il
ricordato art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero;
in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la
31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.).
Appare quindi chiaro che, avendo intimato la
decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 22 settembre 2021 (doc. 3), la
Cassa ha rispettato il termine triennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente
art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti della società
ricorrente non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256
consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.5. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre
2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Nel
caso in esame, appurato che la __________ aveva, nel 2014, versato all’ex
dipendente salari per fr. 24'600 in luogo dei fr. 20'500 annunciati, la Cassa
si è accorta di aver subito un danno per avvenuta perenzione ex art. 16 LAVS.
Il
danno subito dalla Cassa corrisponde in effetti ai contributi AVS/AI/IPG/AD e
AF rimasti insoluti dalla __________relativamente all’anno 2014, oneri che sono
stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali emesse dalla
società in relazione all’allora dipendente __________ (doc. 1), e meglio sulla
parte di salario di fr. 4'100 non notificata nell’anno 2014, per complessivi
fr. 618.85 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi), già tenendo
conto dei versamenti effettuati, così come risulta dal conteggio dettagliato
allegato alla decisione di risarcimento.
La
Cassa ha in ogni modo prodotto agli atti la documentazione atta a dimostrare
che __________ ha percepito dalla __________ nell’anno 2014 fr. 24'600 in luogo
dei fr. 20'500 annunciati, ovvero il contratto di lavoro sottoscritto tra le
parti il 1. marzo 2014, i conteggi di salario mensili dei mesi da marzo 2014 a
agosto 2014, il certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr.
24'600 oltre agli estratti bancari dai quali sono evincibili i versamenti
effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c). La ricorrente non ha invece
prodotto alcuna prova che possa smentire tali circostanze.
L’ammontare
degli oneri sociali che sarebbero stati dovuti dalla società è quindi da
ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato
anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata
giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le eventuali
spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile
unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la
giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;
STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Del
resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la
propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396)
- come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione
del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di
contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno
richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid.
II/1b).
Sia
peraltro osservato che i contributi sono di principio
determinati sulla base delle distinte salariali (cfr. l’art. 14 cpv. 1 LAVS) e
che decisivo per l'insorgenza del debito contributivo – e quindi per la
questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario
determinante – è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è
realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205;
RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici
devono essere riscossi indipendentemente dal momento in cui il salario è
pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa
durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF
110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono
dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario (RCC 1976, pag. 87), ai fini dell'art. 52 LAVS non essendo quindi importante
che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il
fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF
111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono
dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del
salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). A tale riguardo, con
sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla
prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene
allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un
credito esigibile.
Resta
nondimeno sempre aperta la possibilità che il datore di lavoro come pure i
lavoratori interessati forniscano la controprova dell'esistenza di una mera
aspettativa alla rimunerazione o al salario, controprova che nella fattispecie
non è in ogni modo stata apportata.
2.6. La
società ricorrente non ha invero contestato l'importo del danno, né i salari
sui quali sono stati conteggiati i contributi alla base del credito
risarcitorio, ma genericamente il fatto di dover corrispondere dei contributi
in relazione a __________, sostenendo di non “essere in grado di
accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la __________”,
ragione per cui di conseguenza ritiene di non dover “fare più alcun
pagamento”. Allega inoltre di non conoscere “personalmente il nome del
dipendente e non siamo a conoscenza di alcun servizio reso”, osservando
inoltre che la cassa pensioni cui sono affiliati, la __________, avrebbe
affermato che un dipendente con il nome __________ non era mai stato registrato.
Ciò premesso, la ricorrente ha concluso di non “poter confermare né
l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti
di stipendi nei registri bancari”.
Ora,
alla luce della documentazione agli atti tali allegazioni, espresse in modo
assai generico, si avverano oltre che pretestuose, al limite del temerario.
Del
resto, la ricorrente non contesta l’autenticità dei documenti prodotti agli
atti, in particolare il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti il 1.
marzo 2014, i conteggi di salario dei mesi da marzo 2014 a agosto 2014, il
certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr. 24'600 (che
porta la firma del datore di lavoro, doc. 7B), e gli estratti bancari
comprovanti i versamenti effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c).
A fronte di tale documentazione, la contestazione della società ricorrente
appare manifestamente inammissibile.
In
assenza di valide contestazioni, e soprattutto di prove che possano in qualche
modo far dubitare sull’autenticità dei documenti agli atti, questo giudice deve
considerare comprovato il rapporto di dipendenza tra la __________ e __________,
nei mesi da marzo ad agosto 2014, e, di conseguenza, il diritto al salario
nella misura indicata dai documenti agli atti.
Sia
peraltro osservato che la ricorrente nemmeno comprova quanto affermato circa
l’affiliazione presso la __________ ai fini della previdenza professionale e
tantomeno circa l’addotta mancata registrazione dell’ex dipendente __________.
E questo a prescindere dal fatto che anche volendo ammettere una simile
circostanza, la mancata assicurazione ai fini della LPP ancora non escluderebbe
l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito tra la società e __________.
La
ricorrente non apporta dunque alcuna prova che potrebbe avvalorare la sua tesi,
né comprova in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi
all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133,
consid. II/1b).
Quanto
allegato dalla ricorrente, segnatamente di non “poter confermare né
l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti
di stipendi nei registri bancari”, e, quindi, di “presumere” “che
non ci sia stato un rapporto di lavoro scritto” (doc. I/1), manifestamente
non è idoneo a mettere in dubbio la pretesa della Cassa, ma induce questo
Giudice ad ipotizzare quantomeno la presenza di rilevanti difficoltà gestionali
e amministrative in seno alla società debitrice.
Giova
in ogni modo nuovamente ricordare che se la procedura in materia di
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre
2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b).
In
concreto va nuovamente ribadito che la società ricorrente non ha presentato
documentazione atta a comprovare che i contributi calcolati sui salari versati
all’ex dipendente non sarebbero dovuti, né ha formulato censure precise in
merito al credito risarcitorio, limitandosi a contestazioni generiche,
immotivate e non documentate, ragione per cui il risarcimento danno richiesto
va considerato corretto.
A
titolo abbondanziale va detto che la ricorrente nemmeno ha addotto che la Cassa
avrebbe potuto scoprire l’omissione del pagamento integrale dei contributi
paritetici da parte della società datrice di lavoro prima della scadenza del
termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS e, di conseguenza, agire tempestivamente ed
esigere in tempo utile il pagamento degli oneri sociali dovuti, evitando così
il danno. Un’inattività colpevole della Cassa può in effetti di principio,
assolti i relativi presupposti, interrompere il nesso causale tra la colpa del
datore di lavoro e il danno rispettivamente venir considerata quale fattore di
riduzione nel senso di una concolpa della Cassa (cfr. STCA 31.2012.9 del 22
aprile 2013 consid. 2.7).
Né
peraltro dall’incarto si evincono elementi che potrebbero lasciare anche solo
ipotizzare un’inattività colpevole della Cassa.
2.7. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore
di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI
1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.8. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.9. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.10. Nella
fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato
versamento di contributi sull’integralità dei contributi versati all’ex
dipendente configura una grave negligenza da parte della società ricorrente.
Occorre
poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile
l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle
tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non
versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit.,
n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss.
e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V
244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.;
Considerandi
vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno
1994.
nella causa M.).
In
concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
2.11
Per
quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, come
detto la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr.
618.85, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti all’anno 2014
relativamente all’ex dipendente __________ e non più incassabili per effetto
dell’intervenuta perenzione. Come già esposto al consid. 2.5, il credito fatto
valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso.
Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va
respinto.
2.12
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente
che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio
2021.
è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale
o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di
procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto
cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi
siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022).
2.13
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti