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Decisione

31.2022.18

Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Causa decesso del'amministratore unico il debito risarcitorio passa agli eredi dello stesso. Negata la rinuncia dell'eredità per insolvenza notoria (art. 566 cpv. 2 CC). Respinta l'esistenza di un motivo di discolpa per gravi motivi di salute

28 ottobre 2022Italiano34 min

complessivi fr. 7'136 di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.18+19

BS

Lugano

28 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 25 luglio 2022 di

1. RI

1 (inc. 31.2022.18)

2. RI

2 (inc. 31.2022.19)

contro

le decisioni su opposizione del 30 giugno 2022 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

(cancellata da RC il 25

marzo 2022).

chiamati in causa: 1. TERZ 1

2. TERZ 2

3. TERZ 3

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 con sede a __________ è

stata iscritta a Registro di Commercio il 4 febbraio 1969 (data di

pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato).

__________ è stato amministratore

unico, con diritto di firma individuale, dal 18 luglio 2000 (data di

pubblicazione nel FUSC) sino al fallimento della società (3 giugno 2020).

1.2. La società è stata affiliata alla Cassa

CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro.

Sin dal 2012 la società è stata

regolarmente diffidata a pagare i contributi paritetici (cfr. estratto diffide

emesse del 2 agosto 2022 in doc. 5) e precettata (cfr. elenco esecuzioni in

doc. 6).

Con decreto 3 giugno 2020 la

Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento

della società (FUSC 25 giugno 2020), liquidato successivamente in via sommaria

(FUSC 18 agosto 2020).

In data 13 ottobre 2020 la Cassa

ha insinuato nel fallimento della società il proprio credito contributivo di

fr. 7'206,30 corrispondente a contributi partiteci non versati dalla società

per il 2019 ed agli oneri sociali su rivendicazioni salariali del 2015, 2016,

2019 e 2020 (sub doc. 7 inc. 31. 2022.18; salvo diversa indicazione i documenti

citati si riferiscono all’inc. 31.2022.18).

Con scritto 8 giugno 2021 l’Ufficio

dei fallimenti del Distretto di __________ ha informato la Cassa “che non sono

previsti dividendi per i creditori” (sub doc. 7).

La procedura di fallimento che si

è conclusa con il rilascio di un attestato di carenza di beni per fr. 7'206,30 di

data 21 marzo 2022 (sub doc. 7).

1.3. Costatato di avere subito un danno,

con decisioni 31 marzo 2022 e 24 maggio 2022, la Cassa ha chiesto agli eredi di

__________ (deceduto il __________ 2021) – ossia la moglie TERZ 1 ed i figli TERZ

2, TERZ 3, RI 2 e RI 1 – il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 7'136,40

corrispondenti ai contributi non soluti dalla FA 1 per gli anni 2015, 2016,

2019 e 2020, con vincolo di solidarietà tra di loro.

A seguito delle opposizioni

inoltrate da RI 1 e RI 2, con due separate decisioni su opposizione datate 30

giugno 2022 la Cassa ha confermato la pretesa risarcitoria.

1.4. Con tempestivo ricorso del 25

luglio 2022 RI 2 ha contestato la suddetta decisione su opposizione,

chiedendone l’annullamento. Egli sostiene che la situazione d’insolvenza del

padre – a lui nota - fosse tale da giustificare una presunta rinuncia dell’eredità

del padre ai sensi dell’art. 566 cpv. 2 CC, motivo per cui la Cassa non è

legittimata a richiedergli un risarcimento ex art. 52 LAVS. Il ricorrente sostiene

inoltre che le condizioni di salute del genitore erano talmente gravi che ultimamente

non poteva gestire la società, circostanza che esclude una responsabilità del

padre (I).

1.5. RI 1 ha contestato, mediante

ricorso del 25 luglio 2022, la decisione su opposizione 30 giugno 2022. Come

suo fratello, egli sostiene che vi erano le condizioni per ritenere data una presunta

rinuncia dell’eredità del padre e ritiene che quest’ultimo per motivi di salute

era impossibilitato a gestire la società (I inc. 31.2022.19).

1.6. Con due singole risposte di causa

la Cassa ha chiesto la reiezione dei ricorsi. A suo avviso non sono dati i

presupposti di una presunta rinuncia dell’eredità ai sensi dell’art. 566 cpv. 2

CC. Non avendo pertanto i ricorrenti espressamente rinunciato all’eredità, essi

sono chiamati a risarcire il danno ex art. 52 LAVS imputabile a __________. La

Cassa ritiene inoltre che le condizioni di salute dell’ex amministratore unico non

fossero tali da impedirgli la gestione della FA 1.

1.7. Con due separati decreti 23 agosto

2022, il vicepresidente del TCA ha congiunto le procedure di cui all’inc.

31.2022.18 e 31.2022.19 e chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3.

1.8. Con lettera 31 agosto 2022 TERZ 1,

controfirmata dai figli TERZ 2 e TERZ 3, sostanzialmente si è opposta alla

decisione di risarcimento a lei intimata, chiedendo di essere “stralciata da

questa pratica” (VI).

1.9. Chiamata a prendere posizione in

merito alla succitata lettera, il 15 settembre 2022 la Cassa ha informato il Tribunale

che le decisioni di risarcimento emesse il 13 maggio 2022 nei confronti di TERZ

1, TERZ 2 e TERZ 3, ritirate il 17 maggio 2022, sono cresciute in giudicato. La

Cassa ha poi comunicato che “la signora TERZ 1 ha nel frattempo, non solo

richiesto ed ottenuto di risarcire ratealmente il danno, bensì ha già proceduto

al pagamento di due rate di CHF 60.00 cadauna”, motivo per cui “il saldo del

danno inizialmente imputato solidalmente a tutti i cinque eredi per complessivi

fr. CHF 7'136,40 ammonta ora a CHF 7'016,40” (VIII).

1.10. Con

scritto 27 settembre 2022 RI 2 ha fra l’altro fornito al TCA ulteriori delucidazioni

in merito alla (disastrosa) situazione economica di suo padre nota sia a lui

che a suo fratello, motivo per cui in buona fede non hanno ritenuto necessario

rinunciare espressamente alla successione (IX).

1.11. Infine, con scritto 25 ottobre 2022 TERZ

1 ha preso posizione sulla succitata lettera del 27 settembre 2022 di RI 2

(XIII).

considerato in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_

238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016

consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore

di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa

viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro,

come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona

giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente

(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52

cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nel

caso in esame, a seguito del fallimento della FALL 1 (3 giugno 2020), quale ex

amministratore della stessa ___________ rispondeva in via sussidiaria dei

contributi non soluti dalla società. Essendo deceduto il 30 maggio 2021, con decisioni di risarcimento 13 marzo

2022 e 24 maggio 2022 la Cassa ha chiesto, in via solidale, ai sui eredi, tra

cui i ricorrenti, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno da lei subito.

A tal proposito va fatto presente

che, secondo giurisprudenza, qualora un organo di una persona giuridica deceda,

il debito derivato dall’art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile a

condizione che essi – come meglio precisato in seguito (cfr. consid. 2.7) – non

abbiamo rinunciato alla successione (DTF 119 V 165; STF 9C_679/2009 del 3

maggio 2010, pubblicata in SVR 2020 AHV nr. 13; STCA 31.2016.5 del 23 febbraio

2017 consid. 2.7; cfr. anche Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.

52 AHVG, 2008, §4 nr. 283, pag. 69).

2.2. Secondo

l’art. 52 cpv. 3 LAVS nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2020, il diritto

al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle

obbligazioni sugli atti illeciti, quindi in tre anni dal momento della

conoscenza del danno ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto

dannoso è stato commesso o è cessato.

La suddetta disposizione di legge

si applica alla fattispecie in esame, la conoscenza del danno da parte della

Cassa – e quindi la decorrenza del termine di prescrizione – essendo da far

risalire al momento in cui l’UF di __________, dopo che è stato decretato il

fallimento della società il 3 giugno 2020, le

ha comunicato l’8 giugno 2021 che il credito contributivo insinuato non sarebbe

stato verosimilmente tacitato visto che allo stadio della procedura non era

previsto alcun dividendo (sub doc. 7; sulla conoscenza del danno al momento del

deposito della graduatoria o in momento precedente cfr. DTF 126 V 443, 118 V

196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504).

Pertanto, avendo intimato le

decisioni di risarcimento il 24 maggio 2022, la Cassa ha rispettato il termine

triennale ex art. 52 consid. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non

è prescritto.

2.3. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora

al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987

pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

Fatti

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.6. Ritornando al caso concreto, i

ricorrenti a ragione non contestano che la Cassa abbia subito un danno a

seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società,

tantomeno l’ammontare dello stesso.

Infatti,

dagli atti risulta che il danno fatto valere dalla Cassa corrisponde a

complessivi fr. 7'136 di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società.

In particolare si tratta del saldo dei contributi 2019 pari a fr. 5'257,10 come

risulta dallo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo di

quell’anno (doc. 4) e di fr. 1'879,20 di contributi determinati su salari

rivendicati nel 2015, 2016, 2019 e 2020 (cfr. rivendicazioni salariali sub doc.

7).

Avendo

nel frattempo TERZ 1 – che ha ottenuto dalla Cassa l’autorizzazione a risarcire

ratealmente il danno –versato due rate di fr. 60, il danno ammonta ora fr. 7'016,40

(cfr. consid. 1.8).

2.7. I ricorrenti contestano invece la

richiesta di risarcimento ex art. 52 LAVS nei loro confronti, sostenendo che la

situazione d’insolvenza del padre – a loro nota – fosse tale da giustificare

una presunta rinuncia all’eredità ai sensi dell’art. 566 cpv. 2 CC.

Pacifico è che gli eredi non

hanno formalmente rinunciato all’eredità, come risulta dall’accertamento fatto

dalla Cassa presso la Pretura di __________ (doc. A).

Come detto al consid. 2.1, in

caso di decesso dell’organo della società datrice di lavoro, chiamato a

rispondere in via sussidiaria del mancato pagamento dei contributi, il danno derivato

dall’art. 52 LAVS passa agli eredi, a meno che gli stessi non abbiano rinunciato

alla successione.

2.7.1. In merito

alla rinuncia della successione, l’art. 566 CC prevede:

"

1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare

alla successione loro devoluta.

Considerandi

2.

La

rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione

fosse notoria o risultasse da atti officiali.”

L’art.

567.

CC prevede:

"

1.

Il termine per rinunciare è di tre mesi.

2.

Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in

cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver

conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal

momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che

li riguarda."

Autorità competente per la registrazione della rinuncia è,

nel Cantone Ticino, il Pretore nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto

(art. 86a lett. d LAC in relazione con l'art. 538 cpv. 1 CC).

L'art. 570

CC riguarda la forma della rinuncia:

"

1.

La rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto,

all’autorità competente.

2.

Dev’essere

senza condizioni né riserve.

3.

L’autorità

tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia."

La decadenza dal diritto di rinunciare è prevista dall'art. 571 CC:

"

1.

Se l’erede non rinuncia entro il termine fissato, egli

acquista incondizionatamente l’eredità.

2.

L’erede

che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della

successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice

amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato

oggetti appartenenti all’eredità, non può più rinunciare alla stessa."

Infine l'art.

579.

CC tratta della responsabilità in caso di rinuncia:

"

1.

Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla

eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal

defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero

soggetti a collazione nella divisione ereditaria.

2.

Sono

esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di

istruzione ed educazione.

3.

Gli

eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell’attuale loro

arricchimento."

Per quel che concerne i requisisti di

una presunzione di rinuncia di eredità, come esposto nella STCA 36.2008.116 del

17.

dicembre 2008 (citazioni dottrinali aggiornate), vale quanto segue:

" la prima condizione per avere una presunzione di rinuncia di eredità

concerne la circostanza che, al momento della sua morte, il defunto doveva

essere insolvente, ossia avere più debiti che attivi; una difficoltà temporanea

di liquidità non è sufficiente (Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6a ed, Basilea 2019, n. 6 ad

art. 566; pag. 936; Steinauer, op. cit., n. 981a pag. 517),

importante, in secondo luogo, è che l'insolvenza esista al momento della morte;

un'insolvenza successiva (per esempio

perché solo dopo la morte è stato scoperto un danno) non è sufficiente, come

pure non è sufficiente la semplice constatazione di un'insolvenza sulla base dell'inventario

pubblico (Abt/Weibel, Ebrecht, Basilea 2019, n. 13 ad art. 566, pag. 1230; Schwander, op.

cit., n. 6 ad art. 566),

la terza condizione si riferisce al fatto che l'insolvenza al momento del decesso deve essere

constatata da atti ufficiali o comunque essere notoria,

la constatazione ufficiale risulta in

generale dall'esistenza di atti di

carenza beni o dall'apertura di un

fallimento o di una procedura concordataria (Abt/Weibel, op. cit., n. 12 ad art. 566, pag. 1230;

Steinauer, op. cit., n. 981b pag. 571; Guinand/Sttetler/Leuba, Droti des

successione, Basilea 2005, n. 462 pag. Guinand/Stettler/

Leuba, op. cit., n. 462 pag. 225), ad ogni modo fintanto

che sono ancora rivelatori della situazione patrimoniale del de cujus al

momento della sua morte (Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566),

per essere notoria, l'insolvenza deve essere conosciuta dai terzi

appartenenti alla stessa cerchia del de cujus; semplici pettegolezzi non

sono sufficienti. Questa notorietà risulta, per esempio, dal fatto che il

defunto insolvente dipendeva dall'assistenza

pubblica, viveva come un barbone, era oggetto di numerose procedure esecutive,

o ancora la sua situazione d'insolvenza

era stata pubblicata sui giornali (Steinauer, op. cit., n. 981b pag. 571, Schwander, op.

cit., n. 7 ad art. 566; Abt/Weibel, op. cit., n. 12 ad art. 566, pag. 936). Occorre però ancora, in

mancanza di una constatazione ufficiale, che la notorietà dell'insolvenza sia conosciuta dagli eredi (Steinauer, op.

cit., n. 981b pag. 571 con riferimento a DTF 88 II 299 pag. 310; Guinand/ Stettler/Leuba,

op. cit., n. 462 pag. 225; d'opinione

contraria Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566, poiché, a suo avviso, l'art. 566 cpv. 2 CC non deve solo proteggere gli

eredi che sapevano effettivamente dell'insolvenza; la notorietà è un concetto oggettivo, che include una

capacità di conoscenza nel campo privato e professionale del de cujus),

quarto elemento, occorre che, nel termine di

rinuncia, gli eredi non abbiano né accettato formalmente la successione, né

avuto un comportamento che porta alla decadenza del diritto di rinunciare in

virtù dell'art. 571 cpv. 2 CC (Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566; Steinauer, op. cit., n.

981c pag. 518),

se queste condizioni sono adempiute, l'erede provvisorio perde di diritto la sua qualità

d'erede alla scadenza del termine per

rinunciare. L'art. 566 cpv. 2 non è

dunque un'eccezione al principio dell'immissione in possesso derivante dall'acquisto dell'eredità (art. 560 CC), ma un caso particolare di perdita di qualità d'erede senza dichiarazione corrispondente (Schwander, op.

cit., n. 8 ad art. 566; Steinauer, op. cit., n. 981d pag. 473),

la presunzione di rinuncia equipara il silenzio

degli eredi alla dichiarazione di rinuncia (Abt/Weibel, op. cit., n. 14 ad art. 566, pag. 1230),

in cui la disputa dottrinale a sapere se si tratta di una finzione, di una

presunzione inficiabile o non inficiabile non ha alcuna rilevanza, poiché v'è comunque unanimità degli autori sulle

conseguenze giuridiche,

per una successione insolvente non occorre la

rinuncia, ma l'accettazione mediante

un'esplicita dichiarazione. Infatti,

se nel caso di una successione insolvente l'erede non dichiara d'accettarla

entro il termine previsto per fare la dichiarazione di rinuncia (art. 567 CC),

allora si presume che non l'abbia

accettata; a meno che egli non abbia già fatto decadere la presunzione legale

della rinuncia con l'ingerenza

prevista dall'art. 571 cpv. 2 CC (Schwander, op.

cit., n. 8 ad art. 566),

la presunzione di rinuncia viene inficiata con la

dichiarazione d'accettazione degli

eredi, che comunque non deve necessariamente avvenire entro il termine di tre

mesi previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC

(Abt/Weibel,

op. cit., n. 14 ad art. 566, pag. 937; d'opinione contraria Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566), con la richiesta d'inventario pubblico o con la liquidazione d'ufficio così come con l'ingerenza

dell'art. 571 cpv. 2 CC (Abt/Weibel, op. cit., n.

14.

ad art. 566, pag. 1231),

il rovesciamento della presunzione di rinuncia

presuppone una accettazione espressa della successione fatta sotto forma di una

dichiarazione indirizzata all'autorità

competente (Guinand/

Stettler/Leuba, op. cit., n. 465 pag. 225; alla nota 836

gli autori precisano che se si ammette come Piotet che l'atto detto d'ingerenza (art.

571.

cpv. 2 CC) può comportare solo la decadenza del diritto di rinunciare,

occorre escludere la tesi secondo la quale la presunzione di rinuncia potrebbe

essere rovesciata con un'accettazione

tacita della successione).”

2.7.2

Nella fattispecie concreta, a motivo

della notoria insolvenza di __________, i ricorrenti rilevano:

- che

da gennaio 2020 il loro padre non percepiva più uno stipendio, ma soltanto la

rendita AVS;

- che

il reddito imponibile 2020 era negativo nonostante la di lui moglie avesse introito

da attività lucrativa (cfr. dichiarazione d’imposta 2020 in doc. A/11 inc.

31.2021.19);

- che

il loro padre aveva ricevuto un conteggio relativo alla quota di partecipazione

alle spese mediche del 2020 per quasi 6'000 franchi (cfr. lista prestazioni mediche

cassa malati del 2020 in doc. A/12 inc. 31.2021.19) che egli non riusciva a

pagare come anche altre spese, tra cui quella relativa gli occhiali (cfr.

fattura 10 dicembre 2019 in doc. A/13 inc. 31.2021.19);

- che

il padre era anche debitore solidale del mutuo ipotecario di circa CHF 800'000 gravante

l’abitazione familiare di proprietà della seconda moglie (cfr. contratto di crediti

ipotecario 4 gennaio 2010 in doc. A/14 e estratto RF della particella in doc.

A/15 inc. 31.2022.19);

- che

prima del fallimento della società diverse persone avevano chiesto il rimborso

di prestiti fatti dal loro padre e che dall’elenco dei crediti insinuati nel

fallimento della società risultavano pretese della Cassa e di altri creditori (elenco

crediti in doc. A/16 inc. 31.2021.1).

Quale

ulteriore motivo dello stato d’indigenza, i ricorrenti hanno fatto presente che

il padre in data 11 aprile 2020 aveva chiesto all’Ufficio del medico cantonale la

copertura di fr. 3'194,90 che doveva alla cassa malati a seguito di un

intervento operatorio fuori cantone (doc. A/17 inc. 31.2022.19).

Infine,

nella lettera 27 settembre 2022 RI 2 sostiene in particolare che suo padre

aveva chiesto un prestito ai propri genitori, a sua sorella e ad altre persone

per sanare i debiti della società. Sostiene altresì di avere aiutato il padre economicamente

per la sua attività economica e per il suo sostentamento. Rileva inoltre che nei

confronti di suo nonno il genitore aveva un debito di fr. 29'500 tuttora

rimasto aperto (XI).

In

conclusione, i ricorrenti ritengono che, al momento del decesso del padre, con

debiti personali per quasi un milione di franchi ed attivi per poco meno di 20

mila franchi (cfr. estratti conto __________ e conto __________ in doc. A/18

inc. 31.2022.19), era data una situazione di notoria insolvenza tant’è che in

buona fede essi non hanno ritenuto necessario rinunciare, entro i termini di

legge, all’eredità del padre.

Esaminati

gli atti, questo Tribunale non può concludere che vi sono gli estremi per

ritenere notoria la situazione d’insolvenza di __________. Questo per i motivi

che seguono.

Non

si misconosce la difficoltà del defunto nel far fronte sia al pagamento di fr.

6'000 legati alla sua degenza in ospedale ed oggetto della succitata richiesta

al medico cantonale (doc. A/17 inc. 31.2022.19), sia ad altre spese come quelle

relative agli occhiali (doc. A/13 inc. 31.2022.19) e alla quota di

partecipazione ai costi (doc. A/12 inc. 31.2022.19). Tuttavia, dall’estratto

bancario risultano al 1° gennaio 2021 fr. 16'164,70 (sub. doc. A/18 inc.

31.2022.19).

Inoltre,

come correttamente evidenziato dalla Cassa nelle risposte di causa, il debito ipotecario

è stato in parte ammortizzato: dagli iniziali di fr. 856'000 (stato 4 gennaio

2010) è passato a fr. 764'000 (stato 31 dicembre 2020: sub doc. a/18 inc.

31.2022.19). Va fatto presente che il defunto era debitore solidale con

la (seconda) moglie (cfr. il relativo contratto di credito base ipoteca del 4

gennaio 2010 in doc. A/16inc. 31.2022.19) e che l’ammontare della sostanza

immobiliare di fr. 386’000 corrisponde al valore di stima e non a quello

commerciale (cfr. dichiarazione fiscale 2020 in doc. A/11 inc. 31.2022.19). Nel

corso del 2020 l’ex amministratore ha versato fr. 9'200 d’interessi passivi ipotecari

(cfr. estratto banca __________ di cui al doc. A/18 inc. 31.2022.19).

Quanto

ai diversi crediti della FA 1 – tra cui quello della Cassa – insinuati nel

fallimento della stessa, ciò non costituisce prova sull’insolvibilità dell’ex

amministratore, trattandosi di debiti della società e non suoi personali.

Dei

debiti contratti dal defunto nei confronti dei familiari e di altre persone a

cui fa riferimento RI 2 nella lettera 27 settembre 2022 (cfr. consid. 1.10), agli

atti non vi è alcun riscontro. Inoltre, nello scritto 25 ottobre 2022 TERZ 1

sostiene che sia stato suo marito a prestare soldi al figlio (cfr. consid. 1.11).

Va infine

rilevato che nei confronti di __________ non sono stati emessi precetti

esecutivi e tantomeno rilasciati attestati di carenza di beni (cfr. doc. 7 inc.

31.2022.19).

In

queste circostanze, non potendo ritenere data una nota insolvenza del defunto

ai sensi dell’art. 566 cpv. 2 CC e non avendo espressamente i ricorrenti rinunciato

all’eredità del loro padre, essi l’hanno acquisita ai sensi dell’art. 571 cpv.

1.

CC.

Di

conseguenza la Cassa ha legittimamente avviato nei loro confronti una procedura

di risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.8

I ricorrenti sostengono che una

responsabilità ex art. 52 LAVS nei confroni del loro padre sia escludere per

motivi di salute.

2.8.1

Secondo la giurisprudenza, in

generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere

quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni

verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo

né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21

novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con

diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un

amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in

cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare

un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue

dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid.

2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid.

2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e

31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con

riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al

datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia

anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016),

quindi, nel presente caso, all’ex organo chiamato (sussidiariamente) a

risarcire il danno.

2.8.2

Ritornando

al caso concreto, dall’esame della documentazione medica prodotta relativa a __________

si desume (riassuntivamente) in particolare quanto segue:

-

rapporto 17 agosto 2019 Ospedale __________ di __________, __________: degenza

dal 14 per crisi epilettiche, alla dimissione senza deficit neurologici,

definizione di una terapia farmacologica (cfr. doc. A3 inc. 31.2022.19);

-

rapporto 19 settembre 2019 del __________ di __________: pregresso

infarto miocardico acuto nel 1997, nel 2004 triplice bypass aortocoronarico,

ictus cerebrale nel 2006, impianto pacemaker nel 2012, sindrome coronarica

acuta nel settembre 2015, aneurisma nel 2016, intervento chirurgico il 17

settembre 2019. Esito della visita di controllo: la cicatrice alla parte temporale

sinistra calma, nessun segno di scompenso cardiaco (doc. A6 inc. 31.2022.19);

-

rapporto 20 settembre 2019 del __________ a seguito di una degenza dal 9

al 19 settembre 2019: nessun deficit neurologico se non la nota anisocoria

(doc. A7 inc. 31.2022.19);

-

rapporto 16 ottobre 2019 dell’Istituto __________: glioma maligno temporo-insulare

sinistro WHO III con terapia radio-chemioterapica. Al controllo paziente in

buona condizioni generali (doc. A9 inc. 31.2022.19);

-

scritto 26 settembre 2019 della Clinica __________ di __________ in cui

viene fissato un appuntamento per il 21 ottobre 2019 (doc. A10 inc.

31.2022.19).

Nei ricorsi è stato

poi menzionato un intervento neurochirurgico eseguito nel mese di novembre 2019

presso l’Ospedale __________ di __________. Nonostante la buona riuscita dell’operazione,

gli insorgenti hanno sostenuto che le condizioni cerebrali del padre e

soprattutto la lunga convalescenza non hanno consentito di continuare a “dirigere

l’attività dei collaboratori in seno alla FA 1”.

Visto quanto sopra,

senza misconoscere le succitate problematiche di salute, questo TCA può

concludere che ciononostante __________ non fosse stato impedito di gestire la FA

1, società di piccole dimensioni. Va al riguardo fatto presente che per gli

anni 2019 e 2020 vi sono rivendicazioni salariali di rispettivamente 3 e 4

collaboratori (cfr. le relative distinte salariali sub doc. 6), elementi che permettono

di ritenere che l’attività è continuata. Del resto non risulta che dopo la

convalescenza dall’ultimo intervento chirurgico sia stata attestata un’inabilità

lavorativa.

Determinante

è comunque che dagli atti non si è evince una situazione di salute talmente

grave da poter concludere che __________ fosse impedito di trovare un suo sostituto

e, se ciò non fosse stato possibile, di rassegnare le dimissioni, così come

richiesto dalla succitata giurisprudenza.

2.9

In

conclusione, visto quanto sopra, essendo __________ venuto meno agli obblighi quale

amministratore unico per quel che concerne il pagamento dei contributi

paritetici (cfr. consid. 2.5) e non sussistendo validi motivi di esclusione di

una sua responsabilità (cfr. consid. 2.7) e tantomeno una rinuncia di eredità

da parte dei suoi eredi, la Cassa ha rettamente chiesto ai qui ricorrenti il

danno ex art. 52 LAVS ammontante ora (valuta 15 settembre 2022), dopo il

versamento di TERZ 1, a fr. 7'016,40 (cfr. consid. 1.9).

In

tal senso le decisioni contestate vanno modificate ed i ricorsi accolti. Ciò

non significa tuttavia che i ricorrenti risultino parzialmente vittoriosi.

Infatti, le loro censure sono state respinte.

Infine, per quel che concerne le

“opposizioni” 31 agosto 2022 (cfr. consid. 1.7) di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3,

ancorché nelle risposte di causa la Cassa abbia rettamente fatto presente che sono

tardive, spetta tuttavia alla stessa determinarsi in merito, mediante separate

decisioni su opposizione, ritenuto che, come visto, nei loro confronti sono state

intimate delle decisioni di risarcimento (cfr. consid. 1.9).

2.10

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara

ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta".

L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale

(federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.11

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono parzialmente accolti

ai sensi del consid. 2.9.

§ Le decisioni su opposizione del 30 giugno 2022 sono modificate nel senso che l’ammontare

del danno è aggiornato a fr. 7'016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti