31.2022.2
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di due ex amministratori. Conferma della tardività dell'opposizione di un ex amministratore. Conferma della responsabilità dell'altro ex amministratore non avendo riscontrando alcun valido motivo di discolpa rispettivamente di giustificazione
28 aprile 2022Italiano36 min
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.2+7
BS
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 2 gennaio 2022 e del 31 gennaio
2022
1. RI
1 (inc. 31.2022.2)
2. RI
2 (inc. 31.2022.7)
contro
le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2021 emanate
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in
fatto
1.1. La
ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il
28 novembre 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI
2 è stato socio gerente dal 1° dicembre 2017 all’8 giugno 2018 e presidente
della gerenza dall’8 giugno 2018 al 16 agosto 2019, con diritto di firma
individuale (date di pubblicazione nel FUSC), dimissionario il 18 luglio 2019
(sub. doc. 8).
RI
1 ha ricoperto la carica di gerente dal 14 giugno 2018 al 14 agosto 2020 e di socio
gerente dal 14 agosto 2020, con diritto di firma individuale (date di
pubblicazione nel FUSC), fino al fallimento della società decretato il 20
agosto 2021.
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Non avendo la società
versato integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2018 la Cassa ha
dovuto diffidarla e da novembre 2018 precettarla (cfr. specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo in doc. 8 e 9; se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa relativa all’inc. 31.2022.7). Le
esecuzioni sono sfociate nel rilascio in diversi attestati di carenza di beni,
il primo in data 30 gennaio 2020 (sub doc. 10).
Con decreti del 20 agosto
2020 e del 23 marzo 2021 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF.
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione 15 settembre 2021 –
notificata successivamente con un secondo invio raccomandato del 4 ottobre 2021
non essendo stata la prima decisione ritirata (doc. A3) ed infine tramite ulteriore
invio dello scritto del 25 ottobre 2021 notificato tramite la polizia il 27
ottobre 2021 (doc A4) – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 65'957,55 per i contributi paritetici non versati dalla
società dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale
con RI 1. A seguito dell’inoltro della tempestiva opposizione datata 15
novembre 2021, con decisione su opposizione del 10 dicembre 2021 la
Cassa ha confermato la pretesa risarcitoria nei confronti dell’ex gerente e
presidente della gerenza della società.
Con
un’altra decisione del 15 settembre 2021 la Cassa ha chiesto a RI
1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91'005,85 per gli oneri sociali
2018 – 2020 (quest’ultimo sino all’acconto di luglio) rimasti insoluti, in via
solidale con RI 2 limitatamente a fr. 65'957,55. Con decisione su opposizione
10 dicembre 2021 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione datata 15
novembre 2021 inoltrata dal succitato ex gerente.
1.4. Contro la decisione su
opposizione 10 dicembre 2021 RI 1 ha interposto al TCA tempestivo ricorso del 2
gennaio 2022. In sostanza, con riferimento ai suoi problemi di salute, ritiene
giustificato il ritardo dell’opposizione e postula l’annullamento della
decisione contestata (inc. 31.2022.2).
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando le
argomentazioni esposte nella decisione impugnata.
1.6. Con lettera datata 31 gennaio
2022 RI 2 ha contestato la decisione su opposizione del 10 dicembre 2021.
Avendo inviato tale scritto direttamente alla Cassa, quest’ultima l’ha trasmesso
per competenza decisionale al TCA che l’ha di conseguenza considerato quale ricorso.
A sua discolpa l’ex gerente ha fra l’altro sostenuto che RI 1 si è assunto la
responsabilità del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società
(inc. 31.2022.7).
1.7 Con la risposta di causa del
15 febbraio 2022 la Cassa, rinviando ai motivi esposti nella decisione su
opposizione impugnata, ribadisce la responsabilità del ricorrente. Ribadisce
altresì che l’accordo concluso con RI 1, riguardo all’assunzione della responsabilità
degli oneri sociali scoperti, è irrilevante.
1.8. L’8 marzo 2022 il
vicepresidente del TCA ha congiunto le cause.
considerato
in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5
del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta
l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Nel
caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di
attestati carenza di beni, prima, e dell’apertura del fallimento della società
con sospensione della procedura, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria e solidale) a RI 2 e RI 1, quali organi formali (soci gerenti con
diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il
danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, dei contributi
sociali rimasti insoluti.
2.2. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.3. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità
e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.
52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der
Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di
regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi
configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
Fatti
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare
un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Ricorso
2 gennaio 2022 di RI 1 (inc. 31.2022.2)
2.4. Occorre stabilire se RI 1 si
è tempestivamente opposto, mediante scritto del 15 novembre 2021, alla
decisione di risarcimento del 15 settembre 2021.
Ai sensi dell'art. 52 cpv.
1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Per
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39
cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del
destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla
Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7
giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine
(art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva
attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017
consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94
consid. 4b/aa).
Ritornando al caso in
esame, dagli atti risulta che nei confronti del ricorrente il 15 settembre 2021
la Cassa ha emesso ed inviato per raccomandata la decisione di risarcimento
(doc. A1). Il 17 settembre 2021 l’invio è stato recapitato e notificato (doc.
A2). Di conseguenza il termine di 30 giorni è iniziato il giorno successivo
della notifica ed è scaduto lunedì 18 ottobre 2021.
In queste circostanze,
l’opposizione del 15 novembre 2021, pervenuta il giorno seguente alla Cassa
(doc. 2 inc. 31.2022.2) risulta essere manifestamente tardiva.
2.5. Nell’opposizione il
ricorrente ha tuttavia sostenuto che “… lo scrivente RI 1 non ha provveduto
a rispondere alla Vs. comunicazione del 15 settembre 2021 nei termini perché
era ricoverato in ospedale a seguito interventi chirurgici post-Covid, è stato
dimesso recentemente e attualmente è in convalescenza” (doc. 2 inc. 31.2022.2).
Occorre quindi esaminare
se vi sono i presupposti per una restituzione del termine per inoltrare opposizione.
A tal proposito va
ricordato che secondo l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante
è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo
stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi
entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr.
pure art. 14 Lptca).
Nell’evenienza concreta,
visto quanto scritto da RI 1 nell’opposizione, con lettera 17 novembre 2021 la
Cassa gli ha chiesto alcune precisazioni in merito alla notifica della
decisione di risarcimento ed al suo stato di salute (doc. 4 inc. 31.2022.2).
In risposta, con scritto
datato 22 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato di essere stato degente in
ospedale dal 7 settembre 2021 al 7 novembre 2021 per un intervento di protesi
totale all’anca destra e susseguente riabilitazione. Rileva inoltre che nel
dicembre 2020 è stato ricoverato per Covid in unità intensiva con successive
sindromi post-Covid, quali affaticamento psico-fisico e seri problemi di
deambulazione, precisando poi di essere tutt’ora in cura fisioterapica. Il
ricorrente ha inoltre informato di aver incaricato suo figlio di ritirare
durante la sua degenza ospedaliera del 2021 la corrispondenza, tra cui la
lettera raccomandata contenente la decisione di risarcimento che, per via delle
restrizioni anti-Covid, gli è stata consegnata a mano solamente dopo le
dimissioni, ai primi di novembre 2021 (doc. 5 inc. 31.2022.2).
Va qui ricordato che la
giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, prevede
che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo
l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì
anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre
2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265
consid. 1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione
dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato
oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in
una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in
modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; cfr. anche STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017.
Nel caso concreto è
risultato che in previsione dell’intervento all’anca destra del settembre 2021
il ricorrente aveva incaricato suo figlio di ritirare la corrispondenza,
incluso l’invio raccomandato del 15 settembre 2021 contenente la decisione di
risarcimento. Certo, in periodo di pandemia il ricorrente, come tutte le
persone degenti, non poteva ricevere visite e solo dopo le sue dimissioni suo
figlio ha potuto recapitargli la raccomandata. Tuttavia, nella decisione
contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato che “… il motivo del
ricovero, di natura prettamente fisica, non gli impediva certo di tenere i
contatti con i sui familiari – benché non di persona – e ricevere informazioni
già solo telefonicamente e impartire ulteriori istruzioni al riguardo,
rispettivamente non comportava una duratura e integrale incapacità di
discernimento”.
Questo Tribunale è
consapevole che quando la decisione di risarcimento è stata ritirata dal figlio
del ricorrente (17 settembre 2021) erano trascorsi solo una decina di giorni
dall’intervento all’anca destra (7 settembre 2021) per cui a quel momento l’insorgente
non era nel pieno delle sue forze per dare delle istruzioni. Non si misconosce nemmeno
lo stato psico-fisico somatico descritto nel ricorso, come le difficoltà di concentrazione
in merito ad eventi esterni. Tuttavia, secondo questa Corte – ricordato che
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi – ritiene che la situazione del ricorrente non era talmente grave
da impedirgli, entro il 30 giorni dal ritiro della raccomandata, di dare
disposizioni se non in presenza, ma almeno tramite telefono o altri mezzi di
comunicazione, a suo figlio o a terze persone ai fini di una stesura di
un’opposizione alla decisione di risarcimento. D’altronde l’insorgente non ha
prodotto documentazione medica attestante un suo grave stato di salute tale da
compromettere la sua capacità d’intendere e di volere. Egli ha infatti
unicamente prodotto, in sede amministrativa, la convocazione all’intervento del
7 settembre 2021 ed il progetto ribilitativo (doc. 5 inc. 31.2022.2).
Visto quanto sopra, non sussistendo
un motivo di restituzione dei termini, l’opposizione alla decisione di
risarcimento 15 settembre 2021 è da ritenere tardiva e quindi irricevibile.
Pertanto, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Ricorso 31
gennaio 2022 di RI 2
(inc.
31.2022.7).
2.6 Con la decisione contestata,
la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente – gerente (dal 1.12.2017
al 8.06.2018) e poi presidente della gerenza (dal 8.06.2018) sino alle
dimissioni (18.07.2019) – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 65'957,55 per
contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni
2018 e (giugno) 2019, in via solidale con RI 1.
Al riguardo, va ricordato
che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF
H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3
inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione
(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Ritornando al caso in
esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, allegando dapprima
alla decisione contestata i conteggi dei saldi contributivi relativi agli anni
2018.
e 2019. Essa ha anche allestito uno specchietto relativo all’evoluzione
del debito contributi degli anni 2018 – 2019 (doc. 8 e 9). Del resto, il
ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.
2.7
L’insorgente ribadisce come RI
1.
con scritto 15 novembre 2021 alla Cassa (doc. A5 = doc. 2 inc. 31.2022.2) si
sia assunto tutte le responsabilità economiche e giuridiche relative al mancato
pagamento degli oneri sociali da parte della società. Questa assunzione di
responsabilità non libera il ricorrente dai sui obblighi e doveri quale gerente
(cfr. al riguardo consid. 2.9), tantomeno costituisce un motivo liberatorio.
Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi
tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato
pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione
interna, eventualmente di regresso,
tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008
consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).
2.8
Occorre pertanto esaminare la
responsabilità dell’insorgente.
Va anzitutto ricordato che
egli, accettando il mandato di gerente rispettivamente presidente della gerenza
di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente alla
giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel
caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003.
e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993.
nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Pertanto, nella
fattispecie concreta, anche volendo ipotizzare che la società fosse di fatto gestita
da RI 1, il ricorrente, quale gerente rispettivamente presidente della gerenza,
aveva comunque gli obblighi di diligenza e di vigilanza di cui sopra. Non
poteva accontentarsi di svolgere un
ruolo passivo. Al riguardo, è bene ricordare che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Inoltre, in relazione alla
gestione della società da parte di terze persone, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale,
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare
una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso
dai presunti responsabili (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006 consid. 2.2,
H 238/98 13 novembre 2000 consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante
è che valutare se le circostanze addotte dall’insorgente costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave.
2.9
Nel provvedimento impugnato
la Cassa ha rettamente spiegato che, con riferimento all’opposizione 15
novembre 2021 del ricorrente, il mancato versamento degli oneri sociali per
motivi di grave illiquidità dovuta ai mancati pagamenti di fatture da parte di
debitori della società non permette di liberalo da una sua responsabilità (cfr.
consid. 7).
In primo luogo la
convenuta ha giustamente ricordato che per
costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,
consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento.
Inoltre,
nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile
e fondi la sua esistenza su equilibri
delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più
se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se
necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002).
Infine,
non è rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti
al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente
sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel
pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad
immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679
pag. 160 con riferimenti).
Nel
caso concreto, come visto, di per sé l’illiquidità dovuta alla mancata
riscossione delle fatture dei debitori societari non permette al datore di
lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una
responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato
quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente
liquidati.
Va poi evidenziato che in
sede di ricorso l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile
l’esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono
dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro
a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121
V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo giurisprudenza, trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate
(STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7
maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo
della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a
conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF
H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella
causa M.).
Ritornando
al caso in esame, come detto, non sono stati invocati motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata
giurisprudenza.
In
particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si
trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che
l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da
prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr.
DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03
del 4 novembre 2004).
Non
va in effetti dimenticato che la società, per quanto concerne il periodo in
esame, dopo diffide dal mese di maggio 2018 e l’avvio di procedure esecutive
dal mese di novembre 2018, ha unicamente liquidato gli acconti trimestrali del
2018.
Per il 2019 è stato versato solo l’acconto di gennaio (doc. 9).
In
queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società
erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo
periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve
essere riconosciuta.
2.10
Va poi rilevato che la Cassa
ha potuto constatare anche una violazione grave dell'obbligo di comunicare
l’adeguamento degli acconti previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.
Agisce in modo non
conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore
di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e
avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi
senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che
sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il
rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza
della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei
salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5
ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione
dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato
un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio
con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
In merito, nella pronunzia
contestata (consid. 7) è stato evidenziato:
" .. la
Cassa ha fatturato gli acconti per il 2018 sulla base di una somma trimestrale
dei salari di CHF 1'855.50, rispettivamente CHF 7'422.00 annui. Per contro
l’ammontare effettivo dei salari per l’anno 2018 è risultato essere di CHF
284'508. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2018 è
risultato essere del 3'733,31% più lato rispetto alla somma utilizzata per il
calcolo degli acconti.
Per il 2019 è stato emesso un primo acconto trimestrale sulla base
di CHF 1'855.50 e successivamente acconti mensili in considerazione di una
somma salariale di CHF 23'709.00. Per tale anno lo scarto tra la base di
calcolo degli acconti fatturati (su complessivi CHF 215'236.50) e la somma dei
salari effettivi (CHF 293'906.10) è risultato essere del 36.55%.”
La Cassa ha quindi rilevato che “… il fatto di aver
continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in
particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento
di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di
diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio
imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale
identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27
novembre 2018).”
A
queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire.
Infine, oltre alla
succitata violazione, sempre nella decisione impugnata la Cassa ha
pertinentemente rilevato che, “… come risulta dai conteggi allegati alla
decisione risarcitoria, per gli anni 2018 e 2019 la società ha riversato alla
Cassa solo parzialmente la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti.
Infatti l’ammontare dei pagamenti effettuati non raggiunge almeno la metà dei
contributi dovuti ai fini AVS/AI/IPG/AD. Ciò che prefigura una violazione delle
prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS”. Violazione di pertinenza
penale che la Cassa avrà senz’altro segnalato alla competente autorità
inquirente.
2.11
In conclusione, visto quanto
sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente e non sussistendo validi
motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri
sociali, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno
derivante dal mancato pagamento di fr. 65'957,55 per i
contributi paritetici dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno),
in via solidale con RI 1.
Ne consegue
che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.12
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA
in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)
non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la
normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi
tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare
spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come
segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),
richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.
29.
cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi
non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa
applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione
delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie in esame
dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che
obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato
come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano
imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati
presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti