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Decisione

31.2022.2

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di due ex amministratori. Conferma della tardività dell'opposizione di un ex amministratore. Conferma della responsabilità dell'altro ex amministratore non avendo riscontrando alcun valido motivo di discolpa rispettivamente di giustificazione

28 aprile 2022Italiano36 min

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.2+7

BS

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 2 gennaio 2022 e del 31 gennaio

2022

1. RI

1 (inc. 31.2022.2)

2. RI

2 (inc. 31.2022.7)

contro

le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2021 emanate

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in

fatto

1.1. La

ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il

28 novembre 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI

2 è stato socio gerente dal 1° dicembre 2017 all’8 giugno 2018 e presidente

della gerenza dall’8 giugno 2018 al 16 agosto 2019, con diritto di firma

individuale (date di pubblicazione nel FUSC), dimissionario il 18 luglio 2019

(sub. doc. 8).

RI

1 ha ricoperto la carica di gerente dal 14 giugno 2018 al 14 agosto 2020 e di socio

gerente dal 14 agosto 2020, con diritto di firma individuale (date di

pubblicazione nel FUSC), fino al fallimento della società decretato il 20

agosto 2021.

1.2. La società è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Non avendo la società

versato integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2018 la Cassa ha

dovuto diffidarla e da novembre 2018 precettarla (cfr. specchietto

dell’evoluzione del debito contributivo in doc. 8 e 9; se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa relativa all’inc. 31.2022.7). Le

esecuzioni sono sfociate nel rilascio in diversi attestati di carenza di beni,

il primo in data 30 gennaio 2020 (sub doc. 10).

Con decreti del 20 agosto

2020 e del 23 marzo 2021 della Pretura del Distretto di __________ sono state

dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la

sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF.

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione 15 settembre 2021 –

notificata successivamente con un secondo invio raccomandato del 4 ottobre 2021

non essendo stata la prima decisione ritirata (doc. A3) ed infine tramite ulteriore

invio dello scritto del 25 ottobre 2021 notificato tramite la polizia il 27

ottobre 2021 (doc A4) – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52

LAVS di fr. 65'957,55 per i contributi paritetici non versati dalla

società dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale

con RI 1. A seguito dell’inoltro della tempestiva opposizione datata 15

novembre 2021, con decisione su opposizione del 10 dicembre 2021 la

Cassa ha confermato la pretesa risarcitoria nei confronti dell’ex gerente e

presidente della gerenza della società.

Con

un’altra decisione del 15 settembre 2021 la Cassa ha chiesto a RI

1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91'005,85 per gli oneri sociali

2018 – 2020 (quest’ultimo sino all’acconto di luglio) rimasti insoluti, in via

solidale con RI 2 limitatamente a fr. 65'957,55. Con decisione su opposizione

10 dicembre 2021 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione datata 15

novembre 2021 inoltrata dal succitato ex gerente.

1.4. Contro la decisione su

opposizione 10 dicembre 2021 RI 1 ha interposto al TCA tempestivo ricorso del 2

gennaio 2022. In sostanza, con riferimento ai suoi problemi di salute, ritiene

giustificato il ritardo dell’opposizione e postula l’annullamento della

decisione contestata (inc. 31.2022.2).

1.5. Con la risposta di causa la

Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando le

argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

1.6. Con lettera datata 31 gennaio

2022 RI 2 ha contestato la decisione su opposizione del 10 dicembre 2021.

Avendo inviato tale scritto direttamente alla Cassa, quest’ultima l’ha trasmesso

per competenza decisionale al TCA che l’ha di conseguenza considerato quale ricorso.

A sua discolpa l’ex gerente ha fra l’altro sostenuto che RI 1 si è assunto la

responsabilità del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società

(inc. 31.2022.7).

1.7 Con la risposta di causa del

15 febbraio 2022 la Cassa, rinviando ai motivi esposti nella decisione su

opposizione impugnata, ribadisce la responsabilità del ricorrente. Ribadisce

altresì che l’accordo concluso con RI 1, riguardo all’assunzione della responsabilità

degli oneri sociali scoperti, è irrilevante.

1.8. L’8 marzo 2022 il

vicepresidente del TCA ha congiunto le cause.

considerato

in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5

del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta

l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Nel

caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di

attestati carenza di beni, prima, e dell’apertura del fallimento della società

con sospensione della procedura, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via

sussidiaria e solidale) a RI 2 e RI 1, quali organi formali (soci gerenti con

diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il

danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, dei contributi

sociali rimasti insoluti.

2.2. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.3. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità

e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di

regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

Fatti

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare

un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Ricorso

2 gennaio 2022 di RI 1 (inc. 31.2022.2)

2.4. Occorre stabilire se RI 1 si

è tempestivamente opposto, mediante scritto del 15 novembre 2021, alla

decisione di risarcimento del 15 settembre 2021.

Ai sensi dell'art. 52 cpv.

1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Per

l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39

cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del

destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla

Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7

giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine

(art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva

attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta

"Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017

consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94

consid. 4b/aa).

Ritornando al caso in

esame, dagli atti risulta che nei confronti del ricorrente il 15 settembre 2021

la Cassa ha emesso ed inviato per raccomandata la decisione di risarcimento

(doc. A1). Il 17 settembre 2021 l’invio è stato recapitato e notificato (doc.

A2). Di conseguenza il termine di 30 giorni è iniziato il giorno successivo

della notifica ed è scaduto lunedì 18 ottobre 2021.

In queste circostanze,

l’opposizione del 15 novembre 2021, pervenuta il giorno seguente alla Cassa

(doc. 2 inc. 31.2022.2) risulta essere manifestamente tardiva.

2.5. Nell’opposizione il

ricorrente ha tuttavia sostenuto che “… lo scrivente RI 1 non ha provveduto

a rispondere alla Vs. comunicazione del 15 settembre 2021 nei termini perché

era ricoverato in ospedale a seguito interventi chirurgici post-Covid, è stato

dimesso recentemente e attualmente è in convalescenza” (doc. 2 inc. 31.2022.2).

Occorre quindi esaminare

se vi sono i presupposti per una restituzione del termine per inoltrare opposizione.

A tal proposito va

ricordato che secondo l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante

è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo

stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi

entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr.

pure art. 14 Lptca).

Nell’evenienza concreta,

visto quanto scritto da RI 1 nell’opposizione, con lettera 17 novembre 2021 la

Cassa gli ha chiesto alcune precisazioni in merito alla notifica della

decisione di risarcimento ed al suo stato di salute (doc. 4 inc. 31.2022.2).

In risposta, con scritto

datato 22 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato di essere stato degente in

ospedale dal 7 settembre 2021 al 7 novembre 2021 per un intervento di protesi

totale all’anca destra e susseguente riabilitazione. Rileva inoltre che nel

dicembre 2020 è stato ricoverato per Covid in unità intensiva con successive

sindromi post-Covid, quali affaticamento psico-fisico e seri problemi di

deambulazione, precisando poi di essere tutt’ora in cura fisioterapica. Il

ricorrente ha inoltre informato di aver incaricato suo figlio di ritirare

durante la sua degenza ospedaliera del 2021 la corrispondenza, tra cui la

lettera raccomandata contenente la decisione di risarcimento che, per via delle

restrizioni anti-Covid, gli è stata consegnata a mano solamente dopo le

dimissioni, ai primi di novembre 2021 (doc. 5 inc. 31.2022.2).

Va qui ricordato che la

giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, prevede

che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo

l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì

anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un

errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre

2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265

consid. 1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione

dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato

oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in

una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in

modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; cfr. anche STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017.

Nel caso concreto è

risultato che in previsione dell’intervento all’anca destra del settembre 2021

il ricorrente aveva incaricato suo figlio di ritirare la corrispondenza,

incluso l’invio raccomandato del 15 settembre 2021 contenente la decisione di

risarcimento. Certo, in periodo di pandemia il ricorrente, come tutte le

persone degenti, non poteva ricevere visite e solo dopo le sue dimissioni suo

figlio ha potuto recapitargli la raccomandata. Tuttavia, nella decisione

contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato che “… il motivo del

ricovero, di natura prettamente fisica, non gli impediva certo di tenere i

contatti con i sui familiari – benché non di persona – e ricevere informazioni

già solo telefonicamente e impartire ulteriori istruzioni al riguardo,

rispettivamente non comportava una duratura e integrale incapacità di

discernimento”.

Questo Tribunale è

consapevole che quando la decisione di risarcimento è stata ritirata dal figlio

del ricorrente (17 settembre 2021) erano trascorsi solo una decina di giorni

dall’intervento all’anca destra (7 settembre 2021) per cui a quel momento l’insorgente

non era nel pieno delle sue forze per dare delle istruzioni. Non si misconosce nemmeno

lo stato psico-fisico somatico descritto nel ricorso, come le difficoltà di concentrazione

in merito ad eventi esterni. Tuttavia, secondo questa Corte – ricordato che

l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi – ritiene che la situazione del ricorrente non era talmente grave

da impedirgli, entro il 30 giorni dal ritiro della raccomandata, di dare

disposizioni se non in presenza, ma almeno tramite telefono o altri mezzi di

comunicazione, a suo figlio o a terze persone ai fini di una stesura di

un’opposizione alla decisione di risarcimento. D’altronde l’insorgente non ha

prodotto documentazione medica attestante un suo grave stato di salute tale da

compromettere la sua capacità d’intendere e di volere. Egli ha infatti

unicamente prodotto, in sede amministrativa, la convocazione all’intervento del

7 settembre 2021 ed il progetto ribilitativo (doc. 5 inc. 31.2022.2).

Visto quanto sopra, non sussistendo

un motivo di restituzione dei termini, l’opposizione alla decisione di

risarcimento 15 settembre 2021 è da ritenere tardiva e quindi irricevibile.

Pertanto, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Ricorso 31

gennaio 2022 di RI 2

(inc.

31.2022.7).

2.6 Con la decisione contestata,

la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente – gerente (dal 1.12.2017

al 8.06.2018) e poi presidente della gerenza (dal 8.06.2018) sino alle

dimissioni (18.07.2019) – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 65'957,55 per

contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni

2018 e (giugno) 2019, in via solidale con RI 1.

Al riguardo, va ricordato

che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF

H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3

inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Ritornando al caso in

esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, allegando dapprima

alla decisione contestata i conteggi dei saldi contributivi relativi agli anni

2018.

e 2019. Essa ha anche allestito uno specchietto relativo all’evoluzione

del debito contributi degli anni 2018 – 2019 (doc. 8 e 9). Del resto, il

ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.

2.7

L’insorgente ribadisce come RI

1.

con scritto 15 novembre 2021 alla Cassa (doc. A5 = doc. 2 inc. 31.2022.2) si

sia assunto tutte le responsabilità economiche e giuridiche relative al mancato

pagamento degli oneri sociali da parte della società. Questa assunzione di

responsabilità non libera il ricorrente dai sui obblighi e doveri quale gerente

(cfr. al riguardo consid. 2.9), tantomeno costituisce un motivo liberatorio.

Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi

tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato

pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel

rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione

interna, eventualmente di regresso,

tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008

consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).

2.8

Occorre pertanto esaminare la

responsabilità dell’insorgente.

Va anzitutto ricordato che

egli, accettando il mandato di gerente rispettivamente presidente della gerenza

di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente alla

giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel

caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003.

e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993.

nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Pertanto, nella

fattispecie concreta, anche volendo ipotizzare che la società fosse di fatto gestita

da RI 1, il ricorrente, quale gerente rispettivamente presidente della gerenza,

aveva comunque gli obblighi di diligenza e di vigilanza di cui sopra. Non

poteva accontentarsi di svolgere un

ruolo passivo. Al riguardo, è bene ricordare che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Inoltre, in relazione alla

gestione della società da parte di terze persone, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale,

l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare

una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso

dai presunti responsabili (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006 consid. 2.2,

H 238/98 13 novembre 2000 consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante

è che valutare se le circostanze addotte dall’insorgente costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

2.9

Nel provvedimento impugnato

la Cassa ha rettamente spiegato che, con riferimento all’opposizione 15

novembre 2021 del ricorrente, il mancato versamento degli oneri sociali per

motivi di grave illiquidità dovuta ai mancati pagamenti di fatture da parte di

debitori della società non permette di liberalo da una sua responsabilità (cfr.

consid. 7).

In primo luogo la

convenuta ha giustamente ricordato che per

costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,

consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Inoltre,

nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile

e fondi la sua esistenza su equilibri

delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più

se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se

necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002).

Infine,

non è rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti

al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente

sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel

pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad

immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679

pag. 160 con riferimenti).

Nel

caso concreto, come visto, di per sé l’illiquidità dovuta alla mancata

riscossione delle fatture dei debitori societari non permette al datore di

lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una

responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato

quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente

liquidati.

Va poi evidenziato che in

sede di ricorso l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile

l’esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono

dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro

a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121

V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Secondo giurisprudenza, trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate

(STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7

maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo

della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a

conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF

H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella

causa M.).

Ritornando

al caso in esame, come detto, non sono stati invocati motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata

giurisprudenza.

In

particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che

l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da

prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr.

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03

del 4 novembre 2004).

Non

va in effetti dimenticato che la società, per quanto concerne il periodo in

esame, dopo diffide dal mese di maggio 2018 e l’avvio di procedure esecutive

dal mese di novembre 2018, ha unicamente liquidato gli acconti trimestrali del

2018.

Per il 2019 è stato versato solo l’acconto di gennaio (doc. 9).

In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

2.10

Va poi rilevato che la Cassa

ha potuto constatare anche una violazione grave dell'obbligo di comunicare

l’adeguamento degli acconti previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Agisce in modo non

conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore

di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e

avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi

senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che

sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il

rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza

della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5

ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione

dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

In merito, nella pronunzia

contestata (consid. 7) è stato evidenziato:

" .. la

Cassa ha fatturato gli acconti per il 2018 sulla base di una somma trimestrale

dei salari di CHF 1'855.50, rispettivamente CHF 7'422.00 annui. Per contro

l’ammontare effettivo dei salari per l’anno 2018 è risultato essere di CHF

284'508. Ciò significa che l’ammontare dei salari effettivi per il 2018 è

risultato essere del 3'733,31% più lato rispetto alla somma utilizzata per il

calcolo degli acconti.

Per il 2019 è stato emesso un primo acconto trimestrale sulla base

di CHF 1'855.50 e successivamente acconti mensili in considerazione di una

somma salariale di CHF 23'709.00. Per tale anno lo scarto tra la base di

calcolo degli acconti fatturati (su complessivi CHF 215'236.50) e la somma dei

salari effettivi (CHF 293'906.10) è risultato essere del 36.55%.”

La Cassa ha quindi rilevato che “… il fatto di aver

continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in

particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento

di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di

diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio

imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale

identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27

novembre 2018).”

A

queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire.

Infine, oltre alla

succitata violazione, sempre nella decisione impugnata la Cassa ha

pertinentemente rilevato che, “… come risulta dai conteggi allegati alla

decisione risarcitoria, per gli anni 2018 e 2019 la società ha riversato alla

Cassa solo parzialmente la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti.

Infatti l’ammontare dei pagamenti effettuati non raggiunge almeno la metà dei

contributi dovuti ai fini AVS/AI/IPG/AD. Ciò che prefigura una violazione delle

prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS”. Violazione di pertinenza

penale che la Cassa avrà senz’altro segnalato alla competente autorità

inquirente.

2.11

In conclusione, visto quanto

sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente e non sussistendo validi

motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri

sociali, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

derivante dal mancato pagamento di fr. 65'957,55 per i

contributi paritetici dal 2018 al 2019 (quest’ultimo sino al mese di giugno),

in via solidale con RI 1.

Ne consegue

che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)

non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la

normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi

tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare

spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come

segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),

richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.

29.

cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi

non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione

delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie in esame

dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che

obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati

presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti