Lexipedia

Decisione

31.2022.23

Ricorso contro decisione su opp. di risarcimento ex art. 52 LAVS. Responsabilità sussidiaria dell’organo della SA. Ricorrente ignora(va) cosa sono i contributi paritetici e le circostanze che adduce (malattia e periodo pandemico) non costituiscono validi motivi di giustificazione o di discolpa

16 febbraio 2023Italiano29 min

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.23

jv/gm

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in

fatto

1.1. La FA 1,

con sede a __________ (precedentemente a __________), è iscritta a Registro di

commercio dal 26 maggio 2014 (cfr. estratto RC agli atti).

RI 1

ha formalmente ricoperto la carica di socia e presidente della gerenza dal 24

settembre 2019 al 25 giugno 2020, di socia e gerente dal 25 giugno 2020 al 24

giugno 2021 e di socia gerente e liquidatrice dal 24 giugno 2021, sempre con

diritto di firma individuale (cfr. pubblicazioni FUSC del 24 settembre 2019,

del 25 giugno 2020 e del 24 giugno 2021; doc. 8).

1.2. La

società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di

lavoro (almeno) dal 2016 (cfr. doc. 6).

A partire

(almeno) dal 2016, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società

(doc. 6) e, a partire dal 2019, precettarla (cfr. doc. 7).

Il 12

novembre 2021 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa tre attestati di

carenza beni per contributi paritetici insoluti relativi ai periodi da gennaio

a dicembre 2020 e da gennaio a febbraio 2021 (attestati di carenza beni sub

doc. 8).

La

Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società

per il 27 ottobre 2022 (cfr. pubblicazione FUSC del 1. novembre 2022).

1.3. Constatato

di aver subito un danno, con decisione del 16 settembre 2022, confermata con

decisione su opposizione del 25 ottobre 2022, la Cassa ha chiesto a RI 1 il

risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 38'467.10 a titolo di contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per gli anni 2020-2021, di cui fr.

5'650 in via solidale con il signor TERZ 1 (docc. 1 e 3).

1.4. Con il

presente ricorso (erroneamente denominato “Opposizione al conteggio __________

(__________)”) RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione, postulandone,

per quel che è dato a capire, l’annullamento con argomentazioni in parte già

fornite in sede di opposizione e di cui si dirà in appresso.

Sostiene

innanzitutto che il periodo pandemico ha determinato un problema di liquidità

della società, circostanza che non ha permesso la tacitazione degli oneri

sociali. Asserisce inoltre di aver “sempre dato la priorità alle tasse

governative e per questo motivo ho venduto beni personali come automobili e

immobili per pagare le “priorità”” e che, trovandosi in disoccupazione ed

in serie difficoltà finanziarie personali, l’unico modo per saldare i debiti “è

avere un’opportunità di lavoro, che è attualmente il mio più grande

desiderio”. Adduce inoltre di essersi (presumibilmente durante il periodo

pandemico) “ammalata, con la sindrome di panico, la depressione e ho perso

la voglia di vivere”.

Conclude

ribadendo di essere disposta a “pagare tutto quello che devo ma ho bisogno

di un’opportunità di lavoro per pagare” (cfr. I e doc. 2).

1.5. Con

risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato una procedura

di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di TERZ 1, procedura sfociata

in una decisione risarcitoria cresciuta incontestata in giudicato.

Quo

alle censure della ricorrente, la Cassa ha in sostanza rinviato a quanto

illustrato nella decisione su opposizione, osservando come l’asserzione

dell’insorgente – resa solo in sede di ricorso – secondo cui si era ammalata di

depressione durante la pandemia, fosse in concreto irrilevante. Per il resto la

Cassa ha ridotto il danno a fr. 38'135.80 a seguito di un intervenuto accredito

della ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr. IV).

1.6. Il 30

novembre 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (cfr. VI), che tuttavia è

rimasto silente.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli

ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio

2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di

una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS

prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il

Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito

del rilascio (il 12 novembre 2021) di attestati carenza beni, come pure del

fallimento (decretato il 27 ottobre 2022, cfr. supra consid. 1.2.) della FA 1,

la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo dal 2019

della fallita (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i

contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2020 e 2021.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nella

fattispecie concreta la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e alla

decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF relativi al 2020 e 2021 per complessivi fr. 38'467.10 (docc. 1 e doc. 5), poi

ridotti a fr. 38'135.30 (cfr. supra consid. 1.5.).

L’insorgente

non ha mai contestato l’ammontare del danno.

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria

conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS

(RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa

di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Va

rilevato che la ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal

riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del

15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa

A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

In

casu, le asserzioni dell’insorgente stessa evidenziano un comportamento

gravemente negligente. Infatti, ella ammette che “Non sapevo assolutamente

nulla dell’amministrazione e del suo funzionamento, ma avevo certamente

intenzione di scoprire tutto poco a poco.” “[…] Non nego che,

all’inizio, non mi sono dedicata tanto quanto avrei dovuto. Sono rimasta

sbalordita da così tante novità. Il tempo è passato e ho continuato a fare

compliance.

La lingua mi rendeva molto difficile [presumibilmente la

gestione della società, n.d.r.] e ho deciso di fare un corso d’italiano.”

“[…] Ho parlato con la contabilità e mi hanno detto di dare sempre la

priorità ai pagamenti federali, statali, __________…. Non ero nemmeno sicura di

cosa volessero dire.” “[…] Non so se ho pagato correttamente, secondo la

legge perché me è stato molto difficile gestirlo. Ma ho fatto del mio meglio.

[…] Potrei essere stata immatura, ingenua, ma non ho mai agito in malafede e

con disonestà o negligenza.” (cfr. I).

Considerandi

A

conferma dell’incompetenza dell’insorgente vi è anche l’episodio in cui ella aveva

comunicato alla Cassa di non aver pagato salari soggetti all’obbligo

contributivo, asserzione smentita dalla Cassa sulla base di un accertamento.

L’insorgente si è poi così giustificata: “Scusa, non parlo correntemente

l’italiano e ho frainteso. Questi 3 mesi sono stati gli ultimi stipendi pagati

attraverso il lavoro ridotto. Dopo questo periodo, la signora __________

[dipendente della società, n.d.r.] ha ricevuto un’assicurazione di

maternità. Non ho modo di verificare nulla con la sicurezza perché non ho

contabilità, non ho accesso alle E-Mail e il mio computer è in possesso della

Polizia di __________.” (cfr. formulario dichiarazione dei salari 2021

datato 25 febbraio 2022, scritto della Cassa del 21 marzo 2022 e email

dell’insorgente del 14 aprile 2022 sub doc. 8).

L’insorgente

non ha di tutta evidenza adempiuto al proprio obbligo di versare i contributi

paritetici alla Cassa per il periodo in cui è stata in carica quale socia e

presidente della gerenza, rispettivamente socia gerente e liquidatrice (cfr.

supra consid. 1.1. in fine). Peraltro, ella stessa ammette di dover pagare il

dovuto (cfr. supra consid. 1.4. in fine).

2.7

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7.1

In

concreto, la ricorrente adduce che il mancato pagamento degli oneri sociali è

da ricondurre al periodo pandemico che ha causato una mancanza di liquidità

(cfr. supra consid. 1.4.).

A tal

proposito va ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del

7.

febbraio 2020 consid. 2.10, 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019

consid. 2.9., entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per

sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. Inoltre,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del

pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa

posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Nel

caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che le difficoltà finanziarie della

società erano precedenti alla crisi pandemica (cfr. supra consid. 1.2.), pur

non escludendo che essa abbia esacerbato le stesse. Inoltre, la ricorrente

medesima ammette di essere stata al corrente delle difficoltà finanziarie,

senza però aver agito come da surriferita giurisprudenza, ossia con misure

tempestive e drastiche (a tal proposito cfr. infra 2.7.2.). I problemi di

liquidità della società si erano quindi cronicizzati a prescindere dalla crisi

pandemica e si sono protratti per un periodo di almeno due anni.

Pertanto,

l’argomentazione dell’insorgente non configura un motivo di giustificazione o

di discolpa ai sensi della giurisprudenza topica.

2.7.2

L’insorgente

adduce di aver venduto immobili e automobili, come pure di aver contratto

prestiti per saldare i debiti della società (cfr. supra consid. 1.4.).

Ora,

oltre al fatto che l’insorgente non ha specificato se l’apporto di tali mezzi

liquidi fosse atto a tacitare (prioritariamente) gli oneri sociali o altri

debiti, qualora il suddetto agire fosse da interpretare quale misura di

risanamento della società, si rileva che esso è rimasto allo stadio di puro

parlato e non è stato in alcun modo sostanziato, né nell’opposizione alla

decisione di risarcimento né in questa sede.

Inoltre,

quanto addotto dall’insorgente non costituisce un motivo di giustificazione ai

sensi di quanto detto sopra, poiché in concreto la mancanza di liquidità della

società non è stata passeggera, ma cronica (cfr. supra consid. 1.2.). Per

tacere del fatto che la ricorrente non ha neppure sostanziato in che modo la

vendita di beni personali si sarebbe oggettivamente ripercossa sulla situazione

finanziaria della società, rendendo inattuabile una valutazione oggettiva dell’efficacia

degli atti asseritamente compiuti.

2.8

La

ricorrente sostiene di essersi ammalata di “sindrome di panico” e di “depressione”

durante il periodo pandemico, ciò che, per quel che è dato a capire, le avrebbe

impedito di riaprire i negozi (cfr. supra consid. 1.4.).

Secondo la giurisprudenza, in generale

la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido

motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza,

l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di

determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre

2016.

che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi

riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un

amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in

cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare

un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue

dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid.

2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013

consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e

31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con

riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al

datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia

anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016),

quindi, nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire

il danno.

In

concreto si rileva che anche quest’asserzione dell’insorgente risulta all’evidenza

non sostanziata. Ella non ha infatti neppure prodotto nelle more del ricorso la

benché minima documentazione medica atta a comprovare la sua allegazione, né

tantomeno ha spiegato cosa le avrebbe impedito di farsi sostituire quale organo,

rispettivamente di dimettersi.

2.9

Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno

oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi

agli anni 2020-2021 per complessivi fr. 38'135.80.

Confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente, la decisione impugnata

merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.10

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un

tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul

tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art.

85.

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti