Lexipedia

Decisione

31.2022.3

Responsabilità datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS. L'ex amministratore deve rispondere anche del danno relativo ai contributi dovuti prima dell'inizio del suo mandato. Violazione dell'obbligo di controllo e di vigilanza. Danno ridotto per pagamento di un altro ex amministratore

16 maggio 2022Italiano40 min

9). A decorrere dal 31 marzo 2019 la società non ha avuto alle proprie dipedenze

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.3

BS

Lugano

16 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

chiamata in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________,

è stata iscritta a Registro di commercio il 30 luglio 2014 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

RI 1 è stato

amministratore unico dal 17 aprile 2019 (data di pubblicazione nel FUSC) fino

al fallimento della società (13 novembre 2020; data di pubblicazione nel FUSC).

1.2. La FA 1 è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro.

Non avendo la società

versato integralmente i contributi paritetici, dal gennaio 2017 la Cassa ha

dovuto diffidarla e da giugno 2018 precettarla (cfr. specchietti dell’evoluzione

del debito contributivo in doc. 7 – 9). Le esecuzioni sono sfociate nel

rilascio di 4 attestati di carenza di beni datati 19 febbraio 2020 (sub doc.

12).

Con decreti del 10

novembre 2020 e del 5 maggio 2021 della Pretura del Distretto di __________

sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente

la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC 13

novembre 2020 e 14 giugno 2021).

Il 1° luglio 2021 la Cassa

ha insinuato il proprio credito contributivo all’Ufficio dei fallimenti di

Lugano (sub doc. 12).

Con scritto 5 luglio 2021

detto Ufficio ha comunicato alla Cassa che la procedura di fallimento della

società è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo (sub doc. 12).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione del 15 settembre 2021 (doc. 1) la Cassa ha

chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS

di fr. 19'343,05 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti

dalla FA 1 per gli anni dal 2017 al 2019, in via solidale con TERZ 1

(amministratrice unica dal 30 settembre 2016 al 17 aprile 2019; date di

pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr. 10'109,60.

Contro il succitato

provvedimento l’ex amministratore unico ha interposto opposizione datata 14

ottobre 2021 (doc. A5). Con scritti 19 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 la Cassa

gli ha chiesto di produrre “… gli atti comprovanti gli sforzi da lei

intrapresi al fine di salvare la società”, con l’avvertenza che in caso di

mancata risposta essa avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (doc.

3A e 3B).

Il 15 novembre 2021 RI 1

ha trasmesso la documentazione richiesta e formulato delle osservazioni (doc.

A6).

Esaminata la

documentazione, con decisione su opposizione del 29 novembre 2021, validamente

notificata il 7 dicembre 2021 (cfr. doc. A3), la Cassa ha confermato la

richiesta di risarcimento (doc. A2).

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della decisione su

opposizione contestando una sua responsabilità.

Rileva innanzitutto di essere

stato amministratore unico della FA 1 solo dal 17 aprile 2019 al 10 novembre

2020 e che pertanto il risarcimento chiesto riguarda i contributi dovuti e non versati

dalla società prima del suo incarico e che antecedentemente alla sua nomina la società

da tempo non aveva più dipendenti. Evidenzia di non aver avuto accesso a tutta

la documentazione societaria e che al momento di diventare amministratore ha

trovato un completo dissesto contabile e documentale proveniente dalla precedente

amministrazione. Ciononostante egli è riuscito a recuparare la documentazione e

ricostruire la contabilità del 2016 sino al primo trimestre del 2019, inclusi

gli stipendi e gli oneri sociali; ha recuperato ed annullato gli impegni

societari che sovraindebitavano la società ed ha mediato con i creditori per

distribuire quanto recuperato; ha tentato invano di richiedere il versamento

del capitale azionario non liberato.

Su richiesta della Cassa,

con osservazioni del 15 ottobre 2021 il ricorrente ha elencato le diverse

misure da lui intraprese per limitare e diminuire i debiti della società,

incluse le iniziative per cercare di risanare la situazione finanziaria ed

economica. Ad esempio, riconsegnando gli autoveicoli ed i locali non

utilizzati, saldando in via transattiva i debiti dovuti alle spese telefoniche

e cancellando, quale amministratore unico della __________, le pigioni che la FA

1 doveva a quest’ultima.

Egli conclude ritenendo di

essersi prodigato in ogni modo possibile e attuabile per cercare di salvare la

società, motivo per cui non gli può essere imputata nessuna colpa o negligenza

grave. Contesta pertanto una sua corresponsabilità con la precedente amministratrice

unica, signora TERZ 1, alla quale va integralmente ed esclusivamente imputata

una responsabilità ex art. 52 LAVS.

1.5. Con la risposta di causa, la

Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alle

motivazioni contenute nella decisione contestata, conferma la responsabilità

dell’insorgente. Evidenzia che la maggior parte del danno imputato al

ricorrente si riferisce a fatture di contributi paritetici che sono state

emesse, diffidate e precettate durante il suo periodo di carica e che egli, in

qualità di amministratore unico, non ha liquidato. Ribadisce inoltre che al

momento di diventare amministratore unico, la società non si trovava – o

perlomeno non è stato provato che si trovasse – in una situazione d’insolvenza

e/o sovraindebitamento, motivo per cui il ricorrente è stato ritenuto

responsabile del danno subito dalla Cassa. Quest’ultima ritiene che, tenuto

conto dell’asserita impossibilità di accedere alla documentazione, il

ricorrente non avrebbe dovuto accettare la carica di amministratore unico e che

per ristabilire un dissesto contabile e documentale non era necessario assumere

una carica formale in seno alla società. Ritiene altresì le misure adottate per

salvare la società non sufficienti per liberarlo da una sua responsabilità.

1.6. In data 21 febbraio 2022 il

TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V), la quale è rimasta silente.

1.7. Con osservazioni 18 febbraio

2022 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI).

1.8. In data 28 febbraio 2022 la

Cassa ha inoltrato osservazioni alla succitata presa di posizione del

ricorrente (VIII).

1.9. Il 14 marzo 2022 il TCA ha

chiesto alla Cassa alcune delucidazioni in merito agli ACB emessi (IX).

1.10. Con scritto 17 marzo 2022 la

Cassa, inviando uno scritto di conferma dell’Ufficio esecuzioni di __________,

ha confermato di non aver ricevuto altri ACB oltre a quelli del 19 febbraio

2020 (XI).

1.11. Su richiesta del Tribunale, il

31 marzo 2022 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni in merito all’accertamento

fatto. Egli sostiene inoltre che la Cassa ha concesso a TERZ 1 un pagamento

dilazionato dell’importo da lei dovuto (XIII).

1.12. Con scritto 1° aprile 2022 il

TCA ha chiesto alla Cassa una presa di posizione in merito all’asserita

concessione alla signora TERZ 1 di una dilazione di pagamento (XIV).

1.13. Il 6 aprile 2022 la Cassa ha

fra l’altro confermato la dilazione di pagamento e che, a seguito del pagamento

della prima delle 116 rate, il saldo a carico del ricorrente ammonta a fr. 19'226,05

(XV).

1.14. Il 14 aprile 2022 il legale

del ricorrente ha inoltrato un memoriale del suo cliente (XVII).

1.15. Con scritto 15 aprile 2022 il

Tribunale ha chiesto alla Cassa di presentare delle osservazioni in merito al

succitato memoriale.

1.16. Con lettera 26 aprile 2022 la

Cassa ha comunicato di riconfermare integralmente quanto precedentemente

esposto, precisando tuttavia che “il saldo del danno posto a carico del

signor RI 1 ammonta ora a CHF 19'213,60 a seguito dell’intervenuto accredito

della ridistribuzione della tassa sul CO2 per l’ammontare di CHF 12.45”

(XIX).

considerato in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità

o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la

citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5

del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Va inoltre ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di

pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato

di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di

carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che

determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità

del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel

momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS

(in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le

STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8

marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a

seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della

conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento

o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi

dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo

2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Nella fattispecie in

esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, con il rilascio degli

attestati di carenza beni avvenuto il 19 febbraio 2020 (sub doc. 12) il danno è

insorto e contemporaneamente la Cassa n’è venuta a conoscenza. Di conseguenza

l’amministrazione ha correttamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico della società,

il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla stessa.

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del

danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del

danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di

cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.

1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e

non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo l’art. 52 cpv. 2

LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del

danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del

danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

Ora, coincidendo il

momento della conoscenza del danno con il rilascio degli attestati di carenza

beni avvenuto il 19 febbraio 2020 (sub. doc. 12) – successivamente quindi

all’entrata in vigore del nuovo art. 52 cpv. 2 LAVS – è applicabile il termine

di prescrizione di tre anni. Visto che la decisione di risarcimento 15 settembre

2021 è stata emessa entro tre anni dal rilascio degli ACB, il credito

risarcitorio non è prescritto.

2.3. Con la decisione contestata la

Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente il

risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 19'343,05 per contributi paritetici

AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2019, in

via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 30 settembre 2016 al 17

aprile 2019; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr.

10'109,60.

Al riguardo, va ricordato

che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi

AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF

H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3

inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Ritornando al caso in

esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto

Fatti

i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegandoli alla decisione di

risarcimento. L’amministrazione ha anche allestito uno specchietto relativo

all’evoluzione del debito contributi degli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. 7, 8 e

9). A decorrere dal 31 marzo 2019 la società non ha avuto alle proprie dipedenze

alcun collaboratore (cfr. email 31 ottobre 2019 del ricorrente alla Cassa; sub

doc. 12).

A seguito dell’avvenuto

primo pagamento rateale da parte di TERZ 1 (cfr. consid. 1.13) – anch’essa

destinataria di una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicata, e quindi

debitrice solidale insieme al ricorrente – e dell’intervenuto accredito della

ridistribuzione della tassa di CO2 (cfr. consid. 1.5), l’ammontare del danno va

aggiornato a fr. 19'213,60.

2.4. Nel caso in esame, il danno di

cui è chiesto il risarcimento è costituito dal mancato pagamento dei contributi

paritetici dovuti dalla società antecedenti all’entrata in carica del

ricorrente quale amministratore unico.

Va ricordato che il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure

del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore

(rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;

RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore

secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Secondo giurisprudenza, vi

è insolvenza quando un debitore è permanentemente incapace di far

fronte ai suoi obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più

sperare nel pagamento. L'insolvenza è data se vi sono degli attestati di

carenza di beni, se è stato aperto un fallimento o se è stato concluso un concordato

con cessione dei beni. È riconosciuta anche quando sono presenti

caratteristiche conclusive che dimostrano la continua inadempienza di una

persona verso i propri obblighi finanziari, come quando essa ha fondi

insufficienti a tempo indeterminato per far fronte alle proprie obbligazioni scadute.

Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l'insolvenza

non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole.

Trattasi di sovraindebitamento

se i debiti della società non sono coperti né al valore di esercizio né al

valore di alienazione, come prescritto dall’art. 725 cpv. 2 seconda frase CO

(STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. con riferimenti di giurisprudenza).

Il cpv. 1

dell’art. 725 CO prevede che se risulta dall’ultimo bilancio annuale che

la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il

consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le

propone misure di risanamento. Il cpv. 2 del medesimo articolo dispone che se

esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere

allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore

abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti

né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il

valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice,

salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo,

di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori

della società.

Nel caso in esame dagli

atti non emerge, né del resto è stato provato, che al momento della entrata in

carica del ricorrente quale amministratore unico, la società si trovasse già in

uno stato d’insolvenza o di sovraindebitamento.

Al riguardo, nella

decisione contestata la Cassa ha pertinentemente evidenziato:

" Nel caso concreto,

l’insolvenza della società è constatata unicamente dal rilascio degli attestati

di carenza di beni del 19 febbraio 2020, quindi ben 10 mesi dopo la nomina

dell’opponente.

Oltre a ciò, dall’analisi dei documenti relativi alla contabilità

constata ricostruita dal signor RI 1 relativa agli anni dal 2018 al 2020, in

particolare dal bilancio 2018 risulta che gli attivi a disposizione fossero

sufficienti a coprire il capitale di terzi, rispettivamente che la perdita

riportata a bilancio, di CHF 26'806,62 sommata alla perdita di tale anno, di

CHF 29'441,94, pari a complessivi fr. 56'248,56 non aveva assorbito l’intero

capitale azionario di CHF 100'000.00. Il fatto che tale capitale fosse liberato

solo al 50% è irrilevante ritenuto che la società vantava comunque un credito

di CHF 50'000.00 nei confronti degli azionisti. Ad ogni buon conto, la società

si trovava tutt’al più in una situazione di perdita di capitale disciplinata

dall’art. 725 cpv. 1 CO e non in uno stato di eccedenza di debiti (725 cpv. 2

CO) ritenuto che gli attivi coprivano ancora il capitale di terzi. Del resto,

se la società fosse stata sovraindebitata al momento dell’entrata in carica del

signor RI 1, lo stesso avrebbe dovuto depositare immediatamente i bilanci, cosa

che è evidentemente non è avvenuta ritenuto che il fallimento della FA 1 è

stato decretato solamente il 10 novembre 2020.

Pure la diffida ex art. 155 ORC (società priva di attivi realizzati) è stata

pubblicata sul FUSC il 30 giugno 2020, oltre ad un anno dopo l’assunzione di

carica dell’opponente” (pag. 7 della decisione su opposizione 29 novembre

2021).

A tale esposizione va

prestata piena adesione.

Visto quanto sopra, correttamente

la Cassa ha imputato al ricorrente il danno fatto valere con la decisione

contestata.

2.5. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,

il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi

conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,

artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati.

2.8. Secondo giurisprudenza,

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017

inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Nel caso in disanima, quanto

asserito dal ricorrente – ossia di aver trovato all’inizio del suo mandato un

dissesto contabile e documentale – non lo esime da una sua responsabilità. Prima

di accettare la carica, egli avrebbe dovuto accertarsi della situazione finanziaria

e, soprattutto, debitoria della società. Inoltre, se – come sostenuto – al

momento di assumere il mandato di amministratore l’insorgente non aveva avuto

accesso alla documentazione, egli non avrebbe dovuto accettare tale mandato o

perlomeno avrebbe dovuto esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato

contributivo.

Va poi fatto presente come

egli stesso fosse ben consapevole di andare incontro ad una gestione societaria

problematica, visto che, come riportato nel ricorso, aveva assunto la carica di

amministratore “… su richiesta degli azionisti, in quanto da alcuni esercizi

contabili alla data della sua nomina non erano mai state convocate assemblee

ordinarie per l’approvazione dei bilanci e per la valutazione della gestione

societaria. E ciò al fine di cercare di ristabilire il corretto equilibrio tra

gli organi societari” (pag. 5/6 del ricorso).

Questa circostanza

avrebbe dovuto spingere il ricorrente ad essere più prudente ad accettare un

simile incarico.

2.9. Nelle osservazioni 19

febbraio 2022 (VI) il ricorrente sostiene che in data 19 ottobre 2019 l’Ufficio

esecuzioni di Lugano era a conoscenza che la società aveva recuperato l’IVA per

CHF 45'000, somma che è stata utilizzata per dei pagamenti a favore

dell’Ufficio (punto no. 5) e che al 6 febbraio 2020 la società aveva effettuato

Considerandi

ulteriori pagamenti, sempre allo stesso ufficio, rimanendo un saldo di ca. CHF

31'000 (punto no.6). Il ricorrente sostiene che alla data di pignoramento (19

febbraio 2020) il cursore aveva erroneamente emesso un ACB senza interpellarlo,

ancorché vi erano a disposizione dei fondi sufficienti per far fronte agli scoperti

societari (punto no. 7). Ora, dal “verbale interno di operazioni di

pignoramento” del 19 febbraio 2020 risulta invece che il cursore aveva chiesto

all’ex amministratore informazioni sull’esistenza o meno di beni pignorabili,

ricevendo risposta negativa (“Richiesto il Signor RI 1, dichiara che la

società non è operativa e non possiede beni di sorta da sottoporre a

pignoramento”; doc. A10).

Inoltre, rettamente nella

presa di posizione 28 febbraio 2022 la Cassa ha evidenziato: “(…) Se, come

affermato dal ricorrente, la FA 1 disponeva della liquidità sufficiente per far

fronte agli scoperti al momento dell’emissione degli ACB del 19 febbraio 2020 –

ritenuto che egli era in carica quale amministratore unico già dal 17 aprile

2019.

– nulla gli impediva di procedere al saldo del dovuto. Visto che ciò non è

evidentemente avvenuto, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS è chiara”

(VIII).

2.10

Occorre tuttavia esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per

fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit.,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In

questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività

può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda

ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

A sua discolpa il

ricorrente sostiene di aver fatto tutto il possibile per salvare la società. In

particolare evidenzia le diverse misure da lui intraprese per limitare e

diminuire i debiti della società, incluse le iniziative – elencate nelle

osservazioni del 15 novembre 2021 – messe in atto per cercare di risanare la

situazione finanziaria ed economica. Ad esempio, riconsegnando gli autoveicoli

non utilizzati, saldando in via transattiva i debiti dovuti alle spese

telefoniche e cancellando, quale amministratore unico della __________, le

pigioni che la FA 1 doveva a quest’ultima.

Occorre ricordare, come

correttamente evidenziato dalla Cassa in sede di risposta di causa, che:

" (…) il

Tribunale federale ha precisato che per giustificare la sospensione dei

pagamenti nell’ambito di una prevista riorganizzazione della società o della

sua vendita, occorre che questa sia provvisoria in base a criteri oggettivi e a

una seria valutazione della situazione. La semplice ricerca di fondi o potenziali

acquirenti e qualsiasi impegno assunto su questa base non sono sufficienti; ci

deve essere una prova tangibile che, come parte di un piano di recupero

concreto e realistico, possono essere seriamente raccolti

fondi e vi sia una reale prospettiva che ciò si concretizzi

effettivamente in un tempo ragionevole. Determinante è che tale valutazione avvenga

ex ante (STF 9C 436/2016 del 26 gíugno 20'l7; Marco Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zürich, nota marginale 675

con vari riferimenti alla giurisprudenza).”

Ora, secondo il TCA le misure

attuate dal ricorrente non rappresentano una chiara prova di un concreto e

valido piano di risanamento che permetteva di saldare entro breve termine i

contributi scaduti.

In primo luogo non è stata fatta

valere una ricerca di fondi o di potenziali acquirenti per risanare la società.

Inoltre, l’asserito risanamento non risultava essere concreto e tantomeno certo.

Al riguardo, nella decisione contestata (pag. 9) la Cassa ha pertinentemente evidenziato:

" (…) che il

5.

novembre 2019 (quasi cinque mesi dopo l’entrata in carica), l’opponente

chiedeva alla __________ di sospendere una procedura esecutiva per “permettermi

di avere un quadro definitivo della massa creditoria e di proporre le corrette

procedure per arrivare a sanare la situazione”. Dallo scritto del 17

dicembre 2019 indirizzato al medesimo istituto bancario di evince che nemmeno a

quel momento la pianificazione del risanamento era terminata. Peraltro, nella

fattispecie il signor RI 1 parlava di liquidazione e non più di risanamento.

Solamente il 28 gennaio 2020, l’opponente per la prima volta parla di “regime

di insolvenza” e nuovamente ribadiva che la pianificazione per il risanamento

societario era ancora in corso”. (Documentazione citata sub doc. 12).

Quindi, con riferimento a

quanto è accaduto con la banca creditrice, è molto verosimile che quale

amministratore della società il ricorrente inizialmente (novembre 2019) aveva

chiesto ai creditori la sospensione delle esecuzioni ai fini di un (ipotetico) risanamento,

senza essere in chiaro (a dicembre 2019) sull’ammontare degli scoperti e quale indirizzo

(risanamento o liquidazione) seguire. Nel gennaio 2020 egli aveva ipotizzato un

regime di insolvenza. In queste circostanze, come detto, non vi erano i

presupposti di un concreto e valido piano di risanamento che avrebbe permesso alla

società di saldare entro breve termine i contributi scaduti.

Non va poi dimenticato che,

come schematicamente indicato nella risposta di causa, quando il ricorrente è

subentrato nell’amministrazione della società la Cassa aveva già diffidato

(senza successo) il pagamento degli acconti di novembre e dicembre 2018; quello

di gennaio 2019 era scaduto. Durante il periodo di carica quale amministratore

non è stato versato alcun contributo, nonostante diffide e precetti per gli acconti

di febbraio-maggio 2019, per il conguaglio del 2018 e per la rettifica di

chiusura 2017 (cfr. anche specchietto dell’evoluzione del debito contributivo

dal 2017 al 2019 in doc. 7,8 e 9).

Visto quanto sopra, risulta

come la maggior parte dei contributi rimasti impagati riguardano fatture emesse,

diffidate e precettate durante il periodo in cui il ricorrente era organo

formale della società. Non si è inoltre in presenza di un breve periodo di

mancato pagamento di contributi, eccezionalmente previsto dalla giurisprudenza

quale motivo di giustificazione, che è solitamente di due o tre mesi (cfr. STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36).

Infine, nel memoriale 14

aprile 2022 (XVII; cfr. consid. 1.7) il ricorrente ha fra l’altro evidenziato

che senza il suo intervento la Cassa avrebbe avuto un danno maggiore. A

prescindere dal fatto che, come detto, durante il periodo in cui egli stato

amministratore la società non ha versato alcun onere sociale, quanto da lui addotto

non costituisce comunque un motivo di giustificazione e/o di discolpa.

2.11

Come si evince dal dispositivo

della decisione risarcitoria, l’ex amministratrice TERZ 1 risulta essere

debitrice solidale con il ricorrente.

Al riguardo va ricordato

che nel caso se più organi (formali

o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono

solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento

nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,

108.

V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una

parte soltanto (cfr. art. 144 cpv.

1.

CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 289 pagg. 71ss)

Il ricorrente stigmatizza

la cattiva gestione della precedente amministratrice, alla quale va addossata

l’intera responsabilità del mancato pagamento dei contributi.

Secondo giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (STFA 13 novembre 2000 nella

causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Quindi, l’asserita cattiva

gestione della società da parte di TERZ 1 non permette una riduzione né tantomeno

l’esonero della responsabilità del ricorrente.

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.12

In conclusione, non essendo

ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno subito dalla Cassa ammontante ora a fr. 19'213,60 (cfr. consid. 2.3).

2.13

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

Nel caso in esame,

l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento da parte di TERZ 1

della prima rata e dell’intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa

sul CO2 (cfr. consid. 2.3), circostanze, queste, che non hanno inciso sulla

posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52

LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere

ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una

soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili

(cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op.

cit., n. 1129 pag. 268 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7).

2.14

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)

non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato quindi come la

normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi

tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare

spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come

segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),

richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.

29.

cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi

non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione

delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque,

in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA

né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente

l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo

l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza

non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di

procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.15

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa CO 1 fr.

19'213,60.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti