31.2022.4
Responsabilità del datore di lavoro. Nel caso in esame l'amministratore di una società datrice di lavoro deve rispondere anche per i contributi scaduti e dovuti antecedentemente l'inizio del suo mandato
4 aprile 2022Italiano38 min
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2022.4
BS
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamata in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 24 aprile 2006 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1 è stato
amministratore unico dal 30 ottobre 2018 (data di pubblicazione nel FUSC) fino
al fallimento della società (data di pubblicazione nel FUSC: __________.2019).
1.2. La società è stata affiliata alla
Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1° gennaio 2009 (sub doc. 5)
Con decreto del 6 dicembre
2019 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura
del fallimento della società (FUSC __________.2017), liquidata in seguito in via
sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
In data 15 maggio 2020 la
Cassa ha definitivamente insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 72'536,05, a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2019, di cui
fr. 4'000 di contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del datore
di lavoro (sub doc. 5).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione 15 settembre 2021 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione 7 dicembre 2021 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1
(quale ex amministratore unico) il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr.
73'459,30 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per
gli anni dal 2014 al 2019, in via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica
dal 22 dicembre 2016 al 30 ottobre 2018; date di pubblicazioni nel FUSC),
quest’ultima limitatamente a fr. 45'460,45.
1.4. Contro la suddetta decisione
su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente
ricorso.
Chiede innanzitutto la
sospensione della procedura di risarcimento, essendo ancora pendente la
procedura di fallimento della società. Egli non esclude che i contributi scaduti
possano essere versati, almeno in parte, dal provento della liquidazione
fallimentare. Ritiene giustificata la chiesta sospensione dalla prospettiva di un
pagamento dei contributi, ciò che ridurrebbe il presunto danno e la presunta
sua responsabilità.
Il ricorrente contesta di
dover rispondere del mancato versamento dei contributi scaduti prima della sua
nomina di amministratore unico. In quel momento egli non poteva versare gli
arretrati essendo la società già insolvente e gravemente indebitata. Nella
peggiore delle ipotesi, continua, potrebbe essere ritenuto responsabile solo
per un presunto aggravamento del danno riferito al periodo in cui era in
carica.
Per questi motivi l’insorgente
chiede la riforma della decisione impugnata “nel senso che la responsabilità
di RI 1 per il presunto danno subito dalla Cassa CO 1 ex art. 52 LAVS è
limitata al periodo dal 30.10.2018 fino al fallimento della ditta FA 1, con
deduzione di quanto ricavato dal fallimento”.
1.5. Con decreto 21 settembre 2022
il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V), che tuttavia non si
è determinata nel merito.
1.6. Con la risposta di causa, la
Cassa ribadisce come la sospensione della procedura di risarcimento non sia
necessaria. Siccome al momento dell’entrata in carica quale amministratore
unico la società non era né insolvente né sovraindebitata, l’insorgente deve
rispondere anche degli oneri sociali scaduti prima della sua nomina. La
convenuta rileva inoltre che il ricorrente dal 5 giugno 2007 al 30 ottobre 2018
è stato direttore della società e che si era occupato di questioni legate
all’AVS, assumendo pertanto la funzione di “organo di fatto” durante quel
periodo. La Cassa evidenzia infine l’assenza di motivi e di giustificazione per
il mancato pagamento dei contributi, confermando di conseguenza la
responsabilità dell’ex amministratore unico.
1.7. Con scritto 18 marzo 2022 il
ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere (X).
considerato in diritto
2.1. Nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa
viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la
Cassa legittimamente ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale
amministratore unico della società, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i
contributi paritetici non versati dalla stessa.
2.2. Il ricorrente chiede
innanzitutto la sospensione della procedura di risarcimento, essendo ancora pendente
la procedura di fallimento della società. Egli non esclude che dalla
liquidazione fallimentare i contributi dovuti possano almeno in parte essere pagati.
Ritiene che per giustificare la chiesta sospensione sia sufficiente la
prospettiva di un pagamento dei contributi con conseguente riduzione del presunto
danno e della sua presunta responsabilità.
Secondo la
giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è
sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti
gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza
precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza
federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare
l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso
di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in
sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare
esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del
fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può
essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la
totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà
loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20
ottobre 2000, inc. 31.1999.26/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc.
31.2015.15).
Inoltre, L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione della
procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito
fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009
del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando
che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di
fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate
all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento
venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento
della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un
eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del
resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di
equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza
sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5; STCA 31.2019.22 del 19 maggio 2020).
Nella fattispecie in esame
con la decisione contestata (consid. 7) la Cassa ha pertinentemente evidenziato
che: “… dall'analisi dell'inventario (doc. E) e della graduatoria
(doc. F) emerge che, a fronte di importi insinuati in 1. classe per CHF
50'057.75 e in ll. classe (tra cui la Cassa) per CHF 82'713.90 vi sono CHF 65'914.43
di denaro contante. In considerazione di ciò, appare evidente che gli attivi a
disposizione della massa fallimentare non sono sufficienti a tacitare
interamente la ll. classe ...”.
Risultando molto verosimile
che la Cassa ha subito almeno un danno parziale, essa poteva iniziare nei
confronti del ricorrente una procedura di risarcimento, senza conoscere
l’esatto importo. Non era pertanto necessario che attendesse la liquidazione
del fallimento. Determinante è che, come prescritto dalla succitata
giurisprudenza, in caso di eventuale dividendo da fallimento la Cassa lo cederà
al ricorrente, evidentemente col presupposto che quest’ultimo avrà nel
frattempo risarcito ex art. 52 LAVS l’amministrazione.
Visto quanto sopra, la domanda
di sospensione della presente procedura dev’essere respinta.
2.3. Con la decisione contestata,
la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 73'459,30 per contributi paritetici
AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2019, in via
solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 22 dicembre 2016 al 30 aprile
20189; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr.
45'460,45.
Va ricordato che
costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi
AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF
H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3
inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione
(STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Ritornando al caso in
esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo
prodotto i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegandoli alla decisione
di risarcimento. Ha prodotto anche la tassazione d’ufficio 5 giugno 2019
concernente i contributi rilevati dall’ispettore della Cassa durante il
controllo del datore di lavoro, tra cui alcune riprese salariali concernenti il
2014. La Cassa ha parimenti prodotto le distinte salari, fondamentali per
calcolare gli oneri sociali dovuti dalla società (sub doc. 5). Da ultimo, essa
ha anche allestito i dettagli relativi all’evoluzione del debito contributivo
per gli anni 2015 al 2019 (doc. 4 A-E). Il ricorrente non ha del resto sollevato
alcuna contestazione al riguardo.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.7. Accettando il mandato di
amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116;
cfr. anche
STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nel caso concreto, tenuto conto
dei suddetti obblighi, quanto sostenuto in sede di opposizione dal ricorrente,
ossia che responsabile del dissesto societario è stata la precedente
amministratrice ed ex- moglie, non ha alcuna valenza liberatoria.
Inoltre, come rettamente
rilevato nella decisione contestata, per
costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019,
consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause
di un fallimento.
Va poi ricordato che
incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di
assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,
soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo
entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto
nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010
del 22 settembre 2011, consid. 4.3)(cfr. in merito consid. 2.8).
Nel provvedimento
impugnato la Cassa ha anche rilevato che dal 5 giugno 2007 al 30 ottobre 2018
(date di pubblicazioni nel FUSC) il ricorrente è stato iscritto a RC quale
direttore con diritto di firma individuale, motivo per cui era ben consapevole
della posizione contributiva della società. Al momento della sua entrata in
funzione, come si evince dal citato dettaglio dell’evoluzione del debito
contributivo, risultavano scoperti il conguaglio per il 2015, parte dei quattro
acconti trimestrali come pure il conguaglio per il 2016, gli acconti trimestrali
ed il conguaglio per il 2017 e tre acconti trimestrali per il 2018. Ciononostante
egli ha accettato la carica di amministratore unico.
2.8. L’insorgente, evidenziato di
aver assunto la carica di amministratore unico solo il 30 ottobre 2018, contesta
di dover rispondere anche dei contributi scaduti prima dell’inizio del suo
mandato. Egli sostiene che in quel momento la società si trovava in uno stato
d’insolvenza visto che dopo poco tempo dalla sua nomina la stessa è stata
dichiarata fallita. Evidenzia inoltre che:
" La Cassa
medesima riconosce che vi erano contributi non pagati già dal 2015. Pertanto
già da questo periodo la società aveva difficoltà non essendo in grado di onorare
i propri debiti, in particolare per i contributi sociali. Anzi in realtà la
Cassa ammette che il datore di lavoro è stato oggetto di diffide già dal mese
di maggio 2010 e di procedure esecutive dal mese di giugno 2012.
In queste condizioni non si può sostenere che al momento
dell'entrata in carica del ricorrente quale amministratore unico del datore di
lavoro quest'ultimo aveva la possibilità di saldare i contributi sociali
scoperti. Questi contributi, come risulta chiaramente dalla documentazione del
fallimento, risultavano irrecuperabili già a quel
momento. II ricorrente non può pertanto essere ritenuto
responsabile per questo danno non essendovi un nesso di causalità tra il suo
agire e il medesimo. Il ricorrente non potrà pertanto essere ritenuto
responsabile per il presunto danno subito dalla cassa per il periodo antecedente
al 30.10.2018.”
Va ricordato che il nuovo
amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure
del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore
(rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano
versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era
ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione
dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;
RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore
secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di
compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel
caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già
insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi
risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10
pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op. cit., AJP
1996, pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente
per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi
(Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG,
2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF
9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio
2007 consid. 7.2).
Secondo giurisprudenza, vi
è insolvenza quando un debitore è permanentemente incapace di far
fronte ai suoi obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più
sperare nel pagamento. L'insolvenza è data se vi sono degli attestati di
carenza di beni, se è stato aperto un fallimento o se è stato concluso un
concordato con cessione dei beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando
sono presenti caratteristiche conclusive che dimostrano la continua
inadempienza di una persona verso i propri obblighi finanziari, come quando
essa ha fondi insufficienti a tempo indeterminato per far fronte alle proprie
obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto
termine, l'insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una
difficoltà durevole.
D'altra
parte, vi è sovraindebitamento se i debiti della società non sono coperti né al
valore di esercizio né al valore di alienazione, come prescritto dall’art. 725
cpv. 2 seconda frase CO (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. con
riferimenti di giurisprudenza).
Certo, come rilevato
sopra dal ricorrente, nel caso in disamina la società datrice di lavoro
è stata oggetto di diffide già dal mese di maggio 2010 e di procedure esecutive
dal mese di giugno 2012. Poiché oggetto del danno sono i contributi dal 2015 al
2019 (per il 2014 gli oneri sociali non versati riguardano, come visto, la
ripresa salariale accertata durante il controllo del datore di lavoro del 27
maggio 2019), almeno quelli sino al 2014 sono stati versati. Premesso questo,
nella decisione contestata la Cassa ha giustamente fatto notare che
“… non erano stati rilasciati attestati di carenza beni per i contributi non
pagati dal 2015 al 2019 mentre l’insorgenza del danno è stata constata
unicamente al momento dell’apertura del fallimento della società avvenuta con
il decreto del 6 dicembre 2019 (pubblicazione FUSC del 28 gennaio 2020)”.
Non solo,
sempre nel provvedimento impugnato, l’amministrazione a ragione ha sottolineato
che “… secondo quanto dichiarato dal signor RI 1 in occasione del verbale
d’interrogatorio UF (doc. C) e dall’analisi dei documenti contabili relativi
agli anni dal 2016 al 2018 (doc. D-D2) non risulta che la ditta fosse
sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, ritenuto che gli attivi a
disposizione erano sufficienti per coprire il capitale dei terzi”. Infine,
con la risposta di causa la Cassa ha pertinentemente osservato che nell’ambito
dell’interrogatorio davanti all’UF (12 dicembre 2019) il ricorrente “… aveva
dichiarato che il capitale sociale era di CHF 100'000, che le perdite riportate
erano di CHF 17'198,22 e quelle accumulate nell’anno corrente di CHF 2'000 (cfr.,
verbale interrogatorio UF, allegato C alla decisione su opposizione pag. 9 pto
10). Ne consegue che, a quel giorno, non si era di fronte nemmeno alla
situazione di perdita di capitale di cui all’art. 725 cpv. 1 CO. Dai bilanci
2016, 2017 e 2018 risulta poi che la società non era sovraindebitata, tenendo
conto in particolare che al 31 dicembre 2018 vantava un credito di CHF
246'639,10 nei confronti del ricorrente e uno di CHF 29'551,85 nei confronti
Considerandi
della di lui moglie (cfr. la voce “conto privato (correntista) nel bilancio
2018, pag. 2 e verbale interrogatorio UF, pag. 5)”.
In queste
circostanze, non trovandosi il 30 ottobre 2018 la società in stato d’insolvenza
o di sovraindebitamento, il ricorrente deve rispondere anche dei contributi non
versati relativi al periodo precedente la sua nomina quale amministratore
unico.
2.9
La Cassa
ha del resto considerato il ricorrente come organo di fatto prima del 20
ottobre 2018.
Al
riguardo, la giurisprudenza non limita la
responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone
che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento
degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128
III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16
aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3;
STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, op cit., § 4 n.
323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den
AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op.
cit., AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach
Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire
persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di
fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono
la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114
V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi
di organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS,
in RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).
Tuttavia è
necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un
danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato
effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a,
STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
Nell’ambito della
responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve
essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per
questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per
il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma
dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa
E.W, a proposito di una procuratrice; sottolineatura del redattore).
A determinate
condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il
procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II
441.
consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005, STFA 51/00 del
24.
gennaio 2002).
Ritornando
al caso in esame, la Cassa ha evidenziato che il ricorrente, allorquando era
direttore della società, aveva inoltrato una richiesta di modifica degli
acconti del 2015 (doc. A) e firmato la dichiarazione dei salari relativa a
quell’anno (doc. B). Il ruolo di amministratore di fatto non è stato del resto giustamente
contestato dal ricorrente. Infatti, dal già citato verbale d’interrogatorio 12
dicembre 2019 dell’UF risulta che dal 24 aprile 2006 l’insorgente era azionista
e deteneva il controllo della società (doc. 3/C).
Anche per
questo motivo correttamente la Cassa gli ha imputato gli oneri sociali scaduti
prima del 30 ottobre 2018.
2.10
Per quel che concerne la
responsabilità del ricorrente, egli non ha indicato – né risultano dagli atti –
quali misure sono state intraprese affinché la società liquidasse gli oneri
sociali dovuti prima e dopo la sua nomina quale amministratore.
Nella decisione impugnata
la Cassa ha anche rilevato che per dal 2017 al 2019 la società non aveva
riversato l’intera quota trattenuta ai propri dipendenti e che questo configura
una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS.
Non si ravvisa inoltre l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione
per l’omesso pagamento dei contributi sociali, che nemmeno il ricorrente ha
fatto valere.
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;
in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e
35.
segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V
244.
consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio
2002.
consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie in
esame, dagli estratti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per
gli anni 2015 – 2019 si evince come a partire dall’acconto del I trimestre 2015
la società sia stata sistematicamente diffidata e precettata (doc. 4 A – C). Risulta
inoltre che non sono stati saldati integralmente i contributi degli anni 2015,
2016.
e sono rimasti quasi totalmente scoperti gli oneri sociali dal 2017 al
2019.
In queste condizioni si
può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo
scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un
lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
Come detto, il TF ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
In conclusione, visto
quanto sopra, avendo il ricorrente, quale amministratore/organo di fatto della FA
1, violato le prescrizioni AVS per lo meno per negligenza grave e non
sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione in ordine al
mancato versamento degli oneri sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS
va confermata e di conseguenza anche la decisione contestata.
2.11
Con scritto 18 marzo 2022 il
ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere:
" (…) il
richiamo dall'Ufficio dei fallimenti e dall’Ufficio di esecuzione dell'intero
incarto concernente la ditta FA 1, in particolare gli estratti attestanti le
esecuzioni in corso nei confronti della ditta fallita al 30.10.2018.
Si chiede pure l'audizione personale del ricorrente e l'audizione
testimoniale della ex moglie TERZ 1 in merito alle circostanze e ai motivi
dell’assunzione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente.
Si chiede parimenti audizione testimoniale del contabile della ditta
fallita signor __________”.
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425
consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b).
Nel caso in esame la
documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è
necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove.
Non è necessario il
richiamo degli estratti relativi alle esecuzioni pendenti al 30 ottobre 2018,
parrebbe per dimostrare lo stato d’insolvenza e/o di sovraindebitamento della
società con la conseguente esenzione da parte del ricorrente di rispondere dei
contributi arretrati prima della sua nomina di amministratore unico. I motivi
per negare tale evenienza sono stati diffusamente esplicati al consid. 2.8 e il
chiesto richiamo non modificherebbe l’esito del presente giudizio. Inoltre, indipendentemente
dall’insolvenza e/o dall’eccedenza di debiti, è stato appurato che prima del 30
ottobre 2018 il ricorrente aveva agito quale organo di fatto della società con
tutte le conseguenze del caso in merito al mancato pagamento dei contributi (cfr.
consid. 2.9).
Altrettanto non necessaria
è l’audizione del ricorrente e della ex moglie e precedente amministratrice.
Non è infatti rilevante per il giudizio sapere le circostanze ed i motivi dell’assunzione
della carica di amministratore unico da parte dell’insorgente. Va poi fatto
presente che l’audizione del ricorrente può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo
la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico
ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio
istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21
agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6).
Da ultimo, si può anche
prescindere dall’audizione testimoniale del contabile della fallita. Non è
infatti dato di sapere cosa di diverso rispetto a quanto emerso chiaramente dagli
atti di causa il contabile avrebbe potuto riferire.
2.12
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA
in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)
non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la
normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi
tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare
spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come
segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS),
richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art.
29.
cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi
non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa
applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione
delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque,
in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA
né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente
l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo
l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza
non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di
procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13
In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,
secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti