Lexipedia

Decisione

31.2022.5

Responsabilità sussidiaria ex art. 52 LAVS dei membri CdA di una SA fallita successivamente alla revoca della moratoria concordataria provvisoria. Ammontare del danno incontestato, nessun motivo di discolpa o di giustificazione. Ricorsi respinti

23 maggio 2022Italiano32 min

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2022.5-6

jv/gm

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 31 gennaio 2022 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 22 dicembre 2022 emanate

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________,

è stata iscritta a Registro di commercio il 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto

la carica di presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 ottobre

1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento della

società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15 maggio

2020, sub doc. 10).

RI 2 ha formalmente ricoperto

la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14

ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento

della società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15

maggio 2020, sub doc. 10).

1.2. La società è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Non avendo la società versato

integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2005 la Cassa ha dovuto

diffidarla (doc. 4) e da giugno 2005 precettarla (docc. 5A e 5B).

Con decisione del 16 gennaio

2020 il Pretore del Distretto di __________ ha concesso alla società una

moratoria concordataria, revocata il 17 febbraio 2020 con contestuale pronuncia

del fallimento a far tempo da martedì 18 febbraio 2020 (doc. 2, p.to 2 e allegato

(incompleto) C; doc. 1; pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020 e nel FU del

18 febbraio 2020, sub doc. 10).

1.3. Con scritto del 7 ottobre

2020 la Cassa ha insinuato presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe)

per complessivi fr. 151'779.85 relativo ai contributi paritetici insoluti per

gli anni 2011 e 2016-2019 (scritto del 7 ottobre 2020 dalla Cassa all’UF di __________,

sub doc. 10).

Alla richiesta della Cassa

circa la pubblicazione della graduatoria del fallimento, rispettivamente circa

la potenziale tacitazione del credito insinuato, l’UF ha comunicato un

probabile tacitamento parziale per i creditori in 1a classe (scritto del 13

settembre 2021 della Cassa e risposta dell’UF di medesima data, sub doc.

10).

1.4. Constatato di avere subito un

danno per complessivi fr. 151'677.55

(ossia i fr. 151'779.85 insinuati a cui sono stati dedotti fr. 102.30 a seguito

del bonifico di settembre 2021, doc. 9, pag. 5) con decisione del 15 ottobre

2021 (doc. 1, inc. n. 31.2022.5), confermata integralmente con decisione su

opposizione del 22 dicembre 2021 (doc. 3 inc. n. 31.2022.5) la Cassa ha chiesto

a RI 2 – in via solidale con RI 1 – il risarcimento ex art. 52 LAVS dell’importo

di cui sopra a titolo di contributi paritetici non soluti dalla società fallita

per gli anni 2011 e 2016-2020 (doc. 1, conteggi e distinte salari allegati).

Con un’altra decisione del 12

novembre 2021 (doc. 1 inc. n. 31.2022.6), confermata integralmente con

decisione su opposizione del 22 dicembre 2021 (doc. 3 inc. n. 31.2022.5), la

Cassa ha chiesto a RI 1 – in via solidale con RI 2 – il risarcimento ex art. 52

LAVS di complessivi fr. 151'677.55

per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni 2011 e

2016-2020 (doc. 1, conteggi e distinte salari allegati).

1.5. Contro le decisioni su

opposizione di cui sopra RI 2 e RI 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1,

hanno interposto i tempestivi ricorsi del 31 gennaio 2022 al TCA, postulandone

l’annullamento con identiche argomentazioni. In sintesi, essi asseriscono che

la situazione di dissesto economico in cui versava la società fallita era da

ricondurre al “fenomeno della mal edilizia” e che, a mente loro, avevano

intrapreso ogni misura possibile per tacitare il credito nei confronti della

Cassa, segnatamente tramite l’asserita richiesta di RI 2 “che gli fosse

versato l’intero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da utilizzarsi per

far fronte al debito nei confronti della Cassa” e tramite istanza di

moratoria concordataria provvisoria dapprima concessa e successivamente

revocata, ragione per cui, soggiungono i ricorrenti, la Cassa non può

rimproverare loro né un agire intenzionale né una negligenza grave. (doc. I).

1.6. Con risposte di causa dell’11

febbraio 2022 la Cassa ha indicato al TCA di aver avviato le due procedure di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS contro RI 2 e RI 1, di non ritenere la

concessione di una moratoria provvisoria di quattro mesi un elemento rilevante

dal profilo della responsabilità secondo il citato disposto, ribadendo che non

essendo dati motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della

giurisprudenza topica, la responsabilità dei ricorrenti è pacifica, postulando

dunque la reiezione dei gravami e la conferma delle decisioni su opposizione

(doc. III)

1.7. L’8 marzo 2022 il

Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2022.5 e

31.2022.6, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli

incarti e formulare eventuali osservazioni scritte (doc. V).

Con scritti del 21 marzo

2022 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di non avere ulteriori

osservazioni da formulare (doc. VI).

considerato in

diritto

2.1. I due ricorsi sollevano le

medesime censure e argomentazioni, ragione per cui la seguente disamina è

riferita ad entrambi.

In virtù dell'art. 52 cpv.

1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di

diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.

108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,

entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è

una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Va inoltre ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di

pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato

di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di

carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che

determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità

del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel

momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS

(in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le

STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8

marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a

seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della

conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento

o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi

dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo

2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In concreto alla FA 1,

quale datrice di lavoro, è stata concessa il 16 gennaio 2020 una moratoria concordataria

provvisoria ai sensi dell’art. 293a LEF, revocata il mese successivo (cfr.

supra consid. 1.2.). A tal proposito giova rammentare che la concessione, la

pubblicazione e la revoca di una moratoria possono costituire il momento di

conoscenza del danno (DTF 128 V 15, consid. 3a e segg., STFA H 128/01 del 19

aprile 2005, consid. 6.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 22 a ad art.

52 LAVS con rinvii).

La società in parola è poi

stata dichiarata fallita il 18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) e,

contestualmente alla procedura di fallimento, l’UF ha comunicato alla Cassa che

il credito insinuato non sarebbe stato tacitato (cfr. supra consid. 1.3.).

La Cassa è dunque venuta a

conoscenza del danno al più presto il 16 gennaio 2020, ma al più tardi il 15

maggio 2020, ossia al momento della pubblicazione della dichiarazione di

fallimento su Foglio ufficiale (cfr. supra consid. 1.2.) e ha chiesto (in via

sussidiaria) a RI 2 e a RI 1, membro, rispettivamente presidente del CdA dal 14

ottobre 1997 al 18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e seg.), il

risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato

versamento, da parte della società, dei contributi paritetici insoluti (cfr.

supra consid. 1.4.).

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il danno

subito dalla Cassa è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/AD

(oltre a spese esecutive ed amministrative causate dalla fallita) da parte

della società per gli anni 2011 e 2016-2020 per complessivi fr. 151'779.85,

come desumibile dall’insinuazione definitiva del credito del 7 ottobre 2020 e

dal saldo a favore della Cassa relativo all’anno 2011 (scritto della Cassa del

7 ottobre 2020 all’Ufficio fallimenti e conteggio salari non percepiti ma

insinuati del 7 ottobre 2020, sub doc. 10). Tale ammontare non è stato

contestato dai ricorrenti, anzi (cfr. doc. I, p.to 4.).

Pertanto, la Cassa ha

debitamente comprovato il danno subito.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e

dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova

di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali

non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3

consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.6. Costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi

per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo

di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108

V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op.

cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag.

604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui

il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid.

3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer,

op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere

riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7. Va innanzitutto rilevato che

accettando i rispettivi mandati di membri del CdA con diritto di firma

collettivo a due (cfr. supra consid. 1.1.), gli insorgenti hanno assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso

l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli

alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti loro preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del

8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., pag. 165).

Ai ricorrenti incombeva dunque

l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse

tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.

supra consid. 2.4. e seg.), una grave violazione del dovere di diligenza

gravente sui membri dell’amministrazione. RI 2 e RI 1 non potevano, nelle loro

vesti di presidente, rispettivamente membro del CdA prescindere da prelevare e

versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici.

Considerandi

Pertanto, agli insorgenti non può che essere imputata una negligenza grave,

avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente

importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze

riconducibili alle funzioni ricoperte.

2.8

Occorre dunque valutare, per

quanto necessario, se le circostanze addotte dagli insorgenti (cfr. supra

consid. 1.5.) configurano validi motivi di discolpa (cfr. infra consid. 2.8.1.)

o di giustificazione (cfr. infra consid. 2.8.2) con conseguente esenzione dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.8.1

Per quanto attiene eventuali

motivi di discolpa, sulla base della documentazione agli atti e delle

constatazioni oggettive della Cassa (rimaste incontestate), risulta palese che

nessun motivo di discolpa sia in concreto dato. In effetti, dalle tavole

processuali emerge come la società – sin dal maggio 2005 – sia stata oggetto di

costanti, sistematiche e croniche diffide, sfociate in molteplici procedure

esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (docc.

4, 5A, 5B e 6).

In sintesi, fin dal 2005 il

differimento, rispettivamente mancato versamento dei contributi paritetici era

divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In simili

circostanze non si può certo affermare che ci si è trovati di fronte ad

un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in

difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei

contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. supra consid. 2.6.).

L’affermazione del patrocinatore dei ricorrenti secondo cui “La ditta è

stata attiva per quasi 30 anni […] e ha sempre mantenuto i propri

impegni finanziari nei confronti degli istituti sociali.” (doc. I, p.to 1) risulta

manifestamente inconciliabile con quanto accertato in questa sede.

Conseguentemente, questo

Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore degli insorgenti.

2.8.2

Per quanto concerne eventuali

motivi di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), vale quanto segue.

In concreto gli insorgenti

sostengono in prima battuta che i mancati pagamenti delle fatture da parte di

diversi committenti abbiano causato negli ultimi anni una situazione di carenza

di liqudità in seno alla società (doc. I, p.to 1.). A tal proposito questa

Corte può far propria la pertinente osservazione della Cassa, formulata nella

decisione su opposizione, secondo cui “non è rilevante che i problemi di

liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che il datore di

lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza

confidasse nel pagamento di contributi scaduti […]. L’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi (STCA 12

febbraio 2009, inc. 31.2008.6). […] In aggiunta si rileva che la

responsabilità del datore di lavoro giusta l’art. 52 LAVS non è da porre in

relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di

fallimento […]” (doc. 3, p.to 6.; cfr. supra consid. 2.6.)

Peraltro, contrariamente a

quanto asserito dagli insorgenti, la mancanza di liquidità non era passeggera e

tantomeno limitata agli “ultimi anni”, ma cronica, come accertato in questa

sede (cfr. supra consid. 2.8.1.).

Non trattandosi in casu di una

mancanza di liquidità passeggera, le seguenti considerazioni circa le censure

dei ricorrenti sono formulate a titolo abbondanziale.

I ricorrenti sostengono altresì

di aver “cercato in tutti i modi di poter salvare la società”, tramite

un’istanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, di aver cercato

negli anni di poter concordare dei termini di rientro, avendo RI 2 inoltre “chiesto

che gli fosse versato l’intero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da

utilizzarsi per far fronte al debito nei confronti della Cassa”, ragione

per cui non si potrebbe rimproverare loro l’intenzionalità o negligenza grave

(doc. I, p.ti 2. e 4.).

Nell’evenienza concreta i

ricorrenti si limitano ad asserire, fra l’altro, di aver cercato negli anni “di

poter concordare dei termini di rientro”, confermando dunque come la

situazione di dissesto societario a seguito della carente liquidità fosse di

lungo corso, come peraltro accertato al precedente considerando. Peraltro,

l’allegazione appare manifestamente non sostanziata.

Anche il riferimento alla

richiesta di riscossione dell’avere previdenziale di RI 2 risulta irrilevante,

giacché i ricorrenti non adducono – e dalle tavole processuali neppure emerge –

quando tale richiesta sia stata formulata, a chi e i motivi per cui

l’intenzione del ricorrente non si sia concretizzata. Anche a tal proposito

questa Corte può far propria l’osservazione della Cassa sul punto: “il

Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso in più occasioni

ribadendo che anche l’eventuale apporto di capitali personali e l’introduzione

di misure drastiche per liquidare la società non sono di per sé stessi

(sic!) motivi sufficienti di discolpa se non vi sono prospettive di

salvataggio – che devono essere comprovate – che permettano di sospendere il

pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo. Per contro una

situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti

escludono in ogni caso la liberazione dell’amministrazione (STCA 4 luglio 2018,

inc. 31.2017.15). Occorre inoltre che sia comprovato che la sospensione dei

pagamenti avrebbe effettivamente permesso di salvare la società (STCA 23

gennaio 2020, inc. 31.2019.10).” (doc. 3, p.to 6.).

In tale contesto si segnala

altresì che in due recenti pronunzie questa Corte ha stabilito che la Cassa non

è tenuta ad accettare una cessione di credito in luogo dei contributi

paritetici insoluti (STCA 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.3.) e che

la consegna ad un successivo amministratore unico di una somma atta a saldare i

contributi paritetici insoluti non configura un motivo di giustificazione o di

discolpa ai sensi della giurisprudenza (STCA 31.2021.18 del 24 gennaio 2022

consid. 2.9.).

Quo all’istanza di differimento

del fallimento accolta dal Pretore, si rileva che a seguito della valutazione

del commissario del concordato, la moratoria concordataria era stata revocata

già dopo un mese dalla sua concessione, ragione per cui risultava oltremodo

evidente che la situazione della società fosse ormai insovvertibile.

Conseguentemente, a prescindere da quelle che possono essere state le

intenzioni della datrice di lavoro di salvare l’azienda pagando i contributi

paritetici nel prossimo futuro, il commissario, quale terzo responsabile, aveva

ritenuto tale valutazione oggettivamente inconciliabile con la situazione in

essere, con conseguente revoca della moratoria concordataria e contestuale

dichiarazione del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.).

Ne consegue che nel caso di

specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato

versamento dei contributi paritetici.

2.9

Visto tutto quanto precede,

questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non avendo adempiuto agli

obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per

negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai

sensi della citata giurisprudenza, devono assumersi le conseguenze del mancato

pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni 2011 e

2016-2020 per complessivi fr. 151'677.55

(importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.), risultando

debitori in solido per tale ammontare.

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma

mentre i ricorsi vanno integralmente respinti.

2.10

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA

in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA)

non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile

a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire

la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta".

L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale

(federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale

necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento

di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi

del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese,

malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle

citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come

oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano

spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti