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Decisione

31.2023.1

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Conferma richiesta di condanna di risarcimento di un membro di un associazione non avendo ottemperato gli obblighi di vigilanza e di controllo analoghi ad un amministratore di una SA. Nessun valido motivo di discolpa è stato riconosciuto

2 maggio 2023Italiano37 min

69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato

Source ti.ch

Incarto

n.

31.2023.1

BS

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione a: FA

1

chiamati in causa: 1. TERZ

1

2.

TERZ 2

ritenuto in

fatto

1.1. L’Associazione

DT 1, con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 20 marzo

2007 (cfr. estratto RC informatizzato).

RI

1 è stata membro dell’associazione dall’8 novembre 2011 e in seguito, dal 9

gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013, senza indicazione di una funzione

specifica, con diritto di firma individuale per entrambi i periodi (date di

pubblicazione nel FUSC).

1.2. L’associazione è stata affiliata

alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro. Il 30 aprile 2021

l’associazione ha cessato l’attività (cfr. scritto 25 maggio 2021 della

ricorrente alla Cassa, sub. doc. 7).

A

seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte

dell’associazione, dal mese di maggio 2012 la Cassa ha sistematicamente inviato

diffide di pagamento ed a partire da giugno 2014 avviato diverse procedure

esecutive. Siccome in seguito alcuni contributi sono risultati irrecuperabili e

oggetto di attestati di carenza beni, con decisione del 30 giugno 2017,

cresciuta in giudicato, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52

LAVS per i gli oneri sociali insoluti dall’associazione dal 2013 al 2016, come pure

per quelli relativi alle riprese salariali per l’anno 2011 (cfr. consid. 1.11).

Nelle date 10 dicembre 2021, 1°

marzo 2022 e 25 aprile 2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato a

favore della Cassa tre attestati di carenza beni per oneri sociali non soluti

dall’associazione per i mesi gennaio ed aprile 2021 e per il periodo 2015 –

2019 (cfr. sub doc. 7).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione 14 ottobre 2022,

confermata con decisione su opposizione 27 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a

RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS

di fr. 15'648,30 relativi al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dall’associazione per il 2021 (conteggio finale per il periodo

gennaio-aprile) e per il periodo 2015 – 2019 oggetto della tassazione d’ufficio

del 4 settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre

2020 (cfr. consid. 2.3), in via solidale con gli altri componenti del comitato

dell’associazione TERZ 1 e TERZ 2.

1.4. Con il presente tempestivo ricorso RI

1 contesta la decisione su opposizione del 10 ottobre 2022, chiedendone in

sostanza l’annullamento.

Rileva innanzitutto le difficoltà

di gestione dell’associazione durante la pandemia Covid, facendo inoltre

presente di aver avuto anche problemi di salute. Contesta le riprese salariali

oggetto della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 e confermata con la

decisione su opposizione 2 dicembre 2020, sostenendo in particolare come la

Cassa abbia conteggiato due volte i salari di dicembre. La ricorrente rileva

poi che la contabilità veniva controllata da una fiduciaria e ricontrollata

dall’Ufficio __________ del __________, motivo per cui ritiene poco probabile l’esistenza

di una grossa differenza salariale oggetto della succitata tassazione

d’ufficio.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa

postula la reiezione del ricorso. Conferma le argomentazioni esposte nella

decisione impugnata, come pure l’ammontare della tassazione d’ufficio,

cresciuta regolarmente in giudicato, ritenendo segnatamente i problemi di salute

fatti valere dalla ricorrente non sufficienti per costituire un valido motivo

di discolpa.

1.6. Con decreto 7 febbraio 2023 il

vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2.

1.7. Con scritto 17 febbraio 2023 TERZ 1

ha sostenuto che la signora RI 1 ha gestito l’Associazione DT 1 con la sua

piena fiducia. Ricorda che la contabilità veniva controllata dal revisore ed

anche dall’Ufficio __________ e quindi si sarebbero dovuti accorgere delle

differenze salariali (VI).

1.8. Anche TERZ 2, con scritto 26

febbraio 2023, ribadisce la piena fiducia riposta nella gestione amministrativa

della ricorrente. Ritiene che una differenza salariale di oltre fr. 100'000

rilevata dalla Cassa non poteva sfuggire sia al revisore che all’Ufficio __________

che controllavano la contabilità (IX).

1.9. Con scritto 26 febbraio 2023 la

ricorrente ha prodotto le schede contabili dei salari versati dal 2015 al 2019.

Secondo i suoi calcoli la differenza salariale da dichiarare all’AVS è di fr.

5'803,20. Ammette di essere consapevole che non tutti i pagamenti siano stati

corretti, in particolare per quel che concerne il 2015 anno in cui le è “scappato

un errore elevato, ma non in mala fede”. Conclude evidenziando che nel 2020

ha dovuto preparare tutte le schede del personale dal 2015 al 2019 e che “a

causa del COVID19 avevo molte cose da pensare, tutte le precauzioni e mettere

in sicurezza tutti i bambini e il personale, mi ha portato a fare le schede in

modo veloce” (X).

1.10.

Con scritto 6 marzo 2023 la Cassa, prendendo posizione in merito agli scritti

della ricorrente e dei chiamati in causa, evidenzia in particolare che la

tassazione d’ufficio 4 settembre 2020 (oggetto della decisione su opposizione 2

dicembre 2020) è cresciuta in giudicato e che il conteggio finale del 2021 è

stato fissato sulla base dei salari dichiarati dall’associazione. A titolo abbondanziale

osserva che “la corretta tenuta della contabilità aziendale e l’eventuale

verifica di ciò da parte di organi di revisione esterni, che ha nulla a che

vedere con gli obblighi di corretto assoggettamento ai fini AVS delle

retribuzioni versate, rispettivamente del regolare pagamento dei corrispettivi

oneri sociali, i quali spettano in via esclusiva al datore di lavoro e ai

propri organi”. Da ultimo, la Cassa informa che, a seguito di un intervenuto

pagamento di fr. 134, il danno attuale corrisponde a fr. 15'514,30.

1.11. Su

richiesta del TCA, in data 3 aprile 2023 la Cassa ha trasmesso la decisione di

risarcimento del 30 giugno 2017 (cfr. consid. 1.2), informando che la stessa è

cresciuta in giudicato (XIII).

1.12. Infine,

con scritto 4 aprile 2023 la ricorrente, confermando i precedenti scritti, elenca

alcuni errori commessi – a suo dire – dalla Cassa nel passato nei confronti

dell’associazione e ciò a dimostrazione che anche “allo CO 1 qualche errore

può scappare. Siamo tutti umani e può succedere a tutti” (XVIII).

considerato

in diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata

tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato

pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21

novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore

di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa

viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro,

come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona

giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente

(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52

cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Fatti

I

membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di

direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai

sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art.

69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato

rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi

(inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti

illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la

giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del

comitato di un'associazione (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte

con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31. 2018.19-20 del 16 maggio

2019, 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003 e

31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).

Secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C_578/2021 del 29 giugno

2022, la responsabilità nel senso dell'art. 52

LAVS non è limitata agli organi formali - sulla nozione cfr. sentenza

9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti - ma anche a

quelli di fatto, ovvero a quelle persone che prendono effettivamente le

decisioni che competono in linea di principio agli organi formali, ovvero

coloro che partecipano in modo duraturo, concreto e decisivo all'andamento

degli affari, occupandosi della gestione effettiva della società e che hanno

quindi un'influenza determinante sulla formazione della volontà della società

(cfr. sentenza 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). La

persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che

rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e

degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a

risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non

disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37, consid. 5 e 6). La posizione di organo di fatto nella responsabilità

nel senso dell'art. 52 LAVS deve essere vagliata nel contesto dell'obbligo

del pagamento dei contributi AVS. Egli deve avere avuto la possibilità di

causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi

paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr.

sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in

tale ambito, è necessario vagliare chi impartiva disposizioni per il calcolo e

il pagamento dei salari, dunque inclusa l'organizzazione per poter provvedere

al versamento dei contributi AVS alla Cassa.

2.2. Conformemente

alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la

conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o

di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni

definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti

l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito

contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una

persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre

il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1.

gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28

del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid.

2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento

si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno,

ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della

sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF

(cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art.

52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

2.3. Nella fattispecie concreta, come da

giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli

attestati di carenza beni emessi il 10 dicembre 2021, 1° marzo 2022 e 25 aprile

2022 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza (e anche la

conoscenza del danno) – la Cassa ha rettamente chiesto in via

sussidiaria a RI 1, quale organo di fatto dell’Associazione DT 1, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dall’associazione.

Benché dal 24 ottobre 2013 RI 1 non

sia più iscritta a RC come membro di comitato dell’associazione, nella

decisione contestata la Cassa ha convincentemente esposto i motivi per considerarla

organo di fatto della stessa, motivi che non sono stati del resto contestati

dalla ricorrente:

" (…) Nella

fattispecie, dalla STCA dell’11 marzo 2015, inc. n. 38.2014.50, emerge che la

signora RI 1 ha ricoperto “sin dalla costituzione dell’Associazione DT 1 delle

funzioni dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle

attività da questa svolte” e che abbia esercitato un ruolo che la rendeva

partecipe in modo determinante alle decisioni ad alla conduzione

dell’associazione anche dopo lo stralcio dal Registro di commercio quale

membro.

Vi era inoltre una delega a favore dell’opponente sottoscritta

dalla signora TERZ 1 – sorella della signora RI 1 che vive fuori Cantone e non

può seguire l’attività – che prevede l’autorizzazione a firmare per effettuare

pagamenti di fatture, stipendi e acquisti sino a CHF 3'000.00.

Del resto, la stessa signora RI 1 ha dichiarato nell’opposizione

del 16 novembre 2022 di essersi occupata del lato amministrativo e di essere

l’unica ad aver accesso i libri contabili. Era inoltre già stata oggetto di una

precedente decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei

contributi dal 2011 al 2016, alla quale non si era opposta ma aveva chiesto una

dilazione, dichiarando di assumersi tutta la responsabilità avendo amministrato

la struttura.

Successivamente risulta che:

- In data 23

marzo 2020 ha scritto alla Cassa chiedendo una proroga per il pagamento dei

contributi (doc. A);

- Il 29 maggio

2020 ha fornito al Servizio Ispettorato della Cassa le informazioni necessarie

per effettuare il controllo del datore di lavoro scaturito nella Tassazione

d’ufficio del 4 settembre 2020 per riprese salari dal 2015 al 2019, oggetto

della presente vertenza unitamente ai contributi non pagati per il 2021 (doc.

B);

- Il 25 maggio

2021 e il 23 novembre 2021 (doc. C e D) ha comunicato la cessazione

dell’attività per il 30 aprile 2021, informando di non avere la liquidità per

pagare il precetto esecutivo relativo all’acconto di gennaio 2021;

- Nell’ambito

dell’esecuzione del 29 novembre 2021 ha informato l’Ufficio esecuzione che la

società aveva cessato l’attività e non disponeva di beni (doc. E);

- In data 28

luglio 2022 ha informato la Cassa dell’impossibilità di pagare il conguaglio

2021 per mancanza di liquidità (doc. F).

In tale contesto la Cassa conferma la posizione di amministratrice

di fatto della signora RI 1 che si occupava in modo attivo della gestione

dell’associazione e dei rapporti con la Cassa oltre ad essere pienamente

cosciente dello stato economico della società e del fatto che vi fossero oneri

sociali scoperti. (…)” (doc. A).

Inoltre, come si vedrà al

prossimo considerando, è la stessa ricorrente ad avere firmato la distinta

salari relativa al 2021 (sub doc. 7),

Da ultimo, nei rispettivi scritti

17 e 23 febbraio 2023 TERZ 1 e TERZ 2 hanno confermato che la ricorrente si

occupava dell’amministrazione dell’associazione (cfr. consid. 1.7 e 1.8).

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Secondo la giurisprudenza

federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione

nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei

contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto

soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di

contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata

indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in

causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a).

Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso

valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati

cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una

revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6).

Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece

pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b). Infine, in DTF

134 V 401 l’Alta Corte, confermando la succitata giurisprudenza, ha precisato

che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di

impugnare una decisione di fissazione di contributi paritetici notificata

posteriormente alla loro uscita dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere,

nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una

verifica della stessa (consid. 5.4).

Ritornando

al caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), la Cassa ha chiesto a RI 1, in via solidale con i menzionati due membri di comitato, il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 15'648,30 per

i contributi AVS/IA/IPG/AD e AF non versati dall’associazione negli anni 2015 –

2019 e nel 2021.

La maggior parte del danno è

costituito dai contributi – rimasti insoluti – fissati con la tassazione

d’ufficio ex art. 38 OAVS del 4 settembre 2020. Oggetto della tassazione erano

riprese salariali determinate a seguito della revisione del 29 maggio 2020. In

quell’occasione la Cassa aveva ripreso fr. 70'170 quali redditi non

assoggettati all’AVS versati nel periodo 2015 – 2019, in particolare fr. 27'633

concernevano la ricorrente e fr. 27'017 TERZ 2 (cfr. documentazione sub doc.

7).

Il

14 gennaio 2020 la ricorrente, a nome e per conto dell’associazione, aveva

impugnato la decisione su opposizione 2 dicembre 2020 che confermava la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020. Il ricorso è

stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione da parte del TCA con

sentenza del 1° febbraio 2021 (inc. 30.2021.1), cresciuta in giudicato. L’insorgente

ha pertanto avuto la possibilità di contestare la citata tassazione d’ufficio.

Inoltre, nella summenzionata sentenza, a titolo abbondanziale, questa Corte

aveva preso posizione in merito a quelle censure che risultavano essere

sostanziate, confermando di conseguenza le riprese salariali. Non vi sono

quindi motivi per rimettere in discussione la tassazione d’ufficio 4 settembre

2020.

Con

il presente ricorso l’insorgente non ha del resto portato alcun fatto nuovo né nuovi

mezzi di prova che giustificanti una revisione processuale della succitata

sentenza cantonale. A tal riguardo, l’art. 24 cpv. 1 lett. a Lptca dispone che una

revisione di una sentenza del TCA cresciuta in giudicato è ammessa se sono

stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. La ricorrente ha infatti sostanzialmente

addotto le stesse censure sollevate nel ricorso del 14 gennaio 2021 (sfociato

nella STCA 30.2021.1 del 1° febbraio 2021) e ha prodotto le medesime schede

salariali (cfr. consid. 1.9).

Fatto sta che l’associazione ha

versato unicamente fr. 1'250 di contributi, lasciando uno scoperto contributivo

di fr. 11'695,90 come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito

contributivo relativo alla revisione 2015-2019 (doc. 5 allegato alla risposta

di causa).

La

rimanente posizione del danno è costituita dai contributi 2021, determinati

secondo il relativo conteggio di chiusura di data 11 marzo 2022. Si tratta di

oneri sociali fissati sulla base della dichiarazione dei salari fornita

dall’associazione e firmata dalla ricorrente il 4 marzo 2022 relativa al

periodo gennaio – aprile per totali fr. 97'720 (sub. doc. 7). Dallo specchietto

dell’evoluzione del debito contributivo concernente il 2021 risulta un saldo a

favore dalla Cassa di 3'952,40 (cfr. doc. 6 allegato alla risposta di causa).

L’ammontare

del danno corrisponde a fr. 15'648,30 (fr. 11'695,90 + 3'952,40), dal quale

vanno decurtati fr. 134 a seguito dell’intervenuto pagamento nel frattempo segnalato

dalla Cassa con scritto 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.10). Per il che,

l’ammontare del danno corrisponde ora a fr. 15'514,30.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato

dalla Cassa, merita conferma. Del resto l’insorgente non ha portato la prova

che l’importo fatto valere non sia corretto.

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi)

può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag.

53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

Considerandi

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit.,

pag. 52; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova

di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali

non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3

consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Per stabilire se un organo ha

agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli

sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza

federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28.

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001.

consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la

nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009, consid. 2.8, confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28

ottobre 2010).

I suddetti criteri, atti a

stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi

dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di

un’associazione.

Infatti, il comitato (l'art. 69

CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e

l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli

attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno,

vi è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e

tenuta dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti

amministrativi) e – nel caso in cui gli statuti permettessero la

delega di singoli compiti gestionali a organi esecutivi

inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi ai quali

è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali è di per

sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare attenzione

alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e alla

sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi dalle

proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri

compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica

l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei

membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA

(cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; cfr. anche STCA 31.2015.11

consid. 2.1 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

Nel caso in esame, come visto, la

ricorrente si occupava dell’allestimento delle schede salariali, del conteggio

dei contributi e del rispettivo pagamento. Quale organo di fatto

dell’associazione ad essa incombevano pertanto gli obblighi di cui alla summenzionata

giurisprudenza.

Infine, l’insorgente doveva

essere ben consapevole delle conseguenze di un mancato pagamento integrale

degli oneri sociali. Infatti, come visto, il 30 giugno 2017 essa è stata

destinataria di una precedente decisione di risarcimento (cfr. supra consid.

1.2).

2.7

L’insorgente

non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali

circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che

avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o

avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa

M.).

Ritornando

alla fattispecie concreta, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata,

non costituisce motivo di giustificazione e/o di discolpa quanto sostenuto

dalla ricorrente (ed anche dai due membri di comitato chiamati in causa), ossia

che la contabilità veniva controllata dal revisore e dall’Ufficio giovani del

DSS. Infatti, come pertinentemente rilevato in via abbondaziale dalla Cassa nella

risposta di causa, la verifica della contabilità da parte di organi di

revisione esterni non ha alcuna incidenza sugli obblighi di corretto

assoggettamento all’AVS delle retribuzioni versate, oggetto delle note riprese

salariali (cfr. supra consid. 2.4).

Questo

Tribunale non misconosce le difficoltà descritte nel ricorso e affrontate

dall’associazione durante la pandemia, comprendendo che in quelle circostanze possano

essere stati effettivamente commessi errori contabili. Tuttavia, queste

circostanze non permettono di liberare l’insorgente da una sua responsabilità

ex art. 52 LAVS, non essendo adempiuti i presupposti giurisprudenziali sopra

elencati.

Fatto

sta che l’associazione – in mora col pagamento dei contributi – è stata

diffidata dalla Cassa a partire da maggio 2012 e da giugno 2014 è stata sistematicamente

precettata per il pagamento dei contributi (cfr. consid. 1.2). Anche per i

contributi del 2021 e per quelli relativi alla citata ripresa salariale 2015 -

2019.

l’assocazione ha regolaremente ricevuto diffide di pagamento e precetti

(cfr. i relativi specchietti riassuntivi dell’evoluzione del debito contributi

lin doc. 5 e 6).

Trattasi

quindi di un differimento cronico che non può assurgere a valido motivo di

discolpa.

Va infine fatto presente che,

come già nell’ambito della precedente decisione di risarcimento del 30 giugno

2017, in data 19 gennaio 2023 – quindi dopo la decisione contestata – la

ricorrente – per proprio conto – ha chiesto alla Cassa il pagamento rateale “dello

scoperto da parte dell’associazione DT 1” (doc. 4), ammettendo implicitamente

una sua responsabilità.

2.8

Quale ulteriore motivo di discolpa

la ricorrente ha fatto riferimento ad una sua problematica di salute.

Secondo la giurisprudenza, in

generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere

quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni

verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo

né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21

novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con

diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore

non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado

lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo

sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni

(in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9;

31.2012.14

del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid.

2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e

31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con

riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al

datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia

anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016),

quindi, nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire

il danno.

Nel caso concreto secondo il TCA

gli asseriti problemi di salute (in sede di opposizione la ricorrente ha fatto

menzione di disturbi della concentrazione, problemi connettivi ecc.; doc. 2)

non posso costituire un valido motivo di discolpa ai sensi della citata

giurisprudenza. Il certificato medico, prodotto con il ricorso e attestante un’inabilità

lavorativa del 100% dal 19 ottobre al 31 ottobre 2020, non permette di comprovare

la presenza di una malattia talmente grave da aver reso l’insorgente incapace

di svolgere il suo ruolo di organo di fatto e, in caso d’impedimento

d’esercizio delle mansioni direttive e/o operative in seno all’associazione, d’indicare

un suo sostituto rispettivamente, se ciò non fosse stato possibile, di

rassegnare le dimissioni. Infatti, come esposto al consid. 2.3, dal 2020 al

2022.

la ricorrente ha pienamente interagito con la Cassa in merito alla

fissazione ed al pagamento dei contributi.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora (valuta 6 marzo 2023)

a fr. 15’514 (cfr. consid. 1.10). In tal senso la decisione va modificata ed il

ricorso va accolto. Va comunque sottolineato che l’importo del danno è stato

ridotto a seguito del pagamento intervenuto dopo l’emissione della decisione

contestata, circostanza che non avuto conseguenze sull’obbligo di risarcimento

confermato con il presente giudizio.

2.9

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura, ma unicamente che la stessa deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in

vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non

ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione

di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie

(FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.

127.

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI

KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA)”.

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non sono prelevate spese di procedura

(STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha

stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione 27 dicembre 2022 è modificata nel senso che RI 1

deve risarcire alla Cassa CO 1 fr. 15'514,30.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso

in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti