31.2023.1
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Conferma richiesta di condanna di risarcimento di un membro di un associazione non avendo ottemperato gli obblighi di vigilanza e di controllo analoghi ad un amministratore di una SA. Nessun valido motivo di discolpa è stato riconosciuto
2 maggio 2023Italiano37 min
69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2023.1
BS
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione a: FA
1
chiamati in causa: 1. TERZ
1
2.
TERZ 2
ritenuto in
fatto
1.1. L’Associazione
DT 1, con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 20 marzo
2007 (cfr. estratto RC informatizzato).
RI
1 è stata membro dell’associazione dall’8 novembre 2011 e in seguito, dal 9
gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013, senza indicazione di una funzione
specifica, con diritto di firma individuale per entrambi i periodi (date di
pubblicazione nel FUSC).
1.2. L’associazione è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro. Il 30 aprile 2021
l’associazione ha cessato l’attività (cfr. scritto 25 maggio 2021 della
ricorrente alla Cassa, sub. doc. 7).
A
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte
dell’associazione, dal mese di maggio 2012 la Cassa ha sistematicamente inviato
diffide di pagamento ed a partire da giugno 2014 avviato diverse procedure
esecutive. Siccome in seguito alcuni contributi sono risultati irrecuperabili e
oggetto di attestati di carenza beni, con decisione del 30 giugno 2017,
cresciuta in giudicato, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52
LAVS per i gli oneri sociali insoluti dall’associazione dal 2013 al 2016, come pure
per quelli relativi alle riprese salariali per l’anno 2011 (cfr. consid. 1.11).
Nelle date 10 dicembre 2021, 1°
marzo 2022 e 25 aprile 2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato a
favore della Cassa tre attestati di carenza beni per oneri sociali non soluti
dall’associazione per i mesi gennaio ed aprile 2021 e per il periodo 2015 –
2019 (cfr. sub doc. 7).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione 14 ottobre 2022,
confermata con decisione su opposizione 27 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a
RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS
di fr. 15'648,30 relativi al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dall’associazione per il 2021 (conteggio finale per il periodo
gennaio-aprile) e per il periodo 2015 – 2019 oggetto della tassazione d’ufficio
del 4 settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre
2020 (cfr. consid. 2.3), in via solidale con gli altri componenti del comitato
dell’associazione TERZ 1 e TERZ 2.
1.4. Con il presente tempestivo ricorso RI
1 contesta la decisione su opposizione del 10 ottobre 2022, chiedendone in
sostanza l’annullamento.
Rileva innanzitutto le difficoltà
di gestione dell’associazione durante la pandemia Covid, facendo inoltre
presente di aver avuto anche problemi di salute. Contesta le riprese salariali
oggetto della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 e confermata con la
decisione su opposizione 2 dicembre 2020, sostenendo in particolare come la
Cassa abbia conteggiato due volte i salari di dicembre. La ricorrente rileva
poi che la contabilità veniva controllata da una fiduciaria e ricontrollata
dall’Ufficio __________ del __________, motivo per cui ritiene poco probabile l’esistenza
di una grossa differenza salariale oggetto della succitata tassazione
d’ufficio.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa
postula la reiezione del ricorso. Conferma le argomentazioni esposte nella
decisione impugnata, come pure l’ammontare della tassazione d’ufficio,
cresciuta regolarmente in giudicato, ritenendo segnatamente i problemi di salute
fatti valere dalla ricorrente non sufficienti per costituire un valido motivo
di discolpa.
1.6. Con decreto 7 febbraio 2023 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2.
1.7. Con scritto 17 febbraio 2023 TERZ 1
ha sostenuto che la signora RI 1 ha gestito l’Associazione DT 1 con la sua
piena fiducia. Ricorda che la contabilità veniva controllata dal revisore ed
anche dall’Ufficio __________ e quindi si sarebbero dovuti accorgere delle
differenze salariali (VI).
1.8. Anche TERZ 2, con scritto 26
febbraio 2023, ribadisce la piena fiducia riposta nella gestione amministrativa
della ricorrente. Ritiene che una differenza salariale di oltre fr. 100'000
rilevata dalla Cassa non poteva sfuggire sia al revisore che all’Ufficio __________
che controllavano la contabilità (IX).
1.9. Con scritto 26 febbraio 2023 la
ricorrente ha prodotto le schede contabili dei salari versati dal 2015 al 2019.
Secondo i suoi calcoli la differenza salariale da dichiarare all’AVS è di fr.
5'803,20. Ammette di essere consapevole che non tutti i pagamenti siano stati
corretti, in particolare per quel che concerne il 2015 anno in cui le è “scappato
un errore elevato, ma non in mala fede”. Conclude evidenziando che nel 2020
ha dovuto preparare tutte le schede del personale dal 2015 al 2019 e che “a
causa del COVID19 avevo molte cose da pensare, tutte le precauzioni e mettere
in sicurezza tutti i bambini e il personale, mi ha portato a fare le schede in
modo veloce” (X).
1.10.
Con scritto 6 marzo 2023 la Cassa, prendendo posizione in merito agli scritti
della ricorrente e dei chiamati in causa, evidenzia in particolare che la
tassazione d’ufficio 4 settembre 2020 (oggetto della decisione su opposizione 2
dicembre 2020) è cresciuta in giudicato e che il conteggio finale del 2021 è
stato fissato sulla base dei salari dichiarati dall’associazione. A titolo abbondanziale
osserva che “la corretta tenuta della contabilità aziendale e l’eventuale
verifica di ciò da parte di organi di revisione esterni, che ha nulla a che
vedere con gli obblighi di corretto assoggettamento ai fini AVS delle
retribuzioni versate, rispettivamente del regolare pagamento dei corrispettivi
oneri sociali, i quali spettano in via esclusiva al datore di lavoro e ai
propri organi”. Da ultimo, la Cassa informa che, a seguito di un intervenuto
pagamento di fr. 134, il danno attuale corrisponde a fr. 15'514,30.
1.11. Su
richiesta del TCA, in data 3 aprile 2023 la Cassa ha trasmesso la decisione di
risarcimento del 30 giugno 2017 (cfr. consid. 1.2), informando che la stessa è
cresciuta in giudicato (XIII).
1.12. Infine,
con scritto 4 aprile 2023 la ricorrente, confermando i precedenti scritti, elenca
alcuni errori commessi – a suo dire – dalla Cassa nel passato nei confronti
dell’associazione e ciò a dimostrazione che anche “allo CO 1 qualche errore
può scappare. Siamo tutti umani e può succedere a tutti” (XVIII).
considerato
in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata
tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21
novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa
viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro,
come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona
giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente
(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52
cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Fatti
I
membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di
direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai
sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art.
69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato
rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi
(inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti
illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la
giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del
comitato di un'associazione (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte
con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31. 2018.19-20 del 16 maggio
2019, 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003 e
31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).
Secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C_578/2021 del 29 giugno
2022, la responsabilità nel senso dell'art. 52
LAVS non è limitata agli organi formali - sulla nozione cfr. sentenza
9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti - ma anche a
quelli di fatto, ovvero a quelle persone che prendono effettivamente le
decisioni che competono in linea di principio agli organi formali, ovvero
coloro che partecipano in modo duraturo, concreto e decisivo all'andamento
degli affari, occupandosi della gestione effettiva della società e che hanno
quindi un'influenza determinante sulla formazione della volontà della società
(cfr. sentenza 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). La
persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che
rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e
degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a
risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non
disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37, consid. 5 e 6). La posizione di organo di fatto nella responsabilità
nel senso dell'art. 52 LAVS deve essere vagliata nel contesto dell'obbligo
del pagamento dei contributi AVS. Egli deve avere avuto la possibilità di
causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi
paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr.
sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in
tale ambito, è necessario vagliare chi impartiva disposizioni per il calcolo e
il pagamento dei salari, dunque inclusa l'organizzazione per poter provvedere
al versamento dei contributi AVS alla Cassa.
2.2. Conformemente
alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la
conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o
di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni
definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti
l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito
contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una
persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre
il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1.
gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28
del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid.
2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento
si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno,
ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della
sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF
(cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art.
52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
2.3. Nella fattispecie concreta, come da
giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli
attestati di carenza beni emessi il 10 dicembre 2021, 1° marzo 2022 e 25 aprile
2022 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza (e anche la
conoscenza del danno) – la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria a RI 1, quale organo di fatto dell’Associazione DT 1, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dall’associazione.
Benché dal 24 ottobre 2013 RI 1 non
sia più iscritta a RC come membro di comitato dell’associazione, nella
decisione contestata la Cassa ha convincentemente esposto i motivi per considerarla
organo di fatto della stessa, motivi che non sono stati del resto contestati
dalla ricorrente:
" (…) Nella
fattispecie, dalla STCA dell’11 marzo 2015, inc. n. 38.2014.50, emerge che la
signora RI 1 ha ricoperto “sin dalla costituzione dell’Associazione DT 1 delle
funzioni dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle
attività da questa svolte” e che abbia esercitato un ruolo che la rendeva
partecipe in modo determinante alle decisioni ad alla conduzione
dell’associazione anche dopo lo stralcio dal Registro di commercio quale
membro.
Vi era inoltre una delega a favore dell’opponente sottoscritta
dalla signora TERZ 1 – sorella della signora RI 1 che vive fuori Cantone e non
può seguire l’attività – che prevede l’autorizzazione a firmare per effettuare
pagamenti di fatture, stipendi e acquisti sino a CHF 3'000.00.
Del resto, la stessa signora RI 1 ha dichiarato nell’opposizione
del 16 novembre 2022 di essersi occupata del lato amministrativo e di essere
l’unica ad aver accesso i libri contabili. Era inoltre già stata oggetto di una
precedente decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei
contributi dal 2011 al 2016, alla quale non si era opposta ma aveva chiesto una
dilazione, dichiarando di assumersi tutta la responsabilità avendo amministrato
la struttura.
Successivamente risulta che:
- In data 23
marzo 2020 ha scritto alla Cassa chiedendo una proroga per il pagamento dei
contributi (doc. A);
- Il 29 maggio
2020 ha fornito al Servizio Ispettorato della Cassa le informazioni necessarie
per effettuare il controllo del datore di lavoro scaturito nella Tassazione
d’ufficio del 4 settembre 2020 per riprese salari dal 2015 al 2019, oggetto
della presente vertenza unitamente ai contributi non pagati per il 2021 (doc.
B);
- Il 25 maggio
2021 e il 23 novembre 2021 (doc. C e D) ha comunicato la cessazione
dell’attività per il 30 aprile 2021, informando di non avere la liquidità per
pagare il precetto esecutivo relativo all’acconto di gennaio 2021;
- Nell’ambito
dell’esecuzione del 29 novembre 2021 ha informato l’Ufficio esecuzione che la
società aveva cessato l’attività e non disponeva di beni (doc. E);
- In data 28
luglio 2022 ha informato la Cassa dell’impossibilità di pagare il conguaglio
2021 per mancanza di liquidità (doc. F).
In tale contesto la Cassa conferma la posizione di amministratrice
di fatto della signora RI 1 che si occupava in modo attivo della gestione
dell’associazione e dei rapporti con la Cassa oltre ad essere pienamente
cosciente dello stato economico della società e del fatto che vi fossero oneri
sociali scoperti. (…)” (doc. A).
Inoltre, come si vedrà al
prossimo considerando, è la stessa ricorrente ad avere firmato la distinta
salari relativa al 2021 (sub doc. 7),
Da ultimo, nei rispettivi scritti
17 e 23 febbraio 2023 TERZ 1 e TERZ 2 hanno confermato che la ricorrente si
occupava dell’amministrazione dell’associazione (cfr. consid. 1.7 e 1.8).
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Secondo la giurisprudenza
federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione
nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei
contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto
soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di
contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata
indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in
causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a).
Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso
valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati
cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una
revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6).
Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece
pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b). Infine, in DTF
134 V 401 l’Alta Corte, confermando la succitata giurisprudenza, ha precisato
che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di
impugnare una decisione di fissazione di contributi paritetici notificata
posteriormente alla loro uscita dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere,
nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una
verifica della stessa (consid. 5.4).
Ritornando
al caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), la Cassa ha chiesto a RI 1, in via solidale con i menzionati due membri di comitato, il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 15'648,30 per
i contributi AVS/IA/IPG/AD e AF non versati dall’associazione negli anni 2015 –
2019 e nel 2021.
La maggior parte del danno è
costituito dai contributi – rimasti insoluti – fissati con la tassazione
d’ufficio ex art. 38 OAVS del 4 settembre 2020. Oggetto della tassazione erano
riprese salariali determinate a seguito della revisione del 29 maggio 2020. In
quell’occasione la Cassa aveva ripreso fr. 70'170 quali redditi non
assoggettati all’AVS versati nel periodo 2015 – 2019, in particolare fr. 27'633
concernevano la ricorrente e fr. 27'017 TERZ 2 (cfr. documentazione sub doc.
7).
Il
14 gennaio 2020 la ricorrente, a nome e per conto dell’associazione, aveva
impugnato la decisione su opposizione 2 dicembre 2020 che confermava la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020. Il ricorso è
stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione da parte del TCA con
sentenza del 1° febbraio 2021 (inc. 30.2021.1), cresciuta in giudicato. L’insorgente
ha pertanto avuto la possibilità di contestare la citata tassazione d’ufficio.
Inoltre, nella summenzionata sentenza, a titolo abbondanziale, questa Corte
aveva preso posizione in merito a quelle censure che risultavano essere
sostanziate, confermando di conseguenza le riprese salariali. Non vi sono
quindi motivi per rimettere in discussione la tassazione d’ufficio 4 settembre
2020.
Con
il presente ricorso l’insorgente non ha del resto portato alcun fatto nuovo né nuovi
mezzi di prova che giustificanti una revisione processuale della succitata
sentenza cantonale. A tal riguardo, l’art. 24 cpv. 1 lett. a Lptca dispone che una
revisione di una sentenza del TCA cresciuta in giudicato è ammessa se sono
stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. La ricorrente ha infatti sostanzialmente
addotto le stesse censure sollevate nel ricorso del 14 gennaio 2021 (sfociato
nella STCA 30.2021.1 del 1° febbraio 2021) e ha prodotto le medesime schede
salariali (cfr. consid. 1.9).
Fatto sta che l’associazione ha
versato unicamente fr. 1'250 di contributi, lasciando uno scoperto contributivo
di fr. 11'695,90 come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito
contributivo relativo alla revisione 2015-2019 (doc. 5 allegato alla risposta
di causa).
La
rimanente posizione del danno è costituita dai contributi 2021, determinati
secondo il relativo conteggio di chiusura di data 11 marzo 2022. Si tratta di
oneri sociali fissati sulla base della dichiarazione dei salari fornita
dall’associazione e firmata dalla ricorrente il 4 marzo 2022 relativa al
periodo gennaio – aprile per totali fr. 97'720 (sub. doc. 7). Dallo specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo concernente il 2021 risulta un saldo a
favore dalla Cassa di 3'952,40 (cfr. doc. 6 allegato alla risposta di causa).
L’ammontare
del danno corrisponde a fr. 15'648,30 (fr. 11'695,90 + 3'952,40), dal quale
vanno decurtati fr. 134 a seguito dell’intervenuto pagamento nel frattempo segnalato
dalla Cassa con scritto 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.10). Per il che,
l’ammontare del danno corrisponde ora a fr. 15'514,30.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato
dalla Cassa, merita conferma. Del resto l’insorgente non ha portato la prova
che l’importo fatto valere non sia corretto.
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi)
può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del
TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi
abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag.
53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
Considerandi
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit.,
pag. 52; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta
accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova
di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali
non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3
consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un
assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Per stabilire se un organo ha
agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli
sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza
federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti
gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;
STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11
novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del
28.
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001.
consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la
nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18
novembre 2009, consid. 2.8, confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28
ottobre 2010).
I suddetti criteri, atti a
stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi
dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di
un’associazione.
Infatti, il comitato (l'art. 69
CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e
l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli
attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno,
vi è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e
tenuta dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti
amministrativi) e – nel caso in cui gli statuti permettessero la
delega di singoli compiti gestionali a organi esecutivi
inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi ai quali
è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali è di per
sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare attenzione
alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e alla
sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi dalle
proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri
compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica
l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei
membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA
(cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; cfr. anche STCA 31.2015.11
consid. 2.1 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).
Nel caso in esame, come visto, la
ricorrente si occupava dell’allestimento delle schede salariali, del conteggio
dei contributi e del rispettivo pagamento. Quale organo di fatto
dell’associazione ad essa incombevano pertanto gli obblighi di cui alla summenzionata
giurisprudenza.
Infine, l’insorgente doveva
essere ben consapevole delle conseguenze di un mancato pagamento integrale
degli oneri sociali. Infatti, come visto, il 30 giugno 2017 essa è stata
destinataria di una precedente decisione di risarcimento (cfr. supra consid.
1.2).
2.7
L’insorgente
non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali
circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che
avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o
avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa
M.).
Ritornando
alla fattispecie concreta, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata,
non costituisce motivo di giustificazione e/o di discolpa quanto sostenuto
dalla ricorrente (ed anche dai due membri di comitato chiamati in causa), ossia
che la contabilità veniva controllata dal revisore e dall’Ufficio giovani del
DSS. Infatti, come pertinentemente rilevato in via abbondaziale dalla Cassa nella
risposta di causa, la verifica della contabilità da parte di organi di
revisione esterni non ha alcuna incidenza sugli obblighi di corretto
assoggettamento all’AVS delle retribuzioni versate, oggetto delle note riprese
salariali (cfr. supra consid. 2.4).
Questo
Tribunale non misconosce le difficoltà descritte nel ricorso e affrontate
dall’associazione durante la pandemia, comprendendo che in quelle circostanze possano
essere stati effettivamente commessi errori contabili. Tuttavia, queste
circostanze non permettono di liberare l’insorgente da una sua responsabilità
ex art. 52 LAVS, non essendo adempiuti i presupposti giurisprudenziali sopra
elencati.
Fatto
sta che l’associazione – in mora col pagamento dei contributi – è stata
diffidata dalla Cassa a partire da maggio 2012 e da giugno 2014 è stata sistematicamente
precettata per il pagamento dei contributi (cfr. consid. 1.2). Anche per i
contributi del 2021 e per quelli relativi alla citata ripresa salariale 2015 -
2019.
l’assocazione ha regolaremente ricevuto diffide di pagamento e precetti
(cfr. i relativi specchietti riassuntivi dell’evoluzione del debito contributi
lin doc. 5 e 6).
Trattasi
quindi di un differimento cronico che non può assurgere a valido motivo di
discolpa.
Va infine fatto presente che,
come già nell’ambito della precedente decisione di risarcimento del 30 giugno
2017, in data 19 gennaio 2023 – quindi dopo la decisione contestata – la
ricorrente – per proprio conto – ha chiesto alla Cassa il pagamento rateale “dello
scoperto da parte dell’associazione DT 1” (doc. 4), ammettendo implicitamente
una sua responsabilità.
2.8
Quale ulteriore motivo di discolpa
la ricorrente ha fatto riferimento ad una sua problematica di salute.
Secondo la giurisprudenza, in
generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere
quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni
verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo
né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21
novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con
diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore
non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado
lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo
sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni
(in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9;
31.2012.14
del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid.
2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e
31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con
riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al
datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia
anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016),
quindi, nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire
il danno.
Nel caso concreto secondo il TCA
gli asseriti problemi di salute (in sede di opposizione la ricorrente ha fatto
menzione di disturbi della concentrazione, problemi connettivi ecc.; doc. 2)
non posso costituire un valido motivo di discolpa ai sensi della citata
giurisprudenza. Il certificato medico, prodotto con il ricorso e attestante un’inabilità
lavorativa del 100% dal 19 ottobre al 31 ottobre 2020, non permette di comprovare
la presenza di una malattia talmente grave da aver reso l’insorgente incapace
di svolgere il suo ruolo di organo di fatto e, in caso d’impedimento
d’esercizio delle mansioni direttive e/o operative in seno all’associazione, d’indicare
un suo sostituto rispettivamente, se ciò non fosse stato possibile, di
rassegnare le dimissioni. Infatti, come esposto al consid. 2.3, dal 2020 al
2022.
la ricorrente ha pienamente interagito con la Cassa in merito alla
fissazione ed al pagamento dei contributi.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex
art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora (valuta 6 marzo 2023)
a fr. 15’514 (cfr. consid. 1.10). In tal senso la decisione va modificata ed il
ricorso va accolto. Va comunque sottolineato che l’importo del danno è stato
ridotto a seguito del pagamento intervenuto dopo l’emissione della decisione
contestata, circostanza che non avuto conseguenze sull’obbligo di risarcimento
confermato con il presente giudizio.
2.9
Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non
prevede più la gratuità della procedura, ma unicamente che la stessa deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in
vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema
dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in
evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la
causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente
assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca
(cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non
ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione
di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie
(FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.
127.
Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI
KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA)”.
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non sono prelevate spese di procedura
(STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato
a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha
stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 27 dicembre 2022 è modificata nel senso che RI 1
deve risarcire alla Cassa CO 1 fr. 15'514,30.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso
in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti