31.2023.10
Ricorso (respinto) contro decisione su opp. di risarcimento nei confronti del socio e gerente unico della Sagl. Non comprovato che lo stato di salute gli rendeva impossibile comprendere ruolo e responsabilità per i contributi paritetici. Macchinazioni penali dell’organo di fatto non comprovate
27 novembre 2023Italiano40 min
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.10
jv/gm
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1,
con sede a __________ (precedentemente a __________), è iscritta a Registro di
commercio dall’11 luglio 2016 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1
ha formalmente ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma
individuale dal 14 luglio 2016 (pubblicazione FUSC del 14 luglio 2016) fino al
fallimento della società decretato per l’8 settembre 2021 (pubblicazione FUSC
del 13 settembre 2021).
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di
lavoro.
Al più
tardi da marzo 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e,
da settembre 2019, precettarla (doc. 6).
Il 23
luglio 2021 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa tre attestati di
carenza beni (ACB) per contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal
1. gennaio al 30 settembre 2020 (sub doc. 9).
Con
decisioni 8 settembre e 29 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di __________
ha pronunciato il fallimento della società, come accennato per l’8 settembre
2021 (pubblicazione FUSC del 13 settembre 2021) e la sospensione per mancanza
di attivi della procedura di fallimento per il 29 ottobre 2021 (pubblicazione
FUSC del 26 novembre 2021, sub doc. 9).
1.3. Constatato
di aver subito un danno, con decisione 13 gennaio 2023 – notificata il 15
febbraio 2023 (scritti del 13 febbraio 2023 della Cassa, sub doc. 9) – la Cassa
ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'195.40 relativo al
periodo contributivo dal gennaio 2019 a settembre 2021 (doc. 1).
Con
opposizione 15 marzo 2023 RI 1 ha comunicato alla Cassa che i problemi di
salute insorti nel 2019, attestati dall’allegato certificato medico del 28
febbraio 2023 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina
interna), lo avevano indotto a “trascurare le situazioni che mi si
presentavano” e che per tale motivo aveva delegato la gestione aziendale ad
una terza persona che ha commesso atti di rilevanza penale per i quali è stata
denunciata a Ministero pubblico (doc. 2).
Con
scritto 20 marzo 2023 la Cassa ha chiesto all’opponente di comunicarle “la
data di cessazione dell’attività della FA 1”, “Fino a quale data la FA 1
ha occupato salariati”, “il nome dei dipendenti di FA 1 negli anni 2020
e 2021, nonché i mesi di occupazione ed il salario lordo di loro spettanza”,
“Se e per quale periodo la FA 1 ha beneficiato di indennità per lavoro
ridotto”, come pure di inviarle un certificato medico aggiornato per il
periodo 2019-2021 attestante
" […]
-
il periodo esatto di inizio e
fine della sua inabilità lavorativa
-
la percentuale di inabilità
lavorativa (se è variata nel tempo, specificare anche a quale periodo si
riferisce);
-
se la patologia indicata le ha
impedito in misura totale e continuativa di:
-
comprendere ciò che stava
accadendo in seno alla FA 1;
-
comprendere il suo ruolo in
seno alla FA 1 e di adempiere alle relative responsabilità;
-
comprendere la necessità di
rassegnare le dimissioni dalla carica di gerente o di nominare un suo
sostituto.” (doc. 3)
Con
scritto 13 aprile 2023 l’opponente ha comunicato alla Cassa che “l’unico
dipendente era il sig. __________” allegando la relativa busta paga di
aprile 2017, ribadendo quanto asserito nell’opposizione e specificando come
l’organo di fatto __________ si fosse, a sua insaputa, impossessata “di
tutti i miei autoveicoli che venivano intestati alla società __________ di cui
lei era l’amministratrice e assumeva personale che però faceva risultare come
dipendenti della FA 1”, circostanza che ha contribuito al fallimento della FA
1 e alla quale ha fatto seguito la denuncia penale del 25 agosto 2021. Circa
l’aspetto medico, l’opponente allegava ulteriore refertazione (doc. 4).
Con
decisione su opposizione 17 maggio 2023 (doc. 5) la Cassa ha confermato la
decisione 13 gennaio 2023, osservando che le circostanze addotte dall’opponente
erano in concreto irrilevanti sotto il profilo della responsabilità ex art. 52
LAVS.
1.4. Con il
presente ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione, postulandone
l’annullamento con argomentazioni sostanzialmente già fornite in sede di
opposizione e di cui si dirà in appresso.
Sostiene
innanzitutto di aver debitamente dimostrato, sulla scorta della refertazione
medica prodotta, che nel periodo 2019-2021 soffriva di gravi problemi di salute
che lo hanno portato al ricovero presso in clinica psichiatrica e che non gli
permettevano né di curare la gestione degli affari, né di dare istruzioni e
tantomeno di sorvegliare l’andamento della società, dovendosi giocoforza
astenere dagli affari societari, delegati proprio per tali ragioni a __________
“intorno ad aprile 2019”, sottolineando come fino alla delega
gestionale, egli avesse sempre versato puntualmente i contributi paritetici alla
Cassa, la situazione debitoria della società nei confronti di quest’ultima
essendosi creata sotto la gestione dell’organo di fatto.
In
secondo luogo l’insorgente asserisce, in maniera oltremodo confusa e di
difficile comprensione, che tramite macchinazioni di rilevanza penale la __________
ha falsato la contabilità della FA 1 approfittando del suo stato valetudinario
compromesso, rendendolo succube in punto alla gestione della società, in particolare
per quanto concerne i lavoratori occupati ed i relativi contributi paritetici.
Ciò, soggiunge, per favorire la società della __________, ossia la __________
(già __________ con sede a __________ e in liquidazione a seguito del
fallimento decretato con decisione pretorile 27 aprile 2022, cfr. estratto RC e
pubblicazione FUSC del 3 maggio 2022), rispettivamente la __________ stessa e
terzi legati a quest’ultima. A supporto delle sue tesi, l’insorgente ha
prodotto varia documentazione, chiedendo che “ove necessario
vengano
sentiti i __________ e __________ di __________, il sig. __________ di __________,
il sig. __________, __________” (I).
1.5. Con
risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di non aver avviato altre
procedure risarcitorie. Nel merito delle censure ricorsuali, la Cassa, oltre a
rinviare a quanto illustrato nella decisione su opposizione, ha in particolare
osservato come la documentazione prodotta con il ricorso “nulla prova e
nulla muta rispetto alla responsabilità ex art. 52 LAVS imputabile al signor RI
1”, rilevando la contraddizione in cui il ricorrente è incorso circa
l’occupazione di dipendenti e come gli atti di rilevanza penale asseritamente
commessi dall’organo di fatto non sono in rapporto di causalità diretta con il
mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società. In considerazione
di ciò, la Cassa ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata (III).
1.6. Con
scritto 17 luglio 2023 l’insorgente ha ribadito le censure ricorsuali, producendo
ulteriori mezzi di prova, e meglio “3 libricini contabili con allegati
entrate dei noleggi delle mie vetture” e una
“chiavetta
aggiornata con contabilità di 3 mesi del 2020” (V).
1.7. Con
scritto 17 agosto 2023 la Cassa ha così preso posizione sugli ulteriori mezzi
di prova prodotti dal ricorrente:
" […] i
nuovi mezzi di prova prodotti rappresentano da una parte una serie di ricevute
aziendali e dall’altra un elenco parificabile ad un “libro cassa” di 3 mesi del
2020, che nulla provano e nulla mutano rispetto alla responsabilità ex art. 52
LAVS imputata al signor RI 1. Al Signor RI 1, in qualità di socio gerente,
spettava l’alta vigilanza sugli affari della società e in particolare sul fatto
che le prescrizioni della LAVS […] fossero rispettate. Gli elementi addotti,
vale a dire la “sudditanza psicologica” […] nei confronti della […] __________
e il comportamento tenuto da quest’ultima in seno alla società non sono,
secondo la giurisprudenza, sufficienti per liberare il signor RI 1 dalle sue
responsabilità ex art. 52 LAVS.” (VII)
1.8. Con
scritto 22 agosto 2023 il ricorrente ha precisato che l’istruttoria penale
avviata a seguito della denuncia sporta nei confronti di __________ è
coordinata dalla procuratrice pubblica __________ (IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art.
52 LAVS come da decisione contestata.
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di
una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito
del rilascio (il 23 luglio 2021) di attestati di carenza beni, come pure del
fallimento (decretato per l’8 settembre 2021) della FA 1, la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 14
luglio 2016 della fallita (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52
LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni
2019-2021.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro,
Fatti
i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore
di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno
2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi
della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi
dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di
amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT
Considerandi
II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006
pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF
H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In
casu per il 2019 RI 1 aveva dichiarato alla Cassa di aver impiegato quattro
dipendenti (__________, __________, __________ e __________) per una massa salariale di fr. 47'652 (dichiarazione
salariale firmata dal ricorrente il 27 febbraio 2020, doc. 5, allegato B).
Stante l’irreperibilità del ricorrente e nonostante
molteplici solleciti della Cassa, inviati per raccomandata, atti ad ottenere le
dichiarazioni salariali per gli anni 2020 e 2021, quest’ultima è stata
costretta ad allestire d’ufficio i conteggi per le distinte salariali
2020.
e 2021 sulla base degli acconti, determinando una massa salariale di fr.
50'664 per il 2020 e di fr. 35'739 per il 2021 (documento del 28 ottobre 2022
della Cassa con allegati, sub doc. 9). Sulla base delle distinte salariali di
cui sopra, la Cassa ha calcolato i contributi paritetici dovuti per il periodo
2019-2021 per complessivi fr. 17'105.40 (fr. 2'338.25
per il 2019, fr. 9'165.35 per il 2020 e fr. 5'601.80 per il 2021, docc. 6-8),
ammontare che è stato altresì insinuato quale credito risarcitorio all’UF di __________
nell’ambito del fallimento della FA 1 (scritto del 3 novembre 2022 della Cassa
all’UF di __________, sub doc. 9). Infine, con la decisione di risarcimento 13
gennaio 2023 la Cassa ha allegato i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo in questione (doc. 1).
Pertanto,
la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria
conformemente alla surriferita giurisprudenza.
2.4
Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186.
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa
di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6
Va
rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di (socio) gerente di una
Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal
riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del
15.
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile,
ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01
del 5 giugno 2003).
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa
A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali
organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.
2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7
Occorre
ora esaminare le censure del ricorrente in punto al suo stato di salute (cfr.
infra consid. 2.7.1.) e alle asserite macchinazioni di rilevanza penale operate
dall’organo de facto __________ (cfr. infra consid. 2.7.2.).
2.7.1
RI 1
sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettevano di svolgere con
la necessaria diligenza l’attività di socio e gerente unico della FA 1 (cfr.
supra consid. 1.3. e seg.).
In
generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale
motivo di giustificazione e di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni
verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo
né di determinarsi in merito alle dimissioni. A tal riguardo, questa Corte ha
già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei
contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente
condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in
grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA
7.
novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991
in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile
l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire
gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA
26.
novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993
in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha
quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc.
31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti,
ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante
che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante
uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere
di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di
determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento
del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30
aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS
di un amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado
del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività
lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di
raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli
formalmente era amministratore.
Infine,
nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che
la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una
struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un
amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse
vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla
conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la
responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata.
Per
contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo
scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore
(beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo
stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto
o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza
3.
aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la
responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “[…]
a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione
medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che
permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli
impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In
particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado
di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei
contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di
controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler
minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe
potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.
In
tema vedasi anche STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016, confermata nella STF
9C_394/2016 del 21 novembre 2016.
Tornando
al caso che ci occupa, occorre chinarsi sulla refertazione medica di cui il
ricorrente si prevale per giustificare il suo inagire in punto al versamento
dei contributi paritetici.
Con
l’opposizione 15 marzo 2023 (doc. 2) e con il ricorso (I, allegato B) RI 1 ha
prodotto il certificato 28 aprile 2023 della curante dr.ssa __________
(specialista in medicina interna generale) attestante:
" Si certifica che dall’anno 2019 al 2022 ho visitato più
volte il paziente a causa di malesseri fisici e mentali con espressione di
pensieri anche suicidali, motivo per il quale avevo indirizzato il paziente ai
colleghi psichiatri. Nel settembre 2021 il paziente, a causa di uno stato
depressivo maggiore con rischio di aggressività autodiretta, è stato degente
presso la clinica __________ di __________. Il paziente presentava uno stato di
agitazione e poca lucidità mentale con scarsa capacità di discernimento delle
situazioni.”.
Nell’istruttoria
amministrativa (doc. 4) il ricorrente ha prodotto, la richiesta 30 agosto 2021
della curante diretta al dr. __________ (psicologo e psicoterapeuta) di “CONVOCARE
URGENTEMENTE
il paziente […] per depressione importante”
e la lettera di dimissioni del 9 settembre 2021 dal pronto soccorso
dell’Ospedale __________ di __________ dal seguente tenore (sottolineature del
redattore):
" […] le riferiamo in merito al […] paziente che è stato
visitato il 09.09.2021.
Diagnosi conclusiva
1.
Stato depressivo maggiore
con rischio di aggressività auto e eterodiretta
Anamnesi
Paziente di 68 anni inviato dal __________ per rivalutazione
accompagnato dalla polizia con modulo di richiesta di ricovero coatto firmato
dalla Dr.ssa __________ del __________ con consulenza telefonica da parte dello
psichiatra di picchetto (Dr. __________ e Dr.ssa __________) per stato
depressivo maggiore e ideazioni suicidarie e di aggressività eterodiretta nei
confronti dell’ex-moglie.
Status
Paziente vigile, lucido, tranquillo e collaborante.
Valutazione e procedere
Ad 1. In accordo con la Dr.ssa __________, psichiatra di picchetto […],
si procede a ricovero presso il __________ (padiglione __________) che il
paziente accetta volontariamente.
Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare nella
continuità delle cure.
Il paziente viene trasferito presso __________ in condizioni generali
buone.”
Egli
ha altresì prodotto il certificato del dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) del 30 marzo 2023 attestante
" […] certifico che egli [RI 1, n.d.r.] è stato in cura
ambulatoriale psichiatrica e psicoterapeutica con lo scrivente dal
08.03.2021
al 13.04.2021, a causa di una sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.22). Il quadro clinico era
caratterizzato da umore deflesso ed elevate quote di angoscia, instabilità
emozionale, insonnia, dolori epigastrici, perdita di appetito. Riferiva
l’insorgenza di questi disturbi, in modo graduale, da almeno due anni.
Per fare fronte allo scompenso psichico è stato impostato trattamento
farmacologico con Acido Valpirico 500 mg/die e Lorazepam 1 mg/die.”.
Pur
senza misconoscere l’affezione psichiatrica dell’insorgente, valutate le
surriferite refertazioni mediche e richiamato il principio del libero
apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni
sociali (art. 61 lett. c. in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021
consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.),
questo Giudice non ritiene provato con il grado della verosimiglianza
preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che lo stato
valetudinario del ricorrente per il periodo 2019-2021 fosse irrimediabilmente compromesso
al punto da non essere neppure in grado di comprendere il suo ruolo di socio e
gerente unico della FA 1 e le incombenze relative ai contributi paritetici.
A tal
proposito, si rileva innanzitutto che agli atti non vi è alcuna attestazione di
un’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua attività abituale per
l’intero periodo 2019-2021, nonostante con scritto 20 marzo 2023 (doc. 3) la
Cassa lo avesse esplicitamente sollecitato, ossequiando al principio
inquisitorio (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2020, n. 48 ad artt. 51 e 52 LAVS con rinvii
giurisprudenziali) a produrre un certificato medico in tal senso. In tale
contesto risulta significativo il fatto che nonostante RI 1 avesse inoltrato il
citato scritto della Cassa al dr. __________ (mail del 27 marzo 2020, sub doc.
4), quest’ultimo non si è espresso sulla capacità lavorativa, limitandosi a riportare
il periodo di cura ambulatoriale (dall’8 marzo al 13 aprile 2021), la diagnosi
ed i sintomi.
Nessun
medico ha attestato che per tutto il periodo 2019-2021 l’insorgente non fosse
in grado di comprendere il suo ruolo di socio e gerente unico della FA 1,
sicché la sua asserzione secondo cui, a motivo dell’affezione psichiatrica “In
questo stato e per tutto il periodo 2019-2021 (ma anche prima) non sono stato
in grado di comprendere ciò che mi accadeva intorno, né di capire cosa stesse
succedendo alla mia società, disinteressandomi di tutto” (doc. 4, pag. 2) è
rimasto allo stadio di mero parlato. Inoltre, è l’insorgente medesimo ad aver
riferito al dr. __________ che le affezioni psichiatriche si sono evolute
gradualmente, lasciando intendere che esse non si fossero ripercosse con pari
intensità sulla sua capacità lavorativa.
Ma
anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ammettere che nei periodi di
degenza il ricorrente non fosse stato in grado di comprendere il suo ruolo
all’interno della società e le relative incombenze in punto ai contributi
paritetici, la refertazione medica permetterebbe tale assunto esclusivamente
per il mese di settembre 2021 (degenza presso l’istituto psichiatrico), ragione
per cui, fatta eccezione per tale intervallo, il ricorrente non poteva esimersi
dall’esercizio dell’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione
della società in punto ai contributi paritetici.
Per
tacere del fatto che, come da lettera di dimissioni dal pronto soccorso del 9
settembre 2021, egli risultava “vigile, lucido, tranquillo e collaborante”
ed “in condizioni generali buone”.
Visto
quanto precede, la situazione valetudinaria del ricorrente nulla muta circa la
sua condotta gravemente negligente, non avendo esercitato il suo dovere di alta
vigilanza sull’organo di fatto.
2.7.2
Il
ricorrente sostiene che __________ lo abbia escluso dalla gestione societaria, peggiorando
sensibilmente e dissimulando la reale situazione finanziaria della società con
raggiri di rilevanza penale, circostanze che hanno portato al fallimento della FA
1.
(cfr. supra consid. 1.3. e seg.).
A tal proposito va innanzitutto
ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio
2020.
consid. 2.10, 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019 consid. 2.9.,
entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un
fallimento.
In
secondo luogo, la giurisprudenza ha sancito che gli amministratori di una SA (e
quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra consid. 2.6.) possono essere
liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza qualora siano
stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti
controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi
che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro
credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto
1993). Rilevante non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale
(alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato;
cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005
consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto
l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del
proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici
AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi
motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del
22.
settembre 2003).
Va qui
rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle
assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il
suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa
(DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii), producendo – ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con rinvii).
In
concreto, il ricorrente non ha mai prodotto, nonostante ciò fosse da lui
ragionevolmente esigibile, l’asserita denuncia penale del 25 agosto 2021 sporta
nei confronti dell’organo di fatto (per quanto riguarda gli atti d’istruttoria
penale ha ammesso di non aver ricevuto ancora alcun riscontro dal Ministero
pubblico, cfr. supra consid. 1.3.; V, pag. 3).
Inoltre,
nonostante la Cassa gli avesse esplicitamente richiesto di produrre un
certificato medico che attestasse, tra l’altro, l’impossibilità di comprendere
cosa stava accadendo all’interno della società, il suo ruolo di socio e gerente
unico con relative responsabilità e la necessità di rassegnare le dimissioni
(cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 non ha mai prodotto tale refertazione,
disattendendo anche per questo aspetto il suo dovere di collaborazione.
Ma a
prescindere da ciò, il comportamento asseritamente di rilevanza penale della __________
nulla muta alla grave negligenza del ricorrente in punto al versamento dei
contributi paritetici. Infatti, conformemente alla suevocata giurisprudenza, i
raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione
dalla responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad
effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è avvenuto.
Come illustrato al precedente considerando, l’insorgente non ha provato in
questa sede un’impossibilità – per motivi medici – duratura di comprendere il
suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in punto ai versamenti dei
contributi paritetici, né di non essere stato in grado di esercitare l’alta
vigilanza nei confronti dell’organo di fatto, alternativamente di presentare
tempestive dimissioni. Detto altrimenti, siccome il ricorrente non ha provato
in questa sede di essere stato impossibilitato ad esercitare l’alta vigilanza
sull’organo di fatto, eventualmente rassegnando le dimissioni a fronte di
un’asserita esclusione dalla gestione della società, egli non può prevalersi di
eventuali asserite macchinazioni di rilevanza penale operate dalla __________
ai danni della società, giacché queste ultime – se effettivamente avvenute –
sono state possibili proprio a fronte del suo inagire.
Per il
che le eventuali macchinazioni di rilevanza penale della __________ sono in
concreto irrilevanti sotto il profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS,
circostanza che rende superfluo il richiamo dell’incarto penale ed i mezzi di
prova prodotti dal ricorrente a supporto della sua tesi (I, allegati B-D; V,
allegati E1-E3).
2.8
Costituisce motivo di giustificazione
il caso
in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare
fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V
189.
consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25
segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;
Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,
l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure
drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività
può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda
ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2.,
2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa
ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.9
Visto
tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il
periodo 2019-2021. Confermata la responsabilità ex art.
52.
LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre
il ricorso va integralmente respinto.
2.10
Il nuovo
art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione
transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che
la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio
2021.
è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il
TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,
considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese
all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che
“eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.
127.
Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede
all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che
attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi
dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di
risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo
la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia
"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata
manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in
modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche
legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni
assicurative, non si prelevano spese di procedura.
Sul tema cfr. pure STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.11
In DTF
137.
V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in
materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore
di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art.
85.
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia
patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000
il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia
dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti