31.2023.11
Ricorso (respinto) contro decisione (su opp.) di risarcimento nei confronti di organo della società fallita. Conoscenza di un danno parziale giustifica avvio di una procedura risarcitoria. Nesso causale fra comportamento gravemente negligente dell’insorgente e danno. Nessun motivo di giustificazione
21 novembre 2023Italiano45 min
potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2023.11
FS
Lugano
21 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 è
iscritta nel registro di commercio dal 1. giugno 2010 (cfr. estratto RC agli
atti).
RI
1 ha ricoperto la carica di direttrice della società dal 23 settembre 2010, di
membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale dal
27 dicembre 2017 e di amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio
2021 (date di pubblicazione nel FUSC).
1.2.
La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro.
A
partire dal mese di agosto 2016 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare
la società al pagamento degli oneri sociali e, a partire dal mese di agosto
2017, precettarla (cfr. doc. A e B allegati alla decisione su opposizione 6
luglio 2023).
Con
decreto 12 ottobre 2021 della Pretura del Distretto di __________ è stato
pronunciato il fallimento di FA 1 (cfr. estratto RC agli atti).
Il 13 luglio
2022 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio
credito contributivo di fr. 12'291.25, poi aumentato a 12’807.70 con l’insinuazione
19 agosto 2022 (cfr. lettere raccomandate 13 luglio 2022 e 19 agosto 2022 agli
atti).
Con
messaggio di posta elettronica 17 marzo 2023, l’UF ha informato la Cassa che
non erano previsti dividendi per i creditori di seconda classe (cfr. e-mail 17
marzo 2023 agli atti).
1.3.
Constatato di aver subito un danno, con decisione 14 aprile 2023 la
Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'349.10,
importo ridotto a 12'063.05 con decisione su opposizione 6 luglio 2023, a
titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per l’anno 2021.
1.4.
Con il presente ricorso RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha avversato
la surriferita decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Evidenzia
anzitutto di aver immesso nella società a titolo personale l’importo di fr.
100'000 per garantire, fra le altre cose, il pagamento degli oneri sociali.
Rileva inoltre come al momento del fallimento, ella avesse provveduto al
pagamento di tutte le fatture per contributi sino ad allora emesse dalla Cassa.
Osserva poi come, al momento del deposito dei bilanci, la società avesse attivi
sufficienti per far fronte ad eventuali contributi sociali non ancora
esigibili. Prendendo visione della graduatoria provvisoria dell’UF la
ricorrente si sarebbe quindi accorta che __________ aveva operato
unilateralmente una compensazione di un suo credito con gli averi della società
depositati presso la banca, ledendo così gli interessi della Cassa.
L’insorgente sostiene quindi di non aver violato per negligenza grave le
prescrizioni della LAVS, evidenziando come manchi il nesso causale fra le
procedure esecutive asseritamente promosse dalla Cassa dal 2017 e le pretese
fatte valere con decisione di risarcimento 14 aprile 2023 per il conguaglio
2021. Il differimento del pagamento dei contributi, frutto di una scelta
consapevole, sarebbe poi stato causato da una passeggera di mancanza di
liquidità a partire dal 2017, con la certezza, che i contributi arretrati
sarebbero stati saldati, ciò che sarebbe avvenuto ad eccezione del solo
conguaglio 2021 a suo tempo non ancora noto all’amministratrice. Evidenzia
quindi di aver sempre vigilato sulla società rinunciando persino a percepire il
salario per far fronte agli oneri contributivi. Ritiene quindi di non poter
essere ritenuta responsabile del pagamento del conguaglio 2021, ricevuto
successivamente all’emanazione del decreto di fallimento, momento in cui ella
non poteva più agire per conto della società. Sostiene infine che, in assenza
di un ACB o della conclusione della procedura fallimentare, rispettivamente della
sua sospensione per mancanza di attivi, il danno della Cassa non sia comprovato
o, subordinatamente, non sia esigibile, risultando dalla graduatoria attivi in
contanti sufficienti a coprire il suo credito.
1.5.
Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato
una procedura di risarcimento unicamente nei confronti di RI 1. Nel merito ha
rinviato alle motivazioni addotte nella decisione impugnata precisando che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la società si trovasse in
uno stato di differimento cronico dei pagamenti già dalla seconda metà del
2016. Evidenzia inoltre che il versamento di fr. 100'000 da parte della
ricorrente fosse avvenuto senza un preciso vincolo che lo destinasse al
pagamento degli oneri sociali ed era ampiamente insufficiente per salvare la
società dal fallimento. Sostiene poi che il nesso causale fra il pluriennale
comportamento della ricorrente ed il saldo rimasto scoperto in seguito al
fallimento sia chiaramente ravvisabile. Inoltre, pur essendo la determinazione del
saldo dei contributi avvenuta dopo il fallimento, ciò non costituirebbe motivo
di liberazione. Non sarebbe poi nemmeno determinante il fatto che RI 1 abbia o
meno percepito il salario su cui è chiesto il pagamento dei contributi, questi
ultimi essendo dovuti anche in caso di rinuncia al suo versamento. Per quanto
attiene alla compensazione operata da __________ osserva come la loro
determinazione della massa fallimentare sia di esclusiva competenza dell’UF,
senza possibilità di rimetterla qui in discussione. Gli attivi liquidi del
fallimento non sarebbero quindi sufficienti, contrariamente a quanto asserito
dall’insorgente, a tacitare completamente la Cassa.
1.6.
Con osservazioni 1. settembre 2023 RI 1 ha indicato di non aver
ulteriori mezzi di prova da notificare ribadendo nel merito le contestazioni
già esposte nel ricorso.
1.7.
Con scritto 7 settembre 2023 la Cassa si è riconfermata nelle
argomentazioni di risposta.
considerato in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. In virtù
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli
ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS
“se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nel caso in
esame, come da citata giurisprudenza, a seguito del fallimento di FA 1,
decretato il 12 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, la quale ha rivestito la carica di
direttrice della società dal 23 settembre 2010, di membro e direttrice del
consiglio di amministrazione con firma individuale dal 27 dicembre 2017 e di
amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio 2021, il risarcimento
ex. art 52 LAVS per l’anno 2021, da gennaio alla data del fallimento (12
ottobre 2021).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.
II/1b).
Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e
alla decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo da gennaio al momento del fallimento,
decretato il 12 ottobre 2021, per complessivi fr. 12’063.05 (cfr. conteggi di
cui agli allegati a doc. 1 e doc. D accluso alla decisione su opposizione 6
luglio 2023, agli atti dell’incarto della Cassa), importo rimasto peraltro in
questa sede incontestato.
Pertanto, la
Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.
Va qui inoltre rilevato che secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per
l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando
Fatti
i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in
cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid.
4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c,
1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,
indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia
stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a
tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110
V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore
rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5
marzo 2003 consid. 3.4; cfr. anche STCA 31.2021.20 del 23 febbraio 2022
consid. 2.3.). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Per quanto riguarda l’allegazione dell’insorgente
che indica di aver rinunciato al percepimento del salario su cui è chiamata ora
a versare i contributi sociali, occorre innanzitutto rilevare che tale censura
non è in alcun modo sostanziata. Inoltre, ella non ha neppure addotto che i
salari dichiarati (cfr. certificato di salario agli atti sub doc. 7 allegato
alla decisione su opposizione) fossero delle mere aspettative salariali.
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza suevocata, l’agire della Cassa
appare corretto.
2.4. Secondo giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non
potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera
in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in
ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la
procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è
presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza
del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di
pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di
carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).
Quanto alla conoscenza del danno, che fa scattare l’inizio del
termine di prescrizione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2019), la cassa ne ha conoscenza quando, facendo prova
dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le
circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei
contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF
128 V 15 consid.
2a pag. 17; 126
V 443 consid.
3a pag. 444 e sentenze ivi citate).
In caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del
danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo
(DTF
113 V 256 consid.
3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono
dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno
con il deposito della graduatoria (DTF
129 V 193 consid.
2.3 pag. 195 con riferimenti). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di
graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione
del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso
della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.
anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13
del 20 gennaio 2010).
Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura
sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente
ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF
129 V 193 consid.
2.3 pag. 195 con riferimenti).
Nel caso in esame, il danno per la Cassa è sorto con l’apertura
del fallimento, proseguito in via sommaria.
La conoscenza del danno è invece da far risalire al momento della
ricezione della comunicazione 17 marzo 2023 con cui l’UF ha informato la Cassa
che non erano previsti dividendi per la seconda classe.
La ricorrente sostiene che la procedura di risarcimento avviata
dalla Cassa sarebbe prematura poiché, in assenza di un attestato di carenza
beni o di un verbale di pignoramento, la stessa avrebbe dovuto attendere la
conclusione infruttuosa della procedura fallimentare o la sua eventuale sospensione
per mancanza di attivi. Sempre a mente dell’insorgente gli attivi della Cassa,
sia prima che in seguito alla compensazione operata unilateralmente da __________
(cfr. supra consid. 1.2), sarebbero poi sufficienti a “coprire pressoché
tutti i crediti privilegiati della 1° e della 2° classe”.
Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire
nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo
(preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a
fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno
effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che
la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una
procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di
una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura
di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che
viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a
determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in
modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle
somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro
l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre
2000, inc. 31.1999.26/31.1999.36; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15).
Inoltre, L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione
della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito
fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009
del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando
che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di
fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate
all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento
venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento
della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un
eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del
resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di
equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,
l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5; STCA 31.2019.22 del 19 maggio 2020).
Ora, in considerazione della comunicazione dell’UF che non vi
erano da attendersi dividendi per i creditori di 2° classe, dell’inventario fallimentare
e dalla graduatoria di fallimento (cfr. doc. 7 incarto Cassa),
l’amministrazione era pienamente legittimata ad avviare la presente procedura
risarcitoria. Come implicitamente riconosciuto dalla ricorrente (cfr. supra
consid. 2.4 l’utilizzo dell’avverbio “pressoché”), gli attivi liquidi
della società, pari a fr. 28'948.89, non coprono integralmente i crediti di 1°
e 2° classe pari a fr. 32'301.13. Ne discende che il credito della Cassa è da
considerarsi non più integralmente recuperabile sicché la stessa ha subito con
tutta verosimiglianza almeno un danno parziale e poteva iniziare nei confronti
dell’insorgente una procedura di risarcimento senza conoscerne l’esatto
importo. Non era pertanto necessario che attendesse la liquidazione del
fallimento. Determinante è che, come prescritto dalla surriferita
giurisprudenza, in caso di eventuale percepimento di un dividendo la Cassa lo
cederà alla ricorrente a condizione, beninteso, che quest’ultima abbia nel
frattempo risarcito il danno contributivo all’amministrazione.
Quanto all’asserita compensazione operata da __________ di un suo
credito con gli averi depositati presso di lei da FA 1, la ricorrente sostiene
che con tale operazione, di cui ella sarebbe venuta a conoscenza solo con
l’intimazione della graduatoria provvisoria, la banca avrebbe “leso
palesemente gli interessi […] della Cassa […]”, determinando quindi
l’insorgere dell’eventuale danno. A tale riguardo occorre prestare adesione
alle considerazioni della Cassa, la quale ha rilevato che la determinazione
degli attivi aziendali in sede fallimentare è di competenza dell’UF e che non è
questa la sede per metterne in discussione l’operato. Non compete in effetti a
questo Tribunale statuire sulla legittimità della compensazione operata da __________,
nei confronti della quale la ricorrente potrà, se del caso, adire le vie
civili, né è questa la sede per rimettere in discussione la graduatoria
fallimentare (la quale può essere contestata secondo le vie prescritte dal
diritto esecutivo), la cui erezione, come rettamente osservato dalla Cassa, è
di esclusiva competenza dell’UF.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6.
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid.
2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e
dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati.
2.7. Va rilevato che accettando il mandato di
direttrice prima, di direttrice e membro del consiglio di amministrazione con
firma individuale poi, e infine di amministratrice unica con diritto di firma
individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del
29 ottobre 2008; STF
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del
31 gennaio 2003).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;
DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre
1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della
norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA
31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
L’insorgente
ritiene di non aver violato per negligenza grave le prescrizioni della LAVS.
Indica innanzitutto che “manca qualsivoglia nesso di causalità fra le
procedure promosse a partire dal 2017 e l’asserito odierno danno vantato ora
dalla stessa”, rilevando poi come al momento del fallimento non vi fossero
fatture scoperte per oneri contributivi, rispettivamente di aver assicurato la
sussistenza di sufficienti mezzi per il pagamento di futuri eventuali oneri
contributivi dopo il fallimento.
Secondo
la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a
provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V
290 consid. 1c con riferimenti).
Con
riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso
causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il
danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081;
Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660).
Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di
un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento
errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il
normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere
visto come causa adeguata del danno insorto (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018
consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser,
op. cit., pag. 475).
In concreto la ricorrente non adduce - né del
resto emergono dagli atti - circostanze tali da far ritenere, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni
Considerandi
sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causalità
adeguato tra il suo comportamento e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa.
In effetti,
pur dando atto all’insorgente del fatto che i contributi oggetto delle
sistematiche procedure esecutive (ben trenta) avviate dalla Cassa dal mese di
agosto del 2017 al mese di aprile del 2022 siano stati nel frattempo versati ad
eccezione dell’ultimo precetto esecutivo, del 27 aprile 2022 per i contributi
dovuti per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. B allegato alla decisione su
opposizione), ciò non risulta determinante ai fini del presente giudizio,
dovendosi ammettere che, in assenza di una causa d’interruzione ai sensi della
citata giurisprudenza, il suo agire si trovi in un nesso di causalità naturale
ed adeguato con il danno subentrato, e ciò per i motivi che seguono.
Come
osservato dalla Cassa nella decisione impugnata, già dal bilancio al 31
dicembre 2020 (il più recente agli atti, cfr. doc. C allegato alla decisione su
opposizione), emerge che la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento
già da (almeno) la fine del 2020, momento in cui “gli attivi aziendali non
coprivano il capitale dei terzi a breve termine, rispettivamente il capitale
proprio risultava già integralmente compromesso dalle perdite conseguite”.
Inoltre, e di ciò ne dà atto il ricorrente per giustificare il ritardo nel
pagamento dei contributi, già nel 2017 la società si trovava confrontata con
una (a suo dire passeggera) mancanza di liquidità. Della mancanza di liquidità
– il cui carattere passeggero o meno ai sensi della giurisprudenza federale
verrà esaminato al consid. 2.9 – ne dà inequivocabile conferma il fatto che la
società fosse in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli
oneri sociali almeno dal mese di agosto 2016, quando ha cominciato ad essere
oggetto di sistematiche diffide di pagamento, costringendo la cassa a dover altrettanto
sistematicamente procedere nei suoi confronti per la via esecutiva dal mese di
agosto 2017. Inoltre, è bene ricordare che il differimento del pagamento dei
contributi non era circoscritto ai soli anni 2016 e 2017, come sembrerebbe
voler lasciar intendere la ricorrente, ma ha caratterizzato la gestione della
società sino al suo scioglimento nel 2021, anno in cui pur avendo accumulato un
ritardo medio di “soli” 1.2 mesi – contro i 5.8 del 2020, i 4.1 del 2019, i 3.3
del 2018, i 3.4 del 2017 ed i 2 del 2016, cfr. doc 4 incarto Cassa – è stata
ancora oggetto di diverse diffide da parte della Cassa (cfr. doc. A allegato
alla decisione su opposizione).
È bene a tal
riguardo rilevare che il fatto che la società abbia differito il pagamento dei
contributi in modo sistematico da lungo tempo, è già di per sé segno di grave
negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità in capo agli
organi (in casu l’insorgente) ai quali incombe per legge la massima vigilanza
nella conduzione e controllo della società. Ciò sempre che non vi sia un motivo
di giustificazione (STCA 31.2005.5-6 del 13 settembre 2006) la cui eventuale
sussistenza verrà esaminata ai considerandi che seguono.
Occorre inoltre
osservare che il fatto di aver continuato l’attività malgrado la situazione
economica gravemente compromessa, stante l’indebitamento cui era soggetta la
società almeno dal 2020 e, in generale, la mancanza di liquidità con cui era
confrontata almeno dal 2017, differendo sistematicamente i pagamenti dei
contributi, ha fatto sì che l’insorgente trasferisse il rischio imprenditoriale
sulle assicurazioni sociali, comportamento che ai sensi della giurisprudenza
federale configura una grave negligenza del datore di lavoro e che - in assenza
di motivi d’interruzione del legame di causalità - si trova in relazione
causale con il danno contributivo subito dalla Cassa (STF 9C_701/2018 del 27
novembre 2018). A fronte di ciò, ritenuto che, come illustrato al consid. 2.3,
gli attivi fallimentari non erano sufficienti a coprire il credito contributivo
dell’amministrazione, non risulta decisivo il fatto che al momento del
fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri sociali. In effetti, conformemente alla giurisprudenza
federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si
estende anche alle
pretese e ai versamenti salariali
accertati unicamente dopo la
data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva
ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche
STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H 308/02 e H 309/02 del 28
gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), nel caso
di specie dal 1° gennaio 2021 al momento del fallimento, decretato il 12
ottobre 2021, intervallo in cui l’insorgente era iscritta a registro di
commercio, prima quale membro e direttrice del consiglio di amministrazione con
firma individuale e, dal 26 maggio 2021, quale amministratrice unica con firma
individuale.
2.8
Stabilita
la responsabilità dell’insorgente, occorre ora esaminare la sussistenza o meno
di motivi di giustificazione e/o di discolpa.
Costituisce
motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro,
omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,
2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;
RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique
VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;
DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende
che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9
In
concreto non sono stati invocati validi motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della surriferita giurisprudenza.
Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente non è infatti possibile ritenere
che il differimento del pagamento dei contributi dal 2017 fosse causato da una
mancanza di liquidità passeggera - circostanza che oltre a non essere sostanziata
né comprovata, risulta in chiaro contrasto con la realtà documentale - e che
ciò fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il
salvataggio dell’azienda.
Non va in
effetti dimenticato che la società, come rettamente osservato dalla Cassa, si
trovava in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri
sociali almeno da agosto 2016, mese in cui è stata periodicamente oggetto di diffide
di pagamento e, a partire dall’agosto 2017, di sistematiche procedure esecutive.
In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità erano ormai
cronici, il differimento del pagamento dei contributi essendo divenuto
sistematico, spesso effettuato solo in seguito all’avvio di una procedura
esecutiva e con un ritardo di diversi mesi, segnatamente 2 mesi di media nel
2016, 3.4 nel 2017, 3.3 nel 2018, 4.1 nel 2019, 5.8 nel 2020 e 1.2 da gennaio
ad agosto 2021 (cfr. supra consid. 2.7).
In
queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il
differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi
finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01
del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). La società non aveva quindi validi
motivi per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.
Ne discende che, l’assenza di motivi di giustificazione - non
essendo da ritenere che la società versasse in una situazione di momentanea illiquidità
- relativamente al differimento e procrastinamento del pagamento dei contributi
in modo sistematico da lungo tempo, come da citata giurisprudenza, permette
senza dubbio di confermare la grave negligenza dell’insorgente stabilita al
consid. 2.7 (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Va poi rilevato il ritardo ha spesso ecceduto la durata dei 3 mesi
e che il pagamento avveniva dopo diffida e precetti esecutivi sicché nemmeno
sussistono motivi di discolpa (cfr. supra consid. 2.7).
Si
osserva inoltre, a conferma dello stato cronico di illiquidità in cui versava
la società che, come accennato, dal bilancio al 31 dicembre 2020 emergeva che
la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento, sicché l’aver
continuato l’attività, senza peraltro intraprendere le misure drastiche e
decise esatte dalla giurisprudenza, ha trasferito il rischio aziendale sulla
Cassa, ciò che configura un comportamento gravemente negligente (cfr. supra
consid. 2.7). In quest’ottica il fatto di aver limitato lo scoperto
contributivo dapprima tramite l’apporto a titolo personale di fr. 100'000 e poi
rinunciando al salario come asserito dalla ricorrente, nel tentativo di
risanare la situazione della società, non costituisce motivo di giustificazione
o di discolpa, essendo stata appurata una sua responsabilità secondo l’art. 52
LAVS (sul punto cfr. STFA 29
febbraio 1992 nella causa V., J., W. e T. e STCA 31.2019.15 dell’11 febbraio
2020.
consid. 2.10). Peraltro come ben osservato dalla Cassa e non contestato
dalla ricorrente, il versamento di fr. 100'000 è stato effettuato con tre
apporti separati fra il 30 luglio 2021 ed il 25 agosto 2021, vale a dire “tra
1.
e 27 giorni prima della data di deposito dei bilanci, senza che vi fosse
peraltro un espresso vincolo per gli oneri sociali. Ne consegue che tale
versamento non può assurgere a valido motivo di liberazione dato che né la
ricorrente, né la Cassa ne potevano ormai più disporre liberamente dopo la
dichiarazione di fallimento della società. Come indicato nella decisione
avversata, il bilancio al 31 dicembre 2020 rifletteva una situazione già
irrimediabilmente compromessa e che avrebbe dovuto indurre la signora RI 1 a
depositare i bilanci ben prima di quanto ha fatto. Si sottolinea che a quel
momento la sostanza circolante era di soli 286'356.25 a fronte di un capitale
di terzi a breve termine che ammontava già a CHF 410'135.57, il che evidenzia
che la situazione era ormai da tempo insanabile e che un tardivo apporto di CHF
100'000 (nel 2021) sarebbe stato ampiamente insufficiente per poter anche solo
sperare di salvare la società dal fallimento. Peraltro non si è a conoscenza -
e nemmeno la ricorrente lo adduce - che vi fosse un reale e oggettivo piano di
risanamento che potesse permettere di modificare radicalmente le sorti della
società”.
Occorre infine rilevare che, a fronte di
tale comportamento gravemente negligente dell’insorgente, che ha causato
l’irrecuperabilità del credito contributivo della Cassa per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al fallimento della società, il fatto che ella abbia nel frattempo
interamente risarcito il debito per i contributi fino alla fine del 2020 non è
rilevante ai fini della sua responsabilità ex art. 52 LAVS (giova a tal
riguardo osservare che la possibilità che la società fosse chiamata a
rispondere, dopo il suo fallimento, di un debito contributivo per questo
periodo, come si evince dalle argomentazioni ricorsuali dell’insorgente le era
nota, essendo ella del resto cognita di questioni societarie avendo rivestito
compiti dirigenziali in seno alla fallita dal 2010). In caso
contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti
debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche
importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per
questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52
LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul
punto STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).
2.10
Visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non
avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno
oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato
le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e
di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al
periodo dal 1° gennaio 2021 sino al fallimento della società decretato il 12
ottobre 2021 per complessivi fr. 12'063.05.
2.11
Riguardo alle altre prove
richieste dalla ricorrente - “richiamo incarto completo dall’Ufficio AI,
testi; richiamo incarto completo da Cassa di compensazione contributi
AVS/AI/IPG, dall’ufficio fallimenti, interrogatorio formale, documenti ed ogni
altra prova ammessa” - a prescindere
dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini
generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere
dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole
avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che
proceda in modo selettivo e mirato all’offerta e produzione dei mezzi di prova
rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di
supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del
31.
gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.
4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002,
consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto
sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che con
il suo comportamento, che configura una negligenza grave, la ricorrente, in
assenza di motivi di giustificazione e/o discolpa, deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici.
Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere
dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,
375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti
ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a
provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun
chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua
conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che
si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag.
28; DTF 124 V 94).
2.12
Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su
opposizione impugnata, confermata.
2.13
Il
nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a
Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma
unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1° gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi
di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -
in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia
LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le
spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.
29.
cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato
che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61
lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato
quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a
tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile
prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA
(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52
LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale
infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria
applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita
a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è
dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra
base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al
pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella
fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o
cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,
considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale
prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia
stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e
malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono
prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.14
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il
TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa
l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i
danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è
inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso
è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso
non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti