Lexipedia

Decisione

31.2023.11

Ricorso (respinto) contro decisione (su opp.) di risarcimento nei confronti di organo della società fallita. Conoscenza di un danno parziale giustifica avvio di una procedura risarcitoria. Nesso causale fra comportamento gravemente negligente dell’insorgente e danno. Nessun motivo di giustificazione

21 novembre 2023Italiano45 min

potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.11

FS

Lugano

21 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 luglio 2023 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 è

iscritta nel registro di commercio dal 1. giugno 2010 (cfr. estratto RC agli

atti).

RI

1 ha ricoperto la carica di direttrice della società dal 23 settembre 2010, di

membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale dal

27 dicembre 2017 e di amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio

2021 (date di pubblicazione nel FUSC).

1.2.

La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale

datrice di lavoro.

A

partire dal mese di agosto 2016 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare

la società al pagamento degli oneri sociali e, a partire dal mese di agosto

2017, precettarla (cfr. doc. A e B allegati alla decisione su opposizione 6

luglio 2023).

Con

decreto 12 ottobre 2021 della Pretura del Distretto di __________ è stato

pronunciato il fallimento di FA 1 (cfr. estratto RC agli atti).

Il 13 luglio

2022 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio

credito contributivo di fr. 12'291.25, poi aumentato a 12’807.70 con l’insinuazione

19 agosto 2022 (cfr. lettere raccomandate 13 luglio 2022 e 19 agosto 2022 agli

atti).

Con

messaggio di posta elettronica 17 marzo 2023, l’UF ha informato la Cassa che

non erano previsti dividendi per i creditori di seconda classe (cfr. e-mail 17

marzo 2023 agli atti).

1.3.

Constatato di aver subito un danno, con decisione 14 aprile 2023 la

Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'349.10,

importo ridotto a 12'063.05 con decisione su opposizione 6 luglio 2023, a

titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per l’anno 2021.

1.4.

Con il presente ricorso RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha avversato

la surriferita decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Evidenzia

anzitutto di aver immesso nella società a titolo personale l’importo di fr.

100'000 per garantire, fra le altre cose, il pagamento degli oneri sociali.

Rileva inoltre come al momento del fallimento, ella avesse provveduto al

pagamento di tutte le fatture per contributi sino ad allora emesse dalla Cassa.

Osserva poi come, al momento del deposito dei bilanci, la società avesse attivi

sufficienti per far fronte ad eventuali contributi sociali non ancora

esigibili. Prendendo visione della graduatoria provvisoria dell’UF la

ricorrente si sarebbe quindi accorta che __________ aveva operato

unilateralmente una compensazione di un suo credito con gli averi della società

depositati presso la banca, ledendo così gli interessi della Cassa.

L’insorgente sostiene quindi di non aver violato per negligenza grave le

prescrizioni della LAVS, evidenziando come manchi il nesso causale fra le

procedure esecutive asseritamente promosse dalla Cassa dal 2017 e le pretese

fatte valere con decisione di risarcimento 14 aprile 2023 per il conguaglio

2021. Il differimento del pagamento dei contributi, frutto di una scelta

consapevole, sarebbe poi stato causato da una passeggera di mancanza di

liquidità a partire dal 2017, con la certezza, che i contributi arretrati

sarebbero stati saldati, ciò che sarebbe avvenuto ad eccezione del solo

conguaglio 2021 a suo tempo non ancora noto all’amministratrice. Evidenzia

quindi di aver sempre vigilato sulla società rinunciando persino a percepire il

salario per far fronte agli oneri contributivi. Ritiene quindi di non poter

essere ritenuta responsabile del pagamento del conguaglio 2021, ricevuto

successivamente all’emanazione del decreto di fallimento, momento in cui ella

non poteva più agire per conto della società. Sostiene infine che, in assenza

di un ACB o della conclusione della procedura fallimentare, rispettivamente della

sua sospensione per mancanza di attivi, il danno della Cassa non sia comprovato

o, subordinatamente, non sia esigibile, risultando dalla graduatoria attivi in

contanti sufficienti a coprire il suo credito.

1.5.

Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato

una procedura di risarcimento unicamente nei confronti di RI 1. Nel merito ha

rinviato alle motivazioni addotte nella decisione impugnata precisando che,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la società si trovasse in

uno stato di differimento cronico dei pagamenti già dalla seconda metà del

2016. Evidenzia inoltre che il versamento di fr. 100'000 da parte della

ricorrente fosse avvenuto senza un preciso vincolo che lo destinasse al

pagamento degli oneri sociali ed era ampiamente insufficiente per salvare la

società dal fallimento. Sostiene poi che il nesso causale fra il pluriennale

comportamento della ricorrente ed il saldo rimasto scoperto in seguito al

fallimento sia chiaramente ravvisabile. Inoltre, pur essendo la determinazione del

saldo dei contributi avvenuta dopo il fallimento, ciò non costituirebbe motivo

di liberazione. Non sarebbe poi nemmeno determinante il fatto che RI 1 abbia o

meno percepito il salario su cui è chiesto il pagamento dei contributi, questi

ultimi essendo dovuti anche in caso di rinuncia al suo versamento. Per quanto

attiene alla compensazione operata da __________ osserva come la loro

determinazione della massa fallimentare sia di esclusiva competenza dell’UF,

senza possibilità di rimetterla qui in discussione. Gli attivi liquidi del

fallimento non sarebbero quindi sufficienti, contrariamente a quanto asserito

dall’insorgente, a tacitare completamente la Cassa.

1.6.

Con osservazioni 1. settembre 2023 RI 1 ha indicato di non aver

ulteriori mezzi di prova da notificare ribadendo nel merito le contestazioni

già esposte nel ricorso.

1.7.

Con scritto 7 settembre 2023 la Cassa si è riconfermata nelle

argomentazioni di risposta.

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli

ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza

grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione

delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS

“se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nel caso in

esame, come da citata giurisprudenza, a seguito del fallimento di FA 1,

decretato il 12 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, la quale ha rivestito la carica di

direttrice della società dal 23 settembre 2010, di membro e direttrice del

consiglio di amministrazione con firma individuale dal 27 dicembre 2017 e di

amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio 2021, il risarcimento

ex. art 52 LAVS per l’anno 2021, da gennaio alla data del fallimento (12

ottobre 2021).

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid.

II/1b).

Nella

fattispecie in esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e

alla decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo da gennaio al momento del fallimento,

decretato il 12 ottobre 2021, per complessivi fr. 12’063.05 (cfr. conteggi di

cui agli allegati a doc. 1 e doc. D accluso alla decisione su opposizione 6

luglio 2023, agli atti dell’incarto della Cassa), importo rimasto peraltro in

questa sede incontestato.

Pertanto, la

Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

Va qui inoltre rilevato che secondo

l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività

lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati

periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per

l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando

Fatti

i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in

cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid.

4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c,

1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,

indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore

rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5

marzo 2003 consid. 3.4; cfr. anche STCA 31.2021.20 del 23 febbraio 2022

consid. 2.3.). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Per quanto riguarda l’allegazione dell’insorgente

che indica di aver rinunciato al percepimento del salario su cui è chiamata ora

a versare i contributi sociali, occorre innanzitutto rilevare che tale censura

non è in alcun modo sostanziata. Inoltre, ella non ha neppure addotto che i

salari dichiarati (cfr. certificato di salario agli atti sub doc. 7 allegato

alla decisione su opposizione) fossero delle mere aspettative salariali.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza suevocata, l’agire della Cassa

appare corretto.

2.4. Secondo giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS

subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non

potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera

in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in

ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la

procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è

presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza

del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di

pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di

carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

Quanto alla conoscenza del danno, che fa scattare l’inizio del

termine di prescrizione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2019), la cassa ne ha conoscenza quando, facendo prova

dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le

circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei

contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF

128 V 15 consid.

2a pag. 17; 126

V 443 consid.

3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

In caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del

danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo

(DTF

113 V 256 consid.

3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono

dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno

con il deposito della graduatoria (DTF

129 V 193 consid.

2.3 pag. 195 con riferimenti). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso

della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.

anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13

del 20 gennaio 2010).

Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura

sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente

ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF

129 V 193 consid.

2.3 pag. 195 con riferimenti).

Nel caso in esame, il danno per la Cassa è sorto con l’apertura

del fallimento, proseguito in via sommaria.

La conoscenza del danno è invece da far risalire al momento della

ricezione della comunicazione 17 marzo 2023 con cui l’UF ha informato la Cassa

che non erano previsti dividendi per la seconda classe.

La ricorrente sostiene che la procedura di risarcimento avviata

dalla Cassa sarebbe prematura poiché, in assenza di un attestato di carenza

beni o di un verbale di pignoramento, la stessa avrebbe dovuto attendere la

conclusione infruttuosa della procedura fallimentare o la sua eventuale sospensione

per mancanza di attivi. Sempre a mente dell’insorgente gli attivi della Cassa,

sia prima che in seguito alla compensazione operata unilateralmente da __________

(cfr. supra consid. 1.2), sarebbero poi sufficienti a “coprire pressoché

tutti i crediti privilegiati della 1° e della 2° classe”.

Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire

nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo

(preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a

fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno

effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che

la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una

procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di

una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura

di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che

viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a

determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in

modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle

somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro

l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre

2000, inc. 31.1999.26/31.1999.36; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15).

Inoltre, L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione

della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito

fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009

del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando

che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di

fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate

all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento

venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento

della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un

eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del

resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di

equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,

l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5; STCA 31.2019.22 del 19 maggio 2020).

Ora, in considerazione della comunicazione dell’UF che non vi

erano da attendersi dividendi per i creditori di 2° classe, dell’inventario fallimentare

e dalla graduatoria di fallimento (cfr. doc. 7 incarto Cassa),

l’amministrazione era pienamente legittimata ad avviare la presente procedura

risarcitoria. Come implicitamente riconosciuto dalla ricorrente (cfr. supra

consid. 2.4 l’utilizzo dell’avverbio “pressoché”), gli attivi liquidi

della società, pari a fr. 28'948.89, non coprono integralmente i crediti di 1°

e 2° classe pari a fr. 32'301.13. Ne discende che il credito della Cassa è da

considerarsi non più integralmente recuperabile sicché la stessa ha subito con

tutta verosimiglianza almeno un danno parziale e poteva iniziare nei confronti

dell’insorgente una procedura di risarcimento senza conoscerne l’esatto

importo. Non era pertanto necessario che attendesse la liquidazione del

fallimento. Determinante è che, come prescritto dalla surriferita

giurisprudenza, in caso di eventuale percepimento di un dividendo la Cassa lo

cederà alla ricorrente a condizione, beninteso, che quest’ultima abbia nel

frattempo risarcito il danno contributivo all’amministrazione.

Quanto all’asserita compensazione operata da __________ di un suo

credito con gli averi depositati presso di lei da FA 1, la ricorrente sostiene

che con tale operazione, di cui ella sarebbe venuta a conoscenza solo con

l’intimazione della graduatoria provvisoria, la banca avrebbe “leso

palesemente gli interessi […] della Cassa […]”, determinando quindi

l’insorgere dell’eventuale danno. A tale riguardo occorre prestare adesione

alle considerazioni della Cassa, la quale ha rilevato che la determinazione

degli attivi aziendali in sede fallimentare è di competenza dell’UF e che non è

questa la sede per metterne in discussione l’operato. Non compete in effetti a

questo Tribunale statuire sulla legittimità della compensazione operata da __________,

nei confronti della quale la ricorrente potrà, se del caso, adire le vie

civili, né è questa la sede per rimettere in discussione la graduatoria

fallimentare (la quale può essere contestata secondo le vie prescritte dal

diritto esecutivo), la cui erezione, come rettamente osservato dalla Cassa, è

di esclusiva competenza dell’UF.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6.

La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid.

2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e

dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un

organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati.

2.7. Va rilevato che accettando il mandato di

direttrice prima, di direttrice e membro del consiglio di amministrazione con

firma individuale poi, e infine di amministratrice unica con diritto di firma

individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del

29 ottobre 2008; STF

H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del

31 gennaio 2003).

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002;

DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre

1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della

norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA

31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

L’insorgente

ritiene di non aver violato per negligenza grave le prescrizioni della LAVS.

Indica innanzitutto che “manca qualsivoglia nesso di causalità fra le

procedure promosse a partire dal 2017 e l’asserito odierno danno vantato ora

dalla stessa”, rilevando poi come al momento del fallimento non vi fossero

fatture scoperte per oneri contributivi, rispettivamente di aver assicurato la

sussistenza di sufficienti mezzi per il pagamento di futuri eventuali oneri

contributivi dopo il fallimento.

Secondo

la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a

provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V

290 consid. 1c con riferimenti).

Con

riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso

causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il

danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081;

Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660).

Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di

un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento

errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il

normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere

visto come causa adeguata del danno insorto (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018

consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser,

op. cit., pag. 475).

In concreto la ricorrente non adduce - né del

resto emergono dagli atti - circostanze tali da far ritenere, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

Considerandi

sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causalità

adeguato tra il suo comportamento e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa.

In effetti,

pur dando atto all’insorgente del fatto che i contributi oggetto delle

sistematiche procedure esecutive (ben trenta) avviate dalla Cassa dal mese di

agosto del 2017 al mese di aprile del 2022 siano stati nel frattempo versati ad

eccezione dell’ultimo precetto esecutivo, del 27 aprile 2022 per i contributi

dovuti per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. B allegato alla decisione su

opposizione), ciò non risulta determinante ai fini del presente giudizio,

dovendosi ammettere che, in assenza di una causa d’interruzione ai sensi della

citata giurisprudenza, il suo agire si trovi in un nesso di causalità naturale

ed adeguato con il danno subentrato, e ciò per i motivi che seguono.

Come

osservato dalla Cassa nella decisione impugnata, già dal bilancio al 31

dicembre 2020 (il più recente agli atti, cfr. doc. C allegato alla decisione su

opposizione), emerge che la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento

già da (almeno) la fine del 2020, momento in cui “gli attivi aziendali non

coprivano il capitale dei terzi a breve termine, rispettivamente il capitale

proprio risultava già integralmente compromesso dalle perdite conseguite”.

Inoltre, e di ciò ne dà atto il ricorrente per giustificare il ritardo nel

pagamento dei contributi, già nel 2017 la società si trovava confrontata con

una (a suo dire passeggera) mancanza di liquidità. Della mancanza di liquidità

– il cui carattere passeggero o meno ai sensi della giurisprudenza federale

verrà esaminato al consid. 2.9 – ne dà inequivocabile conferma il fatto che la

società fosse in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli

oneri sociali almeno dal mese di agosto 2016, quando ha cominciato ad essere

oggetto di sistematiche diffide di pagamento, costringendo la cassa a dover altrettanto

sistematicamente procedere nei suoi confronti per la via esecutiva dal mese di

agosto 2017. Inoltre, è bene ricordare che il differimento del pagamento dei

contributi non era circoscritto ai soli anni 2016 e 2017, come sembrerebbe

voler lasciar intendere la ricorrente, ma ha caratterizzato la gestione della

società sino al suo scioglimento nel 2021, anno in cui pur avendo accumulato un

ritardo medio di “soli” 1.2 mesi – contro i 5.8 del 2020, i 4.1 del 2019, i 3.3

del 2018, i 3.4 del 2017 ed i 2 del 2016, cfr. doc 4 incarto Cassa – è stata

ancora oggetto di diverse diffide da parte della Cassa (cfr. doc. A allegato

alla decisione su opposizione).

È bene a tal

riguardo rilevare che il fatto che la società abbia differito il pagamento dei

contributi in modo sistematico da lungo tempo, è già di per sé segno di grave

negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità in capo agli

organi (in casu l’insorgente) ai quali incombe per legge la massima vigilanza

nella conduzione e controllo della società. Ciò sempre che non vi sia un motivo

di giustificazione (STCA 31.2005.5-6 del 13 settembre 2006) la cui eventuale

sussistenza verrà esaminata ai considerandi che seguono.

Occorre inoltre

osservare che il fatto di aver continuato l’attività malgrado la situazione

economica gravemente compromessa, stante l’indebitamento cui era soggetta la

società almeno dal 2020 e, in generale, la mancanza di liquidità con cui era

confrontata almeno dal 2017, differendo sistematicamente i pagamenti dei

contributi, ha fatto sì che l’insorgente trasferisse il rischio imprenditoriale

sulle assicurazioni sociali, comportamento che ai sensi della giurisprudenza

federale configura una grave negligenza del datore di lavoro e che - in assenza

di motivi d’interruzione del legame di causalità - si trova in relazione

causale con il danno contributivo subito dalla Cassa (STF 9C_701/2018 del 27

novembre 2018). A fronte di ciò, ritenuto che, come illustrato al consid. 2.3,

gli attivi fallimentari non erano sufficienti a coprire il credito contributivo

dell’amministrazione, non risulta decisivo il fatto che al momento del

fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri sociali. In effetti, conformemente alla giurisprudenza

federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si

estende anche alle

pretese e ai versamenti salariali

accertati unicamente dopo la

data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva

ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche

STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H 308/02 e H 309/02 del 28

gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), nel caso

di specie dal 1° gennaio 2021 al momento del fallimento, decretato il 12

ottobre 2021, intervallo in cui l’insorgente era iscritta a registro di

commercio, prima quale membro e direttrice del consiglio di amministrazione con

firma individuale e, dal 26 maggio 2021, quale amministratrice unica con firma

individuale.

2.8

Stabilita

la responsabilità dell’insorgente, occorre ora esaminare la sussistenza o meno

di motivi di giustificazione e/o di discolpa.

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende

che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9

In

concreto non sono stati invocati validi motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della surriferita giurisprudenza.

Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente non è infatti possibile ritenere

che il differimento del pagamento dei contributi dal 2017 fosse causato da una

mancanza di liquidità passeggera - circostanza che oltre a non essere sostanziata

né comprovata, risulta in chiaro contrasto con la realtà documentale - e che

ciò fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il

salvataggio dell’azienda.

Non va in

effetti dimenticato che la società, come rettamente osservato dalla Cassa, si

trovava in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri

sociali almeno da agosto 2016, mese in cui è stata periodicamente oggetto di diffide

di pagamento e, a partire dall’agosto 2017, di sistematiche procedure esecutive.

In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità erano ormai

cronici, il differimento del pagamento dei contributi essendo divenuto

sistematico, spesso effettuato solo in seguito all’avvio di una procedura

esecutiva e con un ritardo di diversi mesi, segnatamente 2 mesi di media nel

2016, 3.4 nel 2017, 3.3 nel 2018, 4.1 nel 2019, 5.8 nel 2020 e 1.2 da gennaio

ad agosto 2021 (cfr. supra consid. 2.7).

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01

del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). La società non aveva quindi validi

motivi per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

Ne discende che, l’assenza di motivi di giustificazione - non

essendo da ritenere che la società versasse in una situazione di momentanea illiquidità

- relativamente al differimento e procrastinamento del pagamento dei contributi

in modo sistematico da lungo tempo, come da citata giurisprudenza, permette

senza dubbio di confermare la grave negligenza dell’insorgente stabilita al

consid. 2.7 (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Va poi rilevato il ritardo ha spesso ecceduto la durata dei 3 mesi

e che il pagamento avveniva dopo diffida e precetti esecutivi sicché nemmeno

sussistono motivi di discolpa (cfr. supra consid. 2.7).

Si

osserva inoltre, a conferma dello stato cronico di illiquidità in cui versava

la società che, come accennato, dal bilancio al 31 dicembre 2020 emergeva che

la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento, sicché l’aver

continuato l’attività, senza peraltro intraprendere le misure drastiche e

decise esatte dalla giurisprudenza, ha trasferito il rischio aziendale sulla

Cassa, ciò che configura un comportamento gravemente negligente (cfr. supra

consid. 2.7). In quest’ottica il fatto di aver limitato lo scoperto

contributivo dapprima tramite l’apporto a titolo personale di fr. 100'000 e poi

rinunciando al salario come asserito dalla ricorrente, nel tentativo di

risanare la situazione della società, non costituisce motivo di giustificazione

o di discolpa, essendo stata appurata una sua responsabilità secondo l’art. 52

LAVS (sul punto cfr. STFA 29

febbraio 1992 nella causa V., J., W. e T. e STCA 31.2019.15 dell’11 febbraio

2020.

consid. 2.10). Peraltro come ben osservato dalla Cassa e non contestato

dalla ricorrente, il versamento di fr. 100'000 è stato effettuato con tre

apporti separati fra il 30 luglio 2021 ed il 25 agosto 2021, vale a dire “tra

1.

e 27 giorni prima della data di deposito dei bilanci, senza che vi fosse

peraltro un espresso vincolo per gli oneri sociali. Ne consegue che tale

versamento non può assurgere a valido motivo di liberazione dato che né la

ricorrente, né la Cassa ne potevano ormai più disporre liberamente dopo la

dichiarazione di fallimento della società. Come indicato nella decisione

avversata, il bilancio al 31 dicembre 2020 rifletteva una situazione già

irrimediabilmente compromessa e che avrebbe dovuto indurre la signora RI 1 a

depositare i bilanci ben prima di quanto ha fatto. Si sottolinea che a quel

momento la sostanza circolante era di soli 286'356.25 a fronte di un capitale

di terzi a breve termine che ammontava già a CHF 410'135.57, il che evidenzia

che la situazione era ormai da tempo insanabile e che un tardivo apporto di CHF

100'000 (nel 2021) sarebbe stato ampiamente insufficiente per poter anche solo

sperare di salvare la società dal fallimento. Peraltro non si è a conoscenza -

e nemmeno la ricorrente lo adduce - che vi fosse un reale e oggettivo piano di

risanamento che potesse permettere di modificare radicalmente le sorti della

società”.

Occorre infine rilevare che, a fronte di

tale comportamento gravemente negligente dell’insorgente, che ha causato

l’irrecuperabilità del credito contributivo della Cassa per il periodo dal 1°

gennaio 2021 al fallimento della società, il fatto che ella abbia nel frattempo

interamente risarcito il debito per i contributi fino alla fine del 2020 non è

rilevante ai fini della sua responsabilità ex art. 52 LAVS (giova a tal

riguardo osservare che la possibilità che la società fosse chiamata a

rispondere, dopo il suo fallimento, di un debito contributivo per questo

periodo, come si evince dalle argomentazioni ricorsuali dell’insorgente le era

nota, essendo ella del resto cognita di questioni societarie avendo rivestito

compiti dirigenziali in seno alla fallita dal 2010). In caso

contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti

debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).

2.10

Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno

oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al

periodo dal 1° gennaio 2021 sino al fallimento della società decretato il 12

ottobre 2021 per complessivi fr. 12'063.05.

2.11

Riguardo alle altre prove

richieste dalla ricorrente - “richiamo incarto completo dall’Ufficio AI,

testi; richiamo incarto completo da Cassa di compensazione contributi

AVS/AI/IPG, dall’ufficio fallimenti, interrogatorio formale, documenti ed ogni

altra prova ammessa” - a prescindere

dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini

generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere

dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole

avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che

proceda in modo selettivo e mirato all’offerta e produzione dei mezzi di prova

rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di

supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del

31.

gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.

4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002,

consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto

sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che con

il suo comportamento, che configura una negligenza grave, la ricorrente, in

assenza di motivi di giustificazione e/o discolpa, deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici.

Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di

essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere

dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag.

28; DTF 124 V 94).

2.12

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su

opposizione impugnata, confermata.

2.13

Il

nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1° gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.14

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è

inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso

è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso

non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti