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Decisione

31.2023.12

Ricorsi contro decisioni su opposizione di risarcimento nei confronti degli organi. L’(in)agire dei ricorrenti – entrati in carica senza aver verificato la situazione finanziaria della società e non dimissionando tempestivamente – assurge a comportamento gravemente negligente

14 dicembre 2023Italiano40 min

essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.6., 2.8.-2.8.2 e 2.9.). Le altre

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2023.12+14-15

jv/gm

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 11 agosto e 7 settembre 2023 di

1. RI

1 (inc. 31.2023.12)

2. RI

2 (inc. 31.2013.14)

3. RI

3 (inc. 31.2023.15)

2 e 3 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 13 luglio 2023 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________

(precedentemente a __________) è stata iscritta a Registro di commercio il 17

giugno 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI 1 ha formalmente ricoperto la

carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dal 5 ottobre 2021 al

3 febbraio 2023 (pubblicazioni FUSC 5 ottobre 2021 e del 3 febbraio 2023), pur

avendo dimissionato effettivamente per il 19 gennaio 2023 (lettera di

dimissioni del 19 gennaio 2023, inc. 31.2023.12, doc. 11).

RI 2 ha formalmente ricoperto la

carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dall’11 marzo al 20

agosto 2021 (pubblicazioni FUSC dell’11 marzo e del 20 agosto 2021), pur avendo

dimissionato effettivamente per il 23 luglio 2021 (lettera di dimissioni del 23

luglio 2021, inc. 31.2023.14, doc. 8).

RI 3 ha formalmente ricoperto la

carica di membro del CdA con diritto di firma individuale dal 16 aprile 2020 al

22 gennaio 2021 (pubblicazioni FUSC del 16 aprile 2020 e del 22 gennaio 2021),

pur avendo dimissionato effettivamente per il 2 novembre 2020 (lettera di

dimissioni del 26 agosto 2020 e lettera a Registro di commercio del 18 dicembre

2020, inc. 31.2023.15, doc. 7).

1.2. La società è stata affiliata alla

Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Non avendo la società versato

integralmente i contributi paritetici, dall’agosto 2018 la Cassa ha dovuto

diffidarla e da settembre 2019 precettarla (inc. 31.2023.12, doc. 10).

Il 20 luglio 2022 l’UE di __________

ha rilasciato alla Cassa due attestati di carenza beni per contributi

paritetici insoluti relativi ai periodi da gennaio a dicembre 2020 e da aprile

a giugno 2021, a cui hanno fatto seguito ulteriori attestati di carenza beni

del 12 dicembre 2022, del 2 gennaio 2023, del 27 febbraio 2023 e del 6 aprile

2023 per contributi paritetici insoluti fino al 31 maggio 2022 (inc.

31.2023.12, sub doc. 11).

Con decisione del 9 agosto 2023

il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento in via

sommaria della società per medesima data (pubblicazione FUSC del 15 agosto

2023), sospendendo la procedura di fallimento per mancanza di attivi per l’8

agosto 2023 (pubblicazione FUSC del 24 novembre 2023).

1.3. Constatato di aver subito un danno

per complessivi fr. 85'092.80, con tre decisioni 14 aprile 2023, confermate con

decisioni su opposizione 13 luglio 2023, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex

art. 52 LAVS ad RI 1 di fr. 84'543.75 relativi al periodo gennaio 2020-dicembre

2022 (in via solidale con TERZ 1 per medesimo periodo ed importo, con RI 2

limitatamente a fr. 44'515.50 e con RI 3 limitatamente a fr. 6'359.65) a RI 2 di

fr. 44'515.50 relativi al periodo gennaio 2020-giugno 2021 (in via solidale con

RI 1 e TERZ 1 per medesimo periodo e importo e con RI 3 limitatamente a fr.

6'359.65) ed a RI 3 di fr. 6'359.65 relativi al periodo gennaio-settembre 2020

(in via solidale con RI 1, RI 2 e TERZ 1) (inc. 31.2023.12, docc. 1 e 5; inc. 31.2023.14,

docc. 1 e 3; inc. 31.2023.15, docc. 1 e 3).

1.4. RI 1 ha interposto ricorso 11

agosto 2023 contro la decisione su opposizione (inc. 31.2023.12).

1.5. Con risposta di causa 22 agosto

2023 la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato, oltre che nei confronti di RI

2 e RI 3, analoga procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei

confronti di TERZ 1 (presidente del CdA con diritto di firma individuale) e che

la relativa decisione di risarcimento nei confronti di quest’ultimo è cresciuta

in giudicato.

Nel merito, la Cassa ha postulato

il parziale accoglimento del gravame di RI 1 con modifica dell’importo

risarcitorio da fr. 84'543.75 a fr. 84'116 (inc. 31.2023.12, III).

1.6. Con scritto del 25 agosto 2023 il

TCA ha chiamato in causa TERZ 1, RI 2 e RI 3 (inc. 31.2023.12, V).

TERZ 1 è rimasto silente.

1.7. RI 2 e RI 3, entrambi rappresentati

dall’avv. RA 1, hanno interposto ricorsi 7 settembre 2023 contro le rispettive

decisioni su opposizione (inc. 31.2023.14 e 31.2023.15), ciò che ha reso caduca

la loro chiamata in causa, le cause di cui agli incarti 31.2023.14 e 31.2023.15

essendo state congiunte con quella di cui all’inc. 31.2023.12 (cfr. infra

consid. 1.9.).

1.8. Con risposte di causa 26 settembre

2023 la Cassa ha postulato la reiezione dei ricorsi, rinviando in sostanza a

quanto illustrato nelle rispettive decisioni su opposizione, di cui ha chiesto

la conferma (inc. 31.2023.14-15, III).

1.9. Il 29 settembre 2023 il Vicepresidente

del TCA ha decretato la congiunzione delle cause 31.2023.12, 31.2023.14 e

31.2023.15, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli

incarti e formulare eventuali osservazioni scritte (inc. 31.2023.12, VII; inc.

31.2023.14, V; inc. 31.2023.15, V).

Fatti

I ricorrenti sono rimasti

silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI

1, RI 2 e RI 3 devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da

decisioni contestate.

Nella misura in cui i ricorsi di RI

1, RI 2 e RI 3 sollevano le medesime censure, argomentazioni e/o questioni,

essi saranno trattati insieme (cfr. infra consid. 2.6., 2.8.-2.8.2 e 2.9.). Le altre

censure sollevate dalle singole impugnative saranno trattate separatamente

(cfr. infra consid. 2.7.1. e 2.7.2.).

In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS

il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza

(cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la

dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e

gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985

pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene

fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi

responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.

20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al

principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice,

o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi

ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1.

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in esame, con

riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 20

luglio 2022) di attestati di carenza beni (cfr. supra consid. 1.2.), come pure

del fallimento (decretato per il 9 agosto 2023) della FA 1, la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria ad RI 1, RI 2 e RI 3, quali organi

formali dal 5 ottobre 2021 al 3 febbraio 2023, dall’11 marzo al 20 agosto 2021

e dal 16 aprile 2020 al 22 gennaio 2021 della fallita (cfr. supra consid.

1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati

dalla società per gli anni 2020-2022 (cfr. supra consid. 1.3.).

2.2. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96

del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,

n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108

V 186 segg. consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza,

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii

giurisprudenziali).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18

consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.;

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali

organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid.

2.9.).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

2.6. Accettando il mandato di membri del

CdA con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid.

1.1.) gli insorgenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre

2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.

cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del

27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8

novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

2.7. Ricorso 11 agosto 2023 di RI 1

(inc. 31.2023.12)

2.7.1. Il ricorrente contesta innanzitutto

di dover rispondere per i contributi paritetici scaduti prima dell’assunzione

della carica di membro del CdA della FA 1 (“La fase antecedente non mi

riguarda dato che la responsabilità non era mia e la giurisprudenza rende

sempre responsabili dalla data dell’assunzione del mandato”, 31.2023.12, I).

Ritiene inoltre che la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS sia da limitare a fr. 4'715.10, importo desunto

sottraendo da fr. 14'058.55 (fattura rettificata per il periodo 1. gennaio-31

dicembre 2022, sub doc. 8) i pagamenti effettuati alla Cassa per il periodo

gennaio 2020-dicembre 2022 (elenco dei pagamenti allegato dalla Cassa alla

decisione su opposizione, doc. 5).

Conformemente

alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore

ha il dovere di

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che

sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché

esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire

dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag.

300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del

Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia,

il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave

negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al

momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora

la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR

1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio

di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).

Va

precisato che seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio

essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua

entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di

legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se

il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti

già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma

aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una

persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che

il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso

in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli

almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale

con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e

481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii

giurisprudenziali).

In tema vedasi anche STCA 31.2022.20

del 28 ottobre 2022 consid. 2.5., 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid.

2.8.1., 31.2022.3 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.

In concreto l’insorgente non ha

mai sostenuto che al momento dell’assunzione della funzione di amministratore

la FA 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i contributi risultavano

irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto permette di sostenere

tale conclusione (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.; cfr. anche STF 9C_538/2019

del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).

Ne consegue che, conformemente

alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente è responsabile anche per i

contributi paritetici insoluti precedenti all’assunzione della funzione di

amministratore della citata società.

Occorre ora verificare

l’ammontare del credito risarcitorio.

Alla decisione di risarcimento la

Considerandi

Cassa (inc. 31.2023.12, doc. 1) ha allegato i conteggi per gli anni 2020 (fr.

37'530), 2021 (fr. 32'527.35) e 2022 (fr. 14'486.30 in luogo di fr. 16'788.40,

tenuto conto della responsabilità limitata di RI 1 a seguito delle dimissioni

del 19 gennaio 2023, cfr. supra consid. 1.1.), per complessivi fr. fr.

84'543.75, indicando quindi la base legale, le aliquote, le singole poste ed i

periodi contributivi considerati.

I conteggi dettagliati, allegati

alla decisione su opposizione 13 luglio 2023, illustrano nel dettaglio

l’evoluzione del credito contributivo per gli anni 2020-2022 (inc. 31.2023.12, docc.

6-8). In particolare, dal doc. 8 si desume che per il 2022 la Cassa, sulla

scorta della fattura di chiusura, aveva limitato la responsabilità di RI 1 per

i contributi paritetici insoluti relativi al 2022 a fr. 14'486.30. Tuttavia,

dal medesimo documento si evince altresì che tale importo è stato successivamente

modificato a seguito della “Fattura rettificata” del 25 luglio 2023 (I,

allegato A15), riducendosi a fr. 14'058.55. Occorre dunque

considerare tale differenza nella determinazione dell’ammontare del danno,

riducendolo.

L’insorgente ritiene di dover

rispondere per soli fr. 14'058.55, da cui vanno dedotti fr. 9'343.45 relativi

ai pagamenti effettuati dalla società da gennaio 2020 a dicembre 2022 (elenco

pagamenti per il periodo gennaio-dicembre 2022, inc. 31.2023.12, I, allegato A14;

doc. 5, allegato).

A torto.

A tal proposito, questa Corte può

far propria la presa di posizione della Cassa di cui alla risposta di causa: “Per

quanto attiene all’ammontare del danno imputato si precisa che i pagamenti

fatti di CHF 9'343.45 […] rappresentano un riassunto di quanto la

società ha versato nel periodo indicato, rispettivamente sono già stati tutti

considerati alla voce “Pagamenti membri (CCP)” nei conteggi allegati alla

decisione risarcitoria del 14 aprile 2023. Ne consegue che gli stessi non

possono essere dedotti una seconda volta” (III, p.to 5.).

Ne discende che, come rettamente

rilevato dalla Cassa nelle more del ricorso (cfr. supra consid. 1.5.),

l’importo di fr. 84'543.75 va ridotto a fr. 84'116, ossia della differenza tra

fr. 14'486.30 (fattura di chiusura del 2022) e fr. 14'058.55 (saldo

contributivo a seguito della fattura rettificata per il 2022), mentre le

censure dell’insorgente risultano inconferenti.

Visto quanto precede, la Cassa ha

debitamente documentato l’ammontare (ridotto, come esposto, nelle more della

presente procedura) del danno (cfr. supra consid. 2.2.).

2.7.2

Il ricorrente nega ogni addebito in

punto alla contestata grave negligenza, sostenendo che:

-

ha “stupidamente” assunto la carica di membro del CdA accogliendo

l’invito del fidato amico, TERZ 1 (doc. 2);

-

la sua richiesta del 5 ottobre 2021 di ricevere la documentazione

contabile della società non è stata evasa (“[…] in data 05.10.2021 ho

chiesto i libri contabili […]. Ad oggi [19 aprile 2023, n.d.r.] […] non

ho ancora in mano la situazione della ditta in quanto […] TERZ 1 e i

vecchi amministratori non hanno mai ritirato la posta e abbiamo scoperto che vi

erano pratiche come la vostra in fase avanzata.”) (doc. 2);

-

la società a cui era stata affidata la contabilità “mi aveva

comunicato che lo scoperto di mia responsabilità per CO 1 era di circa 21000”

(doc. 2);

-

siccome le dichiarazioni salariali del 2020 e 2021 non recano la sua

firma, egli non è responsabile per esse ma solo per il 2022 (doc. 4);

-

“la ditta che si occupava delle […] dichiarazioni

[salariali, n.d.r.] __________ non ha mai ricevuto nulla dei relativi

documenti dal […] TERZ 1 titolare della ditta, la precedente fiduciaria

[presumibilmente la __________ con sede a __________ e avente quale membro del

CdA il corresponsabile RI 2, n.d.r.] non ha mai inoltrato tutta la

documentazione nonostante le ripetute richieste” (doc. 4);

-

“i pagamenti effettuati dalla mia gerenza vedi allegato del 15 maggio

2023.

[…] conferma [che, n.d.r.] sotto la mia amministrazione i

versamenti sono stati fatti di conseguenza non vi è negligenza e nemmeno una

violazione della prescrizione dato che i conteggi richiesti più volte erano

sempre errati.” (I).

Va innanzitutto rilevato che il

motivo per il quale il ricorrente ha assunto la funzione di membro del CdA è

irrilevante dal profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

Parimenti irrilevante è il fatto

che le dichiarazioni salariali precedenti alla sua entrata nel CdA della FA 1

non fossero state firmate dal ricorrente: come già accertato (cfr. supra

consid. 2.7.1.), in concreto l’insorgente deve rispondere anche per i

contributi paritetici insoluti precedenti all’assunzione della carica di

amministratore.

E neppure la circostanza secondo

cui sotto la sua gestione la società avrebbe versato i contributi paritetici risulta

pertinente, come rettamente osservato dalla Cassa: “[…] l’aver ridotto

l’onere assicurativo mediante versamenti non è rilevante ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS, in caso contrario sarebbe sufficiente che una

società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo tempo […]

cominci a rimborsare una parte anche importante del debito per far sì che i

suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti

responsabili ex art. 52 LAVS (STCA del 13 settembre 2021, inc. 31.2021.10,

consid. 2.7.3. e relativi riferimenti)” (inc. 31.2023.12, III, p.to 3.)

Per il resto, le circostanze

addotte dal ricorrente, invece che esimerlo, ne suggellano la responsabilità ex

art. 52 LAVS. Egli ha infatti ammesso di aver assunto la funzione di membro del

CdA senza avere un’idea precisa della situazione economica della società e che,

successivamente, pur non avendo asseritamente ottenuto le informazioni

pertinenti dalla società a cui era stata affidata la contabilità, rispettivamente

da TERZ 1, è rimasto in carica dal 5 ottobre 2021 al 19 gennaio 2023 anziché

dimissionare immediatamente (cfr. supra consid. 1.1.). Non si può inoltre

ignorare il fatto che all’insorgente sarebbe bastato scrivere alla Cassa per

ottenere informazioni dettagliate in punto ai contributi paritetici, ciò che

non è avvenuto.

Conformemente alla giurisprudenza

topica (cfr. supra consid. 2.5.), l’(in)agire dell’insorgente configura un

comportamento gravemente negligente.

2.8

Ricorsi 7 settembre 2023 di RI 2

(inc. 31.2023.14) e RI 3 (inc. 31.2023.15)

2.8.1

RI 2 e RI 3 non hanno contestato la

composizione o l’ammontare del danno di cui alle rispettive decisioni (su

opposizione) e, esaminati i conteggi all’inserto (inc. 31.2023.12, docc. 6-8;

inc. 31.2023.14, docc. 1, 6 e 7; inc. 31.2023.15, docc. 1 e 6), questa Corte

ritiene che la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del credito

risarcitorio (cfr. supra consid. 1.3.) fatto valere nei loro confronti.

2.8.2

Gli insorgenti sostengono di non

essere responsabili per i contributi paritetici insoluti, adducendo che:

-

sono stati membri del CdA della FA 1 solo per pochi mesi, RI 2 avendo

peraltro accettato l’incarico “per motivi di residenza” della società;

-

la società era interamente gestita da TERZ 1 in totale autonomia, i

ricorrenti non avendo mai avuto a disposizione “le informazioni e men che

meno degli incartamenti dettagliati” circa la situazione finanziaria della

società e quindi non essendo mai stati in condizione di verificare la situazione

della società;

-

alle richieste inviate dai ricorrenti, TERZ 1 ha sempre fornito risposte

“vaghe ancorché rincuoranti”. Inoltre, “I lavori in essere venivano

puntualmente seguiti. Addirittura si stavano perfezionando ulteriori contratti

e la società andava a gonfie vele”, “l’unico fatto noto, a dire di […]

TERZ 1, era che la società stava lavorando e che a breve sarebbe riuscita a

pagare tutti gli scoperti.” A proposito dell’andamento della società, i

ricorrenti sostengono che “Sicuramente cospicui importi devono essere

confluiti nella società in seguito alle [loro, n.d.r.] dimissioni”.

-

sono venuti a conoscenza del mancato versamento dei contributi solo in

un secondo momento, dimissionando proprio contestualmente al rilascio degli

attestati di carenza beni per contributi paritetici insoluti;

-

se di negligenza si può parlare, essa è da considerare lieve, non grave;

-

“solo […] RI 1 deve essere ritenuto responsabile del mancato

pagamento dei contributi, come ultimo membro del CdA”;

-

“la maggior parte dei contributi rimasti insoluti sono riconducibili

agli stipendi percepiti dal […] TERZ 1 medesimo”.

I ricorrenti riconoscono in ogni

caso il loro dovere di alta vigilanza quali amministratori, il fatto che i

nuovi amministratori rispondono anche per i contributi paritetici già scaduti

al momento della loro entrata in carica e che avrebbero potuto chiedere

ragguagli alla Cassa circa lo scoperto contributivo (inc. 31.2023.14-15, I).

Va innanzitutto ribadito che il

motivo per cui una persona, in concreto RI 2, assume la carica di organo di una

società è irrilevante (cfr. supra consid. 2.7.2.).

Inconferenti sono altresì le

asserzioni, peraltro neppure sostanziate, secondo cui la società,

successivamente alle dimissioni dei ricorrenti, disponesse di “cospicui

importi” per tacitare l’onere contributivo e che quest’ultimo fosse

riconducibile agli stipendi di TERZ 1, la responsabilità ex art. 52 LAVS non

essendo in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali

cause del fallimento (STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.1. con

riferimenti).

Per quanto concerne la censura

afferente alla durata della carica di amministratori assunta dai ricorrenti,

vale quanto segue.

Secondo la giurisprudenza,

l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel

consiglio d’amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione a

registro di commercio (DTF 123 V 172).

Per liberare dalla responsabilità

ex art. 52 LAVS l’amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall’assunzione

della carica, deve essere adempiuta la condizione secondo la quale prima del

corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i

contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid.

3.1

e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002

consid. 4b). Non può in ogni caso essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994

in re M.).

In concreto i ricorrenti hanno

assunto la funzione di amministratori l’11 marzo 2021 (RI 2), rispettivamente

il 16 aprile 2020 (RI 3) (cfr. supra consid. 1.1.).

Al momento dell’entrata in

carica, la FA 1 era già stata oggetto di sistematiche diffide (2018) e procedure

esecutive (2019) a motivo di contributi paritetici insoluti (cfr. supra consid.

1.2.).

Ne consegue che, conformemente

alla citata giurisprudenza, la brevità della carica dei ricorrenti non assurge

a motivo di giustificazione.

Per quanto concerne le asserzioni

secondo cui i ricorrenti non avevano mai avuto a disposizione “le

informazioni e men che meno degli incartamenti dettagliati” circa la

situazione finanziaria della società, anziché soccorrerli, ne pregiudicano in

modo determinante la posizione, giacché RI 2 e RI 3 hanno così ammesso di aver

assunto la funzione di amministratori della FA 1 senza aver preliminarmente

verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene

al pagamento dei contributi sociali, in spregio ai dettami giurisprudenziali topici

(cfr. supra consid. 2.5.). A tal proposito e come ammesso dagli stessi

ricorrenti, sarebbe stato sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto

contributivo direttamente alla Cassa, ciò che non è avvenuto.

Già per questo motivo l’(in)agire

dei ricorrenti configura una condotta gravemente negligente ex art. 52 LAVS.

Neanche l’asserzione secondo cui TERZ

1.

fornisse loro risposte “vaghe e rincuoranti” circa la tacitazione dei

creditori può assurgere a circostanza esimente: anche se, per ipotesi di

lavoro, si prendesse per fedefacente quanto da loro asserito, le rassicurazioni

del presidente della società non li dispensavano comunque dall’esercitare l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione (cfr. supra consid. 2.6.). In

punto ai contributi paritetici, lo si ribadisce, sarebbe stato sufficiente

chiedere riscontro direttamente alla Cassa, ciò che non è avvenuto. Anche per

questo motivo ai ricorrenti va rimproverata una condotta gravemente negligente.

Inoltre, confrontati con un

asserito impedimento nello svolgimento della loro funzione di amministratori

fin dal principio, anziché dimissionare immediatamente, come prevede la

giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.6. in fine), i ricorrenti sono

rimasti nel CdA della società per diversi mesi (cfr. supra consid. 1.1.),

ulteriore circostanza che delinea la loro condotta gravemente negligente.

Infine, la censura secondo cui la

Cassa avrebbe dovuto procedere solo nei confronti di RI 1 quale “responsabile

del mancato pagamento dei contributi, come ultimo membro del CdA” non ha

pregio.

A questo proposito è sufficiente

ricordare che la responsabilità ex art. 52 LAVS è di natura solidale e che la

giurisprudenza prevede che se più organi (formali o di fatto) di una persona

giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla

Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,

di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.

5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo

dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1

CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra

autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid.

3; STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3.).

2.9

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro,

omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.

pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261,

consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid.

3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF

108.

V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio

2002.

consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso di specie, stante

le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.7.1., 2.7.2.,

2.8.1-2.8.2.), per nessuno dei ricorrenti si rilevano motivi di giustificazione

o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.10

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi

di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della

citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici della fallita FA 1. Confermata la responsabilità dei

ricorrenti ex art. 52 LAVS, il ricorso di RI 1 va accolto parzialmente, il

danno imputatogli per il periodo gennaio 2020-dicembre 2022 riducendosi dai fr.

84'543.75 richiesti con la contestata decisione a fr. 84'116 a seguito della

fattura di rettifica (cfr. supra consid. 1.5. e 2.7.1.).

RI 2 va confermato debitore per i

contributi paritetici insoluti per il periodo gennaio 2020-giugno 2021 (fr. 44'515.50)

mentre RI 3 lo è per quelli del periodo gennaio-settembre 2021 (fr 6'359.65),

ragione per cui i loro ricorsi vanno respinti e le rispettive decisioni su

opposizione confermate.

2.11

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a

Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma

unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal

1.

gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato

come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano

imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato

presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.12

In DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il

TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso di RI 1 (inc.

31.2023.12) è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

del 13 luglio 2023 è modificata nel

senso che RI 1 è condannato a

versare alla Cassa

CO 1 fr. 84'116.

2. Il ricorso di RI 2 (inc.

31.2023.14) è respinto.

3. Il ricorso di RI 3 (inc.

31.2023.15) è respinto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti